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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 22183/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3325/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SIMONE rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2616/2017 depositata il20/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA La società [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] - avvisi di liquidazione con i quali chiedeva il pagamento della Cosap per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 in relazione all'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico per la realizzazione di cavalcavia autostradali.

La società [OSCURATO:SOCIETA] impugnò detti avvisi innanzi al Tribunale di Livorno sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a).

Il Tribunale accolse la domanda.

La sentenza fu successivamente riformata su appello della [OSCURATO:SOCIETA] dalla Corte di Appello di Firenze secondo il principio per il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. che godeva dei pedaggi autostradali era tenuta al pagamento della tassa in quanto la Cosap doveva essere corrisposta dal soggetto che ritraeva un beneficio economico dalla utilizzazione dell'area.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi e memoria.

Si è costituita con controricorso la società ICA s.r.I. e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1,numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'art.63 del decreto legislativo 446/ 1997, art. 16 regolamento COSAP ,art. 822 cc Sostiene che ha errato la CTR nell'affermare che soggetto tenuto al pagamento della tassa doveva ritenersi essere colui che ritrae un beneficio economico dall'occupazione poiché, in realtà, soggetto passivo è esclusivamente il titolare della concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune o l'occupante di fatto che, nel caso di specie, era lo Stato.

Infatti soggetto passivo dell'imposta doveva ritenersi essere lo Stato concedente l'opera pubblica e non già la società concessionaria sicché era applicabile l'esenzione di cui all'articolo 49, lettera a, del citato decreto legislativo.

Con il secondo e terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1,numero 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione all'art.112 cpc e 63 del decreto legislativo 446/ 1997, art. 14 regolamento COSAP perché la Corte d’Appello non si è pronunciato o ha rigettato il motivo afferente l’esistenza di un titolo per l’occupazione diverso da quello previsto ai fini COSAP.

I motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.

Va rilevato che il presupposto impositivo è costituito - ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993- dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.

Nel caso che occupa vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dall'art. 39 d.lvo 507/93 e si è realizzata, perciò, una occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione.

Tale norma non può che essere interpretata nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo.

Infine non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità. [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto godeva dei pedaggi autostradali, era tenuta al pagamento della tassa in quanto la Cosap doveva essere corrisposta dal soggetto che ritraeva un beneficio economico dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.

Dunque, ai fini della Cosap, rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione ( Cass. n. 11553 del 18/06/2003 dep. 21/06/2004; Cass.n. 2555 del 22 febbraio 2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 d.

I.vo 507/93.

Questa Corte ritiene che l'occupazione medesima debba considerarsi propria dell'ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n.507 del 1993 in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica ( art. 143, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati ( art. 143, comma 2 ) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni ( art.143,comma 6 ).

A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

Ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato.

In considerazione di quanto sopra, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (e pluribus Cass. civ. n. 11886 del 12/5/2017) il ricorso deve essere rige ttato con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.400,00,di cui 200 per spese, oltre accessori di legge a favore del controricorrente.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3325/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SIMONE rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2616/2017 depositata il20/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA La società [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] - avvisi di liquidazione con i quali chiedeva il pagamento della Cosap per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 in relazione all'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico per la realizzazione di cavalcavia autostradali. La società [OSCURATO:SOCIETA] impugnò detti avvisi innanzi al Tribunale di Livorno sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a). Il Tribunale accolse la domanda. La sentenza fu successivamente riformata su appello della [OSCURATO:SOCIETA] dalla Corte di Appello di Firenze secondo il principio per il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. che godeva dei pedaggi autostradali era tenuta al pagamento della tassa in quanto la Cosap doveva essere corrisposta dal soggetto che ritraeva un beneficio economico dalla utilizzazione dell'area. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi e memoria. Si è costituita con controricorso la società ICA s.r.I. e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1,numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'art.63 del decreto legislativo 446/ 1997, art. 16 regolamento COSAP ,art. 822 cc Sostiene che ha errato la CTR nell'affermare che soggetto tenuto al pagamento della tassa doveva ritenersi essere colui che ritrae un beneficio economico dall'occupazione poiché, in realtà, soggetto passivo è esclusivamente il titolare della concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune o l'occupante di fatto che, nel caso di specie, era lo Stato. Infatti soggetto passivo dell'imposta doveva ritenersi essere lo Stato concedente l'opera pubblica e non già la società concessionaria sicché era applicabile l'esenzione di cui all'articolo 49, lettera a, del citato decreto legislativo. Con il secondo e terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1,numero 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione all'art.112 cpc e 63 del decreto legislativo 446/ 1997, art. 14 regolamento COSAP perché la Corte d’Appello non si è pronunciato o ha rigettato il motivo afferente l’esistenza di un titolo per l’occupazione diverso da quello previsto ai fini COSAP. I motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Va rilevato che il presupposto impositivo è costituito - ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993- dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Nel caso che occupa vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dall'art. 39 d.lvo 507/93 e si è realizzata, perciò, una occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione. Tale norma non può che essere interpretata nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo. Infine non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità. [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto godeva dei pedaggi autostradali, era tenuta al pagamento della tassa in quanto la Cosap doveva essere corrisposta dal soggetto che ritraeva un beneficio economico dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Dunque, ai fini della Cosap, rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione ( Cass. n. 11553 del 18/06/2003 dep. 21/06/2004; Cass.n. 2555 del 22 febbraio 2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 d. I.vo 507/93. Questa Corte ritiene che l'occupazione medesima debba considerarsi propria dell'ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n.507 del 1993 in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica ( art. 143, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati ( art. 143, comma 2 ) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni ( art.143,comma 6 ). A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. Ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato. In considerazione di quanto sopra, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (e pluribus Cass. civ. n. 11886 del 12/5/2017) il ricorso deve essere rige ttato con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.400,00,di cui 200 per spese, oltre accessori di legge a favore del controricorrente. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato