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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15504/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 15 / 05/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6864 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6864 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ( P .

I .: 00816160949), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : CPBCHR 63H65 F839C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ida (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 60E57 Z112D ) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 273/2021, pubblicata in data 8 settembre 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (oggi Swami S .a.s. di [OSCURATO:PERSONA]) ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento dell’importo di € 23.815,83,sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del padre della stessa, [OSCURATO:PERSONA], divenuto definitivo per mancata opposizione e per essere stata Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 dichiarata inammissibile l’opposizione tardivamente proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..

L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Iser- nia, che ha dichiarato la nullità e/o inefficacia parziale del pre- cetto, relativamente alla somma di € 755,04 (quali spese non dovute relative ad un precedente atto di precetto fondato sul medesimo titolo) ed ha accertato l’esistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere a esecuzione forzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 23.060,79.

La Corte d’appello di Campobasso, in riforma della decisione di primo grado, ha, invece, accolto integralmente l’opposizione, dichiarando che la società intimantenon ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],sulla base del titolo giudiziale azionato. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di duemotivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione di legge e falsa applicazione dell’ art. 324 c.p.c. e dell’ art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.».

La società ricorrente deduce che «la Corte territoriale ha errato nel disattendere l’eccezione di parte appellata relativa all’esi- stenza di un giudicato esterno tra le medesime parti, avente identità di causa petendi e petitum, sul presupposto che la Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 sentenza prodotta ai fini della dimostrazione dell’esistenza del giudicato fosse priva dell’attestazione di cancelleria relativa al passaggio in giudicato, ritenendo necessario provare, in termini rigorosi, la formazione del giudicato stesso».

Il motivoè infondato. 1.1 In primo luogo, la decisione impugnata risulta conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) secondo il quale «la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ul- tima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giu- dicato esterno» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023, Rv. 669781 –01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022, Rv. 664109 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018, Rv. 650322 –01 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018, Rv. 647893 -01).

Nella specie, non risulta adeguatamente allegata e documen- tata una eventuale esplicita ammissione della sussistenza del giudicato esterno da parte della società opposta.

La stessa ricorrente afferma essere –a suo dire – il passaggio in giudicato formale semplicemente incontestato; comunque, manca nel ricorso uno specifico richiamo al preciso contenuto degli atti difensivi della controparte da cui dovrebbe desumersi l’esplicita ammissione in tal senso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 1.2 D’altra parte, secondo altrettanto consolidato indirizzo di legittimità «il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comun- que prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza im- pugnata»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023 , Rv. 667811 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 27/01/2006 , Rv.589743 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 4307 del 01/03/2005 , Rv. 580655 –01; Sez. 5, Sentenza n. 13854 del 23/07/2004 , Rv. 574917 – 01 ; Sez.

U, Sentenza n. 1416 del 27/01/2004 , Rv. 569717 –01).

Ciò esclude la possibilità di prendere in considerazione, a so- stegno delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, i do- cumenti attestanti il predetto giudicato (che si assume formato prima della decisione di secondo grado), prodotti per la prima volta solo nella presente sede. 1.3Infine, ed anche a prescindere dalla prova della regolare formazione del giudicato formale, la Corte osserva che non vi sarebbero, nella specie, neanche i presupposti per ritenere sus- sistente un giudicato sostanziale in ordine alla qualità dell’inti- mata [OSCURATO:PERSONA] di erede del padre, oggetto delle contestazioni avanzate nella presente sede.

A sostegnodel proprio assunto, la società ricorrente deduce il rilievo che l’opposizione a precetto su cui si è pronunciato il tribunale(con la decisione che si pretende passata in giudicato) aveva ad oggetto sostanzialmente la medesima intimazione di cui si discute nella presente sede, cioè un atto di precetto (in rinnovazione) fondato sul medesimo titolo e per il medesimo credito, in cui l’unica differenza era la determinazione del quan- tumdelle spese.

In senso contrarioè, peraltro, sufficiente osservare che, sulla questione della qualità di erede del padre della [OSCURATO:PERSONA] non vi Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 è alcuna espressa statuizione nella sentenza richiamata e non risulta neanche che la questione fosse una delle ragioni poste a base di quella opposizione: per quanto emerge nella stessa sen- tenza, infatti, l’unico motivo di opposizione avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA], in quella sede, era la pretesa violazione dell’art. 481, comma 2, c.p.c., cioè il preteso divieto di intimare un nuovo precetto per il medesimo credito, in costanza dell’efficacia di uno precedente, senza una espressa contestazione della qualità di erede.

E solo su tale motivo di opposizione si è pronunciato il tribunale.

Dunque, non essendo tra i motivi dell’opposizionela questione della qualità di erede della [OSCURATO:PERSONA], il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsisu di essa senza incorrere nel vizio di extra - petizione.

Ne consegue che la questione stessa non è coperta da giudicato in virtù di quella pronuncia.

Ed è appena il caso di ribadire, in proposito,che l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione deve sempre intendersi limitato ai motivi dedottidall’opponente, onde, come non è pos- sibile per il giudice dell’opposizione statuire su altri e diversi motivi (eventualmente accogliendo l’opposizione stessa per tali diversi motivi), così, ovviamente, non può ritenersi formato il giudicato sui motivi non dedotti e sui quali il giudice non può statuire.

Nel caso di specie, dunque, se anche vi fosse la prova della formazione del giudicato formale,andrebbe comunque escluso il giudicato sostanziale con riguardo all’accertamento della le- gittimazione passiva sul piano esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], quale erede del padre, come pretenderebbela società ricorrente. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione di legge e falsa applicazionedegli articoli 476 e 460 c.c. paragrafo “4.2” della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.- vizio di motivazione».

Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 La società ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA] «dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, ai soli fini dell’esecuzione nei suoi confronti, ha spiegato opposizione avverso il predetto titolo esecutivo, qualificandosi come “erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]- vanni” e riconoscendo esplicitamente il ridetto [OSCURATO:PERSONA]- vanni quale il proprio dante causa», in tal modo ponendo in essere un irrevocabile atto di accettazione dell’eredità.

Il motivo è fondato. 2.1In primo luogo, la corte d’appello non ha preso in conside- razione l’oggettiva circostanza di fatto per cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del padre, aveva inequivocabilmente assunto il ti- tolo di erede di quest’ultimo, avendo espressamente proposto tale opposizione «in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]», come fatto rilevare dalla società ricorrente e come, d’altra parte, specificamente già rilevato ed affermato dal giudice di primo grado, nel rigettare l’eccezione dell’intimata, fondata sull’assunto della sua (successiva) espressa rinuncia all’eredità, che, proprio per tale ragione, era stata ritenuta dal tribunale del tutto inefficace, «in ossequio al principiogenerale in materia di successione del semel heres semper heres» (pag. 5 della sentenza di primo grado).

Si tratta di una circostanza che avrebbe di per sé carattere as- sorbente, comportando, ai sensi dell’art. 475 c.c., addirittura una vera e propria accettazione espressa dell’eredità, come del resto desumibile dallo stesso indirizzo di questa Corte, secondo il quale «ai sensi dell’art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell’eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuri- dico unilaterale e non recettizio( che conserva appieno la s ua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 stesso documento)» (Cass., Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19711 del 21/09/2020, Rv. 659219 –01; nel medesimo senso, sostanzialmente: Sez. 2, Sentenza n. 4426 del 24/02/2009, Rv. 607186 -01).

Già solo in virtù di tale assorbente rilievo, deve ritenersi che le censure di cui al motivo di ricorso in esame possano trovare accoglimento. 2.2Può, inoltre, ulteriormente osservarsi – anche per comple- tezza di esposizione – che la corte d’appello ha accolto il gra- vame dell’intimata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva ritenuta erede del padre Giovanni, sulla base di due distinti argomenti, entrambi tesi ad escludere una sua accetta- zione tacita dell’eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c., ma entrambi non conformi a diritto. 2.2.1 Il primo argomento utilizzato dalla corte territoriale è quello per cui l’opposizione al decreto ingiuntivo in cui la Scun- gio si era qualificata erede del padre era stata dichiarata inam- missibile.

Si tratta, però, di una circostanza che non ha alcun rilievo ai fini della qualificazione della condotta della chiamata all’eredità come atto di accettazione espressa o tacita dell’eredità stessa, avendo esclusivo rilievo, ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c., la circostanza che la medesima abbia espressamente assunto il titolo di erede in un atto scritto, ovvero che abbia posto in es- sere un atto che presupponevanecessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede(cfr., in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013, Rv. 625733 –01: «l’intervento in giu- dizio operato da un chiamato all’eredità nella qualità di erede legittimo del “de cuius”costituisce accettazione tacita, agli ef- fetti dell’art. 476 c.c., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l’accettazione dell’eredità, a Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione “mor- tis causa”, si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi»). 2.2.2Il secondo argomento posto dai giudici di secondo grado alla base della loro decisione è esposto, nella relativa motiva- zione, nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA], proponendo opposi- zione a decreto ingiuntivo, non ha esperito un’azione che non aveva il diritto di proporre se non nella qualità di erede, ma ha resistito all’iniziativa di un creditore del de cuius», in quanto «la reazione alla richiesta di pagamento di un debito del de cuius non costituisce un diritto esclusivo dell’erede»; secondo la corte d’appello, «dalle considerazioni che precedono deriva che se anche nella proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] si voglia ravvisare il compimento di un atto da parte del chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla (inquesto senso la spendita della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), non può rinvenirsi l’ulteriore condizione ri- chiesta dall’art. 476 c.c., che, come ricordato, richiede che si tratti di atto che il chiamato non avrebbe diritto di porre in es- sere, se non nella qualità di erede».

Anche queste ultime affermazioni – tenuto conto che la Scun- gio, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non aveva cer- tamente contestato la propria qualità di erede del padre, ma esclusivamente la sussistenza, sul piano sostanziale,della pre- tesa creditoria che era stata espressamente fatta valere nei suoi confronti – risultano in contrasto con l’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) secondo il quale «poiché l’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la vo- lontà di rinunciarvi, “id est”con un comportamento tale da pre- supporre la volontà di accettare l’eredità, essa può legittima- mente reputarsi implicita nell’esperimento, da parte del chia- mato, di azioni giudiziarie, che –e ssendo intese alla rivendica Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponi- bilità di beni ereditari –non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., ma tra- valichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non pre- supponendo di voler far propri i diritti successori» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10060 del 24/04/2018, Rv. 648326 – 01 ) e, ancora più in particolare, con quello, enunciato in fattispecie per molti versi analoga alla presente,per cui «nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità abbia impugnato un atto di accertamento emesso nei suoi confronti nella qualità di erede dell’originario debitore, senza contestare l’assunzione di tale qualità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, ma censurando nel merito l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanzia- ria, deve ritenersi che lo stesso abbia posto in essere un’attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, trat- tandosi di un comportamento che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23989 del 29/10/2020, Rv. 659481 –01).

La decisione impugnata va, in definitiva, cassata affinché in sede di rinvio sia nuovamente considerata la sussistenza di un atto di accettazione (espressa o tacita) dell’eredità del padre, da parte dell’intima [OSCURATO:PERSONA], anteriore alla sua rinuncia alla predetta eredità. 3.Il primo motivo del ricorso è rigettato ; è accolto il secondo motivo e la sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso , in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti- mità.

Per questi motivi La Corte: Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 - r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 15 / 05/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6864 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6864 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ( P . I .: 00816160949), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : CPBCHR 63H65 F839C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ida (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 60E57 Z112D ) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 273/2021, pubblicata in data 8 settembre 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (oggi Swami S .a.s. di [OSCURATO:PERSONA]) ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento dell’importo di € 23.815,83,sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del padre della stessa, [OSCURATO:PERSONA], divenuto definitivo per mancata opposizione e per essere stata Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 dichiarata inammissibile l’opposizione tardivamente proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Iser- nia, che ha dichiarato la nullità e/o inefficacia parziale del pre- cetto, relativamente alla somma di € 755,04 (quali spese non dovute relative ad un precedente atto di precetto fondato sul medesimo titolo) ed ha accertato l’esistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere a esecuzione forzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 23.060,79. La Corte d’appello di Campobasso, in riforma della decisione di primo grado, ha, invece, accolto integralmente l’opposizione, dichiarando che la società intimantenon ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],sulla base del titolo giudiziale azionato. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di duemotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione di legge e falsa applicazione dell’ art. 324 c.p.c. e dell’ art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.». La società ricorrente deduce che «la Corte territoriale ha errato nel disattendere l’eccezione di parte appellata relativa all’esi- stenza di un giudicato esterno tra le medesime parti, avente identità di causa petendi e petitum, sul presupposto che la Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 sentenza prodotta ai fini della dimostrazione dell’esistenza del giudicato fosse priva dell’attestazione di cancelleria relativa al passaggio in giudicato, ritenendo necessario provare, in termini rigorosi, la formazione del giudicato stesso». Il motivoè infondato. 1.1 In primo luogo, la decisione impugnata risulta conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) secondo il quale «la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ul- tima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giu- dicato esterno» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023, Rv. 669781 –01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022, Rv. 664109 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018, Rv. 650322 –01 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018, Rv. 647893 -01). Nella specie, non risulta adeguatamente allegata e documen- tata una eventuale esplicita ammissione della sussistenza del giudicato esterno da parte della società opposta. La stessa ricorrente afferma essere –a suo dire – il passaggio in giudicato formale semplicemente incontestato; comunque, manca nel ricorso uno specifico richiamo al preciso contenuto degli atti difensivi della controparte da cui dovrebbe desumersi l’esplicita ammissione in tal senso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 1.2 D’altra parte, secondo altrettanto consolidato indirizzo di legittimità «il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comun- que prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza im- pugnata»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023 , Rv. 667811 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 27/01/2006 , Rv.589743 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 4307 del 01/03/2005 , Rv. 580655 –01; Sez. 5, Sentenza n. 13854 del 23/07/2004 , Rv. 574917 – 01 ; Sez. U, Sentenza n. 1416 del 27/01/2004 , Rv. 569717 –01). Ciò esclude la possibilità di prendere in considerazione, a so- stegno delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, i do- cumenti attestanti il predetto giudicato (che si assume formato prima della decisione di secondo grado), prodotti per la prima volta solo nella presente sede. 1.3Infine, ed anche a prescindere dalla prova della regolare formazione del giudicato formale, la Corte osserva che non vi sarebbero, nella specie, neanche i presupposti per ritenere sus- sistente un giudicato sostanziale in ordine alla qualità dell’inti- mata [OSCURATO:PERSONA] di erede del padre, oggetto delle contestazioni avanzate nella presente sede. A sostegnodel proprio assunto, la società ricorrente deduce il rilievo che l’opposizione a precetto su cui si è pronunciato il tribunale(con la decisione che si pretende passata in giudicato) aveva ad oggetto sostanzialmente la medesima intimazione di cui si discute nella presente sede, cioè un atto di precetto (in rinnovazione) fondato sul medesimo titolo e per il medesimo credito, in cui l’unica differenza era la determinazione del quan- tumdelle spese. In senso contrarioè, peraltro, sufficiente osservare che, sulla questione della qualità di erede del padre della [OSCURATO:PERSONA] non vi Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 è alcuna espressa statuizione nella sentenza richiamata e non risulta neanche che la questione fosse una delle ragioni poste a base di quella opposizione: per quanto emerge nella stessa sen- tenza, infatti, l’unico motivo di opposizione avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA], in quella sede, era la pretesa violazione dell’art. 481, comma 2, c.p.c., cioè il preteso divieto di intimare un nuovo precetto per il medesimo credito, in costanza dell’efficacia di uno precedente, senza una espressa contestazione della qualità di erede. E solo su tale motivo di opposizione si è pronunciato il tribunale. Dunque, non essendo tra i motivi dell’opposizionela questione della qualità di erede della [OSCURATO:PERSONA], il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsisu di essa senza incorrere nel vizio di extra - petizione. Ne consegue che la questione stessa non è coperta da giudicato in virtù di quella pronuncia. Ed è appena il caso di ribadire, in proposito,che l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione deve sempre intendersi limitato ai motivi dedottidall’opponente, onde, come non è pos- sibile per il giudice dell’opposizione statuire su altri e diversi motivi (eventualmente accogliendo l’opposizione stessa per tali diversi motivi), così, ovviamente, non può ritenersi formato il giudicato sui motivi non dedotti e sui quali il giudice non può statuire. Nel caso di specie, dunque, se anche vi fosse la prova della formazione del giudicato formale,andrebbe comunque escluso il giudicato sostanziale con riguardo all’accertamento della le- gittimazione passiva sul piano esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], quale erede del padre, come pretenderebbela società ricorrente. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione di legge e falsa applicazionedegli articoli 476 e 460 c.c. paragrafo “4.2” della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.- vizio di motivazione». Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 La società ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA] «dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, ai soli fini dell’esecuzione nei suoi confronti, ha spiegato opposizione avverso il predetto titolo esecutivo, qualificandosi come “erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]- vanni” e riconoscendo esplicitamente il ridetto [OSCURATO:PERSONA]- vanni quale il proprio dante causa», in tal modo ponendo in essere un irrevocabile atto di accettazione dell’eredità. Il motivo è fondato. 2.1In primo luogo, la corte d’appello non ha preso in conside- razione l’oggettiva circostanza di fatto per cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del padre, aveva inequivocabilmente assunto il ti- tolo di erede di quest’ultimo, avendo espressamente proposto tale opposizione «in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]», come fatto rilevare dalla società ricorrente e come, d’altra parte, specificamente già rilevato ed affermato dal giudice di primo grado, nel rigettare l’eccezione dell’intimata, fondata sull’assunto della sua (successiva) espressa rinuncia all’eredità, che, proprio per tale ragione, era stata ritenuta dal tribunale del tutto inefficace, «in ossequio al principiogenerale in materia di successione del semel heres semper heres» (pag. 5 della sentenza di primo grado). Si tratta di una circostanza che avrebbe di per sé carattere as- sorbente, comportando, ai sensi dell’art. 475 c.c., addirittura una vera e propria accettazione espressa dell’eredità, come del resto desumibile dallo stesso indirizzo di questa Corte, secondo il quale «ai sensi dell’art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell’eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuri- dico unilaterale e non recettizio( che conserva appieno la s ua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 stesso documento)» (Cass., Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19711 del 21/09/2020, Rv. 659219 –01; nel medesimo senso, sostanzialmente: Sez. 2, Sentenza n. 4426 del 24/02/2009, Rv. 607186 -01). Già solo in virtù di tale assorbente rilievo, deve ritenersi che le censure di cui al motivo di ricorso in esame possano trovare accoglimento. 2.2Può, inoltre, ulteriormente osservarsi – anche per comple- tezza di esposizione – che la corte d’appello ha accolto il gra- vame dell’intimata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva ritenuta erede del padre Giovanni, sulla base di due distinti argomenti, entrambi tesi ad escludere una sua accetta- zione tacita dell’eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c., ma entrambi non conformi a diritto. 2.2.1 Il primo argomento utilizzato dalla corte territoriale è quello per cui l’opposizione al decreto ingiuntivo in cui la Scun- gio si era qualificata erede del padre era stata dichiarata inam- missibile. Si tratta, però, di una circostanza che non ha alcun rilievo ai fini della qualificazione della condotta della chiamata all’eredità come atto di accettazione espressa o tacita dell’eredità stessa, avendo esclusivo rilievo, ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c., la circostanza che la medesima abbia espressamente assunto il titolo di erede in un atto scritto, ovvero che abbia posto in es- sere un atto che presupponevanecessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede(cfr., in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013, Rv. 625733 –01: «l’intervento in giu- dizio operato da un chiamato all’eredità nella qualità di erede legittimo del “de cuius”costituisce accettazione tacita, agli ef- fetti dell’art. 476 c.c., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l’accettazione dell’eredità, a Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione “mor- tis causa”, si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi»). 2.2.2Il secondo argomento posto dai giudici di secondo grado alla base della loro decisione è esposto, nella relativa motiva- zione, nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA], proponendo opposi- zione a decreto ingiuntivo, non ha esperito un’azione che non aveva il diritto di proporre se non nella qualità di erede, ma ha resistito all’iniziativa di un creditore del de cuius», in quanto «la reazione alla richiesta di pagamento di un debito del de cuius non costituisce un diritto esclusivo dell’erede»; secondo la corte d’appello, «dalle considerazioni che precedono deriva che se anche nella proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] si voglia ravvisare il compimento di un atto da parte del chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla (inquesto senso la spendita della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), non può rinvenirsi l’ulteriore condizione ri- chiesta dall’art. 476 c.c., che, come ricordato, richiede che si tratti di atto che il chiamato non avrebbe diritto di porre in es- sere, se non nella qualità di erede». Anche queste ultime affermazioni – tenuto conto che la Scun- gio, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non aveva cer- tamente contestato la propria qualità di erede del padre, ma esclusivamente la sussistenza, sul piano sostanziale,della pre- tesa creditoria che era stata espressamente fatta valere nei suoi confronti – risultano in contrasto con l’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) secondo il quale «poiché l’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la vo- lontà di rinunciarvi, “id est”con un comportamento tale da pre- supporre la volontà di accettare l’eredità, essa può legittima- mente reputarsi implicita nell’esperimento, da parte del chia- mato, di azioni giudiziarie, che –e ssendo intese alla rivendica Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponi- bilità di beni ereditari –non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., ma tra- valichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non pre- supponendo di voler far propri i diritti successori» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10060 del 24/04/2018, Rv. 648326 – 01 ) e, ancora più in particolare, con quello, enunciato in fattispecie per molti versi analoga alla presente,per cui «nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità abbia impugnato un atto di accertamento emesso nei suoi confronti nella qualità di erede dell’originario debitore, senza contestare l’assunzione di tale qualità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, ma censurando nel merito l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanzia- ria, deve ritenersi che lo stesso abbia posto in essere un’attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, trat- tandosi di un comportamento che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23989 del 29/10/2020, Rv. 659481 –01). La decisione impugnata va, in definitiva, cassata affinché in sede di rinvio sia nuovamente considerata la sussistenza di un atto di accettazione (espressa o tacita) dell’eredità del padre, da parte dell’intima [OSCURATO:PERSONA], anteriore alla sua rinuncia alla predetta eredità. 3.Il primo motivo del ricorso è rigettato ; è accolto il secondo motivo e la sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso , in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti- mità. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 6864/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 - r
Decreto Cassazione n. 15504/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris