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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16879/2026

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ente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMassimiliano Panetta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1740/2024depositata il 08/03/2024.Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 8.3.2024 la Corte d’Appello di Roma rigettaval’appello interposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], quale chiamataall’eredità della signora [OSCURATO:PERSONA] -originaria appellante-,avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo, con la quale erastata dichiarata l’inefficacia nei confronti dei signori RosannaGuastamacchia e [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di assistenza e di un atto didonazione stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la figlia AlessandraPersegani.[OSCURATO:PERSONA], altra figlia della Papeschi, aveva ividedotto che nel giudizio di primo grado non era stata debitamenteconsiderata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la domandadi risoluzione del contratto di assistenza contestato e quella di revoca delmedesimo; infatti, l’accoglimento della prima avrebbe comportato lasopravvenuta carenza di interesse alla declaratoria di inefficacia delmedesimo contratto.Aveva altresì contestato la sussistenza di sufficienti elementi atti a provarela scientia damni in capo alla terza contraente.I creditori convenuti appellati costituitisi avevano contestato le avversedifese ed insistito nel rigetto dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cuiall’art.2901 c.c. rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione , affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026Le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1458, comma 1, 2740 e2901 c.c.

Violazione degli artt. 34, 100, 276 e 279 c.p.c. - Nullità dellasentenza e del procedimento (art. 360, nn. 3) e 4 )c.p.c.)».Si duole del fatto che la corte territoriale non ha deciso pregiudizialmentela domanda proposta diretta alla declaratoria di risoluzione del contrattostipulato tra la madre e la sorella.Il motivo è inammissibile.Sul punto il giudice dell’impugnazione ha così motivato: “La pregiudizialitàtra due domande postula che, mancando una decisione su quellapregiudiziale, non possa decidersi quella pregiudicata, mentre già ilTribunale ha spiegato che l’esito della risoluzione di un trasferimento concontropartita assistenziale non impedisce di revocarlo, tanto più che larevoca ha effetto soltanto per i creditori e non tra le parti, le quali,nonostante la revoca, ben potranno rimproverarsi l’altrui inadempimento erisolverlo, restando i due rapporti solo occasionalmente incidenti.

E’irrilevante che, in esito ad una pur defatigatoria ed incerta risoluzione, ibeni trasferiti sarebbero reintegrati nel patrimonio del debitore e i creditoriperderebbero l’interesse ad agire in revocatoria, perché eventuali beneficiindiretti che riceverebbero i creditori dalla risoluzione con effetti ergaomnes non rendono la causa comune a quella promossa per larevocazione del contratto di trasferimento in fronde ai creditori, azionegiustificata da un loro interesse concreto ed attuale…. dichiarandoinammissibile la domanda “trasversale” di risoluzione, il Tribunale ha fattocorretta applicazione dell’art. 36 c.p.c. che rende conoscibili dallo stessogiudice le domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto ingiudizio dall’attore, parametro normativo pacificamente interpretato nelsenso che la riconvenzionale debba avere con la domanda principaleNumero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026connessione oggettiva e qualificata (Cass. 23472/2020; Cass. 6520/2007;Cass. 11083/2005; Cass. 9656/1999), rapporto di dipendenza nonravvisabile tra la revocazione e la risoluzione del trasferimentoassistenziale, domande autonome e distinte debolmente accomunate dalmedesimo contratto e occasionalmente proposte nell’ambito dellamedesima causa”.Va osservato che, a fronte della chiara motivazione fornita dal giudice dimerito in ordine all’assenza di un rapporto di pregiudizialità tra le duedomande svolte in giudizio, parte ricorrente si astiene da uno specificoconfronto con tale motivazione, limitandosi a richiamare le argomentazionigià svolte in appello; in particolare, la parte non contrasta con rigore leaffermazioni svolte dal giudice del gravame in merito ai diversi effetti delledue domande sull’atto stipulato e cui consegue l’indifferenza dell’esitodell’azione revocatoria rispetto alla domanda di risoluzione.

E, d’altraparte, l’eventuale risoluzione del contratto in diverso giudizio potrebbe, alpiù, rendere inutile la domanda di revoca già accolta, ma giammai porsi incontrasto al relativo giudicato.Va altresì osservato che risulta dalla ricorrente inammissibilmentecensurato un apprezzamento discrezionale de giudice di merito relativoall’opportunità dell’introduzione nel giudizio di un tema autonomo edistinto rispetto a quello oggetto della domanda originaria.La declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale nondipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello giàappartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l'esito di unavalutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamenteargomentata l'inopportunità del "simultaneus processus" (Cass.n.24684/2013, Cass. n.4696/1999).E sul punto la corte territoriale ha ravvisato l’irrilevanza dell’introduzione,nel giudizio diretto alla revoca degli atti stipulati, di ogni accertamento inNumero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026merito alla risoluzione del contratto, valendo le affermazioni in ordinealla compromissione del diritto alla ragionevole durata del processo pereffetto di una defatigante attività istruttoria a confortare e non fondare ilgiudizio di inammissibilità’ ed alla luce dell’assenza di pericolo di contrastodi giudicati .Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2 e 111, 6 commaCost., dell’art. 132, 2 comma n. 4, c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. – Nullitàdella sentenza (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c..).».Il motivo è inammissibile.Le dedotte violazioni di cui agli artt. 24, 111 Cost. e 132 c.c. non sonodalla ricorrente idoneamente argomentate, atteso che la ricorrente siduole della mera valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti e delfatto che il giudice di merito non abbia dato ingresso a nuove prove offertedalla parte laddove, invece, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n.3819/2020, Cass. n. 25866/2010).Va sotto altro profilo osservato che spetta al giudice di merito accertare laconcludenza e la rilevanza del mezzo istruttorio offertogli, e, quindi,l'avviso che egli esprima al riguardo non è soggetto a sindacato in sededi legittimità, così come è inammissibile la doglianza relativa al fatto che ilgiudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si Cass. n.11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez.

U, Sentenza n. 16598Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez.

Un., n.20867 del 2020).Pertanto, le deduzioni svolte dal giudice di merito riguardo al presuppostosoggettivo dell’azione, fondate sul ragionamento presuntivo, evidenzianola scelta operata dallo stesso, e come tale insindacabile, in ordine allerisultanze istruttorie in atti (comprensive di quelle offerte in giudizio eritenute, a monte, non adeguatamente idonee a scalfire il ragionamentostesso).Quanto poi all’invocata violazione dell’art. 2729 c.c., la relativa denunciain cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi, come correttamene indicato dalla stessa ricorrente, soloquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma (Cass. n. 9054/2022).

Tuttavia,nella specie, la contestazione non è correttamente articolata proprio conriferimento al principio enunciato, atteso che vi si lamenta soltanto che ilgiudice di merito avrebbe dovuto contrastare il ragionamento presuntivosvolto acquisendo ulteriori elementi istruttori allo stesso prospettati nellededuzioni svolte in giudizio; elementi per quanto sopra, ritenuti dallostesso non sufficienti a scalfire il ragionamento svolto.Infine, con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione degli artt. 460, 2 comma e 476 c.c. (Art.360, n. 3 c.p.c..).»Lamenta che la Corte di Appello, pur se al solo fine di disattendereun’eccezione formulata dagli allora appellati, ha ritenuto che la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026fosse munita di legittimazione alla riassunzione «equivalendo laformulazione di domanda in giudizio che sarebbe spettata alla sua dantecausa ad esercizio necessario di un diritto già di pertinenza diquest'ultima, che importa accettazione tacita dell’eredità, non impedita daragioni conservative solo asserite».In particolare, parte ricorrente ritiene che l’azione da essa esercitatarientri nel novero degli atti conservativi di cui all'articolo 460, comma 2,c.c. e che, pertanto, la riassunzione del procedimento è stata svolta al finedi impedire l'estinzione del giudizio di appello proposto avverso unasentenza dal cui passaggio in giudicato sarebbe derivato il definitivoformarsi di una passività ereditaria in forza di un titolo pretesooriginariamente contestato in giudizio dal de cuius.Il motivo è infondato.La dedotta violazione del disposto di cui all’art.460, secondo comma c.c.,non sussiste.La corte territoriale ha fatto buon governo del principio in forza delquale la volontà di accettare l’eredità può legittimamente reputarsiimplicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie chenon rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditariconsentiti dall’art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimentodello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura dellasuccessione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre senon presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass. n.10060/2018, Cass. n.15504/2024).Nella specie la domanda proposta dagli appellati, e poi riassunta, eradiretta alla declaratoria di inefficacia del contratto di assistenza e dell’attodi donazione stipulati in data 11.7.2016 e 31.10.2017 tra le originarieconvenute, delle quali solo la cedente deceduta aveva poi propostoappello.Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026La domanda proposta, dunque, non comportava una variazione in peiusdel patrimonio della convenuta, poi appellante, e come esistente anchealla data del decesso della stessa, ma era solo finalizzata a che i creditoripotessero (e possano) soddisfarsi anche sui beni già fuoriusciti dalpatrimonio della cedente per effetto degli atti contestati.Pertanto, la riassunzione del giudizio da parte dell’odierna ricorrente nonera volta alla conservazione dei beni ereditari, ma all’affermazione dellaefficacia del contratto di assistenza e della successiva donazione a favoredell’altra originaria convenuta nei confronti dei creditori, domanda propriadella de cuius.Va altresì osservato che oggetto di quel giudizio non era neppurel’accertamento di una passività ereditaria atteso che il credito vantatodagli attori risultava accertato con precedente e diversa sentenza passatoin giudicato.All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi parte controricorrente -con distrazione in favore dei difensori dichiaratisiantistatari-, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 14.200,00 ( di cui euro 14.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente, condistrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026Così deciso in Roma il 6.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMassimiliano Panetta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1740/2024depositata il 08/03/2024.Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 8.3.2024 la Corte d’Appello di Roma rigettaval’appello interposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], quale chiamataall’eredità della signora [OSCURATO:PERSONA] -originaria appellante-,avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo, con la quale erastata dichiarata l’inefficacia nei confronti dei signori RosannaGuastamacchia e [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di assistenza e di un atto didonazione stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la figlia AlessandraPersegani.[OSCURATO:PERSONA], altra figlia della Papeschi, aveva ividedotto che nel giudizio di primo grado non era stata debitamenteconsiderata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la domandadi risoluzione del contratto di assistenza contestato e quella di revoca delmedesimo; infatti, l’accoglimento della prima avrebbe comportato lasopravvenuta carenza di interesse alla declaratoria di inefficacia delmedesimo contratto.Aveva altresì contestato la sussistenza di sufficienti elementi atti a provarela scientia damni in capo alla terza contraente.I creditori convenuti appellati costituitisi avevano contestato le avversedifese ed insistito nel rigetto dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cuiall’art.2901 c.c. rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione , affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026Le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1458, comma 1, 2740 e2901 c.c. Violazione degli artt. 34, 100, 276 e 279 c.p.c. - Nullità dellasentenza e del procedimento (art. 360, nn. 3) e 4 )c.p.c.)».Si duole del fatto che la corte territoriale non ha deciso pregiudizialmentela domanda proposta diretta alla declaratoria di risoluzione del contrattostipulato tra la madre e la sorella.Il motivo è inammissibile.Sul punto il giudice dell’impugnazione ha così motivato: “La pregiudizialitàtra due domande postula che, mancando una decisione su quellapregiudiziale, non possa decidersi quella pregiudicata, mentre già ilTribunale ha spiegato che l’esito della risoluzione di un trasferimento concontropartita assistenziale non impedisce di revocarlo, tanto più che larevoca ha effetto soltanto per i creditori e non tra le parti, le quali,nonostante la revoca, ben potranno rimproverarsi l’altrui inadempimento erisolverlo, restando i due rapporti solo occasionalmente incidenti. E’irrilevante che, in esito ad una pur defatigatoria ed incerta risoluzione, ibeni trasferiti sarebbero reintegrati nel patrimonio del debitore e i creditoriperderebbero l’interesse ad agire in revocatoria, perché eventuali beneficiindiretti che riceverebbero i creditori dalla risoluzione con effetti ergaomnes non rendono la causa comune a quella promossa per larevocazione del contratto di trasferimento in fronde ai creditori, azionegiustificata da un loro interesse concreto ed attuale…. dichiarandoinammissibile la domanda “trasversale” di risoluzione, il Tribunale ha fattocorretta applicazione dell’art. 36 c.p.c. che rende conoscibili dallo stessogiudice le domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto ingiudizio dall’attore, parametro normativo pacificamente interpretato nelsenso che la riconvenzionale debba avere con la domanda principaleNumero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026connessione oggettiva e qualificata (Cass. 23472/2020; Cass. 6520/2007;Cass. 11083/2005; Cass. 9656/1999), rapporto di dipendenza nonravvisabile tra la revocazione e la risoluzione del trasferimentoassistenziale, domande autonome e distinte debolmente accomunate dalmedesimo contratto e occasionalmente proposte nell’ambito dellamedesima causa”.Va osservato che, a fronte della chiara motivazione fornita dal giudice dimerito in ordine all’assenza di un rapporto di pregiudizialità tra le duedomande svolte in giudizio, parte ricorrente si astiene da uno specificoconfronto con tale motivazione, limitandosi a richiamare le argomentazionigià svolte in appello; in particolare, la parte non contrasta con rigore leaffermazioni svolte dal giudice del gravame in merito ai diversi effetti delledue domande sull’atto stipulato e cui consegue l’indifferenza dell’esitodell’azione revocatoria rispetto alla domanda di risoluzione. E, d’altraparte, l’eventuale risoluzione del contratto in diverso giudizio potrebbe, alpiù, rendere inutile la domanda di revoca già accolta, ma giammai porsi incontrasto al relativo giudicato.Va altresì osservato che risulta dalla ricorrente inammissibilmentecensurato un apprezzamento discrezionale de giudice di merito relativoall’opportunità dell’introduzione nel giudizio di un tema autonomo edistinto rispetto a quello oggetto della domanda originaria.La declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale nondipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello giàappartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l'esito di unavalutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamenteargomentata l'inopportunità del "simultaneus processus" (Cass.n.24684/2013, Cass. n.4696/1999).E sul punto la corte territoriale ha ravvisato l’irrilevanza dell’introduzione,nel giudizio diretto alla revoca degli atti stipulati, di ogni accertamento inNumero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026merito alla risoluzione del contratto, valendo le affermazioni in ordinealla compromissione del diritto alla ragionevole durata del processo pereffetto di una defatigante attività istruttoria a confortare e non fondare ilgiudizio di inammissibilità’ ed alla luce dell’assenza di pericolo di contrastodi giudicati .Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2 e 111, 6 commaCost., dell’art. 132, 2 comma n. 4, c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. – Nullitàdella sentenza (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c..).».Il motivo è inammissibile.Le dedotte violazioni di cui agli artt. 24, 111 Cost. e 132 c.c. non sonodalla ricorrente idoneamente argomentate, atteso che la ricorrente siduole della mera valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti e delfatto che il giudice di merito non abbia dato ingresso a nuove prove offertedalla parte laddove, invece, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n.3819/2020, Cass. n. 25866/2010).Va sotto altro profilo osservato che spetta al giudice di merito accertare laconcludenza e la rilevanza del mezzo istruttorio offertogli, e, quindi,l'avviso che egli esprima al riguardo non è soggetto a sindacato in sededi legittimità, così come è inammissibile la doglianza relativa al fatto che ilgiudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si Cass. n.11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n. 16598Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020).Pertanto, le deduzioni svolte dal giudice di merito riguardo al presuppostosoggettivo dell’azione, fondate sul ragionamento presuntivo, evidenzianola scelta operata dallo stesso, e come tale insindacabile, in ordine allerisultanze istruttorie in atti (comprensive di quelle offerte in giudizio eritenute, a monte, non adeguatamente idonee a scalfire il ragionamentostesso).Quanto poi all’invocata violazione dell’art. 2729 c.c., la relativa denunciain cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi, come correttamene indicato dalla stessa ricorrente, soloquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma (Cass. n. 9054/2022). Tuttavia,nella specie, la contestazione non è correttamente articolata proprio conriferimento al principio enunciato, atteso che vi si lamenta soltanto che ilgiudice di merito avrebbe dovuto contrastare il ragionamento presuntivosvolto acquisendo ulteriori elementi istruttori allo stesso prospettati nellededuzioni svolte in giudizio; elementi per quanto sopra, ritenuti dallostesso non sufficienti a scalfire il ragionamento svolto.Infine, con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione degli artt. 460, 2 comma e 476 c.c. (Art.360, n. 3 c.p.c..).»Lamenta che la Corte di Appello, pur se al solo fine di disattendereun’eccezione formulata dagli allora appellati, ha ritenuto che la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026fosse munita di legittimazione alla riassunzione «equivalendo laformulazione di domanda in giudizio che sarebbe spettata alla sua dantecausa ad esercizio necessario di un diritto già di pertinenza diquest'ultima, che importa accettazione tacita dell’eredità, non impedita daragioni conservative solo asserite».In particolare, parte ricorrente ritiene che l’azione da essa esercitatarientri nel novero degli atti conservativi di cui all'articolo 460, comma 2,c.c. e che, pertanto, la riassunzione del procedimento è stata svolta al finedi impedire l'estinzione del giudizio di appello proposto avverso unasentenza dal cui passaggio in giudicato sarebbe derivato il definitivoformarsi di una passività ereditaria in forza di un titolo pretesooriginariamente contestato in giudizio dal de cuius.Il motivo è infondato.La dedotta violazione del disposto di cui all’art.460, secondo comma c.c.,non sussiste.La corte territoriale ha fatto buon governo del principio in forza delquale la volontà di accettare l’eredità può legittimamente reputarsiimplicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie chenon rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditariconsentiti dall’art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimentodello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura dellasuccessione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre senon presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass. n.10060/2018, Cass. n.15504/2024).Nella specie la domanda proposta dagli appellati, e poi riassunta, eradiretta alla declaratoria di inefficacia del contratto di assistenza e dell’attodi donazione stipulati in data 11.7.2016 e 31.10.2017 tra le originarieconvenute, delle quali solo la cedente deceduta aveva poi propostoappello.Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026La domanda proposta, dunque, non comportava una variazione in peiusdel patrimonio della convenuta, poi appellante, e come esistente anchealla data del decesso della stessa, ma era solo finalizzata a che i creditoripotessero (e possano) soddisfarsi anche sui beni già fuoriusciti dalpatrimonio della cedente per effetto degli atti contestati.Pertanto, la riassunzione del giudizio da parte dell’odierna ricorrente nonera volta alla conservazione dei beni ereditari, ma all’affermazione dellaefficacia del contratto di assistenza e della successiva donazione a favoredell’altra originaria convenuta nei confronti dei creditori, domanda propriadella de cuius.Va altresì osservato che oggetto di quel giudizio non era neppurel’accertamento di una passività ereditaria atteso che il credito vantatodagli attori risultava accertato con precedente e diversa sentenza passatoin giudicato.All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi parte controricorrente -con distrazione in favore dei difensori dichiaratisiantistatari-, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 14.200,00 ( di cui euro 14.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente, condistrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 12393/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16879/2026Data pubblicazione 29/05/2026Così deciso in Roma il 6.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16879/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris