Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22561/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in qualità di incorporante della società Cassa di Risparmio diGuido Antonini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, 06363391001, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato- controricorrente-Numero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.4841/2022 depositata il 03/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Alcune banche appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, laSocietà, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le preesistenti Cassa di Risparmio inBologna S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., Cassadi risparmio del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - d’ora in poi la Banca )sottoscrivevano in data 28 novembre 2014, con atto notarile, le quote delfondo d’investimento alternativo immobiliare denominato “Armonia”mediante apporto di beni immobili (abitativi e strumentali).

In sede diregistrazione, le predette banche e la società di gestione del [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi “Società diGestione”), assoggettavano con riferimento agli immobili abitativi l’attoall’imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi del combinatodisposto dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“D.P.R. n.131/1986”), e dell’art. 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986.2.

Poiché alcuni immobili di proprietà della Cassa di Risparmio di Forlì edella [OSCURATO:SOCIETA]. e della Cassa di risparmio del [OSCURATO:PERSONA] GiuliaS.p.A. risultavano soggetti a tutele vincolistiche, l’efficacia del relativoapporto veniva sospensivamente condizionato al mancato esercizio deldiritto di prelazione da parte delle autorità competenti.

Per tale ragione, indata 5 marzo 2015, le parti, stante l’avveramento della condizionesospensiva, stipulavano atto notarile ricognitivo di avveramento dicondizioni sospensive registrato il 1° aprile 2015.3.

In data 6 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate - DirezioneProvinciale III di Roma (l’“Ufficio”) notificava a Cassa di Risparmio di ForlìNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’avviso di liquidazione n. 14/1T/027475/000/P001, con cui riteneva diassoggettare sia l’atto di apporto di immobili abitativi sia l’atto diavveramento della condizione all’imposta di registro in misura proporzionaledel 9%, nonché applicava le sanzioni per tardiva registrazione dell’Attoricognitivo ex art. 69 D.P.R. 131/1986, irrogata con aliquota del 30% poichéla registrazione è stata eseguita oltre il termine di 20 giorni, ma con unritardo non superiore a 30 dalla stipula di tale atto.4.

Avverso l’avviso di liquidazione la Banca proponeva ricorso.

Consentenza n. 13937 resa il 14 ottobre 2019 e depositata il 24 ottobre 2019,la sez. 8 la allora Commissione tributaria provinciale di Roma/2025 inparziale accoglimento del ricorso della contribuente, si limitava arideterminare il quantum della sanzione per tardiva registrazione dell’Attoricognitivo nell’importo di Euro 3.252,42; confermava così l’assoggettabilitàdell’Atto di apporti ad imposta di registro in misura proporzionale.5.

Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] – qualeincorporante - presentava appello, deducendo oltre all’omessa pronuncia,anche l’illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva sostenutol’abrogazione dell’art. 7, Tabella, D.P.R. n. 131/1986 per effetto dell’art. 10,comma 4, D.Lgs. 23/2011 e aveva ritenuto applicabile la sanzioneamministrativa di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986 all’apporto diimmobili strumentali effettuato dalla Società, in quanto commisurato adun’imposta non dovuta.

La predetta sentenza veniva impugnata con appelloincidentale anche dall’Agenzia delle entrate sul capo relativo alle sanzioni.6.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. 13,con la sentenza n. 4841/2022, resa il 18 maggio 2022 e depositata il 3novembre 2022, ha respinto l’appello della contribuente ed ha accoltol’appello dell’Agenzia delle entrate, così confermando integralmente l’Avvisodi liquidazione impugnato.7.

Avverso la sentenza di II grado la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoin cassazione, affidato a 3 motivi.Numero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/20268.

L’Ufficio ha resistito con controricorso.9.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per motivazioneapparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cuiha ritenuto motivato l’avviso di liquidazione, in violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nullità giàeccepita dalla ricorrente non avendo l’Agenzia delle entrate fornito alcunaargomentazione giuridica volta a dimostrare il presupposto della propriapretesa, essendosi limitata a riportare nel proprio atto impositivo ungenerico riferimento all’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011.

Tale motivoè stato respinto dal giudice del gravame, ritenendo che l’Avviso diliquidazione “esplicitasse in modo chiaro i fondamenti di fatto e di dirittoalla base del ricalcolo dell’imposta dovuta”.

La motivazione è/2025 secondola ricorrente, tautologica e non estrinseca i presupposti di fatto e di dirittocui fa riferimento.2.

Il motivo è infondato.2.1.

La sentenza impugnata, a ben vedere, non fornisce una effettivamotivazione circa il vizio di motivazione dell’avviso, oggetto di motivo delcontribuente, in quanto sul punto si limita ad affermare che: “vapreliminarmente respinta l’eccezione di difetto di motivazione delprovvedimento impugnato, in quanto l’avviso di liquidazione esplicita inmodo chiaro i fondamenti di fatto e di diritto alla base del ricalcolodell’imposta dovuta”.

Purtuttavia è principio consolidato di questa Corte che«il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza,perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non puòessere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque daNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026disattendere, ben potendo tale principio - formulato rispetto al caso diomesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia eragionevole durata del processo - trovare applicazione anche nel caso, deltutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia,rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile diessere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c.» (Cass. n. 6145/2019; Cass. n.29880/2019).2.2.

Nel caso di specie, l’avviso di accertamento è conforme ai parametririchiesti dalla giurisprudenza per la sussistenza di un’adeguata motivazione.Infatti, giurisprudenza consolidata di di questa Corte afferma che: «in temadi imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigoredell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria iprincipi di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazionedell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiutomediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato,con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuentel'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragionideducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella qualel'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza deipresupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio odi altri parametri» (Cass. n. 11560/2016).

«In materia tributaria, l'esistenzae la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delleregole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce».(Cass. n. 12251/2017).

«Nel processo tributario, ai fini della validitàdell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di undocumento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se lamotivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente,dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamentoda quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'attoNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova»(Cass. n. 8016/2014).

«In tema di accertamento tributario, la prova deifatti posti a fondamento della pretesa tributaria non costituisce elementocostitutivo dell'avviso di accertamento, dovendo essere eventualmentefornita dall'amministrazione finanziaria in sede processuale, qualora, aseguito dell'impugnazione del contribuente, si renda necessario verificare lafondatezza sostanziale della pretesa tributaria; ne consegue chel'amministrazione non è tenuta a indicare nell'avviso le prove a sostegnodei fatti contestati né a riprodurne, neppure sinteticamente, il contenuto»(Cass. n. 4502/2026).

Ed infine «l'obbligo di motivazione degli atti tributarisi atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che glistessi hanno in base alle norme loro proprie: giacché, mentre in alcuni attila funzione di prelievo fiscale viene esercitata in forme estremamentesemplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di unadeterminata disciplina, altri atti costituiscono, invece, l'espressione di unafunzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono unaveste formale ed un contenuto specificamente regolato dalla legge.L'obbligo in questione potrà ritenersi quindi adempiuto solo qualora lamotivazione, ancorché formulata in modo sommario e semplificato, sia tale- avuto riguardo al contenuto tipico ed all'oggetto del singolo atto impositivo- da palesare le ragioni del provvedimento, nella evidenziazione deimomenti ricognitivi e di quelli logico-deduttivi (Cass. 2295/2026; Cass. n.27758/2005).Nel caso di specie, come è evidente dalla lettura dell’atto di accertamentoimpugnato, il cui destinatario è la Cassa di Risparmio di Forlì e dellaRomagna, è possibile desumere la causale della imposta richiesta, tenutoconto dell’ampia motivazione in diritto sulla natura del trattamento fiscaleda applicare “all’apporto di immobili diversi da quelli strumentali per natura”nonché sulla imposizione fiscale da applicare all’atto di “avveramento dellacondizione sospensiva apposta all’apporto di immobili vincolati”; è indicataNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026quindi la tipologia di contratto, il numero e l’anno dello specifico rogitonotarile, le voci dei singoli importi, distinte per imposta, sanzioni e interessi.In tale contesto, l’avviso rispetta il paradigma dell’art. 7 St.

Cont.(indicazione ragioni di fatto e giuridiche della pretesa), considerando, nellaconcreta fattispecie in esame, che la base imponibile, l’aliquota ed il calcolodella maggiore imposta derivano da dati normativi evocati nel suindicatotitolo rappresentato o da elementi fattuali di risulta, che derivano dallatipologia degli atti presentati alla registrazione, come indicati (e quindiconosciuti) dalla stessa ricorrente.

Ne discende che non si ravvisa nel casodi specie alcun vizio di motivazione dell’atto impositivo e il motivo devedunque essere disatteso.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinatodisposto con l’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, nonché degli artt.1 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 10 del D.Lgs14 marzo 2011, n. 23.

La sentenza sarebbe incorsa in una violazione dilegge laddove ha ritenuto legittimo applicare l’imposta di registro nellamisura proporzionale del 9%, prevista dall’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n.131/1986 per gli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso, anche agli2.1 Il motivo è fondato.2.2 La sentenza impugnata ha motivato, circa la natura giuridica delladisposizione contenuta nell’art. 7 del D.P.R. n 131 del 1986 (norma cheesclude l’obbligo di registrazione degli apporti di immobili a fondi diinvestimento prevedendo che, qualora gli stessi siano presentati comunqueper la registrazione, l’imposta sia dovuta in misura fissa), che «la predettadisposizione ha natura di agevolazione fiscale, e, in quanto tale, è stataabrogata dal successivo art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011.

Nellaspecie si tratta, a tutti gli effetti, di un trasferimento a titolo oneroso di beniNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026immobili e la norma invocata dall’appellante riguardava una deroga rispettoal trattamento fiscale previsto in via ordinaria per la predetta fattispecie.

Ilsuccessivo art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 contiene unadisposizione abrogativa ampia e generalizzata, tale da comprendere tuttele agevolazioni fiscali riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1 dellatariffa, e, proprio per le suddette caratteristiche di ampiezza e generalità,applicabile anche a fattispecie disciplinate da leggi speciali.

Tanto è veroche con la successiva normativa introdotta dall’art. 20, comma 4 ter, delD.L. n. 133 del 2014, è stata confermata espressamente l’applicabilità dialcune agevolazioni ma, tra le fattispecie “salvate” non rientra quellaprevista per i fondi di investimento immobiliare».3.3.

Sulla questione oggetto del presente ricorso questa Corte ha già avutomodo di affermare la natura di disciplina ordinaria ed organica dellafattispecie recata dall’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001, negando la natura diagevolazione esonerativa di un regime generale («In tema di imposta diregistro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune diinvestimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime disegregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale».

Cass. n.3218/2024).3.4.

In particolare, prendendo le mosse dalla ricostruzione del quadronormativo in materia (art. 9 del d.l. n. 351/2001, art. 7 d.P.R. 131 del1986, art. 10 d.lgs. n. 23/2011) è stata affermata la natura non agevolativadell’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001 in virtù, innanzitutto, della suacollocazione sistematica, nel quadro di una fonte che, facendosi carico diregolamentare ogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione,alla dotazione, alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comuniNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026di investimento immobiliare - senza limitarsi alle sole imposte d’atto, maconsiderando anche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti -assurge a vero e proprio statuto fiscale complessivo dei fondi comuniimmobiliari, assumendo la veste di una disciplina impositivatendenzialmente globale, sistematica e storicamente radicata, come delresto esplicitamente affermato dal legislatore.

Ne discende che deve essereescluso che questo regime possa essere stato inciso, con esclusivo riguardoall’imposta di registro, dall’intervento abrogativo delle agevolazioni cuiall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011.

Infatti, questa previsione devenecessariamente essere riferita alle agevolazioni in senso stretto e tipico,non anche a quelle discipline sintomaticamente rivolte ad apprestare unregime strutturale ed ordinario (seppure più favorevole rispetto ad altri), lacui differenziazione trova legittimazione, anche ex art. 53 Cost., nellecaratteristiche originali ed intrinseche dell’istituto, come discrezionalmente(ma non arbitrariamente) valutate dal legislatore.Inoltre, l’apporto “diretto” - ossia il conferimento di immobili e diritti realiimmobiliari da parte dei soggetti interessati a divenire partecipanti dellesocietà di investimento immobiliare (così da acquisire in contropartita nonun prezzo-corrispettivo come avverrebbe in un ordinario atto traslativo, maun numero di quote di partecipazione sottoscrizione proporzionale al valoredell’immobile apportato, che rivestono esse stesse la natura di strumentifinanziari) contribuisce a costituire un patrimonio separato e vincolato.Infatti, la società non può disporre a proprio piacimento degli immobili,essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo separato ma anche- e correlativamente – destinato o vincolato, poiché essa è tenuta ad agirenell’esclusivo perseguimento dell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo, verso costoro, gli obblighi e le responsabilità sostanziali nondel proprietario ma del mandatario esercente un servizio finanziarioautorizzato.

Ciò determina l’accostamento della fattispecie all’ambitosocietario più che a quello traslativo (Cass. 3218/2024; Cass. 15319/2015)Numero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/20263.5 Ne consegue, in definitiva, l’inapplicabilità al caso in esame del precettorecato dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, per la duplice econcorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti di dotazione deifondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 della Tabella allegataal d.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall’art. 9 d.l. n. 351 del2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplina ordinaria; e che gliapporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilatiagli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall’art. 1 dellaTariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.3.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 19, 21, comma 1, 57 e 69 del D.P.R. 26 aprile 1986,n. 131.

Le statuizioni sulle sanzioni sarebbero illegittime, poiché a loro voltafondate sull’illegittimo assunto che gli apporti ad un fondo immobiliaresarebbero, ai fini dell’imposta di registro, equiparabili ad atti traslativi atitolo oneroso di beni immobili abitativi per cui dovrebbe trovareapplicazione l’aliquota del 9% .4.1 Il motivo è fondato.

Invero, sulla base di quanto argomentato inrelazione all’erronea applicazione dell’imposta proporzionale all’atto didotazione di immobile a favore di un fondo comune di investimento,discende l’erroneità della quantificazione delle sanzioni, calcolate sulla basedi un criterio (proporzionale) legato ad una inesatta interpretazione dellanorma.

Sotto questo profilo, per le medesime ragioni già espresse inrelazione al secondo motivo, anche il terzo motivo di ricorso può trovareaccoglimento.5.

In definitiva in accoglimento del secondo e del terzo motivo, respinto ilprimo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte diGiustizia di II del Lazio che in diversa composizione giudicherà lacontroversia attenendosi al seguente principio di diritto: «In tema diimposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondoNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026comune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale inregime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale».4.

Spese al merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo gradodel Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in qualità di incorporante della società Cassa di Risparmio diGuido Antonini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, 06363391001, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato- controricorrente-Numero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.4841/2022 depositata il 03/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Alcune banche appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, laSocietà, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le preesistenti Cassa di Risparmio inBologna S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., Cassadi risparmio del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - d’ora in poi la Banca )sottoscrivevano in data 28 novembre 2014, con atto notarile, le quote delfondo d’investimento alternativo immobiliare denominato “Armonia”mediante apporto di beni immobili (abitativi e strumentali). In sede diregistrazione, le predette banche e la società di gestione del [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi “Società diGestione”), assoggettavano con riferimento agli immobili abitativi l’attoall’imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi del combinatodisposto dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“D.P.R. n.131/1986”), e dell’art. 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986.2. Poiché alcuni immobili di proprietà della Cassa di Risparmio di Forlì edella [OSCURATO:SOCIETA]. e della Cassa di risparmio del [OSCURATO:PERSONA] GiuliaS.p.A. risultavano soggetti a tutele vincolistiche, l’efficacia del relativoapporto veniva sospensivamente condizionato al mancato esercizio deldiritto di prelazione da parte delle autorità competenti. Per tale ragione, indata 5 marzo 2015, le parti, stante l’avveramento della condizionesospensiva, stipulavano atto notarile ricognitivo di avveramento dicondizioni sospensive registrato il 1° aprile 2015.3. In data 6 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate - DirezioneProvinciale III di Roma (l’“Ufficio”) notificava a Cassa di Risparmio di ForlìNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’avviso di liquidazione n. 14/1T/027475/000/P001, con cui riteneva diassoggettare sia l’atto di apporto di immobili abitativi sia l’atto diavveramento della condizione all’imposta di registro in misura proporzionaledel 9%, nonché applicava le sanzioni per tardiva registrazione dell’Attoricognitivo ex art. 69 D.P.R. 131/1986, irrogata con aliquota del 30% poichéla registrazione è stata eseguita oltre il termine di 20 giorni, ma con unritardo non superiore a 30 dalla stipula di tale atto.4. Avverso l’avviso di liquidazione la Banca proponeva ricorso. Consentenza n. 13937 resa il 14 ottobre 2019 e depositata il 24 ottobre 2019,la sez. 8 la allora Commissione tributaria provinciale di Roma/2025 inparziale accoglimento del ricorso della contribuente, si limitava arideterminare il quantum della sanzione per tardiva registrazione dell’Attoricognitivo nell’importo di Euro 3.252,42; confermava così l’assoggettabilitàdell’Atto di apporti ad imposta di registro in misura proporzionale.5. Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] – qualeincorporante - presentava appello, deducendo oltre all’omessa pronuncia,anche l’illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva sostenutol’abrogazione dell’art. 7, Tabella, D.P.R. n. 131/1986 per effetto dell’art. 10,comma 4, D.Lgs. 23/2011 e aveva ritenuto applicabile la sanzioneamministrativa di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986 all’apporto diimmobili strumentali effettuato dalla Società, in quanto commisurato adun’imposta non dovuta. La predetta sentenza veniva impugnata con appelloincidentale anche dall’Agenzia delle entrate sul capo relativo alle sanzioni.6. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. 13,con la sentenza n. 4841/2022, resa il 18 maggio 2022 e depositata il 3novembre 2022, ha respinto l’appello della contribuente ed ha accoltol’appello dell’Agenzia delle entrate, così confermando integralmente l’Avvisodi liquidazione impugnato.7. Avverso la sentenza di II grado la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoin cassazione, affidato a 3 motivi.Numero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/20268. L’Ufficio ha resistito con controricorso.9. Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per motivazioneapparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cuiha ritenuto motivato l’avviso di liquidazione, in violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nullità giàeccepita dalla ricorrente non avendo l’Agenzia delle entrate fornito alcunaargomentazione giuridica volta a dimostrare il presupposto della propriapretesa, essendosi limitata a riportare nel proprio atto impositivo ungenerico riferimento all’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011. Tale motivoè stato respinto dal giudice del gravame, ritenendo che l’Avviso diliquidazione “esplicitasse in modo chiaro i fondamenti di fatto e di dirittoalla base del ricalcolo dell’imposta dovuta”. La motivazione è/2025 secondola ricorrente, tautologica e non estrinseca i presupposti di fatto e di dirittocui fa riferimento.2. Il motivo è infondato.2.1. La sentenza impugnata, a ben vedere, non fornisce una effettivamotivazione circa il vizio di motivazione dell’avviso, oggetto di motivo delcontribuente, in quanto sul punto si limita ad affermare che: “vapreliminarmente respinta l’eccezione di difetto di motivazione delprovvedimento impugnato, in quanto l’avviso di liquidazione esplicita inmodo chiaro i fondamenti di fatto e di diritto alla base del ricalcolodell’imposta dovuta”. Purtuttavia è principio consolidato di questa Corte che«il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza,perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non puòessere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque daNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026disattendere, ben potendo tale principio - formulato rispetto al caso diomesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia eragionevole durata del processo - trovare applicazione anche nel caso, deltutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia,rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile diessere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c.» (Cass. n. 6145/2019; Cass. n.29880/2019).2.2. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento è conforme ai parametririchiesti dalla giurisprudenza per la sussistenza di un’adeguata motivazione.Infatti, giurisprudenza consolidata di di questa Corte afferma che: «in temadi imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigoredell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria iprincipi di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazionedell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiutomediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato,con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuentel'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragionideducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella qualel'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza deipresupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio odi altri parametri» (Cass. n. 11560/2016). «In materia tributaria, l'esistenzae la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delleregole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce».(Cass. n. 12251/2017). «Nel processo tributario, ai fini della validitàdell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di undocumento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se lamotivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente,dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamentoda quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'attoNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova»(Cass. n. 8016/2014). «In tema di accertamento tributario, la prova deifatti posti a fondamento della pretesa tributaria non costituisce elementocostitutivo dell'avviso di accertamento, dovendo essere eventualmentefornita dall'amministrazione finanziaria in sede processuale, qualora, aseguito dell'impugnazione del contribuente, si renda necessario verificare lafondatezza sostanziale della pretesa tributaria; ne consegue chel'amministrazione non è tenuta a indicare nell'avviso le prove a sostegnodei fatti contestati né a riprodurne, neppure sinteticamente, il contenuto»(Cass. n. 4502/2026). Ed infine «l'obbligo di motivazione degli atti tributarisi atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che glistessi hanno in base alle norme loro proprie: giacché, mentre in alcuni attila funzione di prelievo fiscale viene esercitata in forme estremamentesemplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di unadeterminata disciplina, altri atti costituiscono, invece, l'espressione di unafunzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono unaveste formale ed un contenuto specificamente regolato dalla legge.L'obbligo in questione potrà ritenersi quindi adempiuto solo qualora lamotivazione, ancorché formulata in modo sommario e semplificato, sia tale- avuto riguardo al contenuto tipico ed all'oggetto del singolo atto impositivo- da palesare le ragioni del provvedimento, nella evidenziazione deimomenti ricognitivi e di quelli logico-deduttivi (Cass. 2295/2026; Cass. n.27758/2005).Nel caso di specie, come è evidente dalla lettura dell’atto di accertamentoimpugnato, il cui destinatario è la Cassa di Risparmio di Forlì e dellaRomagna, è possibile desumere la causale della imposta richiesta, tenutoconto dell’ampia motivazione in diritto sulla natura del trattamento fiscaleda applicare “all’apporto di immobili diversi da quelli strumentali per natura”nonché sulla imposizione fiscale da applicare all’atto di “avveramento dellacondizione sospensiva apposta all’apporto di immobili vincolati”; è indicataNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026quindi la tipologia di contratto, il numero e l’anno dello specifico rogitonotarile, le voci dei singoli importi, distinte per imposta, sanzioni e interessi.In tale contesto, l’avviso rispetta il paradigma dell’art. 7 St. Cont.(indicazione ragioni di fatto e giuridiche della pretesa), considerando, nellaconcreta fattispecie in esame, che la base imponibile, l’aliquota ed il calcolodella maggiore imposta derivano da dati normativi evocati nel suindicatotitolo rappresentato o da elementi fattuali di risulta, che derivano dallatipologia degli atti presentati alla registrazione, come indicati (e quindiconosciuti) dalla stessa ricorrente. Ne discende che non si ravvisa nel casodi specie alcun vizio di motivazione dell’atto impositivo e il motivo devedunque essere disatteso.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinatodisposto con l’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, nonché degli artt.1 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 10 del D.Lgs14 marzo 2011, n. 23. La sentenza sarebbe incorsa in una violazione dilegge laddove ha ritenuto legittimo applicare l’imposta di registro nellamisura proporzionale del 9%, prevista dall’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n.131/1986 per gli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso, anche agli2.1 Il motivo è fondato.2.2 La sentenza impugnata ha motivato, circa la natura giuridica delladisposizione contenuta nell’art. 7 del D.P.R. n 131 del 1986 (norma cheesclude l’obbligo di registrazione degli apporti di immobili a fondi diinvestimento prevedendo che, qualora gli stessi siano presentati comunqueper la registrazione, l’imposta sia dovuta in misura fissa), che «la predettadisposizione ha natura di agevolazione fiscale, e, in quanto tale, è stataabrogata dal successivo art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011. Nellaspecie si tratta, a tutti gli effetti, di un trasferimento a titolo oneroso di beniNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026immobili e la norma invocata dall’appellante riguardava una deroga rispettoal trattamento fiscale previsto in via ordinaria per la predetta fattispecie. Ilsuccessivo art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 contiene unadisposizione abrogativa ampia e generalizzata, tale da comprendere tuttele agevolazioni fiscali riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1 dellatariffa, e, proprio per le suddette caratteristiche di ampiezza e generalità,applicabile anche a fattispecie disciplinate da leggi speciali. Tanto è veroche con la successiva normativa introdotta dall’art. 20, comma 4 ter, delD.L. n. 133 del 2014, è stata confermata espressamente l’applicabilità dialcune agevolazioni ma, tra le fattispecie “salvate” non rientra quellaprevista per i fondi di investimento immobiliare».3.3. Sulla questione oggetto del presente ricorso questa Corte ha già avutomodo di affermare la natura di disciplina ordinaria ed organica dellafattispecie recata dall’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001, negando la natura diagevolazione esonerativa di un regime generale («In tema di imposta diregistro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune diinvestimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime disegregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale». Cass. n.3218/2024).3.4. In particolare, prendendo le mosse dalla ricostruzione del quadronormativo in materia (art. 9 del d.l. n. 351/2001, art. 7 d.P.R. 131 del1986, art. 10 d.lgs. n. 23/2011) è stata affermata la natura non agevolativadell’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001 in virtù, innanzitutto, della suacollocazione sistematica, nel quadro di una fonte che, facendosi carico diregolamentare ogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione,alla dotazione, alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comuniNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026di investimento immobiliare - senza limitarsi alle sole imposte d’atto, maconsiderando anche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti -assurge a vero e proprio statuto fiscale complessivo dei fondi comuniimmobiliari, assumendo la veste di una disciplina impositivatendenzialmente globale, sistematica e storicamente radicata, come delresto esplicitamente affermato dal legislatore. Ne discende che deve essereescluso che questo regime possa essere stato inciso, con esclusivo riguardoall’imposta di registro, dall’intervento abrogativo delle agevolazioni cuiall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011. Infatti, questa previsione devenecessariamente essere riferita alle agevolazioni in senso stretto e tipico,non anche a quelle discipline sintomaticamente rivolte ad apprestare unregime strutturale ed ordinario (seppure più favorevole rispetto ad altri), lacui differenziazione trova legittimazione, anche ex art. 53 Cost., nellecaratteristiche originali ed intrinseche dell’istituto, come discrezionalmente(ma non arbitrariamente) valutate dal legislatore.Inoltre, l’apporto “diretto” - ossia il conferimento di immobili e diritti realiimmobiliari da parte dei soggetti interessati a divenire partecipanti dellesocietà di investimento immobiliare (così da acquisire in contropartita nonun prezzo-corrispettivo come avverrebbe in un ordinario atto traslativo, maun numero di quote di partecipazione sottoscrizione proporzionale al valoredell’immobile apportato, che rivestono esse stesse la natura di strumentifinanziari) contribuisce a costituire un patrimonio separato e vincolato.Infatti, la società non può disporre a proprio piacimento degli immobili,essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo separato ma anche- e correlativamente – destinato o vincolato, poiché essa è tenuta ad agirenell’esclusivo perseguimento dell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo, verso costoro, gli obblighi e le responsabilità sostanziali nondel proprietario ma del mandatario esercente un servizio finanziarioautorizzato. Ciò determina l’accostamento della fattispecie all’ambitosocietario più che a quello traslativo (Cass. 3218/2024; Cass. 15319/2015)Numero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/20263.5 Ne consegue, in definitiva, l’inapplicabilità al caso in esame del precettorecato dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, per la duplice econcorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti di dotazione deifondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 della Tabella allegataal d.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall’art. 9 d.l. n. 351 del2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplina ordinaria; e che gliapporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilatiagli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall’art. 1 dellaTariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 19, 21, comma 1, 57 e 69 del D.P.R. 26 aprile 1986,n. 131. Le statuizioni sulle sanzioni sarebbero illegittime, poiché a loro voltafondate sull’illegittimo assunto che gli apporti ad un fondo immobiliaresarebbero, ai fini dell’imposta di registro, equiparabili ad atti traslativi atitolo oneroso di beni immobili abitativi per cui dovrebbe trovareapplicazione l’aliquota del 9% .4.1 Il motivo è fondato. Invero, sulla base di quanto argomentato inrelazione all’erronea applicazione dell’imposta proporzionale all’atto didotazione di immobile a favore di un fondo comune di investimento,discende l’erroneità della quantificazione delle sanzioni, calcolate sulla basedi un criterio (proporzionale) legato ad una inesatta interpretazione dellanorma. Sotto questo profilo, per le medesime ragioni già espresse inrelazione al secondo motivo, anche il terzo motivo di ricorso può trovareaccoglimento.5. In definitiva in accoglimento del secondo e del terzo motivo, respinto ilprimo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte diGiustizia di II del Lazio che in diversa composizione giudicherà lacontroversia attenendosi al seguente principio di diritto: «In tema diimposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondoNumero registro generale 8524/2024Numero sezionale 4920/2026Numero di raccolta generale 22561/2026Data pubblicazione 01/07/2026comune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale inregime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale».4. Spese al merito. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo gradodel Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]