Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 26604/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2542/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’AQUILA, in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliato presso l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentatoe difeso, per procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente– -contro- COMUNE DELL’AQUILA, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardis, dal quale è rappresentatoe difeso, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 862 /202 2 de lla Corte d’appe ll o dell’Aquila , pubblicata il 17.06.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con deliberazione n. 272/1967, l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila stabiliva di concedere all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila un’area di circa 14 ettari per la realizzazione di un aeroporto civile; successivamente, mediante convenzione n. 12469/1968, le parti stabilivano le norme del rapporto concessorio e la sua durata, che veniva fissata in due anni , con tacito rinnovo e salvo espressa disdetta. In forza di delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 330/2005, il Comune esercitava la disdetta della concessione e ordinava, in data 27 febbraio 2006, il rilascio dell’area su cui insisteva l’aeroporto. Detto provvedimento di rilascio veniva impugnato dall’[OSCURATO:PERSONA] e successivamente sospeso con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2911/2006, in relazione all’estromissione forzata dell’associazione e fino al momento in cui il Comune non avesse provveduto alla individuazione del nuovo gestore; l’[OSCURATO:PERSONA] aveva conservato la detenzione del complesso aeroportuale di Preturo fino alla data del 16 dicembre 2009, data dello sgombero coattivo delle aree eseguito dal Comune. Con successivo avviso di accertamento del 24 dicembre 2014, notificato in data 7 gennaio 2015, il Comune dell’Aquila richiedeva all’[OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 2.190.802,93, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n. 507/1993, a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico delle aree da rilasciare e ricomprese nell’ambito del sedime aeroportuale, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 16 dicembre 2009. L’[OSCURATO:PERSONA] impugnava detto avviso di accertamento del 24 dicembre 2014 con il quale era stata determinata la somma da esso dovuta e chiedeva al giudice di dichiarare che nulla fosse dovuto al Comune convenuto a titolo di occupazione di suolo pubblico per il periodo 1° gennaio 2009 –16 dicembre 2009. In via subordinata, chiedeva la riduzione del canone in ragione del fatto che l’aeroporto era stato occupato dalla Protezione Civile a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con sentenza emessa nel 2019, il Tribunale rigettava la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza depositata il 17.6.2022, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza, osservando che: in via preliminare, per la stessa vicenda il Comune ebbe ad emettere anche ingiunzione fiscale, già opposta dall’[OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di L’Aquila, che respinse l’opposizione con sentenza n. 407/2011, confermata dalla stessa Corte con successiva sentenza n. 1689/2017; ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 507 del 1993, primo comma, “sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”; tale prelievo (COSAP: canone per l’occupazione di spazi ed a ree p ubbliche ) era dunque dovutoanche per le occupazioni che si realizzano in via di fatto o in assenza di specifica concessione, essendo un corrispettivo spettante agli [OSCURATO:PERSONA] in virtù del fatto che un bene di proprietà dei medesimi sia stato sottratto all’uso pubblico e sia stato destinato a soddisfare necessità o utilità particolari dell’occupatore; l’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce, poi, che “le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”; con tale previsione normativa, dunque, è stata concessa la possibilità per le amministrazioni comunali di sostituire la tassa di occupazione (TOSAP) con un canone (COSAP) relativamente ad aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile; di conseguenza, il Comune dell’Aquila con deliberazione consiliare n. 2 del 4 luglio 1999 aveva istituito il canone COSAP con apposito regolamento; sulla scorta delle chiare previsioni normative soprarichiamate e conformemente alle argomentazioni del giudice di prime cure, risultava evidente che l’[OSCURATO:PERSONA], avendo occupato il suolo pubblico facente parte del patrimonio indisponibile del Comune dell’Aquila tanto nel periodo di vigenza della concessione quanto in via di fatto in epoca successiva alla sua scadenza, era tenuto alla corresponsione del relativo canone; del resto la Corte si era già espressa in senso analogo con la citata sentenza n. 1689/2017, laddove era stato deciso che “la previsione dell’obbligo di pagamento della COSAP in relazione a qualunque occupazione di suolo pubblico, comporta l’infondatezza delle censure della odierna appellante relative al contenzioso in corso fra Aeroclub e Comune, alla giustificatezza dell’occupazione, alla asserita tolleranza dell’occupazione da parte del Comune medesimo ed alla stessa presenza nel sedime aeroportuale di beni gravati da uso civico, in relazione ai quali la COSAP pure è dovuta ai sensi degli artt. 11 e 12 L. n. 1766/1927 –prevedenti la riconduzione di tali beni a quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente – nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza (cfr. anche Cass. n. 1993/2003)”; nessun dubbio sussisteva, infine, ai sensi dell’art. 826 c.c. circa l’appartenenza dell’area di sedime su cui insiste il complesso aeroportuale al patrimonio indisponibile del Comune dell’Aquila con conseguente onere di corresponsione del canonein questione in capo al concessionario/occupante, ciò anche in considerazione del dato normativo circa il regime impositivo in argomento che trova applicazione anche per le aree del patrimonio indisponibile dell’[OSCURATO:PERSONA] non costituenti strade o piazze; era correttal’argomentazione del Tribunale circa la destinazione di un aeroporto, che è riservato per sua natura ad un servizio pubblico, mentre era irrilevante la circostanza per cui il sedime non fosse una strada o una piazza; né l’appellante aveva mai allegato quale altro e diverso importo avrebbe potuto rivendicare il Comune ex art. 1591 c.c. , norma la cui possibile applicazione non era stata, comunque, invocata in primo grado, ma solo e tardivamente in appello; l’area effettivamente destinata all’uso aeroportuale da parte dell’opponente era stata determinata con provvedimento dirigenziale del 7 ottobre 2008, mai impugnato, e comunque, tale determinazione costituiva una limitazione unilaterale del Comune rispetto all’area oggetto di concessione sottratta all’uso pubblico e riferita all’intero sedime aeroportuale, di talché sarebbe stato onere dell’opponente provare che l’area effettivamenteutilizzata era inferiore a quella indicata dal Comune, di per sé inferiore a quella totale; in mancanza, doveva ritenersi che la limitazione del Comune dell’area oggetto di concessione fosse favorevole per l’opponente; il giudice di primo grado aveva fatt o implicito riferimento all’avviso di accertamento, in atti, nel quale si indicava chiaramente che l’area occupata, rispetto ad una complessiva aera pubblica di 325.000 mq., aveva superficie di 75.134 mq e che il COSAP era stato calcolato in ragione di euro 22,15/mq, come da regolamento comunale ; un terreno vincolato ad essere sedime aereoportuale era per sua natura destinato a pubblico servizio ed appartiene perciò al patrimonio indisponibile dell’Ente proprietario, che non ne potrebbe disporre in modo indiscriminato (ne derivava che, seil Comune lo avesse sottratto a tale uso pubblico per darlo in concessione ad un privato, avrebbe dovuto necessariamente assoggettarlo a tassazione ex art. 38 d.lgs.n. 507 del 1993); il fatto, poi, che il bene sia soggetto ad uso civico, non ne esclude la proprietà in capo al Comune, e ciò è confermato proprio dal fatto che l’opponente ha ottenuto il bene in concessione dal Comune stesso; la vicenda relativa alla affrancazione del terreno dall’uso civico cui è sottoposto non riguardavail rapporto concessorio tra il Comune e l’[OSCURATO:PERSONA]; anzi, proprio la sottoposizione del terreno ad uso civico ne confermava l’appartenenza al patrimonio indisponibile dell’Ente, poiché sottoposto al vincolo di inalienabilità e di destinazione al pubblico servizio (Cass. 8/8/2003 n. 11993); ai sensi degli artt. 11 e 12 L. n. 1766/1927, i beni posseduti dai Comuni e gravati da uso civico rientrano nel suo patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non all’esito di apposita procedura che si conclude con l’autorizzazione ministeriale, ora di spettanza del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], procedura che in concreto non vi è stata e comunque non si è conclusa; l’appellante, quindi, era soggetto al pagamento del canone - e delle applicate sanzioni in caso di omissione -per tutte le occupazioni del suolo pubblico, proprio perché poste in essere ad opera di soggetto gestore di servizi in regime di pur disdettata concessione amministrativa, essendo stata introdotta l’esenzione per le sole occupazioni effettuate dallo Stato, dall’art. 49, lett. a), del d.lgs. 507/1993, norma che prevede che l’occupazione sia effettuata direttamente dal soggetto esente; comunque la Corte non intendeva discostarsi da quanto già deciso con le proprie precedenti sentenze le quali hanno richiamato i principi di diritto fissati dalla corte nomofilattica (Cass. 11688, 11689 e 11886/2017), riferibili anche alla fattispecie in esame; il COSAP costituisce, infatti, un prelievo alternativo alla TOSAP, che gli enti locali, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, possono scegliere di applicare quale corrispettivo della concessione o dell’occupazione di fatto di spazi pubblici, escludendo l’imposizione della TOSAP per le medesime attività; tale corrispettivo condivide conseguentemente con la TOSAP i medesimi presupposti applicativi; il presupposto legittimante la richiesta del canone non era, né poteva essere, la abusività dell’occupazione, ma l’occupazione pura e semplice; il fatto che il provvedimento di sospensione da parte del Consiglio di Stato avesse reso inefficace, sia pure provvisoriamente, la disdetta del Comune, non significava altro che nel periodo indicato era proseguito il rapporto concessorio, per cui la tassa era certamente dovuta come lo sarebbe stata in assenza della disdetta; se, invece, si poneva l’accento sul fatto che l’occupazione era proseguita invito dominoin assenza della concessione, sia pure per dettato giudiziario, comunque essa era da considerare come occupazione senza titolo convenzionale, e quindi il COSAP era senza dubbio dovut o ; né il provvedimento giudiziario che aveva sospeso l’esecutività della disdetta poteva produrre il risultato di rendere gratuita la concessione dell’uso del bene e quindi la sua sottrazione all’utilizzo da parte della collettività ed a vantaggio del privato; il canone risultava dunque dovuto sia in vigenza del rapporto concessorio, sia per il periodo successivo alla scadenza della concessione, non essendo intervenuta alcuna ipotesi di esonero o di rinuncia all’esazione del medesimo canone da parte del Comune dell’Aquila; come già correttamente statuito in primo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcun documento ufficiale da cui risultasse che fosse stato spossessato autoritativamente della disponibilità dell’aeroporto, ovvero che l’utilizzazione da parte della Protezione Civile fosseavvenuta senza un accordo con l’[OSCURATO:PERSONA], ovvero senza il pagamento di un indennizzo. L’[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con otto motivi. Il Comune dell’ Aquila resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte d’appello ritenuto che non fosse stata contestata l’applicazione del COSAP e i relativi calcolie lamenta l’omessa pronuncia sull’onere della prova dei presupposti di tale tassa, con riguardo alla questione degli usi civici, dell’occupazione del sedime,per un certo periodo, da parte della Protezione Civile ad un aeroporto privato. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1, c. 161, l. n. 296, e 2691 c.c., per aver la Corte territoriale rigettato l’appello, pur non avendo il Comune dimostrato i presupposti del credito fatto valere, considerando che l’avviso d’accertamento non conteneva la precisa descrizione dell’area di sedime oggetto dell’occupazione ritenuta illegittima. Il ricorrente lamenta, al riguardo, che la sentenza impugnatasia errata perché ha ritenuto valido l’atto di accertamento nonostante avesse individuato le aree per le quali è stato richiesto il COSAP con un criterio meramente quantitativo (ossia 75.134 mq su 325.000 mq), senza contenere alcun elemento che consenta di individuare quali esse siano e di accertare la fondatezza della pretesa dell’Ente. Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 11 e 12 l. 1766/27e 52 dlgs., per aver la Corte d’appello ritenuto che le vaste aree di uso civico presenti nel sedime aeroportuale rientrino nel patrimonio “indisponibile” del Comune dell’Aquila, il quale aveva quindi diritto di applicare il COSAP anche rispetto a tali superfici.Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte d’appelloritenuto che le aree per le quali era stata applicato il COSAP fossero di proprietà del Comune, rientrando nel re lativo patrimonio indisponibile dell’Ente nonostante che , a fronte della formale contestazione operata sul punto dall’[OSCURATO:PERSONA], l’Ente non avesse fornito alcuna prova sul punto. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 2730 c.c., in quanto l a sentenza impugnata sarebbe illegittima perché ha dato per scontato che il Comune abbia applicato ilCOSAP su immobili appartenenti al suo patrimonio “indisponibile”, sorvolando sull a confessione operata dall’Ente nell’avviso di accertamento in ordine al fatto che le are e su cui sta applicando lo stesso COSAP appartenevano al patrimonio “disponibile”. Inoltre, il motivo denunzia violazione dell’art. 63 d.lgs n. 446/97, per non aver la Corte d’appelloritenuto legittima l’occupazione dell’area di sedime aeroportuale in ragione del provvedimento del Consiglio di Stato di sosp ensione dell’ordine di rilascio, che escluderebbe il carattere abusivo dell’occupazione protratta. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto non provato il fatto che l’area fosse stata gestita dalla Protezione Civile nel 2009, sebbene il Comune non avesse contestato il fatto. Il settimo motivo denunzia la violazione dell’art. 2733 c.c., per non aver la Corte territoriale considerato che il Comune aveva ammesso che a seguito del terremoto del 6.4.2009 l’area di sedime fosse stata occupata dalla Protezione Civile. Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha affermato che non c’era motivo di appello specifico sulla tariffa e sui calcoli– al cui riguardo nulla dice di puntuale il ricorrente, con conseguente difetto di pertinenza della censura - e spiega perché ha, al pari del Tribunale, ritenuto che il calcolo del COSAP sia stato corretto (autolimitazione della superficie concessa, in ragione della mancata dimostrazione del contrario). Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che l’area di sedime occupata rientrava nel patrimonio indisponibile del Comune; il fatto poi che il bene sia soggetto ad uso civico, non ne esclude la proprietà in capo al Comune, e ciò è confermato proprio dal fatto che l’opponente ha ottenuto il bene in concessione dal Comune stesso. La vicenda relativa alla affrancazione del terreno dall’uso civico cui è sottoposto non riguarda il rapporto concessorio tra il Comune e l’[OSCURATO:PERSONA]; anzi, proprio la sottoposizione del terreno ad uso civico ne conferma l’appartenenza al patrimonio indisponibile dell’Ente, poiché sottoposto al vincolo di inalienabilità e di destinazione al pubblico servizio (Cass., 8/8/2003 n. 11993). La Corte territoriale ha anche aggiunto che il ricorrente non aveva dimostrato che l’utilizzazione dell’area in suo possesso da parte della Protezione Civile fosse avvenuta senza un accordo, ovvero senza il pagamento di un indennizzo, trattandosi di eccezione impeditiva del diritto azionato dal Comune. Il secondo motivo è inammissibile. Dalla sentenza impugnata si desume che il Tribunaleaveva fatto implicito riferimento all’avviso di accertamento, in atti, nel quale si indicava chiaramente che l’area occupata, rispetto ad una complessiva area pubblica di 325.000 mq., aveva superficie di 75.134 mq e che il COSAP era stato calcolato in ragione di euro 22,15/mq, come da regolamento comunale. Inoltre, la Corte d’appelloha rilevato che il sedime aeroportuale è per sua natura destinato a pubblico servizio ed appartiene perciò al patrimonio indisponibile dell’Ente proprietario, il quale non può disporre dello stesso in modo indiscriminato.Diretta conseguenza di ciò è che il Comune che sottragga il bene a tale uso pubblico per darlo in concessione ad un privato, debba necessariamente assoggettarlo a tassazione ex art. 38 d. lgs. n. 507 del 1993. La doglianza tende pertanto al riesame dell’accertamento in fatto effettuato dal giudice del merito nel senso che almeno i 75.134 mq erano l’area effettivamente occupata(provv. d irig, 2008) e soggetta al COSAP. Il terzo motivo è inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha affermato che il fatto che i beni fossero gravati da uso civico non li sottraeva al regime del patrimonio indisponibile del Comune e se occupati dal concessionario al COSAP. La doglianza non coglie dunque la raio decidendi, considerando che, come detto, proprio la sottoposizione del terreno ad uso civico ne conferma l’appartenenza al patrimonio indisponibile dell’Ente, poiché sottoposto al vincolo di inalienabilità e di destinazione al pubblico servizio. Inoltre, il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, nella parte in cui è fatto riferimento ad una proposta di delibera comunale nella quale si dava atto della natura di usi civici dell’area in questione, in quanto tale riferimento è generico e non viene riferito quando e come sia stata allegata tale circostanza. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto c he l’area appartenesse al patrimonio indisponibile del Comune. Invero, il ricorrente censura non la violazione del principiodell’onere della prova, ma il risultato della valutazione e ffettuata dal giudice di merito, mentre, come detto, g li usi civici non sono ostativi all’applicazione del COSAP, come osservato in sede di esame del terzo motivo.Il quinto motivo è del pari inammissibile. Riguardo alla prima parte della doglianza (riferimento al patrimonio disponibile) si trattava di mero errore materiale accertato in modo conforme dai giudici del merito,e il ricorrente non si confronta in modo specifico con la motivazione addotta; pertanto, il riferimento all’asserita confessione del Comune circa la tolleranza dell’occupazione dell’area costituisce argomentazione del tutto esorbitante dalla ratio decidendi. Quanto alla seconda parte del motivo,il provvedimento di sospensione da parte del Consiglio di Stato aveva reso inefficace , sia pure provvisoriamente, la disdetta del Comune, ma ciò non escludeva che nel periodo indicato fosseproseguito il rapporto concessorio, per cui la tassa, come chiaramente affermato dalla Corte d’appello, era certamente dovuta come lo sarebbe stato in assenza della disdetta.Ne consegue che tale ultima doglianza non è calibrata sulla ratio decidendi. Il sesto e settimo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili.Il ricorrente non ha dimostrato che l’utilizzazione dell’area in suo possesso da parte della Protezione Civile fosse avvenuta senza un accordo, ovvero senza il pagamento di un indennizzo. Sul punto, la Corte territoriale ha compiuto un accertamento di fatto in ordine alla circostanzache l’area in questione era comunque nella detenzione del ricorrente, per cui sarebbe stato suo onere dimostrare il titolo del trasferimento della detenzione ad un soggetto terzo. Al riguardo, è vero che la circostanza dell’utilizzo dell’area da parte della Protezione civile era stata dedotta e non specificamente contestata, ed anzi parzialmente ammessa, come si dice nel settimo motivo ma, tuttavia,il ricorrente non si confronta in modo puntuale e specifico con la conforme osservazione, non puntualmente censurata, dei giudici di merito secondo cui era lui che avrebbe dovuto provare che non erano intervenuti accordi e indennizzi con il soggetto occupante, o parzialmente occupante. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 20.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione per il rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Sentenza Cassazione n. 26604/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris