CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 14760/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tretola-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 6099/2022 depositata il 14/09/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per accoglimento del quarto motivo di ricorsoed il rigetto degli altri.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensoridel controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.Il Comune di Letino, in data 18.4.2019, notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento con cui contestava, per l’annod’imposta 2018, l’omessa denuncia e l’omesso versamento della tassaoccupazione spazi ed aree pubbliche (di seguito “TOSAP”) in relazione adalcune opere di proprietà della società, insistenti nel sottosuolo di areeappartenenti al patrimonio indisponibile del predetto [OSCURATO:SOCIETA]. contestava il difetto di motivazione dell’atto, i criteri diindividuazione e di applicazione della tariffa utilizzata per laquantificazione del tributo, nonché la carenza di prova, in violazionedell’art. 2697 c.c., in relazione al bene oggetto di accertamento ed allatariffa al metro quadrato applicabile; deduceva inoltre la violazionedell’art. 38 d.lgs. n. 507/1993, poiché nella fattispecie in esame non vi erastata alcuna sottrazione di suolo destinato all’uso della generalità deicittadini e la violazione degli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 nonavendo il Comune applicato, nel calcolo della tassa, i criteri previsti per lesocietà che esercitano un pubblico servizio ovvero un’attività aquest’ultimo strumentale. Infine, denunciava l’illegittimità della sanzioneper omessa denuncia irrogata in mancanza del requisito della colpevolezzarichiesto ai fini della punibilità della condotta dall’art. 5 del d.lgs. n.472/1997 ed invocava la disapplicazione delle sanzioni data la sussistenzadi obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa dellanormativa di interesse.Numero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026La [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, con la sentenza n.1034/1/2020 pronunciata il 24.2.2022 e depositata il 22.6.2022 rigettavail ricorso della Società.Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, con la sentenza n. 6099/22/2022, pronunciata 14.2.2022 edepositata il 14.9.2022, respingeva l’impugnazione, affermando che ilpassaggio nel sottosuolo di condotte elettriche comporta occupazione disuolo pubblico, ancorché non superficiale, che va assoggettata a tributolocale; che non sussistono i presupposti per esenzioni o riduzioni in favoredi soggetto di diritto privato, considerato che in materia di TOSAP,l'esenzione prevista in favore del Comune dall'art. 49, comma 1, lett. a),del d.lgs. n. 507 del 1993 non può essere applicata in favore della societàpartecipata dal Comune, quand'anche operante come società in "houseproviding", ostandovi il carattere eccezionale delle norme di agevolazionetributaria; - che, nel caso concreto, trattasi di occupazione di sottosuoloda parte di condotte di impianti idroelettrici di proprietà di una societàprivata che produce energia elettrica a scopo di lucro; che la galleria diderivazione di acque non si innesta nella rete di erogazione di servizipubblici, ma è funzionale alla derivazione di acqua pubblica ai fini dellaproduzione di energia elettrica per scopi economici e produttivi.La società ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafearticolando sei motivi, illustrati nelle memorie depositate in prossimitàdell’udienza.Replica con controricorso il comune di Letino.Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del quarto motivodi ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In via preliminare, l’eccezione proposta dal Comune con cui si deducel’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quantoallestito in maniera non conforme al paradigma di cui alla norma citata,Numero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026contenendo confuse e generiche contestazioni afferenti al merito dellasentenza impugnata, deve essere disattesa, in quanto la società ricorrentenon ha assemblato in un unico blocco di argomentazioni, censureeterogenee, sovrapponendo richiami all’art. 360 c.p.c., violazioni di legge,criticità motivazionali e doglianze fattuali, ma ha attinto le argomentazionidella sentenza d’appello con censure distinte e dettagliate, richiamandosia la normativa violata sia le statuizioni criticate ( Cass. 23 ottobre 2025,n. 2819).2.Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 360, primocomma, n. 3, c.p.c., reca la deduzione della violazione e falsa applicazionedi legge dell’art. 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, dellalegge n. 296/2006 in materia di motivazione dell’avviso di accertamento.Si rileva come l’avviso di accertamento si limiterebbe ad indicare leparticelle catastali occupate accompagnate dall’inciso “Patrimonioindisponibile del comune gravato da usi civici” nulla chiarendo sullasussistenza del presupposto impositivo e ciò, in particolar modo, alla lucedel fatto che i fondi gravati da usi civici non rientrano nel patrimonioindisponibile. Si afferma che il Comune, in sede di controdeduzioni, haprodotto in giudizio le visure catastali, i rilievi cartografici, nonché ilDecreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici e lacertificazione di fida pascolo per l’anno 2019, annualità successiva rispettoa quella oggetto di giudizio (i.e. 2018), integrando ex post le lacunositàdella motivazione dell’avviso di accertamento, all’interno del quale vienefatto riferimento in modo generico ed immotivato ad una superficiecomplessiva di “mq 1.840,00”, all’occupazione permanente di “soprasuoloe sottosuolo comunale”, all’appartenenza dei terreni al “patrimonioindisponibile” del Comune e alla presenza di “usi civici” tentando di forniresolamente in sede di costituzione in giudizio ulteriori chiarimenti inerentialle dimensioni. Si obietta, tra l’altro, che detta documentazione, tenutoconto delle peculiarità applicative della TOSAP, non assurge ad una meraNumero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026produzione documentale costituendo, al contrario, parte integrante dellamotivazione dell’avviso di accertamento.2.1. Il motivo in esame non coglie nel segno.Emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso,che l’avviso de quo è relativo ad una superficie complessiva di “mq1.840,00”, all’occupazione permanente di “soprasuolo e sottosuolocomunale” (in particolare, “passaggio nel sottosuolo di condotteelettriche”), all’appartenenza dei terreni al “patrimonio indisponibile” delComune e alla presenza di “usi civici”, essendo tali aree destinate a“pascolo”. Tanto basta, a parere di questa Corte ad integrare il requisitomotivazionale dell’atto impositivo, ponendo la contribuente in grado diesercitare la propria difesa (cfr. tra le più recenti Cass., sez. quinta, ord.11 marzo 2025, n. 6409).Difatti, in materia di tributi locali, questa Sezione ha ripetutamenteaffermato (Cass. n. 1694 del 2018) che il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21571 del15/11/2004; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26431 del 08/11/2017;Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27800 del 30/10/2019). Secondol’orientamento sinora consolidato, difatti, la motivazione dell'avviso diaccertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge n. 212 del2002, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibilidall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente ingrado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria; invece, laprova della pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamentoNumero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio inpresenza di specifiche contestazioni dello stesso (Cass., Sez. 5, 20settembre 2024, n. 25321). La odierna ricorrente ha, del resto,dimostrato, attraverso le censure formulate sin dal primo grado digiudizio, di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione,per averli, appunto, puntualmente contestati (v. Cass. 25/02/2025, n.4948).La sentenza impugnata si è attenuta, dunque, ai suddetti principi laddoveha correttamente ritenuto, per un verso, che fosse adeguatamentemotivato l’avviso di accertamento relativo alla TOSAP contenentel’indicazione della superficie imponibile e della tariffa applicatacorrispondente a quella prevista dalla legge, ossia gli elementi costitutividella pretesa tributaria avendo così l'Amministrazione posto il contribuentein grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantumdebeatur".3.Il secondo strumento di ricorso lamenta, ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 38, d.lgs. n.507/1993, degli artt. 823, 824, 826 e 2697, cod. civ.In particolare, nella prospettazione della ricorrente, i beni comunali gravatida usi civici costituiscono il cd. patrimonio disponibile comunale e nonsono classificabili fra quelli demaniali in senso tecnico, in quantoappartenenti ai cittadini iure domini e solo amministrati dal Comune. Si èpure evidenziato che, ai fini del riconoscimento della demanialità ovverodella natura indisponibile dei beni, occorre l’effettivo e permanenteesercizio dell’uso civico da parte della generalità degli appartenenti all’enteterritoriale, mentre il Comune, ha depositato l’autorizzazione per la fidapascolo relativa all’annualità 2019, successiva all’annualità di imposta perla quale è stato emesso l’avviso di accertamento, Si assume chel’appartenenza di beni al patrimonio indisponibile del Comune sussisteNumero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026esclusivamente nelle ipotesi di destinazione di tali beni ad un pubblicoservizio che sia attuale ed effettivo; mentre i beni comunali soggetti ad usicivici, costituenti il cosiddetto demanio universale, non possono essereclassificati fra quelli demaniali in senso tecnico non essendo soggettineppure al regime giuridico dei beni patrimoniali degli enti pubbliciprevisto dal codice civile e dalle leggi di diritto pubblico, bensì alladisciplina particolare della legge n. 1766/1927; ciò in quanto il Comune hasolo il ruolo di amministrare i beni dei cittadini, ma tale patrimonio restabene separato dal patrimonio comunale, poiché la titolarità del diritto diuso civico non fa capo al Comune, ma alla collettività dei cittadini.3.1. Il motivo non ha pregio.La natura dei terreni gravati da usi civici è già stata affrontata anche direcete da questa Corte, proprio in materia di Tosap (v. Cass. nn.3860/2025 e n. 4510/2025) confermando la natura demaniale dei terrenigravati da uso civico (bosco e pascolo permanente) chiarendo che lapresenza di usi civici gravanti su beni comunali, cui consegue lapresunzione della loro demanialità, comporta, ai fini dell'accertamento delpresupposto impositivo della Tosap, l'onere per il contribuente di provarela sdemanializzazione dei medesimi in virtù di atti univoci e concludentiincompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservarela destinazione del bene all'uso pubblico e di circostanze così significativeda rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia,da parte della P.A., al ripristino della pubblica funzione del bene stesso.Sulla questione, sebbene indirettamente in materia espropriativa, sonointervenute le S.U. – con sentenza n. 12570 del 2023 - che, purconsiderando che la legge base del 1927 non reca, in effetti, unadefinizione espressa degli usi civici, ha statuito che la natura giuridicadegli usi civici su terre comunali è condizionata dal caratterizzarsi comebeni di c.d. proprietà collettiva, la cui disciplina è equiparabile a quella deibeni demaniali, per quanto si desume dal loro regime di inalienabilità,Numero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026inusucapibilità, immodificabilità e di conservazione del vincolo didestinazione, il quale può subire una deroga solo mediante un’apposita“sdemanializzazione”; concludendo che i beni gravati da uso civico didominio collettivo sono assimilabili al regime giuridico di quellidemaniali(S.U. n. 12570/2023; S.U. n. 23137/2024; Cass. n.26604/2024;Cass. n. 11993 del 08/08/2003; S.U. n. 16831 del 27/11/2002).Appare, dunque, del tutto legittimo il convincimento cui sono pervenuti iGiudici di appello, basato sulla presunzione - operativa in mancanza diprova contraria, gravante sul contribuente che assume la non debenza deltributo - non solo di esistenza degli stessi ma anche del permanenteesercizio di tali usi da parte della generalità degli appartenenti all'Enteterritoriale. Una volta che sia stato dimostrato che una terra fa parte di undemanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno chenon sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, latrasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico delprivato che eccepisce la natura allodiale (Cass. n. 4473 del 2019, inmotiv.; Cass. n. 23323/2019; Cass. n. 4753 del 2014). In tale contesto,era onere della società contribuente dimostrare la sussistenza di attiunivoci e concludenti incompatibili con la volontà della pubblicaamministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico(cfr. Cass. 15 febbraio 2025, n. 3860). Del tutto irrilevante risulta, quindi,il profilo di doglianza riferito alla produzione, da parte del Comune, didocumentazione relativa ad annualità diversa da quella oggetto diimposizione.Ne consegue che legittimamente il giudice ha considerato in tal casosussistente il presupposto impositivo della tassa, ai sensi dell'art. 38 deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale assoggetta alla tassa leoccupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nellestrade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti aldemanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province), sullaNumero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026base della presunzione non solo di esistenza dell'uso civico, alla streguadella formale iscrizione delle aree in questione tra i terreni del c.d.demanio comunale, ma anche dell'effettivo e permanente eserciziodell'uso stesso da parte della generalità degli appartenenti all'enteterritoriale il tutto sulla circostanza che le aree – come accertato daigiudici distrettuali – erano gravate da usi civici, accertamento non attintocorrettamente dalla società con il terzo mezzo di ricorso.4.Con la terza ragione di contestazione si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cc, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., per avere il decidente trascurato di considerare i giudicati esterni –in particolare, le sentenze della CTP Caserta nn: (i) 1012/4/2020depositata il 22.6.2020; (ii) 1011/4/2020 depositata il 22.6.2020; (iii)902/9/2020 depositata l’1.6.2020; sentenza n. 63/7/2022 depositata il4.1.2022 della CTR Campania- formatisi in merito all’applicabilità al casodi specie del regime TOSAP ridotto di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs.507/1993, così come integrati dall’art. 63, d.lgs. n. 446/1997.4.1. Il terzo motivo non ha pregio.E’ consolidato il principio secondo cui, nel processo tributario, l’efficaciadel giudicato non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, inquanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativaad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuoridello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili) e non anche conriferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi aduna pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria) assumonocarattere tendenzialmente permanente (v., tra le tante, Sez. 5, n. 37 del03/01/2019). Deve, pure, affermarsi che qualora alcuni elementi,caratterizzati appunto dalla loro stabilità ed immutabilità, quali appunto laNumero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026qualificazione giuridica di un rapporto, assumano rilevanza nellaimposizione di tributi tra loro connessi, il giudicato relativo ad uno di essisi estende anche nei giudizi relativi agli altri, laddove le disciplinagiuridiche dei tributi de quibus non prevedano specifiche regole diverse diqualificazione.Tuttavia, l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dalGiudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegeticaesercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distintomodo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva delgiudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altriordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedentegiurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attualeordinamento processuale (Cass., Cass. 15215 del 01/06/2021, n. 15215;Cass. 21/10/2013, n. 23723; Cass. 15/07/2016, n. 14509). Ne discendeche l’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta afondamento della pronuncia - salvo che su tale pronuncia si sia formato ilgiudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione o di legittimitànel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al casoconcreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendoad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass29/04/1976, n. 1531; Cass. 23/12/2003, n. 19679; Cass. 20/10/2010, n.216561; Cass. 23 gennaio 2024, n. 2270).5. Il quarto strumento di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedi legge dell’art. 44, 46 e 47, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 63, d.lgs. n.446/1997, dell’art. 1, commi 3 e 4, L. n. 10/1991 nonché degli artt. 2,comma 1 e 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 in relazione all’articolo 360,primo comma, n. 3, c.p.c., proposto subordinatamente alla reiezione delterzo mezzo, in quanto i Giudici di secondo grado hanno affermato che inNumero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026materia di TOSAP, l'esenzione prevista in favore del Comune dall'art. 49,comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 non può essere applicata infavore della società partecipata dal Comune, quand'anche operante comesocietà in "house providing", ostandovi il carattere eccezionale dellenorme di agevolazione tributaria, affermando che esulano i requisitiprevisti dagli artt. 46 e 47 d. lgs. n. 507/1993 per l’applicazione di criteridifferenziati ed agevolati di determinazione della tassa. Si evidenzia che latipologia di attività posta in essere dalla Società costituisce attivitàstrumentale a quella di erogazione di pubblici servizi e che è del tuttoirrilevante la natura di società privata della Società nonché lo scopo dilucro al quale la stessa è preordinata. Si invoca l’applicazione del comma831 dell’articolo 1, legge n. 160/2019, che riprende una formulazioneanaloga a quella contenuta nelle citate disposizioni (id est, artt. 46, 47 e63, cit.), precisando che, successivamente con l’articolo 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021, il legislatore, con norma di interpretazioneautentica, ha chiarito che la disciplina del canone unico è applicabile anchealle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali eaccessorie all’erogazione dei servizi a rete (indicando, in via meramenteesemplificative le attività di trasmissione di energia elettrica e di trasportodi gas naturale dal produttore al distributore finale) con ciò attribuendorilevanza sostanziale alla “unitarietà” della filiera, cosicché anche per detteimprese che non hanno contatti con l’utente finale, viene confermata ladebenza del canone in misura fissa, dovendosi aver riguardo ai c.d.vincoli di complementarietà e di esclusività, in quanto la fase diproduzione della energia costituisce, fase immediatamente antecedente enecessaria rispetto alle altre fasi della filiera del mercato elettrico(trasmissione, dispacciamento e distribuzione), poichè in assenza dell’unanon possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo dicomplementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essereesclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).Numero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/20267. Il quarto motivo deve trovare accoglimento sulla scorta del principio didiritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 7164/2025,769/2025 - emesse in analoga fattispecie – (principio confermato anchenelle sentenze nn.5801, 769, 771, 773 e 774, del 2025; ed altre sullamedesima tematica) secondo cui: «In tema di Tosap, alla società diproduzione dell’energia elettrica ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) è applicabile ladisposizione “agevolativa” di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs.n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale allaerogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendoinfrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, edovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso insenso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che èuna rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, ditrasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse daconnaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’una non possonotrovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte lemenzionate attività sono poste. Il secondo periodo del comma 3 dell’art.63 del d.lgs. n. 446 del 1997, introdotto con la medesima legge n. 488 del1999, che ha eliminato la soppressione della t.o.s.a.p. ed istituitol’alternatività della t.o.s.a.p e del c.o.s.a.p., ha precisato che per ladeterminazione della t.o.s.a.p., relativa alle occupazioni di cui alla letteraf) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per ladeterminazione forfetaria del canone. Invero, può rilevarsi che propriol’alternatività del c.o.s.a.p. alla t.o.s.a.p., a prescindere dalla diversanatura dei prelievi, ha imposto, anche in considerazione dell’art. 3 Cost.,l’applicazione delle stesse regole e degli stessi criteri di quantificazione.Come hanno già chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. un.,7 maggio 2020, n. 8628, punto 8.11), l'art.18 della legge n. 488 del 1999,sostituendo la lettera f) del secondo comma dell'art.63 del d.lgs. n.446 del1997, recante la disciplina del c.o.s.a.p., ha introdotto una particolareNumero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/2026modalità di determinazione del canone per tale tipo di occupazionepermanente, basata sul numero di utenze attivate, e ha estesol'applicazione di tale criterio di calcolo anche alla t.o.s.a.p. dovuta sullamedesima tipologia di occupazioni le dianzi riportate modifiche al d.lgs. n.446 del 1997 (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10345). Inoltre, adecorrere dal 1° gennaio 2000, il regime speciale è stato esteso, ancheper la t.o.s.a.p., come per il c.o.s.a.p., non solo alle occupazionistrumentali all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dipubblici servizi, ma pure alle occupazioni realizzate nell'esercizio di attivitàstrumentali all’erogazione dei pubblici servizi. In definitiva, l’art. 47 deld.lgs. n. 507 del 1993 risulta, in parte abrogato con l’introduzione delcitato art. 63, terzo comma, terzo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997,visto che continua ad operare solo con riferimento alle occupazioni nonriconducibili a quelle disciplinate dall’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n.446 del 1997. In quest’ottica, l’attività di produzione dell’energia elettrica,che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in unsecondo momento, la erogano all’utente finale, va inclusa, pure in assenzadi allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornituradel servizio di pubblica utilità di distribuzione dell’energia elettrica. Gliimpianti sotterranei che trasportano l’energia prodotta dagli impianti deglioperatori delle energie verso la rete di trasmissione e quelle didistribuzione, al pari di tutti gli impianti che veicolano l’energia al sistemaelettrico nazionale, non possono che risultare direttamente funzionaliall’erogazione del servizio a rete secondo la definizione utilizzata dal d.l. n.146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ricadendo, così,nel campo di applicazione delle tariffe agevolato. Ciò in quanto la filieradel sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si componedi una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente aquelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione.Numero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/20268.Il quinto mezzo di ricorso reca la deduzione della nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,primo comma , n. 4 c.p.c. Omessa pronuncia su una domanda autonoma Si sostiene che nel ricorso introduttivo del giudizio di merito la Societàaveva eccepito l’illegittimità della sanzione per omessa denuncia irrogatanell’atto impugnato per carenza del requisito soggettivo ai sensi dell’art. 5,del d.lgs. n. 472/1997, doglianza non esaminata dalla corte distrettuale.Si evidenzia che nel caso di specie emergerebbe l’illegittimità dellasanzione irrogata dal Comune poiché non potrebbe essere imputato allasocietà nessun comportamento doloso o colposo che legittimerebbe da unpunto di vista soggettivo un giudizio di riprovevolezza; ciò in quanto laviolazione posta in essere sarebbe incolpevole tenuto conto dei profili diincertezza in merito alla sussistenza del presupposto impositivo, atteso,tra l’altro, che l’unico certificato di fida pascolo prodotto dall’ente localedell’area oggetto di accertamento in quanto destinato ad un pubblicoservizio attuale è stato approvato con la delibera di G.C. n. 31 del07.05.2019 e si riferisce alle annualità 2019 e 2020, successive, quindi,all’annualità oggetto di accertamento (id est, 2018). Inoltre, le condotteoccupative risalgono agli anni ’50, quindi ad un’epoca antecedenteall’istituzione della Tosap, quando la centrale non apparteneva allaSocietà bensì all’ente pubblico [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA].9.L’ultimo mezzo denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. Omessa pronuncia su una domanda autonoma , per avere ildecidente omesso di pronunciarsi sulla istanza di disapplicazione dellesanzioni sussistendo, nella fattispecie in esame, quelle obiettive condizionidi incertezza normativa che legittimano – ai sensi degli artt. 6, comma 2,del d.lgs. n. 472/1997, 8 del d.lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, dellalegge n. 212/2000 – la disapplicazione delle medesime sanzioni.Numero registro generale 7164/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 14760/2026Data pubblicazione 18/05/202610. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono fondati, atteso che le censuresollevate in sede di appello in relazione alle sanzioni applicate in effettinon risultano scrutinate.Segue, l’accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, respintigli altri. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perl’accertamento del quantum della Tosap dovuta. P.Q.MAccoglie il quarto, il quinto e sesto motivo di ricorso, respinti gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese di lite.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione del 15 aprile 2026La Consigliere est.Milena BalsamoIl PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]