CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 33707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8590/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.[OSCURATO:PERSONA] n. 725/2016 depositata il 11/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avanti alla CTP di Roma, affermando di essere venuto a conoscenza, per avere effettuato una visura ipotecaria finalizzata all’ottenimento di mutuo fondiario, dell’esistenza della cartella di pagamento n. 09720060200962735 relativa all’IRAP 2002, che affermava di non avere mai ricevuto in notifica, così come il conseguente avviso di iscrizione ipotecaria. 2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento, eccependone la tardività della notifica e chiedendo l’annullamento della stessa, l’improcedibilità della iscrizione ipotecaria ed il rimborso della somma di € 23.784,96, che aveva corrisposto per ottenere la cancellazione dell’ipoteca. 3. [OSCURATO:PERSONA] SPA si costituiva contestando e producendo copia della documentazione relativa alla notifica. 4. Il ricorrente, con successiva memoria illustrativa, previo “disconoscimento dei documenti di controparte ex art 2719 c.c., in quanto documenti prodotti soltanto in copia”, ribadiva la contestazione di irregolarità della notifica della cartella, con riguardo alla “genericità ed inattendibilità delle ricerche del messo notificatore,”. 5. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Roma rigettava il ricorso ritenendo la correttezza della notifica della cartella, con conseguente preclusione per il ricorrente di svolgere ulteriori eccezioni, in virtù della sua definitività per la mancata impugnazione nei termini. 6. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, insistendo sulla presunta nullità della notifica della cartella e sollevando ulteriori eccezioni, contestando in particolare la qualifica del messo notificatore, la tardività della notifica, l'inutilizzabilità della documentazione depositata in primo grado dall’Agente della riscossione in quanto contestata con memoria aggiuntiva. 7. La CTR del Lazio, con sentenza n. 725/2016 depositata in data 11/02/2016, respinte le ulteriori censure, accoglieva l’appello del contribuente ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta in copia dall’Agente della riscossione, perché utilmente disconosciuta dalla controparte. 8. Avverso la predetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. Resiste il contribuente, proponendo ricorso incidentale condizionato, sorretto da tre motivi. La parti hanno depositato memorie ex art. 380.1bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, proposta dal controricorrente con la memoria aggiuntiva, di inammissibilità del ricorso principale “per inesistenza della notifica, essendo la stessa avvenuta a mezzo pec”. Osserva il contribuente che “Il processo tributario telematico è entrato in vigore per quanto concerne il Lazio a decorrere dal 15.04.2017, mentre, come detto, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione è stato notificato a mezzo pec il 07.04.2016. Di conseguenza, la notifica eseguita da Equitalia in data 07.04.2016 è da ritenersi inesistente.”. 2. L’eccezione non è pertinente, così come i precedenti di legittimità richiamati a conforto. 2.1. Prevede l’art. 62 del D.Lgs. 546/1992 che “Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.” Restando assoggettato alla disciplina generale, il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie va pertanto notificato nelle forme ivi previste, salvo il disposto della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni (Cass. Sez. 6- 5, n. 25395 del 01/12/2014). 2.2. Con riferimento al caso di specie, l’art. 3-bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53, inserito dall’art. 16-quater del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, applicabile anche alla notifica del ricorso per cassazione, già prevedeva, al momento della notifica del ricorso qui in esame, la facoltà per gli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata. L’eccezione va pertanto rigettata. 3. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agente della riscossione denuncia la nullità del procedimento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto tempestivo il disconoscimento delle copie agli originali. 4. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 215, secondo comma, c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c. riguardo alla tempestività del disconoscimento ed in particolare alla mancata esplicazione dei tempi e dei modi con cui sarebbe stato posto in essere. 5. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, il ricorrente contesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 215, secondo comma, c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c., nonché dell’art. 7 comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 210 c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto di non poter trarre aliunde la prova della conformità all’originale delle copie prodotte. 6. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo su cui le parti hanno discusso, per non avere il giudice di appello esaminato la copia della relata di notifica della cartella impugnata prodotta dal contribuente unitamente al ricorso introduttivo, di cui non sarebbe stata disconosciuta la conformità all’originale. 7. Il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale, da esaminarsi unitariamente stante la stretta connessione, sono fondati. Lamenta il ricorrente che il giudice dell'appello abbia erroneamente considerato priva di ogni valore probatorio la documentazione prodotta in copia dall'ente di esazione, consistente nelle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate a fronte di un disconoscimento, tardivo e generico, operato dal contribuente. Osserva in particolare [OSCURATO:PERSONA] SPA che la sentenza non esplica ove il tempestivo disconoscimento sarebbe avvenuto, e in quali forme, essendosi limitati i giudici di appello ad affermare che “Il disconoscimento è stato proposto tempestivamente e successivamente illustrato ed approfondito dagli scritti difensivi”. 7.1. Afferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; Cass. n. 24437/2023 del 10/08/2023) che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art.2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali non possa limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma debba valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. 7.2. Nella fattispecie il contribuente, come risulta dall’estratto di pertinenza della memoria illustrativa di appello, testualmente trascritto a pag. 11 del controricorso, si era limitato a denunciare l'assenza di conformità delle cartelle prodotte rispetto all'originale, senza fornire elementi neppure presuntivi atti a corroborare la mera asserzione così proposta (e nel concreto segnalando ulteriori e diverse presunte ragioni di invalidità della notifica). Inoltre, il ricorrente aveva precedentemente prodotto, in uno con il ricorso introduttivo, altra copia della relata di notifica oggetto del successivo disconoscimento, sollevando contestazioni varie, incompatibili con la eccezione di difformità rispetto all’originale. Pertanto ha errato la CTR nel ritenere specifico e tempestivo il disconoscimento operato. 8. Assorbito il quarto motivo, il ricorso principale va conseguentemente accolto. 9. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. e dell’art. 57 del D.Lgs., 546/1992” il contribuente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello riguardante la contestazione della qualifica del messo notificatore. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto censura non proposta con il ricorso di primo grado, come correttamente rilevato dai giudici di appello. 10. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5” si censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di decadenza dell’Ente dal diritto di far valere la pretesa creditoria, per tardività della notifica della cartella. Il motivo è inammissibile, in conseguenza della definitività dell’atto per mancata impugnazione entro il termine perentorio previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/92. 11. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e della sentenza della Corte costituzionale del 19-22 novembre 2012, n. 258, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, il controricorrente contesta la sentenza impugnata nel capo in cui afferma che la notifica della cartella si è perfezionata mediante deposito presso la casa comunale e che quanto affermato dal notificatore riguardo alle ricerche effettuate costituisce prova fino a querela di falso. Censura, in particolare, il mancato accertamento che la procedura di notifica sarebbe incompleta per omessa affissione nell’albo del Comune dell’avviso di deposito e che le ricerche eseguite dal notificatore sarebbero “generiche e non attendibili”. 11.1. Preliminarmente, va ricordato che l’art. 26 del d.p.r. n. 602, richiama, per quanto non previsto dallo stesso, le disposizioni di cui all’art. 60 d.p.r. n. 600/1973, il quale, al comma 1, lett. c), prevede che, “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”. 11.2. Ha affermato questa Corte (Cass., 22/06/2018, n. 16528; Cass. 11/05/2023, n. 12945), che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973” 11.3. All'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n.1440 del 2013; n. 4647/2020). 12. Nel caso di specie la CTR ha correttamente rilevato che, con attestazione non contrastata con querela di falso, il notificatore ha dato atto dell’avvenuta affissione nell’albo del Comune previa constatazione della irreperibilità assoluta del contribuente, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e). 13. Le ulteriori censure aventi ad oggetto l’asserita genericità e insufficienza delle ricerche effettuate attengono a profili meritali, la cui richiesta di riesame è inammissibile in sede di legittimità. 14. Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato. 15. In conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Compensate le spese dei gradi di merito, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese che liquida in € 3.000, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de