CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12511/2015 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], sedente in Pavia; –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 5927/14,depositata il 14/11/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’otto novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’integrale accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. AGEV. L.2. Con avviso notificato il 2 dicembre 2011, l’Agenzia accertava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e con riferimento all’annualità d’imposta 2006, la revoca dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, Inoltre in data 28 marzo 2012 veniva notificato altro avviso, con cui si accertava per l’annualità d’imposta 2007 il disconoscimento delle perdite riportate e già oggetto di dichiarazione nel modello 760/2005. 2. Avverso gli avvisi suddetti la contribuente proponeva separati ricorsi, che venivano accolti dalla CTP sulla base del mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212. L’Agenzia proponeva appello, nel corso del quale la contribuente ribadiva tutte le difese già proposte in primo grado. La CTR respingeva l’appello. 3. L’Agenzia propone dunque ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivodi ricorso, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 14, l. 20 novembre 1982, n. 890, 148 e 156, cod. proc. civ., e dell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Ritiene in proposito l’amministrazione che la sentenza d’appello sia errata laddove stabilisce che la notifica degli avvisi di accertamento fosse inesistente per difetto della relata, dal momento che nella specie si versava in ipotesi di notifica diretta ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982, per la quale non occorre la relata di notifica, applicandosi alla stessa le norme concernenti il servizio postale ordinario. 1.1. Il motivo è fondato. Pacifica la notifica diretta a cura dell’amministrazione fiscale, e comunque non contestata poiché la deduzione della stessa viene indicata come dedotta fin dalle controdeduzioni in primo grado, a pag. 19 delle stesse, va ricordato che la notifica degli atti impositivi può effettuarsi o a mezzo ufficiale giudiziario, o a mezzo di messo dell’amministrazione ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973, o infine direttamente a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982. In quest’ultimo caso, che ricorre, la notificazione è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che non occorre alcuna relata di notifica e che l’atto, una volta pervenuto all’indirizzo, deve ritenersi ritualmente consegnato al destinatario, in base alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., salva la prova dell’impossibilità della conoscenza nella specie non proposta (Cass. 14/11/2019, n. 29642). 2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n.212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., osservando che il termine dilatorio, ivi stabilito al comma 7, è previsto solo per il caso di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, ipotesi non verificatasi nella specie, in cui invece si era proceduto all’invio del questionario al contribuente. 2.1. Anche tale motivo è fondato. Invero il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, è previsto ed applicabile solo in caso di accertamenti effettuati tramite accesso ai locali del contribuente, ipotesi pacificamente non avvenuta nella specie, in cui invece veniva alla stessa inviato il questionario. In proposito questa Corte ha ripetutamente affermato che “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente” (Cass. 05/11/2020, n.24793). 3. Con il terzo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ad avviso della stessa la sentenza sarebbe viziata laddove ha stabilito che, a fronte di una perizia di parte contribuente sull’utilizzo dei mezzi per il cui acquisto si era fruito dell’agevolazione fiscale revocata, concessa in relazione all’ “approccio ambientale”, l’Agenzia non aveva depositato nessuna contro-perizia. L’Agenzia si riteneva tenuta, in sede di motivazione dell’atto impositivo, non a provare la pretesa, ma a far comprendere le ragioni della pretesa. 3.1. Anche tale motivo risulta fondato. La sentenza appellata afferma l’inadeguatezza della motivazione degli atti impugnati (cioè quindi gli avvisi di accertamento) in quanto a fronte di una perizia tecnica del ricorrente “nessuna contro perizia è stata prodotta dall’Ufficio”. Scopo della motivazione dell’atto impositivo però non è costituito dalla prova del presupposto, quanto quello di delimitare “l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata” (Cass.17/10/2014, n. 22003). 4. Con il quarto motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, l. n. 388/2000,56, TUIR, e 31, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ad avviso dell’Agenzia erroneamente la sentenza d’appello escludeva la sussistenza di una potestà, in capo all’amministrazione finanziaria, di sindacare il merito dell’investimento ambientale, cioè di quell’acquisto destinato a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali, che costituisce il presupposto per la detassazione del relativo importo. Ciò anche in considerazione del fatto che i controlli attribuiti in proposito al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] sono relativi alla sola regolarità formale. 4.1. Anche tale motivo risulta fondato. Infatti l'art. 62, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 stabilisce che all'Agenzia delle entrate «sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale [..]» (comma 1) e che la stessa Agenzia «è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti [..]» (comma 2). Tali disposizioni conferiscono perciò all'Agenzia tutte le funzioni e i poteri in materia di imposizione fiscale, cioè tutte le funzioni e i poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'erario, a meno che siffatti funzioni e poteri siano assegnate ad altre amministrazioni da specifiche disposizioni «s[ia]no assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi». Nella specie i compiti attribuiti al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli incentivi fiscali in argomento si limitano al censimento degli investimenti ambientali, con soli scopi statistici. Va dunque affermato che, in tema di agevolazioni fiscali di cui alla l. n. 388/2000, in relazione ad investimenti destinati a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali determinati dall’attività svolta dal contribuente, tutta l’attività di controllo circa la spettanza dell’agevolazione spetta, in virtù dell'art. 62 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, all’Agenzia delle Entrate, qual titolare di tutte le funzioni e i poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'erario, in particolare essendo attribuiti al Ministero delle Attività produttive solo compiti di raccolta di dati statistici, attraverso il censimento degli investimenti stessi. 5. Al postutto il ricorso merita accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla l