CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 03345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22729/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA], n. 80/2021, depositata il 26/05/2021; Avviso di accertamento –Ires _ detassazione c.d.Tremonti ambiente –cumulo con i benefici dei conti energia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal ConsigliereRosanna Angarano. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, recuperava a tassazione un maggior imponibile, ai fini ires,rideterminando in misura inferiore le perdite indicate nella dichiarazione integrativa, c.d. a favore. 1.1. La società, con detta ultima dichiarazione , aveva inteso usufruiredella detassazione d i cui all’art. 6 legge n. 388 del 2000 ( c.d. Tremonti ambiente), in relazione ad un investimento relativo ad un impianto fotovoltaico, per il quale aveva già avuto accesso alla c.d. tariffa incentivante di cuial d.m. del 19 febbraio 2007 (c. d. II conto energia). Lacontribuente, infatti, non si era avvalsa in precedenza del beneficiodi cui all’art. 6 cit., stante i dubbi interpretativi in ordine alla cumulabilità con i benefici riconosciuti dai c.d. conti energia ( ovvero idecreti adottati in base all’art. 7 d.lgs. n. 387 del 2003 , identificati con numero ordinale progressivo, in relazione alle versioni via via succedutesi, con iquali sono state avviate cinque diverse procedure di accesso alle incentivazioni per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili). I dub b i , tuttavia, erano stati successivamenterisolti dal legislatore con l’art. 19 d.m. 5 luglio 2012 (c.d. V conto energia)in senso favorevole al cumulo . Di conseguenza,la società – sulla scorta di una perizia di stima volta a determinare la componente ambientale dell’investimento da portare in deduzione dal reddito di impresa ex art. 6 cit. – esponev a nella dichiarazione integrativa una variazione in diminuzione del reddito,calcolata in ragione del valore del sovraccosto sostenuto per il fine ambientale(pari ad euro 119.375,00 come da perizia ) ovvero in ragione della differenza tra il costo sostenuto per la realizzazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 dell’impianto e quello che avrebbe sostenuto per la realizzazione del medesimo impianto senza finalità di tutela ambientale. L’Ufficio, invece,pur non contestando il cumulo, riteneva che fosse deducibile il solo 20 per cento dell’investimento effettuato, pari complessivamente ad euro 440.131,00 e, quindi , la minor somma di euro 88.026,00, e, per l’effetto, disconosceva parzialmente la variazione in diminuzione del reddito. 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Pordenoneche accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondato il recupero dell’imposta, ma non dovute le sanzioni, stante l’incertezza interpretativasulla questione controversa. 3. La contribuente interponeva appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale . La C .t.r. del Friuli - [OSCURATO:PERSONA] , con la sentenza in epigrafe, lirigettava entrambi. 4. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l a sola contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si difende a mezzocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivola contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 3, commi 12e 13, e 11, comma 3, d.lgs.n. 387 del 2003, agli art t. 62 e 64 d.lgs. n. 300 del 1999 , al d.m. 19 febbraio 2007,ed il conseguente d ifetto di giurisdizione del giudice tributarioin relazione all’art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c. Censura la sentenza impugnata laddove– una volta affermata la cumulabilitàdei benefici di cui all’art. 6 legge n. 388 del 2000 con quelli delc.d. II conto energia – ha ritenuto che l’ Agenzia delle entrate fosse legittimata al controllo, ai fini tributari , delle dic h i a razioni , ove non coerenti con i limiti stabiliti daquest’ultimo. Evidenzia che , i ncontestato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla c.d. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 detassazione ambientale, la questione controversa era piuttosto se quest’ultimo si estendesse anche ai limiti del cumulo con la tariffa incentivante e sostiene , in proposito, che solo il G estore dei servizi energetici(GSE) fosse legittimato ad emettere i relativi provvediment i non avendo l’Agenzia delle entrate non alcuna «competenza» sull a tariffa incentivante. 2. Il motivo è manifestamente infondato. 2.1. In primo luogo,va precisato che, ai sensi dell'art. 374, primo comma, ultima parte, c.p.c. , le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del motivo di ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. Sez. U. n. 1599/2022). 2.2. Con specifico riferimento al puntocontroverso, le Sezioni Unite della Corte– chiamate a risolvere la questione relativa alla giurisdizione sul provvedimento con il quale l’Agenziadelle entrate, proprio in tema di detassazione ambientale e conti energia, aveva dato attuazione all’art.36, comma 3, d.l n. 124 del 2019 regolando gli aspetti pratici in caso di cumulo dei due benefici – hanno concluso , nella fattispecie concreta, per la giurisdizione del giudice ammin i strativo , precisando, tuttavia che si trattava di «at to amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale […] appare evidente l'estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria»e confermando , invece, detta ultima, sull’«atto impositivo individualizzato» (Cass. Sez. U. n. 25479/2021). 2.3. Nella fattispecie in esame,invece, oggetto dell’impugnazione è un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha rideterminato l’imponibile ai fini delle imposte sul reddito, ovvero un atto impositivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 individualizzato.Di conseguenza – come confe rmato dall’impianto delle citate sezioni unite– va applicato il consolidato principio per il quale l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (Cass. Sez. U.n. 26817/2024. Nello stesso senso Cass. n. 29684/2025). 2.4.Del resto, dall’esposizione del motivo di ricorso, emerge c ome la ricorrente non dubiti propriamente della giurisdizione del giudice tributario a conoscere dell’accertamento, bensì della legittimità dell’atto impositivo, laddove l’Ufficio ha recuperato un maggior imponibile, riducendo l’importo detassato , sul presupposto (ritenuto erroneo) che fosse di sua competenza sindacare il rispetto dei limiti previsti per ilcumulo degli incentivi. Quanto a detto profilo,però, questa Corte ha già affermato che , in tema di agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 388 del 2000 – in relazione ad investimenti destinati a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali determinati dall'attività svolta dal contribuente – tutta l'attività di controllo circa la ricorrenza dei presupposti dell'agevolazione spetta, in virtù dell'art. 62 d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle entrate, quale titolare di tutte le funzioni e dei poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'Erario; invece,sono attribuiti al Ministero delle Attività produttive solo compiti di raccolta di dati statistici, attraverso il censimento degli investimenti stessi (cfr. Cass. n. 37152/2022. Nello stesso senso anche le recentissime Cass., n. 28391/2025 eCass. n. 29684/2025). La censura è, pertanto, infondataanche per questo aspetto. 3. Con il secondo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2, comma 152, legge n. 244 del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 2007, a ll’art. 26, comma 3 , d.lgs. n. 28 del 2011 , all’art. 9 d.m. 19 febbraio 2007,all’art. 19 d.m. 5 luglio 2012; dell’art. 1362 c.c. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il limite di cumulabilità previsto per la tariffa incentivante operasse quale variazione in diminuzione del reddito e non quale risparmio di imposta. Con una prima critica, a ssume che la C.t.r. ha reso m otivazione apparente, laddove ha affermato che sarebbe chiara la volontà del legislatore di riconoscere la cumulabilità di più benefici , fiscali e non fiscali,ma, quanto alla detassazione del reddito imponibile , nel limite del 20 per cento del costo dell’impianto. Osserva che le conclusioni rassegnate dalla C.t.r. potrebberodesumersi solo in ragione di quanto affermato dalla C.t.p., la quale aveva chiarito che il limite di cumulabilità fosse da considerare in termini di riduzione del reddito imponibile e non di risparmio di imposta. Con una seconda critica, censura, in ogni caso, l’ interpretazione della disposizionefatta propria dalla sentenza. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Si è già detto nella parte espositiva che i c.d. conti energia sono i decreti adottati in base al l’art. 7 d.lgs. n. 387 del 2003 volti a disciplinare le diverse procedure di accesso alle incentivazioni per la promozionedella produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. L’art. 9 d.m. 19 febbraio 2007 (II conto energia) prevede che le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 non sono applicabili all'elettricità prodottada impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano о siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitalee/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata,eccedenti il 20 per cento del costo dell'investimento. L’articolo 19 d.m. 5 luglio 2012(cd. V [OSCURATO:PERSONA] ) , come detto, ha chiarito che sussistela possibilità di beneficiare sia dell’agevolazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 fiscale di cui all’art. 6 legge n. 288 del 2000, sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica,con il d.m. 19 febbraio 2007(II conto energia) . 4.2. Appare opportuno precisare, tuttavia, che resta ferma la non cumulabilità tra la detassazione di cui alla c.d. Tremonti ambiente e i [OSCURATO:PERSONA] a meno che non sia espressamente previsto. Q uesta Corte, del resto,ha già evidenziato che , per le imprese realizzatrici di impianti fotovoltaici l'art. 36 del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla legge n. 157 del 2019, ha definitivamente acclarato il divieto dicumulo degli incentivi di cui al III , IV e V conto energia, con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della leggen. 388 del 2000; ne consegue che le imprese che si trovino in dette condizioni possono continuare a fruire delle tariffe incentivanti solo rinunciando alla detassazione per investimenti ambientali e provvedendo al pagamento dell'imposta non versata (Cass. n. 15451/2023). 4.3. Inragione della lettera d i cui al l ’art. 9 d. m. 19 febbraio 2007, e del successivo art. 19 d.m. 5 luglio 2012, se pure è consentito il cumulo, l'importo dell'investimento ambientale oggetto del beneficio, rispetto al quale deve essere, con operazione successiva, calcolato il risparmio fiscale, non puòeccedere il 20 per cento dell'investimento complessivo (Cass. 17789/2023, Cass. n. 8052/2025, Cass . n. 29684/2025 cit.Cass. 29703/2025). Sul punto controverso, questa Corte ha già chiarit o due aspetti fondamentaliai quali occorre riportarsi, ovvero che il limite del 20 per cento per il cumulo con altri incentivi si calcola sul costo totale dell’investimento e non sul risparmio fiscale; che, inoltre, nel determinare il sovraccosto agevolabile tramite l’approccio incrementale, i costi e i vantaggi operativi devono essere esclusi dal calcolo, in applicazione della normativa europea vigente al momento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 dei fatti (Reg. 800/2008)(Cass. n. 8052/2025) . Ancora più di recente si è osservato che tale interpretazione è la più coerente con la tutela della concorrenza e del mercato la quale, a propria volta, è pilastro della disciplina unionale (Cass. n. 28391/2025 cit.). 4.4. La C.t.r., nell’affermare che l’interpretazione del quadro normativo portava a riconoscere la cumulabilità dei benefici, ma nel limite del 20 per cento del costo dell’impianto quanto alla detassazione del reddito imponibile, ha reso motivazione – oltre che adeguata, in quanto idonea a rendere nota la ratio decidendi – anche coerente con i principi della giurisprudenza dilegittimità. 5. Ne consegue, il rigetto del ricorso. Alla soccombenza segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, da liquidarsi come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ric