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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 16910/2026

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fesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 3783/2021 deposita-ta il 03/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.La controversia concerne l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Locatelli avverso undici verbali di accertamento per violazioni delNumero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026c.d.s., relative all'accesso in una zona a traffico limitato (ZTL) diNumero di raccolta generale 16910/2026Roma, commesse nel giugno 2018 con un veicolo a Dattraa pzubibolincaezio ne 29/05/2026interamente elettrica.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma rigettava l'opposizione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo in sintesi, diaver diritto al libero accesso alla ZTL in quanto proprietaria di unveicolo elettrico, conformemente alla normativa comunale, e chetale diritto non fosse subordinato ad alcuna autorizzazionepreventiva o comunicazione della targa.

In subordine, invocava lapropria buona fede e l'errore scusabile, avendo fatto affidamentosulle informazioni reperite sul sito ufficiale di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma ha rigettato il gravame e confermato lasentenza di primo grado, integrando la motivazione.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso,illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.interlocutoria n. 16994 del 2022, la trattazione del ricorso è statarimessa alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria.[OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), degli artt. 3 e 13l. n. 689/1981 e l'omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio.

Si sostiene che la normativa comunale (delibera G.C. n.245/2004 e successiva n. 77/2010) prevede il libero accesso e lasosta gratuita nelle ZTL per i veicoli a trazione interamenteelettrica, senza subordinare tale diritto a una preventivaautorizzazione o comunicazione della targa.

Si afferma che l'obbligodi comunicazione, introdotto successivamente da unadeterminazione dirigenziale (n. 361/2015), atto di rango inferiore,non può avere natura costitutiva del diritto, ma solo dichiarativa,essendo finalizzato unicamente all'inserimento della targa nella2 di 6Numero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16910/2026lista bianca per motivi organizzativi e per evitare l'emissioneData pubblicazione 29/05/2026automatica dei verbali da parte dei varchi elettronici. [OSCURATO:PERSONA] errato nel ritenere necessaria un'autorizzazione, confondendo ildiritto (previsto dalla delibera) con la mera proceduraamministrativa (prevista dalla determinazione).Il primo motivo va rigettato.Come ha osservato il P.M., alla data delle violazioni contestate(20-26 giugno 2018) l'accesso dei veicoli elettrici alle zone atraffico limitato del Comune di Roma non trovava disciplina in unanorma di rango primario.

L'art. 7 co. 9-bis c.d.s., che prevede illibero accesso alle ZTL per i veicoli a propulsione elettrica o ibrida,è stato introdotto dall'art. 1 co. 103 l. 145/2018 con decorrenza dal1° gennaio 2019 e non è applicabile retroattivamente agli illecitiamministrativi anteriori.

L'accesso dei veicoli elettrici alle ZTLromane derivava pertanto dalla regolamentazione comunaleadottata ai sensi dell'art. 7 co. 9 c.d.s.Su tale questione questa Corte si è pronunciata con la recentesentenza n. 6051/2025, in una fattispecie del tutto analoga.

È statoaffermato che la delibera G.C. n. 58/2011, nel disporre che lacircolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ZTL era autorizzatasenza contrassegno e a titolo gratuito, richiedeva perun'inderogabile necessità di controllo la comunicazione della targa;che per il suo stesso tenore letterale detta delibera non avevasoppresso la necessità dell'autorizzazione, ma aveva resosufficiente non più un provvedimento ad hoc, bensì la semplicecomunicazione della targa, semplificando le procedure di rilascio;che potevano considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per iquali l'interessato avesse comunicato preventivamente la targa eche in mancanza la circolazione restava legittimamentesanzionabile ai sensi dell'art. 7 co. 14 c.d.s.Tale principio merita conferma e trova applicazione al caso inesame.

L'argomento della ricorrente secondo cui la comunicazione3 di 6Numero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16910/2026della targa sarebbe un adempimento meramente organizzativo,Data pubblicazione 29/05/2026privo di valenza costitutiva del diritto di accesso, non coglie ladistinzione tra la funzione pratica della comunicazione e la suanatura giuridica.

Se il Comune, ai sensi dell'art. 7 co. 9 c.d.s., puòsubordinare l'accesso alla ZTL al pagamento di una somma, amaggior ragione può subordinarlo alla meno gravosacomunicazione della targa.

La delibera ha esercitato tale poteresemplificando l'autorizzazione, senza eliminarla.

La ricorrente, chenon ha comunicato la targa prima degli accessi contestati, hacircolato senza autorizzazione ed è stata legittimamentesanzionata.2. - Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, laviolazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, nonchédegli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e dell’art. 3 dellalegge n. 689/1981.

Si lamenta che il Tribunale abbia escluso labuona fede e l'errore scusabile della ricorrente con motivazionecarente.

Si sostiene che la ricorrente avesse fatto affidamentoincolpevole sulle informazioni pubblicate all'epoca dei fatti sul sitoufficiale di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non emergeva l'obbligo dicomunicazione preventiva della targa per i veicoli elettrici, adifferenza di quanto specificato per altre categorie (come ibridi oGPL).

Si afferma che la documentazione prodotta (screenshot delsito) dimostra l'inevitabilità dell'errore, data l'apparente chiarezzadelle informazioni disponibili fornite dalla stessa amministrazione.

IlTribunale ha errato nel ritenere, genericamente, che la ricorrentenon avesse usato l'ordinaria diligenza, omettendo di esaminare ladocumentazione decisiva prodotta.Il secondo motivo è da rigettare.Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., la censura,nella misura in cui lamenta che il Tribunale abbia attribuitoprevalenza ad alcune risultanze probatorie piuttosto che ad altre, èinammissibile perché attiene alla valutazione delle prove,4 di 6Numero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16910/2026consentita al giudice di merito dall'art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., n.Data pubblicazione 29/05/202620867/2020).Nel merito, la doglianza sulla buona fede è infondata.In materia di sanzioni amministrative l'esimente prevista dall'art.3 l. n. 689/1981 rileva come causa di esclusione dellaresponsabilità solo quando l'errore sulla liceità del fatto risultiinevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneoall'autore dell'infrazione e idoneo a ingenerare la convinzione dellaliceità del comportamento.

È richiesto all'autore di dimostrare diaver fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto e che nessunrimprovero possa essergli mosso (cfr., tra e molte, Cass. n.6051/2025; Cass. n. 8588/2024; Cass. n. 26864/2023; Cass. n.17882/2021; Cass. n. 4830/2021).

La disciplina comunale erapubblicata e accessibile da oltre sette anni alla data delle violazioni.L'asserita irraggiungibilità di una specifica pagina web nonesonerava la ricorrente dal consultare le ulteriori fonti istituzionalidisponibili.

Il Tribunale ha motivato in modo logico e coerente,rilevando la mancanza di prova circa l'impossibilità di accedere alleinformazioni con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Tale apprezzamento,sorretto da motivazione effettiva e non contraddittoria, non siespone a censure in sede di legittimità.3. - La Corte rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-tivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàto, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim-borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,5 di 6Numero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16910/2026che liquida in € 750,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese ge-Data pubblicazione 29/05/2026nerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 05/02/2026, nella camera di consigliodella Seconda sezione civile.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 3783/2021 deposita-ta il 03/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.La controversia concerne l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Locatelli avverso undici verbali di accertamento per violazioni delNumero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026c.d.s., relative all'accesso in una zona a traffico limitato (ZTL) diNumero di raccolta generale 16910/2026Roma, commesse nel giugno 2018 con un veicolo a Dattraa pzubibolincaezio ne 29/05/2026interamente elettrica.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma rigettava l'opposizione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo in sintesi, diaver diritto al libero accesso alla ZTL in quanto proprietaria di unveicolo elettrico, conformemente alla normativa comunale, e chetale diritto non fosse subordinato ad alcuna autorizzazionepreventiva o comunicazione della targa. In subordine, invocava lapropria buona fede e l'errore scusabile, avendo fatto affidamentosulle informazioni reperite sul sito ufficiale di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma ha rigettato il gravame e confermato lasentenza di primo grado, integrando la motivazione.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso,illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.interlocutoria n. 16994 del 2022, la trattazione del ricorso è statarimessa alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria.[OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), degli artt. 3 e 13l. n. 689/1981 e l'omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio. Si sostiene che la normativa comunale (delibera G.C. n.245/2004 e successiva n. 77/2010) prevede il libero accesso e lasosta gratuita nelle ZTL per i veicoli a trazione interamenteelettrica, senza subordinare tale diritto a una preventivaautorizzazione o comunicazione della targa. Si afferma che l'obbligodi comunicazione, introdotto successivamente da unadeterminazione dirigenziale (n. 361/2015), atto di rango inferiore,non può avere natura costitutiva del diritto, ma solo dichiarativa,essendo finalizzato unicamente all'inserimento della targa nella2 di 6Numero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16910/2026lista bianca per motivi organizzativi e per evitare l'emissioneData pubblicazione 29/05/2026automatica dei verbali da parte dei varchi elettronici. [OSCURATO:PERSONA] errato nel ritenere necessaria un'autorizzazione, confondendo ildiritto (previsto dalla delibera) con la mera proceduraamministrativa (prevista dalla determinazione).Il primo motivo va rigettato.Come ha osservato il P.M., alla data delle violazioni contestate(20-26 giugno 2018) l'accesso dei veicoli elettrici alle zone atraffico limitato del Comune di Roma non trovava disciplina in unanorma di rango primario. L'art. 7 co. 9-bis c.d.s., che prevede illibero accesso alle ZTL per i veicoli a propulsione elettrica o ibrida,è stato introdotto dall'art. 1 co. 103 l. 145/2018 con decorrenza dal1° gennaio 2019 e non è applicabile retroattivamente agli illecitiamministrativi anteriori. L'accesso dei veicoli elettrici alle ZTLromane derivava pertanto dalla regolamentazione comunaleadottata ai sensi dell'art. 7 co. 9 c.d.s.Su tale questione questa Corte si è pronunciata con la recentesentenza n. 6051/2025, in una fattispecie del tutto analoga. È statoaffermato che la delibera G.C. n. 58/2011, nel disporre che lacircolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ZTL era autorizzatasenza contrassegno e a titolo gratuito, richiedeva perun'inderogabile necessità di controllo la comunicazione della targa;che per il suo stesso tenore letterale detta delibera non avevasoppresso la necessità dell'autorizzazione, ma aveva resosufficiente non più un provvedimento ad hoc, bensì la semplicecomunicazione della targa, semplificando le procedure di rilascio;che potevano considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per iquali l'interessato avesse comunicato preventivamente la targa eche in mancanza la circolazione restava legittimamentesanzionabile ai sensi dell'art. 7 co. 14 c.d.s.Tale principio merita conferma e trova applicazione al caso inesame. L'argomento della ricorrente secondo cui la comunicazione3 di 6Numero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16910/2026della targa sarebbe un adempimento meramente organizzativo,Data pubblicazione 29/05/2026privo di valenza costitutiva del diritto di accesso, non coglie ladistinzione tra la funzione pratica della comunicazione e la suanatura giuridica. Se il Comune, ai sensi dell'art. 7 co. 9 c.d.s., puòsubordinare l'accesso alla ZTL al pagamento di una somma, amaggior ragione può subordinarlo alla meno gravosacomunicazione della targa. La delibera ha esercitato tale poteresemplificando l'autorizzazione, senza eliminarla. La ricorrente, chenon ha comunicato la targa prima degli accessi contestati, hacircolato senza autorizzazione ed è stata legittimamentesanzionata.2. - Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, laviolazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, nonchédegli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e dell’art. 3 dellalegge n. 689/1981. Si lamenta che il Tribunale abbia escluso labuona fede e l'errore scusabile della ricorrente con motivazionecarente. Si sostiene che la ricorrente avesse fatto affidamentoincolpevole sulle informazioni pubblicate all'epoca dei fatti sul sitoufficiale di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non emergeva l'obbligo dicomunicazione preventiva della targa per i veicoli elettrici, adifferenza di quanto specificato per altre categorie (come ibridi oGPL). Si afferma che la documentazione prodotta (screenshot delsito) dimostra l'inevitabilità dell'errore, data l'apparente chiarezzadelle informazioni disponibili fornite dalla stessa amministrazione. IlTribunale ha errato nel ritenere, genericamente, che la ricorrentenon avesse usato l'ordinaria diligenza, omettendo di esaminare ladocumentazione decisiva prodotta.Il secondo motivo è da rigettare.Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., la censura,nella misura in cui lamenta che il Tribunale abbia attribuitoprevalenza ad alcune risultanze probatorie piuttosto che ad altre, èinammissibile perché attiene alla valutazione delle prove,4 di 6Numero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16910/2026consentita al giudice di merito dall'art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., n.Data pubblicazione 29/05/202620867/2020).Nel merito, la doglianza sulla buona fede è infondata.In materia di sanzioni amministrative l'esimente prevista dall'art.3 l. n. 689/1981 rileva come causa di esclusione dellaresponsabilità solo quando l'errore sulla liceità del fatto risultiinevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneoall'autore dell'infrazione e idoneo a ingenerare la convinzione dellaliceità del comportamento. È richiesto all'autore di dimostrare diaver fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto e che nessunrimprovero possa essergli mosso (cfr., tra e molte, Cass. n.6051/2025; Cass. n. 8588/2024; Cass. n. 26864/2023; Cass. n.17882/2021; Cass. n. 4830/2021). La disciplina comunale erapubblicata e accessibile da oltre sette anni alla data delle violazioni.L'asserita irraggiungibilità di una specifica pagina web nonesonerava la ricorrente dal consultare le ulteriori fonti istituzionalidisponibili. Il Tribunale ha motivato in modo logico e coerente,rilevando la mancanza di prova circa l'impossibilità di accedere alleinformazioni con l'uso dell'ordinaria diligenza. Tale apprezzamento,sorretto da motivazione effettiva e non contraddittoria, non siespone a censure in sede di legittimità.3. - La Corte rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-tivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàto, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim-borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,5 di 6Numero registro generale 24998/2021Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16910/2026che liquida in € 750,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese ge-Data pubblicazione 29/05/2026nerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 05/02/2026, nella camera di consigliodella Seconda sezione civile.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI6 di 6
Sentenza Cassazione n. 16910/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris