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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 06051/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8185/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende con procura in atti.

RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA n. 12779/2020 , depositata il 23/09/2020.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Federico B rugnoli ha impugnato dinanzi al G iudice di pace di Roma il verbale di accertamento n. 13161544668/2016 con cui era stato sanzionato per aver circolato in ZTL senza autorizzazione ai sensi degli artt. 7, comma nono, e 14 del d.lgs. 285/1992.

L’opponente aveva sostenuto che non occorresse alcuna autorizzazione comunale per accedere alla ZTL,avendo utilizzato un veicolo ad integrale trazione elettrica, e di non essere tenuto a comunicare preventivamente il proprio numero di targa dell’auto, non essendo tale condotta sanzionabile, anche perché con delibera n. 58/2011 il Comune aveva disposto che i veicoli elettrici potessero liberamente circolare senza dover esporre alcun contrassegno, essendo la comunicazione della targa, cui aveva comunque provveduto dopo l’accertamento della violazione, volta solo ad agevolare i controlli.

Aveva invocato l’esimente della buona fede , sostenendo che la delibera comunale che disciplinava le ZTL non era stata adeguatamente pubblicizzata.

In contraddittorio con il Comune il giudice di pace ha respinto l’opposizione; la sentenza di primo grado è stata confermata in appello, osservando che la delibera n. 58/2011 , che regolava il transito in ZTL, risaliva a ben cinque anni prima della contestazione e che l’onere di comunicazione della targa rispondeva ad esigenze legittime di organizzazione e di controllo della regolarità della circolazione.

Non era invocabile neppure l’esimente della buona fede, non avendo il sanzionato dimostrato di aver fatto il possibile per non incorrere nella violazione.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 34641 la causa è stata rimessa in pubblica udienza.

Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione de ll’art. artt. 381 del DPR 495/1992 e l’assenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione della sanzione, affermando che , avendo il ricorrente impiegato un veicolo a completa trazione elettrica, non era sanzionabile ai sensi dell’art. 7 del codice strada , che punisce esclusivamente la circolazione non autorizzata.

Assume che con la delibera n. 58/2011 il Comune aveva consentito l’accesso delle auto elettriche nelle ZTL senza esposizione del contrassegno e a titolo gratuito, richiedendo la preventiva comunicazione della targa solo per esigenze di controllo sulla regolaritàdegli accessi.

Il motivo è infondato.

La violazione è stata contestata con verbale del 14.9.2016.

La circolazione in ZTL era all’epoca regolata dall’art. 7, comma nono, CDS che autorizzava i C omuni, con deliberazione della giunta, a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato,tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, potendo subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.

Il comma 14° sanziona tuttora la violazione del divieto di circolazione non autorizzata nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato.

Successivamente l’art. 1, comma 103, della L . 145/2018 , ha introdotto il comma nono bis dell’art. 7 cheprevede, con effetto dal 1 gennaio 2019, che nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

Alla data dellacontestazione l’accesso alle ZTL non era libero per le auto elettriche,ma soggetto ad autorizzazione.

La delibera 58/2011 nel disporre, testualmente, che la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ZTL era autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito , richiede va per un’inderogabile necessità di controllo, la comunicazione della targa , avvenuta da parte del ricorrente solo dopo l’accertamento dell’infrazione.

Per il suo stesso tenore letterale, detta delibera non aveva affatto soppresso la necessità dell’autorizzazione ma aveva reso sufficiente non più un provvedimento ad hoc, ma la semplice comunicazione della targa, semplificando le procedure di rilascio.

Potevano considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per i quali l’interessato avesse comunicato preventivamente la targa ; in mancanza, la circolazione, anche delle auto elettriche, restava legittimamente sanzionabile ai sensi dall’art. 7, comma 14, CDS).

2. Il secondo motivo denuncia la mancata rilevazion e del giudicato esterno, sosten e ndo che il ricorrente era stato ritenuto non responsabile per identiche violazioni con sentenza delTribunale e del Giudice di pace di Roma passate in giudicato, pronun c e alle quali il giudice di appello avrebbe dovuto conformarsi.

Il motivo è inammissibile.

La censura non spiega, con un puntuale aggancio agli atti di causa (non essendo sufficiente l’aver affermato che il giudicato emergeva dagli atti, come si legge a pag. 17 del ricorso), dove e quando le pronunce passate in giudicato siano stat e portat e all’esame del giudice di merito, che non ha fatto alcuna menzione, trattandosi di decisioniadottate nella pendenza de i precedenti gradi di causa.

Tali specificazioni si rendevano necessarie per ritenere ammissibile il ricorso, dato che in caso di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso perrevocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di talegiudicato abbia costi tuito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso perrevocazione ma solo con il ricorso per cassazione(cfr. Cass. su 21493/2010).

3. Il terzo motivo denuncia la violazion e dell’art. 3 L. 689/1981 , lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto che il ricorrente aveva comunicato il proprio numero di targa appena saputo dell’esistenza della delibera di giunta 58/2011, essendo irrilevante che detta delibera fosse stata pubblicata da tempo.

Il motivo è infondato.

Il T ribunale ha stabilito che, dato il lungo tempo trascorso dall’adozione della delibera n. 58/2011, che disciplinava il transito nelle ZTL dei veicoli elettrici, il ricorrente era a conoscenza o avrebbe potuto conoscere le prescrizioni della delibera 58/2011, adottata cinque anni prima della consumazione dell’infrazione, non essendovi elementi per ritenere che avesse fatto il possibile per ottemperare alle limitazioni per l’accesso.

La comunicazione della targa dopo la consumazione dell’infrazione non poteva limitare o escludere la responsabilità del ricorrente, non essendo l’infrazione scusabile.

Anche in materia di sanzioni prevista dal codice della strada opera l'art. 3 della l. n. 689 del 1981.

Per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'erronea convinzione della liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa,al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, purchérisulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione e idoneo ad ingenerare la convinzione della liceitàdel comportamento.

È richiesto all'autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che nessun rimprovero possa essergli mossopoiché solo in tal caso l'errore può ritenersi incolpevole, ossia tale da non poter essere impedito con l'ordinaria diligenza (Cass. Cass. 8588/2024; Cass.26864/2023; Cass. 17882/2021; Cass. 4830/2021).

Il ricorso è respinto.

Nullasulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8185/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende con procura in atti. RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA n. 12779/2020 , depositata il 23/09/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Federico B rugnoli ha impugnato dinanzi al G iudice di pace di Roma il verbale di accertamento n. 13161544668/2016 con cui era stato sanzionato per aver circolato in ZTL senza autorizzazione ai sensi degli artt. 7, comma nono, e 14 del d.lgs. 285/1992. L’opponente aveva sostenuto che non occorresse alcuna autorizzazione comunale per accedere alla ZTL,avendo utilizzato un veicolo ad integrale trazione elettrica, e di non essere tenuto a comunicare preventivamente il proprio numero di targa dell’auto, non essendo tale condotta sanzionabile, anche perché con delibera n. 58/2011 il Comune aveva disposto che i veicoli elettrici potessero liberamente circolare senza dover esporre alcun contrassegno, essendo la comunicazione della targa, cui aveva comunque provveduto dopo l’accertamento della violazione, volta solo ad agevolare i controlli. Aveva invocato l’esimente della buona fede , sostenendo che la delibera comunale che disciplinava le ZTL non era stata adeguatamente pubblicizzata. In contraddittorio con il Comune il giudice di pace ha respinto l’opposizione; la sentenza di primo grado è stata confermata in appello, osservando che la delibera n. 58/2011 , che regolava il transito in ZTL, risaliva a ben cinque anni prima della contestazione e che l’onere di comunicazione della targa rispondeva ad esigenze legittime di organizzazione e di controllo della regolarità della circolazione. Non era invocabile neppure l’esimente della buona fede, non avendo il sanzionato dimostrato di aver fatto il possibile per non incorrere nella violazione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Con ordinanza interlocutoria n. 34641 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione de ll’art. artt. 381 del DPR 495/1992 e l’assenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione della sanzione, affermando che , avendo il ricorrente impiegato un veicolo a completa trazione elettrica, non era sanzionabile ai sensi dell’art. 7 del codice strada , che punisce esclusivamente la circolazione non autorizzata. Assume che con la delibera n. 58/2011 il Comune aveva consentito l’accesso delle auto elettriche nelle ZTL senza esposizione del contrassegno e a titolo gratuito, richiedendo la preventiva comunicazione della targa solo per esigenze di controllo sulla regolaritàdegli accessi. Il motivo è infondato. La violazione è stata contestata con verbale del 14.9.2016. La circolazione in ZTL era all’epoca regolata dall’art. 7, comma nono, CDS che autorizzava i C omuni, con deliberazione della giunta, a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato,tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, potendo subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma. Il comma 14° sanziona tuttora la violazione del divieto di circolazione non autorizzata nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato. Successivamente l’art. 1, comma 103, della L . 145/2018 , ha introdotto il comma nono bis dell’art. 7 cheprevede, con effetto dal 1 gennaio 2019, che nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Alla data dellacontestazione l’accesso alle ZTL non era libero per le auto elettriche,ma soggetto ad autorizzazione. La delibera 58/2011 nel disporre, testualmente, che la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ZTL era autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito , richiede va per un’inderogabile necessità di controllo, la comunicazione della targa , avvenuta da parte del ricorrente solo dopo l’accertamento dell’infrazione. Per il suo stesso tenore letterale, detta delibera non aveva affatto soppresso la necessità dell’autorizzazione ma aveva reso sufficiente non più un provvedimento ad hoc, ma la semplice comunicazione della targa, semplificando le procedure di rilascio. Potevano considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per i quali l’interessato avesse comunicato preventivamente la targa ; in mancanza, la circolazione, anche delle auto elettriche, restava legittimamente sanzionabile ai sensi dall’art. 7, comma 14, CDS). 2. Il secondo motivo denuncia la mancata rilevazion e del giudicato esterno, sosten e ndo che il ricorrente era stato ritenuto non responsabile per identiche violazioni con sentenza delTribunale e del Giudice di pace di Roma passate in giudicato, pronun c e alle quali il giudice di appello avrebbe dovuto conformarsi. Il motivo è inammissibile. La censura non spiega, con un puntuale aggancio agli atti di causa (non essendo sufficiente l’aver affermato che il giudicato emergeva dagli atti, come si legge a pag. 17 del ricorso), dove e quando le pronunce passate in giudicato siano stat e portat e all’esame del giudice di merito, che non ha fatto alcuna menzione, trattandosi di decisioniadottate nella pendenza de i precedenti gradi di causa. Tali specificazioni si rendevano necessarie per ritenere ammissibile il ricorso, dato che in caso di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso perrevocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di talegiudicato abbia costi tuito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso perrevocazione ma solo con il ricorso per cassazione(cfr. Cass. su 21493/2010). 3. Il terzo motivo denuncia la violazion e dell’art. 3 L. 689/1981 , lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto che il ricorrente aveva comunicato il proprio numero di targa appena saputo dell’esistenza della delibera di giunta 58/2011, essendo irrilevante che detta delibera fosse stata pubblicata da tempo. Il motivo è infondato. Il T ribunale ha stabilito che, dato il lungo tempo trascorso dall’adozione della delibera n. 58/2011, che disciplinava il transito nelle ZTL dei veicoli elettrici, il ricorrente era a conoscenza o avrebbe potuto conoscere le prescrizioni della delibera 58/2011, adottata cinque anni prima della consumazione dell’infrazione, non essendovi elementi per ritenere che avesse fatto il possibile per ottemperare alle limitazioni per l’accesso. La comunicazione della targa dopo la consumazione dell’infrazione non poteva limitare o escludere la responsabilità del ricorrente, non essendo l’infrazione scusabile. Anche in materia di sanzioni prevista dal codice della strada opera l'art. 3 della l. n. 689 del 1981. Per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'erronea convinzione della liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa,al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, purchérisulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione e idoneo ad ingenerare la convinzione della liceitàdel comportamento. È richiesto all'autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che nessun rimprovero possa essergli mossopoiché solo in tal caso l'errore può ritenersi incolpevole, ossia tale da non poter essere impedito con l'ordinaria diligenza (Cass. Cass. 8588/2024; Cass.26864/2023; Cass. 17882/2021; Cass. 4830/2021). Il ricorso è respinto. Nullasulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte
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