CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 32558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 5610-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 00467420501, [OSCURATO:PERSONA] 00668440506, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 00157040502, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 01152430508, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. 01383030507, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 00120630504, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] 00451680508, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 00978960508, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] 00706430501, [OSCURATO:PERSONA] 00014690507, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] 00245160502, [OSCURATO:PERSONA] 01542820509, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 00984470500, [OSCURATO:PERSONA] INDIVIDUALE 01523480505, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 01861080503, [OSCURATO:PERSONA] 00439800509, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 00181310509, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tutti domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 3100/2017 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 15/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], la quale conclude per l'infondatezza dell'istanza di regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Pisa, nel procedimento n. 3100/2017 R.G., depositata il 14 gennaio 2022, con conseguente rigetto della medesima e dichiarazione della competenza del Tribunale di SIENA. ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Pisa, investito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e altri 21 avverso separate ordinanze ingiunzione, seguite ad altrettanti verbali di accertamento, addebitandosi ai sanzionati di aver fatto trasportare rifiuti prodotti dalla lavorazione artigianale dell’alabastro presso impianto di discarica, senza redigere i previsti formulari, attestanti le quantità conferite, declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Siena; che la decisione si fonda sul seguente ragionamento: - l’ufficio competente ad adottare l’ingiunzione è quello del luogo nel quale è stato commesso l’illecito e che nel caso di trasporto di rifiuti, l’art. 29 comma 1, D. Lgs. 152/2006 individua la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione come autorità competente all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla parte quarta del decreto ; -la violazione degli artt. 193 e 258 comma 4, D. Lgs. 152/2006 ha natura d’illecito permanente (la norma prescrive l’obbligo di accompagnare i rifiuti con un formulario identificativo regolarmente compilato) e il predetto illecito si protrae dall’inizio del trasporto fino a destinazione; -esclusa l’ipotizzabilità di competenze concorrenti di più autorità (Cass. n. 28235/2008), l’unica legittimata ad emettere l’ordinanza è quella del luogo dia accertamento dell’infrazione, nel quale si verifica una frazione della condotta sanzionata e, di conseguenza, effettuato l’accertamento in territorio della provincia di Siena, la competenza si appartiene al Tribunale di quella città; ritenuto che avverso la riportata statuizione gli opponenti propongono regolamento di competenza, che la Provincia di Siena resiste con memoria e che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso; ritenuto che i ricorrenti assumono che la competenza si appartenga al Giudice di Pisa evidenziando, in sintesi: - il Tribunale aveva anticipato il giudizio di merito, avendo affermato trattarsi d’illecito permanente e che le sanzioni erano state correttamente applicate dalla Provincia di Siena, per poi negare la propria competenza; - aveva erroneamente qualificato l’illecito permanente e altrettanto erroneamente individuato il “forum commissi delicti”; -aveva quantificato erroneamente le spese di lite, disponendo condanna in via solidale a carico di tutti i ricorrenti a prescindere dalla sanzione a ciascuno di loro inflitta, applicando lo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; considerato che il ricorso deve essere disatteso, condividendo il Collegio le osservazioni del P.G.: a)essendo l’accertamento intervenuto a distanza di tempo dai trasporti, a seguito di controllo cartolare nella sede dell’impianto di gestione e smaltimento dei rifiuti, occorre fare applicazione del principio enunciato da questa Corte, a mente del quale : … il luogo ove è stata commessa la violazione amministrativa, in base al quale devono essere individuati sia l’autorità amministrativa alla quale spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio e sia il giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente in ordine all’opposizione, si identifica con il luogo in cui la violazione è stata accertata, sempre che in tale luogo sia riscontrabile una porzione temporale dell’intero elemento materiale ipotizzato dalla norma sanzionatoria, restando di conseguenza esclusa, anche quando la violazione presenti caratteri di continuità o permanenza, la configurabilità di competenze concorrenti di più autorità (Sez. 2, n. 28235/2008); b) non è dubitabile che l’illecito, consistente nell’omessa compilazione dei previsti formulari, che debbono accompagnare il trasporto, come anticipato, ha natura permanente (cfr. Sez. 6, n. 8754/2017); c) quando al capo delle spese, va rilevato che il valore della causa venne individuato dagli stessi ricorrenti nello scaglione tra 52.000,01 e 260.000,00 euro e la condanna solidale al pagamento della complessiva somma di € 6.005,00 non preclude, ovviamente, ai ricorrenti rivalsa e interno riparto avuto riguardo all’ammontare dell’ingiunzione che riguarda ognuno di loro; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; e che il regolamento delle spese è opportuno rimettere al merito; P.Q.M. rigetta il ricorso per regolamento di competenza, conferma la competenza del Tribunale di Siena, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge; spese al merito; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat