CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 33821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n.10399/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ROSARIAe [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -SETTORE 5 - [OSCURATO:PERSONA]- STRATIVE E C.G., difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avversol’ ORDINANZA d el TRIBUNALE BRINDISI n. 2717/2023 , de- positata il 08/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni dellaSostituta P.G., [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione di- nanzi al Tribunale di Brindisi avverso l'ordinanza ingiunzione con cui la Provincia di Sassari le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.503.502,00. La sanzione era stata comminata per la violazione dell'art. 258, co. 4 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a 485 trasporti di rifiuti effettuati presso una discarica nel territorio di Sassari, per i quali i formulari di identificazione dei rifiuti «FIR» riportavano dati inesatti e incompleti. Si costituiva in giudizio la Provincia di Sassari, la quale eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in fa- vore del Tribunale di Sassari. Il Tribunale di Brindisi accoglieva l'eccezione con l’ordinanza ri- chiamata in epigrafe e dichiarava la propria incompetenza territo- riale. Il giudice fondava la decisione sul principio giurisprudenziale secondo cui il luogo di commissione dell'illecito, rilevante ai fini della competenza, si identifica con quello del suo accertamento. Disatten- deva, inoltre,la tesi dell'opponente circa la natura istantanea della violazione, ritenendola irrilevante alla luce del citato principio e, in ogni caso, qualificando la condotta come illecito permanente in con- formità alla giurisprudenza di legittimità. Ha proposto ricorso per regolamento di competenza la società Ac- quedotto [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo ad un solo motivo. Ha resistitola Provincia di Sassari con memoria difensiv a . Il P.g. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, con la seguente argo- mentazione. I l Tribunale di Brindisi ha commesso un errore di pro- spettiva nel ritenere applicabile al caso di specie la giurisprudenza formatasi in tema di illeciti permanenti o itineranti. Tali precedenti, secondo la ricorrente, sono pertinenti alla figura del trasportatore, ma non a quella del produttore del rifiuto, al quale è stata contestata una specifica negligenza commessa in un unico luogo e in un unico momento. La violazione contestata, si sostiene, non è il trasporto in sé, ma l'errata compilazione del formulario, un illecito istantaneo che si è esaurito in Puglia. Una volta iniziato il trasporto, il produttore non ha più la disponibilità del documento e non può correggere gli errori. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari ha eccepito,in via preliminare, l'inammis- sibilità del ricorso per violazione del principio di specificità e per ete- rogeneità delle doglianze. Nel merito, ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, in quanto fondata sul consolidato princi- pio giurisprudenziale che identifica il luogo della commissione della violazione con quello dell'accertamento, a prescindere dalla natura istantanea o permanente dell'illecito. Ha ribadito che la condotta sanzionata, ovvero il trasporto con formulario irregolare, costituisce un illecito permanente che si protrae per tutta la durata del viaggio e che è stato correttamente accertato nel luogo di destinazione. A sostegno ha richiamato una vasta giurisprudenza di legittimità. 2. - Il ricorso , previa reiezione della suddetta eccezione di inam- missibilità stante la sufficiente specificità del motivo proposto,è in- fondato. La tesi della ricorrente, che distingue la condotta istantanea del produttore da quella permanente del trasportatore si scontra con l'o- rientamento consolidato di questa Corte. Secondo tale indirizzo, l'il- lecito relativo all’inesattezza o incompletezza del formulario che ac- compagna un trasporto di rifiuti ha natura permanente. La condotta antigiuridica non si esaurisce nella mera compilazione del docu- mento, ma si protrae per tutta la durata del trasporto, poiché la fun- zione del formulario, che è quella di garantire la tracciabilità del ri- fiuto, assiste l’intero percorso. La violazione, dunque, consiste nell'a- ver dato causa e mantenuto una situazione di circolazione illecita del rifiuto, che inizia con la partenza e cessa solo con l'arrivo a destina- zione. Questo principio è stato affermato da Cass. n. 28235/2008 e co- stantemente ribadito da pronunce successive, tra cui Cass. n. 32558/2022 e Cass. n. 24391/2023. Tali decisioni chiariscono che, per gli illeciti a carattere permanente o ambulatorio, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, a condizione che in tale luogo si sia consumata almeno una frazione della condotta materiale. Nel caso di specie, il trasporto si è concluso nel territorio della provincia di Sassari, dove è avvenuto l'accertamento. In quel luogo si è, quindi,realizzata la parte terminale della condotta illecita, il che ra- dica la competenza dell'autorità amministrativa sarda e, di conse- guenza, del Tribunale di Sassari per il giudizio di opposizione. 3. – Pertanto il ricorso va respinto, dichiara ndosi la competenza del Tribunale di Sassari (come correttamente ritenuto con l’ordi- nanza impugnata), dinanzi al quale rimette le parti entro il termine di legge. Quanto alla liquidazione delle spese di giudizio come effettuata in dispositivo, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014(e succ. modif.) , in quanto non investe l'intera contro- versia, ma la sola questione della competenza (Cass. 16219/2025). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e di- chiara la competenza del Tribunale di Sassari, dinanzi al quale ri- mette le parti entro iltermine di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della contro- parte, dei compensidel presente giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quel