CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 24391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9795/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] stiano Tonon e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3 5 3 /201 8 depositata il13/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- balin ricorrevano dinanzi al Tribunale di Treviso avverso un’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa rilasciata dall’amministrazione provinciale per omessa indicazione nel foglio di 2di 5 – RG 9795 /201 9 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. identificazione del rifiuto (FIR) della quantità di rifiuti trasportata. Con- testata è la violazione dell’art. 193 co. 1 d.lgs. 152/2006. Il ricorso è rigettato in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazioneGabalin con cinque motivi, illustrati da memo- ria. [OSCURATO:PERSONA] di Treviso resiste con controricorso, illustrato dame- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia l’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso. Si premette che l'azienda agricola produce mele a Maniago, per cui si serve di contenitori e dei cosiddetti palletsche hanno bisogno di frequente sostituzione. Pertanto, organizza il ricambio di tale mate- riale, che viene ceduto sistematicamente, dietro corrispettivo ed emis- sione di una fattura di vendita, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Farra di Soligo, che ne cura il trasporto e lo smaltimento o il riutilizzo. Ne segue l’incompetenza sanzionatoria della provincia di Treviso ex art. 17, co. 5 l. 689/1981 («ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione»), poiché la violazione è stata commessa a Maniago, in provincia di Pordenone, luogo d’inizio del trasporto, ancorché sia stata contestata a Farra di Soligo, in pro- vincia di Treviso. Si deduce violazione degli artt. 5, 13 e 17 l. 689/1981;193 e 298 d.lgs. 152/2006; 21 d.p.r. 633/1973; 57 c.p.p. In via preliminare è da rigettare l’eccezione d’inammissibilità del mo- tivo per difetto di autosufficienza. È irrilevante infatti che la ricorrente abbia emesso o meno fattura di vendita. Il primo motivo non è fondato. Territorialmente competente è un ufficio della pubblica amministra- zionedi un luogo in cui è stata commessa la violazione . A sua volta, un luogo di commissione della violazione è il luogo nel quale l'infrazione è stata accertata. In altri termini,il luogo di accertamento dell’infrazione 3di 5 – RG 9795 /201 9 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ne rappresentaipso facto il luogo di commissione . Nel caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorienello spazio, come nel caso di spe- cie, è sufficiente a radicare la competenza che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale sia occorsa nel luogo dell’accertamento. Sul punto la giurisprudenza è costante: per una pro- nuncia tra le altre molto chiara si veda Cass. 3756/2001, ove anche la precisazione, sulla scorta di altre pronunce, che tale criterio (luogo della commissione corrisponde a luogo dell’accertamento) presuppone (ovviamente) che l’organo accertatore sia competente territorialmente (rispetto al luogo concreto dell’accertamento) e funzionalmente (ri- spetto alla materia su cui cade la contestazione). Il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura la mancata dichiarazione di decadenza dal potere di sanzionatorio per inosservanza del termine di novanta giorni dalla contestazione ex art. 14 l. 689/1981. Si deduce violazione degli artt.14 e 18 l. 689/1981. Il secondo motivo non è fondato. Dalla parte censurata della pronuncia si desume che l’a udizione dell’interessatosi è svolta in data 29/01/2009 e che la n otifica del ver- baleha avuto luogo in data 4/3/2009. Il ricorrente eccepisce che l’ ac- certamento era iniziato già il 16/1/2007 con accesso della Forestale presso la sede del ricorrentee che alla data del 4/3/2007 la p.a. era in possesso di tutta la documentazione necessaria.Tuttavia, il dies a quo del termine di notificazione della contestazione è dettatodalla conclu- sione degli accertamenti. La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie. Così, tra le altre, Cass. 2414/2023, 8574/2014, cui il ricorrente nonoffre ragioni persuasive per non dare seguito nel caso di specie. 4di 5 – RG 9795 /201 9 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si censura che il materiale trasportato sia stato considerato come rifiuto. Si deduce violazione degli artt. 183, 181bis d.lgs. 152/2006; 3, 22 e 23 l. 689/1981. Il terzo motivo non è fondato. Il ricorrente eccepisce che i pallets non siano rifiuti, tra l’altroper le loro qualità merceologiche. Risulta però dalla sentenzache il ricorrente ha compilato il foglio di identificazione del rifiuto (FIR) e che destina- tariaè una ditta che tratta rifiuti . Su quest o sfondo , gli argomenti of- ferti dal ricorrente non si palesano idonei a sollecitare una rimedit a- zione ditale qualificazione. Il terzo motivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo si censura che la sanzione non sia stata rideterminata ex art. 258 co. 5 d.lgs. 152/2006 o ex art. 52 co. 4 d.lgs. 22/1997, ove si prevede una riduzione della sanzione quando i dati mancanti o inesatti siano ricostruibili dal documento. Si deduce viola- zione delle norme citate. Risulta congruamente dalla sentenza che il dato quantitativo è omesso e non era ricostruibile, cosicché tale accer- tamento non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. Il quarto motivo è inammissibile. 5. - Con il quinto motivo si denuncia l’ omessa pronuncia sull’ecce- zione di difetto di colpa. Si deduce violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. Il quinto motivo è infondato. L’accertamento della negligenza del ricorrente e quindi la pronuncia sull’infondatezza dell’eccezione del difetto di colpa (o meglio: la pro- nuncia sull’insussistenza di tale elemento costitutivo dell’impugnativa del verbale di contestazione della infrazione) risulta daogni passo non- ché dal complesso della motivazione, che è stesa in modo effettivo, 5di 5 – RG 9795 /201 9 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. resoluto ecoerente, per cui sono appunto da intendere come disattesi i rilievi incompatibili con la ricostruzione prospettata. Il quinto motivo è rigettato. 6. – Rigettato così è anche il ricorso. Le spese seguono la soccom- benza. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.800 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera d