CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 04036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 92; -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, v. C. Cordara, n. 15; -controricorrente - e R.G.N. 19291/2021 C.C. 31/01/2024 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -altro controricorrente - nonché P.M. presso la Procura Generale della Corte di cassazione; - interveniente necessario - avversola sentenza della Corte di appello di Perugia n. 287/2021 (pubblicata il 14 maggio 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del controricorrente D’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Spoleto, avverso un verbale di accertamento del 18 febbraio 2013, con cui gli veniva contestata, ad opera di un appartenente al Corpo della [OSCURATO:PERSONA], nella persona dell’assistente D’[OSCURATO:PERSONA], la violazione di cui all’art. 146, comma 2, c.d.s., per aver, con il suo veicolo - in data 13 febbraio 2013, alle ore 7.15 sulla SP 451/1 al km 17.200 nel territorio del Comune di Spoleto - sorpassato a sinistra l’automezzo condotto dal citato verbalizzante ed altri veicoli in curva su strada ad una sola corsia per senso di marcia, invadendo completamente la striscia continua di mezzeria. Introdotto il giudizio, il Campana proponeva, in via incidentale, querela di falso del verbale sostenendo che il fatto contestato in esso descritto non corrispondeva al vero, deducendo, in particolare, che il tratto di strada a cui era riferito l’accertamento era rettilineo. [OSCURATO:PERSONA] di pace, ritenendo il documento rilevante per la decisione, sospendeva il giudizio rimettendo le parti dinanzi al competente Tribunale di Spoleto per la definizione del giudizio di querela di falso, nel quale si costituivano sia il Ministero della Giustizia (dal quale dipende il Corpo di Polizia penitenziaria), che il suddetto verbalizzante D’[OSCURATO:PERSONA], citato personalmente, il quale eccepiva il difetto della sua legittimazione passiva e l’inammissibilità della querela. Con sentenza n. 714/2018, il citato Tribunale dichiarava inammissibile la querela di falso come proposta personalmente nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA], per sua carenza di legittimazione passiva, e rigettava la querela stessa nei riguardi del Ministero della Giustizia, con l’adozione delle conseguenti statuizioni sulle spese in applicazione del principio della soccombenza. 2. Decidendo sull’appello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione sia del D’Arienzo che del Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 287/2021, rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata, con la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte umbra rilevava, innanzitutto, che il giudice di primo grado aveva correttamente escluso la legittimazione passiva, in proprio, del D’[OSCURATO:PERSONA], siccome – alla stregua della natura e dell’oggetto della querela di falso - spettante solo al soggetto che intende avvalersi del documento impugnato e, quindi, nella fattispecie, alla sola Amministrazione dello Stato (specificamente il Ministero della Giustizia) che aveva interesse a far accertare la validità e veridicità del verbale opposto e a far valere, di conseguenza, la correlata pretesa sanzionatoria a carico del trasgressore. Di poi la Corte di appello ravvisava l’infondatezza delle altre doglianze con le quali l’appellante aveva inteso contestare quanto ritenuto dal Tribunale nel valutare l’azione come una “capziosa interpretazione del verbale oggetto della querela di falso”. Al riguardo il giudice di secondo grado osservava come, con la formulata querela, l’appellante non aveva, in effetti, contestato né confutato la dinamica descritta nel verbale e i comportamenti a lui addebitati (sorpasso in curva e mancata osservanza degli obblighi imposti dalla segnaletica stradale, con la presenza di una linea continua sulla mezzeria). La Corte perugina considerava, altresì, destituita di fondamento la deduzione del Campana con la quale era stato sostenuto che la querela era stata “respinta sulla base di elementi tratti aliundee non risultanti dal verbale, in ordine al quale era solo da accertare se fosse vero o non vero che l’appellante avrebbe operato un sorpasso in curva del veicolo del pubblico ufficiale e di altri al Km 17.200”. Infatti – secondo il giudice di secondo grado – era rimasta provata (ed ancor prima incontestata) la condotta violatrice correttamente ascritta al Campana come riportata dal verbalizzante nel verbale e che non era stato possibile procedere alla contestazione immediata, poiché il veicolo dello stesso Campana si era subito allontanato, dopo il plurimo sorpasso, a forte velocità, così come era emerso che, in effetti, il km 17.200 avesse costituito il punto in cui lo stesso verbalizzante si era venuto a trovare nelle obiettive e sicure circostanze per descrivere lo svolgimento della dinamica dell’infrazione e redigere, quindi, il verbale di accertamento. Aggiungeva, altresì, la Corte umbra l’irrilevanza della mera imprecisione – come già ritenuto dal Tribunale - nella descrizione di una dinamica veloce del sorpasso rispetto alla quale erano rimaste incontestate le circostanze della presenza della curva a 400-500 mt e della presenza della linea continua di mezzeria, con il conseguente pieno accertamento della commissione, da parte del Campana, della violazione ascrittagli. Infine, la Corte territoriale rigettava il motivo sulle spese, sul presupposto che trattavasi di giudizio di querela di falso avente – come tale - valore indeterminabile, rispetto al quale il Tribunale si era attenuto ai valori medi delle tariffe di cui al DM n. 55/2014, “ratione temporis” applicabili. 3. Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati Ministero della Giustizia e D’[OSCURATO:PERSONA]. I difensori del ricorrente e del controricorrente D’[OSCURATO:PERSONA] hanno anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., dell’art. 1362 c.c., dell’art. 12 disp. prel. c.c. e dell’art. 221 c.p.c., nella parte in cui il giudice “a quo” ha apprezzato, mediante un procedimento meramente ermeneutico, i fatti che il pubblico ufficiale aveva attestato, nel verbale del 18/2/2013, essere avvenuti in sua presenza. Con tale censura la difesa del Campana ha inteso sostenere che, in effetti, il verbale non avesse descritto la reale condotta a suo carico contestata e non potesse, quindi, ritenersi configurata la violazione amministrativa ascrittagli, non essendo legittimo, anche sul piano letterale e logico, “parlare di preteso sorpasso in curva al Km 17.200, dove non esisteva alcun curva, ma un lungo rettilineo”, così dovendosi ritenere il verbale sprovvisto dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico, avendo anzi attestato una circostanza affetta da falsità, e non essendo stato a lui contestato immediatamente, ma solo successivamente ai sensi degli artt. 201 c.d.s. e 383 reg. esec. c.d.s. mediante notifica a mezzo posta a un mese di distanza dall’accertamento. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione, da un lato, dell’art. 132, n. 4), c.p.c. e, dall’altro, dell’art.342 c.p.c., sull’asserito presupposto dell’inadeguatezza ed incompletezza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento a tutte le doglianze mosse con l’atto di appello avverso la pronuncia di primo grado, tale da determinarne la nullità. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. – la violazione dell’art. 221 c.p.c., in relazione all’art. 105 c.p.c., deducendo l’illegittimità della sentenza di appello nella parte in cui aveva confermato il difetto di legittimazione passiva del verbalizzante D’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’instaurato giudizio di querela di falso in via incidentale. 4. Con il quarto ed ultimo mezzo, il ricorrente ha denunciato –avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. – la violazione della tariffa professionale e, in particolare, dei parametri ex artt. 1-11 del DM n. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale e alla Corte di appello, sostenendo l’illegittimità della sentenza impugnata laddove, ai fini della liquidazione delle spese, aveva posto al criterio del valore indeterminabile della causa. 5. Sul piano della relazione di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato per primo il secondo motivo, dal momento che con esso si deduce in radice la nullità della sentenza con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e alla correlata denuncia dell’art. 342 c.p.c. Tale motivo, nella sua duplice articolazione, è infondato per il primo profilo ed inammissibile per il secondo. Innanzitutto, la sentenza di appello risponde indubbiamente al requisito previsto al n. 4) del comma 2 dell’art. 132 c.p.c., poiché presenta una motivazione assolutamente adeguata in fatto e in diritto e pienamente esaustiva nella risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello dall’odierno ricorrente, avuto riguardo sia alle questioni processuali dedotte che all’oggetto e alla valutazione sulla veridicità o meno del verbale di accertamento impugnato con querela di falso e ai profili della fidefacienza di quest’ultimo al fine di verificare la fondatezza o meno dei motivi di gravame. La prospettazione della supposta violazione dell’art. 342 c.p.c. è inammissibile perché – al di là del fatto che la Corte di appello, nel rendere in modo più che congruo la motivazione della pronuncia adottata, ha considerato tutti gli aspetti dedotti con i singoli motivi di appello per come specificamente richiamati nella stessa sentenza (v. pag. 3 al termine della parte sullo svolgimento del processo in cui riporta distintamente –in quattro punti - le doglianze denunciate dal Campana) e al di là della circostanza che, attraverso il motivo in questione, il ricorrente rievoca le risultanze di fatto intendendo sollecitarne una inammissibile rivalutazione in questa sede – con essa, in effetti, il Campana lamenta che la Corte umbra non abbia provveduto su tutti i motivi. Ed allora, in questo caso, il ricorrente avrebbe dovuto far valere il diverso vizio riconducibile alla possibile violazione dell’art. 112 c.p.c., ma non quello ricollegabile alla violazione dell’art. 342 c.p.c., che attiene piuttosto alla strutturazione dell’atto di appello secondo il parametro della necessaria specificità dei relativi motivi da volersi proporre e che viene in rilievo quando con la sentenza impugnata si ritenga che il prescritto requisito di specificità non sia stato rispettato e abbia condotto alla declaratoria di inammissibilità di uno, di più motivi o di tutti i motivi dell’atto di appello, requisito che, invece, il giudice di secondo grado ha ritenuto implicitamente rispettato proprio mediante l’evidenziazione dei singoli motivi posti a sostegno del gravame (per quanto in precedenza rimarcato). 6. Sempre nell’ottica della necessità della valutazione dei motivi secondo un rapporto improntato ad un principio di preliminarietà logico-giuridica, va, a questo punto, esaminato il terzo motivo che concerne la contestazione sulla confermata insussistenza – con la sentenza di appello –della legittimazione passiva del D’[OSCURATO:PERSONA] (indentificantesi con l’accertatore e verbalizzante della violazione a carico del ricorrente) in proprio. Esso è privo di fondamento perché il D’Arienzo, quale pubblico ufficiale che aveva redatto il verbale di accertamento, era stato convenuto in proprio già nel giudizio di primo grado sul presupposto della possibile configurazione di una sua responsabilità diretta, anche eventualmente in sede penale o in sede risarcitoria civile qualora fosse stata provata l’illiceità dell’esercizio della sua pubblica funzione. Egli, pertanto, era stato evocato in causa sull’asserito presupposto che avesse una legittimazione autonoma a partecipare al giudizio di querela di falso. Senonché, è pacifico che – proprio per effetto della natura e dell’oggetto della querela di falso in via incidentale (ma non sarebbero cambiati i termini della questione qualora si fosse trattato di querela di falso introdotta in via principale) – tale giudizio non può essere rivolto nei confronti dell’autore della supposta falsificazione dell’atto pubblico, ma solo - perché lo scopo di tale giudizio consiste nell’accertamento della falsità o meno di tale atto dotato dell’efficacia attribuitagli dall’art. 2700 c.c. - nei riguardi dell’Amministrazione (dalla quale il pubblico ufficiale dipende) che ha interesse ad avvalersi dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico stesso, ragion per cui l’unica parte passivamente legittimata era, nella fattispecie, il Ministero della Giustizia. Ed è evidente che, nel giudizio di appello, proprio in virtù dell’impostazione in cui era stato strutturato l’originario atto di opposizione diretto anche nei confronti del D’Arienzo a titolo proprio, quest’ultimo rivestisse la qualità di parte necessaria perché evocata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur essendo, tuttavia, sprovvisto di legittimazione passiva, come già statuito dal Giudice di pace. Il ricorrente, peraltro, non riporta in modo preciso e completo il contenuto dell’atto di opposizione ma estrapola la sola espressione dell’evocazione in giudizio “per quanto potesse occorrere”, senza consentire a questa Corte di valutare l’intero contesto del ricorso in opposizione sul punto e, quindi, prospettando il relativo aspetto in modo non specifico. Ciò sarebbe stato necessario sia perché questa modalità di prospettazione è contestata dal controricorrente D’Arienzo, sia perché dalla stessa sentenza di appello – come già da quella di prime cure –si evince, invece, che lo stesso D’Arienzo era stato convenuto in giudizio sul presupposto dell’asserita illegittimità della sua condotta come verbalizzante e della possibile falsità del verbale di accertamento che aveva redatto, che avrebbe potuto, come già evidenziato, avere anche rilevanza penale e costituire – ove fosse stata accertata – la condizione per l’esperimento di un’azione di risarcimento danni in sede civile da illecito extracontrattuale. Del resto, con la stessa ordinanza di questa Corte n. 19281/2019 – evocata dal medesimo ricorrente – è stato statuito che l egittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del supposto falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio, sempre che non siano stati propriamente citati direttamente in giudizio dal querelante (proprio con riferimento al caso specie in quella sede esaminato, questa Corte aveva cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale). 7. A questo punto si può esaminare il primo motivo che inerisce propriamente la questione di diritto –in base ai fatti accertati – sulla contestazione della fidefacienza, sino a querela di falso (per l’appunto), del verbale di accertamento così come ravvisata dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata. Il motivo non coglie nel segno e deve essere disatteso. Con esso, nella sostanza, il Campana cerca di confutare non propriamente l’efficacia probatoria di detto verbale come prevista dall’art. 2700 c.c. in relazione alle circostanze estrinseche in esso attestate, quanto piuttosto l’interpretazione che di tali circostanze ha fatto la Corte di appello per farne derivare la loro veridicità al fine di pervenire alla conferma della condivisa sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la querela di falso formulata in via incidentale. Senonché, la Corte umbra – nella valutazione di merito compiuta con riferimento al contenuto del verbale di accertamento – ha legittimamente considerato che le circostanze in esso riportate dal D’Arienzo (che, in quel frangente, trovavasi a bordo di un mezzo che circolava nel tratto interessato) erano conseguenti ad una rilevazione dinamica – ma inequivocabile e non implicante un apprezzamento discrezionale -della violazione consumata attraverso il sorpasso in un tratto curvoso - caratterizzato da una segnaletica orizzontale di linea continua - del veicolo dallo stesso condotto e di altri veicoli, a cui seguiva un tratto rettilineo. Per questa violazione (sottoposta al trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 148, comma 16, c.d.s.) veniva poi redatto e formalizzato a carico del Campana (risultato titolare dell’automezzo di cui era stata annotata la targa e nei cui confronti non fu possibile la contestazione immediata, essendosi con il suo veicolo allontanato a velocità sostenuta, oltretutto non necessaria rientrando in una delle ipotesi individuanti le apposite deroghe: art. comma 1 bis dell’art. 201 cds, lett. c), a distanza di qualche centinaio di metri (non appena il veicolo condotto dal D’Arienzo si era venuto a trovare in condizioni di sicurezza, circostanza, oltretutto, confermata anche dall’esperita prova testimoniale) e, precisamente, al Km 17.200 di quella strada, individuato, perciò, come luogo dell’accertamento in senso proprio (sulla scorta del principio generale secondo cui perluogo ove è stata commessa l'infrazione - in base al quale deve essere individuata sia l'autorità alla quale spetta emettere il provvedimento sanzionatorio, sia il giudice competente per il giudizio di opposizione -deve intendersi il luogo in cui l'infrazione è stata accertata, restando esclusa, anche quando laviolazione presenti carattere di permanenza o continuità, la configurabilità di competenze concorrenti: cfr. tra le tante, Cass. n. 1876/2000, Cass. n. 9708/2001, Cass. n. 14818/2009 e, da ultimo, Cass. n. 24391/2023). Da tutto ciò consegue l’esclusione che il pubblico ufficiale D’[OSCURATO:PERSONA] fosse incorso in una condotta comportante falsità ideologica nell’espletamento dell’attività di accertamento, ragion per cui correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il redatto verbale di accertamento fosse munito dell’efficacia probatoria di cui all’art.2700 c.c. 8. Infondato, infine è anche il quarto ed ultimo motivo, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che – ai fini della liquidazione dei compensi – il giudizio di querela di falso in via incidentale dovesse considerarsi di valore indeterminabile; ciò alla stregua del principio statuito da questa Corte (cfr. Cass. n. 15642/2017) secondo cui – proprio in materia di querela di falso in via incidentale - ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità. 9. In definitiva, il ricorso del Campana deve essere integralmente respinto, con la sua conseguente condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, che si liquidano nei termini di cui in dispositivo (tenendo conto delle tabelle professionali temporalmente applicabili, della natura e del valore della controversia – querela di falso - e delle specifiche attività difensive esercitate, considerando che la difesa del D’Arienzo ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.). Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore del controricorrente D’[OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, nonché al pagamento dei compensi in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, quantificati in euro 4.100,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tit