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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07099/2023

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proposto da : [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatorepro tempore (autorizzato alla proposizione del ricorso con decreto emesso il 5 novembre 2015 dalgiudice delegato alla procedura del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domi ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, in persona del commissario straordinario regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 22, p resso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresentae difende per procura speciale estesain calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 3192/2015della Corte di appello di Napoli , pubblicata il 13 luglio 2015 ; vista la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso el’enunciazione di principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 16 giugno 2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica (di seguito denominato “Consorzio”) per la riforma del decreto con cui il giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ebbe a escludere tale ente dal passivo della procedura per crediti complessivamente par i a euro 1.536.661, derivanti dalla mancata percezione del danaro dovuto al Consorzio per rate di ruoli relativi agli esercizi compresi fra il 1990 e il 1994, per la relativa riscossione affidati alla [OSCURATO:SOCIETA]. prima del suo fallimento,in applicazione della disciplina del “non riscosso come riscosso”, di cui all’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1988.

2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2015, in riformadella sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ammise il Consorzio al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per crediti complessivamente par a euro 1.536.661, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 23 settembre 1994 fino al giorno della pronuncia di fallimentodi tale società . 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, la consegna dei ruoli dal Consorzio a [OSCURATO:PERSONA] e la relativa regolarità formale non solo non erano state contestate dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di verifica dei crediti svoltosi avanti il giudice delegato alla procedura, ma erano state implicitamente ammesse dalla stessa curatela; inoltre, i fatti in questione erano desumibili dal contenuto dei documenti nella sentenza specificamente indicatie dall’affermazione della curatela nel giudizio di opposizione, secondo cui glielenchi dei ruoli (relativi ai c.d. residui di gestione) erano stati, dopo la revoca della concessione, inviati dalla [OSCURATO:PERSONA] a ciascuno dei soggetti pubblici emittenti i ruoli, ai fini dell’affidamento della loro riscossione al Commissario governativo; dal contenuto dei documenti acquisiti al processo risulta che: con d.m. del 22 dicembre 1989 venne affidato in concessione a [OSCURATO:PERSONA] il servizio di riscossione dei tributi per l’ambito B della provincia di Caserta; con decreto del 24 giugno 1994, seguito da determinazione del 23 settembre 1994, [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarata decaduta dalla concessione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988; il [OSCURATO:SOCIETA]venne nominato Commissario governativo in applicazione dell’art. 24 dello stesso d.P.R.; per effetto della consegna dei ruoli all’intendente di finanza, il concessionario è debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, ancorché non riscosse, da versare entro scadenze predeterminate,previa detrazione delle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenere; fatto salvo il diritto al rimborso(artt. 32, 72 e 74 del d.P.R. n. 43 del 1988);per effetto della revoca ovvero della decadenza dalla concessione l’ex concessionario rimane debitore delle anticipazioni che avrebbe dovuto già effettuare, ove i termini di pagamento siano scaduti prima di revoca o decadenza; l’interpretazione secondo cui l’estinzione del rapporto concessorio fa venir meno, cancellandoli, anche i debiti già scaduti, non può trarsi dalle disposizioni rispettivamente contenute negli artt. 26 e 44 del citatod.P.R.; da cui si desume che il commissario governativo, provvisoriamente delegato alla riscossione, in luogo del concessionario revocato “risponde del non riscosso come riscosso” quanto ai ruoli ricevuti in consegna, “ma ciò non esclude, anzi conferma, che residua in capo al concessionario revocato, da un lato, l’obbligo di effettuare i versamenti (ove i termini siano scaduti prima della revoca) e, dall’altro, il diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato prima della revoca (ove sussistano le condizioni, ossia per i debiti riconosciuti come inesigibili per causa non imputabile al concessionario)”; la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]– che si è limitata “ad eccepire tout court l’intervenuta revoca della concessione” -“avrebbe dovuto eccepire e provare” che i crediti fatti valere dal Consorzio con la domanda di ammissione al passivoerano “relativi ad anticipazioni non scadute alla data della revoca, il che non risulta nemmeno ipotizzato”; al contrario, i termini previsti dal citato art. 72 del decreto del 1988 per il versamento al Consorzio “dei ratei afferenti agli esercizi 1990, 1992, 1993 e 1994 (prima semestralità) erano ampiamente decorsi alla data del 23.9.1994 (data di efficacia della revoca della Concessione)”; alla luce del contenuto dei documenti acquisiti agli atti del processo, i crediti del Consorzio verso [OSCURATO:PERSONA] erano, al 23 settembre 1994, complessivamente pari a euro 1.536.661, come indicato nei prospetti allegati alla domanda di ammissione al passivo, cui sono da aggiungere interessi al tasso legale fino alla pubblicazione della sentenza di fallimento.

3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo d’impugnazione, assistitoda memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica resistecon controricorso, assistito da memoria .

5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui chiede l’accertamento della inammissibilità del ricorsoe l’enunciazione di principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione “degli artt. 22, 32, terzo comma, 42 e 44 del dPR 43/88” nella parte in cui afferma che la revoca della concessione del servizio di riscossione non aveva determinatoper il concessionario revocato [OSCURATO:PERSONA] “il venir meno dell’obbligo di versare agli enti le somme dovute in virtù del cd. non riscosso come riscosso”, in quanto: in virtù del principio del “non riscosso come riscosso”, il concessionario, una volta ricevuti in consegna i ruoli dagli entiimpositori, era tenuto a versare, entro scadenze prestabilite (dall’art.72, comma 1 , del d.P.R. n. 43 del 1988), “gli importi relativi agli stessi, a prescindere dall’effettiva riscossione, salvo ottenere il diritto al rimborso degli importi se non fosse stato in grado di riscuotere, secondo le modalità indicate dagli artt.74 e ss. del dPR 43/88, previa dimostrazione di aver posto in essere tutte le attività necessarie alla riscossione coattiva di tributi”; la disciplina delle conseguenze della revoca o della decadenza della concessione era contenuta, quanto ai rapporti pendenti relativi a tributi riscuotibili mediante ruoli per i quali era previsto l’obbligo del “non riscosso per riscosso”, negli artt. 22, 42 (relativo ai “residui di gestione”) e 44 del citato decreto del 1988; nell’ipotesi in cui il concessionario non avesse già anticipato all’ente impositore gli importi relativi al c.d.

“non riscosso per riscosso, gli importi riscossi dal commissario governativo (previamente versati alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti) venivano ripartiti tra i vari enti impositori, secondo le relative spettanze (art. 44, comma 4, del d.P.R. n. 43 del 1988); nel caso, invece, in cui il concessionario cessato avesse già anticipato all’ente impositore dette somme di danaro, i residui di gestione, riscossi dal commissario governativo o dal nuovo concessionario venivano dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti rimborsati al concessionario revocato o decaduto (art. 44, comma 5, dello stesso decreto); una volta revocata la concessione, l’ente impositore non aveva dunque alcun titolo per esigere alcunché dal concessionario revocato, “o perché aveva già ottenuto le anticipazioni o perché, non avendole ricevute, trovava applicazione il meccanismo descritto dall’art. 44, quarto comma sopracitato”; la sentenza impugnata erra dunque nell’affermare cheil concessionario cessato era tenuto “a rispondere degli importi iscritti in ruoli consegnati e già scaduti al momento della revoca o decadenza della concessione”, contrastando l’affermazione con i precetti rispettivamente contenuti nei commi 4 e 5 del citato art. 44; essendo pacifico che quanto richiesto dal Consorzio era riferibile “a ruoli già scaduti al momento della revoca della concessione, è fuori dubbio che gli stessi sono andati a confluire nei cd. residui di gestione, da affidare al commissario governativo per la riscossione ed il successivo riversamento o al concessionario revocato, nel caso in cui questi avesse effettivamente già anticipato le somme relative all’obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero all’[OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui quest’ultimo non avesse già ricevuto le relative anticipazioni”; in buona sostanza, proprio il fatto che “gli importi iscritti nei ruoli azionati dal [OSCURATO:PERSONA] fossero già scaduti al momento della revoca della concessione, esclude qualsiasi obbligo dellaSerit di rispondere dei relativi importi”; la regola imposta dall’art. 32, comma 3, del citato decreto era applicabile solo in costanza di rapporto di concessione, non anche quando tale rapporto fosse venuto meno per effetto di revoca o decadenza;ricorrendo taleultima ipotesi, nella definizione dei rapporti di dare - avere trovava applicazione il citato art. 44;sì che “deve ritenersi che tutti i tributi contenuti in ruoli già scaduti ma non riscossi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di concessione, compresi quelli consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, fossero andati a confluire nei cd. residui di gestione che avrebbero dovuto essere individuati ed elencati ai sensi dell’art. 44 del DPR n. 43/88 dall’Intendenza di Finanza ed affidati per la gestione e la riscossione al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 44 del dPR 43/88”.

2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile (come evidenziato dal controricorrente e dal Pubblico Ministero).

Secondo la sentenza impugnata, nel giudizio di appello, la curatela sostenne che per effetto della revoca della concessione “e del conseguente subentro del Commissario governativo nell’attività di riscossione dei cd. residui di gestione, da un lato la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe perso la legittimazione alla riscossione e dall’altro sarebbe venuto meno l’obbligo del versamento del «non riscosso come riscosso», oltre che di tutti gli altri obblighi di cui al cd. contratto di servizio, residuando in capo al concessionario solo l’obbligo ex art. 22 del d.P.R. n. 43/1988 di consegnare bollettari, ruoli e registri all’intendenza di finanza” (pag. 9 della sentenza).

L’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui i ruoli già scaduti ma, nonostante tale scadenza, non riscossi da [OSCURATO:PERSONA], erano confluiti nei residui di gestione (costituiti, exart. 42 del decreto del 1988, dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato) e, come tali, soggetti alla disciplina recata dall’art. 44, commi 4 e 5, del decreto, “è questione di fatto che non ha mai formato oggetto del thema decidendumdovendosi anzi ritenere il contrario in forza della presunzione di avvenuta riscossione prevista dalla legge, salva la possibilità di rimborso” prevista dall’art. 74, comma 1, del medesimo decreto; secondo quanto evidenziato dal Pubblico Ministero a conferma della deduzione sul punto del Consorzio controricorrente.

Il motivo, per come dedotto,investe questione o tema di contestazione nuovi, non trattati nel giudizio di merito, né rilevabili officiosamente dal giudice ed è, per tale motivo, inammissibile (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 16632 del 2010; Cass. n. 7981 del 2007).

Il Pubblico Ministero sollecita inoltre l’enunciazione di principio di diritto nell’interesse della legge (art. 363, primo comma, cod. proc. civ.) quanto ai rapporti fra i precetti rispettivamente recati dall’art. 32 e dall’art. 44 del citato d.P.R. n. 43 del 1988 (abrogato dall’art. 68, comma 1, del d.lgs.n. 112 del 1999, ma applicabile al caso di specie in ragione del tempo in cui si svolsero i fattifondanti l’invocato diritto di credito del Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]).

La sollecitazione è da accogliere.

Cass.

S.U., n. 10667 del 2009, così descrive, in motivazione, il sistema di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici delineato dald.p.r. n. 43 del 1988: «a) la consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse (art. 32, comma 3); b) il concessionario ha diritto al rimborso delle somme versate per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero al discarico delle somme per le quali non è tenuto a tale obbligo, quando dimostri di non averle potuteriscuotere (art. 74, comma 1); c) l'ufficio finanziario o l’ente cui la richiesta di rimborso o di sgravio sia stata presentata dal concessionario e che non vi abbia aderito, trasmette le proprie osservazioni all'Intendente di finanza che, in caso di rigetto della domanda di rimborso, trasmette il proprio provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario (art. 83, commi 2 e 3); d) contro il provvedimento di rigetto dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministro delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 85, comma 1); e) contro la decisione di rigetto del Ministro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notificazione della decisione (art. 85, comma 3).

Da tale disciplina risulta che se rimborso o sgravio non siano stati domandati e/o ottenuti, il concessionario è senz’altro tenuto al pagamento delle somme iscritte nei ruoli, quali che siano state le ragioni della mancata riscossione, in tal caso del tutto irrilevanti per gli enti creditori, che sono comunque destinati a percepire dal concessionario le somme portate dai ruoli».

E’ inoltre da precisare che, secondo il precetto del citato art. 32, comma 3,il versamento da parte del concessionario all’ente impositore, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, ha per oggetto le somme di danaro risultanti dalla detrazione,da quelle iscritte nei ruoli allo stesso concessionario consegnati,del danaro che questi è autorizzato a trattenere ai sensi degli artt. 62(sospensione della riscossione e dilazione del pagamento dei tributi) e 86 (sgravio provvisorio dell’importo oggetto della domanda di rimborso) dello stesso decreto n. 43.

La disciplina dei residui della gestione del concessionario decaduto dal rapporto di convenzione ovvero destinatario di provvedimento di revoca della concessione (costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato: art. 42 del d.P.R.) contenuta nell’art. 44 del decreto in esame era la seguente: per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l’intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario (comma 1); le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato (comma 2); il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l’importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti (comma 3); lesomme versate alla Cassa depositi e prestiti eccettuate quelle relative a tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite a norma dell’art.58 tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze (comma 4); le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero dal commissario governativo sono rimborsate a quest’ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell’intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso (comma 5).

Il contenuto precettivo dei testé citati commi 4 e 5 dell’art. 44 del decreto: a) presuppone necessariamente che il concessionario decaduto o revocato abbia versato all’ente impositore, prima dell’efficacia del provvedimento di decadenza o revoca, quanto da lui dovuto in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso; b) attribuisce allo stesso concessionario revocato il diritto al rimborso di quanto pagato in esecuzione dell’obbligo in questione quando dimostri che la mancata riscossione sia dovuta a causa a lui non imputabile.

In buona sostanza, per effetto di tale meccanismo, quanto alle somme di danaro che il concessionario aveva l’obbligo di versare all’ente impositore, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, prima dell’efficacia del provvedimento di decadenza ovvero di revoca, non si ha traslazionedell’obbligazione di pagamento in discorso dal concessionario decaduto o revocato al commissario governativo.

Il commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, risponde del non riscosso come riscosso limitatamente ai ruoli, relativi ai residui della gestione del concessionario revocato o decaduto,da lui ricevuti in consegna, mentre il concessionario revocato o decaduto dalla concessione ha sempre:l’obbligo di effettuare all’ente impositore i versamenti quando i termini (indicati dall’art. 74 del decreto) siano scaduti prima della revoca o decadenza; il diritto di ottenere il rimborso di quanto da lui versato, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, quanto ai debiti tributari riconosciuti come inesigibili per causa a lui non imputabile.

Può quindi affermarsi, nell’interesse della legge,il seguente il seguente principio di diritto: «quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti, la disciplina recata dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43(poi abrogato dall’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999), istitutivodel servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici,dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall’art. 32, comma 3, e dall’art. 44 di tale decretosi desume che quando siano stati consegna ti al concessionario per la riscossione dei tributii ruoliformati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapportoderivato dallaconcessione, dopo l’e fficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto permane per il concessionario l’obbligo di pagare all’ente impositore, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, l’intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell’efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza; con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l’ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell’evento dissolutivo del rapporto di concessione».

3. In applicazione del principio di soccombenza, la curatela ricorrente è condannata a rimborsare al controricorrente le spese anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso ed enuncia, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto di cui in motivazione; condanna la curatela ricorrente a rimborsare al controricorrentele spese del giudizio di cassazione da questi anticipate, liquidate in €. 200 per esborsi e in €. 17.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da : [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatorepro tempore (autorizzato alla proposizione del ricorso con decreto emesso il 5 novembre 2015 dalgiudice delegato alla procedura del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domi ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, in persona del commissario straordinario regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 22, p resso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresentae difende per procura speciale estesain calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 3192/2015della Corte di appello di Napoli , pubblicata il 13 luglio 2015 ; vista la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso el’enunciazione di principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 16 giugno 2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica (di seguito denominato “Consorzio”) per la riforma del decreto con cui il giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ebbe a escludere tale ente dal passivo della procedura per crediti complessivamente par i a euro 1.536.661, derivanti dalla mancata percezione del danaro dovuto al Consorzio per rate di ruoli relativi agli esercizi compresi fra il 1990 e il 1994, per la relativa riscossione affidati alla [OSCURATO:SOCIETA]. prima del suo fallimento,in applicazione della disciplina del “non riscosso come riscosso”, di cui all’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1988. 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2015, in riformadella sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ammise il Consorzio al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per crediti complessivamente par a euro 1.536.661, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 23 settembre 1994 fino al giorno della pronuncia di fallimentodi tale società . 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, la consegna dei ruoli dal Consorzio a [OSCURATO:PERSONA] e la relativa regolarità formale non solo non erano state contestate dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di verifica dei crediti svoltosi avanti il giudice delegato alla procedura, ma erano state implicitamente ammesse dalla stessa curatela; inoltre, i fatti in questione erano desumibili dal contenuto dei documenti nella sentenza specificamente indicatie dall’affermazione della curatela nel giudizio di opposizione, secondo cui glielenchi dei ruoli (relativi ai c.d. residui di gestione) erano stati, dopo la revoca della concessione, inviati dalla [OSCURATO:PERSONA] a ciascuno dei soggetti pubblici emittenti i ruoli, ai fini dell’affidamento della loro riscossione al Commissario governativo; dal contenuto dei documenti acquisiti al processo risulta che: con d.m. del 22 dicembre 1989 venne affidato in concessione a [OSCURATO:PERSONA] il servizio di riscossione dei tributi per l’ambito B della provincia di Caserta; con decreto del 24 giugno 1994, seguito da determinazione del 23 settembre 1994, [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarata decaduta dalla concessione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988; il [OSCURATO:SOCIETA]venne nominato Commissario governativo in applicazione dell’art. 24 dello stesso d.P.R.; per effetto della consegna dei ruoli all’intendente di finanza, il concessionario è debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, ancorché non riscosse, da versare entro scadenze predeterminate,previa detrazione delle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenere; fatto salvo il diritto al rimborso(artt. 32, 72 e 74 del d.P.R. n. 43 del 1988);per effetto della revoca ovvero della decadenza dalla concessione l’ex concessionario rimane debitore delle anticipazioni che avrebbe dovuto già effettuare, ove i termini di pagamento siano scaduti prima di revoca o decadenza; l’interpretazione secondo cui l’estinzione del rapporto concessorio fa venir meno, cancellandoli, anche i debiti già scaduti, non può trarsi dalle disposizioni rispettivamente contenute negli artt. 26 e 44 del citatod.P.R.; da cui si desume che il commissario governativo, provvisoriamente delegato alla riscossione, in luogo del concessionario revocato “risponde del non riscosso come riscosso” quanto ai ruoli ricevuti in consegna, “ma ciò non esclude, anzi conferma, che residua in capo al concessionario revocato, da un lato, l’obbligo di effettuare i versamenti (ove i termini siano scaduti prima della revoca) e, dall’altro, il diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato prima della revoca (ove sussistano le condizioni, ossia per i debiti riconosciuti come inesigibili per causa non imputabile al concessionario)”; la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]– che si è limitata “ad eccepire tout court l’intervenuta revoca della concessione” -“avrebbe dovuto eccepire e provare” che i crediti fatti valere dal Consorzio con la domanda di ammissione al passivoerano “relativi ad anticipazioni non scadute alla data della revoca, il che non risulta nemmeno ipotizzato”; al contrario, i termini previsti dal citato art. 72 del decreto del 1988 per il versamento al Consorzio “dei ratei afferenti agli esercizi 1990, 1992, 1993 e 1994 (prima semestralità) erano ampiamente decorsi alla data del 23.9.1994 (data di efficacia della revoca della Concessione)”; alla luce del contenuto dei documenti acquisiti agli atti del processo, i crediti del Consorzio verso [OSCURATO:PERSONA] erano, al 23 settembre 1994, complessivamente pari a euro 1.536.661, come indicato nei prospetti allegati alla domanda di ammissione al passivo, cui sono da aggiungere interessi al tasso legale fino alla pubblicazione della sentenza di fallimento. 3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo d’impugnazione, assistitoda memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica resistecon controricorso, assistito da memoria . 5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui chiede l’accertamento della inammissibilità del ricorsoe l’enunciazione di principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione “degli artt. 22, 32, terzo comma, 42 e 44 del dPR 43/88” nella parte in cui afferma che la revoca della concessione del servizio di riscossione non aveva determinatoper il concessionario revocato [OSCURATO:PERSONA] “il venir meno dell’obbligo di versare agli enti le somme dovute in virtù del cd. non riscosso come riscosso”, in quanto: in virtù del principio del “non riscosso come riscosso”, il concessionario, una volta ricevuti in consegna i ruoli dagli entiimpositori, era tenuto a versare, entro scadenze prestabilite (dall’art.72, comma 1 , del d.P.R. n. 43 del 1988), “gli importi relativi agli stessi, a prescindere dall’effettiva riscossione, salvo ottenere il diritto al rimborso degli importi se non fosse stato in grado di riscuotere, secondo le modalità indicate dagli artt.74 e ss. del dPR 43/88, previa dimostrazione di aver posto in essere tutte le attività necessarie alla riscossione coattiva di tributi”; la disciplina delle conseguenze della revoca o della decadenza della concessione era contenuta, quanto ai rapporti pendenti relativi a tributi riscuotibili mediante ruoli per i quali era previsto l’obbligo del “non riscosso per riscosso”, negli artt. 22, 42 (relativo ai “residui di gestione”) e 44 del citato decreto del 1988; nell’ipotesi in cui il concessionario non avesse già anticipato all’ente impositore gli importi relativi al c.d. “non riscosso per riscosso, gli importi riscossi dal commissario governativo (previamente versati alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti) venivano ripartiti tra i vari enti impositori, secondo le relative spettanze (art. 44, comma 4, del d.P.R. n. 43 del 1988); nel caso, invece, in cui il concessionario cessato avesse già anticipato all’ente impositore dette somme di danaro, i residui di gestione, riscossi dal commissario governativo o dal nuovo concessionario venivano dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti rimborsati al concessionario revocato o decaduto (art. 44, comma 5, dello stesso decreto); una volta revocata la concessione, l’ente impositore non aveva dunque alcun titolo per esigere alcunché dal concessionario revocato, “o perché aveva già ottenuto le anticipazioni o perché, non avendole ricevute, trovava applicazione il meccanismo descritto dall’art. 44, quarto comma sopracitato”; la sentenza impugnata erra dunque nell’affermare cheil concessionario cessato era tenuto “a rispondere degli importi iscritti in ruoli consegnati e già scaduti al momento della revoca o decadenza della concessione”, contrastando l’affermazione con i precetti rispettivamente contenuti nei commi 4 e 5 del citato art. 44; essendo pacifico che quanto richiesto dal Consorzio era riferibile “a ruoli già scaduti al momento della revoca della concessione, è fuori dubbio che gli stessi sono andati a confluire nei cd. residui di gestione, da affidare al commissario governativo per la riscossione ed il successivo riversamento o al concessionario revocato, nel caso in cui questi avesse effettivamente già anticipato le somme relative all’obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero all’[OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui quest’ultimo non avesse già ricevuto le relative anticipazioni”; in buona sostanza, proprio il fatto che “gli importi iscritti nei ruoli azionati dal [OSCURATO:PERSONA] fossero già scaduti al momento della revoca della concessione, esclude qualsiasi obbligo dellaSerit di rispondere dei relativi importi”; la regola imposta dall’art. 32, comma 3, del citato decreto era applicabile solo in costanza di rapporto di concessione, non anche quando tale rapporto fosse venuto meno per effetto di revoca o decadenza;ricorrendo taleultima ipotesi, nella definizione dei rapporti di dare - avere trovava applicazione il citato art. 44;sì che “deve ritenersi che tutti i tributi contenuti in ruoli già scaduti ma non riscossi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di concessione, compresi quelli consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, fossero andati a confluire nei cd. residui di gestione che avrebbero dovuto essere individuati ed elencati ai sensi dell’art. 44 del DPR n. 43/88 dall’Intendenza di Finanza ed affidati per la gestione e la riscossione al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 44 del dPR 43/88”. 2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile (come evidenziato dal controricorrente e dal Pubblico Ministero). Secondo la sentenza impugnata, nel giudizio di appello, la curatela sostenne che per effetto della revoca della concessione “e del conseguente subentro del Commissario governativo nell’attività di riscossione dei cd. residui di gestione, da un lato la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe perso la legittimazione alla riscossione e dall’altro sarebbe venuto meno l’obbligo del versamento del «non riscosso come riscosso», oltre che di tutti gli altri obblighi di cui al cd. contratto di servizio, residuando in capo al concessionario solo l’obbligo ex art. 22 del d.P.R. n. 43/1988 di consegnare bollettari, ruoli e registri all’intendenza di finanza” (pag. 9 della sentenza). L’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui i ruoli già scaduti ma, nonostante tale scadenza, non riscossi da [OSCURATO:PERSONA], erano confluiti nei residui di gestione (costituiti, exart. 42 del decreto del 1988, dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato) e, come tali, soggetti alla disciplina recata dall’art. 44, commi 4 e 5, del decreto, “è questione di fatto che non ha mai formato oggetto del thema decidendumdovendosi anzi ritenere il contrario in forza della presunzione di avvenuta riscossione prevista dalla legge, salva la possibilità di rimborso” prevista dall’art. 74, comma 1, del medesimo decreto; secondo quanto evidenziato dal Pubblico Ministero a conferma della deduzione sul punto del Consorzio controricorrente. Il motivo, per come dedotto,investe questione o tema di contestazione nuovi, non trattati nel giudizio di merito, né rilevabili officiosamente dal giudice ed è, per tale motivo, inammissibile (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 16632 del 2010; Cass. n. 7981 del 2007). Il Pubblico Ministero sollecita inoltre l’enunciazione di principio di diritto nell’interesse della legge (art. 363, primo comma, cod. proc. civ.) quanto ai rapporti fra i precetti rispettivamente recati dall’art. 32 e dall’art. 44 del citato d.P.R. n. 43 del 1988 (abrogato dall’art. 68, comma 1, del d.lgs.n. 112 del 1999, ma applicabile al caso di specie in ragione del tempo in cui si svolsero i fattifondanti l’invocato diritto di credito del Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). La sollecitazione è da accogliere. Cass. S.U., n. 10667 del 2009, così descrive, in motivazione, il sistema di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici delineato dald.p.r. n. 43 del 1988: «a) la consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse (art. 32, comma 3); b) il concessionario ha diritto al rimborso delle somme versate per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero al discarico delle somme per le quali non è tenuto a tale obbligo, quando dimostri di non averle potuteriscuotere (art. 74, comma 1); c) l'ufficio finanziario o l’ente cui la richiesta di rimborso o di sgravio sia stata presentata dal concessionario e che non vi abbia aderito, trasmette le proprie osservazioni all'Intendente di finanza che, in caso di rigetto della domanda di rimborso, trasmette il proprio provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario (art. 83, commi 2 e 3); d) contro il provvedimento di rigetto dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministro delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 85, comma 1); e) contro la decisione di rigetto del Ministro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notificazione della decisione (art. 85, comma 3). Da tale disciplina risulta che se rimborso o sgravio non siano stati domandati e/o ottenuti, il concessionario è senz’altro tenuto al pagamento delle somme iscritte nei ruoli, quali che siano state le ragioni della mancata riscossione, in tal caso del tutto irrilevanti per gli enti creditori, che sono comunque destinati a percepire dal concessionario le somme portate dai ruoli». E’ inoltre da precisare che, secondo il precetto del citato art. 32, comma 3,il versamento da parte del concessionario all’ente impositore, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, ha per oggetto le somme di danaro risultanti dalla detrazione,da quelle iscritte nei ruoli allo stesso concessionario consegnati,del danaro che questi è autorizzato a trattenere ai sensi degli artt. 62(sospensione della riscossione e dilazione del pagamento dei tributi) e 86 (sgravio provvisorio dell’importo oggetto della domanda di rimborso) dello stesso decreto n. 43. La disciplina dei residui della gestione del concessionario decaduto dal rapporto di convenzione ovvero destinatario di provvedimento di revoca della concessione (costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato: art. 42 del d.P.R.) contenuta nell’art. 44 del decreto in esame era la seguente: per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l’intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario (comma 1); le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato (comma 2); il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l’importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti (comma 3); lesomme versate alla Cassa depositi e prestiti eccettuate quelle relative a tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite a norma dell’art.58 tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze (comma 4); le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero dal commissario governativo sono rimborsate a quest’ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell’intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso (comma 5). Il contenuto precettivo dei testé citati commi 4 e 5 dell’art. 44 del decreto: a) presuppone necessariamente che il concessionario decaduto o revocato abbia versato all’ente impositore, prima dell’efficacia del provvedimento di decadenza o revoca, quanto da lui dovuto in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso; b) attribuisce allo stesso concessionario revocato il diritto al rimborso di quanto pagato in esecuzione dell’obbligo in questione quando dimostri che la mancata riscossione sia dovuta a causa a lui non imputabile. In buona sostanza, per effetto di tale meccanismo, quanto alle somme di danaro che il concessionario aveva l’obbligo di versare all’ente impositore, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, prima dell’efficacia del provvedimento di decadenza ovvero di revoca, non si ha traslazionedell’obbligazione di pagamento in discorso dal concessionario decaduto o revocato al commissario governativo. Il commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, risponde del non riscosso come riscosso limitatamente ai ruoli, relativi ai residui della gestione del concessionario revocato o decaduto,da lui ricevuti in consegna, mentre il concessionario revocato o decaduto dalla concessione ha sempre:l’obbligo di effettuare all’ente impositore i versamenti quando i termini (indicati dall’art. 74 del decreto) siano scaduti prima della revoca o decadenza; il diritto di ottenere il rimborso di quanto da lui versato, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, quanto ai debiti tributari riconosciuti come inesigibili per causa a lui non imputabile. Può quindi affermarsi, nell’interesse della legge,il seguente il seguente principio di diritto: «quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti, la disciplina recata dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43(poi abrogato dall’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999), istitutivodel servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici,dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall’art. 32, comma 3, e dall’art. 44 di tale decretosi desume che quando siano stati consegna ti al concessionario per la riscossione dei tributii ruoliformati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapportoderivato dallaconcessione, dopo l’e fficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto permane per il concessionario l’obbligo di pagare all’ente impositore, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, l’intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell’efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza; con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l’ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell’evento dissolutivo del rapporto di concessione». 3. In applicazione del principio di soccombenza, la curatela ricorrente è condannata a rimborsare al controricorrente le spese anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso ed enuncia, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto di cui in motivazione; condanna la curatela ricorrente a rimborsare al controricorrentele spese del giudizio di cassazione da questi anticipate, liquidate in €. 200 per esborsi e in €. 17.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore impo
Decreto Cassazione n. 07099/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris