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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11813/2026

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ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuele [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 352/2020 depositata il 03/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/20261.

La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e s.a.s. proponericorso per cassazione articolato in tre motivi, avverso la sentenza n.352/2019 della Commissione regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] che harespinto, sulla base delle medesime argomentazioni, il gravame dellacontribuente avverso la decisione di primo grado, statuendo che, inmancanza di previa dichiarazione di esenzione dalla Tari ed in mancanzadel frazionamento immobiliare, in parte locato, la società non potesseinvocare l’esenzione dall’imposta, adducendo che l’area di 6988 mq.,occupata dal conduttore, era destinata a spazio di manovra degliautomezzi, ritenendo, tra l’altro, non necessario il frazionamentocatastale né la registrazione dei contratti di locazione per essere glistessi soggetti ad Iva, il che determinava una penalizzazione dell’ente inquanto, l’eventuale imposta di registro avrebbe comportato un costomaggiore per il locatore .1.1.

Replica con controricorso il Comune di Bologna deducendol’inammissibilità del ricorso, per avere la Corte regionale pronunciato inconformità ai principi di diritto consolidati della giurisprudenza dilegittimità.1.2.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La prima censura deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in merito all’omissione di fattirilevanti per il giudizio .

Assume la società che i giudici regionali nonavrebbero valutato due rilevanti circostanze quali l’inoperatività dell’areatassata, frazionata in piazzole di sosta locate a terzi, nonché la circostanzache l’esercizio dell’attività di rimessaggio era svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], conduttrice dell’area di proprietà della ricorrente.Soggiunge la ricorrente che il regolamento comunale prevede che in casodi locazione frazionata dell’unità immobiliare la tassa è dovuta solo dalNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026possessore dei locali e che, in ossequio alle norme regolamentari, avevaproceduto a suddividere l’area con segnalazioni a terra creando singolepiazzole di sosta che concedeva in locazione ai singoli clienti.

Si lamenta,con il medesimo mezzo di ricorso, l’omessa pronuncia in merito alladisapplicazione delle sanzioni e degli interessi applicati, in mancanza dielementi dolosi o colposi rilevanti nella condotta della ricorrente.2.

Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 630 e ss, legge 27dicembre 2013, n. 147, nonché degli artt. 4 e 6 del regolamento comunaleTari; per avere il decidente individuato nella proprietaria la legittimatapassiva di imposta, pur essendo l’area de qua nel possesso del conduttore.3.

Il terzo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., reca la denuncia di omesso esame di elementiistruttori, individuati nella circostanza che l’area tassata è in realtà nelpossesso della conduttrice e l’altra sarebbe improduttiva di rifiuti comeaccertato dal ctu in altro giudizio relativo ad altre annualità, cherideterminava l’area tassabile in mq 3.929 in quanto non generatrice dirifiuti.Si sostiene che la legge esclude dalla tassazione le aree adibite almovimento interno degli autoveicoli e ad operazioni di manovra e carico oscarico.4.Il primo e l’ultimo motivo sono inammissibili in quanto la ricorrente,evoca esplicitamente il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo commac.p.c., in un’ipotesi chiaramente preclusa, atteso che quest'ultimadisposizione non può essere denunciata con ricorso per cassazioneavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che confermila decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito neimedesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter,ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primoNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026comma n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronunciac.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014).4.1.

Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi dic.d.

"doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez.

VI, 9.3.2022, n. 7724).4.2.

In questo caso il ricorrente in cassazione - per evitarel'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. -deve chiaramente specificare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n.26774 del 2016, conf.

Cass. n. 20944 del 2019).4.3.

Ebbene, le argomentazioni dei giudici di prime cure e di quellerappresentate dalla Corte d’appello sono sovrapponibili, avendo entrambeescluso l’esenzione in mancanza di dichiarazione originaria o di variazioneper beneficiare delle riduzione della superficie tassabile e non avendo lasocietà fornito alcuna prova in merito alla improduttività di rifiuti nell’areasoggetta a tassazione, confermando che il presupposto impositivo dellatari è l’occupazione e conduzione dei locali e delle aree scoperte adibiti aqualsiasi uso privato.4.4.

In ogni caso, le censure non si confrontano con la ratio decidendidella sentenza che ha escluso la detassazione in mancanza della denunciadi delimitazione delle aree, dal che discende che si palesa del tuttoirrilevante la predicata inoperatività dell’area scoperta ovvero laNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistenza di un contratto di locazione, peraltro, non registrato e nonportato nella sfera di conoscenza del Comune attraverso i canalitelematici.4.5.

Le affermazioni della Commissione tributaria regionale sono conformiall’orientamento consolidato di questa Corte, che, come già statuito conriferimento alla TARSU, ha ribadito i seguenti principi: il presuppostoimpositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice dirifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare odetenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con unapresunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dallaprova contraria del detentore dell’area (Cass. 6551/20; 14037/19;18054/16; 19173/04; 19459/03); l’esenzione dal tributo, che, a differenzadel previgente regime (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3), che lo correlavaa «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e perdestinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allosmaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese iproduttori stessi in base alle norme vigenti» (v.

Cass. n. 29265/2025,Cass. n. 21250/17; Cass. n. 16858/14; Cass. n.5377/12), è ora previstaper quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in viacontinuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti aprovvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento inconformità alla normativa vigente», integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenere l’esenzione.4.6.

Ciò perché, sebbene spetti all'amministrazione provare i fatti checostituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazionedi aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione deltributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi deld.lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine diottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile,Numero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondocui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 2623/2023;10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014; 11351/2012;3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).

Difatti,sia le deroghe alla tassazione che le riduzioni delle superfici e tariffarienon operano in via automatica, in base alla mera sussistenza dellepreviste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti esseredi volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione(ex multis, Cass. 8845/2025; 9032/2023; 8753 e n. 8754 del 2023;21490/2022; 11130/2021; 8335/2021; 4602/2018; 21250/2017, cit.;16235/2015; 2202/2011; 17381/2010).4.7.

Va inoltre aggiunto che l’obbligo, gravante sul contribuente, didenunciare non solo la impossibilità di produrre rifiuti, ma anchel’estensione dell’area in cui i rifiuti non si producono, non costituisce meroadempimento formale, ma una condizione essenziale per beneficiaredell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo diporre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente iriscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza deipresupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusionedall’imposizione (Cass. 8595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17;22020/2004).4.8.

Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui, pacifica l’omissionedichiarativa, la ricorrente si duole che il giudice di appello non abbiatenuto conto della locazione dell’area e della improduttività di rifiutidell’area.

Tali circostanze sono, tuttavia, come perspicuamenteevidenziato nella sentenza impugnata, inconferenti, alla luce del principiosecondo cui il contribuente, tenuto a fornire all’amministrazione comunalei dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree locate ovveroimproduttive di rifiuti, non potendo - a tal fine - servirsi di altri strumentiNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dellosmaltimento attraverso appositi moduli (in termini, Cass. 2623/2023, cit.).4.9.

Proprio in tema di TARI, infatti, questa Corte ha avuto modo diprecisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuentel’obbligo di indicare i presupposti per l’esenzione o la riduzione tariffarianella denuncia originaria o in quella di variazione, in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non èsufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesidi esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (cfr. Cass.8595/2025, cit.).5.

Non supera il vaglio di ammissibilità neppure l’ulteriore contestazioneinerente l’omesso esame del motivo con cui si è chiesta la disapplicazionedelle sanzioni, censura di cui non si fa cenno nella sentenza impugnata.

Ilprincipio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti glielementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere lacompleta cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere ilsignificato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazionidella sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed7825 del 04/04/2006; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015; n.17049/2015; Cass. 20/08/2021, n. 23249).5.1.

Tale principio si applica anche nel caso in cui il ricorrente denunzi cheil giudice di appello abbia omesso di pronunziare su apposita censuramossa con l'atto di gravame (nel caso di specie, quella con la quale egliavrebbe asseritamente sollecitato la sospensione del giudizio).

E invero,non essendo tale censura esposta nella sentenza di secondo grado, eraonere del ricorrente trascriverla nel ricorso, onde consentire alla Corte, daun lato, di verificare che la questione prospettata non fosse "nuova" e —come tale — inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 31/01/2006),dall'altro di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedereNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.

Non avendo il ricorrente assoltotale onere, in quanto — dalla lettura del ricorso — non è dato coglierequale fosse il motivo di gravame formulato con l'atto di appello, la censurava ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c.; talimotivi non sono stati compiutamente riportati nella loro integralità nelricorso, in modo da consentire alla Corte, da un lato, di verificare che lequestioni sottoposte non siano "nuove" e — come tali — inammissibili e,dall'altro, di valutare la fondatezza dei motivi senza dover procedereall'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.5.2.

In ogni caso, questo Collegio intende dare seguito a Cass. n.21546/2024 secondo cui, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs n. 472/1997,l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione dinorme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente evolontaria, senza che occorra, da parte dell’amministrazione finanziaria, laconcreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento),o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo ditentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa acarico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolodell’onere della prova contraria (cfr., in tal senso, Cass. n. 9942/2022;Cass. n. 16463/2020, Cass. n. 2139/2020; Cass. n. 25057/2019; Cass. n.22329/2018; Cass. n. 13068/2011).

Inoltre, le sanzioni amministrativesono state applicate per l’omesso versamento della Tari in relazione allearee occupate dal proprietario, rispetto alla quale alcuna rilevanza assumela predicata generica incertezza in merito alla portata applicativa dellenorme regolamentari, risultando insussistente il rapporto locativofrazionato (in mancanza di registrazione del contratto) ed altrettantoirrilevante la delimitazione con paletti dell’area di sosta .

L’incertezzanormativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall’impossibilità diindividuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimentointerpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito ilNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranzaincolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente algiudice e non può essere operato dall’amministrazione), come emergedall’articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure, purricollegandovi i medesimi effetti (Cass. n. 12301 del 17 maggio 2017;Cass. 14 febbraio 2019 n. 4047); incertezza non ravvisabile nel caso inesame ove neppure è stata dedotta la norma o la disposizioneregolamentare che avrebbe determinato l’allegata incertezza.6.

Quanto alla critica di cui al terzo motivo, concernente l’omesso esamedella consulenza svolta in altro giudizio relativo ad altre annualità,denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., oltre al limitedi cui all’art. 348 ter c.p.c., la censura incorre in altri profili diinammissibilità.6.1.

Va evidenziato che rispetto alla consulenza tecnica svolta in altrogiudizio, questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata e a partiredalla decisione del 26 agosto 2015, n. 17183, consente l’ingresso nelprocesso tributario di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche diprove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelleregolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni.

Leprove atipiche sono comunque utilizzabili, dipendendo la loro rilevanzaesclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria adesse riconosciuta dal Giudice di merito, per la formazione del proprioconvincimento.

Tale principio trova fondamento, da un lato, nellamancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall’altro,nell’assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di provalegale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamenteprevalere su quelli di altre.

In quanto prova atipica, il giudice di merito,ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne ilcontenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazionicon esso incompatibili (Cass., Sez. 6^-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass.,Numero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sez. 1^, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame, in cui si èritenuto dirimente la mancata presentazione della dichiarazione ai finidella delimitazione delle superfici e della detassazione.6.2.

D’altra parte, la consulenza svolta con riferimento ad altre annualitàdi imposta risulta del tutto inconferente rispetto alla vertenza in esamedove gli elementi rilevanti incidenti sulla produttività o meno dei rifiutisono mutevoli nel tempo; in ragione di siffatta complessità oggettiva,associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 delT.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole pertutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibileesistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a piùperiodi (v. già Cass. n.·14714-01).

Per cui l’eventualità che il giudicato -dedotto dalla società ricorrente - formatosi in ordine a un periodo, possaavere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per unaltro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevantinecessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersenedesumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solol’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alleobbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.6.3.

Nel caso di specie, il precedente accertamento confluito nel dedotto enon provato giudicato non può avere effetti preclusivi estesi ad altreannualità, in quanto non investe alcun elemento costitutivo dellafattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune aivari periodi di imposta, ma risulta limitato allo stato dei luoghi risalente adoltre quindici anni addietro; è indubitabile infatti che l’utilizzazionedell’area scoperta costituisce elemento modificabile negli anni, e che, inogni caso, il giudicato tributario non può operare in relazione allavalutazione di fatti e elementi di prova addotti in giudizi relativi adiverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario ilNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente la specificacontroversia sottoposta al suo esame.7.

La seconda censura è parimenti inammissibile in quanto non siconfronta con le argomentazioni svolte dal giudice d’appello che haritenuto presupposto necessario ai fini dell’evocazione dell’esenzione lapresentazione di una denuncia per beneficiare della riduzione dellasuperficie tassabile ovvero della non produttività delle piazzole nonutilizzate.7.1.

Tuttavia, pur a voler considerare le obiezioni della società, le censurecontenute nella seconda doglianza risultano del tutto destituite difondamento.7.2.

La tesi sostenuta dalla società è che l’esenzione prevista per la TARIdall’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (sullafalsariga dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, perla TARSU, e dell’art. 14, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per ilTARES) non riguarderebbe le aree esterne non edificate destinate allasosta dei mezzi di carico e scarico di materie prime e prodotti finiticondotte in locazione da terzi.7.3.

Quanto alla non imponibilità delle aree scoperte (pertinenziali oaccessorie a locali tassabili) trattasi di causa di esclusione del tributo dirisalente impianto, entrata, pertanto, nella disposizione in esame insostanziale recepimento di quanto già previsto dall’art. 269, comma 2, delr.d. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall’art. 21 del d.P.R. 10settembre 1982, n. 915, e successivamente - nella vigenza del regimerelativo alla TARSU (art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507) – da una sequenza di decreti-legge (art. 2, comma 4-bis, del d.l. 25novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24gennaio 1997, n. 5; art. 6 del d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410; art. 1, commaNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/20263, del d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge25 marzo 1999, n. 75) che ne hanno stabilizzato la disciplina a decorreredall’anno 1997 (si vedano, altresì: con riferimento alla TIA, l’art. 49,comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; con riferimento alla TIA2,l’art. 238, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

In seguito, gli artt.14, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dall’art.10, comma 3, lett. a), del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 641, con riferimento alTARES, e 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, con riferimentoalla TARI, hanno confermato che le aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili sono esenti, «ad eccezione delle aree scoperteoperative», le quali legittimano l’esercizio del potere impositivo per ilrapporto di connessione funzionale con «locali tassabili».7.4.

La TARI è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e,dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed areescoperte a qualsiasi uso adibiti, essendo sufficiente la disponibilità deilocali a costituire il presupposto per l’applicazione della TARI.

Eventualicondizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti (ad esempio per inagibilitàdei locali) ovvero la cessione della disponibilità dell’area devono comunqueessere comunicate e dimostrate dal contribuente sul quale ricade l’oneredella prova (Cass. n. 1130/2021).7.5.

La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, intema di Tarsu, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1,prevede che l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice dirifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali oaccessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 dellanorma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 nonoperano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativiNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026presupposti (Cass. n. 18054 del 14/09/2016; Cass. 18500/2017; Cass.,23 maggio 2019, 14037; Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; 17875/21).

L'art.62, comma 2, citato, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i localie le aree che non possono produrre rifiuti - fra l'altro - "per il particolareuso cui sono stabilmente destinati", chiaramente esige che sia provata dalcontribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinatouso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza chetale uso non comporta produzione di rifiuti.

Ne deriva che la societàcontribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essisono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in viapresuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con appositadenuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti perl'esenzione (Cass. n. 5047 del 13/03/2015).

Spetta al contribuente l’oneredi fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alladelimitazione delle aree che per struttura non sono destinate allaproduzione di rifiuti ovvero di dimostrare la predicata carenza dilegittimazione passiva attraverso la prova documentale avente data certadella messa a disposizione dell’area in favore di altri soggetti (Cass. n.11438/2018; Cass. n. 21250 del 2017; Cass. n. 17622. del 2016; Cass. n.19469 del 2014; Cass. n. 775 del 2011; Cass. n. 17599 del 2009; Cass. n.13086 del 2006).7.6.

Più di recente, in tema di TARES, si è rimarcato che la tassazione èesclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentanola condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale oall'area principale e purché non siano operative; laddove l'operativitàconsiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'areaprincipale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulterioreestensione dell'attività svolta (Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2023, n.14718).Numero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/20267.7.

In conclusione, in assenza di denuncia originaria ai fini delladetassazione, nonchè della registrazione dei contratti di locazione cheterzi, secondo le modalità di cui all’art. 2704 c.c., i rilievi sollevati dallacontribuente si rivelano infondati.8.

Segue il rigetto del ricorso.8.1.

Spese, da liquidarsi in dispositivo, a carico della ricorrente.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società a rifondere al Comune lespese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500,00, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e c.p.a. come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con ilD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuele [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 352/2020 depositata il 03/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/20261. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e s.a.s. proponericorso per cassazione articolato in tre motivi, avverso la sentenza n.352/2019 della Commissione regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] che harespinto, sulla base delle medesime argomentazioni, il gravame dellacontribuente avverso la decisione di primo grado, statuendo che, inmancanza di previa dichiarazione di esenzione dalla Tari ed in mancanzadel frazionamento immobiliare, in parte locato, la società non potesseinvocare l’esenzione dall’imposta, adducendo che l’area di 6988 mq.,occupata dal conduttore, era destinata a spazio di manovra degliautomezzi, ritenendo, tra l’altro, non necessario il frazionamentocatastale né la registrazione dei contratti di locazione per essere glistessi soggetti ad Iva, il che determinava una penalizzazione dell’ente inquanto, l’eventuale imposta di registro avrebbe comportato un costomaggiore per il locatore .1.1. Replica con controricorso il Comune di Bologna deducendol’inammissibilità del ricorso, per avere la Corte regionale pronunciato inconformità ai principi di diritto consolidati della giurisprudenza dilegittimità.1.2. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La prima censura deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in merito all’omissione di fattirilevanti per il giudizio . Assume la società che i giudici regionali nonavrebbero valutato due rilevanti circostanze quali l’inoperatività dell’areatassata, frazionata in piazzole di sosta locate a terzi, nonché la circostanzache l’esercizio dell’attività di rimessaggio era svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], conduttrice dell’area di proprietà della ricorrente.Soggiunge la ricorrente che il regolamento comunale prevede che in casodi locazione frazionata dell’unità immobiliare la tassa è dovuta solo dalNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026possessore dei locali e che, in ossequio alle norme regolamentari, avevaproceduto a suddividere l’area con segnalazioni a terra creando singolepiazzole di sosta che concedeva in locazione ai singoli clienti. Si lamenta,con il medesimo mezzo di ricorso, l’omessa pronuncia in merito alladisapplicazione delle sanzioni e degli interessi applicati, in mancanza dielementi dolosi o colposi rilevanti nella condotta della ricorrente.2. Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 630 e ss, legge 27dicembre 2013, n. 147, nonché degli artt. 4 e 6 del regolamento comunaleTari; per avere il decidente individuato nella proprietaria la legittimatapassiva di imposta, pur essendo l’area de qua nel possesso del conduttore.3. Il terzo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., reca la denuncia di omesso esame di elementiistruttori, individuati nella circostanza che l’area tassata è in realtà nelpossesso della conduttrice e l’altra sarebbe improduttiva di rifiuti comeaccertato dal ctu in altro giudizio relativo ad altre annualità, cherideterminava l’area tassabile in mq 3.929 in quanto non generatrice dirifiuti.Si sostiene che la legge esclude dalla tassazione le aree adibite almovimento interno degli autoveicoli e ad operazioni di manovra e carico oscarico.4.Il primo e l’ultimo motivo sono inammissibili in quanto la ricorrente,evoca esplicitamente il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo commac.p.c., in un’ipotesi chiaramente preclusa, atteso che quest'ultimadisposizione non può essere denunciata con ricorso per cassazioneavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che confermila decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito neimedesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter,ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primoNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026comma n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronunciac.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014).4.1. Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi dic.d. "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).4.2. In questo caso il ricorrente in cassazione - per evitarel'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. -deve chiaramente specificare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n.26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019).4.3. Ebbene, le argomentazioni dei giudici di prime cure e di quellerappresentate dalla Corte d’appello sono sovrapponibili, avendo entrambeescluso l’esenzione in mancanza di dichiarazione originaria o di variazioneper beneficiare delle riduzione della superficie tassabile e non avendo lasocietà fornito alcuna prova in merito alla improduttività di rifiuti nell’areasoggetta a tassazione, confermando che il presupposto impositivo dellatari è l’occupazione e conduzione dei locali e delle aree scoperte adibiti aqualsiasi uso privato.4.4. In ogni caso, le censure non si confrontano con la ratio decidendidella sentenza che ha escluso la detassazione in mancanza della denunciadi delimitazione delle aree, dal che discende che si palesa del tuttoirrilevante la predicata inoperatività dell’area scoperta ovvero laNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistenza di un contratto di locazione, peraltro, non registrato e nonportato nella sfera di conoscenza del Comune attraverso i canalitelematici.4.5. Le affermazioni della Commissione tributaria regionale sono conformiall’orientamento consolidato di questa Corte, che, come già statuito conriferimento alla TARSU, ha ribadito i seguenti principi: il presuppostoimpositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice dirifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare odetenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con unapresunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dallaprova contraria del detentore dell’area (Cass. 6551/20; 14037/19;18054/16; 19173/04; 19459/03); l’esenzione dal tributo, che, a differenzadel previgente regime (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3), che lo correlavaa «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e perdestinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allosmaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese iproduttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass. n. 29265/2025,Cass. n. 21250/17; Cass. n. 16858/14; Cass. n.5377/12), è ora previstaper quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in viacontinuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti aprovvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento inconformità alla normativa vigente», integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenere l’esenzione.4.6. Ciò perché, sebbene spetti all'amministrazione provare i fatti checostituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazionedi aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione deltributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi deld.lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine diottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile,Numero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondocui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 2623/2023;10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014; 11351/2012;3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004). Difatti,sia le deroghe alla tassazione che le riduzioni delle superfici e tariffarienon operano in via automatica, in base alla mera sussistenza dellepreviste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti esseredi volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione(ex multis, Cass. 8845/2025; 9032/2023; 8753 e n. 8754 del 2023;21490/2022; 11130/2021; 8335/2021; 4602/2018; 21250/2017, cit.;16235/2015; 2202/2011; 17381/2010).4.7. Va inoltre aggiunto che l’obbligo, gravante sul contribuente, didenunciare non solo la impossibilità di produrre rifiuti, ma anchel’estensione dell’area in cui i rifiuti non si producono, non costituisce meroadempimento formale, ma una condizione essenziale per beneficiaredell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo diporre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente iriscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza deipresupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusionedall’imposizione (Cass. 8595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17;22020/2004).4.8. Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui, pacifica l’omissionedichiarativa, la ricorrente si duole che il giudice di appello non abbiatenuto conto della locazione dell’area e della improduttività di rifiutidell’area. Tali circostanze sono, tuttavia, come perspicuamenteevidenziato nella sentenza impugnata, inconferenti, alla luce del principiosecondo cui il contribuente, tenuto a fornire all’amministrazione comunalei dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree locate ovveroimproduttive di rifiuti, non potendo - a tal fine - servirsi di altri strumentiNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dellosmaltimento attraverso appositi moduli (in termini, Cass. 2623/2023, cit.).4.9. Proprio in tema di TARI, infatti, questa Corte ha avuto modo diprecisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuentel’obbligo di indicare i presupposti per l’esenzione o la riduzione tariffarianella denuncia originaria o in quella di variazione, in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non èsufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesidi esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (cfr. Cass.8595/2025, cit.).5. Non supera il vaglio di ammissibilità neppure l’ulteriore contestazioneinerente l’omesso esame del motivo con cui si è chiesta la disapplicazionedelle sanzioni, censura di cui non si fa cenno nella sentenza impugnata. Ilprincipio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti glielementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere lacompleta cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere ilsignificato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazionidella sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed7825 del 04/04/2006; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015; n.17049/2015; Cass. 20/08/2021, n. 23249).5.1. Tale principio si applica anche nel caso in cui il ricorrente denunzi cheil giudice di appello abbia omesso di pronunziare su apposita censuramossa con l'atto di gravame (nel caso di specie, quella con la quale egliavrebbe asseritamente sollecitato la sospensione del giudizio). E invero,non essendo tale censura esposta nella sentenza di secondo grado, eraonere del ricorrente trascriverla nel ricorso, onde consentire alla Corte, daun lato, di verificare che la questione prospettata non fosse "nuova" e —come tale — inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 31/01/2006),dall'altro di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedereNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte. Non avendo il ricorrente assoltotale onere, in quanto — dalla lettura del ricorso — non è dato coglierequale fosse il motivo di gravame formulato con l'atto di appello, la censurava ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c.; talimotivi non sono stati compiutamente riportati nella loro integralità nelricorso, in modo da consentire alla Corte, da un lato, di verificare che lequestioni sottoposte non siano "nuove" e — come tali — inammissibili e,dall'altro, di valutare la fondatezza dei motivi senza dover procedereall'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.5.2. In ogni caso, questo Collegio intende dare seguito a Cass. n.21546/2024 secondo cui, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs n. 472/1997,l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione dinorme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente evolontaria, senza che occorra, da parte dell’amministrazione finanziaria, laconcreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento),o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo ditentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa acarico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolodell’onere della prova contraria (cfr., in tal senso, Cass. n. 9942/2022;Cass. n. 16463/2020, Cass. n. 2139/2020; Cass. n. 25057/2019; Cass. n.22329/2018; Cass. n. 13068/2011). Inoltre, le sanzioni amministrativesono state applicate per l’omesso versamento della Tari in relazione allearee occupate dal proprietario, rispetto alla quale alcuna rilevanza assumela predicata generica incertezza in merito alla portata applicativa dellenorme regolamentari, risultando insussistente il rapporto locativofrazionato (in mancanza di registrazione del contratto) ed altrettantoirrilevante la delimitazione con paletti dell’area di sosta . L’incertezzanormativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall’impossibilità diindividuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimentointerpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito ilNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranzaincolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente algiudice e non può essere operato dall’amministrazione), come emergedall’articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure, purricollegandovi i medesimi effetti (Cass. n. 12301 del 17 maggio 2017;Cass. 14 febbraio 2019 n. 4047); incertezza non ravvisabile nel caso inesame ove neppure è stata dedotta la norma o la disposizioneregolamentare che avrebbe determinato l’allegata incertezza.6. Quanto alla critica di cui al terzo motivo, concernente l’omesso esamedella consulenza svolta in altro giudizio relativo ad altre annualità,denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., oltre al limitedi cui all’art. 348 ter c.p.c., la censura incorre in altri profili diinammissibilità.6.1. Va evidenziato che rispetto alla consulenza tecnica svolta in altrogiudizio, questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata e a partiredalla decisione del 26 agosto 2015, n. 17183, consente l’ingresso nelprocesso tributario di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche diprove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelleregolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni. Leprove atipiche sono comunque utilizzabili, dipendendo la loro rilevanzaesclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria adesse riconosciuta dal Giudice di merito, per la formazione del proprioconvincimento. Tale principio trova fondamento, da un lato, nellamancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall’altro,nell’assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di provalegale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamenteprevalere su quelli di altre. In quanto prova atipica, il giudice di merito,ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne ilcontenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazionicon esso incompatibili (Cass., Sez. 6^-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass.,Numero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sez. 1^, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame, in cui si èritenuto dirimente la mancata presentazione della dichiarazione ai finidella delimitazione delle superfici e della detassazione.6.2. D’altra parte, la consulenza svolta con riferimento ad altre annualitàdi imposta risulta del tutto inconferente rispetto alla vertenza in esamedove gli elementi rilevanti incidenti sulla produttività o meno dei rifiutisono mutevoli nel tempo; in ragione di siffatta complessità oggettiva,associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 delT.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole pertutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibileesistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a piùperiodi (v. già Cass. n.·14714-01). Per cui l’eventualità che il giudicato -dedotto dalla società ricorrente - formatosi in ordine a un periodo, possaavere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per unaltro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevantinecessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersenedesumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solol’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alleobbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.6.3. Nel caso di specie, il precedente accertamento confluito nel dedotto enon provato giudicato non può avere effetti preclusivi estesi ad altreannualità, in quanto non investe alcun elemento costitutivo dellafattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune aivari periodi di imposta, ma risulta limitato allo stato dei luoghi risalente adoltre quindici anni addietro; è indubitabile infatti che l’utilizzazionedell’area scoperta costituisce elemento modificabile negli anni, e che, inogni caso, il giudicato tributario non può operare in relazione allavalutazione di fatti e elementi di prova addotti in giudizi relativi adiverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario ilNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente la specificacontroversia sottoposta al suo esame.7. La seconda censura è parimenti inammissibile in quanto non siconfronta con le argomentazioni svolte dal giudice d’appello che haritenuto presupposto necessario ai fini dell’evocazione dell’esenzione lapresentazione di una denuncia per beneficiare della riduzione dellasuperficie tassabile ovvero della non produttività delle piazzole nonutilizzate.7.1. Tuttavia, pur a voler considerare le obiezioni della società, le censurecontenute nella seconda doglianza risultano del tutto destituite difondamento.7.2. La tesi sostenuta dalla società è che l’esenzione prevista per la TARIdall’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (sullafalsariga dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, perla TARSU, e dell’art. 14, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per ilTARES) non riguarderebbe le aree esterne non edificate destinate allasosta dei mezzi di carico e scarico di materie prime e prodotti finiticondotte in locazione da terzi.7.3. Quanto alla non imponibilità delle aree scoperte (pertinenziali oaccessorie a locali tassabili) trattasi di causa di esclusione del tributo dirisalente impianto, entrata, pertanto, nella disposizione in esame insostanziale recepimento di quanto già previsto dall’art. 269, comma 2, delr.d. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall’art. 21 del d.P.R. 10settembre 1982, n. 915, e successivamente - nella vigenza del regimerelativo alla TARSU (art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507) – da una sequenza di decreti-legge (art. 2, comma 4-bis, del d.l. 25novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24gennaio 1997, n. 5; art. 6 del d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410; art. 1, commaNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/20263, del d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge25 marzo 1999, n. 75) che ne hanno stabilizzato la disciplina a decorreredall’anno 1997 (si vedano, altresì: con riferimento alla TIA, l’art. 49,comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; con riferimento alla TIA2,l’art. 238, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). In seguito, gli artt.14, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dall’art.10, comma 3, lett. a), del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 641, con riferimento alTARES, e 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, con riferimentoalla TARI, hanno confermato che le aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili sono esenti, «ad eccezione delle aree scoperteoperative», le quali legittimano l’esercizio del potere impositivo per ilrapporto di connessione funzionale con «locali tassabili».7.4. La TARI è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e,dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed areescoperte a qualsiasi uso adibiti, essendo sufficiente la disponibilità deilocali a costituire il presupposto per l’applicazione della TARI. Eventualicondizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti (ad esempio per inagibilitàdei locali) ovvero la cessione della disponibilità dell’area devono comunqueessere comunicate e dimostrate dal contribuente sul quale ricade l’oneredella prova (Cass. n. 1130/2021).7.5. La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, intema di Tarsu, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1,prevede che l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice dirifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali oaccessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 dellanorma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 nonoperano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativiNumero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/2026presupposti (Cass. n. 18054 del 14/09/2016; Cass. 18500/2017; Cass.,23 maggio 2019, 14037; Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; 17875/21). L'art.62, comma 2, citato, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i localie le aree che non possono produrre rifiuti - fra l'altro - "per il particolareuso cui sono stabilmente destinati", chiaramente esige che sia provata dalcontribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinatouso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza chetale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la societàcontribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essisono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in viapresuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con appositadenuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti perl'esenzione (Cass. n. 5047 del 13/03/2015). Spetta al contribuente l’oneredi fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alladelimitazione delle aree che per struttura non sono destinate allaproduzione di rifiuti ovvero di dimostrare la predicata carenza dilegittimazione passiva attraverso la prova documentale avente data certadella messa a disposizione dell’area in favore di altri soggetti (Cass. n.11438/2018; Cass. n. 21250 del 2017; Cass. n. 17622. del 2016; Cass. n.19469 del 2014; Cass. n. 775 del 2011; Cass. n. 17599 del 2009; Cass. n.13086 del 2006).7.6. Più di recente, in tema di TARES, si è rimarcato che la tassazione èesclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentanola condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale oall'area principale e purché non siano operative; laddove l'operativitàconsiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'areaprincipale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulterioreestensione dell'attività svolta (Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2023, n.14718).Numero registro generale 16455/2020Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 11813/2026Data pubblicazione 29/04/20267.7. In conclusione, in assenza di denuncia originaria ai fini delladetassazione, nonchè della registrazione dei contratti di locazione cheterzi, secondo le modalità di cui all’art. 2704 c.c., i rilievi sollevati dallacontribuente si rivelano infondati.8. Segue il rigetto del ricorso.8.1. Spese, da liquidarsi in dispositivo, a carico della ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società a rifondere al Comune lespese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500,00, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e c.p.a. come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con ilD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia