CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18463/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Piazza SS. Apostoli, n. 66, presso lo studio “Leo e Associati”. – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA]) – intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 267/52/14, depositata il 14/01/2014; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18463/2014 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 9942/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla C.T.P. di Napoli l’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento, per IRPEF e ILOR, per gli anni 1995 e 1996, ed eccepì la decadenza dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, adducendo di avere presentato istanza di condono in data 21/05/2003, di avere versato il 30% del valore della lite, di non avere ricevuto alcun provvedimento di diniego di condono e che, in conclusione, l’ente impositore aveva incamerato le somme che erano state versate, trattenendole a titolo di acconto, senza però emettere una nuova cartella entro il prescritto termine decadenziale; 1.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò, per le stesse ragioni, il medesimo estratto di ruolo in base al quale era stata emessa altra cartella nei suoi confronti. Inoltre (e tale aspetto, risultante dalla sentenza qui impugnata [cfr. pag. 3], è estraneo all’oggetto del giudizio), la parte privata impugnò un secondo estratto di ruolo, cui era seguita una cartella di pagamento dell’imposta di registro, già annullata in sede giudiziale; 2. la C.T.P., per quanto rileva in questo giudizio, dichiarò inammissibili i ricorsi dei contribuenti avverso i ruoli relativi all’IRPEF e all’ILOR, ritenendoli tardivi, in assenza di tempestiva impugnazione delle cartelle di riferimento e in ragione della mancanza dei presupposti per accedere al condono; 3. la C.T.R. della Campania, nel contraddittorio dell’Agenzia e di Equitalia, ha rigettato l’appello dei contribuenti in base alle seguenti considerazioni: (i) per l’art. 16 della legge n. 289 del 2002, diversamente da quanto asserito dagli appellanti, l’obbligo di comunicazione del diniego di definizione sorge per l’A.F. soltanto in r.g. n. 18463/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18463/2014 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 9942/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 relazione alle liti pendenti; (ii) nella specie, l’inesistenza del contenzioso, quale condizione imprescindibile per l’accesso alla definizioni delle liti pendenti prevista dall’art. 16, e, quindi, per l’eventuale maturare della decadenza ex art. 37, comma 44, della legge n. 248 del 2006, che ad esso fa riferimento, ha determinato la definitività degli accertamenti oggetto della successiva iscrizione a ruolo; (iii) è irrilevante, rispetto all’avvenuto perfezionamento della richiesta di condono, la circostanza che, in seguito alla richiesta di sgravio parziale avanzata dai contribuenti, l’ufficio avesse indicato, come causale dei versamenti già effettuati, un pagamento ex art. 16, cit., in quanto (cfr. pag. 6 della sentenza) «dal momento che i versamenti da sgravare erano stati effettivamente effettuati a quel titolo, l’Ufficio si è limitato a fornire una esatta rappresentazione della realtà, non si vede del resto quale altra causale avrebbe potuto indicate se non quella scelta dal contribuente per il pagamento parziale»; (iv) sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio (ibidem) «alla luce della buona fede dei contribuenti che hanno effettuato i versamenti nella probabile convinzione di aver avuto accesso al condono»; 4. i contribuenti hanno proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; 5. con ordinanza emessa nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (depositata il 12/05/2021), questa Corte, in diversa composizione, rilevata l’omessa notifica del ricorso per cassazione all’Agente della riscossione, litisconsorte processuale, ha assegnato ai ricorrenti un termine di 60 giorni per la notifica di tale atto processuale all’Agenzia delle entrate – Riscossione (“AdeR”), ed i contribuenti hanno assolto all’incombente con atto notificato il 18/06/2021; AdeR è rimasta intimata; r.g. n. 18463/2014 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18463/2014 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 9942/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 del c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto, senza rispondere al petitum relativo alla violazione dell’obbligo di comunicazione agli interessati di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento che ha preso avvio dalle loro istanze di condono, la C.T.R. si è limitata a enunciare le ragioni della legittimità del diniego di condono; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione o falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], è dedotto l’errore di diritto della sentenza impugnata consistente nella non corretta applicazione dell’articolo 16, cit., che stabilisce che l’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) è sempre obbligata a manifestare e a comunicare all’interessato il diniego di condono, con la conseguenza che, nella specie, la mancata comunicazione di tale diniego ha comportato il tacito accoglimento della sanatoria (c.d. “silenzio assenso”); 2.1. il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché postulano la medesima questione di diritto, non sono fondati; merita ricordare il consueto indirizzo di questa Sezione tributaria (Cass. 20/07/2016, n. 14878, 24/07/2018, n. 19576, 31/10/2018, n. 27890), al quale il Collegio aderisce, in mancanza di persuasive ragioni di segno contrario, secondo cui, in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell’art. 16 della l. n. 289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti), l’ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l’istanza invalida, ma può r.g. n. 18463/2014 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18463/2014 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 9942/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 procedere, in forza dell’atto impositivo, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono; nella specie, la C.T.R., nel rispetto di tale regola di diritto, mantenendosi entro il perimetro dei motivi dell’appello, ha reputato legittima l’azione del A.F. che, in effetti, non aveva alcun obbligo di comunicare il diniego di condono, visto che non era pendente una lite, e, quindi, senza incorrere nella prospettata decadenza, ha iscritto a ruolo gli avvisi di accertamento, resi definitivi dal diniego (tacito) di condono; 3. con il terzo motivo [«3. Violazione o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], si denunzia che la sentenza impugnata, pur riconoscendo la buona fede e il legittimo affidamento dei contribuenti, ne ha poi contraddittoriamente rigettato in toto l’appello, confermando la pretesa erariale sia sotto il profilo delle maggiori imposte sia in punto di sanzioni; 3.1. il motivo non è fondato; condividendo il principio di diritto, il Collegio intende dare seguito a Cass. 30/01/2020, n. 2139, secondo cui «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non r.g. n. 18463/2014 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18463/2014 Numero sezionale 1048/2022 Numero di raccolta generale 9942/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza.». Nella specie l’esimente della buona fede non opera (e, da questo punto di vista, la sentenza è conforme a diritto, ma deve essere corretta nello sviluppo argomentativo), non avendo i contribuenti nemmeno dedotto di essere incorsi in un errore inevitabile secondo l’accezione sopra indicata; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell’Agenzai delle entrate e non di AdeR, che non ha partecipato al giudizio; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, liquidandole in euro 7.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u