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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 26775/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18800/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoAngelo CURCIULLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 371/2021 depositata i l 15/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 293 2018 9000179084000, di cui alla sottesa cartella di pagamento 293 2011 002226521000 per omessa notifica della cartella nonché per intervenuta prescrizione quinquennale.

Il giudice di primo grado dichiarò il ricorso inammissibile sul presupposto dell’avvenuta notifica della cartella presupposta, non impugnata all’epoca dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la decisione ed il giudice di seconde cure lo accolse.

Nel dettaglio affermò che “in effetti risultano incongruenze nella documentazione prodotta dall’agente della riscossione, a parte la qualifica della consegnataria della cartella, in assenza del destinatario, che, comunque, si è qualificata come convivente, l’Agente della riscossione, ha prodotto solo una fotocopia di una ricevuta di raccomandata di cui non risulta il collegamento con la cartella in questione e in ogni caso trattasi di raccomandata semplice senza avviso di ricevimento.

Si rileva, peraltro, l’intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla cartella considerato che, a fronte del tentativo di notifica della stessa in data 24.1.2011, l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 27.9.2018.

Non si può, quindi, che confermare la sentenza impugnata compensando le spese per entrambi i gradi di giudizio”.

Contro la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso, fondato su cinque motivi, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

L’agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

In prossimità dell’udienza il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso si denuncia testualmente “vizi di motivazione e omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e agli artt. 132 e 118 disp.att. cod.proc.civ.” L’agente della riscossione afferma che “dalla lettura dell’atto di appello e dei motivi, peraltro generici e non circostanziati, e dal confronto tra questo e la sentenza impugnata emerge che l’esito dell’accoglimento dell’appello è certamente censurabile.

La mera lettura della sentenza, infatti, rende palese la assenza di adeguata narrazione del fatto e del correlato percorso logico-giuridico che, anzi è di per sé illogico e contraddittorio, oltre che posto in violazione delle norme di riferimento e confluisce in una motivazione carente e contraddittoria”.

La sentenza, secondo la ricorrente, sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria avendo affermato l’avvenuta ricezione “della notifica a mani di familiare convivente” per poi giungere “ad una opposta conclusione, contraria alle norme ed ai principi di diritto nella ipotesi di notifica ex art. 139, 2° comma c.p.c.” e insufficiente nella parte in cui rileva incongruenze nella documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, senza “fornire alcuna chiara specificazione al riguardo…”. 2.Con il secondo strumento impugnatorio si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c. primo comma n. 3 in relazione all’art. 139, comma 2, c.p.c., nonché degli artt. 1335 c.c. e 2697 c.c.

Si censura la sentenza nella parte in cui ha richiesto per il perfezionamento della notifica la necessità dell’invio della raccomandata informativa. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice ritenuto operante la prescrizione quinquennale laddove nella specie avrebbe dovuto applicarsi quella decennale. 4.Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame della documentazione probatoria, non avendo la C.T.R. considerato, quale fatto interruttivo della prescrizione, la notifica della iscrizione ipotecaria. 5.Con il quinto motivo di ricorso si denuncia il capo relativo alla determinazione delle spese che avrebbero dovuto essere, alla luce della fondatezza dei precedenti motivi, poste a carico del contribuente. 6.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

Con il primo denuncia vizio di motivazione e omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione alle modifiche apportate dall’art. 9 comma 1 lett. d. del d.lgs. n. 156 del 2015, per non essersi pronunciato sull’eccezione formulata dal contribuente circa la nullità della costituzione in giudizio di esso agente della riscossione per mezzo di un difensore esterno.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver compensato le spese del giudizio.

7. Preliminarmente deve darsi atto che con memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che sono stati definiti i giudizi promossi da esso controricorrente presso il Tribunale civile di Catania con distinte querele di falso contro l’Agenzia delle Entrate per far dichiarare la falsità della relata di notifica dell’avviso di accertamento n.

TYSCOD502008/201, nonché degli ulteriori avvisi di accertamento TYSCOD502588/2010; TYSO1D501211/2010; TYSCOD502006/2010 e TYSO1D501682/2010 non essendo sua la firma apparente sugli stessi.

Le querele di falso, in particolare, sono state definite con pronunce favorevoli all’odierno ricorrente con sentenze del Tribunale civile di Catania, entrambe passate in giudicato ed allegate alla memoria, nn. 3967/2020 e 1183/2021.

Le citate sentenze hanno quindi dichiarato la falsità materiale delle sottoscrizioni apparentemente apposte da [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento prodromici alle cartelle oggetto del presente giudizio.

Ed infatti, a tali statuizioni, ha fatto seguito la sentenza n. 7701/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anch’essa passata in giudicato ed allegata alla memoria, con la quale sono stati annullati gli atti oggetto dei giudizi e, conseguentemente, i relativi importi a ruolo, coincidente con gli importi a ruolo di cui all’intimazione di pagamento n.2932018000179084000.

In considerazione di quanto innanzi il controricorrente ha “rilevato” la cessazione della materia del contendere.

La prefata sentenza riverbera, necessariamente, effetto nel presente giudizio nei termini di cui in prosieguo, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso principale e di quello incidentale.

L’annullamento degli atti prodromici fa, infatti, venir meno la validità di quelli successivi pur non determinando una cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In aderenza a quanto statuito da Cass. n. 33425 del 2023 si deve dare continuità all'orientamento secondo cui la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6^- 5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2023, n. 18916), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754).

L'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra infatti un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c.. (c.f.r.

Cass. n. 33425 del 2023).

Dopo la sentenza n.7701 del 2023, passata in giudicato, con la quale sono stati annullati gli atti oggetto dei giudizi e, conseguentemente, i relativi importi a ruolo, coincidenti con gli importi a ruolo di cui all’intimazione di pagamento n.2932018000179084000 e la sottostante cartella, non possono che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione per la totalità degli importi in essa indicati, che non trovano più rispondenza nell’originaria pretesa ormai annullata, in coerenza con il paradigma tipico (per gli atti e i provvedimenti amministrativi) dell’invalidità derivata ad efficacia caducante.

In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere respinto, essendone venuta meno in radice la giustificazione causale.

Il ricorso incidentale è assorbito.

Le spese del giudizio, in considerazione della invalidità sopravvenuta degli atti oggetto della sentenza impugnata, devono essere compensatetra tutte le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18800/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoAngelo CURCIULLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 371/2021 depositata i l 15/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 293 2018 9000179084000, di cui alla sottesa cartella di pagamento 293 2011 002226521000 per omessa notifica della cartella nonché per intervenuta prescrizione quinquennale. Il giudice di primo grado dichiarò il ricorso inammissibile sul presupposto dell’avvenuta notifica della cartella presupposta, non impugnata all’epoca dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la decisione ed il giudice di seconde cure lo accolse. Nel dettaglio affermò che “in effetti risultano incongruenze nella documentazione prodotta dall’agente della riscossione, a parte la qualifica della consegnataria della cartella, in assenza del destinatario, che, comunque, si è qualificata come convivente, l’Agente della riscossione, ha prodotto solo una fotocopia di una ricevuta di raccomandata di cui non risulta il collegamento con la cartella in questione e in ogni caso trattasi di raccomandata semplice senza avviso di ricevimento. Si rileva, peraltro, l’intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla cartella considerato che, a fronte del tentativo di notifica della stessa in data 24.1.2011, l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 27.9.2018. Non si può, quindi, che confermare la sentenza impugnata compensando le spese per entrambi i gradi di giudizio”. Contro la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso, fondato su cinque motivi, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi. L’agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. In prossimità dell’udienza il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso si denuncia testualmente “vizi di motivazione e omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e agli artt. 132 e 118 disp.att. cod.proc.civ.” L’agente della riscossione afferma che “dalla lettura dell’atto di appello e dei motivi, peraltro generici e non circostanziati, e dal confronto tra questo e la sentenza impugnata emerge che l’esito dell’accoglimento dell’appello è certamente censurabile. La mera lettura della sentenza, infatti, rende palese la assenza di adeguata narrazione del fatto e del correlato percorso logico-giuridico che, anzi è di per sé illogico e contraddittorio, oltre che posto in violazione delle norme di riferimento e confluisce in una motivazione carente e contraddittoria”. La sentenza, secondo la ricorrente, sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria avendo affermato l’avvenuta ricezione “della notifica a mani di familiare convivente” per poi giungere “ad una opposta conclusione, contraria alle norme ed ai principi di diritto nella ipotesi di notifica ex art. 139, 2° comma c.p.c.” e insufficiente nella parte in cui rileva incongruenze nella documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, senza “fornire alcuna chiara specificazione al riguardo…”. 2.Con il secondo strumento impugnatorio si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c. primo comma n. 3 in relazione all’art. 139, comma 2, c.p.c., nonché degli artt. 1335 c.c. e 2697 c.c. Si censura la sentenza nella parte in cui ha richiesto per il perfezionamento della notifica la necessità dell’invio della raccomandata informativa. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice ritenuto operante la prescrizione quinquennale laddove nella specie avrebbe dovuto applicarsi quella decennale. 4.Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame della documentazione probatoria, non avendo la C.T.R. considerato, quale fatto interruttivo della prescrizione, la notifica della iscrizione ipotecaria. 5.Con il quinto motivo di ricorso si denuncia il capo relativo alla determinazione delle spese che avrebbero dovuto essere, alla luce della fondatezza dei precedenti motivi, poste a carico del contribuente. 6.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale affidato a due motivi. Con il primo denuncia vizio di motivazione e omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione alle modifiche apportate dall’art. 9 comma 1 lett. d. del d.lgs. n. 156 del 2015, per non essersi pronunciato sull’eccezione formulata dal contribuente circa la nullità della costituzione in giudizio di esso agente della riscossione per mezzo di un difensore esterno. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver compensato le spese del giudizio. 7. Preliminarmente deve darsi atto che con memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che sono stati definiti i giudizi promossi da esso controricorrente presso il Tribunale civile di Catania con distinte querele di falso contro l’Agenzia delle Entrate per far dichiarare la falsità della relata di notifica dell’avviso di accertamento n. TYSCOD502008/201, nonché degli ulteriori avvisi di accertamento TYSCOD502588/2010; TYSO1D501211/2010; TYSCOD502006/2010 e TYSO1D501682/2010 non essendo sua la firma apparente sugli stessi. Le querele di falso, in particolare, sono state definite con pronunce favorevoli all’odierno ricorrente con sentenze del Tribunale civile di Catania, entrambe passate in giudicato ed allegate alla memoria, nn. 3967/2020 e 1183/2021. Le citate sentenze hanno quindi dichiarato la falsità materiale delle sottoscrizioni apparentemente apposte da [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento prodromici alle cartelle oggetto del presente giudizio. Ed infatti, a tali statuizioni, ha fatto seguito la sentenza n. 7701/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anch’essa passata in giudicato ed allegata alla memoria, con la quale sono stati annullati gli atti oggetto dei giudizi e, conseguentemente, i relativi importi a ruolo, coincidente con gli importi a ruolo di cui all’intimazione di pagamento n.2932018000179084000. In considerazione di quanto innanzi il controricorrente ha “rilevato” la cessazione della materia del contendere. La prefata sentenza riverbera, necessariamente, effetto nel presente giudizio nei termini di cui in prosieguo, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso principale e di quello incidentale. L’annullamento degli atti prodromici fa, infatti, venir meno la validità di quelli successivi pur non determinando una cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. In aderenza a quanto statuito da Cass. n. 33425 del 2023 si deve dare continuità all'orientamento secondo cui la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6^- 5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2023, n. 18916), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754). L'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra infatti un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c.. (c.f.r. Cass. n. 33425 del 2023). Dopo la sentenza n.7701 del 2023, passata in giudicato, con la quale sono stati annullati gli atti oggetto dei giudizi e, conseguentemente, i relativi importi a ruolo, coincidenti con gli importi a ruolo di cui all’intimazione di pagamento n.2932018000179084000 e la sottostante cartella, non possono che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione per la totalità degli importi in essa indicati, che non trovano più rispondenza nell’originaria pretesa ormai annullata, in coerenza con il paradigma tipico (per gli atti e i provvedimenti amministrativi) dell’invalidità derivata ad efficacia caducante. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere respinto, essendone venuta meno in radice la giustificazione causale. Il ricorso incidentale è assorbito. Le spese del giudizio, in considerazione della invalidità sopravvenuta degli atti oggetto della sentenza impugnata, devono essere compensatetra tutte le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part
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