CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23806/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 80T58 G317Q), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67S28 H971V); -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 8022403058); -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sez.4, n. 1112/2024, depositata il 15/4/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201800008215000, relativo alla cartella n. 03420180007643442 000, per il recupero della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014, deducendo la prescrizione della pretesa tributaria, la sproporzione del valore dei beni rispetto all’importo dell’imposta, il difetto di motivazione dell’intimazione. [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza rigettava il ricorso, rilevando che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data 21.6.2018, che la prescrizione era stata conseguentemente interrotta e la pretesa tributaria doveva reputarsi definitiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava l’appello della contribuente, con sentenza n. 1112/2024, aderendo sostanzialmente alle conclusioni del giudice di primo grado. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione formulando due motivi. Deposita inoltre memoria illustrativa nella quale richiama le conclusioni formulate con il ricorso. 4. L’Agenza delle Entrate riscossione ha depositato atto di costituzione in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza per l’omessa considerazione del giudicato formatosi in relazione al rapporto tributario, considerata l’assenza del credito sotteso al preavviso di fermo. 1.1. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Lamenta che, nonostante la produzione nel corso del giudizio d’appello, unitamente a nota recante brevi repliche, della sentenza n. 3194/2022 della Commissione di giustizia tributaria Regionale, che aveva annullato la cartella n. 03420180007643442 000, costituente atto prodromico al preavviso di fermo amministrativo impugnato, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dichiarava fondata la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento sottesa al preavviso di pagamento in questione. 2.Il secondo motivo, da esaminare in via prioritaria per ragioni di ordine logico, è fondato. 2.1. Questa Corte ha affermato (Cass., n. 7159/2025) che la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5, 4 luglio 2023, n. 18916), e che il venir meno dell’atto impositivo, per effetto dell’annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante: Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. 5, 18 luglio 2023, n. 20749 e n. 20754; Sez. 5, Ordinanza n. 26775 del 2024). 2.2. Nella fattispecie, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai suddetti principi, nel ritenere legittimo l’impugnato preavviso di fermo amministrativo con riguardo alla pretesa tributaria contenuta nella sottesa cartella n. 03420180007643442000, nonostante l’allegazione alle brevi repliche depositate dalla contribuente in data 21/3/2024, della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria n. 3194/2022. 3. Con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso restano assorbite le doglianze prospettate con il primo motivo. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, per l’esame (omesso da parte della Commissione tributaria regionale), della questione relativa all’annullamento della cartella, e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese