CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Notifiche.ORDINANZAsul ricorso 16910-2024 proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –Numero registro generale 16910/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7777/2026Data pubblicazione 31/03/2026per la cassazione della sentenza n. 171 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 maggio 2024 (R.G.N.1224/2023).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che ha rigettatol’opposizione contro il preavviso d’iscrizione ipotecaria n.06876202200001926, correlato a molteplici avvisi di addebito.1.1.– Per quel che ancora in questa sede rileva, la Corte territorialeargomenta, in primo luogo, che è valida la costituzione dell’agente dellariscossione con un avvocato del libero foro.1.2.– Inoltre, la validità della notificazione eseguita direttamentedall’agente della riscossione non presuppone l’osservanza delleprescrizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, ed è assoggettataalle norme, integralmente rispettate, sul servizio postale ordinario.Quanto alla notifica proveniente da indirizzo PEC non risultante neipubblici elenchi, l’appellante «non ha ritualmente evidenziato qualipregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezionedella notifica della cartella di pagamento non dall’indirizzo telematicocorrispondente al domicilio digitale dell’Agenzia, come presente neipubblici registri ma da uno diverso, di cui, però, è evidente ictu oculi laprovenienza dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione» (pagine 8 e 9 dellapronuncia d’appello).1.3.– A fronte di un’intimazione di pagamento notificata il 7 giugno2018 e concernente tutti i titoli di cui si discute in causa, nessunaprescrizione può dirsi compiuta riguardo al credito recato dal piùrisalente avviso di addebito, notificato l’8 dicembre 2013, e agli avvisidi addebito notificati successivamente.- 2 -Numero registro generale 16910/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7777/2026Data pubblicazione 31/03/20261.4.– Né l’appellante può far valere in questa sede la decadenzadal potere d’iscrizione a ruolo, in quanto nessuna tempestivaopposizione è stata proposta e l’accertamento del credito è oramaiirretrattabile.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signorAntonio [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.3.– All’impugnazione l’INPS e l’agente della riscossione ADER –Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con distinti controricorsi.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia omessa motivazione e falsa applicazionedell’art. 276 cod. proc. civ., in relazione al paragrafo 3.4. del Protocollod’intesa del 22 giugno 2017 tra ADER e Avvocatura generale delloStato, e lamenta che la Corte di merito abbia disatteso l’eccezione dinullità della costituzione in giudizio di ADER con un avvocato del liberoforo, in difetto di un caso d’urgenza e di una delibera debitamentesottoposta al vaglio degli organi di vigilanza.1.1.– Il motivo si rivela infondato.1.2.– La pronuncia d’appello è conforme alle enunciazioni diprincipio di questa Corte, puntualmente addotte a supporto del rigettodel gravame (pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata) e cosìcompendiate nella massima ufficiale: «Ai fini della rappresentanza edifesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicatala generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegatidavanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocaturadello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzioneintervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43,- 3 -Numero registro generale 16910/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7777/2026Data pubblicazione 31/03/2026comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera daadottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppureove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nédella delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degliarticoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti dicarattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. 193del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelliin cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questanon sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra ilpatrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del liberoforo discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previstedalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o diindisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità» (Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 30008).Ne discende, pertanto, che «l’Agenzia delle Entrate-Riscossione(AdER) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro neigradi di merito, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte diCassazione, a meno che non siano esplicitamente riservatiall’Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti, e lascelta del professionista del libero foro è legittima e non richiedeparticolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non prevedadiversamente» (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2025, n. 32477, inmotivazione).A tali princìpi, richiamati da ADER nel controricorso (pagine 4 e 5)e ribaditi a più riprese da questa Corte (Cass., sez. lav., 24 dicembre2025, n. 33995, e 25 aprile 2025, n. 10907), occorre dare continuità,in carenza di argomenti che inducano a rimeditarli.- 4 -Numero registro generale 16910/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7777/2026Data pubblicazione 31/03/20262.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5,cod. proc. civ.), il ricorrente si duole dell’omessa motivazione, dellaviolazione e della falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, letterae), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’art. 16-terdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, dell’art. 57-bis,comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 26 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare valida lanotificazione degli avvisi di addebito, prodromici all’impugnatacomunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria. Tali atti, in dueoccasioni, sarebbero stati notificati dall’agente della riscossione, senzaavvalersi dell’indirizzo di posta elettronica certificata presente neipubblici elenchi: ne deriverebbe la nullità insanabile della notificazione.Negli altri casi, gli atti presupposti sarebbero stati notificati a personadiversa dal destinatario, senza essere corredati dall’avviso diricevimento della raccomandata contenente la comunicazione diavvenuto deposito.2.1.– La censura dev’essere disattesa, in entrambi i profili in cui siarticola.2.2.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata daentrambi i controricorrenti, «in tema di notificazione a mezzo PEC dellacartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneitàdell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia “ex se” lapresunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente,occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizisostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notificadella cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematicopresente in tale registro» (in termini, di recente, Cass., sez. lav., 12- 5 -Numero registro generale 16910/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7777/2026Data pubblicazione 31/03/2026dicembre 2025, n. 32489, punto 9.1. del Considerato; nel medesimosenso, Cass., sez. lav., 1° marzo 2026, n. 4580, punti 6 e 6.1. delleRagioni della decisione).A tali princìpi si è uniformata la sentenza d’appello, nel porrel’accento sulla carente deduzione dell’indefettibile pregiudizio alleprerogative difensive e nel formulare, a tale riguardo, rilievicircostanziati (pagine 8 e 9), che il ricorrente non ha efficacementescalfito.2.3.– Non ha miglior sorte l’ulteriore profilo di censura concernentel’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge n. 890 del 1982.Si deve rimarcare, a tale riguardo, che l’art. 30, comma 4, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,nella legge 30 luglio 2010, n. 122, consente espressamente lanotificazione dell’avviso di addebito mediante invio di raccomandatacon avviso di ricevimento, secondo le norme del servizio postaleordinario, senza imporre l’applicazione delle formalità sancite dallalegge n. 890 del 1982 (Cass., sez. lav., 29 luglio 2025, n. 21847).Da tali princìpi, ribaditi anche da ultimo da questa Corte (ordinanzan. 33995 del 2025, in motivazione) e invocati da entrambi icontroricorrenti, non vi sono ragioni di discostarsi.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza per aver violato e falsamenteapplicato l’art. 2934 cod. civ., omettendo di rilevare l’intervenutaprescrizione dei crediti controversi, per l’inutile decorso del terminequinquennale.3.1.– La doglianza si palesa inammissibile.3.2.– Nell’attardarsi sul tema della prescrizione (pagine 15, 16, 17e 18 del ricorso), il ricorrente non si confronta con il nucleo salientedella decisione d’appello, che respinge il quarto motivo di gravame econferma la pronuncia del Tribunale alla stregua degli atti interruttividella prescrizione acquisiti nel processo (pagina 9 della sentenza- 6 -Numero registro generale 16910/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7777/2026Data pubblicazione 31/03/2026impugnata), senza revocare in dubbio quell’applicabilità dellaprescrizione quinquennale che le odierne censure valorizzano.Ne consegue che le censure difettano di pertinenza e di specificitàrispetto alla ratio decidendi che sorregge la pronuncia impugnata es’incentra sull’interruzione della prescrizione.4.– Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art.25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e imputa allasentenza d’appello di non aver dichiarato la decadenza dei titoliopposti, per la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti per contributi IVS(invalidità, vecchiaia e superstiti) relativi agli anni 2013, 2014 e 2019.4.1.– Anche tale ultima critica si palesa inammissibile.4.2.– Sulla decadenza dall’iscrizione a ruolo, nuovamentesottoposta dal ricorrente al vaglio di questa Corte, i giudici d’appellohanno rimarcato che è preclusa la questione posta con il quinto motivodi gravame, in quanto nessun giudizio di opposizione è statotempestivamente instaurato e il credito ha il crisma della definitività(pagina 9 della pronuncia impugnata).Contro tale ratio decidendi, idonea a giustificare il rigettodell’impugnazione, il ricorrente non indirizza critiche risolutive,limitandosi a reiterare considerazioni già vagliate e disattese inentrambi i gradi di merito sulla scorta di una preclusione che il motivonon si premura di confutare.5.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.L’esito complessivo, cui conduce la costante giurisprudenza diquesta Corte su controversie in larga parte sovrapponibili, dispensadall’esame degli ulteriori profili prospettati in limine dall’[OSCURATO:PERSONA] edall’agente della riscossione in punto di ammissibilità dell’odiernaimpugnazione.- 7 -Numero registro generale 16910/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7777/2026Data pubblicazione 31/03/20266.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a favore di entrambi i controricorrenti, tenendoconto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta.7.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere lespese del presente giudizio all’INPS, nell’importo che liquida in Euro4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, ea ADER, nell’ammontare di Euro 4.000,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -