CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00171/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28998/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 1233/2019,depositata il 18/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, quale giudice del rinvio adito a seguito della sentenza n 11306 del 2016 di questa Corte, h a nuovamente respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2003, l'Ufficio recuperò all'imposizione costi indeducibili per espressa previsione legislativa di cui all'art. 10, commi 10 e 1 , ultima parte , del T.U.I.R. (art. 76, commi 7 - bis e ter nella versione del T.U.I.R precedente). La contribuente si difende con controricorso e successiva memoria, contenente istanza di cessazione della materia del contendere per effetto dell’adesione alla definizione agevolata. Considerato che: La contribuenteha depositato, notificandoli alla controparte, documenti (istanza di definizione della lite pendente corredata dalla relativa ricevuta di consegna in via telematica all'Agenzia delle e ntrate; modello F24 di quietanza del versamento di quanto dovuto)relativi alla definizione della lite ai sensi dell'art. 5 d.l. 31 agosto 2022, n. 130. Il perfezionamento della definizione non è stato contraddetto dalla ricorrente Agenzia, che anzi ha incluso la relativa pratica, come perfezionataper definizione totale e senza diniego, nell’apposito elenco trasmesso a questa Corte. Il giudizio va quindi dichiarato estinto, restando le spese a carico della parte che le abbia anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il