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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2022

Cassazione n. 15420/2026

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pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1767 avverso la sentenza n. 1317/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 805/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9815/2023Numero di raccolta generale 15420/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro,rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Comune di Catania, di cui era dipendente conqualifica di collaboratore amministrativo, volto a far dichiararenullo o illegittimo e comunque infondato in fatto e in diritto ilmantenimento della sospensione dal servizio con privazionedella retribuzione, con condanna del Comune alla restituzionedelle retribuzioni non percepite, nonché alla riammissione inservizio.2.

Il Tribunale rilevava che, con provvedimento dirigenzialeemesso il 7.11.2019, il Comune aveva, contestualmente,disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino alladefinizione del procedimento penale, secondo quanto previstodall’art. 55-ter, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, e mantenuto lasospensione cautelare dal servizio del lavoratore,trasformandola da obbligatoria (precedentemente disposta invirtù dell’applicazione della misura cautelare della custodia incarcere, poi revocata) a facoltativa, ex art. 61, comma 2, delCCNL 11 aprile 2008 per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA].Riteneva sussistenti le ragioni giustificatrici della sospensionedel procedimento disciplinare ex art. 55-ter del [OSCURATO:PERSONA] sulPubblico Impiego, sul presupposto che esse, oltre allaparticolare rilevanza dei beni giuridici coinvolti e alla funzione digaranzia dell’ente pubblico territoriale, legittimassero l’adozionedella sospensione cautelare del servizio, posto che la legge nonsubordina l’emanazione di tali provvedimenti a condizionipredeterminate e individuate specificamente, nonché sufficientee conforme ai canoni di buona fede e correttezza la motivazioneaddotta dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari.Numero registro generale 9815/20233.

La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello deNl umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026lavoratore, ritenendo legittima la sospensione, posto che né Dialt a pubblicazione 20/05/2026Testo Unico, né la contrattazione collettiva di settore richiedonoche il dipendente assuma la qualità di imputato al fine diadottare la misura della sospensione cautelare facoltativa dalservizio, e che la sospensione cautelare facoltativa richiedesoltanto il presupposto della natura particolarmente grave delreato, ricorrente nel caso in esame.4.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre illavoratore con due motivi.

Resiste il Comune con controricorsoe memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 55-ter d. lgs.n. 165/2001 e dell’art. 61, comma 2, CCNL [OSCURATO:PERSONA].

Censurala sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato legittima lasospensione cautelare del dipendente, nonostante fosse emersonel corso del giudizio il mancato esercizio dell’azione penale daparte della Procura della Repubblica di Catania nei confronti deldipendente, così ritenendo che la qualità di mero indagato ècondizione sufficiente ai fini dell’applicazione della misuraprovvisoria della sospensione.

Sostiene che il datore di lavoro,nel caso di specie, aveva avuto notizia del procedimento penaleiscritto anche a carico del ricorrente nel momento in cui ilmedesimo era stato raggiunto da ordinanza di applicazione dimisura cautelare; che, dopo l’annullamento di tale ordinanzada parte del Tribunale del Riesame, il datore di lavoro avevadisposto il mantenimento della sospensione dal servizio in virtùdella complessità dell’istruttoria del relativo procedimentodisciplinare, sospeso sino a conclusione del procedimentopenale; che era stato così applicato un mero automatismoNumero registro generale 9815/2023fondato su un mero sospetto, in assenza di formalizzazioneN umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026dell’accusa.

Data pubblicazione 20/05/20262.

Il motivo non è fondato.3.

La sentenza gravata è conforme ai principi enunciati daquesta Corte (v. in particolare Cass. n. 14343/2022, egiurisprudenza ivi richiamata), secondo cui la riforma di cui ald.lgs. n. 150/2009, con l’introduzione dell’art. 55-ter cit., hastabilito, come regola, la non sospensione dell’azionedisciplinare in pendenza di procedimento penale (comma 1,primo periodo), e ha contemplato la possibilità di sospensionesolo in determinati casi; con tale riforma, dunque, lasospensione del procedimento disciplinare (tranne che per leinfrazioni di minore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1,primo periodo, per le quali non è ammessa), è divenutafacoltativa e l’esercizio del relativo potere presuppone lasussistenza di due condizioni: a) deve trattarsi di infrazioni perle quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensionedal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;b) deve sussistere una particolare complessitàdell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quandoall’esito dell’istruttoria non si disponga di elementi sufficienti amotivare l’irrogazione della sanzione (comma 1, secondoperiodo).

Ciò è coerente con la scelta di fondo di favorire, perquanto possibile, lo svolgimento del procedimento disciplinare,sicché le espressioni “particolare complessità dell’accertamento”e “mancanza di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione dellasanzione” non esprimono né una duplicità di presupposti né unareale alternatività, concretizzandosi piuttosto in un’endiadi che,proprio per l’ampiezza valutativa assicurata alla P.A. infacoltà discrezionale di sospendere il procedimento disciplinareNumero registro generale 9815/2023ogni qual volta vi siano comunque incertezze che consiglinoN umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026l’attesa degli sviluppi in sede penale (v.

Cass. n. 12662/2019D)a.t a pubblicazione 20/05/2026È stato, altresì, specificato che la sospensione costituisce facoltàdiscrezionale attribuita alla P.A. (Cass. n. 8410/2018, n.12662/2019 cit., n. 7085/2020) nell’interesse del buonandamento di essa e in attuazione di un canone di prudenza,che di tale principio è espressione e che è insito nei parametridi complessità di accertamento o insufficienza degli elementidisponibili cui fa riferimento la norma.4.

Chiamata più volte a pronunciarsi sulla natura di talesospensione cautelare, questa Corte ha evidenziato, in linea coni principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa ecostituzionale, che la sospensione dal servizio ha naturacautelare e non disciplinare, non richiede il previocontraddittorio con l’interessato e trova la propria ratio nellanecessità di tutelare la credibilità dell’amministrazione presso ilpubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini versol’istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombragravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita unapersona attraverso la quale l’istituzione stessa opera (v.

CorteCost. n. 206/1999 e anche Cass. n. 11988/2016).

Invero, ild.lgs. n. 165/2001 nulla ha previsto in ordine alla sospensionecautelare, con la conseguenza che è stata la contrattazionecollettiva dei vari reparti a regolare compiutamente l’istituto.Anche la riforma di cui al d.lgs. n. 150/2009 non èspecificamente intervenuta sulla regolamentazione dellasospensione cautelare dal servizio limitandosi, conl’introduzione dell’art. 55-ter nell’impianto di cui al T.U., adefinire i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimentopenale.

Quindi, quanto alla legittimità della dispostaNumero registro generale 9815/2023sospensione cautelare, è alla disciplina pattizia che occorre fareN umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026riferimento.

Data pubblicazione 20/05/20265.

Nel caso di specie, pertanto, non risulta alcunautomatismo, ma esercizio di discrezionalità all’interno delperimetro normativo e contrattuale collettivo, che non richiedela previa emissione del provvedimento di rinvio a giudizio.6.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 55-ter d. lgs.n. 165/2001 e dell’art. 61, comma 2, CCNL [OSCURATO:PERSONA].

Censurala sentenza impugnata nella parte in cui, richiamandogiurisprudenza del Consiglio di Stato, afferma che l’oneremotivazionale a carico del datore di lavoro per l’adozione di unamisura cautelare facoltativa “necessita solo dell’apprezzamentodella gravità delle condotte addebitate all’interessato edell’eventuale turbamento arrecato alla funzionalità dell’attivitàamministrativa dalla sua sottoposizione a procedimentopenale”.

Sostiene che il Comune di Catania ha mancato dimotivare l’adozione dell’impugnata misura provvisoria, conspecifico riferimento al profilo di turbamento alla funzionalitàdell’attività amministrativa che avrebbe potuto arrecare ildipendente, e che non è stata prospettata la ragione per cui taletipo di provvedimento fosse l’unico applicabile a garanzia siadelle esigenze di tutela dell’Amministrazione che dei diritti dellavoratore.7.

Il motivo non è fondato.8.

La Corte di Catania ha chiaramente esplicitato (ancherichiamando la motivazione del Tribunale) che la sospensionenon era stata comminata unicamente in virtù della misuracautelare disposta dal GIP, avendo questa, piuttosto, originatoil primo provvedimento di sospensione obbligatoria; che larevoca della misura cautelare da parte del Tribunale delNumero registro generale 9815/2023Riesame, per motivi formali, non incideva sull’impiantoN umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026accusatorio del procedimento penale; che la sospensionDeat a pubblicazione 20/05/2026facoltativa era stata disposta, ai sensi dell’art. 61, comma 2, delCCNL [OSCURATO:PERSONA], in relazione a fatti, quali quelli di indagine(reati di cui agli artt. 416, 319, 321, 479 c.p. e 12 d. lgs. n.286/1998), tali da poter comportare l’applicazione dellasanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, inconsiderazione dell’alta valenza corruttiva dei fatti contestati,strettamente attinenti all’esecuzione della prestazionelavorativa; che sussistevano, pertanto, le ragioni giustificatricidella sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55-terdel [OSCURATO:PERSONA] sul Pubblico Impiego, trattandosi proprio di“infrazioni di maggiore gravità”, con “particolare complessitàdell’accertamento del fatto addebitato al dipendente” e nondisponendo l’Ufficio competente all’esito dell’istruttoria “dielementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione”, conconseguente possibilità di adottare la sospensione o altristrumenti cautelari; che la legge non subordina l’emanazione ditali provvedimenti a condizioni predeterminate e individuatespecificamente e che la motivazione risultava sufficiente econforme ai canoni di buona fede e correttezza.9.

Invero, l’art 61 CCNL Enti locali (“Sospensione cautelarein caso di procedimento penale”) prevede, tra l’altro (comma 2),che: “Il dipendente può essere sospeso dal servizio, conprivazione della retribuzione, anche nel caso in cui vengasottoposto a procedimento penale che non comporti larestrizione della libertà personale o questa sia comunquecessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter delD.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinarefino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62”, e disciplinacompiutamente l’intera relativa procedura e i suoi effetti.10.

L’onere motivazionale circa l’esercizio della discrezionNaumlietrào r egistro generale 9815/2023Numero sezionale 1767/2026amministrativa, all’interno del perimetro fissato dallaN ulmeegrog dei r,a ccolta generale 15420/2026risulta congruamente assolto dall’amministrazione e valutato iDnat a pubblicazione 20/05/2026termini di conformità a legge dai giudici di merito, sicché ledoglianze sul punto di parte ricorrente si risolvono in un merodissenso motivazionale, che non integra la violazione di leggedenunciata.11.

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1767 avverso la sentenza n. 1317/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 805/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9815/2023Numero di raccolta generale 15420/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro,rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Comune di Catania, di cui era dipendente conqualifica di collaboratore amministrativo, volto a far dichiararenullo o illegittimo e comunque infondato in fatto e in diritto ilmantenimento della sospensione dal servizio con privazionedella retribuzione, con condanna del Comune alla restituzionedelle retribuzioni non percepite, nonché alla riammissione inservizio.2. Il Tribunale rilevava che, con provvedimento dirigenzialeemesso il 7.11.2019, il Comune aveva, contestualmente,disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino alladefinizione del procedimento penale, secondo quanto previstodall’art. 55-ter, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, e mantenuto lasospensione cautelare dal servizio del lavoratore,trasformandola da obbligatoria (precedentemente disposta invirtù dell’applicazione della misura cautelare della custodia incarcere, poi revocata) a facoltativa, ex art. 61, comma 2, delCCNL 11 aprile 2008 per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA].Riteneva sussistenti le ragioni giustificatrici della sospensionedel procedimento disciplinare ex art. 55-ter del [OSCURATO:PERSONA] sulPubblico Impiego, sul presupposto che esse, oltre allaparticolare rilevanza dei beni giuridici coinvolti e alla funzione digaranzia dell’ente pubblico territoriale, legittimassero l’adozionedella sospensione cautelare del servizio, posto che la legge nonsubordina l’emanazione di tali provvedimenti a condizionipredeterminate e individuate specificamente, nonché sufficientee conforme ai canoni di buona fede e correttezza la motivazioneaddotta dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari.Numero registro generale 9815/20233. La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello deNl umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026lavoratore, ritenendo legittima la sospensione, posto che né Dialt a pubblicazione 20/05/2026Testo Unico, né la contrattazione collettiva di settore richiedonoche il dipendente assuma la qualità di imputato al fine diadottare la misura della sospensione cautelare facoltativa dalservizio, e che la sospensione cautelare facoltativa richiedesoltanto il presupposto della natura particolarmente grave delreato, ricorrente nel caso in esame.4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre illavoratore con due motivi. Resiste il Comune con controricorsoe memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 55-ter d. lgs.n. 165/2001 e dell’art. 61, comma 2, CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Censurala sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato legittima lasospensione cautelare del dipendente, nonostante fosse emersonel corso del giudizio il mancato esercizio dell’azione penale daparte della Procura della Repubblica di Catania nei confronti deldipendente, così ritenendo che la qualità di mero indagato ècondizione sufficiente ai fini dell’applicazione della misuraprovvisoria della sospensione. Sostiene che il datore di lavoro,nel caso di specie, aveva avuto notizia del procedimento penaleiscritto anche a carico del ricorrente nel momento in cui ilmedesimo era stato raggiunto da ordinanza di applicazione dimisura cautelare; che, dopo l’annullamento di tale ordinanzada parte del Tribunale del Riesame, il datore di lavoro avevadisposto il mantenimento della sospensione dal servizio in virtùdella complessità dell’istruttoria del relativo procedimentodisciplinare, sospeso sino a conclusione del procedimentopenale; che era stato così applicato un mero automatismoNumero registro generale 9815/2023fondato su un mero sospetto, in assenza di formalizzazioneN umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026dell’accusa. Data pubblicazione 20/05/20262. Il motivo non è fondato.3. La sentenza gravata è conforme ai principi enunciati daquesta Corte (v. in particolare Cass. n. 14343/2022, egiurisprudenza ivi richiamata), secondo cui la riforma di cui ald.lgs. n. 150/2009, con l’introduzione dell’art. 55-ter cit., hastabilito, come regola, la non sospensione dell’azionedisciplinare in pendenza di procedimento penale (comma 1,primo periodo), e ha contemplato la possibilità di sospensionesolo in determinati casi; con tale riforma, dunque, lasospensione del procedimento disciplinare (tranne che per leinfrazioni di minore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1,primo periodo, per le quali non è ammessa), è divenutafacoltativa e l’esercizio del relativo potere presuppone lasussistenza di due condizioni: a) deve trattarsi di infrazioni perle quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensionedal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;b) deve sussistere una particolare complessitàdell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quandoall’esito dell’istruttoria non si disponga di elementi sufficienti amotivare l’irrogazione della sanzione (comma 1, secondoperiodo). Ciò è coerente con la scelta di fondo di favorire, perquanto possibile, lo svolgimento del procedimento disciplinare,sicché le espressioni “particolare complessità dell’accertamento”e “mancanza di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione dellasanzione” non esprimono né una duplicità di presupposti né unareale alternatività, concretizzandosi piuttosto in un’endiadi che,proprio per l’ampiezza valutativa assicurata alla P.A. infacoltà discrezionale di sospendere il procedimento disciplinareNumero registro generale 9815/2023ogni qual volta vi siano comunque incertezze che consiglinoN umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026l’attesa degli sviluppi in sede penale (v. Cass. n. 12662/2019D)a.t a pubblicazione 20/05/2026È stato, altresì, specificato che la sospensione costituisce facoltàdiscrezionale attribuita alla P.A. (Cass. n. 8410/2018, n.12662/2019 cit., n. 7085/2020) nell’interesse del buonandamento di essa e in attuazione di un canone di prudenza,che di tale principio è espressione e che è insito nei parametridi complessità di accertamento o insufficienza degli elementidisponibili cui fa riferimento la norma.4. Chiamata più volte a pronunciarsi sulla natura di talesospensione cautelare, questa Corte ha evidenziato, in linea coni principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa ecostituzionale, che la sospensione dal servizio ha naturacautelare e non disciplinare, non richiede il previocontraddittorio con l’interessato e trova la propria ratio nellanecessità di tutelare la credibilità dell’amministrazione presso ilpubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini versol’istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombragravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita unapersona attraverso la quale l’istituzione stessa opera (v. CorteCost. n. 206/1999 e anche Cass. n. 11988/2016). Invero, ild.lgs. n. 165/2001 nulla ha previsto in ordine alla sospensionecautelare, con la conseguenza che è stata la contrattazionecollettiva dei vari reparti a regolare compiutamente l’istituto.Anche la riforma di cui al d.lgs. n. 150/2009 non èspecificamente intervenuta sulla regolamentazione dellasospensione cautelare dal servizio limitandosi, conl’introduzione dell’art. 55-ter nell’impianto di cui al T.U., adefinire i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimentopenale. Quindi, quanto alla legittimità della dispostaNumero registro generale 9815/2023sospensione cautelare, è alla disciplina pattizia che occorre fareN umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026riferimento. Data pubblicazione 20/05/20265. Nel caso di specie, pertanto, non risulta alcunautomatismo, ma esercizio di discrezionalità all’interno delperimetro normativo e contrattuale collettivo, che non richiedela previa emissione del provvedimento di rinvio a giudizio.6. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 55-ter d. lgs.n. 165/2001 e dell’art. 61, comma 2, CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Censurala sentenza impugnata nella parte in cui, richiamandogiurisprudenza del Consiglio di Stato, afferma che l’oneremotivazionale a carico del datore di lavoro per l’adozione di unamisura cautelare facoltativa “necessita solo dell’apprezzamentodella gravità delle condotte addebitate all’interessato edell’eventuale turbamento arrecato alla funzionalità dell’attivitàamministrativa dalla sua sottoposizione a procedimentopenale”. Sostiene che il Comune di Catania ha mancato dimotivare l’adozione dell’impugnata misura provvisoria, conspecifico riferimento al profilo di turbamento alla funzionalitàdell’attività amministrativa che avrebbe potuto arrecare ildipendente, e che non è stata prospettata la ragione per cui taletipo di provvedimento fosse l’unico applicabile a garanzia siadelle esigenze di tutela dell’Amministrazione che dei diritti dellavoratore.7. Il motivo non è fondato.8. La Corte di Catania ha chiaramente esplicitato (ancherichiamando la motivazione del Tribunale) che la sospensionenon era stata comminata unicamente in virtù della misuracautelare disposta dal GIP, avendo questa, piuttosto, originatoil primo provvedimento di sospensione obbligatoria; che larevoca della misura cautelare da parte del Tribunale delNumero registro generale 9815/2023Riesame, per motivi formali, non incideva sull’impiantoN umero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 15420/2026accusatorio del procedimento penale; che la sospensionDeat a pubblicazione 20/05/2026facoltativa era stata disposta, ai sensi dell’art. 61, comma 2, delCCNL [OSCURATO:PERSONA], in relazione a fatti, quali quelli di indagine(reati di cui agli artt. 416, 319, 321, 479 c.p. e 12 d. lgs. n.286/1998), tali da poter comportare l’applicazione dellasanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, inconsiderazione dell’alta valenza corruttiva dei fatti contestati,strettamente attinenti all’esecuzione della prestazionelavorativa; che sussistevano, pertanto, le ragioni giustificatricidella sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55-terdel [OSCURATO:PERSONA] sul Pubblico Impiego, trattandosi proprio di“infrazioni di maggiore gravità”, con “particolare complessitàdell’accertamento del fatto addebitato al dipendente” e nondisponendo l’Ufficio competente all’esito dell’istruttoria “dielementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione”, conconseguente possibilità di adottare la sospensione o altristrumenti cautelari; che la legge non subordina l’emanazione ditali provvedimenti a condizioni predeterminate e individuatespecificamente e che la motivazione risultava sufficiente econforme ai canoni di buona fede e correttezza.9. Invero, l’art 61 CCNL Enti locali (“Sospensione cautelarein caso di procedimento penale”) prevede, tra l’altro (comma 2),che: “Il dipendente può essere sospeso dal servizio, conprivazione della retribuzione, anche nel caso in cui vengasottoposto a procedimento penale che non comporti larestrizione della libertà personale o questa sia comunquecessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter delD.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinarefino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62”, e disciplinacompiutamente l’intera relativa procedura e i suoi effetti.10. L’onere motivazionale circa l’esercizio della discrezionNaumlietrào r egistro generale 9815/2023Numero sezionale 1767/2026amministrativa, all’interno del perimetro fissato dallaN ulmeegrog dei r,a ccolta generale 15420/2026risulta congruamente assolto dall’amministrazione e valutato iDnat a pubblicazione 20/05/2026termini di conformità a legge dai giudici di merito, sicché ledoglianze sul punto di parte ricorrente si risolvono in un merodissenso motivazionale, che non integra la violazione di leggedenunciata.11. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi