CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 23338-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 120/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/04/2016 R.G.N. 404/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Pubblico impego – sospensione cautelare dal servizio - sospensione procedimento disciplinare R.G.N.23338/2016 Cron. Rep. Ud.23/02/2022 PU R.G.N. 23338/2016 Pag.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Cremona, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Sospiro intesa ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento del 25/2/2014 con il quale il Comune lo aveva sospeso cautelarmente dal servizio. [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore [OSCURATO:PERSONA], era stato oggetto d’un procedimento disciplinare per l’ammanco di cassa riscontrato con riferimento alle somme portate dai bollettari di riscossione delle contravvenzioni del codice della strada, in attesa della definizione del procedimento penale. Il Tribunale aveva accolto la domanda del dipendente ritenendo che la facoltà di sospensione presupponesse, ai sensi dell’art. 5, comma 2, c.c.n.l. personale non dirigente comparto regioni e autonomie locali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il rinvio a giudizio, condizione nella specie insussistente. La Corte territoriale, affermata preliminarmente la tempestività dell’appello del Comune, riteneva -invece - che la sentenza di prime cure non avesse tenuto in debito conto l’entrata in vigore dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 (ad opera del d.lgs. n. 150/2009), che con disposizione imperativa aveva abbandonato la regola della obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale. Aggiungeva che la nuova disciplina non consentiva di ritenere ancora in vigore la norma contrattuale invocata dal Gerevini e riscontrava tutti i presupposti di cui all’art. 55-ter per procedere alla sospensione cautelare dal servizio, rientrando l’infrazione disciplinare tra quelle di maggiore gravità di cui all’art. 55, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. 4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. 5. Il Comune di Sospiro ha resistito con controricorso. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. 7. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, insistendo per il rigetto del ricorso. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 325 cod. proc. civ.. R.G.N. 23338/2016 Pag.Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la tardività dell’appello del Comune. Rileva che la sentenza di primo grado era stata notificata al Comune di Sospiro a mezzo del servizio postale in data 19.10.2015, con successiva consegna al destinatario in data 23.10.2015, mentre l’appello del Comune era stata consegnato agli uffici postali ai fini della notifica in data 23.11.2015 e, dunque, 35 giorni dopo la data del 19.10.2015. 2. Il motivo è infondato. Esso trascura del tutto di considerare che la Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza era stata pubblicata in data 17.4.2015, che il termine di sei mesi scadeva sabato 17.10.2015 e che l’appello era stato ritualmente depositato lunedì 19.10.2015; dunque, la notifica della sentenza, perfezionatasi il 23.10.2015 e cioè dopo il tempestivo deposito dell’appello rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., certamente non poteva retroattivamente sostituirlo con il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5, comma 2 del c.c.n.l. 11.4.2008. Censura la sentenza impugnata per aver ravvisato i presupposti di legge per la sospensione cautelare e rileva che la norma pattizia prescrive come condizione per l’eventuale sospensione cautelare (facoltativa) dal servizio del dipendente sottoposto al procedimento penale per il quale non sia prevista la misura restrittiva della libertà personale, che il medesimo sia stato rinviato a giudizio. 3. Il motivo è fondato. 4. La Corte territoriale ha male interpretato l’art. 55-terdel d.lgs. n. 165 del 2001, che si riferisce solo ai rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. 5. La riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 con l’introdotto art. 55-terha stabilito, come regola, la non sospensione dell’azione disciplinare in pendenza di procedimento penale (comma 1, primo periodo) ed ha contemplato la possibilità di sospensione solo in determinati casi. Con tale riforma, dunque, la sospensione del procedimento disciplinare (tranne che per le infrazioni di minore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1, primo periodo, per le quali non è proprio ammessa), è divenuta facoltativa e l’esercizio del relativo potere presuppone la sussistenza di due condizioni: a) deve trattarsi di infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; b ) deve sussistere una particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non si disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione (comma 1, secondo periodo). La soluzione accolta dall’art. 55-terè stata considerata da questo giudice di legittimità coerente con la scelta di fondo di favorire, per quanto possibile, lo R.G.N. 23338/2016 Pag.svolgimento del procedimento disciplinare ed è stato ritenuto che le espressioni ‘particolare complessità dell’accertamento’ e ‘mancanza di elementisufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione’ non esprimono né una duplicità di presupposti né una reale alternatività, concretizzandosi piuttosto in un’endiadi che, proprio per l’ampiezza valutativa assicurata alla P.A. in attuazione dei principi di cui già si è detto, copre ad ampio spettro la facoltà discrezionale di sospendere il procedimento disciplinare ogni qual volta vi siano comunque incertezze che consiglino l’attesa degli sviluppi in sede penale (si veda Cass. 13 maggio 2019, n. 12662). È stato, altresì, ritenuto che la sospensione costituisce facoltà discrezionale attribuita alla P.A. (così Cass. 5 aprile 2018, n. 8410; Cass. n. 12662/2019 cit.; Cass. 12 marzo 2020, n. 7085) nell’interesse del buon andamento di essa e in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che è insito nei parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili cui fa riferimento la norma. 6. Ipotesi del tutto diversa dalla sospensione del procedimento disciplinare è la sospensione cautelare del dipendente, che è una misura di carattere provvisorio e strumentale, disposta obbligatoriamente ovvero per autonoma decisione del datore di lavoro,volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul posto di lavoro nei casi previsti, che esaurisce i suoi effetti con la revoca o con l’adozione dei provvedimenti disciplinari graduati secondo la gravità dell’infrazione. Chiamata piùvolte a pronunciare sulla natura di tale sospensione cautelare (fra le più recenti Cass. 1° marzo 2013, n. 5147; Cass. 25 giugno 2013, n. 15941; Cass. 25 novembre 2013, n. 26287; Cass. 25 giugno 2015, n. 13160; Cass. 11 aprile 2017, n. 9304; Cass. 28 luglio 2017, n. 18849; Cass. 26 aprile 2018, n. 10137; Cass. 10 agosto 2018, n. 20708; Cass. 19 marzo 2019, n. 7657) questa Corte di legittimità ha evidenziato, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che la sospensione dal servizio ha natura cautelare e non disciplinare, non richiede il previo contraddittorio con l’interessato e trova la propria ratio nella necessità di tutelare la “credibilità dell’amministrazione presso il pubblico”, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione stessa opera (si veda Corte cost. n. 206 del 1999; si veda anche Cass. 10 giugno 2016, n. 11988). 7. Orbene, nella specie la Corte territoriale ha posto in relazione all’art. 55-terdel d.lgs. n. 165 del 2001 (come detto riguardante la sospensione del procedimento disciplinare) la disposizione di cui all’art. 5, comma 2, del c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (riguardante la sospensione cautelare dal servizio) ed ha ritenuto che la nuova R.G.N. 23338/2016 Pag.disposizione introdotta dalla riforma Brunetta, costituendo norma imperativa, travolgesse quella della norma pattizia. 8. In realtà le due previsioni operano, per quanto sopra evidenziato, su piani distinti. 9. Invero, il d.lgs. n. 165 del 2001 nulla ha previsto in ordine alla sospensione cautelare, con la conseguenza che è stata la contrattazione collettiva dei vari reparti a regolare compiutamente l’istituto. Anche la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 non è specificamente intervenuta sulla regolamentazione della sospensione cautelare dal servizio limitandosi, con l’introduzione dell’art. 55-ter nell’impianto di cui al T.U., a definire i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale. 10. Ed allora, quanto alla legittimità della disposta sospensione cautelare, era alla disciplina pattizia che occorreva fare riferimento ad al contenuto della disposizione di cui all’art. 5 comma 2 del c.c.n.l. 11 aprile 2008, che così disponeva: «Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso)»; tale disciplina non poteva certo essere considerarsi inapplicabile per effetto dell’introdotto art. 55-terdel d.lgs. n. 165/2001. 11. Da tanto consegue che deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio a diverso Giudice del merito, che provvederà ad un nuovo esame ed anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. 12. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano. Cosìdeciso