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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00241/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12825/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell ’ om onima impresa individuale, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ avv.

Gi anfranco Spinelli (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso: [OSCURATO:EMAIL]) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1832/2018 pubblicata il 23 ottobre 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edi le, chiedeva e otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’emissione nei confronti dei germani Luigi, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del defunto padre [OSCURATO:PERSONA], di un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 74.305,85 euro, oltre accessori, asseritamente dovutagli a titolo di corrispettivo d e i lavori eseguiti in adempimento dell’incarico conferitogli dal de cuius con scrittura privata del 17 giugno 1983.

L’opposizione proposta dagli intimati veniva parzialmente accolta dallo stesso Tribunale, che con sentenza n. 1720 /2012 del 4 dicembre 2012 rev ocava il decreto oppos to e condannava gli opponenti al pagamento in favore della controparte della minor somma di 17.011,67 euro,oltre agli interessi legali .

La decisioneveniva impugnata in via principale dal P ucci, il quale si doleva del mancato riconoscimento, da part e del primo giudice , della rivalutazione monetaria del credito azionato, e in via incidentale dai Guadagnuolo, che invece insistevano per l’accoglimento della spiegata opposizione.

Con sentenza n. 1832/2018 del 23 ottobre 2018 l ’adìta Corte d’Appello di C atanzar o accoglie va il gravame incidentale , dichiarando assorbitoquello principale; per l ’effetto, i n rifor ma della pronuncia di primo grado , r igettava inte gralmente la domanda avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Rilevava il giudice distrettuale: - che no n po teva ritenersi dimostrata l’autenticità della menzionata scr ittura privata del 17 giugno 1983, prodotta in atti in copia fot ostatica , avendo gli opponenti contestato la sua provenienza dal de cuius e non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] premurato di depositarne l ’originale ; - che non era utilizzabile come scrittura di compa razione la missiva in pari data a firma di Fr anc esco Guadagnuolo, in quanto anch ’essa disconosciuta dai suoi eredi; - che non poteva trovare ingresso la prova testimoniale articolata in primo grado dal l ’appellante principale, per chè non specificam e nte rip roposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d’appello.

Contro questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo , con il quale v engono lam en t at e la violazione delle norme e dei princìpi di diritto regolanti il procedimento di verificazione di scrittura privata disconosciuta e la mancata ammissione da parte della Corte d’Appello della prova testimoniale da lui articolata in pri mo grado e disa ttesa dal Tribunale.

I germani Guadagnuolo hanno resistito con controri corso all’avversa impugnazione.

In data 9 marzo 2023 il Pr esiden te di Sezione ha formulato proposta di definizione del giudizio ex art. 380 - bis , comma 1, c.p.c.,ritualmente comunicata ai difensori delle parti.

A sèguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del suo difensor e munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.

La Corte ha, quindi, proceduto ai sensi de ll ’ art. 380 - bis .1 c .p.c., fissando l’odierna adunanza in cameradi co nsiglio .

Nel termine previsto il solo [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La proposta di definizione del giudizio formulata dal Presidente di Sezione ai sensi d ell ’ art. 380 - bis , comm a 1, c.p.c. è del seguente tenore: «(…)rilevato che, con l’unico motivo di ricorso articolato, il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione de gli artt . 2721, 2724 c.c. e 216 e 245 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto, in ordine all’espletato sub-procedimento di verificazione, che non fosse stata raggiuntala prova dell’autenticità della sot toscrizione della scrittura privata del 17 giugno 1983;e ciò perché il Tribunale aveva ritenuto tale autenticità sulla base di scrittura di comparazione consistente in missiva di pari data, anch’essa espressamente disconos ciuta dagli opponenti ed anch’essa prodotta in copia fotostatica, non essendovi altresì in atti alcun documento sottoscritto non disconosciuto che potesse essere utilizzato quale scrittura di comparazione; senza tenere nel debito conto – ad avviso dell’istante–della circostanza che il Puc ci aveva formulato richies ta di prova testimoniale –rigettata dal Tribunale, perché vertente su fatti di rilevanza negoziale e comunque desumibili dai documenti prodotti (pertanto ritenuta superflua)– finalizzata alla dimostrazione dell’autenticità della scrittura, da cui si sarebbe potuta desumere la formulazione di un’implicita istanza di verificazionedella scrittura priv ata disconosciuta; atteso che, sotto altro profilo, il ricorrente, con la medesima doglianza, censura la sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova per testimoni richiesta in primo grado, e non ammessa dal Tribunale, fosse stata riproposta dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni solo per l’ipotesi in cui il Tribunale non avesse reputato ”sufficiente la documentazioneprobatoria in atti a f ondamento del credito del Sig. [OSCURATO:PERSONA]“ e, comunque, che la relativa istanza di ammissi one non fosse stata riproposta nel giudizio di appello, circostanza che, unitamente alla mancata esibizione degli o riginali delle scritture, avrebbe impedito alla Corte di verificare l’autenticità o meno della scrittura; senonché, secondo l’istante, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun motivo di reiterare, in sede di appello –da lui promosso solo peril quantum debeatur – l a richiesta di prova testimoniale, poiché il Tribunale aveva comunque riconosciuto la validità della scrittura privata sulla base della documentazione in atti ed a prescindere dallaprova testimoniale; sostenuto, infine, che il ricorrente, sempre con il medesimo motivo, ripropone la critica avverso la sentenza di primo grado in ordine al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, unico motivo dell’appello principale promosso, rimasto assorbito dalla pronuncia diaccoglimento dell’appello incident ale; posto, quanto al primo profilo, che la Corte d’appe llo si è uniformataall’orientamento espresso da questa Corte, per il quale, in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una co nsulenza tecnica grafologica per accertare l’autenticità della scrittura, qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesi ma parte ( e x plurimis Cass. n. 25508/2021); sicché, allo stesso modo, può escludere l’autenticità della sottoscrizione disconosciuta, allorché le scritture di comparazione non riportino, in modo incontestabile, la sottoscrizioneautentica della parte che ha richiesto la verificazione; osservato, al tresì, che il disconoscimento, ai sensi dell’ art. 215, secondo comma, c.p.c., dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata è ammissibile anche quando essa sia prodotta in copia fotostatica, comp ortando che la parte che intende avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura diverificazione, salvo il caso che deduca di non esser ne in possesso (explurimis Cass. n. 29884/2020; Cass. n. 9202/2004); precisato, altresì, quanto al secondo profilo, che la Corte d’appello, nella parte in cui ha evidenziato che l’istanza di ammissione di prova testimoniale non era stata riproposta in appello, ha adottato unadecisione conforme all’indirizzo espresso da questa Corte, per il quale le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abband onate e non riproponibili con l’impugnazione; tal e presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di : insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo(Cass. n. 10767/2022); prospettato, quindi, che –in ossequio al detto principio di diritto– si può reputare che il ricorrente, in primo grado, abbia manifestato la volontà inequivoca, in sede di precisazione delle conclusioni, di insisterenelle richieste istruttorie, ma non abbia fatto altrettanto in appello, procedimento nel quale, per sua stessa ammissione, non ha riproposto l’istanza di ammissione di prova testimoniale, ritenendo di non esservi tenuto in virtù delle sta tuizioni del giudice di prime cure e nonostante l’appello incidentale contestasse espressamente le dette statuizioni (richieste istruttorie non formulatein replica al la spiegata impugnazione incident ale); considerato, infine, che la produzione ad opera del ricorrente in questasede, per avvenuto rinvenimento dell’originale della missiva del 17 giugno 1983, missiva utilizzata solo in copia fotostatica quale scrittura di comparazione dal Tribunale, deve ritenersi inammissibile, essendo detta produzione avvenuta in spregio delle prescrizionidi cui all’art. 372 c.p.c.; esposto, infine, che –per i suddetti motivi– il terzo profilo della censura (in ordine al mancato riconos cimento della rivalutazione monetaria)rimane assorbito; atteso, quindi, che il ricorso s i profila inammissibile o comunque manifestamenteinfondato; proponela definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c . » . [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenutodella proposta che precede ; n é l a memoria illustrativa depositata dal Pucciai sensi dell’art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c. offre argomenti ulteriori rispet to a quelli già sviluppati nel ricorso, tali da poter indurre a un diverso esito d e l surriferito vaglio dell’unicomotivo di gravame.

Giova, in ogni caso, precisare: -che n ell ’àmbito del sub pro ce dimento di verific azione di cui ag li artt. 216 eseguenti c.p.c. l ’ idoneità di una scrittura alla funzione d i comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 214 e 215 del medesimo codice, bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l’autenticità della scrittura), atteso che, dovendo essere utilizzata come fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la sua provenienza da colui al quale si intende attribuire i l documento da verificare (cfr. Cass. n. 6460/2019, Cass. n. 1282/2003, Cass. n. 129/2001); -che la scrittura di comparazione prodotta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] , consistente in una missiva del 17 giugno 1983 a firma di [OSCURATO:PERSONA], non era stata riconos ciuta es pressamente o tacitamentedagli opponenti, i quali, anzi, ne avevano contestato l a provenienza dal loro dante causa, disconoscendo la sottoscrizione da q u esti apparentemente apposta in ca lce ad essa (pag. 6 della sentenza impugnata, ultimo periodo); -che, pertanto, tale scrittura non poteva essere utilizzata per dimostrare l’autenticità del documento oggetto di verificazione; -che, sebbene al tempo della pr oposizione del l ’ appello p rincipale l’odierno ricorrente non avesse un concreto interesse ad insi stere per l’ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure , considerato che il gravame da lui proposto era unicamente volto a contestare il manca t o ri conoscimento da parte del T ribunale della rivalutazione monetaria del credito dedotto in giudizi o , un simile interesse era indubbiamente sorto a sèguito dell’appello incidentale spiegato dai germani Guadagnuolo, con il quale veniva rimess o in discussione l’andebeatur.

Per il resto, deve confermarsi: -che, a sèguito del disconoscimento della fotocopia di un a scri ttura privata, la parte che intenda avvalersene è tenuta a produrre l’originale( o a indicare le ragioni per cui n on ne sia in possesso ) e, incaso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione, in quanto es clusivamente con l ’ originale si realizzano la diretta correlazione e l’immanenza della personalità dell’autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata assegna ta al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall’apparente sottoscrittore solo con l’esito favorevole della querela di falso (cfr. Cass. n. 31166/2021, Cass. n. 9859/2020, Cass. n. 33769 /2019 , Cass. n . 16551 /2015, Cass.7267/2014); -che le richieste istruttorie ribadite in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del passaggio in decisione della causa non potevano considerarsi sic et simpliciter r ipropost e nel successivo giu dizio d’appello, a tal fine occorrendo che le stessefossero specificamente reiterate in quel giudizio, al più tardientro l ’u dien za di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 9559 /2005, secondo cui le istanzeistruttorie rigetta te in primo grado possono essere riproposte inappello, purché prima che la causa sia riservata a sentenza, onde il limite ma ssimo è segnato dall ’ udienza di precisazione delleconclusioni; sull ’ argomento vedasi pure Cass. n. 16573/2002); -che risultava, pertanto, tardiva la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dall’odierno ricorrente nella comparsa conclusionale depositata insecondo grado.

Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.

Poichè il giudizio è sta to de finit o in conformità alla proposta formulata ai sensi del comma 1 del l ’ art. 380 - bis c.p.c. , vanno applicati - secondo quanto previsto dal comm a 3 del lo stessoarticolo, co ntem plant e un ’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 274 33/2023) - i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c..

Ne consegue la conda nna della parte soccomben te al pagamento : (a)di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; ( b)di un ’ u lteriore somma di d e naro , stabilit a nel rispetto dei limiti di legge, infavore della c as sa delle a mmende .

Per la quantificazione d egl i importi di cui sopra s i rimand a al dispositivo.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene infine resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] del le spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento a favore della controparte dell e spese del presente giudizi o di legittimità, liquidate in complessivi 4.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre a l rimbo rso fo rfet ta ri o dell e spese g ene ral i n ell a misura del 15% e agli acc es s ori di legge , nonchè dell ’ ulteriore somma di 4.000 euro , a norm a dell ’ art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna, inoltre, il ricorrente a l paga mento , in favore della cassa delle ammende, dell a somma di 2 .000 e uro , ex art. 96, comma 4, c.p.c..

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 200 2, d à atto della sussistenza dei presupposti proce s suali per il ve rsam ento da partedel ricorrente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12825/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell ’ om onima impresa individuale, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ avv. Gi anfranco Spinelli (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso: [OSCURATO:EMAIL]) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1832/2018 pubblicata il 23 ottobre 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edi le, chiedeva e otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’emissione nei confronti dei germani Luigi, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del defunto padre [OSCURATO:PERSONA], di un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 74.305,85 euro, oltre accessori, asseritamente dovutagli a titolo di corrispettivo d e i lavori eseguiti in adempimento dell’incarico conferitogli dal de cuius con scrittura privata del 17 giugno 1983. L’opposizione proposta dagli intimati veniva parzialmente accolta dallo stesso Tribunale, che con sentenza n. 1720 /2012 del 4 dicembre 2012 rev ocava il decreto oppos to e condannava gli opponenti al pagamento in favore della controparte della minor somma di 17.011,67 euro,oltre agli interessi legali . La decisioneveniva impugnata in via principale dal P ucci, il quale si doleva del mancato riconoscimento, da part e del primo giudice , della rivalutazione monetaria del credito azionato, e in via incidentale dai Guadagnuolo, che invece insistevano per l’accoglimento della spiegata opposizione. Con sentenza n. 1832/2018 del 23 ottobre 2018 l ’adìta Corte d’Appello di C atanzar o accoglie va il gravame incidentale , dichiarando assorbitoquello principale; per l ’effetto, i n rifor ma della pronuncia di primo grado , r igettava inte gralmente la domanda avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Rilevava il giudice distrettuale: - che no n po teva ritenersi dimostrata l’autenticità della menzionata scr ittura privata del 17 giugno 1983, prodotta in atti in copia fot ostatica , avendo gli opponenti contestato la sua provenienza dal de cuius e non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] premurato di depositarne l ’originale ; - che non era utilizzabile come scrittura di compa razione la missiva in pari data a firma di Fr anc esco Guadagnuolo, in quanto anch ’essa disconosciuta dai suoi eredi; - che non poteva trovare ingresso la prova testimoniale articolata in primo grado dal l ’appellante principale, per chè non specificam e nte rip roposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d’appello. Contro questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo , con il quale v engono lam en t at e la violazione delle norme e dei princìpi di diritto regolanti il procedimento di verificazione di scrittura privata disconosciuta e la mancata ammissione da parte della Corte d’Appello della prova testimoniale da lui articolata in pri mo grado e disa ttesa dal Tribunale. I germani Guadagnuolo hanno resistito con controri corso all’avversa impugnazione. In data 9 marzo 2023 il Pr esiden te di Sezione ha formulato proposta di definizione del giudizio ex art. 380 - bis , comma 1, c.p.c.,ritualmente comunicata ai difensori delle parti. A sèguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del suo difensor e munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. La Corte ha, quindi, proceduto ai sensi de ll ’ art. 380 - bis .1 c .p.c., fissando l’odierna adunanza in cameradi co nsiglio . Nel termine previsto il solo [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento del ricorso. La proposta di definizione del giudizio formulata dal Presidente di Sezione ai sensi d ell ’ art. 380 - bis , comm a 1, c.p.c. è del seguente tenore: «(…)rilevato che, con l’unico motivo di ricorso articolato, il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione de gli artt . 2721, 2724 c.c. e 216 e 245 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto, in ordine all’espletato sub-procedimento di verificazione, che non fosse stata raggiuntala prova dell’autenticità della sot toscrizione della scrittura privata del 17 giugno 1983;e ciò perché il Tribunale aveva ritenuto tale autenticità sulla base di scrittura di comparazione consistente in missiva di pari data, anch’essa espressamente disconos ciuta dagli opponenti ed anch’essa prodotta in copia fotostatica, non essendovi altresì in atti alcun documento sottoscritto non disconosciuto che potesse essere utilizzato quale scrittura di comparazione; senza tenere nel debito conto – ad avviso dell’istante–della circostanza che il Puc ci aveva formulato richies ta di prova testimoniale –rigettata dal Tribunale, perché vertente su fatti di rilevanza negoziale e comunque desumibili dai documenti prodotti (pertanto ritenuta superflua)– finalizzata alla dimostrazione dell’autenticità della scrittura, da cui si sarebbe potuta desumere la formulazione di un’implicita istanza di verificazionedella scrittura priv ata disconosciuta; atteso che, sotto altro profilo, il ricorrente, con la medesima doglianza, censura la sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova per testimoni richiesta in primo grado, e non ammessa dal Tribunale, fosse stata riproposta dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni solo per l’ipotesi in cui il Tribunale non avesse reputato ”sufficiente la documentazioneprobatoria in atti a f ondamento del credito del Sig. [OSCURATO:PERSONA]“ e, comunque, che la relativa istanza di ammissi one non fosse stata riproposta nel giudizio di appello, circostanza che, unitamente alla mancata esibizione degli o riginali delle scritture, avrebbe impedito alla Corte di verificare l’autenticità o meno della scrittura; senonché, secondo l’istante, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun motivo di reiterare, in sede di appello –da lui promosso solo peril quantum debeatur – l a richiesta di prova testimoniale, poiché il Tribunale aveva comunque riconosciuto la validità della scrittura privata sulla base della documentazione in atti ed a prescindere dallaprova testimoniale; sostenuto, infine, che il ricorrente, sempre con il medesimo motivo, ripropone la critica avverso la sentenza di primo grado in ordine al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, unico motivo dell’appello principale promosso, rimasto assorbito dalla pronuncia diaccoglimento dell’appello incident ale; posto, quanto al primo profilo, che la Corte d’appe llo si è uniformataall’orientamento espresso da questa Corte, per il quale, in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una co nsulenza tecnica grafologica per accertare l’autenticità della scrittura, qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesi ma parte ( e x plurimis Cass. n. 25508/2021); sicché, allo stesso modo, può escludere l’autenticità della sottoscrizione disconosciuta, allorché le scritture di comparazione non riportino, in modo incontestabile, la sottoscrizioneautentica della parte che ha richiesto la verificazione; osservato, al tresì, che il disconoscimento, ai sensi dell’ art. 215, secondo comma, c.p.c., dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata è ammissibile anche quando essa sia prodotta in copia fotostatica, comp ortando che la parte che intende avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura diverificazione, salvo il caso che deduca di non esser ne in possesso (explurimis Cass. n. 29884/2020; Cass. n. 9202/2004); precisato, altresì, quanto al secondo profilo, che la Corte d’appello, nella parte in cui ha evidenziato che l’istanza di ammissione di prova testimoniale non era stata riproposta in appello, ha adottato unadecisione conforme all’indirizzo espresso da questa Corte, per il quale le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abband onate e non riproponibili con l’impugnazione; tal e presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di : insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo(Cass. n. 10767/2022); prospettato, quindi, che –in ossequio al detto principio di diritto– si può reputare che il ricorrente, in primo grado, abbia manifestato la volontà inequivoca, in sede di precisazione delle conclusioni, di insisterenelle richieste istruttorie, ma non abbia fatto altrettanto in appello, procedimento nel quale, per sua stessa ammissione, non ha riproposto l’istanza di ammissione di prova testimoniale, ritenendo di non esservi tenuto in virtù delle sta tuizioni del giudice di prime cure e nonostante l’appello incidentale contestasse espressamente le dette statuizioni (richieste istruttorie non formulatein replica al la spiegata impugnazione incident ale); considerato, infine, che la produzione ad opera del ricorrente in questasede, per avvenuto rinvenimento dell’originale della missiva del 17 giugno 1983, missiva utilizzata solo in copia fotostatica quale scrittura di comparazione dal Tribunale, deve ritenersi inammissibile, essendo detta produzione avvenuta in spregio delle prescrizionidi cui all’art. 372 c.p.c.; esposto, infine, che –per i suddetti motivi– il terzo profilo della censura (in ordine al mancato riconos cimento della rivalutazione monetaria)rimane assorbito; atteso, quindi, che il ricorso s i profila inammissibile o comunque manifestamenteinfondato; proponela definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c . » . [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenutodella proposta che precede ; n é l a memoria illustrativa depositata dal Pucciai sensi dell’art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c. offre argomenti ulteriori rispet to a quelli già sviluppati nel ricorso, tali da poter indurre a un diverso esito d e l surriferito vaglio dell’unicomotivo di gravame. Giova, in ogni caso, precisare: -che n ell ’àmbito del sub pro ce dimento di verific azione di cui ag li artt. 216 eseguenti c.p.c. l ’ idoneità di una scrittura alla funzione d i comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 214 e 215 del medesimo codice, bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l’autenticità della scrittura), atteso che, dovendo essere utilizzata come fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la sua provenienza da colui al quale si intende attribuire i l documento da verificare (cfr. Cass. n. 6460/2019, Cass. n. 1282/2003, Cass. n. 129/2001); -che la scrittura di comparazione prodotta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] , consistente in una missiva del 17 giugno 1983 a firma di [OSCURATO:PERSONA], non era stata riconos ciuta es pressamente o tacitamentedagli opponenti, i quali, anzi, ne avevano contestato l a provenienza dal loro dante causa, disconoscendo la sottoscrizione da q u esti apparentemente apposta in ca lce ad essa (pag. 6 della sentenza impugnata, ultimo periodo); -che, pertanto, tale scrittura non poteva essere utilizzata per dimostrare l’autenticità del documento oggetto di verificazione; -che, sebbene al tempo della pr oposizione del l ’ appello p rincipale l’odierno ricorrente non avesse un concreto interesse ad insi stere per l’ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure , considerato che il gravame da lui proposto era unicamente volto a contestare il manca t o ri conoscimento da parte del T ribunale della rivalutazione monetaria del credito dedotto in giudizi o , un simile interesse era indubbiamente sorto a sèguito dell’appello incidentale spiegato dai germani Guadagnuolo, con il quale veniva rimess o in discussione l’andebeatur. Per il resto, deve confermarsi: -che, a sèguito del disconoscimento della fotocopia di un a scri ttura privata, la parte che intenda avvalersene è tenuta a produrre l’originale( o a indicare le ragioni per cui n on ne sia in possesso ) e, incaso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione, in quanto es clusivamente con l ’ originale si realizzano la diretta correlazione e l’immanenza della personalità dell’autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata assegna ta al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall’apparente sottoscrittore solo con l’esito favorevole della querela di falso (cfr. Cass. n. 31166/2021, Cass. n. 9859/2020, Cass. n. 33769 /2019 , Cass. n . 16551 /2015, Cass.7267/2014); -che le richieste istruttorie ribadite in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del passaggio in decisione della causa non potevano considerarsi sic et simpliciter r ipropost e nel successivo giu dizio d’appello, a tal fine occorrendo che le stessefossero specificamente reiterate in quel giudizio, al più tardientro l ’u dien za di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 9559 /2005, secondo cui le istanzeistruttorie rigetta te in primo grado possono essere riproposte inappello, purché prima che la causa sia riservata a sentenza, onde il limite ma ssimo è segnato dall ’ udienza di precisazione delleconclusioni; sull ’ argomento vedasi pure Cass. n. 16573/2002); -che risultava, pertanto, tardiva la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dall’odierno ricorrente nella comparsa conclusionale depositata insecondo grado. Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto. Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo. Poichè il giudizio è sta to de finit o in conformità alla proposta formulata ai sensi del comma 1 del l ’ art. 380 - bis c.p.c. , vanno applicati - secondo quanto previsto dal comm a 3 del lo stessoarticolo, co ntem plant e un ’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 274 33/2023) - i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.. Ne consegue la conda nna della parte soccomben te al pagamento : (a)di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; ( b)di un ’ u lteriore somma di d e naro , stabilit a nel rispetto dei limiti di legge, infavore della c as sa delle a mmende . Per la quantificazione d egl i importi di cui sopra s i rimand a al dispositivo. Stante l’esito dell’impugnazione, viene infine resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] del le spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento a favore della controparte dell e spese del presente giudizi o di legittimità, liquidate in complessivi 4.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre a l rimbo rso fo rfet ta ri o dell e spese g ene ral i n ell a misura del 15% e agli acc es s ori di legge , nonchè dell ’ ulteriore somma di 4.000 euro , a norm a dell ’ art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna, inoltre, il ricorrente a l paga mento , in favore della cassa delle ammende, dell a somma di 2 .000 e uro , ex art. 96, comma 4, c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 200 2, d à atto della sussistenza dei presupposti proce s suali per il ve rsam ento da partedel ricorrente d