CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 10767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10095/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to PASQUALE I \NZI-nTA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 572/2021 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2022 n. 10095 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 16/3/2021 (n. 572/2021), la Corte d'ap- pello di Bari, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'accerta- mento della falsità delle attestazioni comparenti sull'avviso di ricevi- mento postale relativo a un plico ricevuto su iniziativa dell'Agenzia delle Entrate; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come, impregiudicata ogni altra questione, il Carella non avesse offerto alcuna prova a fondamento della querela di falso proposta, es- sendosi limitato, in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al giu- dice di primo grado, a una generica e non puntuale riproposizione dei mezzi istruttori già precedentemente richiesti, ed avendo altrettanto genericamente riproposto l'ammissione di tali mezzi istruttori in sede d'appello; avverso la sentenza la corte barese, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 187, 188, 189, 345 e 346 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'ammissione delle istanze istruttorie richieste nel corso del giudizio di primo grado dall'odierno istante non fosse stata validamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, avendo il ricorrente viceversa avuto cura di richiamare in modo specifico le fonti di cognizione processuale indispensabili per l'identificazione dei mezzi istruttori richiesti; e ciò, Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10095/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utn tanto in sede di precisazione dinanzi al giudice di primo grado, quanto in sede d'appello; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 183, 187, 188 e 189 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di tener conto che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata, dall'istante, con apposita istanza di modifica e di revoca dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice di primo grado, successivamente al disposto rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, con la conseguente applicabilità del principio che consente il richiamo delle conclusioni già in prece- denza assunte, in caso di mancata comparizione del difensore della parte interessata all'udienza espressamente dedicata alla precisazione delle conclusioni; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono manifestamente fondati; osserva il Collegio come, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (che questo Collegio richiama integral- mente e fa proprio, al fine di assicurarne continuità: v. Sez. 2, Sen- tenza n. 33103 del 10/11/2021, Rv. 662750 - 01), la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limi- tarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversa- mente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice d'appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresenta- zione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019 Rv.Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10095/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 654190, Sez. 3, Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017 Rv. 645492; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019 Rv. 653001); occorre però, per ragioni di coerenza sistematica, e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata sull'effettività del di- ritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.), coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del contegno processuale del difensore in sede di precisazione delle conclusioni, e cioè: - con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressa- mente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (cfr. Sez. 1, Ordi- nanza n. 4487 del 19/02/2021 Rv. 660569); - con il principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga ripro- posta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012 Rv. 621711 Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014 Rv. 632116; Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017 Rv. 644854; Sez. 1 -, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019 Rv. 656277); - con il principio secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclu- sioni precedentemente formulate (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10095/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 627928; Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998 (Rv. 519576; nello stesso senso, Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 Rv. 659790, secondo cui in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclu- sioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente for- mulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione); - con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudi- ziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012 Rv. 622631); come si vede, il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle con- clusioni viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte; e, quanto all'assenza del difensore della parte all'udienza di preci- sazione delle conclusioni, si è precisato che essa non implica alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza propo- ste, dovendosi invece presumere che la parte stessa abbia inteso te- nere ferme, senza variarle/le conclusioni formulate in precedenza for- mulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c. (così Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014 non massimata); anche nella giurisprudenza di legittimità più risalente nel tempo si rinvengono principi improntati a una valutazione globale della volontà della parte in sede di conclusioni disancorata da rigidi formalismi. [OSCURATO:PERSONA] del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10095/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esempio, secondo Sez. 3, Sentenza n. 1480 del 14/06/1962 Rv. 252362, il principio che la precisazione delle conclusioni ha lo scopo di fissare definitivamente la volontà delle parti in relazione all'oggetto della controversia, per cui si debbono considerare rinunciate tutte le domande ed eccezioni che non siano state espressamente ribadite e richiamate in tale sede, presuppone che la parte abbia specificamente formulato ex novo tutte le conclusioni, mentre l'espressione di rigetto della domanda o delle eccezioni del convenuto, comprendendo, per la sua assoluta genericità tutte le ragioni già fatte valere in ordine ai pre- supposti ed alle condizioni dell'azione, non consente di ritenere abban- donata alcuna delle conclusioni precedentemente adottate dalla parte al fine di ottenere una pronuncia ad essa favorevole; analogamente, secondo Sez. 3, Sentenza n. 136 del 26/01/1962 Rv. 250210, si deve ritenere rinunziata e quindi estranea al thema de- cidendum qualsiasi domanda ed eccezione che non sia stata espressa- mente ribadita o richiamata nelle nuove e definitive conclusioni preci- sate dalle parti all'udienza fissata a tale scopo. Tale principio, tuttavia, non si applica quando manchi una nuova e completa enunciazione delle conclusioni, nel qual caso si presume che le parti abbiano inteso ripor- tarsi senza varianti a quelle formulate in precedenza; si segue dunque sempre un criterio meno rigoroso e improntato alla ricerca della volontà della parte; così ricostruito il panorama giurisprudenziale, ritiene il Collegio che anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla va- lutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rasse- gnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una vo- lontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'e- same degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10095/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di cui all'art. 183 c.p.c. (o 184 c.p.c., nella formulazione ratione tem- poris applicabile), e poi con la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c., la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice; nel caso di specie, la corte territoriale, nel decidere sull'appello pro- posto dal Carella, risulta essersi limitata al mero riscontro della man- cata specifica riproposizione, in sede conclusionale (o in sede di ap- pello), da parte dell'istante, delle istanze istruttorie precedentemente avanzate nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia accom- pagnare, al riscontro della presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, la doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta proces- suale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, non fosse piuttosto emersa una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa attraverso l'esame degli scritti difensivi; dell'effettivo compimento di tale doverosa indagine e dei relativi risultati è, d'altro canto, ragionevole attendersi che il giudice d'appello provveda a fornire una concreta e specifica (benché sintetica) indica- zione nel corpo della motivazione dettata a fondamento della decisione assunta; ciò posto, occorre procedere alla cassazione della sentenza impu- gnata, invitando il giudice d'appello a uniformarsi al seguente principio di diritto: la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti di- fensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione; resta salva Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10095/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale pre- sunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta proces- suale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta preterm essa, attraverso l'esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito è chiamato a dar conto, sia pur sinte- ticamente, in motivazione; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciata la cassazione della sentenza impu- gnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di prov- vedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022. [OSCURATO:PERSONA]