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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 35570/2023

Testo disponibile della fonte

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tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Eva, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] n. 140, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] 138, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1983, residente in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] n. 140, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tutti eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto in Siracusa il 25/1/2011, C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46P18 F610Z, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77A01 I754E), giusta procura speciale separata al ricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , Oggetto:tardività appello dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8219/2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa depositata il 22 settembre 2021; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. Il dante causa dei ricorrenti aveva formulato istanza di rimborso del 90 % delle imposte versate nel triennio 1990/92 in base ai benefici accordati dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 (sisma Siciliano 1990).

Avverso il silenzio rifiuto proponeva ricorso che la CTP respingeva, mentre la CTR dichiarava l’appello inammissibile in quanto tardivo.

2. I contribuenti propongono così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, e l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

I ricorrenti ha nno poi depositato memoria illustrativa in data 26 settembre 2023.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si assume “Violazione di legge ex art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 327 e 139 c.p.c., quest’ultimo letto in combinato disposto con 3° comma dell’art. 149 c.p.c.”.

Il 3° comma dell’art. 149 del c.p.c. stabilisce che: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.” La CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, motiva la propria decisione affermando che: “L’art. 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 46, al comma 3, primo periodo, prescrive che: “Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, comma uno, del codice di procedura civile”.

La disposizione, richiamata nel testo originario, aveva il seguente contenuto: “Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.” Per effetto dell'art. 46 comma 17 della L. 18 giugno 2009 n. 69, il citato art. 327, comma 1, c.p.c. è stato così riformulato: “Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.” Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della citata legge 69/2009, la modifica è applicabile a decorrere dal 4 luglio 2009, in relazione “ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.” Tuttavia, nel conteggio dei termini processuali deve tenersi conto del cosiddetto periodo di sospensione feriale, introdotto dall'articolo 1, della legge 7 settembre 1969 n. 742, poi modificato dall'articolo 16 del DL 12 settembre 2004 n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162, in base al quale, a decorrere dall'anno 2015, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.” Nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio, il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso notificato il 13 novembre 2009, per cui il termine lungo per il passaggio in giudicato della appellata sentenza della CTP di Siracusa è quello di sei mesi dalla sua pubblicazione.

Nella specie, la sentenza appellata è stata pubblicata il 6 dicembre 2016, per cui, tenuto conto del termine lungo di sei mesi dalla sua pubblicazione è passata in giudicato il 6 giugno 2017 (giorno feriale).

L'atto di appello è stato notificato l’8 giugno 2017 (giorno feriale) quando la sentenza era già passata in giudicato.

Da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello per tardività.” Osservano i ricorrenti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte risulta ormai acquisito dall'ordinamento, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

La regola generale della distinzione dei due momenti deve essere desunta da quella espressamente prevista dall'art. 149 c.p.c., per la notificazione a mezzo posta e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, sicché anche quest'ultima notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (v.

Cass.11995/2004, Cass. 12618/2006).

La CTR Sicilia avrebbe dunque dovuto tenere conto, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione, del momento in cui il notificante aveva consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario.

Viceversa, la suddetta avrebbe considerato rilevante quello dell'effettiva ricezione dello stesso da parte del destinatario, pur non essendo il ritardo imputabile al notificante.

Dunque, avrebbe chiaramente errato la suddetta Commissione nel prendere in considerazione esclusivamente la data dell’8 giugno 2017, che è quella della ricezione dell'atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa, notificato a mani da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siracusa, invece che quella del 6 giugno 2017: ovvero la data in cui tale atto è stato consegnato al predetto.

Pertanto, se la CTR Sicilia, avesse applicato ovvero applicato correttamente le norme in epigrafe non avrebbe di certo dichiarato inammissibile l’appello tempestivamente formulato dai ricorrenti nei termini previsti dall’art. 327 del c.p.c. e lo avrebbe conseguentemente dovuto accogliere.

2. Il motivo è fondato.

E’ pacifico che l’atto d’appello venne consegnato all’ufficiale giudiziario il 6 giugno 2017, così come non risulta contestato che la sentenza appellata venne pubblicata il 6 dicembre 2015.

Il decorso del termine lungo per l’impugnazione (sei mesi) determina quindi il passaggio in giudicato della sentenza in data 7 giugno 2017 (laddove espressamente, indipendentemente dall’indicazione successiva della data dell’otto giugno, di consegna al destinatario, la sentenza impugnata afferma il passaggio in giudicato il giorno 6 giugno), per cui l’ultimo giorno utile per la tempestiva notifica dell’appello risultava essere il 6 giugno 2017, proprio la data in cui la parte ha consegnato all’ufficiale giudiziario l’atto.

Va ricordato anzitutto che l’osservanza del termine decadenziale in capo al soggetto notificante deve essere riguardato con riferimento al momento in cui egli consegna all’ufficiale giudiziario l’atto per la notifica, restando a tali effetti irrilevante la data di perfezionamento per il soggetto destinatario (nella specie il giorno 8 giugno 2017).

Va anche richiamato l’orientamento della Corte secondo cui, nell’analoga ipotesi dei termini determinati “ad anni” (equiparata a quella a “mesi” dall’art. 155, comma secondo, cod. proc. civ.), si computa secondo il calendario comune (art. 155 cod. proc. civ.), cioé secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum; dunque, il dies a quo va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si sia verificato (Cass.14/03/1962, n. 499 ed altre; da ultimo Cass. 1543/2018).

Va dunque affermato il seguente principio di diritto Per i termini determinati ad “anni” e a “mesi” trova applicazione il criterio dettato dall’art. 155, cod. proc. civ., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum.

Pertanto,allorché la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie atto d’appello) entro un termine decadenziale, tale incombente andrà effettuato con riferimento al momento di consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre .

Nella specie, dunque, la notifica effettuata mediante consegna all’ufficiale giudiziario il giorno 6 giugno risulta tempestiva rispetto alla data del 6 dicembre dell’anno precedente.

3. Da quanto precede discende l’accoglimento del ricorso con assorbimento dell’altro motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà all’esame del merito e alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa che ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Eva, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] n. 140, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] 138, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1983, residente in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] n. 140, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tutti eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto in Siracusa il 25/1/2011, C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46P18 F610Z, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77A01 I754E), giusta procura speciale separata al ricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , Oggetto:tardività appello dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8219/2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa depositata il 22 settembre 2021; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il dante causa dei ricorrenti aveva formulato istanza di rimborso del 90 % delle imposte versate nel triennio 1990/92 in base ai benefici accordati dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 (sisma Siciliano 1990). Avverso il silenzio rifiuto proponeva ricorso che la CTP respingeva, mentre la CTR dichiarava l’appello inammissibile in quanto tardivo. 2. I contribuenti propongono così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, e l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. I ricorrenti ha nno poi depositato memoria illustrativa in data 26 settembre 2023. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si assume “Violazione di legge ex art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 327 e 139 c.p.c., quest’ultimo letto in combinato disposto con 3° comma dell’art. 149 c.p.c.”. Il 3° comma dell’art. 149 del c.p.c. stabilisce che: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.” La CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, motiva la propria decisione affermando che: “L’art. 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 46, al comma 3, primo periodo, prescrive che: “Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, comma uno, del codice di procedura civile”. La disposizione, richiamata nel testo originario, aveva il seguente contenuto: “Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.” Per effetto dell'art. 46 comma 17 della L. 18 giugno 2009 n. 69, il citato art. 327, comma 1, c.p.c. è stato così riformulato: “Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.” Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della citata legge 69/2009, la modifica è applicabile a decorrere dal 4 luglio 2009, in relazione “ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.” Tuttavia, nel conteggio dei termini processuali deve tenersi conto del cosiddetto periodo di sospensione feriale, introdotto dall'articolo 1, della legge 7 settembre 1969 n. 742, poi modificato dall'articolo 16 del DL 12 settembre 2004 n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162, in base al quale, a decorrere dall'anno 2015, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.” Nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio, il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso notificato il 13 novembre 2009, per cui il termine lungo per il passaggio in giudicato della appellata sentenza della CTP di Siracusa è quello di sei mesi dalla sua pubblicazione. Nella specie, la sentenza appellata è stata pubblicata il 6 dicembre 2016, per cui, tenuto conto del termine lungo di sei mesi dalla sua pubblicazione è passata in giudicato il 6 giugno 2017 (giorno feriale). L'atto di appello è stato notificato l’8 giugno 2017 (giorno feriale) quando la sentenza era già passata in giudicato. Da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello per tardività.” Osservano i ricorrenti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte risulta ormai acquisito dall'ordinamento, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. La regola generale della distinzione dei due momenti deve essere desunta da quella espressamente prevista dall'art. 149 c.p.c., per la notificazione a mezzo posta e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, sicché anche quest'ultima notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (v. Cass.11995/2004, Cass. 12618/2006). La CTR Sicilia avrebbe dunque dovuto tenere conto, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione, del momento in cui il notificante aveva consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario. Viceversa, la suddetta avrebbe considerato rilevante quello dell'effettiva ricezione dello stesso da parte del destinatario, pur non essendo il ritardo imputabile al notificante. Dunque, avrebbe chiaramente errato la suddetta Commissione nel prendere in considerazione esclusivamente la data dell’8 giugno 2017, che è quella della ricezione dell'atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa, notificato a mani da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siracusa, invece che quella del 6 giugno 2017: ovvero la data in cui tale atto è stato consegnato al predetto. Pertanto, se la CTR Sicilia, avesse applicato ovvero applicato correttamente le norme in epigrafe non avrebbe di certo dichiarato inammissibile l’appello tempestivamente formulato dai ricorrenti nei termini previsti dall’art. 327 del c.p.c. e lo avrebbe conseguentemente dovuto accogliere. 2. Il motivo è fondato. E’ pacifico che l’atto d’appello venne consegnato all’ufficiale giudiziario il 6 giugno 2017, così come non risulta contestato che la sentenza appellata venne pubblicata il 6 dicembre 2015. Il decorso del termine lungo per l’impugnazione (sei mesi) determina quindi il passaggio in giudicato della sentenza in data 7 giugno 2017 (laddove espressamente, indipendentemente dall’indicazione successiva della data dell’otto giugno, di consegna al destinatario, la sentenza impugnata afferma il passaggio in giudicato il giorno 6 giugno), per cui l’ultimo giorno utile per la tempestiva notifica dell’appello risultava essere il 6 giugno 2017, proprio la data in cui la parte ha consegnato all’ufficiale giudiziario l’atto. Va ricordato anzitutto che l’osservanza del termine decadenziale in capo al soggetto notificante deve essere riguardato con riferimento al momento in cui egli consegna all’ufficiale giudiziario l’atto per la notifica, restando a tali effetti irrilevante la data di perfezionamento per il soggetto destinatario (nella specie il giorno 8 giugno 2017). Va anche richiamato l’orientamento della Corte secondo cui, nell’analoga ipotesi dei termini determinati “ad anni” (equiparata a quella a “mesi” dall’art. 155, comma secondo, cod. proc. civ.), si computa secondo il calendario comune (art. 155 cod. proc. civ.), cioé secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum; dunque, il dies a quo va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si sia verificato (Cass.14/03/1962, n. 499 ed altre; da ultimo Cass. 1543/2018). Va dunque affermato il seguente principio di diritto Per i termini determinati ad “anni” e a “mesi” trova applicazione il criterio dettato dall’art. 155, cod. proc. civ., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum. Pertanto,allorché la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie atto d’appello) entro un termine decadenziale, tale incombente andrà effettuato con riferimento al momento di consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre . Nella specie, dunque, la notifica effettuata mediante consegna all’ufficiale giudiziario il giorno 6 giugno risulta tempestiva rispetto alla data del 6 dicembre dell’anno precedente. 3. Da quanto precede discende l’accoglimento del ricorso con assorbimento dell’altro motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà all’esame del merito e alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa che ,
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