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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31458/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2746/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, con Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore pro-tempore intimata - avverso la sentenza n. 12484/21 resa dal Tribunale di Roma e depositata in data 21 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio dell’undici novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 5 agosto 2011 [OSCURATO:PERSONA] notificava all’odierno ricorrente cartella di pagamento relativa a retta di asilo nido, con indicazione di RICORSO TARDIVO possibilità di ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni.

Vanamente proposta istanza in autotutela, il Giaquinto proponeva ricorso al TAR.

In pendenza del relativo giudizio [OSCURATO:PERSONA] emetteva provvedimento di sgravio.

Interveniva poi sentenza del giudice amministrativo in data 26 luglio 2016 di difetto di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva quindi la causa davanti al giudice di pace, anche con domanda risarcitoria.

Il giudice di pace accoglieva l’opposizione alla cartella, prendendo atto tra l’altro del riconoscimento (di cui alla nota 23 febbraio 2016) da parte dell’ente impositore del pagamento di ogni spettanza da parte del Giaquinto, dichiarava cessata la materia del contendere, respingeva per difetto dei presupposti la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., respingeva altresì la condanna al rimborso delle spese relative al giudizio amministrativo in quanto quel giudice ne aveva disposto la compensazione, ed infine poneva le spese di lite a carico dei soccombenti.

Nel dispositivo, peraltro, il capo relativo alle spese era così concepito: “Condanna i convenuti alle [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] interponeva allora appello al Tribunale di Roma, cui veniva chiesto in particolare la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla controversia inerente alla cartella; l’accertamento del diritto al risarcimento del danno in € 1170,17 o somma veriore; la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.; infine la condanna dei convenuti in solido alle spese di giudizio.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello, condannava in solido gli appellati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, quantificandole in € 200,00; accoglieva altresì la domanda di risarcimento in rapporto al danno per l’inutile causa davanti al TAR, causata dall’erronea indicazione contenuta nella cartella ma, ritenuta la concorrente responsabilità del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., determinava gli stessi in € 100,00, al cui pagamento condannava sempre in solido gli appellati; condannava infine questi ultimi al pagamento delle spese del giudizio d’appello, quantificandole in € 100,00. [OSCURATO:PERSONA] propone, quindi, ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso e spiega altresì ricorso incidentale fondato su un motivo, mentre l’Agente della riscossione è rimasto intimato nonostante la regolare notifica avvenuta in data 22 gennaio 2022.

Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La causa veniva trattata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con ordinanza interlocutoria 23 novembre 2022, rimettevano alla sezione semplice non rientrando la stessa tra le ipotesi di cui all’art. 374 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo mezzo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 l. n. 241/90; 7 della l. n. 212/2000; 2,3,11,24,25,113, Cost.; 6 e 13 CEDU, 47 della Carta di Nizza, nonché motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica in relazione all’art. 360, secondo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

In sintesi, il ricorrente rimprovera al giudice d’appello di essere andato in contrasto coi principi espressi in più occasioni da questa Corte secondo cui è in re ipsa la scusabilità dell’errore in cui sia incorso il destinatario di un provvedimento dell’amministrazione che indichi un giudice innanzi al quale proporre l’impugnazione privo però di giurisdizione.

2. Col secondo mezzo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 cod. civ., 91 cod. proc. civ., d.m. n. 55/2014 e motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica in relazione all’art. 360, secondo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

La parte ricorrente censura la decisione con riferimento alle statuizioni in punto spese, ritenendo che il giudice d’appello non si sia conformato ai principi in materia di condanna alle spese della parte soccombente.

In particolare si censura il fatto che la liquidazione avvenne “sul rilievo d’ufficio del concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ.”.

3. Il ricorso principale è inammissibile per tardività.

Va anzitutto premesso che la sentenza impugnata non risulta notificata e dunque trova applicazione il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.

È poi da ricordare il principio per cui, con riferimento ai termini determinati ad “anni” e a “mesi”, trova applicazione il criterio dettato dall’art. 155, cod. proc. civ., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum: pertanto, allorché la parte sia onerata della notifica di un atto entro un termine decadenziale, tale incombente andrà effettuato con riferimento al momento di consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre (tra moltissime: Cass. n. 35570/2023).

È poi pacifico che la sentenza venne pubblicata in data 21 luglio 2021, per cui il semestre andava a scadere, in base al suesposto principio, in data 21 gennaio 2022,venerdì.

Invero la controversia consiste in un’opposizione a cartella esattoriale e, dunque, ha natura di opposizione all’esecuzione, in quanto volta a negare natura esecutiva al titolo.

Come noto, in virtù dell’art. 1, comma 3, l. n. 742/1969 si stabilisce che la sospensione feriale dei termini non si applica, tra l’altro, alle controversie indicate all’art. 92 ord. giud., approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Tale ultima disposizione annovera fra le altre proprio le controversie aventi ad oggetto l’opposizione all’esecuzione.

Né può ritenersi la soggezione della controversia alla sospensione feriale dei termini avendo la stessa ad oggetto, in parte, una domanda risarcitoria.

Ciò in quanto da un lato la stessa appare dipendente ed accessoria rispetto all’opposizione, dall’altro non è dato ricollegare i motivi, per come formulati, ad una censura relativamente alla statuizione della pronuncia d’appello sulla domanda risarcitoria in quanto tale (attenendo il secondo motivo alle spese ed il primo alla decisione nella parte in cui la stessa accoglie la domanda formulata, per quanto ricavabile dalle generiche affermazioni che lo caratterizzano).

4. Con l’unico mezzo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art. 2043 cod. civ., per avere il giudice d’appello condannato l’amministrazione al risarcimento del danno in conseguenza dell’erronea indicazione del giudice davanti al quale impugnare la cartella.

4.1. Il motivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto come visto l’impugnazione principale è inammissibile.

5. In conclusione il ricorso principale è inammissibile e quello incidentale inefficace.

Le spese gravano sul ricorrente principale in quanto soccombente (per tutte: Cass. n. 4074/2014).

Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e, per l’effetto, l’inefficacia di quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 1500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre al 15 % dell’onorario, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre ad € 200,00 a titolo di esborsi.

Dichiara la sussistenza, in capo sia al ricorrente che al ricorrente incidentale, dei presupposti processuali per l'obbligo di v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2746/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, con Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore pro-tempore intimata - avverso la sentenza n. 12484/21 resa dal Tribunale di Roma e depositata in data 21 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio dell’undici novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 5 agosto 2011 [OSCURATO:PERSONA] notificava all’odierno ricorrente cartella di pagamento relativa a retta di asilo nido, con indicazione di RICORSO TARDIVO possibilità di ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni. Vanamente proposta istanza in autotutela, il Giaquinto proponeva ricorso al TAR. In pendenza del relativo giudizio [OSCURATO:PERSONA] emetteva provvedimento di sgravio. Interveniva poi sentenza del giudice amministrativo in data 26 luglio 2016 di difetto di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva quindi la causa davanti al giudice di pace, anche con domanda risarcitoria. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione alla cartella, prendendo atto tra l’altro del riconoscimento (di cui alla nota 23 febbraio 2016) da parte dell’ente impositore del pagamento di ogni spettanza da parte del Giaquinto, dichiarava cessata la materia del contendere, respingeva per difetto dei presupposti la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., respingeva altresì la condanna al rimborso delle spese relative al giudizio amministrativo in quanto quel giudice ne aveva disposto la compensazione, ed infine poneva le spese di lite a carico dei soccombenti. Nel dispositivo, peraltro, il capo relativo alle spese era così concepito: “Condanna i convenuti alle [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] interponeva allora appello al Tribunale di Roma, cui veniva chiesto in particolare la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla controversia inerente alla cartella; l’accertamento del diritto al risarcimento del danno in € 1170,17 o somma veriore; la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.; infine la condanna dei convenuti in solido alle spese di giudizio. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello, condannava in solido gli appellati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, quantificandole in € 200,00; accoglieva altresì la domanda di risarcimento in rapporto al danno per l’inutile causa davanti al TAR, causata dall’erronea indicazione contenuta nella cartella ma, ritenuta la concorrente responsabilità del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., determinava gli stessi in € 100,00, al cui pagamento condannava sempre in solido gli appellati; condannava infine questi ultimi al pagamento delle spese del giudizio d’appello, quantificandole in € 100,00. [OSCURATO:PERSONA] propone, quindi, ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso e spiega altresì ricorso incidentale fondato su un motivo, mentre l’Agente della riscossione è rimasto intimato nonostante la regolare notifica avvenuta in data 22 gennaio 2022. Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. La causa veniva trattata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con ordinanza interlocutoria 23 novembre 2022, rimettevano alla sezione semplice non rientrando la stessa tra le ipotesi di cui all’art. 374 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 l. n. 241/90; 7 della l. n. 212/2000; 2,3,11,24,25,113, Cost.; 6 e 13 CEDU, 47 della Carta di Nizza, nonché motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica in relazione all’art. 360, secondo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. In sintesi, il ricorrente rimprovera al giudice d’appello di essere andato in contrasto coi principi espressi in più occasioni da questa Corte secondo cui è in re ipsa la scusabilità dell’errore in cui sia incorso il destinatario di un provvedimento dell’amministrazione che indichi un giudice innanzi al quale proporre l’impugnazione privo però di giurisdizione. 2. Col secondo mezzo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 cod. civ., 91 cod. proc. civ., d.m. n. 55/2014 e motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica in relazione all’art. 360, secondo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La parte ricorrente censura la decisione con riferimento alle statuizioni in punto spese, ritenendo che il giudice d’appello non si sia conformato ai principi in materia di condanna alle spese della parte soccombente. In particolare si censura il fatto che la liquidazione avvenne “sul rilievo d’ufficio del concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ.”. 3. Il ricorso principale è inammissibile per tardività. Va anzitutto premesso che la sentenza impugnata non risulta notificata e dunque trova applicazione il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. È poi da ricordare il principio per cui, con riferimento ai termini determinati ad “anni” e a “mesi”, trova applicazione il criterio dettato dall’art. 155, cod. proc. civ., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum: pertanto, allorché la parte sia onerata della notifica di un atto entro un termine decadenziale, tale incombente andrà effettuato con riferimento al momento di consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre (tra moltissime: Cass. n. 35570/2023). È poi pacifico che la sentenza venne pubblicata in data 21 luglio 2021, per cui il semestre andava a scadere, in base al suesposto principio, in data 21 gennaio 2022,venerdì. Invero la controversia consiste in un’opposizione a cartella esattoriale e, dunque, ha natura di opposizione all’esecuzione, in quanto volta a negare natura esecutiva al titolo. Come noto, in virtù dell’art. 1, comma 3, l. n. 742/1969 si stabilisce che la sospensione feriale dei termini non si applica, tra l’altro, alle controversie indicate all’art. 92 ord. giud., approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Tale ultima disposizione annovera fra le altre proprio le controversie aventi ad oggetto l’opposizione all’esecuzione. Né può ritenersi la soggezione della controversia alla sospensione feriale dei termini avendo la stessa ad oggetto, in parte, una domanda risarcitoria. Ciò in quanto da un lato la stessa appare dipendente ed accessoria rispetto all’opposizione, dall’altro non è dato ricollegare i motivi, per come formulati, ad una censura relativamente alla statuizione della pronuncia d’appello sulla domanda risarcitoria in quanto tale (attenendo il secondo motivo alle spese ed il primo alla decisione nella parte in cui la stessa accoglie la domanda formulata, per quanto ricavabile dalle generiche affermazioni che lo caratterizzano). 4. Con l’unico mezzo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art. 2043 cod. civ., per avere il giudice d’appello condannato l’amministrazione al risarcimento del danno in conseguenza dell’erronea indicazione del giudice davanti al quale impugnare la cartella. 4.1. Il motivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto come visto l’impugnazione principale è inammissibile. 5. In conclusione il ricorso principale è inammissibile e quello incidentale inefficace. Le spese gravano sul ricorrente principale in quanto soccombente (per tutte: Cass. n. 4074/2014). Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e, per l’effetto, l’inefficacia di quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 1500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre al 15 % dell’onorario, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre ad € 200,00 a titolo di esborsi. Dichiara la sussistenza, in capo sia al ricorrente che al ricorrente incidentale, dei presupposti processuali per l'obbligo di v
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