CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 11216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 575-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 352/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 403/2020; [OSCURATO:PERSONA] previdenziali R.G.N.575/2022 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 23.6.2021, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi a percentuale dovuti alla Gestione commerciantie fatto valere dall’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai redditi prodotti nel 2011; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 3, comma 9, l. n. 335/1995, 1, l. n. 233/1990, 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), 18, d.lgs. n. 241/1997, 2, d.l. n. 63/2002 (conv. con l. n. 112/2002), 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché al d.P.C.M. 6.6.2012, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi a percentuale decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi sul minimale di reddito e non dalla scadenza del termine per il pagamento del saldo, da identificarsi a sua volta con quello previsto per il versamento delle somme a saldo dovute in base alla dichiarazione dei redditi; che il motivo è fondato; che questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di contributi c.d. a percentuale, pur essendo il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (Cass. n. 27950 del 2018); che, disponendo l’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/2001 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall’art. 2, d.l. n. 63/2002, cit.e, successivamente , dall’art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio 2006, n. 223) al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; che erroneamente, pertanto, i giudici territoriali hanno ancorato il termine di decorrenza della prescrizione alla data prevista per il versamento dei contributi sul minimale di reddito, essendo in questione la contribuzione dovuta sull’eccedenza rispetto al minimale e calcolata in percentuale sul reddito complessivamente prodotto per l’anno 2011; che, anche a prescindere dalla circostanza che l’art. 1, d.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha differito al 9.7.2012 il termine scadente il 16giugno precedente, risulta evidente che, alla data del 30.5.2017, in cui pacificamente pervenne l’atto interruttivo della prescrizione dei contributi per cui è causa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), il termine quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, l. n.335/1995, non era spirato; che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “la prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti decorre non già dal momento fissato per il versamento dei contributi sul minimale di reddito, bensì dal momento in cui spira il termine per il versamento a saldo delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che