CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,1857 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 1475/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 548/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1857/20261.- La Corte di appello di Napoli sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 18834/2026Vigliotta ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa DMataa rpiuabb licazione 10/06/2026Capua Vetere che aveva rigettato il ricorso dalla stessa propostoavverso il verbale di accertamento dell’INPS, notificato il 27ottobre 2012, che ne aveva disposto l’iscrizione ai fini previdenzialiquale imprenditore agricolo professionale (IAP) per il periodo dal1° gennaio 2007 al 30 giugno 2012, intimandole il pagamentodella complessiva somma di € 11.989,00.La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di prescrizionesollevata da [OSCURATO:PERSONA] rilevando che poiché l’ultima rata delversamento dei contributi per l’anno 2007 scadeva nel gennaio2008, la notifica del verbale di accertamento da parte dell’INPS del27 ottobre 2012 è idonea a interrompere il decorso del terminequinquennale di prescrizione per tutti i contributi dovuti per l’anno2007 e non esclusivamente per quelli maturati successivamente al27 ottobre 2007 come preteso dalla ricorrente. Ha, inoltre,disatteso la contestazione al verbale di accertamento ispettivo diincompetenza dell’INPS ad attribuire la qualifica IAP essendoquesta riservata alla Regione, in quanto il d.P.R. n. 476 del 2001fa espressamente salva la facoltà dell’INPS di effettuare verificheai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 11 della legge n. 9del 1963, finalizzate al versamento dei contributi previdenziali.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] condue motivi di censura.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18415/20221.- Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazNioumneero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 18834/2026dell’art. 2941, n. 8, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avereData pubblicazione 10/06/2026la Corte di appello errato nel ritenere sussistente una ipotesi disospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c.;inoltre, rileva la ricorrente che il dies a quo dal quale computare icinque anni di prescrizione decorre dal versamento omesso, percui i contributi relativi al periodo dal 1° gennaio 2007 al 27 ottobre2007 risultano prescritti in quanto scadevano prima di quest’ultimadata.2.- Il motivo non è fondato.La Corte di appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione deicontributi maturati dal 1° gennaio 2007, ritenendone utilmenteinterrotto il decorso con la notifica del verbale di accertamento del27 ottobre 2012 sul rilievo che, decorrendo il termine diprescrizione dalla data di scadenza del versamento dei contributi,l’ultima rata per il versamento dei contributi anno 2007 scadevanel gennaio 2008.Del tutto inconferenti sono le deduzioni contenute nel motivoin materia di sospensione del decorso della prescrizione ai sensidell’art. 2941, n. 8, c.c. in ipotesi di occultamento doloso dei datireddituali, non facendosi alcuna questione nella pronunciaimpugnata di sospensione del decorso della prescrizione.3.- La sentenza della Corte di appello, nella parte in cui haindicato il termine di decorrenza della prescrizione nella scadenzadel termine per il versamento del saldo dei contributi, essendo soloda tale momento che l’INPS può far valere il proprio diritto dicredito, è conforme ad un costante orientamento di questa Corte(vedi, da ultimo, Cass. n. 11216/2025).Nella fattispecie, a fronte dell’affermazione della Corte diappello che la scadenza del termine per il versamento dell’ultimarata dei contributi dovuti per l’anno 2007 era al gennaio 2008,parte ricorrente si è limitata a rilevare, in maniera poco chiara, cheil termine di scadenza dei contributi per il periodo 1° geNnumnearoi ore-gi2str7o generale 18415/2022Numero sezionale 1857/2026ottobre 2007 era antecedente tale ultima data, ma non ha fornitoNumero di raccolta generale 18834/2026alcuna argomentazione volta a contrastare quanto affermatoD dataa plluabb licazione 10/06/2026Corte di appello, neppure indicando una data di scadenza deicontributi alternativa rispetto a quella individuata dalla Corte diappello nel gennaio successivo all’anno di riferimento deicontributi.4.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 99 del 2004 (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenutoche la ricorrente fosse una imprenditrice agricola professionale,essendo, invece, solo titolare di una impresa agricola.5.- La Corte di appello ha rigettato la censura alla sentenza diprimo grado volta a contestare la legittimità del provvedimentodell’INPS di iscrizione negli elenchi IAP sotto il profilo dellacompetenza dell’istituto previdenziale ad adottare provvedimentidi iscrizione negli elenchi.Invece, non ha costituito oggetto del giudizio di appello lasussistenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi IAP.Pertanto, nella censura in esame la ricorrente, lungi dalcontestare quanto affermato dal giudice di appello, si duole dellaricostruzione in fatto svolta dagli ispettori INPS che ha portato allasua iscrizione di ufficio negli elenchi, questione che, da quantoriportato nella ricostruzione in fatto, non ha costituito oggetto delgiudizio di appello.Con il motivo del ricorso per cassazione, allora, la ricorrentevorrebbe censurare nel merito l’accertamento dei fatti operati insede ispettiva, senza che tale accertamento abbia costituitooggetto del giudizio di appello.Ne deriva l’inammissibilità della doglianza, non corrispondendoad una critica mossa alla pronuncia impugnata.6.- Conclusivamente il ricorso va respinto.Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l’INPNSum ersov reogilsttroo generale 18415/2022Numero sezionale 1857/2026difese.Numero di raccolta generale 18834/2026In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare attoD atad peubib licazione 10/06/2026presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito