CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 30625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21298/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2257/2023 depositata il 03/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia è relativa alla procedura esecutiva che ha ad oggettoimmobili situati in Arbus, originariamente di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice esecutata, nelle more fallita). Su questi beni era stata iscritta ipoteca a garanzia di quattro contratti di mutuo fondiario stipulati tra il 1978 e il 1980 con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (dante causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel corso del giudizio rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva acquistato tali immobili dalla mutuataria [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di compravendita del 17 ottobre 1980, successivamente all’iscrizione ipotecaria. Nel 1982, la banca creditrice aveva agito in esecuzione contro [OSCURATO:SOCIETA]., notificando due pignoramenti (iscritti ai nn. di r.es. 170/1982 e 220/1982). I beni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano stati inclusi nell’esecuzione (in particolare, r.es. n. 220/1982, poi riunita alla r. es. n. 170/1982). 2. Nel corso di quella procedura, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 69/2009, che imponeva il rinnovo delle vecchie trascrizioni entro un anno (scadenza 04.07.2010), la creditrice procedette a rinnovare la trascrizione del pignoramento del 1982 il 1° luglio 2010. Tuttavia, tale rinnovazione fu parziale, poiché omise alcuni beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in particolare, subalterni 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 in Arbus). La banca creditrice, constatata l’omissione, notificò un nuovo pignoramento il 04.01.2011 (procedura r.es. n. 267/2011), relativo proprio ai beni precedentemente omessi, che venne poi riunito alla procedura esecutiva principale (r.es. 170/1982). 3.Con comparsa di costituzione del 2 dicembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. interveniva come terzo proprietario nell’ambito della procedura esecutiva e chiedeva al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale civile di Cagliari di dichiarare l’estinzione parziale della procedura, limitatamente agli immobili per i quali non era stata rinnovata la trascrizione del pignoramento. Il G.E., con ordinanza 13 dicembre 2019, rigettava la domanda di estinzione del giudizio. Avverso detta ordinanza, con ricorso depositato il 20 gennaio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva dinanzi al Tribunale di Cagliari opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva altresì domanda di sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. 170/1982, per le stesse ragioni giuridiche dedotte in precedenza, aggiungendo che il creditore procedente non aveva notificato personalmente al terzo acquirente alcun atto interruttivo della prescrizione dell’ipoteca. Il G.E., con ordinanza del 1° settembre 2020 (confermata dal Collegio con ordinanza 2 dicembre 2020), rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dall’opponente, alla quale assegnava termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. 4. Instaurato il giudizio di merito, il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell’opposizione, con la sentenza n. 2257/2023, rigettava l’opposizione agli atti esecutivi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., disattendendo tutte le tesi giuridiche avanzate dall’opponente. 5. Avverso tale ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso in cinque motivi, coi quali , in estrema sintesi,chiede a questa Corte l ’ annullamento della sentenza impugnata, con declaratoria: da un lato, di estinzione ab origine dell’intera procedura esecutiva e di conseguente estinzione per prescrizione del credito; e, dall’altro, di estinzione dell’ipoteca per prescrizione ex art. 2880 c.c. 1.1 I primi tremotivi sono tra loro strettamente connessi. I primi dueconcernono la validità della rinnovazione parziale del pignoramento del 2010, in quanto [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la violazione delle norme sulla rinnovazione (che impongono l’uso di una nota conforme all’originale) avrebbe dovuto portare all’estinzione anticipata, anomala o atipica, dell’intera procedura esecutiva (e non solo parziale, come invece ritenuto dal giudice dell’opposizione). Il terzo motivo attiene invece alla prescrizione del credito, nel senso che, secondo la prospettazione della ricorrente, in conseguenza della dichiarata estinzione ex tunc dell ’ intera procedura, verrebbe meno l ’ effetto interruttivo permanente della prescrizione del credito (art. 2945, co. 2 e 3 c.c.), conservandosi il solo effetto interruttivo istantaneo del pignoramento del 1982. Pertanto, il credito (mutuo ipotecario) sarebbe da dichiarare estinto per prescrizione (maturata nel 1992). [OSCURATO:SOCIETA], la società ricorrente: -con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle Preleggi, 58, comma 4 L. 69/2009, 2668 bis e ter c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa totale motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha affermato che il creditore procedente potesse legittimamente procedere a una rinnovazione parziale, avvenuta mediante la nota del 1° luglio 2010, e non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla mancata applicazione, nel caso di specie, degli artt. 2668 bis e ter c.c. Sostiene che la nota, oltre ad essere incompleta, è anche difforme rispetto all’originale e alla procedura richiesta dagli artt. 2668 bis e ter c.c. e che il giudice dell’opposizione, statuendo nei termini sopra indicati, non ha tenuto conto del principio di diritto affermato da Cass. n. 29248/2020; -con il secondo motivo denuncia «Violazione degli artt. 2668 bis, 2668 ter c.c., 629 e 630 c.p.c. e del consolidato orientamento della S.C. in merito all’estinzione anticipata, anomala o atipica, della procedura esecutiva, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. ,nella parte in cui il giudice dell’opposizione non ha dichiarato l’estinzione anticipata, anomala o atipica, dell’intera procedura esecutiva, nonostante l’inosservanza da parte della banca creditrice delle norme poste alla base della rinnovazione della nota di trascrizione dell’originario pignoramento. [OSCURATO:PERSONA]. n. 4751/2016 e Cass. n. 24838/2023, afferma che, quando la procedura esecutiva non si conclude tipicamente, si determina l’estinzione retroattiva della procedura esecutiva; - con il terzo motivo denuncia Violazione artt. 2943, 1° comma e 2945, 2° e 3° comma c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ,nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha omesso di dichiarare la prescrizione del credito della banca procedente, per effetto dell’estinzione anomala ex tunc della procedura esecutiva. Sottolinea che l’originario atto interruttivo risale al 1982 ed osserva che, poiché nei dieci anni successivi non vi sono stati altri atti interruttivi della prescrizione del credito,la prescrizione sarebbe maturata nel 1992. 1.2. I motivi quarto e quinto concernono l’estinzione dell’ipoteca per prescrizione ventennale: [OSCURATO:PERSONA] invoca detta prescrizione ai sensi dell’art. 2880 c.c. a suo favore, in quanto terzo acquirente: da un lato, afferma che non è stato ad essa notificato alcun atto interruttivo della prescrizione ipotecaria entro i vent’anni successivi alla trascrizione dell’acquisto (1980-2000); dall’altro, sostiene che una nota integrativa di bilancio di [OSCURATO:PERSONA] del 1998, riguardante un proprio debito, è stata erroneamente utilizzat a dal giudice dell ’ opposizione come valido atto di ricognizione del diritto (art. 2944 c.c.) idoneo a interrompere la prescrizione dell’ipoteca originaria gravante sul debito di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la società ricorrente: -con il quarto motivo denuncia Violazione degli artt. 2880 c.c. - usucapio libertatis - e 115/1° comma c.p.c. in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c. , nella parte in cui il giudice dell ’ opposizione non ha dichiarato in favore del terzo acquirente l’estinzione per usucapio libertatisdell ’ ipoteca iscritta nel 1978 sui beni immobili del suo dante causa. [OSCURATO:PERSONA]. nn. 1586/2002, 13940/2016, 13941/2016 e 21752/2019, osserva la mancata notifica al terzo acquirente nei vent’anni successivi alla trascrizione dell’acquisto degli stessi beni immobili (dal 1980 al 2020) di un atto interruttivo della prescrizione dell’ipoteca e sostiene che tale atto nei confronti del terzo acquirente possa aversi solo con un’azione esecutiva individuale promossa contro di esso o con altro atto equipollente; -con il quinto ed ultimo motivo denuncia la Violazione degli artt. 2880 e 2944 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha affermato che la prescrizione ex art. 2880 c.c. dell’ipoteca iscritta nel 1978 sui beni immobili di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rinnovata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sarebbe maturata perché interrotta nel 1998 dal riconoscimento di un diritto altrui (risultante da nota al bilancio del 30.06.1998 di [OSCURATO:PERSONA]). Sostiene che il riconoscimento di un diritto altrui non vale quale atto che determina l’interruzione della prescrizione dell’ipoteca ex art. 2880 c.c. Osserva che l’ipoteca e la correlativa obbligazione pecuniaria sono riferite in sentenza a soggetti diversi da quelli direttamente ed esclusivamente coinvolti nell’espropriazione immobiliare per cui il ricorrente è in processo. 2. Tanto premesso, si rileva che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], alla GEP di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al [OSCURATO:PERSONA] dei Corsari presso lo studio legale degli avvocati che sono indicati quali difensori. Senonché tutte e tre le suddette parti risultano essere rimaste contumaci nel giudizio di opposizione, neppure essendo indicate come costituite a mezzo di quei difensori nell’intestazione con la qui gravata sentenza. Orbene, come è noto, la notifica del ricorso per cassazione alla parte contumace nel grado concluso con la sentenza gravata deve essere effettuata personalmente alla parte stessa e non al difensore nominato in precedenza che a quel grado non abbia preso parte, in quantola procura a suo tempo conferita non è più valida per la fase successiva(art. 292 c.p.c.). Ne consegue che la notifica del ricorso, essendo erroneamente stata eseguita ad un procuratore che non risulta costituito nel grado concluso con la sentenza gravata, non è valida e ne va ordinata la rinnovazione entro il termine perentorio indicato in dispositivo, con onere di tempestivo deposito della prova dell’ottemperanza. 3. Inoltre, impregiudicata ogni valutazione sui primi tre motivi, in relazione ai motivi quarto e quinto, la Corte rileva l’esistenza di un disallineamento della giurisprudenza di legittimità sullaquestione se il termine ventennale di efficacia dell’ipoteca sia suscettibile o no di interruzione: apparendo complesso il coordinamento tra quanto affermato daCass. n. 13090/2015 e da Cass n. 7570/2011 e quanto, più di recente,ha affermato Cass.n. 21752/2019. In ragione della particolare rilevanza che viene -di conseguenza - ad assumere tale questione , la Corte dispone altresì la rimessione della causa alla pubblica udienza. P.Q.M La Corte: -ordina alla società ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità nel termine di giorni 30 (trenta) dal deposito della presente ordinanza, mandando la Cancelleria per