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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 24838/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 6796/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] te , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appellodi Caltanissetta n. 34/202 2 depositata il16.2.2022; N. 6796/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.6.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 13.12.2011, propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -quale cessionaria del credito originariamente vantato dal [OSCURATO:SOCIETA]. per complessivi € 127.314,49, oltre accessori, in forza di d.i. emesso dal Tribunale di Palermo il 18.6.1986, non opposto – eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito.

L’adito Tribunale di Gela rigettò l’opposizione con sentenza del 9.10.2014, rilevando – per quanto ancora qui interessa – che la prescrizione non aveva avuto modo di maturare in forza dell’effetto interruttivo/sospensivo di cui agli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 1, c.c., avuto riguardo alle vicende di cui alla procedura esecutiva immobiliare già avviata dal cedente [OSCURATO:SOCIETA] nel 1991 in danno della società opponente, e dichiarata improseguibile dal g.e. dello stessoTribunale di Gela con ordinanza del 30.4.2012, stante la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex art. 2668-ter c.c.

Proposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Caltanissetta l o accolse con sentenza del 16.2.2022, rilevando che l’effetto sospensivo della prescrizione cessa di avere carattere permanente, per divenire invec e istantaneo, con efficacia ex tunc , qualora la procedura venga solo dichiarata improseguibile, e non invece estinta per causa tipica, come era avvenuto nella specie; conseguentemente, dichiarò prescritto il credito intimato.

N. 6796/22R.G.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la Corte del merito rilevato l’interruzione della prescrizione derivante dall’intervento proposto da essa ricorrente nell’ambito del menzionato procedimento esecutivo con atto del 17.9.2009. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2943 e 2945 c.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la Corte del merito attribuito efficacia interruttiva della prescrizione all’atto di precetto notificato il 2.12.2011, nonché alla successiva procedura esecutiva immobiliare avviata. 1.3 -Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2943 e 2945 c.c., nonché contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., riguardo alla efficacia interruttiva della prescrizione della dichiarazione di improseguibilità derivante dalla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento.

N. 6796/22R.G. 1.4 –Infine, col formale quarto motivo, si invoca l’applicazione del prospective overruling. 2.1 –I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Accogliendo l’appello della società intimata, la Corte nissena ha fatto applicazione del principio affermato, in fattispecie singolarmente identica a quella che qui occupa, da Cass. n. 12239/2019, secondo cui “In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata delprocedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea –e non già permanente - della prescrizione) ”.

Il citato arresto non fa altro che sviluppare il ragionamento posto a base della più risalente Cass. n. 4203/2002, inquadrando il principio da essa affermato nell’ambito della oramai ricevuta distinzione, in ambito esecutivo, tra estinzione tipica ed “atipica”(o chiusura anticipata, o improseguibilità) della procedura, e N. 6796/22R.G. convincentemente escludendo che il creditore inerte (cui quest’ulti ma sia appunto imputabile), possa beneficiare della sospensione della scansione temporale ai fini della prescrizione.

Ciò posto, le censure in discorso sono allora prive di decisività, e dunque inammissibili, laddove invocano – anche a prescindere dai pur pertinenti e specifici rilievi di novitàsollevati dalla controricorrente , anche in relazione alla produzione documentale dell’odierna ricorrente – pretesi fatti interruttivi della prescrizione assolutamente irrilevanti, al fine di escludere la maturazione del termine di prescrizione: infatti, posto che il credito risale al 1986 e che venne azionato dal [OSCURATO:SOCIETA] nel 1991, a nulla rileva cheIsland Refinancing abbia depositato nella procedura esecutiva immobiliare a carico della S.I.A.C. un atto d’intervento nel 2009, quale cessionaria del Banco (atto che, di per sé, ha indubbiamente gli effetti di cui all’art. 2943, comma 1, c.c.), o abbia poi notificato un atto di precetto nel 2011.

In entrambe le prospettive, infatti, poiché -a seguito della declaratoria di improseguibilità del 30.4.2012, adottata dal g.e. -l’atto di impulso della procedura esecutiva (ossia il pignoramento immobiliare del1991) può solo dispiegare efficacia interruttiva istantanea, sia l’intervento in discorso che il successivo precetto si manifestarono allorquando il credito era da considerare (benché con valutazione ex post) già irrimediabilmente prescritto.

In altre parole, non rileva che gli atti suddetti siano stati realizzati quando ancora la procedura esecutiva era pendente, perché la retroazione degli effetti della improseguibilità implica che, se l’atto interruttivo (atto di pignoramento) ha mera valenza istantanea, in difetto di ogni altro atto idoneo compiuto medio N. 6796/22R.G. tempore(neppure indicato dalla ricorrente), non possono che trarsi le inevitabili conseguenze correttamente accertate dalla Corte nissena.

Né, del resto , le censure offrono elementi per discostarsi dalla ormai consolidatissima distinzione tra estinzione (o chiusura) tipica o “atipica” (o anticipata) della procedura esecutiva(su cui, ancora di recente, si veda Cass. n. 7528/2023), o anche riguardo all’interpretazione dell’art. 2943, comma 2, c.c., propugnata da Cass. n. 12239/2019 (il cui principio è stato ribadito anche da Cass. n. 8217/2021), donde l’infondatezza, in ogni caso,delle censure stesse. 3.1 –Il terzo motivo è infondato.

Con esso si nega che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento possa di per sé implicare l’estinzione atipica della procedura.

Al contrario, la tesi è ormai da ritenere ampiamente consolidata (a seguito di Cass. n. 4751/2016, cui si rinvia per brevità), mentre la censura si fonda sull’antica impostazione della natura meramente dichiarativa della trascrizione del pignoramento, da tempo ampiamente abbandonata dalla Corte (si veda,per tutte,Cass. n. 7998/2015). 4.1 –Il quarto motivo è in realtà un “non-motivo”, perché con esso non si svolge una censura specifica alla decisione impugnata, ma si invocano provvedimenti che questa Corte dovrebbe – in tesi - adottare, per rimettere in termini essa ricorrente.

In realtà, aprescindere da ogni altra considerazione, non può esservi alcuno spazio per il prospective overruling, nel senso spendibile nel nostro ordinamento: a parte il fatto che non v’eranella specie un inequivoco orientamento in senso opposto a quello accolto dalla Corte d’appello, non vengono qui neppure in rilievo N. 6796/22R.G. norme processuali - dalla cui interpretazione (diversa, in ipotesi, da quella consolidata) sia derivata la decadenza o altre conseguenze in ordine al pieno dispiegamento del diritto di difesa, tale dagiustificare la “traslazione” del nuovo orientamento affermato - ma proprio norme sostanziali, quali inequivocabilmente sono quelle sulla prescrizione estintiva.

Il mezzo, per come spiegato, è pertanto inammissibilesotto ogni profilo. 5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, nella qualità, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 6796/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] te , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appellodi Caltanissetta n. 34/202 2 depositata il16.2.2022; N. 6796/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.6.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 13.12.2011, propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -quale cessionaria del credito originariamente vantato dal [OSCURATO:SOCIETA]. per complessivi € 127.314,49, oltre accessori, in forza di d.i. emesso dal Tribunale di Palermo il 18.6.1986, non opposto – eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito. L’adito Tribunale di Gela rigettò l’opposizione con sentenza del 9.10.2014, rilevando – per quanto ancora qui interessa – che la prescrizione non aveva avuto modo di maturare in forza dell’effetto interruttivo/sospensivo di cui agli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 1, c.c., avuto riguardo alle vicende di cui alla procedura esecutiva immobiliare già avviata dal cedente [OSCURATO:SOCIETA] nel 1991 in danno della società opponente, e dichiarata improseguibile dal g.e. dello stessoTribunale di Gela con ordinanza del 30.4.2012, stante la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex art. 2668-ter c.c. Proposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Caltanissetta l o accolse con sentenza del 16.2.2022, rilevando che l’effetto sospensivo della prescrizione cessa di avere carattere permanente, per divenire invec e istantaneo, con efficacia ex tunc , qualora la procedura venga solo dichiarata improseguibile, e non invece estinta per causa tipica, come era avvenuto nella specie; conseguentemente, dichiarò prescritto il credito intimato. N. 6796/22R.G. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la Corte del merito rilevato l’interruzione della prescrizione derivante dall’intervento proposto da essa ricorrente nell’ambito del menzionato procedimento esecutivo con atto del 17.9.2009. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2943 e 2945 c.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la Corte del merito attribuito efficacia interruttiva della prescrizione all’atto di precetto notificato il 2.12.2011, nonché alla successiva procedura esecutiva immobiliare avviata. 1.3 -Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2943 e 2945 c.c., nonché contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., riguardo alla efficacia interruttiva della prescrizione della dichiarazione di improseguibilità derivante dalla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento. N. 6796/22R.G. 1.4 –Infine, col formale quarto motivo, si invoca l’applicazione del prospective overruling. 2.1 –I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Accogliendo l’appello della società intimata, la Corte nissena ha fatto applicazione del principio affermato, in fattispecie singolarmente identica a quella che qui occupa, da Cass. n. 12239/2019, secondo cui “In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata delprocedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea –e non già permanente - della prescrizione) ”. Il citato arresto non fa altro che sviluppare il ragionamento posto a base della più risalente Cass. n. 4203/2002, inquadrando il principio da essa affermato nell’ambito della oramai ricevuta distinzione, in ambito esecutivo, tra estinzione tipica ed “atipica”(o chiusura anticipata, o improseguibilità) della procedura, e N. 6796/22R.G. convincentemente escludendo che il creditore inerte (cui quest’ulti ma sia appunto imputabile), possa beneficiare della sospensione della scansione temporale ai fini della prescrizione. Ciò posto, le censure in discorso sono allora prive di decisività, e dunque inammissibili, laddove invocano – anche a prescindere dai pur pertinenti e specifici rilievi di novitàsollevati dalla controricorrente , anche in relazione alla produzione documentale dell’odierna ricorrente – pretesi fatti interruttivi della prescrizione assolutamente irrilevanti, al fine di escludere la maturazione del termine di prescrizione: infatti, posto che il credito risale al 1986 e che venne azionato dal [OSCURATO:SOCIETA] nel 1991, a nulla rileva cheIsland Refinancing abbia depositato nella procedura esecutiva immobiliare a carico della S.I.A.C. un atto d’intervento nel 2009, quale cessionaria del Banco (atto che, di per sé, ha indubbiamente gli effetti di cui all’art. 2943, comma 1, c.c.), o abbia poi notificato un atto di precetto nel 2011. In entrambe le prospettive, infatti, poiché -a seguito della declaratoria di improseguibilità del 30.4.2012, adottata dal g.e. -l’atto di impulso della procedura esecutiva (ossia il pignoramento immobiliare del1991) può solo dispiegare efficacia interruttiva istantanea, sia l’intervento in discorso che il successivo precetto si manifestarono allorquando il credito era da considerare (benché con valutazione ex post) già irrimediabilmente prescritto. In altre parole, non rileva che gli atti suddetti siano stati realizzati quando ancora la procedura esecutiva era pendente, perché la retroazione degli effetti della improseguibilità implica che, se l’atto interruttivo (atto di pignoramento) ha mera valenza istantanea, in difetto di ogni altro atto idoneo compiuto medio N. 6796/22R.G. tempore(neppure indicato dalla ricorrente), non possono che trarsi le inevitabili conseguenze correttamente accertate dalla Corte nissena. Né, del resto , le censure offrono elementi per discostarsi dalla ormai consolidatissima distinzione tra estinzione (o chiusura) tipica o “atipica” (o anticipata) della procedura esecutiva(su cui, ancora di recente, si veda Cass. n. 7528/2023), o anche riguardo all’interpretazione dell’art. 2943, comma 2, c.c., propugnata da Cass. n. 12239/2019 (il cui principio è stato ribadito anche da Cass. n. 8217/2021), donde l’infondatezza, in ogni caso,delle censure stesse. 3.1 –Il terzo motivo è infondato. Con esso si nega che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento possa di per sé implicare l’estinzione atipica della procedura. Al contrario, la tesi è ormai da ritenere ampiamente consolidata (a seguito di Cass. n. 4751/2016, cui si rinvia per brevità), mentre la censura si fonda sull’antica impostazione della natura meramente dichiarativa della trascrizione del pignoramento, da tempo ampiamente abbandonata dalla Corte (si veda,per tutte,Cass. n. 7998/2015). 4.1 –Il quarto motivo è in realtà un “non-motivo”, perché con esso non si svolge una censura specifica alla decisione impugnata, ma si invocano provvedimenti che questa Corte dovrebbe – in tesi - adottare, per rimettere in termini essa ricorrente. In realtà, aprescindere da ogni altra considerazione, non può esservi alcuno spazio per il prospective overruling, nel senso spendibile nel nostro ordinamento: a parte il fatto che non v’eranella specie un inequivoco orientamento in senso opposto a quello accolto dalla Corte d’appello, non vengono qui neppure in rilievo N. 6796/22R.G. norme processuali - dalla cui interpretazione (diversa, in ipotesi, da quella consolidata) sia derivata la decadenza o altre conseguenze in ordine al pieno dispiegamento del diritto di difesa, tale dagiustificare la “traslazione” del nuovo orientamento affermato - ma proprio norme sostanziali, quali inequivocabilmente sono quelle sulla prescrizione estintiva. Il mezzo, per come spiegato, è pertanto inammissibilesotto ogni profilo. 5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, nella qualità, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a