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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14250/2026

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difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliatoper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata perlegge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026-intimati-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2257/2023depositata il 03/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i Difensori delle parti, indicati a verbale, che hanno conclusoinsistendo nell’accoglimento delle conclusioni riportate nei rispettivi attidifensivi.1.

La controversia è relativa a immobili situati in Arbus,originariamente di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (debitriceesecutata, nelle more fallita).Su questi beni era stata iscritta ipoteca a garanzia di quattrocontratti di mutuo fondiario stipulati tra il 1978 e il 1980 con la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva acquistato tali immobili dallamutuataria [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di compravendita del 17ottobre 1980 (successivo all’iscrizione ipotecaria)Nel 1982, la banca creditrice aveva agito in esecuzione contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., notificando due pignoramenti (r.es. n. 170/1982e 220/1982).I beni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano stati inclusi nell’esecuzione (inparticolare, r.es. n. 220/1982, poi riunita alla r. es. n. 170/1982).2.

Nel corso di quella procedura, a seguito dell’entrata in vigoredella Legge n. 69/2009, che imponeva il rinnovo delle vecchietrascrizioni entro un anno (scadenza 04.07.2010), la creditriceprocedette a rinnovare la trascrizione del pignoramento del 1982 il 1°luglio 2010.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tuttavia, tale rinnovazione fu parziale, essendo stata omessal’indicazione di alcuni beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (inparticolare, subalterni 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 in Arbus).La banca creditrice, constatata l’omissione, notificò un nuovopignoramento (r.es. n. 267/2011), relativo per l’appunto ai beniprecedentemente omessi, che venne poi riunito alla proceduraesecutiva principale (r.es. n. 170/1982).3.

Con comparsa di costituzione del 2 dicembre 2019 la [OSCURATO:SOCIETA]. interveniva come terzo proprietario nell’ambito dellaprocedura esecutiva e chiedeva al giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l’estinzione della procedura, limitatamente agliimmobili per i quali non era stata rinnovata la trascrizione delpignoramento.Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza 13 dicembre 2019,rigettava la domanda di estinzione del giudizio.Avverso detta ordinanza, con ricorso depositato il 20 gennaio2020 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva dinanzi al Tribunale di Cagliariopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva altresì domanda di sospensionedella procedura esecutiva iscritta al n. 170/1982, per le stesse ragionigiuridiche dedotte in precedenza, aggiungendo che il creditoreprocedente non aveva notificato personalmente al terzo acquirentealcun atto interruttivo della prescrizione dell’ipoteca.Il G.E., con ordinanza del 1° settembre 2020 (confermata dalCollegio con ordinanza 2 dicembre 2020), rigettava l’istanza disospensione dell’esecuzione avanzata dall’opponente, alla qualeassegnava termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.4.

Instaurato il giudizio di merito, il Tribunale di Cagliari, qualegiudice dell’opposizione, con la sentenza n. 2257/2023, rigettaval’opposizione agli atti esecutivi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., disattendendotutte le tesi giuridiche avanzate dall’opponente.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/20265.

Avverso tale ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Per l’adunanza dell’11 novembre 2025 il Procuratore Generalenon ha rassegnato conclusioni scritte.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 30625/2025 hadisposto il rinvio a nuovo ruolo affinché il ricorso fosse trattato allapubblica udienza, ordinando la rinnovazione del ricorso a VenturiniWalter, alla GEP di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al [OSCURATO:PERSONA] deiCorsari ed evidenziando, quale rilevante questione di diritto sottesa aimotivi quarto e quinto, se il termine ventennale di efficacia dell’ipotecasia o no suscettibile di interruzione.Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale harassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.I Difensori di entrambe le parti hanno nuovamente depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella impugnata sentenza il Tribunale di Cagliari, chiamato adecidere un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale terzo proprietario dei beni pignorati,nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 170/1982 (eriunite), ha affrontato: a) dapprima, la questione della dedottainvalidità della rinnovazione della trascrizione del pignoramento del2010, sul dedotto presupposto che fosse parziale e non conformeall’originaria trascrizione; b) poi la questione della estinzione(anticipata, anomala o atipica) dell’intera procedura esecutiva e dellaconseguente prescrizione del credito; ed infine, c) la questione dellaprescrizione dell’ipoteca ex art. 2880 c.c. in favore del terzo acquirente(usucapio libertatis).Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026In sintesi, il giudice dell’opposizione:a) quanto all’estinzione dell’intera procedura, ha osservato che ilpignoramento, che colpisce una pluralità di beni distinti, non costituisceun atto inscindibile, ma un vincolo strutturalmente e funzionalmentescindibile; ha affermato che da tale natura scindibile consegue che levicende relative a singoli cespiti non travolgono necessariamentel’intera procedura; con la conseguenza che la rinnovazione dellatrascrizione ex L. n. 69/2009 può legittimamente riguardare solo alcunibeni, determinando, al più, un’inefficacia limitata ai soli cespiti nonrinnovati; ha quindi concluso escludendo l’estinzione anticipata(anomala o atipica) dell’intera procedura esecutiva, in quanto la stessapuò proseguire per i beni regolarmente rinnovati o pignorati ex novo(come avvenuto con il pignoramento del 2011);b) quanto alla prescrizione del credito, ha rilevato che - finché laprocedura è pendente e non si estingue per causa imputabile alcreditore - l’atto di pignoramento conserva il suo effetto interruttivopermanente ai sensi dell’art. 2945, commi 2 e 3, c.c.;c) quanto alla prescrizione dell’ipoteca ex art. 2880 c.c., haritenuto che il termine ventennale a favore del terzo acquirente èsuscettibile di interruzione tramite le cause generali previste dal codicecivile; ha ritenuto che nel caso di specie la nota integrativa al bilanciodella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (del 30 giugno 1998), contenente ilriferimento espresso ai debiti assistiti da ipoteca sui propri immobili,integrava un atto di riconoscimento del diritto di garanzia, idoneo ainterrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.. ed ha ritenutotale condotta incompatibile con la pretesa di una usucapio libertatis,poiché manifestava la consapevolezza del vincolo reale gravante sulbene.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso in cinque motivi con i quali,in estrema sintesi, chiede a questa Corte l’annullamento della sentenzaimpugnata, con declaratoria: da un lato, di estinzione ab origineNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’intera procedura esecutiva e di conseguente estinzione perprescrizione del credito; e, dall’altro, di estinzione dell’ipoteca perprescrizione ex art. 2880 c.c.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedegli artt. 12 delle Preleggi, 58, comma 4 L. 69/2009, 2668 bis e terc.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Omessa totale motivazione inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui il giudicedell’opposizione ha affermato che il creditore procedente potesselegittimamente procedere a una rinnovazione parziale, avvenutamediante la nota del 1° luglio 2010, e non ha fornito adeguatamotivazione in ordine alla mancata applicazione, nel caso di specie,degli artt. 2668 bis e ter c.c.

Sostiene che la nota, oltre ad essereincompleta, è anche difforme rispetto all’originale e alla procedurarichiesta dagli artt. 2668 bis e ter c.c. e che il giudice dell’opposizione,statuendo nei termini sopra indicati, non ha tenuto conto del principiodi diritto affermato da Cass. n. 29248/2020;- con il secondo motivo denuncia «Violazione degli artt. 2668 bis,2668 ter c.c., 629 e 630 c.p.c. e del consolidato orientamento dellaS.C. in merito all’estinzione anticipata, anomala o atipica, dellaprocedura esecutiva, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. nellaparte in cui il giudice dell’opposizione non ha dichiarato l’estinzioneanticipata, anomala o atipica, dell’intera procedura esecutiva,nonostante l’inosservanza da parte della banca creditrice delle normeposte alla base della rinnovazione della nota di trascrizionedell’originario pignoramento. [OSCURATO:PERSONA]. n. 4751/2016 e Cass. n.24838/2023, afferma che, quando la procedura esecutiva non siconclude tipicamente, si determina l’estinzione retroattiva dellaprocedura esecutiva;- con il terzo motivo denuncia Violazione artt. 2943, 1°comma e 2945, 2° e 3° comma c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha omesso diNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiarare la prescrizione del credito della banca procedente, per effettodell’estinzione anomala ex tunc della procedura esecutiva.

Sottolineache l’originario atto interruttivo risale al 1982 ed osserva che, poichénei dieci anni successivi non vi erano stati altri atti interruttivi dellaprescrizione del credito, la prescrizione sarebbe maturata nel 1992;- con il quarto motivo denuncia Violazione degli artt. 2880 c.c.- usucapio libertatis - e 115/1° comma c.p.c. in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice dell’opposizione non hadichiarato in favore del terzo acquirente l’estinzione per usucapiolibertatis dell’ipoteca iscritta nel 1978 sui beni immobili del suo dantecausa. [OSCURATO:PERSONA]. nn. 1586/2002, 13940/2016, 13941/2016 e21752/2019, osserva la mancata notifica al terzo acquirente neivent’anni successivi alla trascrizione dell’acquisto degli stessi beniimmobili (dal 1980 al 2020) di un atto interruttivo della prescrizionedell’ipoteca e sostiene che tale atto nei confronti del terzo acquirentepuò aversi solo con un’azione esecutiva individuale promossa contro diesso o con altro atto equipollente;- con il quinto ed ultimo motivo denuncia la Violazione degliartt. 2880 e 2944 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella partein cui il giudice dell’opposizione ha affermato che la prescrizione ex art.2880 c.c. dell’ipoteca iscritta nel 1978 sui beni immobili di [OSCURATO:PERSONA] deiCorsari Srl, rinnovata il 30.09.1998, non sarebbe maturata perchéinterrotta nel 1998 dal riconoscimento di un diritto altrui (risultante danota al bilancio del 30.06.1998 di [OSCURATO:PERSONA]).

Sostiene che ilriconoscimento di un diritto altrui non vale quale atto che determinal’interruzione della prescrizione dell’ipoteca ex art. 2880 c.c.

Osservache l’ipoteca e la correlativa obbligazione pecuniaria sono riferite insentenza a soggetti diversi da quelli direttamente ed esclusivamentecoinvolti nell’espropriazione immobiliare per cui parte ricorrente è inprocesso.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/20263.

Dato atto che per l’odierna udienza pubblica il contraddittorioè stato correttamente instaurato, il ricorso non è fondato.3.1.

Non fondati sono i primi due motivi, esaminabilicongiuntamente in quanto tra loro connessi.In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto unapluralità di beni tra loro distinti sotto il profilo strutturale e funzionale,il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggiacome vincolo suscettibile di vicende differenziate in relazione ai singolicespiti.Ne consegue che la rinnovazione della trascrizione delpignoramento, imposta dall’art. 58, comma 4, della l. n. 69 del 2009,può legittimamente essere effettuata anche solo in relazione ad alcunidei beni originariamente pignorati, senza che ciò determini l’inefficaciao l’estinzione dell’intera procedura esecutiva.L’asserita non conformità della nota di rinnovazione all’originariatrascrizione, pertanto, non integra una causa di estinzione anticipata,anomala o atipica (o, altrimenti, di chiusura anticipata) del processoesecutivo, difettando una previsione normativa che colleghi allarinnovazione parziale un effetto caducatorio generalizzato.[OSCURATO:PERSONA] non ignora che una diversa impostazione, valorizzandol’unitarietà formale del processo esecutivo, potrebbe indurre a ritenereche le vicende del pignoramento incidano sull’intera procedura.Tuttavia, tale impostazione non è condivisibile, in quanto trascura ladimensione oggettiva dell’espropriazione immobiliare, che si articolanecessariamente in relazione ai singoli beni pignorati, ciascuno deiquali costituisce autonomo oggetto della garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c.Ne consegue che la conservazione degli effetti del pignoramentoper i beni riguardo ai quali correttamente quello è stato rinnovato onuovamente assoggettati ad esecuzione risponde non solo al principiodi conservazione degli atti processuali, ma anche a esigenze diNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026effettività della tutela giurisdizionale: in sostanza, escludendosi chel’inefficacia del pignoramento possa travolgere la procedura quanto abeni diversi da quelli per i quali la rinnovazione non sia intervenuta.3.2.

Per effetto del rigetto dei primi due motivi, il terzo motivo,che presuppone logicamente l’accoglimento dei primi due, è anch’essoinfondato.Esclusa l’estinzione dell’intera procedura esecutiva, resta fermal’operatività dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione delcredito derivante dall’atto di pignoramento, ai sensi dell’art. 2945,commi 2 e 3, c.c.Nel caso di specie, la procedura esecutiva, pur attraversata davicende incidenti su singoli beni, non risulta essere mai venuta menoper causa imputabile al creditore (secondo i criteri affermati da Cass.12239/19, seguita da Cass. ord. 8217/21), né risulta essersi maidefinitivamente arrestata, essendo stata proseguita sui beni per i qualivi era stata tempestiva rinnovazione della trascrizione dell’originariopignoramento (evidentemente, per il soddisfacimento del credito percui è causa), ma pure mediante il pignoramento del 2011, poi riunito.Deve altresì precisarsi che tale pignoramento non opera comeuna autonoma iniziativa esecutiva, idonea a sottoporre nuovamente ibeni all’azione esecutiva e a garantire la continuità dell’esercizio dellapretesa creditoria.Correttamente, pertanto, il giudice dell’opposizione ha esclusoche possa dirsi maturata la prescrizione del credito azionato.3.3.

Infondato è il quarto motivo, che concerne la riferibilitàsoggettiva degli atti interruttivi al terzo acquirente.Occorre preliminarmente inquadrare la portata dei precedentiinvocati dalla ricorrente, secondo cui, stante la scissione operatadall’art. 2880 c.c. tra diritto di credito e garanzia reale, gli atti rivoltiNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026esclusivamente al debitore originario non interrompono il termineventennale nei confronti del terzo acquirente.Tuttavia, tale principio va coordinato con la peculiarità del regimedel credito fondiario applicabile ratione temporis.Ai sensi dell’art. 20 R.D. n. 646/1905, il creditore puòvalidamente indirizzare gli atti esecutivi contro il mutuatario originarioanche se il bene è stato alienato, qualora il trasferimento non gli siastato notificato (c.d. principio di indifferenza).Nel caso di specie, l’atto di pignoramento del 1982, pur seformalmente diretto alla società dante causa, ha investito direttamentel’immobile gravato, costituendo un atto inequivocabilmente finalizzatoalla concreta attuazione della garanzia reale per il soddisfacimento delcredito che ne è oggetto.Tale aggressione esecutiva sul bene manifesta la volontà delcreditore di avvalersi della sequela e interrompe il termine dell’art.2880 c.c., soddisfacendo il requisito della riferibilità dell’atto (non soloal mero diritto di credito, ma anche) al diritto reale di garanzia.La distinzione rispetto a quanto statuito da Cass. n. 21752/2019risiede nel fatto che in quel precedente gli atti (insinuazione al passivo)riguardavano beni non acquisiti alla massa fallimentare, risultando prividi aggressione reale sul cespite.3.4.

Infondato è infine il quinto motivo, che sottende la questionedella natura del termine ex art. 2880 c.c. e della sua suscettibilità adessere interrotto, nonché la questione dell’idoneità di elementi delbilancio a tale fine.Quanto alla prima questione, il Collegio ritiene di noncondividere, alla luce delle considerazioni che seguono, l’orientamentoespresso da Cass. n. 7570/2011 e da Cass. n. 13090/2015, nella partein cui escludono l’applicabilità del regime dell’interruzione al termineventennale di cui all’art. 2880 c.c.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tale orientamento, pur autorevole, non risulta consolidato intermini tali da vincolare il Collegio, siccome non coerente con laqualificazione normativa espressa dell’istituto in termini di“prescrizione”, contenuta nella stessa rubrica della disposizione.Invero, la riconduzione del termine in esame alla categoria dellaprescrizione comporta, in difetto di una espressa deroga legislativa,l’applicabilità del regime generale di cui agli artt. 2941 ss. c.c., inclusigli istituti della sospensione e dell’interruzione.Né può valorizzarsi in senso contrario il carattere speciale delladisposizione, atteso che la specialità attiene al profilo oggettivo (dirittoreale di garanzia su bene altrui), ma non implica, di per sé, una derogaimplicita ai principi generali in tema di estinzione dei diritti per inattivitàdel titolare.Una diversa interpretazione finirebbe per attribuire al terminenatura sostanzialmente decadenziale, in contrasto non solo con il datotestuale, ma anche con la ratio dell’istituto, che è quella di sanzionarel’inerzia del creditore, e non già di estinguere il diritto nonostante il suoesercizio o il riconoscimento da parte del soggetto passivo.Il termine previsto dall’art. 2880 c.c. è quindi suscettibile diinterruzione, trovando applicazione il regime generale degli effettidell’inerzia del titolare del diritto per il decorso del tempo: regime che,pertanto, implica l’applicazione pure delle norme sulle ipotesi in cui queldecorso è neutralizzato o rimodulato, privato del carattere di inanità.Quanto poi all’idoneità di alcuni specifici elementi del bilancio aintegrare il riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., Cass. n.8248/2000 (in tali sensi interpretando il precedente orientamento, poidefinitivamente confermato dalla successiva giurisprudenza dilegittimità) ha escluso valore interruttivo a voci contabili generiche eprive di esternazione.Tale conclusione va condivisa e, al contempo, correttamenteapplicata in relazione alla peculiarità della fattispecie.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026Deve peraltro precisarsi, con riferimento al requisito dellarecettizietà dell’atto di riconoscimento, che esso non implicanecessariamente la diretta destinazione dell’atto al titolare del diritto,potendo ritenersi integrato anche quando la dichiarazione siaincorporata in un atto destinato, per sua natura, alla conoscibilità legaleda parte dei terzi.In tale prospettiva, la nota integrativa al bilancio di una societàdi capitali, soggetta a pubblicità legale mediante deposito nel registrodelle imprese, costituisce una dichiarazione volontaria e consapevoleche, pur non essendo indirizzata specificamente al creditore, è idoneaa rendere conoscibile all’esterno il riconoscimento dell’altrui diritto,soddisfacendo così il requisito minimo di esteriorizzazione richiestodall’art. 2944 c.c.Nel solco della sopra menzionata pronuncia della Corte, va quiaffermato che può integrare un idoneo atto di riconoscimentodell’ipoteca ai sensi dell’art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva dellapredetta prescrizione, la nota integrativa al bilancio di una società dicapitali che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale,allorquando essa menzioni specificamente il debito garantito e il vincoloipotecario gravante sui beni sociali, manifestando la consapevolezzadell’esistenza della garanzia reale sul cespite.Nel caso di specie, ad esito di un giudizio di fatto, incensurabilenella presente sede, la corte di merito ha ritenuto provato che il [OSCURATO:SOCIETA] avesse riconosciuto il diritto di ipoteca, vantato dalla bancamutuante, interrompendo così il termine ventennale di prescrizionedell’ipoteca, iscritta nell’ottobre 1978 (a garanzia del credito control’allora proprietario, [OSCURATO:SOCIETA], sui beni poi divenuti di proprietàdel [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’acquisto del 17 gennaio 1980).Invero, la corte di merito - dopo aver richiamato consolidatoprincipio di diritto (ribadito per l’appunto da Cass. n. 8248/2000),secondo il quale è configurabile il riconoscimento del diritto, al fine dellaNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., esclusivamenteallorquando nel medesimo atto ricorrano i requisiti della volontarietà,della consapevolezza e della inequivocità della esternazione, nonchédella recettizietà dell’atto (seppur non direttamente nei confronti deltitolare del diritto) - ha ritenuto che la nota integrativa del bilancio delCentro [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 1998 possedeva i suddetti requisiti ed eradotato di carattere sufficientemente specifico, in quanto dallalettura di esso si può chiaramente inferire la consapevolezza dellaCentro [OSCURATO:SOCIETA]. della esistenza sui propri beni dell’ipoteca iscritta agaranzia del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. .

Con la conseguenzache detta nota valeva come atto interruttivo del diritto, idoneo adinterrompere il decorso del termine prescrizionale.Tale statuizione integra, come detto, un accertamento di fatto,che non ha formato oggetto di censura sotto il profilo motivazionale (enei ristretti limiti in cui questo può ancora trovare spazio a seguito dellanovella del 2012 del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.).3.5.

In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base dei seguentiprincipi di diritto:-in relazione alla questione della rinnovazione parziale dellatrascrizione del pignoramento plurimo: «In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggettouna pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un attoinscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente efunzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti.

Ne deriva chela rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuatasolo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determinal’estinzione dell’intera procedura, ma produce l’inefficacia del vincololimitatamente ai soli cespiti omessi nella nota di rinnovazione, fermarestando la validità del processo esecutivo per i restanti beni ;-in relazione alla questione della natura del termine ventennaleex art. 2880 c.c. ed alla sua interruzione:Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026 Il termine ventennale di efficacia dell’ipoteca nei confronti delterzo acquirente, previsto dall’art. 2880 c.c., delinea una prescrizionedel diritto reale di garanzia soggetta alle cause ordinarie di interruzionepreviste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché riferibili al diritto digaranzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo.

Ne consegue che essoè suscettibile di interruzione attraverso le cause generali previste dagliartt. 2943 e 2944 c.c., con il solo limite che tali atti interruttivi devonoinvestire specificamente il diritto reale di garanzia e il rapporto tra ilcreditore e il terzo acquirente ;-in relazione alla questione del pignoramento in regime di creditofondiario verso il terzo acquirente: In regime di credito fondiario disciplinato dal R.D. n.646/1905 (art. 20), qualora il trasferimento del bene ipotecato non siastato notificato alla banca creditrice, l’atto di pignoramento direttoformalmente contro il debitore originario, ma che investa direttamenteil bene gravato, costituisce esercizio non del mero credito, ma dellagaranzia reale.

Tale atto, manifestando l’inequivocabile volontà delcreditore di avvalersi dello ius sequelae, è idoneo a interrompere iltermine ventennale di cui all’art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzoacquirente ;-in relazione alla idoneità di alcuni elementi del bilancio societarioquale atto di riconoscimento del diritto: Integra un idoneo atto di riconoscimento dell’ipoteca ai sensidell’art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva della già menzionataprescrizione, la nota integrativa al bilancio di una società di capitali che,in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, menzioni, conspecificità espressamente riscontrata dal giudice del merito con suoapprezzamento scevro da vizi logici e pertanto incensurabile in sede dilegittimità, il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sui benisociali, manifestando la consapevolezza dell’esistenza della garanziareale sul cespite .Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/20264.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 6.600 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Consigliere estensore Il PresidentePasquale [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliatoper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata perlegge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026-intimati-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2257/2023depositata il 03/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i Difensori delle parti, indicati a verbale, che hanno conclusoinsistendo nell’accoglimento delle conclusioni riportate nei rispettivi attidifensivi.1. La controversia è relativa a immobili situati in Arbus,originariamente di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (debitriceesecutata, nelle more fallita).Su questi beni era stata iscritta ipoteca a garanzia di quattrocontratti di mutuo fondiario stipulati tra il 1978 e il 1980 con la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva acquistato tali immobili dallamutuataria [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di compravendita del 17ottobre 1980 (successivo all’iscrizione ipotecaria)Nel 1982, la banca creditrice aveva agito in esecuzione contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., notificando due pignoramenti (r.es. n. 170/1982e 220/1982).I beni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano stati inclusi nell’esecuzione (inparticolare, r.es. n. 220/1982, poi riunita alla r. es. n. 170/1982).2. Nel corso di quella procedura, a seguito dell’entrata in vigoredella Legge n. 69/2009, che imponeva il rinnovo delle vecchietrascrizioni entro un anno (scadenza 04.07.2010), la creditriceprocedette a rinnovare la trascrizione del pignoramento del 1982 il 1°luglio 2010.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tuttavia, tale rinnovazione fu parziale, essendo stata omessal’indicazione di alcuni beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (inparticolare, subalterni 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 in Arbus).La banca creditrice, constatata l’omissione, notificò un nuovopignoramento (r.es. n. 267/2011), relativo per l’appunto ai beniprecedentemente omessi, che venne poi riunito alla proceduraesecutiva principale (r.es. n. 170/1982).3. Con comparsa di costituzione del 2 dicembre 2019 la [OSCURATO:SOCIETA]. interveniva come terzo proprietario nell’ambito dellaprocedura esecutiva e chiedeva al giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l’estinzione della procedura, limitatamente agliimmobili per i quali non era stata rinnovata la trascrizione delpignoramento.Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza 13 dicembre 2019,rigettava la domanda di estinzione del giudizio.Avverso detta ordinanza, con ricorso depositato il 20 gennaio2020 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva dinanzi al Tribunale di Cagliariopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva altresì domanda di sospensionedella procedura esecutiva iscritta al n. 170/1982, per le stesse ragionigiuridiche dedotte in precedenza, aggiungendo che il creditoreprocedente non aveva notificato personalmente al terzo acquirentealcun atto interruttivo della prescrizione dell’ipoteca.Il G.E., con ordinanza del 1° settembre 2020 (confermata dalCollegio con ordinanza 2 dicembre 2020), rigettava l’istanza disospensione dell’esecuzione avanzata dall’opponente, alla qualeassegnava termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.4. Instaurato il giudizio di merito, il Tribunale di Cagliari, qualegiudice dell’opposizione, con la sentenza n. 2257/2023, rigettaval’opposizione agli atti esecutivi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., disattendendotutte le tesi giuridiche avanzate dall’opponente.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Avverso tale ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Per l’adunanza dell’11 novembre 2025 il Procuratore Generalenon ha rassegnato conclusioni scritte.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 30625/2025 hadisposto il rinvio a nuovo ruolo affinché il ricorso fosse trattato allapubblica udienza, ordinando la rinnovazione del ricorso a VenturiniWalter, alla GEP di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al [OSCURATO:PERSONA] deiCorsari ed evidenziando, quale rilevante questione di diritto sottesa aimotivi quarto e quinto, se il termine ventennale di efficacia dell’ipotecasia o no suscettibile di interruzione.Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale harassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.I Difensori di entrambe le parti hanno nuovamente depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella impugnata sentenza il Tribunale di Cagliari, chiamato adecidere un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale terzo proprietario dei beni pignorati,nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 170/1982 (eriunite), ha affrontato: a) dapprima, la questione della dedottainvalidità della rinnovazione della trascrizione del pignoramento del2010, sul dedotto presupposto che fosse parziale e non conformeall’originaria trascrizione; b) poi la questione della estinzione(anticipata, anomala o atipica) dell’intera procedura esecutiva e dellaconseguente prescrizione del credito; ed infine, c) la questione dellaprescrizione dell’ipoteca ex art. 2880 c.c. in favore del terzo acquirente(usucapio libertatis).Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026In sintesi, il giudice dell’opposizione:a) quanto all’estinzione dell’intera procedura, ha osservato che ilpignoramento, che colpisce una pluralità di beni distinti, non costituisceun atto inscindibile, ma un vincolo strutturalmente e funzionalmentescindibile; ha affermato che da tale natura scindibile consegue che levicende relative a singoli cespiti non travolgono necessariamentel’intera procedura; con la conseguenza che la rinnovazione dellatrascrizione ex L. n. 69/2009 può legittimamente riguardare solo alcunibeni, determinando, al più, un’inefficacia limitata ai soli cespiti nonrinnovati; ha quindi concluso escludendo l’estinzione anticipata(anomala o atipica) dell’intera procedura esecutiva, in quanto la stessapuò proseguire per i beni regolarmente rinnovati o pignorati ex novo(come avvenuto con il pignoramento del 2011);b) quanto alla prescrizione del credito, ha rilevato che - finché laprocedura è pendente e non si estingue per causa imputabile alcreditore - l’atto di pignoramento conserva il suo effetto interruttivopermanente ai sensi dell’art. 2945, commi 2 e 3, c.c.;c) quanto alla prescrizione dell’ipoteca ex art. 2880 c.c., haritenuto che il termine ventennale a favore del terzo acquirente èsuscettibile di interruzione tramite le cause generali previste dal codicecivile; ha ritenuto che nel caso di specie la nota integrativa al bilanciodella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (del 30 giugno 1998), contenente ilriferimento espresso ai debiti assistiti da ipoteca sui propri immobili,integrava un atto di riconoscimento del diritto di garanzia, idoneo ainterrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.. ed ha ritenutotale condotta incompatibile con la pretesa di una usucapio libertatis,poiché manifestava la consapevolezza del vincolo reale gravante sulbene.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso in cinque motivi con i quali,in estrema sintesi, chiede a questa Corte l’annullamento della sentenzaimpugnata, con declaratoria: da un lato, di estinzione ab origineNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’intera procedura esecutiva e di conseguente estinzione perprescrizione del credito; e, dall’altro, di estinzione dell’ipoteca perprescrizione ex art. 2880 c.c. Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedegli artt. 12 delle Preleggi, 58, comma 4 L. 69/2009, 2668 bis e terc.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa totale motivazione inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui il giudicedell’opposizione ha affermato che il creditore procedente potesselegittimamente procedere a una rinnovazione parziale, avvenutamediante la nota del 1° luglio 2010, e non ha fornito adeguatamotivazione in ordine alla mancata applicazione, nel caso di specie,degli artt. 2668 bis e ter c.c. Sostiene che la nota, oltre ad essereincompleta, è anche difforme rispetto all’originale e alla procedurarichiesta dagli artt. 2668 bis e ter c.c. e che il giudice dell’opposizione,statuendo nei termini sopra indicati, non ha tenuto conto del principiodi diritto affermato da Cass. n. 29248/2020;- con il secondo motivo denuncia «Violazione degli artt. 2668 bis,2668 ter c.c., 629 e 630 c.p.c. e del consolidato orientamento dellaS.C. in merito all’estinzione anticipata, anomala o atipica, dellaprocedura esecutiva, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. nellaparte in cui il giudice dell’opposizione non ha dichiarato l’estinzioneanticipata, anomala o atipica, dell’intera procedura esecutiva,nonostante l’inosservanza da parte della banca creditrice delle normeposte alla base della rinnovazione della nota di trascrizionedell’originario pignoramento. [OSCURATO:PERSONA]. n. 4751/2016 e Cass. n.24838/2023, afferma che, quando la procedura esecutiva non siconclude tipicamente, si determina l’estinzione retroattiva dellaprocedura esecutiva;- con il terzo motivo denuncia Violazione artt. 2943, 1°comma e 2945, 2° e 3° comma c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha omesso diNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiarare la prescrizione del credito della banca procedente, per effettodell’estinzione anomala ex tunc della procedura esecutiva. Sottolineache l’originario atto interruttivo risale al 1982 ed osserva che, poichénei dieci anni successivi non vi erano stati altri atti interruttivi dellaprescrizione del credito, la prescrizione sarebbe maturata nel 1992;- con il quarto motivo denuncia Violazione degli artt. 2880 c.c.- usucapio libertatis - e 115/1° comma c.p.c. in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice dell’opposizione non hadichiarato in favore del terzo acquirente l’estinzione per usucapiolibertatis dell’ipoteca iscritta nel 1978 sui beni immobili del suo dantecausa. [OSCURATO:PERSONA]. nn. 1586/2002, 13940/2016, 13941/2016 e21752/2019, osserva la mancata notifica al terzo acquirente neivent’anni successivi alla trascrizione dell’acquisto degli stessi beniimmobili (dal 1980 al 2020) di un atto interruttivo della prescrizionedell’ipoteca e sostiene che tale atto nei confronti del terzo acquirentepuò aversi solo con un’azione esecutiva individuale promossa contro diesso o con altro atto equipollente;- con il quinto ed ultimo motivo denuncia la Violazione degliartt. 2880 e 2944 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella partein cui il giudice dell’opposizione ha affermato che la prescrizione ex art.2880 c.c. dell’ipoteca iscritta nel 1978 sui beni immobili di [OSCURATO:PERSONA] deiCorsari Srl, rinnovata il 30.09.1998, non sarebbe maturata perchéinterrotta nel 1998 dal riconoscimento di un diritto altrui (risultante danota al bilancio del 30.06.1998 di [OSCURATO:PERSONA]). Sostiene che ilriconoscimento di un diritto altrui non vale quale atto che determinal’interruzione della prescrizione dell’ipoteca ex art. 2880 c.c. Osservache l’ipoteca e la correlativa obbligazione pecuniaria sono riferite insentenza a soggetti diversi da quelli direttamente ed esclusivamentecoinvolti nell’espropriazione immobiliare per cui parte ricorrente è inprocesso.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/20263. Dato atto che per l’odierna udienza pubblica il contraddittorioè stato correttamente instaurato, il ricorso non è fondato.3.1. Non fondati sono i primi due motivi, esaminabilicongiuntamente in quanto tra loro connessi.In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto unapluralità di beni tra loro distinti sotto il profilo strutturale e funzionale,il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggiacome vincolo suscettibile di vicende differenziate in relazione ai singolicespiti.Ne consegue che la rinnovazione della trascrizione delpignoramento, imposta dall’art. 58, comma 4, della l. n. 69 del 2009,può legittimamente essere effettuata anche solo in relazione ad alcunidei beni originariamente pignorati, senza che ciò determini l’inefficaciao l’estinzione dell’intera procedura esecutiva.L’asserita non conformità della nota di rinnovazione all’originariatrascrizione, pertanto, non integra una causa di estinzione anticipata,anomala o atipica (o, altrimenti, di chiusura anticipata) del processoesecutivo, difettando una previsione normativa che colleghi allarinnovazione parziale un effetto caducatorio generalizzato.[OSCURATO:PERSONA] non ignora che una diversa impostazione, valorizzandol’unitarietà formale del processo esecutivo, potrebbe indurre a ritenereche le vicende del pignoramento incidano sull’intera procedura.Tuttavia, tale impostazione non è condivisibile, in quanto trascura ladimensione oggettiva dell’espropriazione immobiliare, che si articolanecessariamente in relazione ai singoli beni pignorati, ciascuno deiquali costituisce autonomo oggetto della garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c.Ne consegue che la conservazione degli effetti del pignoramentoper i beni riguardo ai quali correttamente quello è stato rinnovato onuovamente assoggettati ad esecuzione risponde non solo al principiodi conservazione degli atti processuali, ma anche a esigenze diNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026effettività della tutela giurisdizionale: in sostanza, escludendosi chel’inefficacia del pignoramento possa travolgere la procedura quanto abeni diversi da quelli per i quali la rinnovazione non sia intervenuta.3.2. Per effetto del rigetto dei primi due motivi, il terzo motivo,che presuppone logicamente l’accoglimento dei primi due, è anch’essoinfondato.Esclusa l’estinzione dell’intera procedura esecutiva, resta fermal’operatività dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione delcredito derivante dall’atto di pignoramento, ai sensi dell’art. 2945,commi 2 e 3, c.c.Nel caso di specie, la procedura esecutiva, pur attraversata davicende incidenti su singoli beni, non risulta essere mai venuta menoper causa imputabile al creditore (secondo i criteri affermati da Cass.12239/19, seguita da Cass. ord. 8217/21), né risulta essersi maidefinitivamente arrestata, essendo stata proseguita sui beni per i qualivi era stata tempestiva rinnovazione della trascrizione dell’originariopignoramento (evidentemente, per il soddisfacimento del credito percui è causa), ma pure mediante il pignoramento del 2011, poi riunito.Deve altresì precisarsi che tale pignoramento non opera comeuna autonoma iniziativa esecutiva, idonea a sottoporre nuovamente ibeni all’azione esecutiva e a garantire la continuità dell’esercizio dellapretesa creditoria.Correttamente, pertanto, il giudice dell’opposizione ha esclusoche possa dirsi maturata la prescrizione del credito azionato.3.3. Infondato è il quarto motivo, che concerne la riferibilitàsoggettiva degli atti interruttivi al terzo acquirente.Occorre preliminarmente inquadrare la portata dei precedentiinvocati dalla ricorrente, secondo cui, stante la scissione operatadall’art. 2880 c.c. tra diritto di credito e garanzia reale, gli atti rivoltiNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026esclusivamente al debitore originario non interrompono il termineventennale nei confronti del terzo acquirente.Tuttavia, tale principio va coordinato con la peculiarità del regimedel credito fondiario applicabile ratione temporis.Ai sensi dell’art. 20 R.D. n. 646/1905, il creditore puòvalidamente indirizzare gli atti esecutivi contro il mutuatario originarioanche se il bene è stato alienato, qualora il trasferimento non gli siastato notificato (c.d. principio di indifferenza).Nel caso di specie, l’atto di pignoramento del 1982, pur seformalmente diretto alla società dante causa, ha investito direttamentel’immobile gravato, costituendo un atto inequivocabilmente finalizzatoalla concreta attuazione della garanzia reale per il soddisfacimento delcredito che ne è oggetto.Tale aggressione esecutiva sul bene manifesta la volontà delcreditore di avvalersi della sequela e interrompe il termine dell’art.2880 c.c., soddisfacendo il requisito della riferibilità dell’atto (non soloal mero diritto di credito, ma anche) al diritto reale di garanzia.La distinzione rispetto a quanto statuito da Cass. n. 21752/2019risiede nel fatto che in quel precedente gli atti (insinuazione al passivo)riguardavano beni non acquisiti alla massa fallimentare, risultando prividi aggressione reale sul cespite.3.4. Infondato è infine il quinto motivo, che sottende la questionedella natura del termine ex art. 2880 c.c. e della sua suscettibilità adessere interrotto, nonché la questione dell’idoneità di elementi delbilancio a tale fine.Quanto alla prima questione, il Collegio ritiene di noncondividere, alla luce delle considerazioni che seguono, l’orientamentoespresso da Cass. n. 7570/2011 e da Cass. n. 13090/2015, nella partein cui escludono l’applicabilità del regime dell’interruzione al termineventennale di cui all’art. 2880 c.c.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tale orientamento, pur autorevole, non risulta consolidato intermini tali da vincolare il Collegio, siccome non coerente con laqualificazione normativa espressa dell’istituto in termini di“prescrizione”, contenuta nella stessa rubrica della disposizione.Invero, la riconduzione del termine in esame alla categoria dellaprescrizione comporta, in difetto di una espressa deroga legislativa,l’applicabilità del regime generale di cui agli artt. 2941 ss. c.c., inclusigli istituti della sospensione e dell’interruzione.Né può valorizzarsi in senso contrario il carattere speciale delladisposizione, atteso che la specialità attiene al profilo oggettivo (dirittoreale di garanzia su bene altrui), ma non implica, di per sé, una derogaimplicita ai principi generali in tema di estinzione dei diritti per inattivitàdel titolare.Una diversa interpretazione finirebbe per attribuire al terminenatura sostanzialmente decadenziale, in contrasto non solo con il datotestuale, ma anche con la ratio dell’istituto, che è quella di sanzionarel’inerzia del creditore, e non già di estinguere il diritto nonostante il suoesercizio o il riconoscimento da parte del soggetto passivo.Il termine previsto dall’art. 2880 c.c. è quindi suscettibile diinterruzione, trovando applicazione il regime generale degli effettidell’inerzia del titolare del diritto per il decorso del tempo: regime che,pertanto, implica l’applicazione pure delle norme sulle ipotesi in cui queldecorso è neutralizzato o rimodulato, privato del carattere di inanità.Quanto poi all’idoneità di alcuni specifici elementi del bilancio aintegrare il riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., Cass. n.8248/2000 (in tali sensi interpretando il precedente orientamento, poidefinitivamente confermato dalla successiva giurisprudenza dilegittimità) ha escluso valore interruttivo a voci contabili generiche eprive di esternazione.Tale conclusione va condivisa e, al contempo, correttamenteapplicata in relazione alla peculiarità della fattispecie.Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026Deve peraltro precisarsi, con riferimento al requisito dellarecettizietà dell’atto di riconoscimento, che esso non implicanecessariamente la diretta destinazione dell’atto al titolare del diritto,potendo ritenersi integrato anche quando la dichiarazione siaincorporata in un atto destinato, per sua natura, alla conoscibilità legaleda parte dei terzi.In tale prospettiva, la nota integrativa al bilancio di una societàdi capitali, soggetta a pubblicità legale mediante deposito nel registrodelle imprese, costituisce una dichiarazione volontaria e consapevoleche, pur non essendo indirizzata specificamente al creditore, è idoneaa rendere conoscibile all’esterno il riconoscimento dell’altrui diritto,soddisfacendo così il requisito minimo di esteriorizzazione richiestodall’art. 2944 c.c.Nel solco della sopra menzionata pronuncia della Corte, va quiaffermato che può integrare un idoneo atto di riconoscimentodell’ipoteca ai sensi dell’art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva dellapredetta prescrizione, la nota integrativa al bilancio di una società dicapitali che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale,allorquando essa menzioni specificamente il debito garantito e il vincoloipotecario gravante sui beni sociali, manifestando la consapevolezzadell’esistenza della garanzia reale sul cespite.Nel caso di specie, ad esito di un giudizio di fatto, incensurabilenella presente sede, la corte di merito ha ritenuto provato che il [OSCURATO:SOCIETA] avesse riconosciuto il diritto di ipoteca, vantato dalla bancamutuante, interrompendo così il termine ventennale di prescrizionedell’ipoteca, iscritta nell’ottobre 1978 (a garanzia del credito control’allora proprietario, [OSCURATO:SOCIETA], sui beni poi divenuti di proprietàdel [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’acquisto del 17 gennaio 1980).Invero, la corte di merito - dopo aver richiamato consolidatoprincipio di diritto (ribadito per l’appunto da Cass. n. 8248/2000),secondo il quale è configurabile il riconoscimento del diritto, al fine dellaNumero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., esclusivamenteallorquando nel medesimo atto ricorrano i requisiti della volontarietà,della consapevolezza e della inequivocità della esternazione, nonchédella recettizietà dell’atto (seppur non direttamente nei confronti deltitolare del diritto) - ha ritenuto che la nota integrativa del bilancio delCentro [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 1998 possedeva i suddetti requisiti ed eradotato di carattere sufficientemente specifico, in quanto dallalettura di esso si può chiaramente inferire la consapevolezza dellaCentro [OSCURATO:SOCIETA]. della esistenza sui propri beni dell’ipoteca iscritta agaranzia del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. . Con la conseguenzache detta nota valeva come atto interruttivo del diritto, idoneo adinterrompere il decorso del termine prescrizionale.Tale statuizione integra, come detto, un accertamento di fatto,che non ha formato oggetto di censura sotto il profilo motivazionale (enei ristretti limiti in cui questo può ancora trovare spazio a seguito dellanovella del 2012 del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.).3.5. In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base dei seguentiprincipi di diritto:-in relazione alla questione della rinnovazione parziale dellatrascrizione del pignoramento plurimo: «In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggettouna pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un attoinscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente efunzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti. Ne deriva chela rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuatasolo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determinal’estinzione dell’intera procedura, ma produce l’inefficacia del vincololimitatamente ai soli cespiti omessi nella nota di rinnovazione, fermarestando la validità del processo esecutivo per i restanti beni ;-in relazione alla questione della natura del termine ventennaleex art. 2880 c.c. ed alla sua interruzione:Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/2026 Il termine ventennale di efficacia dell’ipoteca nei confronti delterzo acquirente, previsto dall’art. 2880 c.c., delinea una prescrizionedel diritto reale di garanzia soggetta alle cause ordinarie di interruzionepreviste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché riferibili al diritto digaranzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo. Ne consegue che essoè suscettibile di interruzione attraverso le cause generali previste dagliartt. 2943 e 2944 c.c., con il solo limite che tali atti interruttivi devonoinvestire specificamente il diritto reale di garanzia e il rapporto tra ilcreditore e il terzo acquirente ;-in relazione alla questione del pignoramento in regime di creditofondiario verso il terzo acquirente: In regime di credito fondiario disciplinato dal R.D. n.646/1905 (art. 20), qualora il trasferimento del bene ipotecato non siastato notificato alla banca creditrice, l’atto di pignoramento direttoformalmente contro il debitore originario, ma che investa direttamenteil bene gravato, costituisce esercizio non del mero credito, ma dellagaranzia reale. Tale atto, manifestando l’inequivocabile volontà delcreditore di avvalersi dello ius sequelae, è idoneo a interrompere iltermine ventennale di cui all’art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzoacquirente ;-in relazione alla idoneità di alcuni elementi del bilancio societarioquale atto di riconoscimento del diritto: Integra un idoneo atto di riconoscimento dell’ipoteca ai sensidell’art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva della già menzionataprescrizione, la nota integrativa al bilancio di una società di capitali che,in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, menzioni, conspecificità espressamente riscontrata dal giudice del merito con suoapprezzamento scevro da vizi logici e pertanto incensurabile in sede dilegittimità, il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sui benisociali, manifestando la consapevolezza dell’esistenza della garanziareale sul cespite .Numero registro generale 21298/2023Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 14250/2026Data pubblicazione 14/05/20264. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 6.600 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Consigliere estensore Il PresidentePasquale [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14250/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris