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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15779/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23662/2018R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA]Ovidio n.19, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.3517/17della Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 25 maggio 2017, depositata in data 1 5 giugno 2017 e non notificata. tributi r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso l a sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello principale dell’ U fficio e quello incidentale della contribuente in controvers ia avente ad oggetto l’impugnativa del diniego tacito sull’istanza di rimborso dei versamenti Irpef, risultati indebiti a seguito dellarestituzione all’Inps di quanto da quest’ultimo versato in più sulla pensione nel periodo intercorrente dal 1 aprile 1994 al 29 febbraio 2012, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., sul presupposto che fosse pacifica la circostanza che la contribuente avesse restituito l’importo lordo delle pensioni, percepite al netto delle ritenute nel periodo in esame, riteneva che fosse sussistente il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di imposta, essendo venuto meno il presupposto impositivo (il percepimento delle pensioni).

Il giudice di appello rilevava che l’istanza di rimborso era tempestiva e non era preclusa dalla procedura di cui all’art.10, comma 1, lett.d)-bis, T.u.i.r., che non poteva limitare la possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate e non dovute.

Secondo la C.t.r., la modifica legislativa, che aveva introdotto, dal 1 gennaio 201 4, la previsione esplicita della possibilità di chiedere il rimborso, quale opzione alternativa alle deduzioni previste dall’art.10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, non aveva efficacia innovativa, ma semplicemente chiariva una modalità di esercizio del diritto al rimborso, che, in virtù della portata generale dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, doveva riconoscersi anche r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prima dell’intervento legislativo.

Una diversa interpretazione, secondo il giudice di appello, avrebbe reso eccessivamente difficoltoso il diritto del contribuente a vedersi restituite le imposte trattenute dopo il venir meno del presupposto impositivo e poteva incorrere in profili di illegittimità costituzionale.

3. A seguito del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197.

Parte contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 , e dell’art.10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma 1, n.3, cod. proc. civ.

L’Ufficio deduce che il sistema di rimborso in tema di versamenti diretti fa capo a due ipotesi normative distinte, quella dell’art.38 d.P.R. n.602/73, che ricomprende il caso di inesistenza originaria dell’obbligazione tributaria, e quella dell’art.10 d.P.R. n.917/1986, che si riferisce al caso dell’inesistenza sopravvenuta, prevedendo la deduzione dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore.

Secondo parte ricorrente, la C.t.r. avrebbe, dunque, errato nel considerare alternative le due possibilità e nel negare portata innovativa alla modifica legislativa, in vigore dal1 gennaio 2014, che ha introdottola possibilità dell’istanza di rimborso.

1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.

1.3. Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. d) - bis T.u.i.r., vigente ratione temporis, dal reddito complessivo si deducono, se non sono r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: ... d) bis - le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti .

La lettera d)- bis dell’articolo citato è stata aggiunta dall’articolo 5, comma 1, lettera b, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha introdotto un nuovo onere deducibile.

Secondo il collegio appare destituita di fondamento la tesi dell’Amministrazione, secondo la quale la contribuente, non avendo fatto ricorso alla procedura di cui all’art.10, comma 1, lett. d) - bis T.u.i.r., non avrebbe potuto richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

In linea generale, deve rilevarsi che la restituzione al soggetto erogatore di somme precedentemente assoggettate a tassazione comporta il venir meno del presupposto impositivo originario, con conseguente necessità di recuperare le imposte pagate e non più dovute.

Se così non fosse, si verrebbero a creare inammissibili situazioni di indebito arricchimento da parte dell'Erario e di imposizione non collegata al manifestarsi di capacità contributiva alcuna.

Nell'ordinamento tributario, vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g, e 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) (cfr. Cass.r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ord. n. 6900/2014; vedi anche Cass.

S.U. n.2786del 1989; Cass. n. 8088 del 1993 ; Cass. n.7360 del 1998 ; da ultimo Cass. n.7367 del 2016 e n.19735del 2018).

Per le imposte dirette, l'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602/1973, prevedeil diritto, da esercitare mediante istanza da presentare entro il termine legale, al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria in favore di colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Pertanto, il diritto al rimborso non può essere escluso dalla possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 10, comma 1, lett. d)- bis , T.u.i.r.

Sul punto, questa Corte, in continuità con il precedente orientamento, ha di recente affermato che in tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d'imposta, l'impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.U.I.R. (vigente "ratione temporis"), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, daulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass. n. 24650/2021, alla cui ampia motivazione si rimanda; conf.

Cass. n.25564/2017, n.12155/2019, n.12912/2019)). r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], dunque, condivisibile anche la considerazione della C.t.r., secondo cui la modifica normativa, introdotta con l’art.1, comma 174 , l. n. 147 / 2013 ( che, a decorrere dal 1gennaio 2014, ha previsto espressamente, in alternativa alla deducibilità delle somme restituite, la facoltà del contribuente di richiedere il rimborso), non porta a concludereche in precedenza non sussistesse la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure previste per il rimborso dei versamenti non dovuti.

In applicazione di tale consolidato e condivisibile orientamento, il ricorso va rigettato, dovendosi ritenere che la possibilità per il contribuente di avanzare l’istanza di rimborso non sia preclusa dalla previsione della procedura prevista dall’art.10, comma 1, lett. d) -bis d.P.R. n.917/86, secondo la formulazione vigente ratione temporis.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimit à, che liquida in euro 5.200,00per compensi, oltre il 15% per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23662/2018R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA]Ovidio n.19, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.3517/17della Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 25 maggio 2017, depositata in data 1 5 giugno 2017 e non notificata. tributi r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso l a sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello principale dell’ U fficio e quello incidentale della contribuente in controvers ia avente ad oggetto l’impugnativa del diniego tacito sull’istanza di rimborso dei versamenti Irpef, risultati indebiti a seguito dellarestituzione all’Inps di quanto da quest’ultimo versato in più sulla pensione nel periodo intercorrente dal 1 aprile 1994 al 29 febbraio 2012, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., sul presupposto che fosse pacifica la circostanza che la contribuente avesse restituito l’importo lordo delle pensioni, percepite al netto delle ritenute nel periodo in esame, riteneva che fosse sussistente il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di imposta, essendo venuto meno il presupposto impositivo (il percepimento delle pensioni). Il giudice di appello rilevava che l’istanza di rimborso era tempestiva e non era preclusa dalla procedura di cui all’art.10, comma 1, lett.d)-bis, T.u.i.r., che non poteva limitare la possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate e non dovute. Secondo la C.t.r., la modifica legislativa, che aveva introdotto, dal 1 gennaio 201 4, la previsione esplicita della possibilità di chiedere il rimborso, quale opzione alternativa alle deduzioni previste dall’art.10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, non aveva efficacia innovativa, ma semplicemente chiariva una modalità di esercizio del diritto al rimborso, che, in virtù della portata generale dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, doveva riconoscersi anche r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prima dell’intervento legislativo. Una diversa interpretazione, secondo il giudice di appello, avrebbe reso eccessivamente difficoltoso il diritto del contribuente a vedersi restituite le imposte trattenute dopo il venir meno del presupposto impositivo e poteva incorrere in profili di illegittimità costituzionale. 3. A seguito del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Parte contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 , e dell’art.10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma 1, n.3, cod. proc. civ. L’Ufficio deduce che il sistema di rimborso in tema di versamenti diretti fa capo a due ipotesi normative distinte, quella dell’art.38 d.P.R. n.602/73, che ricomprende il caso di inesistenza originaria dell’obbligazione tributaria, e quella dell’art.10 d.P.R. n.917/1986, che si riferisce al caso dell’inesistenza sopravvenuta, prevedendo la deduzione dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore. Secondo parte ricorrente, la C.t.r. avrebbe, dunque, errato nel considerare alternative le due possibilità e nel negare portata innovativa alla modifica legislativa, in vigore dal1 gennaio 2014, che ha introdottola possibilità dell’istanza di rimborso. 1.2. Il motivo è infondato e va rigettato. 1.3. Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. d) - bis T.u.i.r., vigente ratione temporis, dal reddito complessivo si deducono, se non sono r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: ... d) bis - le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti . La lettera d)- bis dell’articolo citato è stata aggiunta dall’articolo 5, comma 1, lettera b, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha introdotto un nuovo onere deducibile. Secondo il collegio appare destituita di fondamento la tesi dell’Amministrazione, secondo la quale la contribuente, non avendo fatto ricorso alla procedura di cui all’art.10, comma 1, lett. d) - bis T.u.i.r., non avrebbe potuto richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato. In linea generale, deve rilevarsi che la restituzione al soggetto erogatore di somme precedentemente assoggettate a tassazione comporta il venir meno del presupposto impositivo originario, con conseguente necessità di recuperare le imposte pagate e non più dovute. Se così non fosse, si verrebbero a creare inammissibili situazioni di indebito arricchimento da parte dell'Erario e di imposizione non collegata al manifestarsi di capacità contributiva alcuna. Nell'ordinamento tributario, vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g, e 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) (cfr. Cass.r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ord. n. 6900/2014; vedi anche Cass. S.U. n.2786del 1989; Cass. n. 8088 del 1993 ; Cass. n.7360 del 1998 ; da ultimo Cass. n.7367 del 2016 e n.19735del 2018). Per le imposte dirette, l'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602/1973, prevedeil diritto, da esercitare mediante istanza da presentare entro il termine legale, al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria in favore di colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Pertanto, il diritto al rimborso non può essere escluso dalla possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 10, comma 1, lett. d)- bis , T.u.i.r. Sul punto, questa Corte, in continuità con il precedente orientamento, ha di recente affermato che in tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d'imposta, l'impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.U.I.R. (vigente "ratione temporis"), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, daulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass. n. 24650/2021, alla cui ampia motivazione si rimanda; conf. Cass. n.25564/2017, n.12155/2019, n.12912/2019)). r.g. n.3662/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], dunque, condivisibile anche la considerazione della C.t.r., secondo cui la modifica normativa, introdotta con l’art.1, comma 174 , l. n. 147 / 2013 ( che, a decorrere dal 1gennaio 2014, ha previsto espressamente, in alternativa alla deducibilità delle somme restituite, la facoltà del contribuente di richiedere il rimborso), non porta a concludereche in precedenza non sussistesse la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure previste per il rimborso dei versamenti non dovuti. In applicazione di tale consolidato e condivisibile orientamento, il ricorso va rigettato, dovendosi ritenere che la possibilità per il contribuente di avanzare l’istanza di rimborso non sia preclusa dalla previsione della procedura prevista dall’art.10, comma 1, lett. d) -bis d.P.R. n.917/86, secondo la formulazione vigente ratione temporis. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimit à, che liquida in euro 5.200,00per compensi, oltre il 15% per