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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16553/2026

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ifesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazion. 922/2024, depositata il 7/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’avviso di accertamento n.TK7011003557/2019, con il quale erano stati accertati, nei suoi confronti,Numero registro generale 16174/2024Numero sezionale 3376/2026Numero di raccolta generale 16553/2026Data pubblicazione 27/05/2026maggiori redditi da partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., di cuideteneva il 95% delle quote.2.

La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’attoimpositivo limitatamente al calcolo delle sanzioni.3.

La CGT di secondo grado del Lazio riformò la sentenza di primogrado, sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non avesse provato lalegittimazione di colei che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, nonavendo prodotto la delega presupposta, asseritamente rilasciata daldirettore provinciale dell’Agenzia delle Entrate.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa un unico motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973, per avere dichiarato la nullitàdell’avviso di accertamento impugnato, nonostante fosse stato sottoscrittoda un dirigente (capo dell’Ufficio controlli), e non essendo comunqueonere dell’Ufficio produrre la delega di firma in questione.Il motivo è infondato.Non è in discussione che la delega di firma non sia stata prodotta,neppure nella forma del c.d. ordine di servizio (donde la non pertinenzadel richiamo, nel ricorso erariale, a Cass. n. 5405/2024), né nel primo nénel secondo grado di giudizio, benché la relativa questione fosse statariproposta dalla contribuente in tale ultimo grado.L’Agenzia delle Entrate sostiene che la delega non fosse neppurenecessaria, dal momento che l’atto impositivo era stato sottoscritto da unfunzionario avente qualifica dirigenziale, ma non dà conto di averedimostrato tale ultima qualità in seno al processo di merito (si veda Cass.,n. 29079/2025, che ha accolto l’appello incidentale dell’Amministrazionefinanziaria sul presupposto dell’avvenuta produzione dell’ordine di servizioche attestava il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscrittoreNumero registro generale 16174/2024Numero sezionale 3376/2026Numero di raccolta generale 16553/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’avviso di accertamento impugnato).

Quanto, poi, alla questioneconcernente la non necessità della produzione della delega, trattandosi didelega di firma, la consolidata giurisprudenza di questa Corte è attestatasul principio per cui, “in caso di contestazione specifica, da parte delcontribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso diaccertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per ilprincipio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega,potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto lapresenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non8505/2025); produzione - come detto - non intervenuta nel caso dispecie.2.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoregolate come da dispositivo.3.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazionea debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali - che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali ed€ 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge -, delle quali dispone ladistrazione in favore degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiaratisi antistatari.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazion. 922/2024, depositata il 7/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’avviso di accertamento n.TK7011003557/2019, con il quale erano stati accertati, nei suoi confronti,Numero registro generale 16174/2024Numero sezionale 3376/2026Numero di raccolta generale 16553/2026Data pubblicazione 27/05/2026maggiori redditi da partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., di cuideteneva il 95% delle quote.2. La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’attoimpositivo limitatamente al calcolo delle sanzioni.3. La CGT di secondo grado del Lazio riformò la sentenza di primogrado, sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non avesse provato lalegittimazione di colei che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, nonavendo prodotto la delega presupposta, asseritamente rilasciata daldirettore provinciale dell’Agenzia delle Entrate.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa un unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973, per avere dichiarato la nullitàdell’avviso di accertamento impugnato, nonostante fosse stato sottoscrittoda un dirigente (capo dell’Ufficio controlli), e non essendo comunqueonere dell’Ufficio produrre la delega di firma in questione.Il motivo è infondato.Non è in discussione che la delega di firma non sia stata prodotta,neppure nella forma del c.d. ordine di servizio (donde la non pertinenzadel richiamo, nel ricorso erariale, a Cass. n. 5405/2024), né nel primo nénel secondo grado di giudizio, benché la relativa questione fosse statariproposta dalla contribuente in tale ultimo grado.L’Agenzia delle Entrate sostiene che la delega non fosse neppurenecessaria, dal momento che l’atto impositivo era stato sottoscritto da unfunzionario avente qualifica dirigenziale, ma non dà conto di averedimostrato tale ultima qualità in seno al processo di merito (si veda Cass.,n. 29079/2025, che ha accolto l’appello incidentale dell’Amministrazionefinanziaria sul presupposto dell’avvenuta produzione dell’ordine di servizioche attestava il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscrittoreNumero registro generale 16174/2024Numero sezionale 3376/2026Numero di raccolta generale 16553/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’avviso di accertamento impugnato). Quanto, poi, alla questioneconcernente la non necessità della produzione della delega, trattandosi didelega di firma, la consolidata giurisprudenza di questa Corte è attestatasul principio per cui, “in caso di contestazione specifica, da parte delcontribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso diaccertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per ilprincipio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega,potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto lapresenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non8505/2025); produzione - come detto - non intervenuta nel caso dispecie.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoregolate come da dispositivo.3. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazionea debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali - che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali ed€ 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge -, delle quali dispone ladistrazione in favore degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiaratisi antistatari.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano