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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 05405/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7137/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA , n. 4952/2019depositata il 05/08/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento n.

TYS03Z400788/2013 emesso ai fini dell'ires, dell'irap e dell'iva, con cui la direzione provinciale di Catania dell'Agenzia delle entrate - in rettifica della dichiarazione presentata per l'anno 2006 - determinava un maggior reddito di impresa, un maggior valore della produzione netta e maggiori operazioni imponibili, con conseguente liquidazione di maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.

L'avviso faceva seguito a pvc redatto il 27 luglio 2012 da funzionari della medesima direzione provinciale, in ragione del quale, viste le ingenti somme versate dal socio [OSCURATO:PERSONA] Aldo alla società, e considerato che esse apparivano ingiustificate alla luce dei redditi dal medesimo dichiarati, le stesse venivano ritenute in realtà riconducibili a ricavi non dichiarati, conseguiti nel 2006 dalla società nell'esercizio della sua attività di impresa.

2. La società impugnava l'avviso e la CTP di Catania, con sentenza n. 2044/15/2016 depositata il 18 febbraio 2016, accoglieva in parte il ricorso, annullando l'avviso limitatamente alla ripresa riguardante l'irap, per la quale non operava il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento in caso di violazioni penalmente rilevanti, e respingendolo nel resto.

3. La società proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe, con conseguente conferma dell'avviso (eccezion fatta, giusta già la sentenza di primo grado, che per la ripresa riguardante l'irap).

3.1. Così la CTR motivava: Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'inesistenza dell'atto per difetto di legittimazione da parte del funzionario competente.

Il motivo è infondato.

L'atto risulta regolarmente sottoscritto dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], a ciò delegato dal capo dell'Ufficio.

La documentazione prodotta dall'Ufficio costituisce prova dell'esistenza di valida delega a sottoscrivere l'accertamento.

Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riguardo alla eccepita nullità dell'accertamento per decadenza dei termini, e per la illegittimità del raddoppio dei termini.

Il motivo è infondato.

Di avviso diverso è, difatti, la giurisprudenza di legittimità […]. [P]er effetto della clausola di salvezza di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, non abrogata dalla l. 208/15, risultano tuttora attuali e conferenti alla fattispecie concreta le considerazioni della Corte costituzionale, pronunciatasi in materia (sent. n. 247/2011) […].

Con il terzo motivo, si lamenta l'erroneità, nel merito, dell'accertamento, e il difetto di motivazione della sentenza, in ordine all'occultamento di utili […].

Sul punto, l'appellante reitera le deduzioni svolte in primo grado, ritenute infondate dal giudice provinciale etneo con motivazione ampia ed ineccepibile.

Sostanzialmente, a parere del Collegio, gli ingenti versamenti effettuati dal socio [OSCURATO:PERSONA], che nel 2006 deteneva l'intero capitale sociale, nei conti della società, a titolo di anticipazioni socio e aumento capitale, non sono giustificati dalla capacità reddituale e/o patrimoniale dello stesso, e il fatto giustifica l'accertamento dell'Ufficio e pone l'onere della prova contraria sul contribuente.

Onere che a parere dell'Ufficio la società ricorrente ha mancato, sotto diversi profili: intanto, quello della modesta capacità reddituale, come sopra detto.

Risulta sfornita di prova l'affermazione che l'anticipo in conto aumento del capitale di euro 300.000 sia stato effettuato con fondi derivanti dalla restituzione della somma di euro 295.000 derivante da una restituzione della società, e pertanto cade la ricostruzione dell'appellante.

Risulta infatti nell'anno 2006 il versamento di somme pari a euro 655.453,55 e la restituzione di euro 392.689,23, per cui la differenza è stata legittimamente imputata a maggiori ricavi non dichiarati, anche perché l'accertamento tiene già conto delle restituzioni.

Quanto ai redditi asseritamente percepiti all'estero, giustamente l'Ufficio ne invoca l'inconferenza sotto il profilo probatorio, a partire dal fatto che si riferiscono ad una società, la SAT [OSCURATO:PERSONA]., della quale nulla è dato sapere anche sotto il profilo del collegamento con il sig. [OSCURATO:PERSONA], per finire con la circostanza che si riferiscono all'anno di imposta 2007, estraneo a questo giudizio.

Quanto al riferimento alle somme nella disponibilità del di Leo su conti esteri, e rientrate in Italia attraverso il cd.

“scudo fiscale” […], si osserva da una parte che ha errato, a parere del Collegio, il giudice di prime cure nel ritenere inammissibile la deduzione, che rientra nell'ambito delle difese spiegate dal ricorrente per giustificare la propria disponibilità economica.

E tuttavia, dalla stessa disamina delle deduzioni di parte si rileva che le somme rientrate […] si appartenevano a [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui figlia di [OSCURATO:PERSONA], e trasferite all'estero in anni di imposta (2007 e 2008), per come affermato dalla società ricorrente, successivi a quello per cui è processo (2006).

4. La società propone ricorso per cassazione con sette motivi, ulteriormente insistito con memoria telematica datata 2 novembre 2023; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

4.1. Il Pubblico Ministero deposita requisitoria telematica datata 8 gennaio 2024, mediante la quale insta per il rigetto del ricorso.

Considerato che:

1. Assume rilievo prioritario, in quanto potenzialmente assorbente, il primo motivo, che, pertanto, nella graduazione logica delle censure, spettante unicamente al giudice, deve essere enunciato e trattato anteriormente al sesto e, di poi, a tutti gli altri.

2. Con detto motivo si denuncia: nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, con particolare riguardo alla questione riguardante lo scudo fiscale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

2.1. Nel giudizio di merito la società, al fine di confutare la tesi erariale secondo cui il socio di Leo non disponesse di risorse sufficienti a giustificare l'esborso di denaro effettuato nel 2006, rilevava che questi e la figlia avevano scudato l'ammontare complessivo di euro 522.429, versando in atti corrispondente dichiarazione.

“L'adesione allo ‘scudo fiscale’ da un canto contribuiva in modo rilevante a dimostrare la capacità (finanziaria) del socio di finanziare la società partecipata […], dall'altro acclarava l'illegittimità dell'azione accertativa adottata rispetto alle somme scudate che erano riconducibili agli imponibili accertati, per come ammesso dalla stessa AE in sede amministrativa, poiché le restituzioni operate dalla società negli anni 2007 e 2008 sul conto personale del [OSCURATO:PERSONA], trasferite, poi, all'estero e successivamente rimpatriate, riguardavano proprio il denaro anticipato dal socio nell'anno 2006 e nei primissimi mesi del 2007 (‘fino al 20/02/2007’. (memoria illustrativa del 14/09/2015 - doc. n. 5).

La CTP di Catania, erroneamente ritenendo la novità della questione prospettata con memoria […,] la riteneva inammissibile […]”.

La contribuente proponeva appello sul punto.

“Proprio per consentire il chiesto giudizio, la società […] chiariva […] il ‘percorso’ del denaro di cui trattasi [… dimostrando] l'astratta riconducibilità del denaro rimpatriato agli imponibili accertati.

Successivamente, con memoria, depositata in appello […], la società spiegava come la circostanza di fatto testé illustrata fosse stata riconosciuta in quanto ammessa dallo stesso Ufficio”, con riferimento, “in parallelo” alla “via contenziosa”, all’intrapresa di una “possibile conciliazione che ricomprendesse tutte le annualità accertate […]”.

“[L]'Ufficio non dava seguito alla richiesta avanzata dal contribuente per l'annualità 2006, ma[,] nella proposta conciliativa operata per l'anno 2007, ammetteva che ‘…. le somme restituite dalle due società partecipate al socio e successivamente trasferite dallo stesso in un conto corrente estero (oggetto poi di scudo fiscale) siano riferibili ai crediti versati dal socio di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20/02/2007 …. [C]iò in quanto logicamente si presume che le due società abbiano restituito le somme per estinguere i debiti da finanziamenti pregressi e non gli ultimi in ordine cronologico …’ […].

Ne derivava che […] l’Ufficio riconosceva che il denaro rimpatriato offrisse i versamenti operati dal [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2006 (e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA])”.

La CTR “ha rigettato le difese della società facendo proprio l'assunto prospettato dall’AE nel proprio atto difensivo”.

Tuttavia “l'affermazione del giudice non è supportata, nel senso che la CTR […] non ha spiegato la ragione della propria decisione alla luce dell'attività valutativa condotta sulle difese e sui mezzi di prova offerti dalla società a sostenerle”.

“[L]a sentenza risulta essere priva di motivazione: se rapportata, infatti, alla complessa difesa illustrata dalla società ricorrente, essa non dà conto del percorso logico giuridico compiuto dal giudice […]”.

2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Esso è inammissibile a misura che fa riferimento ad atti del giudizio (memoria in primo grado; ricorso e memoria in appello) ed a risultanze, neppure del procedimento amministrativo esitante nell’avviso di accertamento per cui è causa, ma di un’iniziativa volta ad esplorare una “possibile conciliazione che ricomprendesse tutte le annualità accertate” (iniziativa sulle ragioni del cui fallimento, peraltro, nulla è dato di sapere), senza minimamente peritarsi di contestualizzarli e soprattutto di riprodurli nelle parti rilevanti.

In tal guisa è radicalmente impedito a questa Suprema Corte, anzitutto, di verificare effettività, consistenza, condizioni e limiti della pretesa ammissione dell’Ufficio, rassegnata in una meglio precisata “proposta conciliativa operata per l'anno 2007”, circa il fatto che “le somme restituite dalle due società partecipate al socio e successivamente trasferite dallo stesso in un conto corrente estero (oggetto poi di scudo fiscale) siano riferibili ai crediti versati dal socio di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20/02/2007”; indi di avere finanche contezza degli esatti termini della tesi difensiva, secondo cui “il ‘percorso’ del denaro di cui trattasi [… dimostrerebbe] l'astratta” – e non concreta – “riconducibilità del denaro rimpatriato agli imponibili accertati”: tesi su cui la CTR, a tenore del motivo, malgrado l’apparenza, non avrebbe “tout court” motivato.

Sotto altro profilo, conducente sempre all’inammissibilità, il motivo scivola, in buona sostanza, nella richiesta di una riedizione del giudizio di merito, sollecitando a questa Suprema Corte, in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimità, il positivo riscontro “in fatto” dell’allegazione secondo cui la suddetta pretesa ammissione dell’Ufficio in una non meglio indicata proposta conciliativa avvalorerebbe la peraltro solo “astratta riconducibilità del denaro rimpatriato agli imponibili accertati”.

Tuttavia, a prescindere da quanto si avrà ad osservare “funditus” sull’“astrattezza” della “riconducibilità del denaro rimpatriato” nella disamina del secondo motivo, siffatto positivo riscontro, come emerge dalla stessa formulazione del motivo, fonda, non già su alcuna evidenza documentale “in limine” ignorata o travisata dalla CTR, sì da relegare nell’apparenza la motivazione sul punto offerta dalla CTR, ma su un ragionamento puramente deduttivo, indiscutibilmente appartenente al solo piano meritale, che muove dal doversi “presume[re]” (profilo su cui si sarebbe maturato l’accordo dell’Ufficio nella proposta) “che le due società abbiano restituito le somme per estinguere i debiti da finanziamenti pregressi e non gli ultimi in ordine cronologico”.

Fermo quanto innanzi, non corrisponde al vero – ed in ciò il motivo si dimostra comunque manifestamente infondato – che la CTR non abbia motivato sulla questione dello scudo fiscale.

Essa, infatti, finanche esplicitamente trattando di detta questione, afferma: “Quanto al riferimento alle somme nella disponibilità del di Leo su conti esteri, e rientrate in Italia attraverso il cd.

“scudo fiscale” […], dalla stessa disamina delle deduzioni di parte si rileva che le somme rientrate […] si appartenevano a [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui figlia di [OSCURATO:PERSONA], e trasferite all'estero in anni di imposta (2007 e 2008), per come affermato dalla società ricorrente, successivi a quello per cui è processo (2006)”.

Talché la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, evidenziando, a quest’ultimo riguardo, l’insuperabile discrasia tra l’anno dell’accertamento e quelli del trasferimento all’estero, e quindi della materiale disponibilità, delle somme.

Deve per l’effetto escludersi alcuna ipotesi di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente.

Quel che il motivo mira a censurare non è un’assenza grafica o contenutistica della motivazione, ma piuttosto le argomentazioni che la CTR ha profuso per addivenire alla decisione.

Nondimeno, la deduzione di un tale vizio non è più consentita, quand’anche si avesse a riqualificare la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Vale, invero, l’insuperato insegnamento secondo cui “la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione” (Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830- 01).

Ancor piùrammentasi che, anche a voler riguardare la censura formulata nel motivo “sub specie” del non invocato parametro dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la stessa sarebbe pur sempre preclusa dal divieto di cd.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

3. A questo punto – come anticipavasi – deve anteporsi la trattazione del sesto motivo, siccome riguardante un vizio di forma dell’avviso, che per l’effetto assume valenza pregiudiziale rispetto ai vizi riguardanti il merito di esso, oggetto di tutti gli altri motivi.

4. Con il sesto motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 DPR n. 600 del 1973, quanto al difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

4.1. Sin dal primo grado era stata eccepita la nullità dell’avviso perché non sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro funzionario delegato della carriera direttiva.

La CTP rigettava l’eccezione motivando sulla “produzione documentale avversaria (atto dispositivo) benché non idonea a costituire valida delega (perché priva dei requisiti essenziali, tra cui motivazione e durata) ed in ogni caso insufficiente al superamento della contestazione operata circa l’insussistenza del requisito soggettivo (appartenenza alla carriera direttiva) in capo al sottoscrittore”.

La contribuente riproponeva la questione in appello, tuttavia erroneamente, alla luce della giurisprudenza di legittimità, disattesa dalla CTR.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Costituisce, infatti, insegnamento ricevuto di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 6-5, n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599 - 01 ; Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414-01) quello a termini del quale “la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”: talché, in definitiva, le vicende attinenti alla delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, non acquisendo “rilevanza esterna”, rappresentano esercizio di poteri organizzativi meramente interni all’Ufficio, insindacabili, viepiù in cassazione, a misura che, come nella specie, non si contesti la riferibilità dell’avviso all’Ufficio stesso, come espressione dei suoi poteri.

Sotto altro profilo, è parimenti ricevuto in giurisprudenza (cfr., da ult., Sez. 5, n. 5177 del 26/02/2020, Rv. 657340-01) il principio per cui, “in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012”.

5. Può ora procedersi alla disamina dei restanti motivi nel loro ordine.

6. Con il secondo motivo si denuncia: violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

6.1. La sentenza impugnata “lascia intendere che la società non abbia assolto l'onere di dimostrare il collegamento tra le somme rimpatriate e gli imponibili accertati”.

“[L]’art. 13-bis d.l. n. 78/2009 prevedeva la possibilità di fare emergere, mediante rimpatrio, le attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero”.

“[L]a copertura offerta dallo ‘scudo fiscale’ poteva essere [riferita] a qualunque tipologia di accertamento[;] ciò a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione riservata non fossero già iniziati accessi, ispezioni e verifiche” […].

Nell'ipotesi in oggetto, la questione centrale per l'operatività degli effetti dello scudo fiscale (nessun'altra contestazione è mai stata mossa con riguardo ad altri presupposti, quali quelli procedimentali, cronologici o soggettivi) era costituita dalla riconducibilità del denaro oggetto di rimpatrio agli imponibili accertati nell'annualità d'imposta 2006.

Riconducibilità che, come detto, era stata esplicitamente riconosciuta dall’A.E. di Catania in sede amministrativa ma poi contraddittoriamente dalla stessa negata in sede contenziosa ed immotivatamente negata dalla CTR”.

“Tanto in giurisprudenza quanto in dottrina è prevalsa una interpretazione non troppo rigorosa, nel senso che non è necessario, per fruire degli effetti dello scudo fiscale, che gli importi accertati debbano, con carattere di certezza, essere identificabili con le somme rimpatriate all'esito di un esame analitico.

E le stesse circolari dell’A.E. […] hanno precisato che lo scudo opera con riferimento ‘ad accertamenti relativi ad imponibili’ che siano anche solo astrattamente riferibili alle attività oggetto di emersione”.

“Solo dove l’A.F. non possa riscontrare una connessione quantomeno astratta tra imponibili accertati e attività oggetto di emersione, la relativa prova sarebbe a carico del contribuente”.

“Orbene, stando alla generale interpretazione fornita dalla Corte [di cassazione], la violazione di legge imputabile alla CTR si traduce nell'avere ritenuto non provata l'astratta riconducibilità del denaro rimpatriato agli imponibili oggetto di accertamento, tanto da aver evidenziato in sentenza che le somme scudate (riguardanti le annualità 2007/2008) non abbiano nulla a che vedere con gli imponibili accertati (riguardanti l'anno 2006).

Si osservi come, invece, nessuna prova si imponesse in tal senso a carico della società avendo ammesso, la stessa controparte erariale, che “… le somme restituite dalle due società partecipate al socio e successivamente trasferite dallo stesso in un conto corrente estero (oggetto poi di scudo fiscale) siano riferibili ai crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20.02.2007 …”, dunque, per l'appunto, ai versamenti effettuati nell'annualità 2006 (e fino al 20.02.2007) (proposte di conciliazione, all.ti nn. 1 e 3 della memoria depositata in appello).

6.2. Il motivo, oltreché inammissibile, è comunque infondato.

6.3. Esso condivide le ragioni di inammissibilità già espresse a proposito del primo motivo (di cui in effetti costituisce una sorta di sviluppo logico-espositivo), segnatamente con riguardo alla mancata contestualizzazione e testuale riproduzione – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – della “proposte di conciliazione, all.ti nn. 1 e 3 della memoria depositata in appello”.

Siffatta manchevolezza è tanto più rimarchevole in quanto dalla pretesa “ammissione” compiuta dall’Ufficio in tali proposte la contribuente fa discendere la circostanza decisiva, per ciò solo squalificata, dell’insussistenza di alcun onere probatorio a suo carico circa la riferibilità delle somme oggetto di scudo fiscale agli “imponibili accertati”, a differenza di quanto sostenuto –errando, secondo la contribuente –dalla CTR.

Rispetto a quanto già osservato in riferimento al primo motivo di ricorso, par d’uopo aggiungere che il secondo motivo, che ne occupa, incorre altresì in difetto di precisione sotto il profilo – nella logica interna allo stesso – della riferibilità delle “somme restituite dalle due società partecipate al socio[,] e successivamente trasferite dallo stesso in un conto corrente estero”, “ai crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20.02.2007”.

6.3.1. Più nel dettaglio, di per se stesse non identificate ‘a monte’ le due società partecipate, anche (ed anzi soprattutto) in rapporto al contenuto (non riprodotto) della (stando al primo motivo), o delle (stando al secondo motivo), proposta, o proposte, di conciliazione, - in primo luogo, non risulta allegata la corrispondenza quantitativa tra le somme scudate e quelle oggetto di accertamento (invero, fondando il recupero degli utili non dichiarati sulle due componenti delle anticipazioni e dell’aumento di capitale rispettivamente per euro 262,854,32 e per euro 300.000, il [OSCURATO:PERSONA] aveva scudato la somma di euro 522.429, inferiore ai complessivi euro 562.854,32 contestati in avviso, mentre euro 39.758,00 erano stati scudati dalla figlia del [OSCURATO:PERSONA], soggetto tuttavia distinto da quest’ultimo); - in secondo luogo, non risultano: -- comprovati (con un minimo di riscontri documentali, di cui non è dedotta, previa localizzazione rispetto agli atti dei fascicoli di merito, la specifica somministrazione ai giudici di merito) i presunti “crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA]” - e comunque non dalla figlia –“nei confronti delle due società”; -- né esattamente quantificati detti crediti, con specifica evidenza delle partite riguardanti la contribuente; -- né scomputata temporalmente la quota di essi maturata nel 2006, che sola “in limine” rileverebbe nel presente giudizio, siccome attinente, rammentasi, all’ a.i. 2006, rispetto a quella maturata dal 1° gennaio al 20 febbraio 2007; - in terzo luogo, neppure risultano: -- identificate (e giustificate) le somme “restituite” dalle due società; -- né identificati i beneficiari – “pro quota”, in funzione di quali entità partecipative nelle società medesime (“in primis” la contribuente) –di tale restituzione (posto che anche la figlia del [OSCURATO:PERSONA] ha attivato lo scudo fiscale); -- né identificate le somme “successivamente trasferite dallo stesso” – i.e. dal [OSCURATO:PERSONA], perdendosi quindi “in itinere” la figlia –all’estero; -- né esplicitata quantomeno la soggettiva riferibilità del “conto corrente estero”; -- né individuata la corrispondenza in sé delle somme dapprima restituite, dappoi espatriate, indi ancora rimpatriate.

6.4. Fermo quanto innanzi, che, di per sé, sotto plurimi concorrenti profili, assume valenza decisiva, viene in linea di conto che la tesi secondo cui lo scudo fiscale dispiegherebbe effetti anche rispetto ad accertamenti relativi ad imponibili solo astrattamente riferibili alle attività oggetto di emersione è decentrata, votando il motivo, pur sempre, all’infondatezza, finanche a tratti manifesta.

6.4.1. Rilevano due prospettive di fondo, che si procede ad illustrare.

6.5. Anzitutto, su un piano soggettivo, siffatta tesi al più si attaglierebbe all’autore dell’emersione in rapporto ad accertamenti che lo avessero attinto prima, e comunque lo attingessero nonostante, la dichiarazione riservata: sicché, nella specie, di essa potrebbero eventualmente giovarsi solo il [OSCURATO:PERSONA] e la di lui figlia per contestazioni loro direttamente rivolte; ma non la contribuente, estranea alla dichiarazione riservata e ‘a monte’ alla disponibilità ed alle movimentazioni delle somme oggetto della medesima.

6.5.1. Inoltre, decisivo è che, secondo l’art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, "il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste da[ll’art.] 11 ... del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73”, e che, secondo l’art. 11, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001, gli "interessati" sono solo “le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Donde lo scudo fiscale ex art. 13-bis. d.l. n. 78 del 2009 non era consentito alle società di capitali, qual è la contribuente, ancorché s.r.l. a socio unico nel 2006: la quale, per l’effetto, neppure astrattamente può invocare la ‘protezione’ di uno scudo fiscale attivato bensì dal suo socio unico e legale rappresentante, tuttavia, per precisa scelta normativa, esclusivamente come persona fisica, con riferimento, pertanto, ad attività dal medesimo, del pari esclusivamente come persona fisica, detenute all’estero.

6.5.2. Ciò consente di statuireil seguente principio di diritto: In caso di accertamento di maggiori utili non dichiarati nei confronti di una società a responsabilità limitata a socio unico, non è consentito alla stessa invocare la ‘protezione’ di un cd. scudo fiscale attivato ex art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, dal suo socio e legale rappresentante, attesa la preclusione per le società di capitali – stante il rinvio compiuto dal comma 5 di detto articolo all’art. 11 d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001 – e dunque altresì di giovarsi degli effetti del rimpatrio operato da detto soggetto esclusivamente come persona fisica.

6.5.3. Sicuramente rispettosa di tale principio è la sentenza impugnata.

6.5.4. Né alla contribuente giova l’invocazione di un certo orientamento della giurisprudenza penale di questa Suprema Corte – cui pare alludere nel motivo – propensa ad opinare (nel linguaggio della massima) che “la causa di non punibilità introdotta dall'art. 13-bis D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, relativa al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato, opera, sussistendone tutti i presupposti normativi (capienza, date, soggetti, collegamento fra scudo e reati commessi), anche nei riguardi delle società di persone e di capitali, ma solo con riferimento a quei soggetti che, in virtù dei requisiti di diritto e di fatto posseduti, possono esserne considerati i ‘domin[i]’” (Sez. 3 Pen., n. 50308 del 15/10/2014, Rv. 261392-01).

In realtà, premesso che si tratta di un orientamento non condiviso nella stessa giurisprudenza penale (cfr.

“contra” Sez. 4 Pen., n. 44003, del 19/07/2013, Rv. 257577 - 01), di poi, nonostante che la massima appena citata predichi la riferibilità della “causa di non punibilità” anche alle “società”, “ma solo con riferimento [… ai …] ‘domini’”, quel che in realtà essa vuol dire (alla luce della concreta fattispecie oggetto della sentenza: cfr. in motiv., par. 2.4 del “Ritenuto in fatto”, p. 5) è che la causa di non punibilità opera in favore dell’imputato anche qualora questi, avvalsosi, necessariamente come persona fisica, dello scudo fiscale, abbia commesso la condotta delittuosa –in cui, notasi, per giurisprudenza costante, di per sé “rilevano i capitali trasferiti o posseduti all'estero e successivamente oggetto di rimpatrio” (Sez. 3 Pen., n. 50308 del 15/10/2014, Rv. 261391-01) – agendo, non di per sé, ma quale legale rappresentante di una società, a condizione che di questa disponesse “uti dominus”, alla stregua di un mero oggetto o strumento.

È solo in presenza di tale condizione, infatti, che la causa di non punibilità, per forza di cose riferita all’agire dell’imputato quale persona fisica, è atta ad escludere la rilevanza penale di una condotta dal medesimo compiuta in una veste soggettiva che, per quanto non ‘esclusivamente’, seguita comunque ad essere ‘anche’ individuale, stante la sostanziale identificazione dell’imputato con la società: ragion per cui, penalisticamente, resta ossequiata la corrispondenza tra la natura individuale della causa di non punibilità e la natura (comunque ‘anche’) individuale della condotta esentata dalla punibilità.

Da siffatto insegnamento esclusivamente penalistico, tutto incentrato sulla persona fisica, soggetto del diritto e del processo penale, non è possibile invece ricavare, sul diverso piano del diritto tributario, con una ingiustificata inversione logico-metodologica, l’estensione soggettiva dei benefici dello scudo fiscale anche in capo ad una società di capitali, esclusa per legge (come visto) dallo scudo stesso.

Né comunque – valga rilevare “ad abundantiam” – la contribuente nella specie deduce che, in relazione alle contestazioni mossele in avviso, il [OSCURATO:PERSONA], pur nel 2006 titolare dell’intero suo capitale sociale, l’abbia a sé asservita, sovrapponendo le sue posizioni personale e sociale, giacché anzi la versione patrocinata in chiave difensiva, secondo cui le somme rimpatriate originerebbero da crediti del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della contribuente, presuppone al contrario la spendita di una ben definita alterità soggettiva del medesimo rispetto alla società.

6.6. Fermo quanto precede, deve, secondariamente, su un piano questa volta oggettivo, rilevarsi che la tesi, invocata nel motivo, della sufficienza di un mero collegamento astratto, ai fini degli effetti dello scudo fiscale, tra imponibili ed attività fatte emergere – tesi che, secondo la contribuente, troverebbe riconoscimento in dottrina ed in alcune circolari dell’Agenzia delle entrate –non è condivisa dalla giurisprudenza di questa Sezione, la quale – tenendo conto di detti contributi – ribadisce tuttavia la sussistenza di un dettagliato onere allegatorio e probatorio, quantomeno sui piani logico-cronologico e quantitativo, in capo a chi intenda invocare la ‘protezione’ dello scudo fiscale.

6.6.1. Sia sufficiente richiamare Sez. 5, n. 30776 del 06/11/2023, che, in motivazione, osserva [relativamente all’art. 14, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001]: Deve tuttavia escludersi che la limitazione oggettiva si esaurisca nella sola corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento, come se l'importo di cui alla dichiarazione riservata rappresentasse una sorta di franchigia, opponibile, sino a concorrenza, dal contribuente all'Amministrazione finanziaria, rispetto a qualunque tipologia di reddito successivamente accertato ed a prescindere da qualsiasi ulteriore collegamento, non semplicemente numerico, tra quest'ultimo e le attività rimpatriate, fornendo così una sorta di lasciapassare per tutte le evasioni eventualmente compiute dal contribuente entro un certo plafond […].

È stato peraltro rilevato in dottrina che neppure potrebbe accogliersi un'interpretazione, eccessivamente rigorosa, della predetta espressione normativa, nel senso che gli imponibili in questione debbano essere identificabili con le somme rimpatriate, all'esito di un'indagine analitica sulla fonte di queste ultime.

Infatti, si è argomentato, ciò sarebbe in contrasto logico con lo stesso contenuto necessario della dichiarazione riservata del contribuente, di cui al modello applicabile ratione temporis, nella quale le somme oggetto di emersione vanno esposte complessivamente e senza indicazione delle loro fonti.

Le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 99/E del 4 dicembre 2001 e n. 43/E del 10 ottobre 2009, “in parte qua” coincidenti, a proposito della limitazione oggettiva dell'effetto preclusivo, precisano che esso opera con riferimento ad "accertamenti relativi ad "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione.

A tal fine si precisa che la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione".

Anche sulla base di tali prassi, si è quindi propugnata in dottrina un'interpretazione intermedia, secondo la quale lo "scudo" dovrebbe operare automaticamente e senza necessità di specifiche prove da parte del contribuente, ma solo nei casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o altre attività costituite o detenute all'estero, oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Invece, ove non possa essere riscontrata dall'Amministrazione finanziaria una connessione, quanto meno astratta, tra imponibili accertati e attività oggetto di emersione, la relativa prova, secondo tale interpretazione, sarebbe a carico del contribuente.

Successivamente, l'Agenzia, con la circolare n. 52/E dell'8 ottobre 2010, ha in parte corretto tale orientamento, assumendo che la carenza di prove che le attività dichiarate non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo d'imposta oggetto di controllo, determinerebbe l'inutilizzabilità dell'effetto preclusivo.

Premesso che le circolari amministrative, comprese quelle in questione, non hanno una natura normativa e non possono modificare o interpretare in modo autentico le leggi, deve osservarsi che l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento dell'Amministrazione, di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001 (definito in dottrina anche provvedimento di condonofiscale "impuro" intrinsecamente agevolativo), ha natura di eccezionale misura di agevolazione per il contribuente, il quale pertanto, a fronte della specifica contestazione dell'Ufficio in ordine al verificarsi di tutti i presupposti della sua operatività, ed alla conseguente allegazione della persistenza del potere accertativo esercitato con l'avviso controverso, ha, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'onere di fornire la relativa prova (cfr., ex multis, Cass. 04/10/2017, n. 23228, secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione; Cass.13/07/2017, n. 172831, in tema di condono fiscale, circa l'onere, gravante sul contribuente, di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano a quelle dovute per tale beneficio; Cass.13/04/2012, n. 5846, per la quale, in tema di avviso di accertamento, grava sul contribuente, a fronte del diritto di credito dell'Amministrazione al tributo, fondato sull'allegazione di un maggior imponibile, l'onere di dimostrare che la situazione o la pendenza tributaria siano state definite con l'adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla legge sul condono).

L'attribuzione al contribuente di tale onere, peraltro, è coerente altresì con il cd. principio di vicinanza della prova, rispetto ai dati necessari a dare conto della correlazione tra gli imponibili in questione e le somme o le altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio, che rientrano nella disponibilità del primo (e che, proprio in ragione del limitato contenuto necessario della dichiarazione riservata del contribuente, non sono parimenti conosciuti immediatamente dall'Amministrazione) […].

6.6.2. Nel caso di specie, non dimostra, ‘in positivo’, la contribuente che, a fronte di rimpatri del 2007 e 2008, le relative somme si riferissero, per riprendere le parole del motivo, a “crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20.02.2007”, ed anzi, per attenersi al perimetro dell’accertamento, a crediti dal medesimo vantati nei confronti soltanto della contribuente nel 2006; la contribuente si limita, ‘in negativo’, a richiamare una paventata ammissione dell’Ufficio in sede conciliativa, pretendendo di ricavare la dimostrazione di quanto precede, come sostenuto nel primo motivo e ribadito in quello in disamina, dalla presunzione, che avrebbe trovato l’Ufficio concorde in tale sede, secondo cui “le due società [avrebbero] restituito le somme per estinguere i debiti da finanziamenti pregressi e non gli ultimi in ordine cronologico …”.

Nondimeno: per un verso, le dichiarazioni a fini conciliativi non costituiscono, a meno di espliciti segni in senso contrario, riconoscimento delle altrui ragioni, essendo unicamente volte a regolare le pretese con reciproche concessioni finalizzate ad una conclusione transattiva; per altro verso, a seguire la contribuente, la suddetta prova della riferibilità delle somme ai “crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20.02.2007” riposerebbe su una mera presunzione, sfornita del benché minimo riscontro, circa il potersi sostenere (tuttavia giust’appunto in astratto, in sede conciliativa, e non in concreto, in sede giudiziale) che l’estinzione dei debiti sociali abbia riguardo a (peraltro non meglio specificati) “finanziamenti pregressi e non [a]gli ultimi in ordine cronologico”.

Ne consegue che nessuna censura è imputabile alla sentenza impugnata nel sottolineare la sfasatura, in effetti non colmata da idonei supporti probatori, tra l’imponibile accertato alla contribuente nel 2006 e lo scudo effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla di lui figlia ben dopo, nel biennio 2007-2008.

7. Con il terzo motivo si denuncia: nullità della sentenza d'appello per apparenza di motivazione, con riguardo all’eccepita violazione dell’art. 43 DPR n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

7.1. L’avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2011 anziché in data 25 marzo 2014, nell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio dei termini.

Rispetto al reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 nella versione “ratione temporis” applicabile, “la sola circostanza che la fatture fosse stata contabilizzata e registrata non costituiva fatto punibile”.

“Da ciò l’insussistenza delle condizioni per l’obbligo di denuncia […], non avendo il contribuente […] edotto alcun conto afferente l’acquisto del macchinario dal fornitore comunitario [OSCURATO:PERSONA] LLC di euro 168.000 […].

Anche con riguardo alla seconda ipotesi di reato, che si concretizzava nell’asserita omessa contabilizzazione di ricavi per euro 562.854,32 riversati nelle casse sociali sotto forma di finanziamenti e anticipazioni del socio [OSCURATO:PERSONA] […,] nessuna omessa contabilizzazione era […] configurabile, poiché era documentale che i versamenti effettuati […] - perfettamente tracciabili […] - derivassero da disposizioni effettuate dal conto corrente personale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (quindi da disponibilità finanziarie presenti alla data di ciascun versamento al conto corrente della società [OSCURATO:SOCIETA]).

Segnatamente dall’esame dell’estratto conto personale, allegato agli atti del processo, si desumeva come la maggior parte dei versamenti fosse stata contestualmente preceduta da bonifici in entrata operati, in alcuni casi, dalla società ricorrente, in altri, dall’altra società partecipata, la [OSCURATO:SOCIETA] facente parte del gruppo […]”.

Erroneamente la CTR ha ritenuto automaticamente legittimo l’avviso, “essendo stata provata, in fattispecie, l’effettiva presentazione della denuncia (per averla l’Ufficio depositata in atti)”.

7.2. Il motivo è infondato.

7.2.1. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare come la CTR abbia espressamente considerato ed esaminato la questione, agitata dalla contribuente nel secondo motivo d’appello, del raddoppio dei termini dell’accertamento, disattendendola in funzione dell’astratta sussistenza di ipotesi di reati per i quali l’Ufficio ha finanche, in concreto, presentato denuncia (“Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riguardo alla eccepita […] decadenza dei termini, [… ed] illegittimità del raddoppio dei termini.

Il motivo è infondato.

Di avviso diverso è, difatti, la giurisprudenza di legittimità […]”).

7.2.2. D’altronde, - in riferimento al costo sostenuto per l’“acquisto del macchinario dal fornitore comunitario [OSCURATO:PERSONA] LLC di euro 168.000”, il motivo incorre in difetto di precisione ed autosufficienza, giacché fa riferimento ad atti non contestualizzati né riprodotti; - in riferimento “alla seconda ipotesi di reato, che si concretizzava nell’asserita omessa contabilizzazione di ricavi per euro 562.854,32”, il motivo contesta la sussistenza, in concreto, di alcun reato sul fondamento delle argomentazioni già introdotte nel primo e nel secondo motivo, con cui condivide difetti di autosufficienza ed altresì di precisione, dando per scontata la dimostrazione delle tesi difensive, in contrario rispetto all’avere la CTR ritenuto che il raddoppio dei termini presuppone –alla stregua della “clausola di salvezza di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015” – unicamente l’obbligo di denuncia e così pretermettendo che – secondo la disciplina “ratione temporis” applicabile (cfr. da ultimo Sez. 6-5, n. 11620 del 14/05/2018, Rv. 648527-01) – la sussistenza degli estremi per la denuncia deve essere valutata “a priori”, in funzione della semplice astratta configurabilità di un’ipotesi di reato (per la verifica della cui sussistenza, del resto, il Pubblico Ministero è onerato dell’espletamento delle indagini preliminari).

8. Con il quarto motivo si denuncia: violazione delle disposizioni di legge sull’obbligo di motivazione delle sentenze, con riguardo al merito del rapporto controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

8.1. “La sentenza emessa dalla CTR di Catania risulta priva di motivazione anche in relazione al merito del rapporto controverso.

Malgrado le apparenze, infatti, il giudice di appello non ha motivato sulle ragioni per le quali la documentazione versata in atti dalla società fosse da ritenersi non idonea a superare la ricostruzione operata dall’Ufficio […]”.

“Unico aspetto sul quale si registra un minimo motivazionale sia pure giuridicamente erroneo […] è quello riguardante la questione residuale [de]i redditi percepiti all’estero cui la società aveva fatto riferimento […] allo scopo di evidenziare e dimostrare la capacità economica del socio”.

Segue, nel motivo, ampia illustrazione delle “questioni” e delle “prove offerte dalla contribuente” (cfr., in part., p. 35 ss.), sia in riferimento alla non condivisibilità dell’adozione, da parte dell’Ufficio, del “discutibile criterio del ‘reddito medio” (n. 1, p. 38) sia in riferimento al “totale difetto di motivazione della sentenza [impugnata]” circa l’essere “sfornita di prova l’affermazione che l’anticipo in conto aumento del capitale di euro 300.000 sia stato effettuato con fondi derivanti dalla restituzione della somma di euro 295.000 derivante da una restituzione della società” (n. 2, p. 39).

8.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

8.2.1. Esso – che di per se stesso, ‘a monte’, non riproduce la parte rilevante della motivazione dell’avviso e, di poi, fa costante riferimento a fatti, da una parte, ed atti e documenti, dall’altra, senza indicare donde con evidenza emergano gli uni e senza riprodurre né riassumere il contenuto degli altri –è completamente vertito in fatto e – sotto le spoglie di un’inesistente denuncia di difetto, viepiù totale, di motivazione – è palesemente volto ad ottenere da questa Suprema Corte una nuova e più favorevole riedizione del giudizio di merito, in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione come momento di controllo della mera legalità, ossia legittimità, degli atti impugnati.

8.2.2. Fermo quanto innanzi, il motivo tiene completamente in non cale che la sentenza impugnata esibisce un’effettiva, e logicamente ineccepibile, motivazione, laddove mette in evidenza che “l'appellante” si limita a “reitera[re] le deduzioni svolte in primo grado, ritenute infondate dal giudice provinciale etneo con motivazione ampia ed ineccepibile”, e, ad ogni buon conto, altresì osserva che “gli ingenti versamenti effettuati dal socio [OSCURATO:PERSONA], che nel 2006 deteneva l'intero capitale sociale, nei conti della società, a titolo di anticipazioni socio e aumento capitale, non sono giustificati dalla capacità reddituale e/o patrimoniale dello stesso, e il fatto giustifica l'accertamento dell'Ufficio e pone l'onere della prova contraria sul contribuente”; onere della prova contraria rimasto inadempiuto perché la contribuente lo “ha mancato, sotto diversi profili: intanto, quello della modesta capacità reddituale” e poi perché “risulta sfornita di prova l'affermazione che l'anticipo in conto aumento del capitale di euro 300.000 sia stato effettuato con fondi derivanti dalla restituzione della somma di euro 295.000 derivante da una restituzione della società, e pertanto cade la ricostruzione dell'appellante.

Risulta infatti nell'anno 2006 il versamento di somme pari a euro 655.453,55 e la restituzione di euro 392.689,23, per cui la differenza è stata legittimamente imputata a maggiori ricavi non dichiarati, anche perché l'accertamento tiene già conto delle restituzioni”.

Segue ulteriormente l’analisi del “riferimento alle somme nella disponibilità del di Leo su conti esteri, e rientrate in Italia attraverso il cd. ‘scudo fiscale’”, di cui già s’è ampiamente detto a proposito dei primi due motivi.

8.2.3. Ora, pur a prescindere da quanto precede, per completezza, valga osservare quanto segue: - con riferimento alla “modesta capacità reddituale” del [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dalla CTR, il motivo oppone la “discutibilità” del criterio del reddito medio annuo, privo di “ogni valenza giuridica” ed “inattendibil[e]”, perché “determinato includendo inspiegabilmente redditi maturati successivamente al momento dell’esborso ed escludendo, al contempo, annualità che sarebbero state più idonee ad evidenziare la capacità contributiva del socio”, onde manifestare la preferibilità del criterio del reddito dichiarato nell’anno di riferimento e nei quattro precedenti, desumendone che il “reddito complessivo netto” in tale quinquennio era pari alla somma, pienamente compatibile con i versamenti effettuati, di euro 608.775,00.

In disparte il patente difetto di precisione ed altresì di autosufficienza circa le allegazioni riguardanti la determinazione, da parte dell’Ufficio, del reddito medio annuo, v’è da rilevare che la contribuente non afferma l’inidoneità del criterio del reddito medio anno a costituire misura della capacità reddituale in funzione della sua evoluzione nel tempo.

Tanto basta ad evidenziare che essa medesima non rappresenta effettive ragioni di illegittimità del criterio adottato dall’Ufficio, su cui la CTR ha fondato le proprie valutazioni, sostenendo soltanto, senza però il conforto di alcuna concreta motivazione, “in primis” attraverso il confronto con il criterio del reddito medio annuo, la maggiore appropriatezza del criterio del “reddito complessivo netto”, viepiù arbitrariamente parametrato, in difetto di alcuna giustificazione, su base quinquennale a ritroso; - con riferimento, poi, alla mancata dimostrazione, ritenuta dalla CTR, del finanziamento dell’aumento di capitale per euro 300.000 attraverso la restituzione di euro 295.000 effettuata dalla società, il motivo ripropone una mera ricostruzione alternativa, sottoponendo a questa Suprema Corte il diretto apprezzamento delle operazioni di cui ad uno schema riassuntivo (p. 41 ric.), senza “funditus” confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che pertanto si conferma effettiva, secondo cui “l'accertamento t[eneva] già conto delle restituzioni” della contribuente al [OSCURATO:PERSONA], poiché i versamenti del 2006 ammontavano a euro 655.453,55 e le restituzioni ad euro 392.689,23, con la conseguenza che “la differenza è stata legittimamente imputata a maggiori ricavi non dichiarati”.

Ciò sottrae consistenza anche alla protesta di immotivato rigetto della richiesta della contribuente di disporsi consulenza tecnica: infatti, non assolto dalla contribuente l’onere allegatorio in ordine alla somministrazione della richiesta mediante necessario richiamo agli atti dei fascicoli di merito (cfr. in part. p. 42 ric., ove semplicemente si legge: “Con specifico riferimento, poi, alla consulenza tecnica di cui la società aveva fatto istanza […]”), proprio il fatto che l’accertamento già “t[enesse] conto delle restituzioni” faceva “cade[re]” – come esattamente rilevato dalla CTR – “la ricostruzione dell'appellante”, “sfor[nendo] di prova l'affermazione che l'anticipo in conto aumento del capitale di euro 300.000 sia stato effettuato con fondi derivanti dalla restituzione della somma di euro 295.000 derivante da una restituzione della società”.

In altri termini, introdotta dalla contribuente siffatta affermazione per giustificare la provvista dell’esborso, la contabilizzazione delle restituzioni già in avviso, non contestata dalla contribuente in ricorso, chiude il “thema” probatorio difensivo, escludendo che “la complessità delle vicende trattate nonché la copiosità della documentazione prodotta” facesse insorgere l’esigenza di un approfondimento tecnico.

Ciò vale tanto più in quanto –avendo confermato la sentenza impugnata quella di primo grado – vige il principio secondo cui “i l giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente)” (Sez.

L, n. 25281 del 25/08/2023, Rv. 669071 - 01)).

9. Con il quinto motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., rispetto agli artt. 40 e 41 DPR n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 55 DPR n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

9.1. Il motivo riprende in buona parte il precedente, aggiungendo che mai è stata contestata l’inattendibilità della contabilità e della documentazione rinvenuta, essendosi l’accertamento basato su un’unica presunzione, riguardante il considerevole esborso di denaro del [OSCURATO:PERSONA].

La prova contraria della contribuente era stata offerta documentalmente, con specifico riguardo ai versamenti imputati al conto “debiti v/socio [OSCURATO:PERSONA]” per euro 655.543,55 ed a quelli imputati al conto “socio [OSCURATO:PERSONA] A. c/aumento capitale sociale” per euro

300.000. S’era dunque dimostrato come “le somme versate […] non costituissero affatto maggiori ricavi non dichiarati, ma fossero invece chiaramente riconducibili nella maggior parte dei casi a restituzioni operate sempre al sig. [OSCURATO:PERSONA] dall’altra società facente parte del gruppo /[OSCURATO:SOCIETA]) […]”.

“Tuttavia, di quanto argomentato e provato, la CTR non ha tenuto conto […]”.

9.2. Il motivo condivide le sorti del precedente, alla disamina del quale non resta che fare integrale rinvio.

9.2.1. Mette soltanto conto di aggiungere che la stessa formulazione del motivo non evidenzia alcuna delle violazioni di legge rubricate.

Infatti – come già precisato in una scultorea pronuncia di questa Suprema Corte – “i n tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Sez. 6-3, n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892-01).

Stando finanche alla lettera del motivo, la stessa contribuente - non addebita alla CTR di aver attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare; - né denuncia che la CTR abbia posto a posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, dolendosi invece del non avere, in tesi, la CTR compiuto “alcuna attività di valutazione - neppure in senso negativo - delle prove documentali offerte dalla società al fine di dimostrare la capacità economico-finanziaria del socio [OSCURATO:PERSONA]”.

In buona sostanza, il motivo torna a riproporre un vizio di insufficienza od inadeguatezza motivazionale, non più consentito dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., obliterando che “il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012” (cfr., per esempio, Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 - 01 e 02 ).

Sicché, nuovamente, osterebbe nella specie ad una favorevole delibazione del motivo pur riqualificato il divieto di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

10. Con il settimo motivo (del sesto s’è già detto) si denuncia: violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quanto alle contestazioni mosse dalla contribuente con riguardo alle sanzioni non collegate al tributo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

10.1. “Sia in primo che in secondo grado, la società aveva opposto la nullità, chiedendone, quindi, la disapplicazione, delle sanzioni irrogate ai fini IVA”, relative alla “presentazione del modello INTRASTAT” ed alla “presentazione della dichiarazione IVA”.

“Le sanzioni indicate erano state erogate in assenza di una specifica e motivata contestazione che riconducesse a fatti e/o comportamenti adottati dalla società ricorrente, ma soprattutto, esse erano da annullarsi perché avrebbero dovuto essere previamente contestate con apposito atto di contestazione”.

Vengono richiamate la pagine del ricorso introduttivo e del ricorso in appello in cui la questione era stata sollevata.

La CTR ha omesso di pronunciare.

10.2. Il motivo è inammissibile.

Dedotta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, il motivo incorre in difetto di autosufficienza, perché non riproduce l’avviso di accertamento nella parte relativa alle sanzioni che ne occupano, in guisa da apprezzare l’esistenza o meno del dedotto presupposto dell’autonomia delle condotte cui dette sanzioni si riferiscono rispetto al “thema” ruotante attorno ai versamenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7137/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA , n. 4952/2019depositata il 05/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento n. TYS03Z400788/2013 emesso ai fini dell'ires, dell'irap e dell'iva, con cui la direzione provinciale di Catania dell'Agenzia delle entrate - in rettifica della dichiarazione presentata per l'anno 2006 - determinava un maggior reddito di impresa, un maggior valore della produzione netta e maggiori operazioni imponibili, con conseguente liquidazione di maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni. L'avviso faceva seguito a pvc redatto il 27 luglio 2012 da funzionari della medesima direzione provinciale, in ragione del quale, viste le ingenti somme versate dal socio [OSCURATO:PERSONA] Aldo alla società, e considerato che esse apparivano ingiustificate alla luce dei redditi dal medesimo dichiarati, le stesse venivano ritenute in realtà riconducibili a ricavi non dichiarati, conseguiti nel 2006 dalla società nell'esercizio della sua attività di impresa. 2. La società impugnava l'avviso e la CTP di Catania, con sentenza n. 2044/15/2016 depositata il 18 febbraio 2016, accoglieva in parte il ricorso, annullando l'avviso limitatamente alla ripresa riguardante l'irap, per la quale non operava il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento in caso di violazioni penalmente rilevanti, e respingendolo nel resto. 3. La società proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe, con conseguente conferma dell'avviso (eccezion fatta, giusta già la sentenza di primo grado, che per la ripresa riguardante l'irap). 3.1. Così la CTR motivava: Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'inesistenza dell'atto per difetto di legittimazione da parte del funzionario competente. Il motivo è infondato. L'atto risulta regolarmente sottoscritto dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], a ciò delegato dal capo dell'Ufficio. La documentazione prodotta dall'Ufficio costituisce prova dell'esistenza di valida delega a sottoscrivere l'accertamento. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riguardo alla eccepita nullità dell'accertamento per decadenza dei termini, e per la illegittimità del raddoppio dei termini. Il motivo è infondato. Di avviso diverso è, difatti, la giurisprudenza di legittimità […]. [P]er effetto della clausola di salvezza di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, non abrogata dalla l. 208/15, risultano tuttora attuali e conferenti alla fattispecie concreta le considerazioni della Corte costituzionale, pronunciatasi in materia (sent. n. 247/2011) […]. Con il terzo motivo, si lamenta l'erroneità, nel merito, dell'accertamento, e il difetto di motivazione della sentenza, in ordine all'occultamento di utili […]. Sul punto, l'appellante reitera le deduzioni svolte in primo grado, ritenute infondate dal giudice provinciale etneo con motivazione ampia ed ineccepibile. Sostanzialmente, a parere del Collegio, gli ingenti versamenti effettuati dal socio [OSCURATO:PERSONA], che nel 2006 deteneva l'intero capitale sociale, nei conti della società, a titolo di anticipazioni socio e aumento capitale, non sono giustificati dalla capacità reddituale e/o patrimoniale dello stesso, e il fatto giustifica l'accertamento dell'Ufficio e pone l'onere della prova contraria sul contribuente. Onere che a parere dell'Ufficio la società ricorrente ha mancato, sotto diversi profili: intanto, quello della modesta capacità reddituale, come sopra detto. Risulta sfornita di prova l'affermazione che l'anticipo in conto aumento del capitale di euro 300.000 sia stato effettuato con fondi derivanti dalla restituzione della somma di euro 295.000 derivante da una restituzione della società, e pertanto cade la ricostruzione dell'appellante. Risulta infatti nell'anno 2006 il versamento di somme pari a euro 655.453,55 e la restituzione di euro 392.689,23, per cui la differenza è stata legittimamente imputata a maggiori ricavi non dichiarati, anche perché l'accertamento tiene già conto delle restituzioni. Quanto ai redditi asseritamente percepiti all'estero, giustamente l'Ufficio ne invoca l'inconferenza sotto il profilo probatorio, a partire dal fatto che si riferiscono ad una società, la SAT [OSCURATO:PERSONA]., della quale nulla è dato sapere anche sotto il profilo del collegamento con il sig. [OSCURATO:PERSONA], per finire con la circostanza che si riferiscono all'anno di imposta 2007, estraneo a questo giudizio. Quanto al riferimento alle somme nella disponibilità del di Leo su conti esteri, e rientrate in Italia attraverso il cd. “scudo fiscale” […], si osserva da una parte che ha errato, a parere del Collegio, il giudice di prime cure nel ritenere inammissibile la deduzione, che rientra nell'ambito delle difese spiegate dal ricorrente per giustificare la propria disponibilità economica. E tuttavia, dalla stessa disamina delle deduzioni di parte si rileva che le somme rientrate […] si appartenevano a [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui figlia di [OSCURATO:PERSONA], e trasferite all'estero in anni di imposta (2007 e 2008), per come affermato dalla società ricorrente, successivi a quello per cui è processo (2006). 4. La società propone ricorso per cassazione con sette motivi, ulteriormente insistito con memoria telematica datata 2 novembre 2023; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. 4.1. Il Pubblico Ministero deposita requisitoria telematica datata 8 gennaio 2024, mediante la quale insta per il rigetto del ricorso. Considerato che: 1. Assume rilievo prioritario, in quanto potenzialmente assorbente, il primo motivo, che, pertanto, nella graduazione logica delle censure, spettante unicamente al giudice, deve essere enunciato e trattato anteriormente al sesto e, di poi, a tutti gli altri. 2. Con detto motivo si denuncia: nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, con particolare riguardo alla questione riguardante lo scudo fiscale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. Nel giudizio di merito la società, al fine di confutare la tesi erariale secondo cui il socio di Leo non disponesse di risorse sufficienti a giustificare l'esborso di denaro effettuato nel 2006, rilevava che questi e la figlia avevano scudato l'ammontare complessivo di euro 522.429, versando in atti corrispondente dichiarazione. “L'adesione allo ‘scudo fiscale’ da un canto contribuiva in modo rilevante a dimostrare la capacità (finanziaria) del socio di finanziare la società partecipata […], dall'altro acclarava l'illegittimità dell'azione accertativa adottata rispetto alle somme scudate che erano riconducibili agli imponibili accertati, per come ammesso dalla stessa AE in sede amministrativa, poiché le restituzioni operate dalla società negli anni 2007 e 2008 sul conto personale del [OSCURATO:PERSONA], trasferite, poi, all'estero e successivamente rimpatriate, riguardavano proprio il denaro anticipato dal socio nell'anno 2006 e nei primissimi mesi del 2007 (‘fino al 20/02/2007’. (memoria illustrativa del 14/09/2015 - doc. n. 5). La CTP di Catania, erroneamente ritenendo la novità della questione prospettata con memoria […,] la riteneva inammissibile […]”. La contribuente proponeva appello sul punto. “Proprio per consentire il chiesto giudizio, la società […] chiariva […] il ‘percorso’ del denaro di cui trattasi [… dimostrando] l'astratta riconducibilità del denaro rimpatriato agli imponibili accertati. Successivamente, con memoria, depositata in appello […], la società spiegava come la circostanza di fatto testé illustrata fosse stata riconosciuta in quanto ammessa dallo stesso Ufficio”, con riferimento, “in parallelo” alla “via contenziosa”, all’intrapresa di una “possibile conciliazione che ricomprendesse tutte le annualità accertate […]”. “[L]'Ufficio non dava seguito alla richiesta avanzata dal contribuente per l'annualità 2006, ma[,] nella proposta conciliativa operata per l'anno 2007, ammetteva che ‘…. le somme restituite dalle due società partecipate al socio e successivamente trasferite dallo stesso in un conto corrente estero (oggetto poi di scudo fiscale) siano riferibili ai crediti versati dal socio di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20/02/2007 …. [C]iò in quanto logicamente si presume che le due società abbiano restituito le somme per estinguere i debiti da finanziamenti pregressi e non gli ultimi in ordine cronologico …’ […]. Ne derivava che […] l’Ufficio riconosceva che il denaro rimpatriato offrisse i versamenti operati dal [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2006 (e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA])”. La CTR “ha rigettato le difese della società facendo proprio l'assunto prospettato dall’AE nel proprio atto difensivo”. Tuttavia “l'affermazione del giudice non è supportata, nel senso che la CTR […] non ha spiegato la ragione della propria decisione alla luce dell'attività valutativa condotta sulle difese e sui mezzi di prova offerti dalla società a sostenerle”. “[L]a sentenza risulta essere priva di motivazione: se rapportata, infatti, alla complessa difesa illustrata dalla società ricorrente, essa non dà conto del percorso logico giuridico compiuto dal giudice […]”. 2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Esso è inammissibile a misura che fa riferimento ad atti del giudizio (memoria in primo grado; ricorso e memoria in appello) ed a risultanze, neppure del procedimento amministrativo esitante nell’avviso di accertamento per cui è causa, ma di un’iniziativa volta ad esplorare una “possibile conciliazione che ricomprendesse tutte le annualità accertate” (iniziativa sulle ragioni del cui fallimento, peraltro, nulla è dato di sapere), senza minimamente peritarsi di contestualizzarli e soprattutto di riprodurli nelle parti rilevanti. In tal guisa è radicalmente impedito a questa Suprema Corte, anzitutto, di verificare effettività, consistenza, condizioni e limiti della pretesa ammissione dell’Ufficio, rassegnata in una meglio precisata “proposta conciliativa operata per l'anno 2007”, circa il fatto che “le somme restituite dalle due società partecipate al socio e successivamente trasferite dallo stesso in un conto corrente estero (oggetto poi di scudo fiscale) siano riferibili ai crediti versati dal socio di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20/02/2007”; indi di avere finanche contezza degli esatti termini della tesi difensiva, secondo cui “il ‘percorso’ del denaro di cui trattasi [… dimostrerebbe] l'astratta” – e non concreta – “riconducibilità del denaro rimpatriato agli imponibili accertati”: tesi su cui la CTR, a tenore del motivo, malgrado l’apparenza, non avrebbe “tout court” motivato. Sotto altro profilo, conducente sempre all’inammissibilità, il motivo scivola, in buona sostanza, nella richiesta di una riedizione del giudizio di merito, sollecitando a questa Suprema Corte, in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimità, il positivo riscontro “in fatto” dell’allegazione secondo cui la suddetta pretesa ammissione dell’Ufficio in una non meglio indicata proposta conciliativa avvalorerebbe la peraltro solo “astratta riconducibilità del denaro rimpatriato agli imponibili accertati”. Tuttavia, a prescindere da quanto si avrà ad osservare “funditus” sull’“astrattezza” della “riconducibilità del denaro rimpatriato” nella disamina del secondo motivo, siffatto positivo riscontro, come emerge dalla stessa formulazione del motivo, fonda, non già su alcuna evidenza documentale “in limine” ignorata o travisata dalla CTR, sì da relegare nell’apparenza la motivazione sul punto offerta dalla CTR, ma su un ragionamento puramente deduttivo, indiscutibilmente appartenente al solo piano meritale, che muove dal doversi “presume[re]” (profilo su cui si sarebbe maturato l’accordo dell’Ufficio nella proposta) “che le due società abbiano restituito le somme per estinguere i debiti da finanziamenti pregressi e non gli ultimi in ordine cronologico”. Fermo quanto innanzi, non corrisponde al vero – ed in ciò il motivo si dimostra comunque manifestamente infondato – che la CTR non abbia motivato sulla questione dello scudo fiscale. Essa, infatti, finanche esplicitamente trattando di detta questione, afferma: “Quanto al riferimento alle somme nella disponibilità del di Leo su conti esteri, e rientrate in Italia attraverso il cd. “scudo fiscale” […], dalla stessa disamina delle deduzioni di parte si rileva che le somme rientrate […] si appartenevano a [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui figlia di [OSCURATO:PERSONA], e trasferite all'estero in anni di imposta (2007 e 2008), per come affermato dalla società ricorrente, successivi a quello per cui è processo (2006)”. Talché la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, evidenziando, a quest’ultimo riguardo, l’insuperabile discrasia tra l’anno dell’accertamento e quelli del trasferimento all’estero, e quindi della materiale disponibilità, delle somme. Deve per l’effetto escludersi alcuna ipotesi di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente. Quel che il motivo mira a censurare non è un’assenza grafica o contenutistica della motivazione, ma piuttosto le argomentazioni che la CTR ha profuso per addivenire alla decisione. Nondimeno, la deduzione di un tale vizio non è più consentita, quand’anche si avesse a riqualificare la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Vale, invero, l’insuperato insegnamento secondo cui “la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione” (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830- 01). Ancor piùrammentasi che, anche a voler riguardare la censura formulata nel motivo “sub specie” del non invocato parametro dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la stessa sarebbe pur sempre preclusa dal divieto di cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. 3. A questo punto – come anticipavasi – deve anteporsi la trattazione del sesto motivo, siccome riguardante un vizio di forma dell’avviso, che per l’effetto assume valenza pregiudiziale rispetto ai vizi riguardanti il merito di esso, oggetto di tutti gli altri motivi. 4. Con il sesto motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 DPR n. 600 del 1973, quanto al difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 4.1. Sin dal primo grado era stata eccepita la nullità dell’avviso perché non sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro funzionario delegato della carriera direttiva. La CTP rigettava l’eccezione motivando sulla “produzione documentale avversaria (atto dispositivo) benché non idonea a costituire valida delega (perché priva dei requisiti essenziali, tra cui motivazione e durata) ed in ogni caso insufficiente al superamento della contestazione operata circa l’insussistenza del requisito soggettivo (appartenenza alla carriera direttiva) in capo al sottoscrittore”. La contribuente riproponeva la questione in appello, tuttavia erroneamente, alla luce della giurisprudenza di legittimità, disattesa dalla CTR. 4.2. Il motivo è manifestamente infondato. Costituisce, infatti, insegnamento ricevuto di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 6-5, n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599 - 01 ; Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414-01) quello a termini del quale “la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”: talché, in definitiva, le vicende attinenti alla delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, non acquisendo “rilevanza esterna”, rappresentano esercizio di poteri organizzativi meramente interni all’Ufficio, insindacabili, viepiù in cassazione, a misura che, come nella specie, non si contesti la riferibilità dell’avviso all’Ufficio stesso, come espressione dei suoi poteri. Sotto altro profilo, è parimenti ricevuto in giurisprudenza (cfr., da ult., Sez. 5, n. 5177 del 26/02/2020, Rv. 657340-01) il principio per cui, “in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012”. 5. Può ora procedersi alla disamina dei restanti motivi nel loro ordine. 6. Con il secondo motivo si denuncia: violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 6.1. La sentenza impugnata “lascia intendere che la società non abbia assolto l'onere di dimostrare il collegamento tra le somme rimpatriate e gli imponibili accertati”. “[L]’art. 13-bis d.l. n. 78/2009 prevedeva la possibilità di fare emergere, mediante rimpatrio, le attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero”. “[L]a copertura offerta dallo ‘scudo fiscale’ poteva essere [riferita] a qualunque tipologia di accertamento[;] ciò a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione riservata non fossero già iniziati accessi, ispezioni e verifiche” […]. Nell'ipotesi in oggetto, la questione centrale per l'operatività degli effetti dello scudo fiscale (nessun'altra contestazione è mai stata mossa con riguardo ad altri presupposti, quali quelli procedimentali, cronologici o soggettivi) era costituita dalla riconducibilità del denaro oggetto di rimpatrio agli imponibili accertati nell'annualità d'imposta 2006. Riconducibilità che, come detto, era stata esplicitamente riconosciuta dall’A.E. di Catania in sede amministrativa ma poi contraddittoriamente dalla stessa negata in sede contenziosa ed immotivatamente negata dalla CTR”. “Tanto in giurisprudenza quanto in dottrina è prevalsa una interpretazione non troppo rigorosa, nel senso che non è necessario, per fruire degli effetti dello scudo fiscale, che gli importi accertati debbano, con carattere di certezza, essere identificabili con le somme rimpatriate all'esito di un esame analitico. E le stesse circolari dell’A.E. […] hanno precisato che lo scudo opera con riferimento ‘ad accertamenti relativi ad imponibili’ che siano anche solo astrattamente riferibili alle attività oggetto di emersione”. “Solo dove l’A.F. non possa riscontrare una connessione quantomeno astratta tra imponibili accertati e attività oggetto di emersione, la relativa prova sarebbe a carico del contribuente”. “Orbene, stando alla generale interpretazione fornita dalla Corte [di cassazione], la violazione di legge imputabile alla CTR si traduce nell'avere ritenuto non provata l'astratta riconducibilità del denaro rimpatriato agli imponibili oggetto di accertamento, tanto da aver evidenziato in sentenza che le somme scudate (riguardanti le annualità 2007/2008) non abbiano nulla a che vedere con gli imponibili accertati (riguardanti l'anno 2006). Si osservi come, invece, nessuna prova si imponesse in tal senso a carico della società avendo ammesso, la stessa controparte erariale, che “… le somme restituite dalle due società partecipate al socio e successivamente trasferite dallo stesso in un conto corrente estero (oggetto poi di scudo fiscale) siano riferibili ai crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20.02.2007 …”, dunque, per l'appunto, ai versamenti effettuati nell'annualità 2006 (e fino al 20.02.2007) (proposte di conciliazione, all.ti nn. 1 e 3 della memoria depositata in appello). 6.2. Il motivo, oltreché inammissibile, è comunque infondato. 6.3. Esso condivide le ragioni di inammissibilità già espresse a proposito del primo motivo (di cui in effetti costituisce una sorta di sviluppo logico-espositivo), segnatamente con riguardo alla mancata contestualizzazione e testuale riproduzione – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – della “proposte di conciliazione, all.ti nn. 1 e 3 della memoria depositata in appello”. Siffatta manchevolezza è tanto più rimarchevole in quanto dalla pretesa “ammissione” compiuta dall’Ufficio in tali proposte la contribuente fa discendere la circostanza decisiva, per ciò solo squalificata, dell’insussistenza di alcun onere probatorio a suo carico circa la riferibilità delle somme oggetto di scudo fiscale agli “imponibili accertati”, a differenza di quanto sostenuto –errando, secondo la contribuente –dalla CTR. Rispetto a quanto già osservato in riferimento al primo motivo di ricorso, par d’uopo aggiungere che il secondo motivo, che ne occupa, incorre altresì in difetto di precisione sotto il profilo – nella logica interna allo stesso – della riferibilità delle “somme restituite dalle due società partecipate al socio[,] e successivamente trasferite dallo stesso in un conto corrente estero”, “ai crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20.02.2007”. 6.3.1. Più nel dettaglio, di per se stesse non identificate ‘a monte’ le due società partecipate, anche (ed anzi soprattutto) in rapporto al contenuto (non riprodotto) della (stando al primo motivo), o delle (stando al secondo motivo), proposta, o proposte, di conciliazione, - in primo luogo, non risulta allegata la corrispondenza quantitativa tra le somme scudate e quelle oggetto di accertamento (invero, fondando il recupero degli utili non dichiarati sulle due componenti delle anticipazioni e dell’aumento di capitale rispettivamente per euro 262,854,32 e per euro 300.000, il [OSCURATO:PERSONA] aveva scudato la somma di euro 522.429, inferiore ai complessivi euro 562.854,32 contestati in avviso, mentre euro 39.758,00 erano stati scudati dalla figlia del [OSCURATO:PERSONA], soggetto tuttavia distinto da quest’ultimo); - in secondo luogo, non risultano: -- comprovati (con un minimo di riscontri documentali, di cui non è dedotta, previa localizzazione rispetto agli atti dei fascicoli di merito, la specifica somministrazione ai giudici di merito) i presunti “crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA]” - e comunque non dalla figlia –“nei confronti delle due società”; -- né esattamente quantificati detti crediti, con specifica evidenza delle partite riguardanti la contribuente; -- né scomputata temporalmente la quota di essi maturata nel 2006, che sola “in limine” rileverebbe nel presente giudizio, siccome attinente, rammentasi, all’ a.i. 2006, rispetto a quella maturata dal 1° gennaio al 20 febbraio 2007; - in terzo luogo, neppure risultano: -- identificate (e giustificate) le somme “restituite” dalle due società; -- né identificati i beneficiari – “pro quota”, in funzione di quali entità partecipative nelle società medesime (“in primis” la contribuente) –di tale restituzione (posto che anche la figlia del [OSCURATO:PERSONA] ha attivato lo scudo fiscale); -- né identificate le somme “successivamente trasferite dallo stesso” – i.e. dal [OSCURATO:PERSONA], perdendosi quindi “in itinere” la figlia –all’estero; -- né esplicitata quantomeno la soggettiva riferibilità del “conto corrente estero”; -- né individuata la corrispondenza in sé delle somme dapprima restituite, dappoi espatriate, indi ancora rimpatriate. 6.4. Fermo quanto innanzi, che, di per sé, sotto plurimi concorrenti profili, assume valenza decisiva, viene in linea di conto che la tesi secondo cui lo scudo fiscale dispiegherebbe effetti anche rispetto ad accertamenti relativi ad imponibili solo astrattamente riferibili alle attività oggetto di emersione è decentrata, votando il motivo, pur sempre, all’infondatezza, finanche a tratti manifesta. 6.4.1. Rilevano due prospettive di fondo, che si procede ad illustrare. 6.5. Anzitutto, su un piano soggettivo, siffatta tesi al più si attaglierebbe all’autore dell’emersione in rapporto ad accertamenti che lo avessero attinto prima, e comunque lo attingessero nonostante, la dichiarazione riservata: sicché, nella specie, di essa potrebbero eventualmente giovarsi solo il [OSCURATO:PERSONA] e la di lui figlia per contestazioni loro direttamente rivolte; ma non la contribuente, estranea alla dichiarazione riservata e ‘a monte’ alla disponibilità ed alle movimentazioni delle somme oggetto della medesima. 6.5.1. Inoltre, decisivo è che, secondo l’art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, "il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste da[ll’art.] 11 ... del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73”, e che, secondo l’art. 11, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001, gli "interessati" sono solo “le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Donde lo scudo fiscale ex art. 13-bis. d.l. n. 78 del 2009 non era consentito alle società di capitali, qual è la contribuente, ancorché s.r.l. a socio unico nel 2006: la quale, per l’effetto, neppure astrattamente può invocare la ‘protezione’ di uno scudo fiscale attivato bensì dal suo socio unico e legale rappresentante, tuttavia, per precisa scelta normativa, esclusivamente come persona fisica, con riferimento, pertanto, ad attività dal medesimo, del pari esclusivamente come persona fisica, detenute all’estero. 6.5.2. Ciò consente di statuireil seguente principio di diritto: In caso di accertamento di maggiori utili non dichiarati nei confronti di una società a responsabilità limitata a socio unico, non è consentito alla stessa invocare la ‘protezione’ di un cd. scudo fiscale attivato ex art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, dal suo socio e legale rappresentante, attesa la preclusione per le società di capitali – stante il rinvio compiuto dal comma 5 di detto articolo all’art. 11 d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001 – e dunque altresì di giovarsi degli effetti del rimpatrio operato da detto soggetto esclusivamente come persona fisica. 6.5.3. Sicuramente rispettosa di tale principio è la sentenza impugnata. 6.5.4. Né alla contribuente giova l’invocazione di un certo orientamento della giurisprudenza penale di questa Suprema Corte – cui pare alludere nel motivo – propensa ad opinare (nel linguaggio della massima) che “la causa di non punibilità introdotta dall'art. 13-bis D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, relativa al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato, opera, sussistendone tutti i presupposti normativi (capienza, date, soggetti, collegamento fra scudo e reati commessi), anche nei riguardi delle società di persone e di capitali, ma solo con riferimento a quei soggetti che, in virtù dei requisiti di diritto e di fatto posseduti, possono esserne considerati i ‘domin[i]’” (Sez. 3 Pen., n. 50308 del 15/10/2014, Rv. 261392-01). In realtà, premesso che si tratta di un orientamento non condiviso nella stessa giurisprudenza penale (cfr. “contra” Sez. 4 Pen., n. 44003, del 19/07/2013, Rv. 257577 - 01), di poi, nonostante che la massima appena citata predichi la riferibilità della “causa di non punibilità” anche alle “società”, “ma solo con riferimento [… ai …] ‘domini’”, quel che in realtà essa vuol dire (alla luce della concreta fattispecie oggetto della sentenza: cfr. in motiv., par. 2.4 del “Ritenuto in fatto”, p. 5) è che la causa di non punibilità opera in favore dell’imputato anche qualora questi, avvalsosi, necessariamente come persona fisica, dello scudo fiscale, abbia commesso la condotta delittuosa –in cui, notasi, per giurisprudenza costante, di per sé “rilevano i capitali trasferiti o posseduti all'estero e successivamente oggetto di rimpatrio” (Sez. 3 Pen., n. 50308 del 15/10/2014, Rv. 261391-01) – agendo, non di per sé, ma quale legale rappresentante di una società, a condizione che di questa disponesse “uti dominus”, alla stregua di un mero oggetto o strumento. È solo in presenza di tale condizione, infatti, che la causa di non punibilità, per forza di cose riferita all’agire dell’imputato quale persona fisica, è atta ad escludere la rilevanza penale di una condotta dal medesimo compiuta in una veste soggettiva che, per quanto non ‘esclusivamente’, seguita comunque ad essere ‘anche’ individuale, stante la sostanziale identificazione dell’imputato con la società: ragion per cui, penalisticamente, resta ossequiata la corrispondenza tra la natura individuale della causa di non punibilità e la natura (comunque ‘anche’) individuale della condotta esentata dalla punibilità. Da siffatto insegnamento esclusivamente penalistico, tutto incentrato sulla persona fisica, soggetto del diritto e del processo penale, non è possibile invece ricavare, sul diverso piano del diritto tributario, con una ingiustificata inversione logico-metodologica, l’estensione soggettiva dei benefici dello scudo fiscale anche in capo ad una società di capitali, esclusa per legge (come visto) dallo scudo stesso. Né comunque – valga rilevare “ad abundantiam” – la contribuente nella specie deduce che, in relazione alle contestazioni mossele in avviso, il [OSCURATO:PERSONA], pur nel 2006 titolare dell’intero suo capitale sociale, l’abbia a sé asservita, sovrapponendo le sue posizioni personale e sociale, giacché anzi la versione patrocinata in chiave difensiva, secondo cui le somme rimpatriate originerebbero da crediti del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della contribuente, presuppone al contrario la spendita di una ben definita alterità soggettiva del medesimo rispetto alla società. 6.6. Fermo quanto precede, deve, secondariamente, su un piano questa volta oggettivo, rilevarsi che la tesi, invocata nel motivo, della sufficienza di un mero collegamento astratto, ai fini degli effetti dello scudo fiscale, tra imponibili ed attività fatte emergere – tesi che, secondo la contribuente, troverebbe riconoscimento in dottrina ed in alcune circolari dell’Agenzia delle entrate –non è condivisa dalla giurisprudenza di questa Sezione, la quale – tenendo conto di detti contributi – ribadisce tuttavia la sussistenza di un dettagliato onere allegatorio e probatorio, quantomeno sui piani logico-cronologico e quantitativo, in capo a chi intenda invocare la ‘protezione’ dello scudo fiscale. 6.6.1. Sia sufficiente richiamare Sez. 5, n. 30776 del 06/11/2023, che, in motivazione, osserva [relativamente all’art. 14, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001]: Deve tuttavia escludersi che la limitazione oggettiva si esaurisca nella sola corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento, come se l'importo di cui alla dichiarazione riservata rappresentasse una sorta di franchigia, opponibile, sino a concorrenza, dal contribuente all'Amministrazione finanziaria, rispetto a qualunque tipologia di reddito successivamente accertato ed a prescindere da qualsiasi ulteriore collegamento, non semplicemente numerico, tra quest'ultimo e le attività rimpatriate, fornendo così una sorta di lasciapassare per tutte le evasioni eventualmente compiute dal contribuente entro un certo plafond […]. È stato peraltro rilevato in dottrina che neppure potrebbe accogliersi un'interpretazione, eccessivamente rigorosa, della predetta espressione normativa, nel senso che gli imponibili in questione debbano essere identificabili con le somme rimpatriate, all'esito di un'indagine analitica sulla fonte di queste ultime. Infatti, si è argomentato, ciò sarebbe in contrasto logico con lo stesso contenuto necessario della dichiarazione riservata del contribuente, di cui al modello applicabile ratione temporis, nella quale le somme oggetto di emersione vanno esposte complessivamente e senza indicazione delle loro fonti. Le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 99/E del 4 dicembre 2001 e n. 43/E del 10 ottobre 2009, “in parte qua” coincidenti, a proposito della limitazione oggettiva dell'effetto preclusivo, precisano che esso opera con riferimento ad "accertamenti relativi ad "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. A tal fine si precisa che la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione". Anche sulla base di tali prassi, si è quindi propugnata in dottrina un'interpretazione intermedia, secondo la quale lo "scudo" dovrebbe operare automaticamente e senza necessità di specifiche prove da parte del contribuente, ma solo nei casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o altre attività costituite o detenute all'estero, oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione. Invece, ove non possa essere riscontrata dall'Amministrazione finanziaria una connessione, quanto meno astratta, tra imponibili accertati e attività oggetto di emersione, la relativa prova, secondo tale interpretazione, sarebbe a carico del contribuente. Successivamente, l'Agenzia, con la circolare n. 52/E dell'8 ottobre 2010, ha in parte corretto tale orientamento, assumendo che la carenza di prove che le attività dichiarate non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo d'imposta oggetto di controllo, determinerebbe l'inutilizzabilità dell'effetto preclusivo. Premesso che le circolari amministrative, comprese quelle in questione, non hanno una natura normativa e non possono modificare o interpretare in modo autentico le leggi, deve osservarsi che l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento dell'Amministrazione, di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001 (definito in dottrina anche provvedimento di condonofiscale "impuro" intrinsecamente agevolativo), ha natura di eccezionale misura di agevolazione per il contribuente, il quale pertanto, a fronte della specifica contestazione dell'Ufficio in ordine al verificarsi di tutti i presupposti della sua operatività, ed alla conseguente allegazione della persistenza del potere accertativo esercitato con l'avviso controverso, ha, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'onere di fornire la relativa prova (cfr., ex multis, Cass. 04/10/2017, n. 23228, secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione; Cass.13/07/2017, n. 172831, in tema di condono fiscale, circa l'onere, gravante sul contribuente, di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano a quelle dovute per tale beneficio; Cass.13/04/2012, n. 5846, per la quale, in tema di avviso di accertamento, grava sul contribuente, a fronte del diritto di credito dell'Amministrazione al tributo, fondato sull'allegazione di un maggior imponibile, l'onere di dimostrare che la situazione o la pendenza tributaria siano state definite con l'adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla legge sul condono). L'attribuzione al contribuente di tale onere, peraltro, è coerente altresì con il cd. principio di vicinanza della prova, rispetto ai dati necessari a dare conto della correlazione tra gli imponibili in questione e le somme o le altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio, che rientrano nella disponibilità del primo (e che, proprio in ragione del limitato contenuto necessario della dichiarazione riservata del contribuente, non sono parimenti conosciuti immediatamente dall'Amministrazione) […]. 6.6.2. Nel caso di specie, non dimostra, ‘in positivo’, la contribuente che, a fronte di rimpatri del 2007 e 2008, le relative somme si riferissero, per riprendere le parole del motivo, a “crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20.02.2007”, ed anzi, per attenersi al perimetro dell’accertamento, a crediti dal medesimo vantati nei confronti soltanto della contribuente nel 2006; la contribuente si limita, ‘in negativo’, a richiamare una paventata ammissione dell’Ufficio in sede conciliativa, pretendendo di ricavare la dimostrazione di quanto precede, come sostenuto nel primo motivo e ribadito in quello in disamina, dalla presunzione, che avrebbe trovato l’Ufficio concorde in tale sede, secondo cui “le due società [avrebbero] restituito le somme per estinguere i debiti da finanziamenti pregressi e non gli ultimi in ordine cronologico …”. Nondimeno: per un verso, le dichiarazioni a fini conciliativi non costituiscono, a meno di espliciti segni in senso contrario, riconoscimento delle altrui ragioni, essendo unicamente volte a regolare le pretese con reciproche concessioni finalizzate ad una conclusione transattiva; per altro verso, a seguire la contribuente, la suddetta prova della riferibilità delle somme ai “crediti vantati dal socio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società al 20.02.2007” riposerebbe su una mera presunzione, sfornita del benché minimo riscontro, circa il potersi sostenere (tuttavia giust’appunto in astratto, in sede conciliativa, e non in concreto, in sede giudiziale) che l’estinzione dei debiti sociali abbia riguardo a (peraltro non meglio specificati) “finanziamenti pregressi e non [a]gli ultimi in ordine cronologico”. Ne consegue che nessuna censura è imputabile alla sentenza impugnata nel sottolineare la sfasatura, in effetti non colmata da idonei supporti probatori, tra l’imponibile accertato alla contribuente nel 2006 e lo scudo effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla di lui figlia ben dopo, nel biennio 2007-2008. 7. Con il terzo motivo si denuncia: nullità della sentenza d'appello per apparenza di motivazione, con riguardo all’eccepita violazione dell’art. 43 DPR n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 7.1. L’avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2011 anziché in data 25 marzo 2014, nell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio dei termini. Rispetto al reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 nella versione “ratione temporis” applicabile, “la sola circostanza che la fatture fosse stata contabilizzata e registrata non costituiva fatto punibile”. “Da ciò l’insussistenza delle condizioni per l’obbligo di denuncia […], non avendo il contribuente […] edotto alcun conto afferente l’acquisto del macchinario dal fornitore comunitario [OSCURATO:PERSONA] LLC di euro 168.000 […]. Anche con riguardo alla seconda ipotesi di reato, che si concretizzava nell’asserita omessa contabilizzazione di ricavi per euro 562.854,32 riversati nelle casse sociali sotto forma di finanziamenti e anticipazioni del socio [OSCURATO:PERSONA] […,] nessuna omessa contabilizzazione era […] configurabile, poiché era documentale che i versamenti effettuati […] - perfettamente tracciabili […] - derivassero da disposizioni effettuate dal conto corrente personale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (quindi da disponibilità finanziarie presenti alla data di ciascun versamento al conto corrente della società [OSCURATO:SOCIETA]). Segnatamente dall’esame dell’estratto conto personale, allegato agli atti del processo, si desumeva come la maggior parte dei versamenti fosse stata contestualmente preceduta da bonifici in entrata operati, in alcuni casi, dalla società ricorrente, in altri, dall’altra società partecipata, la [OSCURATO:SOCIETA] facente parte del gruppo […]”. Erroneamente la CTR ha ritenuto automaticamente legittimo l’avviso, “essendo stata provata, in fattispecie, l’effettiva presentazione della denuncia (per averla l’Ufficio depositata in atti)”. 7.2. Il motivo è infondato. 7.2.1. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare come la CTR abbia espressamente considerato ed esaminato la questione, agitata dalla contribuente nel secondo motivo d’appello, del raddoppio dei termini dell’accertamento, disattendendola in funzione dell’astratta sussistenza di ipotesi di reati per i quali l’Ufficio ha finanche, in concreto, presentato denuncia (“Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riguardo alla eccepita […] decadenza dei termini, [… ed] illegittimità del raddoppio dei termini. Il motivo è infondato. Di avviso diverso è, difatti, la giurisprudenza di legittimità […]”). 7.2.2. D’altronde, - in riferimento al costo sostenuto per l’“acquisto del macchinario dal fornitore comunitario [OSCURATO:PERSONA] LLC di euro 168.000”, il motivo incorre in difetto di precisione ed autosufficienza, giacché fa riferimento ad atti non contestualizzati né riprodotti; - in riferimento “alla seconda ipotesi di reato, che si concretizzava nell’asserita omessa contabilizzazione di ricavi per euro 562.854,32”, il motivo contesta la sussistenza, in concreto, di alcun reato sul fondamento delle argomentazioni già introdotte nel primo e nel secondo motivo, con cui condivide difetti di autosufficienza ed altresì di precisione, dando per scontata la dimostrazione delle tesi difensive, in contrario rispetto all’avere la CTR ritenuto che il raddoppio dei termini presuppone –alla stregua della “clausola di salvezza di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015” – unicamente l’obbligo di denuncia e così pretermettendo che – secondo la disciplina “ratione temporis” applicabile (cfr. da ultimo Sez. 6-5, n. 11620 del 14/05/2018, Rv. 648527-01) – la sussistenza degli estremi per la denuncia deve essere valutata “a priori”, in funzione della semplice astratta configurabilità di un’ipotesi di reato (per la verifica della cui sussistenza, del resto, il Pubblico Ministero è onerato dell’espletamento delle indagini preliminari). 8. Con il quarto motivo si denuncia: violazione delle disposizioni di legge sull’obbligo di motivazione delle sentenze, con riguardo al merito del rapporto controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 8.1. “La sentenza emessa dalla CTR di Catania risulta priva di motivazione anche in relazione al merito del rapporto controverso. Malgrado le apparenze, infatti, il giudice di appello non ha motivato sulle ragioni per le quali la documentazione versata in atti dalla società fosse da ritenersi non idonea a superare la ricostruzione operata dall’Ufficio […]”. “Unico aspetto sul quale si registra un minimo motivazionale sia pure giuridicamente erroneo […] è quello riguardante la questione residuale [de]i redditi percepiti all’estero cui la società aveva fatto riferimento […] allo scopo di evidenziare e dimostrare la capacità economica del socio”. Segue, nel motivo, ampia illustrazione delle “questioni” e delle “prove offerte dalla contribuente” (cfr., in part., p. 35 ss.), sia in riferimento alla non condivisibilità dell’adozione, da parte dell’Ufficio, del “discutibile criterio del ‘reddito medio” (n. 1, p. 38) sia in riferimento al “totale difetto di motivazione della sentenza [impugnata]” circa l’essere “sfornita di prova l’affermazione che l’anticipo in conto aumento del capitale di euro 300.000 sia stato effettuato con fondi derivanti dalla restituzione della somma di euro 295.000 derivante da una restituzione della società” (n. 2, p. 39). 8.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. 8.2.1. Esso – che di per se stesso, ‘a monte’, non riproduce la parte rilevante della motivazione dell’avviso e, di poi, fa costante riferimento a fatti, da una parte, ed atti e documenti, dall’altra, senza indicare donde con evidenza emergano gli uni e senza riprodurre né riassumere il contenuto degli altri –è completamente vertito in fatto e – sotto le spoglie di un’inesistente denuncia di difetto, viepiù totale, di motivazione – è palesemente volto ad ottenere da questa Suprema Corte una nuova e più favorevole riedizione del giudizio di merito, in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione come momento di controllo della mera legalità, ossia legittimità, degli atti impugnati. 8.2.2. Fermo quanto innanzi, il motivo tiene completamente in non cale che la sentenza impugnata esibisce un’effettiva, e logicamente ineccepibile, motivazione, laddove mette in evidenza che “l'appellante” si limita a “reitera[re] le deduzioni svolte in primo grado, ritenute infondate dal giudice provinciale etneo con motivazione ampia ed ineccepibile”, e, ad ogni buon conto, altresì osserva che “gli ingenti versamenti effettuati dal socio [OSCURATO:PERSONA], che nel 2006 deteneva l'intero capitale sociale, nei conti della società, a titolo di anticipazioni socio e aumento capitale, non sono giustificati dalla capacità reddituale e/o patrimoniale dello stesso, e il fatto giustifica l'accertamento dell'Ufficio e pone l'onere della prova contraria sul contribuente”; onere della prova contraria rimasto inadempiuto perché la contribuente lo “ha mancato, sotto diversi profili: intanto, quello della modesta capacità reddituale” e poi perché “risulta sfornita di prova l'affermazione che l'anticipo in conto aumento del capitale di euro 300.000 sia stato effettuato con fondi derivanti dalla restituzione della somma di euro 295.000 derivante da una restituzione della società, e pertanto cade la ricostruzione dell'appellante. Risulta infatti nell'anno 2006 il versamento di somme pari a euro 655.453,55 e la restituzione di euro 392.689,23, per cui la differenza è stata legittimamente imputata a maggiori ricavi non dichiarati, anche perché l'accertamento tiene già conto delle restituzioni”. Segue ulteriormente l’analisi del “riferimento alle somme nella disponibilità del di Leo su conti esteri, e rientrate in Italia attraverso il cd. ‘scudo fiscale’”, di cui già s’è ampiamente detto a proposito dei primi due motivi. 8.2.3. Ora, pur a prescindere da quanto precede, per completezza, valga osservare quanto segue: - con riferimento alla “modesta capacità reddituale” del [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dalla CTR, il motivo oppone la “discutibilità” del criterio del reddito medio annuo, privo di “ogni valenza giuridica” ed “inattendibil[e]”, perché “determinato includendo inspiegabilmente redditi maturati successivamente al momento dell’esborso ed escludendo, al contempo, annualità che sarebbero state più idonee ad evidenziare la capacità contributiva del socio”, onde manifestare la preferibilità del criterio del reddito dichiarato nell’anno di riferimento e nei quattro precedenti, desumendone che il “reddito complessivo netto” in tale quinquennio era pari alla somma, pienamente compatibile con i versamenti effettuati, di euro 608.775,00. In disparte il patente difetto di precisione ed altresì di autosufficienza circa le allegazioni riguardanti la determinazione, da parte dell’Ufficio, del reddito medio annuo, v’è da rilevare che la contribuente non afferma l’inidoneità del criterio del reddito medio anno a costituire misura della capacità reddituale in funzione della sua evoluzione nel tempo. Tanto basta ad evidenziare che essa medesima non rappresenta effettive ragioni di illegittimità del criterio adottato dall’Ufficio, su cui la CTR ha fondato le proprie valutazioni, sostenendo soltanto, senza però il conforto di alcuna concreta motivazione, “in primis” attraverso il confronto con il criterio del reddito medio annuo, la maggiore appropriatezza del criterio del “reddito complessivo netto”, viepiù arbitrariamente parametrato, in difetto di alcuna giustificazione, su base quinquennale a ritroso; - con riferimento, poi, alla mancata dimostrazione, ritenuta dalla CTR, del finanziamento dell’aumento di capitale per euro 300.000 attraverso la restituzione di euro 295.000 effettuata dalla società, il motivo ripropone una mera ricostruzione alternativa, sottoponendo a questa Suprema Corte il diretto apprezzamento delle operazioni di cui ad uno schema riassuntivo (p. 41 ric.), senza “funditus” confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che pertanto si conferma effettiva, secondo cui “l'accertamento t[eneva] già conto delle restituzioni” della contribuente al [OSCURATO:PERSONA], poiché i versamenti del 2006 ammontavano a euro 655.453,55 e le restituzioni ad euro 392.689,23, con la conseguenza che “la differenza è stata legittimamente imputata a maggiori ricavi non dichiarati”. Ciò sottrae consistenza anche alla protesta di immotivato rigetto della richiesta della contribuente di disporsi consulenza tecnica: infatti, non assolto dalla contribuente l’onere allegatorio in ordine alla somministrazione della richiesta mediante necessario richiamo agli atti dei fascicoli di merito (cfr. in part. p. 42 ric., ove semplicemente si legge: “Con specifico riferimento, poi, alla consulenza tecnica di cui la società aveva fatto istanza […]”), proprio il fatto che l’accertamento già “t[enesse] conto delle restituzioni” faceva “cade[re]” – come esattamente rilevato dalla CTR – “la ricostruzione dell'appellante”, “sfor[nendo] di prova l'affermazione che l'anticipo in conto aumento del capitale di euro 300.000 sia stato effettuato con fondi derivanti dalla restituzione della somma di euro 295.000 derivante da una restituzione della società”. In altri termini, introdotta dalla contribuente siffatta affermazione per giustificare la provvista dell’esborso, la contabilizzazione delle restituzioni già in avviso, non contestata dalla contribuente in ricorso, chiude il “thema” probatorio difensivo, escludendo che “la complessità delle vicende trattate nonché la copiosità della documentazione prodotta” facesse insorgere l’esigenza di un approfondimento tecnico. Ciò vale tanto più in quanto –avendo confermato la sentenza impugnata quella di primo grado – vige il principio secondo cui “i l giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente)” (Sez. L, n. 25281 del 25/08/2023, Rv. 669071 - 01)). 9. Con il quinto motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., rispetto agli artt. 40 e 41 DPR n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 55 DPR n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 9.1. Il motivo riprende in buona parte il precedente, aggiungendo che mai è stata contestata l’inattendibilità della contabilità e della documentazione rinvenuta, essendosi l’accertamento basato su un’unica presunzione, riguardante il considerevole esborso di denaro del [OSCURATO:PERSONA]. La prova contraria della contribuente era stata offerta documentalmente, con specifico riguardo ai versamenti imputati al conto “debiti v/socio [OSCURATO:PERSONA]” per euro 655.543,55 ed a quelli imputati al conto “socio [OSCURATO:PERSONA] A. c/aumento capitale sociale” per euro 300.000. S’era dunque dimostrato come “le somme versate […] non costituissero affatto maggiori ricavi non dichiarati, ma fossero invece chiaramente riconducibili nella maggior parte dei casi a restituzioni operate sempre al sig. [OSCURATO:PERSONA] dall’altra società facente parte del gruppo /[OSCURATO:SOCIETA]) […]”. “Tuttavia, di quanto argomentato e provato, la CTR non ha tenuto conto […]”. 9.2. Il motivo condivide le sorti del precedente, alla disamina del quale non resta che fare integrale rinvio. 9.2.1. Mette soltanto conto di aggiungere che la stessa formulazione del motivo non evidenzia alcuna delle violazioni di legge rubricate. Infatti – come già precisato in una scultorea pronuncia di questa Suprema Corte – “i n tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Sez. 6-3, n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892-01). Stando finanche alla lettera del motivo, la stessa contribuente - non addebita alla CTR di aver attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare; - né denuncia che la CTR abbia posto a posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, dolendosi invece del non avere, in tesi, la CTR compiuto “alcuna attività di valutazione - neppure in senso negativo - delle prove documentali offerte dalla società al fine di dimostrare la capacità economico-finanziaria del socio [OSCURATO:PERSONA]”. In buona sostanza, il motivo torna a riproporre un vizio di insufficienza od inadeguatezza motivazionale, non più consentito dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., obliterando che “il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012” (cfr., per esempio, Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 - 01 e 02 ). Sicché, nuovamente, osterebbe nella specie ad una favorevole delibazione del motivo pur riqualificato il divieto di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. 10. Con il settimo motivo (del sesto s’è già detto) si denuncia: violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quanto alle contestazioni mosse dalla contribuente con riguardo alle sanzioni non collegate al tributo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 10.1. “Sia in primo che in secondo grado, la società aveva opposto la nullità, chiedendone, quindi, la disapplicazione, delle sanzioni irrogate ai fini IVA”, relative alla “presentazione del modello INTRASTAT” ed alla “presentazione della dichiarazione IVA”. “Le sanzioni indicate erano state erogate in assenza di una specifica e motivata contestazione che riconducesse a fatti e/o comportamenti adottati dalla società ricorrente, ma soprattutto, esse erano da annullarsi perché avrebbero dovuto essere previamente contestate con apposito atto di contestazione”. Vengono richiamate la pagine del ricorso introduttivo e del ricorso in appello in cui la questione era stata sollevata. La CTR ha omesso di pronunciare. 10.2. Il motivo è inammissibile. Dedotta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, il motivo incorre in difetto di autosufficienza, perché non riproduce l’avviso di accertamento nella parte relativa alle sanzioni che ne occupano, in guisa da apprezzare l’esistenza o meno del dedotto presupposto dell’autonomia delle condotte cui dette sanzioni si riferiscono rispetto al “thema” ruotante attorno ai versamenti d
Sentenza Cassazione n. 05405/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris