CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T255
Titolo CCNL: CCNL Scuola non Statale per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie
Titolo accordo: CCNL Scuola non Statale per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: scuola non statale
Parti datoriali: FIINSEI; CONFIMPRESEITALIA
Parti sindacali: CIU UNIONQUADRI; CONFAL SCUOLA
Decorrenza: 2025-09-01
Scadenza: 2028-08-31
Stipula: 2025-10-28
Stato: Acquisito
Identificativo: 20866
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=224229
--- Testo contratto ---
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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
SCUOLA NON STATALE
PER IL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, NON DOCENTE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE
Triennio 2025/2028
______________
FIINSEI – Federazione Italiana Istituti non Statali di
Educazione ed Istruzione
CONFIMPRESEITALIA – Confederazione Italiana della Micro,
Piccola e Media Impresa
e
CIU-UNIONQUADRI – Confederazione Italiana di Unione delle
Professioni Intellettuali
CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA – Coordinamento
Nazionale Autonomo Lavoratori
IN VIGORE DAL PRIMO SETTEMBRE 2025 AL TRENTUNO AGOSTO 2028
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa
autorizzazione delle parti sottoscrittrici, riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti
Istituzioni le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno
liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od
informatici.
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I N D I C E
Sommario
TITOLO I – SFERA DI APPLICAZIONE....................................................................6
Art. 1 – (Applicabilità del contratto).........................................................................6
Art. 2 – (Periodo di validità e rinnovo)....................................................................6
Art. 3 – (Ambito del rapporto).................................................................................7
Art. 4 – (Incompatibilità e principio di priorità)........................................................7
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 5 – (Classificazione del personale...................................................................7
Art. 6 - (Mutamenti di qualifica)...............................................................................9
TITOLO III - CONTRATTO D'ASSUNZIONE......................................................9
Art. 7 - (Contratto a tempo indeterminato).............................................................9
Art. 8 - (Contratto a tempo determinato)................................................................9
Requisiti di contratto......................................................................................10
Art. 9 - (Lavoro agile)...........................................................................................10
Art. 10 - (Contratto di lavoro a tempo parziale)....................................................11
TITOLO IV - APPRENDISTATO.......................................................................12
Art. 11 - (Indicazioni generali sull'apprendistato)..................................................12
TITOLO V - PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE............................................14
Art. 12 - (Assunzione - Atto scritto e documentazione)........................................14
Art. 13 - (Affidamento incarico).............................................................................15
Art. 14 - (Periodo di prova)...................................................................................16
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO.........................................................16
Art. 15 - (Retribuzione mensile)............................................................................16
Art.16 - (Flessibilità della retribuzione) 17
Art. 17 - (Aumenti periodici di anzianità)..............................................................17
Art. 18 - (Minimo retributivo ed eventuale super - minimo)..................................17
Art. 19 - (Tredicesima mensilità)..........................................................................17
Art. 20 - (Prospetto paga)....................................................................................17
TITOLO VII - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO.............18
Art. 21 - (Trattamento di previdenza e assistenza)...............................................18
Art. 22 - (Infortunio)..............................................................................................18
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Art. 23 - (Estratto conto dei versamenti previdenziali)..........................................18
TITOLO VIII - ORARIO DI LAVORO.................................................................18
Art. 24 - (Orario di lavoro ordinario)......................................................................18
Art. 25 - (Lavoro straordinario e festivo)...............................................................19
Art. 26 - (Durata dell'ora di lezione)......................................................................19
Art. 27 - (Recupero delle ore non effettuate e sostituzione dei colleghi assenti)..19
Art. 28 - (Disciplina del telelavoro e della didattica a distanza)............................19
TITOLO IX - FERIE E FESTIVITA'....................................................................20
Art. 29 - (Congedo ordinario o ferie).....................................................................20
Art. 30 - (Festività)................................................................................................20
TITOLO X - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO...................................................21
Art. 31 - (Congedo straordinario)..........................................................................21
Art. 32 - (Congedi parentali).................................................................................21
Art. 33 - (Aspettativa)............................................................................................23
Art. 34 - (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)..................24
TITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO...............................24
Art. 35 - (Licenziamento).....................................................................................24
Art. 36 - (Risoluzione per limiti di età)...................................................................25
Art. 37 - (Preavviso di licenziamento o dimissioni e penalità)...............................25
Art. 38 - (Trattamento di fine rapporto).................................................................26
Art. 39 - (Tentativo di conciliazione e arbitrato)....................................................26
TITOLO XII........................................................................................................26
REGOLAMENTO INTERNO – DOVERI DEL LAVORATORE E SANZIONI.....26
Art. 40 - (Regolamento interno - Progetto Educativo d'Istituto - Piano dell’Offerta
Formativa)............................................................................................................26
Art. 41 - (Doveri del lavoratore)............................................................................27
Art. 42 - (Provvedimenti disciplinari)....................................................................28
TITOLO XIII.......................................................................................................28
ASSENZE MALATTIE INFORTUNI..................................................................28
Art. 43 – (Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro).................................28
Art. 44 – (Aspettativa per malattia).......................................................................29
Art. 45 – (Infortunio sul lavoro).............................................................................29
Art. 46 – (Lavoratori affetti da patologie oncologiche)..........................................29
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Art. 47 – (Permessi per lavoratori invalidi)............................................................30
Art. 48 – (Congedo matrimoniale)........................................................................30
Art. 49 – (Tutela della maternità e della paternità)................................................30
Art. 50 – (Servizio militare)...................................................................................30
Art. 51 – (Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali).......30
Art. 52 – (Congedi per eventi e cause particolari)................................................31
Art. 53 – (Diritto allo studio)..................................................................................31
Art. 54 – (Diritto alla crescita professionale).........................................................31
Art. 55 – (Permessi retribuiti)................................................................................32
Art. 56 – (Permessi non retribuiti).........................................................................32
Art. 57 – (Permessi elettorali)...............................................................................32
Art. 58 – (Aspettativa)...........................................................................................32
TITOLO XIV......................................................................................................33
RELAZIONI SINDACALI...................................................................................33
Art. 59 – (Il sistema di relazioni sindacali)............................................................33
Art. 60 – (Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro) ...33
DIRITTI SINDACALI..........................................................................................34
Art. 61 – (Diritti e libertà sindacale).....................................................................34
Art. 62 – (Assemblea)...........................................................................................35
Art. 63 – (Permessi sindacali)...............................................................................35
Art. 64 – (Affissioni)..............................................................................................35
Art. 65 – (Trattenute per contributi sindacali).......................................................35
Art. 66 – (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)...................................36
Art .67 – (Ente Bilaterale e relativo finanziamento)..............................................38
Art. 68 – (Fondo interprofessionale per la formazione continua)..........................38
TITOLO XV.......................................................................................................38
COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE PER IL PERSONALE
DOCENTE...............................................................................................................38
Art. 69 – (Collaborazione Coordinata e Continuativa)..........................................38
Art. 70 – (Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)…………………………..39
Art. 71 – (Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla
riservatezza).........................................................................................................40
Art. 72 – (Qualifiche e mansioni del docente).......................................................40
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Art. 73 – (Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell’attività didattica)
.............................................................................................................................41
Art. 74 – (Compensi)............................................................................................41
Art. 75 – (Durata dell’ora di lezione e relativo compenso base)...........................42
Art. 76 – (Assenza per malattia - gravidanza - infortunio)....................................42
Art. 77 – (Assenza del collaboratore)...................................................................42
Art. 78 – (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie).................43
Art. 79 – (Durata del contratto individuale di collaborazione)...............................43
Art. 80 – (Rinnovo del contratto di collaborazione) ………………………………...43
Art. 81 – (Procedura: forma e contenuto del contratto)........................................43
Art. 82 – (Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per
inadempienza e penalità).....................................................................................43
Art. 83 – (Trattamento di previdenza e assistenza)..............................................44
Art. 84 – (Infortunio: copertura INAIL – Assicurazione integrativa).......................44
Art. 85 – (Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio)......44
Art. 86 – (Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale)..........44
Art. 87 – (Foro competente - Rinvio)....................................................................45
RETRIBUZIONE CONTRATTI SUBORDINATI.......................................................46
QUALIFICA..............................................................................................................46
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TITOLO I – SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 – (Applicabilità del contratto)
Secondo i criteri generali, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è applicabile ai
lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria che lo hanno stipulato.
La categoria di appartenenza è individuata con riguardo all'attività effettivamente
svolta dal datore di lavoro; se il datore di lavoro esercita attività diverse per le quali
non possono essere applicati contratti collettivi omogenei si applicano quelli
regolanti le rispettive attività.
Il presente accordo disciplina, in maniera unitaria per le scuole di ogni ordine e
grado associate alla FIINSEI con sedi in Italia ed all’Estero, i rapporti di lavoro tra gli
enti gestori delle stesse ed i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente o
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO
- asili nido, micro-nidi e ludoteche
- scuola dell’infanzia,
- scuola primaria paritaria e/o parificata,
- scuole secondarie di 1° e 2° grado paritarie,
- corsi di preparazione agli esami,
- corsi di attività integrative scolastiche,
- corsi di doposcuola,
- scuole speciali per minori,
- corsi per corrispondenza,
- corsi d’insegnamento a distanza,
- corsi post-secondari,
- corsi di italiano per stranieri.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati
e colonie è compresa nello stesso titolo.
Le norme del presente contratto, non possono essere applicate parzialmente.
Art. 2 – (Periodo di validità e rinnovo)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la parte normativa e
per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti
contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° settembre 2025
ed avrà vigore fino a tutto il 31 agosto 2028 . Si intenderà rinnovato di un anno,
qualora non venga disdetto da una delle due parti stipulanti, tramite lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
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Art. n. 3 – (Ambito del rapporto)
Ai fini dell’identificazione delle parti si precisa quanto segue: è istituto d'istruzione il
complesso delle attività educative, formative e scolastiche organizzate da enti o
privati.
L'Istituto è retto dal legale rappresentante che provvede alla sede, al
finanziamento, all'avviamento e all’organizzazione dell'attività, determinandone
l'indirizzo educativo.
Il gestore, nella persona del legale rappresentante, è il titolare dell'eventuale
decreto ministeriale di concessione ed ha la responsabilità dei rapporti con i terzi;
nel caso di specie assume il ruolo di datore di lavoro.
Art. 4 – (Incompatibilità e principio di priorità)
Il dipendente o il collaboratore cui trova applicazione il presente contratto è tenuto a
dichiarare prontamente al proprio datore di lavoro le eventuali situazioni di
incompatibilità in cui versi, in ragione di eventuali altri rapporti di lavoro in essere al
momento dell’assunzione o che inizino in corso di rapporto di lavoro, o altri motivi di
incompatibilità esogeni.
I datori di lavoro che applicano il presente contratto ritengono prioritari i rapporti di
lavoro incardinati con i propri dipendenti assunti rispetto ad eventuali altri rapporti di
lavoro cui i lavoratori siano già parte.
Il presente CCNL è applicabile alle società ed enti partecipati dallo Stato o dagli Enti
pubblici territoriali che gestiscano i rapporti con i loro dipendenti in regime
regolatorio di tipo privatistico.
Inoltre, il presente contratto non si applica nei casi in cui di fatto e per espressa
volontà delle parti si realizzi un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato per
il quale si applicano le relative norme di legge, fatta salva la disciplina prevista nel
presente contratto per le collaborazioni coordinate e continuative.
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 5 – (Classificazione del personale
1° Livello – Operai
Personale ausiliario: lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il
possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si
richiede una preparazione professionale specialistica.
2º Livello – impiegato d’ordine
Personale esecutivo e d'ordine: lavoratori che effettuano lavori per la cui
esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-
pratiche, comunque conseguite.
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3º Livello – impiegato di concetto
Personale di concetto: lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-
contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e
strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate; vi appartengono inoltre i
lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate, che richiedono una
presenza o compresenza in aula o laboratorio, per l'espletamento di attività
educative formative in genere comprese quelle del personale che in strutture
convittuali curino la formazione degli ospiti nelle ore extracurricolari.
4º Livello – coordinatori servizi amministrativi
Personale amministrativo: lavoratori che svolgono in condizione di autonomia
operativa le direttive di massima impartite dalla Direzione o dal Gestore, applicando
procedure operative complesse relative al sistema contabile-amministrativo e
didattico organizzativo, per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di
secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore
di almeno tre anni.
5º Livello – docenti scuola dell’infanzia
Personale docente: lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e
concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o
professionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di
istruzione curriculare. E' richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado
e, se necessario, una qualifica.
6º Livello – docenti scuola primaria
Personale docente: lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e
concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o
professionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di
istruzione curriculare. E' richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado
e, se necessario, una qualifica ovvero il diploma di laurea.
7º Livello – docenti di scuola secondaria di I e II grado
Personale docente: lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi non
connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e
concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un
processo educativo finalizzato all'acquisizione di contenuti culturali complessi e di
capacità critiche-cognitive, per i quali è richiesto il diploma di laurea.
8º Livello – dirigenti coordinatori didattici scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I e II grado
Personale direttivo: lavoratori in possesso di laurea, che, subordinatamente alle
direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione
della società che gestisce l'impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto
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professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di unità educativa-
formativa.
Le qualifiche e le mansioni indicate devono intendersi a mero titolo esemplificativo.
Qualora particolari qualifiche non siano presenti si deve far riferimento a quella più
simile.
Art.6 - (Mutamenti di qualifica)
Nel caso in cui il personale sia assegnato a mansioni superiori per un periodo
eccedente i 90 giorni consecutivi ha diritto, a tutti gli effetti, anche contributivi,
all’inquadramento al livello corrispondente alle mansioni assegnate. Lo
spostamento del dipendente che sia stato determinato da sostituzione di
personale temporaneamente assente - con diritto alla conservazione del posto -
non comporterà il consolidamento del livello superiore, ma solo il diritto a
conseguire le differenze retributive relative per il periodo di svolgimento delle
mansioni superiori. All'atto dell'incarico e dell'esercizio delle mansioni superiori, il
dipendente dovrà ricevere comunicazione scritta con l'indicazione temporale della
durata dell'incarico, della mansione assegnata e del nominativo del dipendente
sostituito.
TITOLO III - CONTRATTO D'ASSUNZIONE
Art. 7 - (Contratto a tempo indeterminato)
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune
di rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro fra l'Istituzione e il personale, è a tempo indeterminato salvo nei
seguenti casi:
a) esecuzione di lavori stagionali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia;
b) sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in
tutti i casi in cui il lavoratore sia in congedo con diritto alla conservazione del
posto di lavoro;
c) incarico a docente non fornito di titolo di abilitazione (qualora sussista
l'obbligo di assunzione di docenti abilitati). In tal caso, il contratto si risolve
senza obbligo di preavviso all'atto della nomina di altro docente avente
diritto, in quanto fornito di specifica abilitazione (artt. n. 34 e n. 36);
d) in tutti i casi in cui il periodo d’interruzione dell’attività lavorativa sia superiore
ai 90 giorni consecutivi.
Art. 8 - (Contratto a tempo determinato)
Il contratto di lavoro a tempo determinato è regolato dal D.Lgs. 81/2015, con le sue
modificazioni ed integrazioni succedutesi nel tempo, cui si fa esplicito rinvio per
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quanto non disciplinato dal presente CCNL.
Fermo restando la possibilità di ricorso, per l’assunzione del personale, al contratto
a termine, ai sensi delle disposizioni del precedente art. 7, l'apposizione del termine
è prevista in presenza delle condizioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015.
E' consentito stipulare contratti a tempo determinato per la durata massima prevista
dalle disposizioni di legge. Nell’arco dei due anni (24 mesi) è prorogabile fino a un
massimo di quattro volte nel biennio.
Per il personale docente non abilitato, ai sensi della Lettera circolare MIUR prot.
2668 del 29/10/2001 che prevede che “in casi particolari di effettiva carenza di
personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i
gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato al
personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per
le scuole statali.” il contratto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle
proroghe aventi ad oggetto l'incarico di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o
proroghe eventualmente avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente contratto,
non potrà avere una durata superiore a 12 mesi aumentato di ulteriori 72 mesi e
ulteriormente fino all'espletamento delle procedure concorsuali che permettono il
conseguimento dell’abilitazione.
La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata
massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di
stipula presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro.
Qualora il docente acquisisca l'abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il
contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata.
Requisiti di contratto
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al
30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso
dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che
occupano fino a cinque dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
Art. 9 - (Lavoro agile)
E’ riconosciuta l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile come
prevista dalla L. 81 del 2017 e ss.mm. e ii. in via prioritaria alle lavoratrici ed ai
lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli
in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei
lavoratori con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede
di fruire del lavoro agile non può essere, per tale motivo, sanzionato, demansionato,
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licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi
ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Art. 10 - (Contratto di lavoro a tempo parziale)
Le assunzioni dei lavoratori di qualunque qualifica prevista dal presente contratto
possono avvenire anche per un orario ridotto rispetto a quanto previsto dai
successivi articoli. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolamentato dal D. Lgs.
15 giugno 2015, n. 81 (articoli 4-12)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
- di tipo orizzontale: quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- di tipo verticale: quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività
lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- di tipo misto: quello che si svolge secondo una combinazione delle due
modalità sopraindicate;
Il contratto di lavoro a tempo parziale è sempre compatibile con il contratto tempo
determinato di cui al precedente articolo 8.
Gli Istituti possono assumere a tempo parziale, come pure procedere alla
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per
prestazioni di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario,
previsto dal presente contratto, e/o per periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno. Nel caso degli insegnanti è sempre ammessa la
riduzione di orario anche unilateralmente da parte del datore di lavoro quando
l'insegnamento previsto per una determinata classe di concorso viene a ridursi per
disposizione normativa o per il mancato formarsi della classe.
Il trattamento economico per i dipendenti con contratto a tempo parziale è
proporzionale a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con
rapporto di lavoro a tempo pieno di corrispondente livello retributivo e di pari
anzianità.
Al rapporto di lavoro part-time si applicano le norme del presente contratto in
quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
In particolare:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il tempo pieno;
b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con il
mutamento d'orario dello stesso avviene con il consenso delle parti; l’azienda può
operare una riduzione unilaterale dell’orario di lavoro qualora provveda, a causa
della contrazione delle attività, a ridurre l’orario di lavoro in proporzione per tutti i
lavoratori con la medesima qualifica al fine di evitare la risoluzione del rapporto di
lavoro. Qualora uno o più lavoratori non accettino la riduzione di orario le ore
verranno ove possibile ridistribuite tra gli altri lavoratori.
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c) le parti riconoscono che, a fronte di esigenze organizzative, l'Istituto potrà
chiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro
concordato;
d) il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale fruisce delle ferie alle stesse
condizioni del personale con contratto a tempo pieno;
e) il lavoratore part-time, già in forza nell'Istituto, ha diritto prioritario nel passaggio
da tempo parziale a tempo pieno, rispetto a eventuali nuove assunzioni per le
stesse mansioni, fatta salva la facoltà di rinuncia da parte dell'interessato.
Negli istituti medi e superiori il lavoratore già impiegato a tempo parziale non ha
diritto di precedenza nella trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto
rispetto ad un nuovo assunto che debba essere impiegato nelle stesse materie.
La contribuzione dei lavoratori a tempo parziale dovrà essere versata in rispetto dei
minimali orari e/o giornalieri fissati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
secondo la tabella specifica per il personale del settore istruzione.
TITOLO IV - APPRENDISTATO
Il Contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa e finalizzato alla
formazione ed alla occupazione dei giovani; è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Art. 11 - (Indicazioni generali sull'apprendistato)
Il Contratto di apprendistato può essere stipulato soltanto in forma scritta.
1 - Assunzione
Possono essere assunti con Contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra
i diciotto e i ventinove anni. Si fa rinvio, per quanto non espressamente disciplinato
nel presente contratto, alla normativa vigente.
2 - Qualifiche e Mansioni
Possono essere assunti lavoratori con contratto di apprendistato per le seguenti
qualifiche e mansioni:
Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
livello I, II, III e IV.
Area seconda: servizi di istruzione, di formazione ed educazione
livello III - educatrici ed educatori di asilo nido nel limite del 25% del personale in
servizio.
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3 - Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutor, la funzione potrà essere ricoperta
anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza
e il IV livello limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico. Nel caso in cui il
tutor sia inquadrato nel IV livello ha diritto ad un'indennità pari a euro 50,00 mensili
per tutta la durata dell’incarico.
4 - Durata del rapporto di apprendistato
La durata massima del rapporto di apprendistato professionalizzante, al termine del
quale l’apprendista consegue la qualifica professionale prevista dal contratto, è
determinata, avendo riferimento al di inquadramento finale, come segue:
Livello Mesi
I 24
II 36
III 36
IV 36
5 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro può retribuire l’apprendista, durante il rapporto di apprendistato,
nella misura prevista dalla normativa di legge.
Al termine del rapporto di apprendistato il rapporto di lavoro dell’apprendista
prosegue a tempo indeterminato, con inquadramento corrispondente alla qualifica
conseguita, salvo che il datore di lavoro non disdica il contratto, con un preavviso di
30 gg prima della scadenza indicata. In tal caso il contratto di apprendistato, ed il
rapporto di lavoro si risolvono alla scadenza indicata all’atto dell’assunzione ed
l’apprendista consegue la qualifica professionale prevista.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista la
formazione necessaria perché possa conseguire le capacità per qualificarsi. La
formazione deve essere effettuata a norma di legge, anche presso la sede del
datore di lavoro.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le attività didattiche e formative interne, ha
l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza di corsi
complementari all'attività oggetto di formazione e per i relativi esami.
6 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata dall'art. 14,
parte seconda del presente C.C.N.L..
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7 - Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di
formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal
presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed
allo stesso trattamento retributivo così parametrato:
- primo semestre: 60% della retribuzione globale in atto;
- secondo semestre: 70% della retribuzione globale in atto;
- terzo semestre: 80% della retribuzione globale in atto;
- quarto semestre: 90% della retribuzione globale in atto;
- dal 25mo mese: 100% della retribuzione globale in atto.
In caso di malattia o maternità o comunque di assenza autorizzata superiore a 30
giorni il contratto di apprendistato si considera sospeso (Art. 2 lettera h - D. Lgs.
167/2011).
TITOLO V - PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE
Art. 12 - (Assunzione - Atto scritto e documentazione)
L'assunzione del personale viene sottoscritta dal legale rappresentante, mediante
sottoscrizione del contratto individuale (in appendice) redatto in duplice copia, una
per il lavoratore l'altra per l'Istituto. Il contratto deve essere sottoscritto prima
dell’inizio del rapporto di lavoro, a che per consentire al datore di lavoro di inviare la
comunicazione di assunzione agli enti preposti almeno il giorno antecedente
l’effettivo inizio del rapporto di lavoro.
Per il personale del comparto scuola, ex art. 2 comma 4 del D.L. 147 del 2007 conv.
in L. 176/2007, la comunicazione obbligatoria di assunzione, variazione o
cessazione dei rapporti di lavoro instaurati può essere considerata validamente
effettuata in termini se inviata entro il decimo giorno dall’inizio del rapporto di lavoro.
Il contratto individuale d’assunzione, oltre alle generalità del lavoratore e alla
intestazione dell'Istituto, deve specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle
norme del presente CCNL, dal Regolamento interno d'Istituto e, in generale, dal
PTOF (piano triennale dell’offerta formativa).
Esso deve inoltre contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, a
tempo pieno o parziale);
b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie
d'insegnamento distintamente per ciascun classe funzionante, anche se nel
medesimo plesso scolastico;
c) l'orario complessivo di lavoro; per gli insegnanti l’orario di lavoro sarà stabilito
dal Collegio dei Docenti che delibererà con le maggioranze prescritte.
d) il trattamento economico se diverso da quello previsto dal presente contratto
collettivo;
e) la durata del periodo di prova;
f) la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di
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cessazione, e se necessario: la motivazione dell'assunzione nel caso di
contratto stipulato per sostituzione di personale assente, il nome della
persona sostituita (se non tutelato dalla legge di protezione dei dati
personali).
g) la sede di lavoro;
h) la dichiarazione di accettazione del “principio di priorità”.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve consegnare i seguenti documenti:
- fotocopia della carta di identità o di documento equipollente;
- certificato di attribuzione del codice fiscale;
- certificato di sana costituzione fisica e idoneità allo svolgimento delle
mansioni assegnate;
- documentazione richiesta delle leggi fiscali vigenti per le detrazioni di
imposta;
- documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;
- ogni altro documento richiesto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle
leggi vigenti;
- autocertificazione prevista dal D.Lgs. 39/2014 e autorizzazione all'accesso
dei dati del casellario giudiziale autorizzazione all’istituto del consenso al
trattamento dei dati personali previsti dalla L. 675/96.
I dati richiesti, compreso il possesso dei titoli di studio o di abilitazione
all’insegnamento, possono essere forniti dall’interessato mediante dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni
sulla semplificazione amministrativa. La dichiarazione sostitutiva dovrà recare
l'autorizzazione al datore di lavoro a compiere verifiche presso gli enti e le autorità
che detengono i dati dichiarati dal dipendente.
Per l'assunzione di cittadini stranieri si rinvia alle vigenti leggi in materia di
immigrazione.
Qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro è tenuto a darne
comunicazione.
Non essendo più prevista la tenuta del libro matricola, all'atto dell'assunzione sarà
consegnata copia della comunicazione telematica inviata al competente servizio
informatico della provincia. La mancata consegna di tale documentazione non
costituisce infrazione per il datore di lavoro.
Si rinvia, per quanto non espressamente indicato dal presente capo, alla normativa
vigente ed in particolare al d.lgs 104 del 2022 e ss mm.
Art. 13 - (Affidamento incarico)
La scuola paritaria è tenuta a comunicare l’incarico del personale docente e non
docente all’Ufficio Scolastico Provinciale e/o Regionale, a cura del Dirigente
Scolastico, entro 10 giorni dall'assunzione. Per il personale direttivo si seguirà, a
cura del Gestore, la procedura prescritta.
Nell’affidamento dell’incarico occorre specificare:
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- generalità del dipendente;
- cittadinanza;
- decorrenza del servizio e periodo dell'incarico;
- qualifica (per i docenti anche le materie, le ore e le classi interessate);
- titolo di studio ed eventuale abilitazione.
Una copia dell’incarico, controfirmata per accettazione, dovrà essere conservata
agli atti della scuola.
Art. 14 - (Periodo di prova)
La durata del periodo di prova, stabilito dalle parti per iscritto con il contratto di
assunzione, non può superare:
- mesi 2 per i dipendenti dei livelli I e II;
- mesi 6 per i dipendenti dei livelli III e IV (solo per gli impiegati);
- mesi 9 per i dipendenti appartenenti a tutti gli altri livelli
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e obblighi derivanti dal
presente contratto collettivo e la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire
senza preavviso in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
Trascorso il periodo di prova, senza che sia intervenuta da una delle due parti
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio. Il
periodo di prova verrà comunque computato ad ogni effetto di legge e contrattuale. I
dipendenti che abbiano maturato un'anzianità uguale o superiore alla durata del
periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di
riassunzione con le stesse mansioni, non devono sottostare al periodo di prova. Il
decorso periodo di prova è sospeso da malattia o infortunio; in tal caso il
dipendente potrà essere ammesso a continuare il periodo di prova entro il periodo
massimo di 4 mesi.
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 15 - (Retribuzione mensile)
La retribuzione globale mensile, al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale, è
costituita da:
1) stipendio base;
2) aumenti periodici di anzianità;
3) eventuale super-minimo.
La retribuzione mensile viene corrisposta, normalmente, entro il giorno 10 del mese
successivo al mese di servizio.
Ai fini economici l'anno scolastico decorre dal 1/9 e termina il 31/8.
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Art. 16 - (Flessibilità della retribuzione)
E’ consentito, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, addivenire
ad accordi decentrati o aziendali di solidarietà che tengano conto di particolari
situazioni contingenti locali con carattere di eccezionalità.
In tal caso i contratti decentrati o aziendali dovranno essere depositati presso le
sedi provinciali, competenti per territorio, degli ispettorati del lavoro e dell’INPS ,
entro gg. 30 dalla data di stipula (legge 29/07/1996 n. 402 art.3 comma 2) e
trasmessi alle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente CCNL.
Art. 17 - (Aumenti periodici di anzianità)
Il dipendente ha diritto ad un aumento della retribuzione per scatti d'anzianità in
misura del 3% dello stipendio base ogni due anni di servizio maturato. Tutti gli
importi corrisposti a titolo di aumenti periodici di anzianità devono essere calcolati
anche ai fini della tredicesima mensilità, del lavoro straordinario e del T.F.R.
Art. 18 - (Minimo retributivo ed eventuale super - minimo)
L'entità della remunerazione stabilita con il presente accordo sindacale rappresenta
la retribuzione minima spettante al dipendente, in relazione alle quote tabellari
(tabelle "A" in appendice) ed al livello della qualifica, tenuto conto del disposto di cui
al precedente art.16 e comunque fatte salve condizioni di maggior favore.
Art. 19 - (Tredicesima mensilità)
A tutto il personale dipendente viene corrisposta tra il 10 ed il 20 dicembre una
tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nello stesso mese. Nel caso di
inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di variazione
d'orario di lavoro in più o in meno, la tredicesima sarà ottenuta dividendo per 12 il
monte retributivo effettivamente corrisposto, nel periodo considerato, secondo le
previsioni dell'art. n. 15.
Art. 20 - (Prospetto paga)
Al lavoratore deve essere consegnato, unitamente allo stipendio, un prospetto paga
conforme alle norme vigenti. Una copia dello stesso sarà controfirmata dal
dipendente per quietanza e conservata agli atti. Il prospetto paga deve indicare
dettagliatamente ogni voce retributiva, fiscale e contributiva, oltre a tutti gli altri dati
richiesti dalle norme. Annualmente, entro i termini di legge, il datore di lavoro
consegnerà al dipendente il modello CU quale attestazione delle trattenute fiscali e
previdenziali operate sulla retribuzione erogata.
I
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n caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno, il modello CU su
richiesta del dipendente verrà consegnato entro il termine di 12 giorni dalla
richiesta.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO
Art. 21 - (Trattamento di previdenza e assistenza)
Il dipendente ha diritto al trattamento previdenziale per la quiescenza, per gli assegni
familiari, per malattia e per maternità previsto dalle leggi vigenti secondo le modalità
indicate dall'INPS.
Art. 22 - (Infortunio)
Qualora il personale sia soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, ai sensi del
D. L.vo 38/2000, il relativo premio viene integralmente versato dal datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore è protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie
professionali e, ricorrendone la fattispecie, contro l'infortunio in itinere.
Art. 23 - (Estratto conto dei versamenti previdenziali)
Il modello di certificato previsto dal precedente articolo 21 riporta annualmente il
riepilogo dei dati per le contribuzioni previdenziali dovute.
L'azienda mensilmente trasmette all'Ente previdenziale i dati del rapporto di lavoro
nel mese. Il lavoratore può verificare periodicamente la propria situazione
previdenziale attraverso apposite applicazioni informatiche degli enti di previdenza.
TITOLO VIII - ORARIO DI LAVORO
Art. 24 - (Orario di lavoro ordinario)
L'orario di lavoro è stabilito dal contratto di assunzione, oppure quello
successivamente convenuto tra le parti per iscritto . Per il personale docente di
scuola è previsto un massimo di 38 ore settimanali di servizio, comprensive di
insegnamento frontale e delle attività accessorie, ( consigli di classe, collegio dei
docenti, colloqui con i genitori, commissioni d'esame, ecc.. ) e di 40 ore settimanali
per il personale non docente, secondo quanto indicato nella tabella A allegata. La
Direzione dell'Istituto può modificare l'orario di lavoro a seconda delle esigenze
dell'attività. Compatibilmente con le esigenze didattiche e/o formative dell’istituto,
l'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo
infrasettimanale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dall'articolo 9 del
presente CCNL e dal D. Lgs. 81/2015.
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Art. 25 - (Lavoro straordinario e festivo)
Le ore eccedenti l'orario ordinario, risultante dal contratto individuale di assunzione
ed eventualmente assegnate, sono retribuite con una maggiorazione del 20%. Il
lavoro festivo non eccedente l'ordinario orario di lavoro viene maggiorato del 20%. Il
lavoro straordinario festivo viene maggiorato del 25%.
Art. 26 - (Durata dell'ora di lezione)
L'ora di lezione corrisponde a 60 minuti. Eventuali lezioni di durata inferiore
vengono calcolate proporzionalmente ai fini della retribuzione, salvo eventuali
obblighi di recupero delle frazioni orarie, secondo le normative in vigore.
Art. 27 - (Recupero delle ore non effettuate e sostituzione dei colleghi
assenti)
Il personale docente e non docente è tenuto a recuperare le ore lavorative non
effettuate, per vari motivi, ed ha l'obbligo, se richiesto, di sostituire i colleghi assenti,
salvo che non ne sia impedito per cause di forza maggiore (art. 33).
Art. 28 - (Disciplina del telelavoro e della didattica a distanza)
Il telelavoro, che si applica anche per le attività di “didattica a distanza”, è una forma
di organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi
informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione ed è applicabile a tutto il
personale dell’Istituzione, sia esso con contratto di lavoro dipendente o di lavoro
autonomo e/o atipico.
E’ quindi un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è parte
dell’organizzazione dell’Istituzione, anche se il luogo di svolgimento della
prestazione è esterno.
Il telelavoro può essere:
a) domiciliare: svolto nel domicilio del telelavoratore
b) mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili
c) remotizzato od a distanza: svolto presso locali attrezzati i quali non
coincidono né con il domicilio del telelavoratore né con i locali dell’Istituzione
d) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga
all’interno dell’Istituzione
La postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e spese
dell’Istituzione, ma può anche essere impiegata quella del telelavoratore.
Tale modalità di lavoro potrà essere espletata sia per tutta l’attività prevista dal
contratto individuale, o solo parte di essa.
La “didattica a distanza” rientra nella fattispecie del telelavoro ed è riservata al
personale docente.
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Nell’esercizio dell’autonomia dell’Istituzione, le attività formative possono essere
svolte con le seguenti modalità:
a) in presenza (classe reale)
b) a distanza (classe virtuale) con collegamento diretto o indiretto, immediato o
differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, piattaforme dedicate, ecc
c) mista (blended) in parte in presenza ed in parte a distanza
Per il telelavoro non è previsto un compenso aggiuntivo a quello dell’inquadramento
contrattuale, di cui all’allegato 1 tabella A, se non diversamente concordato dalle
parti e per i collaboratori secondo quanto previsto dall’art.73.
NOTA A VERBALE
Le parti, memori della normativa speciale della fase emergenziale da COVID19,
consapevoli delle specificità della didattica a distanza, dichiarano che alla presente
disciplina del “telelavoro” è applicabile per quanto compatibile la normativa del
lavoro agile ai sensi della L.81 del 2017, con particolare riferimento alla possibilità di
svolgere le mansioni assegnate mediante l’utilizzo di strumentazione informatica
/telematica, nel rispetto dell’orario di svolgimento delle lezioni o della didattica
prevista.
TITOLO IX - FERIE E FESTIVITA'
Art. 29 - (Congedo ordinario o ferie)
Il dipendente ha diritto ad un periodo di congedo ordinario retribuito che viene così
fissato:
- per ogni anno di servizio prestato spettano al dipendente 30 giorni di
calendario di ferie, di cui due terzi continuativi, pari ad un rateo di 2,5 giorni mensili
oltre le festività soppresse;
- il rateo mensile matura soltanto se vengono superati nel mese i 16 giorni (di
calendario) di effettivo rapporto di lavoro.
Le ferie sono irrinunciabili e vengono godute durante il periodo estivo, ovvero
durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica. La risoluzione del rapporto di
lavoro non pregiudica il diritto alle ferie maturate ed in questo caso i ratei maturati e
non goduti devono essere monetizzati ai sensi del dlgs 66 del 2003. I ratei di ferie
maturati non potranno essere monetizzati in nessun altro caso. Le ferie maturate
devono essere fruite dal lavoratore entro 18 mesi dall’anno di maturazione.
Essendo le ferie un diritto irrinunciabile per il lavoratore ed essendo la mancata
fruizione delle ferie entro 18 mesi dall’anno di maturazione un comportamento
sanzionabile per il datore di lavoro ex art. 10 del D. Lgs. 66/2003, la mancata
richiesta e conseguente fruizione delle ferie oltre il termine di 12 mesi dalla
maturazione autorizzano il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore che non
ottemperi alla fruizione nel termine di cui sopra. Le ferie non potranno coincidere
con il congedo per malattia, per maternità o puerperio, né con il periodo di
preavviso.
Art. 30 - (Festività)
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge dello Stato e la giornata del
Santo Patrono.
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TITOLO X - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Art. 31 - (Congedo straordinario)
Al personale è riconosciuto il diritto al congedo straordinario:
- per contrarre matrimonio, con un permesso retribuito di massimo quindici
giorni;
- per ragioni di salute, comprovate dalla prescritta documentazione sanitaria,
con la garanzia del mantenimento del posto, fino ad un massimo di 180
giorni con la retribuzione nei minimi previsti dalla legge (artt. n. 22 e n. 35,
punto 12);
- per congedo di maternità o paternità (parentale) secondo le previdenze
dell’ente assistenziale (D. Lgs. 26/3/2001, n. 151);
- per lutto familiare entro il terzo grado di parentela, con un permesso retribuito
di massimo cinque giorni. Qualsiasi altro permesso consentito (per motivi
familiari o altro) viene retribuito solo se viene assolto l'obbligo del recupero
delle ore lavorative non effettuate (art. n. 27).
Art. 32 - (Congedi parentali)
Il congedo parentale è disciplinato dagli artt. 32 e ss del D.lgs 151 del 2001 come
modificato, in ultimo, dal D.lgs 105 del 2022, cui si fa espresso rinvio. L’articolo 1,
comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha
modificato una parte del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, conosciuto
come Testo Unico sulla maternità e paternità. In particolare, l’articolo 34, comma 1,
aumentando l’indennità per un mese di congedo parentale, introdotto dalla legge di
Bilancio 2024, dal 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, è stato previsto che per
un ulteriore mese di congedo parentale l’indennità salga dal 30% all’80% dello
stipendio.
Secondo quanto stabilito dal comma 218 dello stesso articolo, questi aumenti
dell’indennità si applicano:
• Il primo aumento (dal 60% all’80%) ai lavoratori dipendenti che finiscono il
congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.
• Il secondo aumento (dal 30% all’80%) a quelli che lo concludono dopo il 31
dicembre 2024.
Per ottenere l’indennità più alta, il congedo parentale deve essere utilizzato entro il
sesto anno di vita del bambino (oppure entro sei anni dall’ingresso in famiglia del
minore in caso di adozione o affidamento, ma comunque non oltre il compimento
dei 18 anni). Le novità si applicano solo al lavoratore dipendente.
L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un
massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale. L’elevazione è riconosciuta a
condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del
minore. L’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o
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affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti
entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di
affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
RIPARTIZIONE TRA I GENITORI
I tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere
fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. La fruizione
“alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e
per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
LIMITE MASSIMO DI CONGEDO PER LA COPPIA
Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi
(elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o
frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o
dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:
alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili
all’altro genitore;
al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili
all’altro genitore;
a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della
durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del
“genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:
un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o
entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento
del minore (legge di Bilancio 2023);
un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni
di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affi-
damento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni
di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affi-
damento del minore (legge di Bilancio 2025);
sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddi-
tuale;
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, uno se il genitore è solo, sal-
vo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista
dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di unici mesi
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DECORRENZA DELLE MISURE
1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023 , il diritto
all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione
della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il
periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31
dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio
2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a
prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un
rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024 , il diritto
all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione
della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha
terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente
al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80% con
applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024 , il diritto
all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi a prescindere
dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro
dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;
3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025 , il
diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in
applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore
lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in
alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha
diritto a soli due mesi indennizzati all’80% con applicazione delle indicazioni di cui
ai precedenti punti 1) e 2). Se, invece, il minore è nato o adottato,
affidato/collocato dal 1° gennaio 2025 , il diritto all’80% dell’indennità di congedo
parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di
maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al
momento della fruizione. L’elevazione dell’indennità all’80% è riconosciuta solo
durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l’articolo 34 del T.U.
attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6
anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o
affidamento/collocamento.
Art. 33 - (Aspettativa)
Dopo il periodo di prova può essere concessa al dipendente che la richieda -
sempre che le esigenze dell'attività lo consentano - una aspettativa senza assegni
per un periodo massimo di 180 giorni. Tale periodo non è computabile ad alcun
effetto, retributivo, contributivo o contrattuale. Al dipendente deve essere concessa
l'aspettativa, con diritto alla conservazione del posto e con valore di effettivo
servizio, senza retribuzione, nei seguenti altri casi:
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- chiamata alle armi o al servizio militare;
- chiamata a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali, purché
l'interessato ne faccia richiesta, per tutto il periodo della carica;
- partecipazione a corsi di aggiornamento o seminari, sia in Italia che
all'estero, o fruizione di borse di studio per attività di ricerca.
Art. 34 - (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)
Se l'attività lavorativa non potesse essere svolta per cause involontarie, comunque
non addebitabili all’istituto e/o per cause di forza maggiore, le ore di lavoro non
effettuate dai dipendenti dovranno essere recuperate successivamente in attività
confacenti la qualifica ricoperta.
TITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 35 - (Licenziamento)
Il licenziamento dovrà essere motivato e comunicato con raccomandata A.R., o
attraverso la posta elettronica certificata con i termini di preavviso di cui al
successivo art. n. 37; sono esclusi i casi in cui è applicabile il licenziamento in
tronco (giusta causa). Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, di motivi e/o
cause che giustificano l’intimazione del licenziamento del dipendente per giusta
causa e/o giustificato motivo soggettivo:
1) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente (assenza
ingiustificata superiore a tre giorni lavorativi, anche non continuativi);
2) attività svolta dal dipendente in concorrenza con l’istituto o attività privata
non compatibile o vietata (esempio: lezioni private ai propri alunni senza
la prescritta autorizzazione);
3) grave atto contrario alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto
educativo dell'Istituto;
4) condanna penale per la quale è prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
5) trasgressione al mandato riguardante il segreto d'ufficio;
6) azioni o comportamenti reiterati contrari alla disciplina (in generale alle
norme contenute nel Regolamento interno e/o codice disciplinare) che
causino reali disservizi o danni all'Istituto, dopo tre richiami comunicati
con raccomandata A.R. (artt. n. 40 e 41);
7) allo scadere del centottantesimo giorno consecutivo di malattia in caso di
eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di eventi morbosi
intermittenti e reiterati, tali da creare un reale disservizio al regolare
funzionamento dell'Istituto d'istruzione o frazionamenti nell'attività
didattica che la rendono di fatto, discontinua e non proficua;
8) inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
9) mancanza dei requisiti e dei titoli richiesti.
Di seguito si riporta inoltre un elenco, non esaustivo, di motivi e/o cause che
giustificano l’intimazione del licenziamento del dipendente per giustificato motivo
oggettivo:
1) cessazione dell'attività dell’istituto;
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2) riduzione dell'attività o del personale o interruzione per cause involontarie
per oltre 3 mesi;
3) cessione d'azienda e cambio di attività;
4) sostituzione di docente non abilitato con altro docente abilitato (art. n. 7);
5) incompatibilità con il presente contratto ed eventuale trasformazione del
rapporto di lavoro (art. n. 4);
Il licenziamento del lavoratore, quando ricorrano gli estremi della legge n. 604/1966,
della legge n. 300/70 (azienda con più di 15 dipendenti) e del D.Lgs. 23/2015, non
può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo. L'onere della prova di
sussistenza di giusta causa o giustificato motivo spetta all'Istituto. A prescindere
dalle motivazioni, il licenziamento intimato alla lavoratrice-madre durante il periodo
protetto per la gestazione o il puerperio è nullo fatti salvi i casi previsti dalla Legge.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Istituto deve restituire al dipendente i
documenti previsti dalla legge nonché il certificato di servizio prestato.
Il certificato del servizio prestato in ogni caso viene rilasciato dalla scuola
gratuitamente.
Art. 36 - (Risoluzione per limiti di età)
La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica automaticamente per tutto il
personale al raggiungimento per l’ottenimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 37 - (Preavviso di licenziamento o dimissioni e penalità)
Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso, salvo i casi
previsti dalla legge e dal presente contratto. Il preavviso non può essere intimato al
lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie.
Il termine di preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il
periodo di prova, è stabilito nella misura di due mesi per tutti i livelli di
inquadramento ad eccezione del personale docente per il quale il preavviso è di 90
giorni. Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere comunicate
alla controparte per iscritto.
La parte inadempiente è, comunque, tenuta a rifondere all'altra una somma,
commisurata proporzionalmente al valore della prestazione lavorativa per il periodo
di mancato preavviso. Nel contratto a tempo determinato viene indicata la data di
cessazione dal rapporto, allo spirare della quale il contratto si risolve di diritto.
Nessun altro avviso o motivazione è dovuta al lavoratore per il quale non venga
prorogato o non rinnovato un contratto a termine. Se il rapporto di lavoro è a tempo
determinato per nomina a docente non abilitato (art. 7), il datore di lavoro ha facoltà
di recedere immediatamente e senza obbligo di preavviso per procedere alla sua
sostituzione con altro docente abilitato. Il datore di lavoro che proceda al
licenziamento è tenuto al rispetto delle norme di lege che prevalgono sulle
pattuizioni individuali. In tal caso, infatti, il docente sprovvisto di abilitazione deve
sempre considerarsi “supplente temporaneo su posto vacante fino a nomina
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dell’avente diritto”
Art. 38 - (Trattamento di fine rapporto)
Dal 1° giugno 1982 il T.F.R. (trattamento di fine rapporto) viene calcolato seguendo
quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. All’atto dell’assunzione
l’azienda informerà il lavoratore circa le possibilità di accantonamento del
Trattamento di fine rapporto e consegnerà apposita modulistica dalla quale si
evinca una chiara scelta circa la destinazione del T.F.R. Ricorrendone le possibilità
il lavoratore potrà scegliere di mantenere il proprio Trattamento di Fine Rapporto in
azienda. Se l’azienda, è soggetta per obbligo all’accantonamento presso l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale le quote di TFR, maturate mensilmente,
saranno versate all’Istituto. Il lavoratore che manifesterà l’intenzione di versare il
proprio TFR in corso di maturazione presso una forma pensionistica individuale o
un Fondo di previdenza complementare, dovrà fornire all’azienda tutte le indicazioni
su come far confluire gli importi al proprio fondo di appartenenza senza aggravio di
costi per il datore di lavoro. Qualora le condizioni di legge lo consentano il
dipendente può richiedere delle anticipazioni sul T.F.R. maturato.
Art. 39 - (Tentativo di conciliazione e arbitrato)
Fatte salve le prerogative riconosciute dalla legge, in caso di vertenze fra l'Istituto e
il dipendente, questi può chiedere all'Organizzazione Sindacale contraente di
promuovere un tentativo di conciliazione. In prima istanza, l' O.S. invita l' O.
Gestionale ed insieme esperiscono il tentativo di conciliazione fra le parti. Qualora
tale tentativo non abbia esito positivo, e comunque trascorso il termine di 15 giorni,
il dipendente può chiedere l'intervento di un collegio di conciliazione e arbitrato.
TITOLO XII
REGOLAMENTO INTERNO – DOVERI DEL LAVORATORE E SANZIONI
Art. 40 - (Regolamento interno - Progetto Educativo d'Istituto - Piano
dell’Offerta Formativa)
Il Regolamento disciplinare, il Progetto Educativo d'Istituto (P.E.I) ed il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) devono essere portati a conoscenza dei
lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messi a loro disposizione per la
consultazione. Essi non possono contenere norme in contrasto con il presente
C.C.N.L. e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive
modifiche. Tutto il personale dipendente operante nell'ambito di ciascuna scuola è
tenuto al rispetto di tali norme, la cui inosservanza costituisce, a seconda della
gravità della violazione, “giusta causa” o "giustificato motivo" per la risoluzione del
contratto di lavoro, in applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge
15 luglio 1966, n. 604.
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Art. 41 - (Doveri del lavoratore)
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro
subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo
a tutti i lavoratori di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica
conferita;
b) osservare l'orario di servizio;
c) segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle
entro e non oltre il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno dell'Istituto;
e) osservare le eventuali modifiche di orario;
f) mantenere il segreto d’ufficio, con particolare riferimento alla d.lgs 196/03 e
GDPR ed al documento relativo al trattamento dei dati personali redatto dal
datore di lavoro;
g) non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria
attività;
h) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli.
Agli insegnanti è inoltre fatto obbligo di:
a) presentare tempestivamente al preside dell'Istituto il programma didattico e
metodologico della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di
portarlo a termine secondo le indicazioni contenute nel PTOF;
b) far svolgere agli alunni il numero di prove scritte previsto e di effettuare un
congruo numero di interrogazioni, per una costante verifica;
c) comunicare all'Istituto per iscritto entro 3 giorni, l'accettazione di eventuali
incarichi di insegnamento presso altre scuole statali o non statali;
d) svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per
materia;
e) tenere regolarmente aggiornati i registri personali e di classe;
f) ottemperare a tutte le disposizioni emanate dal "capo d'Istituto";
g) partecipare a tutte le attività di aggiornamento, interdisciplinari e a quelle
degli Organi Collegiali;
h) contribuire con la propria professionalità e disponibilità alla realizzazione del
PTOF, nel rigoroso rispetto del PEI.
Ai docenti è garantita la libertà metodologica dell'insegnamento per la formazione
dei discenti, nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e del Progetto
Educativo d'Istituto, nell'osservanza delle attribuzioni della funzione docente e delle
responsabilità che ne derivano (artt. 5, 7 e 395 T.U.).
Al personale di segreteria sono affidati tutti i compiti inerenti all'ufficio, oltre
eventualmente a quelli di carattere amministrativo, contabile e di cassa; ad esso è
richiesta la massima collaborazione con il Dirigente e con il Gestore. Al personale
ausiliario sono affidati il controllo al di fuori delle aule e la pulizia dei locali.
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Art. 42 - (Provvedimenti disciplinari)
Fermo restando quanto previsto nel precedente art. n. 41, le infrazioni alle norme
del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare
secondo la legge;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di
effettivo lavoro (6/26)
e) licenziamento.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva
contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. La
contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale
verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie
giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 5 giorni.
Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui conferisce
mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere adottato entro 20 giorni dal termine
assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni e dovrà essere
comunicato al dipendente con consegna a mani o con lettera raccomandata.
Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le
giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte. I provvedimenti
disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, sono inefficaci.
TITOLO XIII
ASSENZE MALATTIE INFORTUNI
Art. 43 – (Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro)
In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il
seguente trattamento:
a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
b) integrazione delle indennità a carico dell'ente competente da corrispondersi dal
datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente:
- il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno;
- il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno.
In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di
malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da
parte del lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per
conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
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Art. 44 – (Aspettativa per malattia)
Nei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conservazione del posto,
fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal precedente Art. 43 parte seconda,
sarà prolungata, a richiesta documentata del dipendente, per un ulteriore periodo di
aspettativa, senza retribuzione, non superiore a mesi 6. Detto periodo di aspettativa
per malattia non è computabile ad alcun effetto.
Art. 45 – (Infortunio sul lavoro)
In presenza di infortunio sul lavoro, accertato come tale dall’INAIL, saranno
conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica
documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall'Istituto
assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato
il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità
per inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore
diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le
denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo
possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente. Alla lavoratrice
ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di
assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di
quanto corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della
normale retribuzione.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio
da parte dell'ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si
rinvia alle disposizioni di legge.
In caso di totale inabilità conseguente all’infortunio sul lavoro accertato dall’INAIL, si
applicherà la normativa vigente.
Art. 46 – (Lavoratori affetti da patologie oncologiche)
Ai sensi dell’Art. 8, comma 3 del DLgs 81/15, i lavoratori affetti da patologie
oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo
prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a. tempo pieno. Restano in ogni caso
salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
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Art. 47 – (Permessi per lavoratori invalidi)
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per
cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di
congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente
documentate (Art. 26 L. 118/71 e Art. 10 DLgs 509/88). Tali permessi sono
aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'Art. 43 parte seconda.
Art. 48 – (Congedo matrimoniale)
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg.
di calendario, non frazionabili in occasione dell'evento. Se il congedo matrimoniale
si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con
almeno 10 gg. di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto
alla normale retribuzione.
Art. 49 – (Tutela della maternità e della paternità)
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia
di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal DLgs 151/01 e
DLgs 80/15, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel
presente CCNL e stabilito nel presente articolo. Alle lavoratrici madri in congedo di
maternità dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e
ricorrenti.
Art. 50 – (Servizio militare)
Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al
lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione
secondo le modalità definite dall'Art. 24 della L. 88/89.
Art. 51 – (Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali)
I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assemblee regionali,
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la
medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali. Durante l'aspettativa continua a decorrere l'anzianità ai soli
fini giuridici. I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti comma, non
usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti
secondo quanto previsto dalla vigenti normative di legge e dal presente CCNL.
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Art. 52 – (Congedi per eventi e cause particolari)
Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste
dall'Art. 4 comma 2 della L. 53/00 e dal DLgs 278/00, un congedo per un periodo
continuativo o frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione
personale della propria famiglia, dei soggetti di cui all'Art. 433 CC anche se non
conviventi, nonché dei portatori di handicap.
Art. 53 – (Diritto allo studio)
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti,
nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
formazione professionale, statali, paritarie, o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Le ore di
cui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e
post universitari, inerenti la mansione e la funzione svolta.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo
in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
- i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della
riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare
1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica;
- a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso
corso.
Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi
e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Il personale interessato alle attività
didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine
alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali
sostenuti. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di
esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza
sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata
regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o
particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed
ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche. Per quanto non previsto
dal presente articolo si fa riferimento all'Art. 10 della L. 300/70 e alle disposizioni di
cui alla L. 53/00.
Art. 54 – (Diritto alla crescita professionale)
Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente non fornito di
specifica abilitazione all'insegnamento viene garantita la possibilità di utilizzo di
permessi retribuiti nella misura di 67 ore per la partecipazione a corsi riservati per
l'abilitazione.
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Art. 55 – (Permessi retribuiti)
Il lavoratore ha diritto a fruire:
a) di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari corsi di
studio, Art. 10, L. 300/70;
b) di permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per ciascun anno scolastico
per la partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e seri motivi
familiari anche se autocertificati quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni
e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge e i parenti del lavoratore entro il 2
grado in linea diretta ed in linea collaterale, non più di 3 per evento salvo casi
eccezionali; i permessi se non goduti nell'anno, non sono recuperabili;
c) fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti ed inderogabili
esigenze. I permessi di cui alla lettera c) saranno recuperati nell'anno scolastico.
Art. 56 – (Permessi non retribuiti)
In caso di eccezionali motivi, presentati per iscritto, il lavoratore può usufruire di
permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione
dell'istituto.
Tali permessi non sono computabili ad alcun effetto.
Il lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione a
concorsi limitatamente ai giorni delle prove ed a quelli strettamente necessari per il
raggiungimento della sede, se questa dista oltre 100 km da quella di lavoro.
Art. 57 – (Permessi elettorali)
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica
o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi
compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di
referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del
referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente
alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel
periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa.
Art. 58 – (Aspettativa)
Dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa senza
retribuzione fino ad un massimo di anni 1.
Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.
Terminato tale periodo, al lavoratore non può essere concessa una nuova
aspettativa se non dopo che siano trascorsi 2 anni di servizio
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TITOLO XIV
RELAZIONI SINDACALI
Art. 59 - (Il sistema di relazioni sindacali)
Le Parti esprimono il comune intento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di promuovere e
valorizzare lo strumento concertativo consolidato su temi di reciproco interesse per
favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane per ottimizzare l’efficacia
dei servizi per la formazione permanete e per mantenere e migliorare la qualità,
l’efficienza e l’efficacia degli obiettivi prefissati.
Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di
confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede
giudiziaria. A tal fine, intendono valorizzare la Commissione Paritetica Nazionale,
con il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta
attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l’interpretazione
autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali
controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo. Alla
Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare l’andamento del settore e
presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle
seguenti tematiche:
a) apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) evoluzione del mercato e del lavoro;
c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d) elaborare e adottare norme che la legge rinvia alla contrattazione collettiva;
e) individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livello
occupazione e la tipologia del rapporto lavorativo.
Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni
contraenti redigono il regolamento per la Commissione.
La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle
organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Art. 60 - (Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro)
Le Parti si impegnano a presentare la piattaforma per il CCNL di comparto in tempo
utile e comunque entro 5 mesi prima della scadenza naturale dello stesso. Entro il
medesimo termine la parte che ne abbia interesse deve disdettare il presente CCNL
e deve presentare alla controparte le proposte per un nuovo accordo, per
consentire l'apertura delle trattative.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo
nazionale, si attua sulla base della valutazione delle convenienze ed opportunità,
per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività degli
Enti, anche per il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di
lavoro.
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale o Aziendale ed
ha la durata massima di tre anni e comunque non oltre la scadenza del CCNL.
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata, che potrà
concernere materia sia normativa che economica. Il CCNL costituisce il complesso
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normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la
contrattazione territoriale.
Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, nelle rispettive articolazioni territoriali,
possono stipulare accordi decentrati di secondo livello, su base territoriale, anche
per le materie riguardanti:
qualifiche non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del
presente CCNL
trattamento economico
organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro
materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e
da altri livelli di contrattazione, salvi i trattamenti di miglior favore verso i
lavoratori.
La contrattazione decentrata deve tenere in debito conto le esigenze della realtà
socio-economica, con particolare attenzione al territorio a cui l’attività corsuale si
riferisce finalizzata a valutare adattamenti in ragione anche al miglioramento ed alla
penetrazione sull’utenza di benefici ottenibili.
Le modifiche possono essere effettuate sulla base di parametri oggettivi quali, ad
esempio, l’andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenze e
professionalità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di avvio e di cessazione
delle iniziative e la necessità di implementare nuove iniziative corsuali.
DIRITTI SINDACALI
Art. 61 - (Diritti e libertà sindacale)
Le Parti riconoscono la specifica tipicità e dimensioni delle Aziende del comparto.
Nelle Aziende/Enti o Istituti di ridotta dimensione operativa, che occupano fino a 15
dipendenti, ove non è possibile individuare ed applicare normative sindacali di
valenza generalizzata previste dalla Legge 300/1970, i sindacati territoriali di
categorie aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno far
affiggere, in apposito spazio, comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro, a
firma dei Segretari responsabili dei predetti sindacati.
Nelle anzidette aziende i sindacali stipulanti il presente CCNL possono nominare
congiuntamente un Delegato Aziendale con compiti di intervento presso il Datore di
lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, con l’ulteriore diritto di
sottoscrivere, assistito dalla propria organizzazione provinciale o nazionale, la
contrattazione collettiva di secondo livello che sarà svolta in sede Territoriale od
Aziendale che avrà la durata massima di 3 anni. Nel caso di stallo delle trattative di
secondo livello, per oltre 3 mesi, le Parti delegheranno gli Organismi Nazionali per
la stipula.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è
nullo ai sensi di legge.
Per le aziende con numero di dipendenti superiori a 15, si applica quanto previsto
dai seguenti commi nonché dagli articoli seguenti.
I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle disposizioni
del presente contratto. Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere
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costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni sede operativa, nell’ambito delle
associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati, ai sensi del
disposto dall’art.19 Legge 300/1970.
Art. 62 – (Assemblea)
I dipendenti degli Enti hanno diritto di riunirsi nella sede in cui prestano la loro opera
e nei locali concordati con i rispettivi Enti, fuori dall’orario di lavoro nonché durante
l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. L’assemblea viene convocata dalle RSA/ RSU e/o dalle OO.SS.
territoriali firmatarie del presente CCNL.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con un preavviso di
almeno 7 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale
preposta, informa i lavoratori con circolare e/o mediante affissione in luogo
accessibile all’interno dell’istituto.
Art. 63 – (Permessi sindacali)
Permessi retribuiti. I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per
l’espletamento del loro mandato, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.23
Legge 300/1970. Ha diritto ai permessi almeno un dirigente per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale. I permessi retribuiti di cui al presente articolo
non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 48 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura pari a 8
giorni all’anno.
Il lavoratore può usufruire del permesso previa comunicazione scritta alla Direzione
almeno tre giorni prima dell’evento.
Art. 64 – (Affissioni)
Le OO.SS. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di
lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del
lavoro.
Art. 65 – (Trattenute per contributi sindacali)
Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali, l'Ente gestore è
tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali a fronte della lettera-delega
sindacale firmata dal lavoratore interessato. La delega ha validità dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non
venga revocata dall’interessato mediante comunicazione scritta, indirizzata sia
all'organizzazione sindacale competente, che all’Ente datore di lavoro. La revoca ha
effetto, ai fini del computo delle ritenute, a decorrere dal primo mese successivo
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quello della data della comunicazione. Il contributo è determinato sulla retribuzione
in atto dal 1° settembre di ciascun anno scolastico per n. 12 mensilità con
esclusione della 13 mensilità. Il datore di lavoro che applica il presente contratto è
tenuto a versare le trattenute sindacali secondo le indicazioni presenti nella delega
sindacale consegnata dal lavoratore. In caso sia previsto il versamento attraverso
convenzione INPS per la riscossione, il datore di lavoro è tenuto alla indicazione del
codice convenzione delle dichiarazioni INPS periodiche. In caso di difficoltà
operative al versamento tramite convenzione INPS il datore di lavoro è tenuto ad
avvisare la OS designato dal lavoratore per consentire in ogni modo il versamento
del contributo Sindacale. Il rispetto della procedura indicata dal presente articolo è
condizione al riconoscimento al datore di lavoro che applichi il presente CCNL delle
agevolazioni fiscali e contributive di legge.
Art.66 – (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori fra i dipendenti
con contratto a tempo indeterminato che prestino la propria attività nella singola
Unità Operativa. Per ciascuna Unità Operativa è individuato un rappresentante per
la sicurezza dei lavoratori. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, disciplinato da D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e su
successive variazioni ed integrazioni, le parti a solo titolo esemplificativo
concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di
lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al
responsabile di struttura le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali
visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo da parte del responsabile di
struttura di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività;
pertanto il responsabile di struttura consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione
della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la
consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono
essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato
sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul
piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui D.Lgs. n. 81/2008. Gli esiti delle attività di
consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di
prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la
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certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il responsabile di struttura, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e
documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione
specifica prevista; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
deve prevedere un programma base, i contenuti della formazione sono quelli
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; in sede di organismo paritetico possono essere
proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno
a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui al D Lgs 81/2008, rappresentanti per la
sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.
Con successivo accordo, le parti si impegnano a verificare l’applicabilità delle
disposizioni di cui al presente articolo e a determinare eventuali integrazioni.
La formazione riguardante aggiornamento annuale potrà essere eseguita frontale o
F.A.D.
a - Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro
convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, e dal D.M. 195/2024 e
l’entrata in vigore della legge n. 203 del 13 dicembre 2024 di sviluppare una cultura
della prevenzione e l’attivazione di programmi formativi , tecnologie innovative che
trasformano la sicurezza in opportunità di miglioramento e incentivazione della
cultura della prevenzione. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i
seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare Fazione di orientamento degli Istituti, delle
Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle
problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali
valutando anche l'esigenza di collegamento con la Federazione dei Professionisti e
gli Organismi Paritetici Territoriali
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa
nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.
b - Formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi interprofessio
nali;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con la Federazione dei Professionisti e gli Organismi
Paritetici Territoriali
c - Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di
formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in
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collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le
Province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di
applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro
temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a
tempo parziale.
Art. 67 – (Ente Bilaterale e relativo finanziamento)
Le Parti stipulanti il presente C.C.N..L. ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo
degli Enti bilaterali e di regolarne l’attività secondo i criteri ispirati alla ricerca del
consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, per migliorare la
gestione partecipativa del presente contratto collettivo, concordano, di partecipare
alle attività dell’ente bilaterale del comparto, da costituire entro il 31 marzo 2026.
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione calcolata
sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui a carico delle aziende per il
50% ed a carico dei lavoratori il restante 50%.
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del
presente CCNL, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle
suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della
Retribuzione (EDR) d'importo pari alla quota a carico dei lavoratori di cui alla
predetta tabella. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la
seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto”.
Le Parti demandano all’Ente Bilaterale la gestione progettuale tesa a creare una
rete di supporto per l’erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed
all’aggiornamento professionale. Tali servizi, pur considerando la oggettiva
differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà
fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati
dal presente CCNL.
Art. 68 – (Fondo interprofessionale per la formazione continua)
Al fine di garantire una adeguata risposta ai fabbisogni formativi dei lavoratori le
parti stipulanti il presente CCNL esprimono la volontà di costituire e/o aderire ad un
Fondo Interprofessionale per la formazione continua in attuazione dell’art. 118
Legge 388/2000. Nelle more di costituzione/adesione del Fondo e della sua
operatività, il Fondo di pertinenza sarà quello costituito già da Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che i firmatari del presente C.C.N.L.
individueranno di comune accordo.
TITOLO XV
COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE PER IL PERSONALE
DOCENTE
Art. 69 – (Collaborazione Coordinata e Continuativa)
Le parti convengono che è consentito il ricorso ai contratti di lavoro atipico. Ed in
particolare del contratto di Collaborazione coordinata e continuativa per il personale
docente con professionalità individuabile dai titoli conseguiti e dall’esperienza
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lavorativa classificati nella declaratoria “’area funzionale erogazione” del contratto.
Trattasi di competenze classificate dall’'Istat tra le attività di “professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione” come individuate con la “nuova
classificazione delle professioni CP2011”(livello 2.6). L’attività di docenza verrà
svolta in piena ed assoluta autonomia operativa con facoltà di decidere come e
quando svolgere le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione,
conseguentemente escludendo ogni forma di subordinazione o di
eterorganizzazione delle prestazioni.
Le OO.SS. ritengono che l’elemento “educativo”, come enunciato dall’art. 33,
comma 3 della Costituzione, determina la peculiarità della scuola paritaria.
In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2 art. 2 del DLgs 81/15 e in
coerenza con la legge 62/00, gli istituti aderenti alla FIINSEI possono stipulare,
nell’ambito della propria offerta formativa, contratti collaborazione coordinata e
continuativa (co.co.co.).
La legge n. 62 del 10.3.00 stabilisce, fra l'altro, che il personale direttivo e docente
utilizzato presso le scuole paritarie sia inquadrato secondo i CCNL del settore
(comma 4, lett. h).
La norma, tuttavia, tende ad assicurare il servizio scolastico, la continuità didattica
ed un trattamento economico adeguato per tutto il personale in servizio presso le
scuole paritarie, con l'applicazione di un CCNL almeno per il 75% del monte ore
lavorative. In proposito le OO.SS. danno atto che il contratto di cui al presente
articolo (di collaborazione coordinata e continuativa), soddisfa pienamente quanto
richiesto dall’art. 1, comma 4, lett. h) della legge 62/2000.
Il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi salariali stabiliti per ciascun
settore di attività, riferiti alle mansioni equiparabili a quelle svolte dai lavoratori
subordinati.
Art. 70 – (Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)
Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova:
a) la durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
b) la descrizione della prestazione da svolgere;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del collaboratore al committente sulla esecuzione,
anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono
essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione
lavorativa o comportare la eterorganizzazione della prestazione;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore
con contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.), fermo
restando quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni..
Il rapporto di lavoro si realizza con le caratteristiche della collaborazione coordinata
e continuativa e si basa sull’assegnazione da parte del committente di un
programma da svolgere in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e con
l’inserimento del piano formativo predisposto dal docente nell’organizzazione
funzionale della scuola. Il docente concorderà, a pena di risoluzione del contratto, con
il Committente la sede dell’istituto presso il quale svolgerà l’incarico e le specifiche
modalità didattiche ed organizzative che caratterizzano il PTOF ed il PEI.
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Art. 71 – (Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla
riservatezza)
Il docente collaboratore è libero di assumere altri incarichi d’insegnamento o
svolgere altra attività lavorativa, con l’esclusione di situazioni d’incompatibilità,
purché non sia in diretta concorrenza con l’attività svolta dal proprio committente.
Restano in ogni caso fermi i limiti orari settimanali di svolgimento complessivo delle
attività di lavoro subordinato, come delineati dalla normativa vigente ed in
particolare dal d.lgs 66 del 2003 in 48h medie settimanali di lavoro subordinato e 11
ore continuative di riposo giornaliero.
Art. 72 – (Qualifiche e mansioni del docente)
a) La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di
trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della
loro personalità.
b) L’attività d’insegnamento è disciplinata non solo da norme deontologiche, ma
soprattutto da disposizioni e regolamenti legislativi, ministeriali e regionali alle quali
andrebbe a sovrapporsi, in modo pedissequo, qualsiasi intervento inerente del capo
d'istituto. Infatti, le prescrizioni e gli adempimenti, in larga misura, scaturiscono da
esigenze e comportamenti connaturali a tale attività, quindi di diritto oggettivo,
indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con l’ente gestore
della scuola.
Ciò non impedisce, comunque, al dirigente scolastico, senza timore di alterare il
rapporto di collaborazione, di poter controllare in itinere l’operato del docente,
eventualmente anche intervenendo con consigli e apporti personali per il miglior esito
dell’azione didattica, purché ciò venga fatto, nel caso di specie, in funzione
esclusivamente del controllo sull’adempimento contrattuale e con lo spirito della
collaborazione, senza mai ricorrere all’imposizione d’autorità.
c) I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere la docenza,
espletano le altre attività connesse alla loro funzione, tenuto conto degli impegni
inerenti alla natura dell'attività didattica e della necessaria partecipazione al
governo della comunità scolastica. (art. 395 T.U. .lgs 297 del 1994).
In sintesi:
- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte;
- partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate
dai competenti Organi Collegiali;
- curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- partecipano ai lavori delle commissioni d’esame in cui siano stati nominati.
Il docente collaboratore, quindi, svolge tutte quelle mansioni collaterali
all’insegnamento, che costituiscono un supporto irrinunciabile per ogni docente
"professionista", come ad esempio:
- relazioni didattiche, preventiva e consuntiva, dell'anno scolastico;
- corretta tenuta dei registri personali e di classe;
- incontro periodico con le famiglie;
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- correzione degli elaborati, valutazione e verifica dell'apprendimento;
- scelta del libro di testo e degli altri eventuali sussidi didattici;
- preparazione delle unità didattiche e aggiornamento;
- partecipazione ai consigli di classe, d' interclasse, del collegio docenti e d’istituto;
- partecipazione alle commissioni d'esame di cui siano, eventualmente, componenti;
- apporto costante della propria esperienza e della propria collaborazione per la
realizzazione del PTOF e per il raggiungimento degli scopi prefissati dal Progetto
Educativo.
Particolare attenzione spetta al ruolo partecipativo del docente in seno agli Organi
Collegiali, anche per quanto riguarda la programmazione didattica e l’organizzazione
dell’anno scolastico, delle attività curricolari, extracurricolari e dell'orario settimanale
delle lezioni (art. 7).
In tale ottica il contratto individuale di collaborazione deve contenere anche
l'impegno, da parte del docente, a dare il proprio contributo di consulenza e di
esperienza per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel piano dell’offerta
formativa, coerentemente con il Progetto Educativo.
Il docente deve possedere i titoli ed i requisiti richiesti dalle norme per poter
assumere l’incarico d’insegnamento, tenuto conto anche della natura giuridica della
scuola (iscritta nell’Elenco USR, legalmente riconosciuta, pareggiata, parificata o
paritaria) e del conseguente livello di responsabilità, che egli assume nei confronti
della legge e delle istituzioni in quanto incaricato di pubblico servizio.
Art. 73 – (Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell’attività
didattica)
a) I turni di attività, derivanti dall’orario settimanale per l’avvicendamento delle
lezioni in classe, vengono stabiliti dal Collegio Docenti in base a esigenze e
considerazioni di carattere didattico, conciliate con quelle dei singoli
insegnanti e dell’organizzazione della scuola.
b) Lo stesso Collegio Docenti, avvalendosi dell’ autonomia funzionale (DPR n.
275 dell’8 marzo 1999) e delle prerogative ad esso attribuite, tenuto conto
delle indicazioni contenute nel Progetto Educativo, delibera per il
coordinamento e l’organizzazione dell’azione didattica, i criteri di
valutazione, il calendario delle riunioni e degli adempimenti unitamente alle
attività curricolari ed extra curricolari.
c) Ogni variazione d’orario da parte del docente collaboratore è ammessa,
purché sia concordata con i colleghi e non comporti interruzione o
disservizio al regolare svolgimento dell’attività scolastica, in sintonia con gli
impegni contrattuali.
Per le scuole secondarie di secondo grado funzionanti con progetti sperimentali
ministeriali di “ordinamento e struttura”, o di sola “struttura”, sono previste deroghe
nell’ambito della gestione dell’organizzazione dell’attività didattica ed organizzativa.
Art. 74 – (Compensi)
Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il
compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e
secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo
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conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle
retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato previste nella
tabella A) del presente CCNL, per cui le voci retributive vengono conglobate, per
ogni ora di lezione in Euro 18,20
Art. 75 – (Durata dell’ora di lezione e relativo compenso base)
L'unità per la valutazione del tempo impiegato è l'ora solare di sessanta minuti.
Lezioni di durata inferiore sono compensate in proporzione.
Art. 76 – (Assenza per malattia - gravidanza - infortunio)
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del
contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal
contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore alla metà della
durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata.
Per il trattamento economico riconosciuto al collaboratore, in caso di degenza
ospedaliera per malattia si rinvia al D.M. 12 gennaio 2001 e successive
modificazioni. È inoltre prevista la corresponsione di una indennità giornaliera di
malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni.
In caso di infortunio o malattia professionale si rinvia al D.Lgs. 38/2000 e
successive modificazioni. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata
per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto
individuale. Per il trattamento economico riconosciuto nel periodo di maternità si
rinvia a quanto disposto dalla L.449/1997 e successive modificazioni.
A detti lavoratori, che abbiano titolo all’indennità di maternità (anche nei casi di
adozione o di ingresso in famiglia), e che fruiscano del congedo parentale, è
corrisposto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
Art. 77 – (Assenza del collaboratore)
a) In caso di assenza, il docente collaboratore non è tenuto alla relativa
giustificazione, ma deve provvedere personalmente a farsi sostituire da altro
collega, scelto nell’ambito della scuola, in modo da garantire il servizio didattico a lui
affidato ed il completo svolgimento della programmazione.
b) Il ricorso al supplente deve esplicarsi nei limiti della eventualità e non della
consuetudine; inoltre, deve essere notificato con tempestività alla Direzione della
scuola per i provvedimenti di competenza, in quanto necessari.
c) L’assenza prolungata oltre i quindici giorni del titolare, anche se supplito, può
costituire elemento sufficiente per la decadenza dell’incarico ed il conseguente
recesso ipso iure (senza preavviso) del contratto di collaborazione da parte del
committente.
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Art. 78 – (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)
Se l'attività non potesse essere svolta per cause involontarie o naturali, comunque
non addebitabili al committente, le ore non effettuate dal docente dovranno essere
recuperate prima del termine delle attività didattiche, secondo il calendario dell’anno
scolastico in corso.
Art. 79 – (Durata del contratto individuale di collaborazione)
Il contratto individuale di collaborazione è a termine e deve indicare la data di inizio
e fine rapporto. Solo eccezionalmente può avere durata inferiore a trenta giorni.
Art. 80 – (Rinnovo del contratto di collaborazione)
Il contratto individuale può essere rinnovato mediante opportuni accordi sottoscritti
dalle parti interessate.
Art. 81 – (Procedura: forma e contenuto del contratto)
Il "contratto" - ai sensi degli artt. 1321 e segg. c.c. - rappresenta l'atto formale di una
comune espressione di volontà che, nel caso di specie, costituisce l'accordo
raggiunto mediante un’opportuna, quanto necessaria, pattuizione.
Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e
deve contenere le informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente
CCNL. Il collaboratore è tenuto, prima di iniziare l’attività, a formalizzare l’apertura
della propria posizione INPS mediante l’invio dell’apposito modello alla sede
territoriale dell’Istituto di Previdenza e a fornire le dichiarazioni e la documentazione
di rito previsti dalla legge.
Art. 82 – (Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso
per inadempienza e penalità)
a) Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale per i
quali il docente si impegna a fornire la propria prestazione fino al compimento del
programma assegnato, è consentita allo stesso la facoltà di recesso in corso
d'opera, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituto
in tempo utile (almeno quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il
regolare prosieguo dell'attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di
recesso, con revoca dell'incarico, senza obbligo di motivazione, mediante preavviso
scritto a breve termine (quindici giorni) secondo le previsioni dell'art. n. 2237 c.c.
Sotto il profilo della correttezza nell'adempimento dell'obbligazione assunta da parte
del collaboratore, le parti contraenti sottoscrittrici del presente contratto collettivo,
intendono nuovamente sottolineare l'importanza che riveste, ai fini del
conseguimento dell'obiettivo dedotto in ciascun contratto individuale, la continuità
della presenza del docente, si che – come già sottolineato all'art. 13, lett. b) – il
ricorso ad eventuali supplenze deve essere contenuto nei limiti dell’eventualità e
non della consuetudine. Le parti contraenti, inoltre, richiamano l'attenzione sulla
necessità che la presenza e l'apporto del collaboratore siano garantiti non solo in
relazione all’attività didattica vera e propria, ma altresì in occasione dei periodici
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incontri degli Organi Collegiali (Consigli di Classe e Collegio Docenti), così come
per gli altri adempimenti propri di ogni docente professionista, rilevando che la
mancata partecipazione a tali importanti fasi dell'attività scolastica (necessarie per il
raggiungimento del programma) può configurarsi come grave inadempienza
contrattuale da parte del collaboratore.
b) In caso di inadempienza di una delle due parti, l'altra ha il diritto di recesso ipso
iure con salvezza di ogni eventuale danno ( art. 1453, tenuto conto dell’art. 1455
c.c.).
Art. 83 – (Trattamento di previdenza e assistenza)
I collaboratori sono tutelati da assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, per la maternità, per la malattia con ricovero ospedaliero e
infortunio; inoltre, beneficiano delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dagli
istituti previdenziali secondo le leggi vigenti.
Art. 84 – (Infortunio: copertura INAIL – Assicurazione integrativa)
a) Con decorrenza 16 aprile 2000, il collaboratore soggetto all'assicurazione
obbligatoria INAIL viene assicurato contro l'infortunio sul lavoro e le malattie
professionali con i provvedimenti previsti dalla nuova normativa vigente (INAIL:
D.L.vo 23/2/2000, n. 38 - art. 5).
b) E’ facoltà delle parti interessate accordarsi sull’opportunità di sottoscrivere una
polizza di assicurazione integrativa per la copertura degli altri rischi non previsti
(malattia, ecc.).
c) Come previsto dalle norme al collaboratore è addebitato un terzo del premio
assicurati
Art. 85 – (Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio)
Il committente è sostituto d’imposta ed ha la responsabilità dei versamenti fiscali e
previdenziali di cui ne rilascia debita attestazione al collaboratore entro il 28
febbraio di ogni anno.
I compensi corrisposti ai collaboratori sono assimilati a quello di lavoro dipendente.
I dati fiscali, previdenziali ed assicurativi sono registrati sul libro unico del lavoro; il
collaboratore ha diritto alla consegna della busta paga al momento dell'erogazione
dei compensi.
A richiesta, il collaboratore ha diritto ad avere gratuitamente il certificato di servizio
con le indicazioni prescritte.
Art. 86 – (Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale)
a) In caso di controversia, è facoltà delle parti esperire il tentativo di conciliazione,
secondo la procedura indicata dagli artt. 409 e segg. c.p.c.
b) All’occorrenza, viene istituita, con apposito verbale, una commissione paritetica
di arbitrato (costituita da tre membri: un rappresentante per i committenti, uno per i
collaboratori ed un esperto esterno che la presiede, concordemente nominato) sia
per l’interpretazione delle clausole del presente accordo nazionale sia per il
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tentativo di conciliazione.
c) Nel contratto individuale deve essere indicato il Foro competente e l’eventuale
rappresentanza sindacale prescelta dal collaboratore.
Art. 87 – (Foro competente - Rinvio)
Le parti stipulanti eleggono il Foro di Roma per ogni controversia dovesse insorgere
circa l’esecuzione, l’interpretazione o la cessazione del presente contratto. Per
quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme contenute
nella legge 20 maggio 1970 n. 300, nella legge 15 luglio 1966 n. 604, nel D. Lgs. 4
marzo 2015 n. 23 e nelle altre leggi sul lavoro, in particolare nella legge 11 maggio
1990 n. 108, agli artt. 2067 e segg. e agli artt. 2094 e segg. C.C. Si reputa
opportuno richiamare anche la Carta Sociale Europea, adottata a Torino il 18
ottobre 1961 e ratificata con legge 3 luglio 1965 n. 929.
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Allegato 1
TABELLA "A"
RETRIBUZIONE CONTRATTI SUBORDINATI
QUALIFICA RETRIBUZIONE MENSILE/ORARIA
Euro
ORARIO
ORDINARIO
MENSILE
I Livello
Operai MENSILE € 1.350,00 173 (4.33x40)ore
sett.li
II Livello
Impiegato d’ordine MENSILE € 1.400,00 173 (4.33x40)ore
sett.li
III Livello
Impiegato di concetto
MENSILE € 1.500,00
173 (4.33x40)ore
sett.li
IV Livello
Dirigenti servizi amministrativi MENSILE € 1.900,00 173 (4.33x40)ore
sett.li
V Livello
Docenti di scuola dell’infanzia
MENSILE € 1.480,00
165 (4,33x38)ore
sett.li
VI Livello
Docenti di scuola primaria MENSILE € 1.600,00 165 (4,33x38)ore
sett.li
VII Livello
Docenti di scuola secondaria di I e II grado
MENSILE € 2.230,00 165 (4,33x38)ore
sett.li
VIII Livello
Dirigenti scuole di ogni ordine e grado MENSILE € 2.470,00 173 (4.33x40)ore
sett.li
(*) Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il
compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale
incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.
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UNA TANTUM Le parti convengono di definire un importo una tantum, pari ad Euro
200,00, per il personale non docente III livello impegnato per carchi di lavoro legati
alle novità introdotte dal DL 45/2025 riguardanti l’adozione del registro elettronico,
la pagella elettronica ed il protocollo informatico. L’importo da pagare entro il
31.12.2025
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto e si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dalla
sottoscrizione del contratto o su richiesta delle parti, per verificare l’applicazione del
contratto stesso e su eventuali problemi interpretativi, nonché per eventuali
adeguamenti rispetto all’evoluzione delle norme di legge, con particolare riferimento
alla legge 92/2012.La validità del presente contratto è subordinata esclusivamente
alla iscrizione delle parti interessate ad una delle Associazioni e/o Sindacati su
elencati. Altre Associazioni di Categoria e/o OO.SS. interessate, possono
successivamente sottoscrivere "per adesione” il presente CCNL ai sensi dell’art.
1332 C.C.
CONTRATTO C OLLETTIVO N AZIONALE DI LAVORO - da valere in tutto il territorio
nazionale Italiano, dalla stipula al 31 agosto 2028, per il personale delle
scuole/istituti aderenti ad una delle Associazioni di categoria firmatarie. Il presente
CCNL si compone di n. 87 articoli - comprensivi di n. 1 allegato parte integrante del
CCNL stesso.
Le delegazioni trattanti indicano, la Parte firmataria, la Confal Federazione Scuola
nella persona del Segretario Generale Prof. Raffaele Di Lecce a trasmettere il testo
contrattuale al CNEL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Letto, accettato e sottoscritto
FIINSEI - Il Rappresentante legale
Giovanni PREVIDE PRATO ______________________________
CONFIMPRESEITALIA - Il Rappresentante legale
Guido D’AMICO ______________________________
CIU-UNIONQUADRI - Il Rappresentante legale
Gabriella ANCORA ______________________________
CONFAL Federazione Scuola - Il Rappresentante legale
Raffaele DI LECCE ______________________________
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ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE
FIINSEI - Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione
Via Don Bosco 21 - 20139 Milano Tel. 0245480749
E-mail: info@fiinsei.it pec: fiinsei@legalmail.it
CIU-UNIONQUADRI - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Piazza Delle Muse , 8 - 00197 Roma Tel. 063611683
E-mail: segreteria@ciuonline.it pec: segreteriaciu@pec.it
CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA
Via Giovanni Della Rocca 31 80041 Boscoreale (NA)–tel-fax 08119350460 –
E-mail: info@confalfederazionescuola.it pec: federazionescuola.confal@pec.it