CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 29770/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25238/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso d agli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1082/2019 depositata il 10/5/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 836/2006, dichiarava inammissibile la domanda presentata dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. affinché fossero revocate, exart. 67, comma 1, n. 2, l. fall. o, in subordine, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., una serie di rimesse bancarie con funzione solutoria per la somma complessiva di € 2.173.166,29, stante l’intervenuta prescrizione dell’azione. 2. La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza n. 473/2010. 3. Questa Corte, con sentenza n. 16532/2016, una volta ricordato che la qualità di institore è da porre in correlazione con la preposizione, operata dall'imprenditore, all'esercizio dell'impresa commerciale, indipendentemente dall'inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera, dal conferimento di procura o comunque dall'utilizzo di forme solenni, sicché il preposto a una sede secondaria dell'impresa (nella specie, la succursale di una banca) è per ciò stesso institore, salva prova contraria, acquisendone automaticamente i relativi poteri rappresentativi e divenendo, pertanto, destinatario della notificazione di atti processuali indirizzati al preponente, acclarava la validità dell'originaria notificazione dell'atto introduttivo del giudizio promosso dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta incorporante [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].) e volto alla revocatoria fallimentare, con quanto ne conseguiva in termini di interruzione della prescrizione. Cassava, pertanto, la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 473/2010 rimettendo alla Corte distrettuale per il prosieguo della controversia. 4. La Corte d’appello di Bari, a seguito della riassunzione del giudizio, rilevava che il C.T.U. nominato in corso di causa aveva individuato dodici operazioni in occasione delle quali la banca aveva anticipato (sul conto anticipi salvo buon fine n. 50297/Q) a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di ricevute bancarie salvo buon fine e che le somme erogate in via di anticipazione erano state immediatamente riaccreditate, tramite giroconto, sul conto di natura ordinaria (n. 1099/W) al fine di ripianarne, in parte, il saldo negativo. Condivideva le valutazioni del consulente d’ufficio in ordine alla revocabilità di tali operazioni, ritenendo che le stesse non assumessero natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, dato che l’accreditamento era stato utilizzato ad estinzione dello scoperto esistente sul conto ordinario, e dovessero essere considerate come effettuate con mezzi anormali di pagamento. Escludeva la presenza agli atti della prova certa tanto del fatto che il conto corrente ordinario fosse assistito da un’apertura di credito, quanto di accordi caratterizzanti le rimesse come volte a fornire una specifica provvista per operazioni speculari a debito piuttosto che come operazioni di rientro. Constatava, infine, che la banca si era limitata a contestare la natura anomala dei pagamenti senza, tuttavia, allegare una prova convincente positiva mirata a superare la scientia decoctionis. Accoglieva, pertanto, l’azione revocatoria fallimentare presentata ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., dichiarava l’inefficacia delle rimesse aventi natura solutoria effettuate in favore della banca appellata per il complessivo ammontare di € 1.901.608,70 e condannava [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di tale somma, oltre accessori, in favore del fallimento. 5. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 10 maggio 2019, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo. La procedura controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione ed erronea applicazione degli artt. 67, comma 1, n. 2, l. fall., 2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ. e 117 T.U.B., perché la Corte territoriale non ha ritenuto dimostrata l’esistenza di un affidamento sul conto corrente n. 1099/W, nonostante la banca avesse depositato una delibera fidi e una proposta di aumento fidi che costituivano la prova dell’esistenza di un affidamento, anche in considerazione del fatto che il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio era sorto (in data 13/12/1983) in un’epoca in cui non era ancora entrato in vigore il T.U.B., che aveva introdotto il requisito della forma scritta per i contratti bancari, e la natura affidata del rapportopoteva essere dimostrata anche per fatti concludenti. 6.2 Il secondo mezzo lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 67 l. fall., 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale, sulla base dell’inesatto presupposto dell’assenza di prova di affidamento del conto corrente n. 1099/W, ha erroneamente ritenuto revocabili ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., in quanto mezzi anormali di pagamento, i giroconti per anticipi s.b.f. Allo stesso modo la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto non provata da parte della banca l’esistenza di partite bilanciate, nonostante il consulente di parte della banca avesse individuato numerose operazioni in dare e in avere effettuate contestualmente, il cui nesso funzionale era sufficiente a dimostrarne il bilanciamento. 7. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili. 7.1 L’odierna ricorrente assume che la Corte distrettuale sia caduta nell’errore di ritenere necessaria la produzione di un contratto di apertura di conto corrente concluso per iscritto al fine di dimostrare l’esistenza di un affidamento, quando la normativa all’epoca vigente non imponeva una simile forma per la conclusione dei contratti bancari. Simili considerazioni non appartengono alla motivazione della decisione impugnata, che, in realtà, ha constatato che i tabulati interni in atti non solo consentivano di evincere un mero parere della filiale di Andria favorevole alla concessione del fido, della cui successiva e definitiva formalizzazione nulla era dato conoscere, ma non contenevano neppure l’indicazione del numero del conto corrente di riferimento, del periodo di validità dell’affidamento, della data di invio al cliente e dell’intervenuta comunicazione dello stesso. L’esame dei tabulati predisposti dalla sola banca effettuato dai giudici distrettuali e il rilievo della genericità del loro contenuto rendono evidente come la decisione impugnata non abbia ritenuto che la prova dell’esistenza dell’affidamento dovesse essere affidata soltanto ad un contratto avente forma scritta, ma abbia assodato, all’esito del vaglio della congerie istruttoria ed astenendosi da alcuna valutazione di idoneità dei documenti prodotti, la “mancanza” “di prova certa in ordine all’esistenza delfido” (v. pag. 5). 7.2 La Corte distrettuale, dopo aver ricordato che l’esistenza di operazioni bilanciate, idonee a escludere la revocabilità delle rimesse affluite sul conto scoperto, richiedeva la prova rigorosa di specifici accordi intercorsi fra la banca e il cliente che avessero destinato le rimesse a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi o del cliente stesso, ha espressamente escluso che una dimostrazione in tal senso fosse stata fornita. 7.3 A fronte di una motivazione così strutturata nella sua complessità non può darsi accesso a una rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr., in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024). Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento delle circostanze acquisit e in giudizio (Cass.12052/2007, Cass. 3267/2008); se invero si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; nello stesso senso Cass. 2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018, Cass. 8758/2017). Al contrario, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). Al fondo,resta fermo che, secondo l’indirizzo nomofilattico di questa Corte, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., non si riduce alla semplice menzione delle norme che si assumono violate, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ma onera il ricorrente per cassazione di indicare in modo chiaro e specifico quali siano le affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato che si debbano ritenere in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass.,Sez. U, 23745/2020; cfr. anche in motivazione Cass. 28462/2021, Cass. 31071/2022, Cass.13408/2023, Cass. 15033/2024). Va insomma escluso che la censura di violazione o falsa applicazione delle norme di legge possa essere “filtrata” dalla valutazione del materiale istruttorio, in assenza di una denunzia del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 255/2022). 8. Il terzo motivo di ricorso assume, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 67 l. fall., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.: la banca, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, aveva dedotto e dimostrato –in tesi di parte ricorrente -di non essere consapevole dello stato di decozione della società del periodo sospetto, tenuto conto, da una parte, che non era stato in alcun modo contestato che all’epoca non esisteva alcun protesto, esecuzione, sequestro o altro sintomo di insolvenza, dall’altro che la delibera fidi e la proposta di revisione depositate dimostravano non solo l’esistenza di affidamenti in conto corrente, ma anche che la banca non avesse contezza della condizione di insolvenza della società, in quanto altrimenti non avrebbe acconsentito all’aumento degli affidamenti. 9. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte distrettuale ha ravvisato “l’assenza di allegazioni da parte della banca idonee a superare la presunzione relativa alla scientia decoctionis” (pag. 6). Siffatta valutazione corrisponde agli arresti della giurisprudenza di legittimitàsia con riferimento alla mancanza di protesti e di procedure esecutive, sia rispetto all’(asserito) aumento dei fidi. Invero, sotto il primo profilo, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, in materia di revocatoria fallimentare, che al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza posta dall'art.67, comma 1, n. 1, l. fall. grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa; ne consegue che, ai fini della prova positiva della inscientia decoctionis, la mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indizi rivelatori di insolvenza (Cass. 17998/2009). Sotto il secondo profilo, invece, è sufficiente ricordare che,secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 17049/2007),la concessione di un ulteriore credito al debitore (concessione, peraltro, esclusa nel caso di specie dalla Corte di merito) non è circostanza di per sé inconciliabile con la conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore medesimo, potendo trovare fondamento sia nella speranza che quest'ultimo, per effetto del finanziamento, superi la crisi economica (cfr. Cass. 18/1987, Cass. 5645/1979, Cass. 3291/1977), sia nell'offerta di garanzie che escludano l'assunzione di rischi e possano essere utilizzate anche come mezzi di pagamento per la riduzione della precedente esposizione del debitore (Cass 12556/2004, Cass 4759/2002). 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Rimane, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale condizionato presentato dalla procedura. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come meglio in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 22.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussist