CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 13408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6051/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Padova, [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - r icorrent i e controricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Vicenza, alla via del Commercio n. 26, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale a llegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Vicenza, al viale [OSCURATO:PERSONA]. 78. - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 3147 /20 21 , del la [OSCURATO:PERSONA] VENEZIApubblicata il giorno 24 / 1 2 /20 21 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso, ex art. 702 - bis cod. proc. civ., depositato il 5 giugno 2014, la [OSCURATO:PERSONA], affermandosi creditrice delle somme di € 64.366,41, € 78.592,74, € 49.925,74 ed € 60.235,98 nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il prelievo di utili o per attribuzioni di ritenute eccedenti la misura spettante a ciascuno di essi quali associati della prima, ne chiese all’adito Tribunale di Vicenza la condanna al corrispondente pagamento, oltre interessi come specificamente indicati. Produsse, a tal fine, quattro proprie schede contabili, una per ognuno degli associati predetti, da cui emergevano i loro pretesi saldi a debito nei confronti dell’associazione. Sostenne, inoltre, che l’asserito suo credito complessivo trovava conferma nel contratto preliminare di cessione di quote della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. stipulato, il 19 settembre 2012, tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., richiamandone l’art. 7.2. 1.1. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contestarono l’avversa domanda assumendo che le schede contabili depositate dalla controparte erano prive di qualsivoglia valore probatorio, trattandosi di documenti di formazione unilaterale che, in quanto tali, non potevano costituire prova in favore della predisponente. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 7.2 del contratto del 19 settembre 2012, lungi dal confermare un loro debito verso la prima, si riferiva, invece, ad una “regolarizzazione” di natura esclusivamente fiscale, come pure dimostrato dal tenore letterale di una mail del 31 agosto 2013, inviata dal legale dell’epoca di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) al loro difensore di allora (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), in cui quel legale, richiamando gli “accordi raggiunti” tra le parti, confermava che la “regolarizzazione” indicava l’imputazione di reddito, ai fini fiscali, di risorse finanziarie afferenti compensi erogati in precedenti periodi di imposta. 1.2. Disposto il mutamento di rito da sommario in ordinario ed espletata una c.t.u. («volta alla ricostruzione ed alla determinazione del risultato matematico/finanziario al momento della fuoriuscita di fatto da [OSCURATO:PERSONA] dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), il tribunale vicentino, con sentenza n. 1583/2020, rigettò la domanda della ricorrente. 1.2.1. Ritenne, in particolare, che: i) le parti avevano regolato i reciproci rapporti in occasione dell’uscita dei convenuti da [OSCURATO:PERSONA] con il “Contratto preliminare di compravendita di azioni” stipulato il 19 settembre 2012. Tale contratto, pur formalmente intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si riferiva “ad un ambito più ampio di interessi in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. possiede la totalità delle quote [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e fornisce servizi di supporto amministrativo ed organizzativo a [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:PERSONA])”. Nello stesso era stato altresì precisato, in premessa, che “ I soci di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],operano a vario titolo per il gruppo [OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito del quale hanno maturato e maturano crediti legati alla loro attività” e che “Con il presente Contratto,Acquirente e Cedente intendono regolare tutti i rapporti anche in relazione alle attività prestate dai soci della Cedente che non siano espressamente regolate in altro documento”; ii) [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato a fondamento della domanda la clausola 7.2 del contratto per la quale: “[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Ndr] si impegna per sé e per i soci AC [[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Ndr] a fare sì che vengano regolarizzate le somme che risultano come anticipate ai soci AC per € 407.994,00... nell’ambito dello [OSCURATO:PERSONA] senza che ciò ragionevolmente porti maggiori oneri o esborsi allo [OSCURATO:PERSONA] stesso, alle società del [OSCURATO:PERSONA] o all’Acquirente [[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Ndr]. Le modalità di regolazione saranno concordate tra le Parti entro il 31 ottobre 2012”; iii) l’uso del verbo “regolarizzare”, la precisazione che tale regolarizzazione non dovesse portare a “maggiori oneri o esborsi” da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che nell’allegato A (contenente le “Modalità di definizione aspetti economici”) non fosse stato contemplato alcun esplicito riferimento alla clausola 7.2 del contratto, avevano indotto ad escludere che la regolarizzazione potesse essere intesa come vero e proprio ricalcolo dei rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti e non piuttosto come mera regolarizzazione fiscale; iv) la circostanza che, al momento della stipulazione del contratto, la discrepanza tra gli utili attribuiti dall’assemblea degli associati e le somme anticipate (acconti e ritenute) era ben nota induceva a ritenere che ove le parti avessero veramente inteso rimettere in discussione tali attribuzioni (e non semplicemente regolarizzarle fiscalmente), non avrebbero mancato di precisarlo nel momento in cui esse, in occasione della fuoriuscita dei convenuti dal “[OSCURATO:PERSONA]”, definivano in modo “tombale” i propri reciproci rapporti. 2. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro questa decisione fu accolto dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 24 dicembre 2021, n. 3147, resa nel contraddittorio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) imputò al tribunale di aver erroneamente ritenuto che il contratto del 19 settembre 2012 fosse il titolo della domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e non, invece, un semplice mezzo di prova del suo preteso credito alla cui base c’era il dedotto rapporto associativo. Rimarcò, infatti, che detto contratto era stato stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dunque, da soggetti terzi rispetto alle parti in causa, sicché non era il titolo fondante la domanda ma, appunto, semplicemente un mezzo di prova per dimostrare ulteriormente il credito dell’associazione professionale; ii) opinò che, in ragione del già riportato art. 7.2 del medesimo contratto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «aveva assunto obblighi verso [OSCURATO:SOCIETA] a norma dell’art. 1381 c.c. riguardo agli appellati» e che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], anche se «non avevano assunto alcuna obbligazione», in quanto «meri sottoscrittori» del contratto stesso, «erano perfettamente a conoscenza che avevano maturato un possibile debito nei confronti del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], per il quale avevano prestato la loro attività e che era necessario regolarizzare il rapporto come si ricava anche dall’art. 7.2.»; iii) affermò che [OSCURATO:SOCIETA] aveva « dimostrato il rapporto negoz iale relativo al non contestato rapporto associativo con gli appellati (indirettamente confermato anche dalle premesse e dall’art. 7.2. del preliminare di settembre)» e che aveva « correttamente allegato il relativo inadempimento integratosi nella mancata restituzione delle somme versate in eccesso, sicché non resta che accogliere l’appello e le domande in assenza di valide eccezioni estintive»; iv ) concluse, con riguardo alla quantificazione degli importi dovuti, disattendendo il risultato contabile determinato muovendo dalla prospettiva ricostruttiva degli associati ed optando per la prima ipotesi di calcolo della consulenza tecnica di ufficio disposta dal tribunale (vale a dire, il risultato matematico/finanziario determinato muovendo dalla prospettiva ricostruttiva di [OSCURATO:PERSONA]), e condannò gli appellati al pagamento degli importi ivi specificamente indicati per ciascuno di essi. 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza, hanno proposto un unico ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], promuovendo anche ricorso incidentale con un motivo, cui hanno resistito i primi con controricorso e x art. 371, comma 4, cod. proc. civ.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso principale lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Si deduce che la corte di appello, ritenendo che la mera sussistenza del rapporto associativo tra [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni ricorrenti esaurisse la fattispecie costitutiva del diritto di credito azionato dalla prima e che, per l’effetto, una volta dimostrato il rapporto associativo, dovesse ritenersi provata la stessa fattispecie costitutiva, ha accolto le domande di condanna dell’associazione poiché, a fronte dell’inadempimento allegato da [OSCURATO:PERSONA], gli odierni ricorrenti non avrebbero formulato valide eccezioni estintive. «Orbene, l’affermazione del Giudice di appello, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “dimostrato il rapporto negoziale relativo al non contestato rapporto associativo con gli appellati”, disvela l’errore in cui è incorsa la corte veneta, avendo, quest’ultima, erroneamente ritenuto, per l’appunto, che l’elemento associativo integrasse per ciò solo la fattispecie costitutiva del diritto di credito azionato. L’abbaglio, invero, risulta palese, poiché è del tutto evidente che dalla prova della mera sussistenza di un rapporto associativo tra [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni ricorrenti non può affatto farsi discendere la sussistenza di un diritto di credito dell’associazione nei confronti degli istanti». 1.1. Tale doglianza si rivela inammissibile. 1.2. Invero, è opportuno premettere, quanto al complessivo credito di € 407.994,00 di cui si discute, che, giusta la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], esso derivava dal rapporto associativo intercorso tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (circostanza rimasta incontestata); concerneva il prelievo di utilio le attribuzioni di ritenute eccedenti la misura loro spettante quali associati; era documentato da quattro schede contabili (una per ciascuno degli associati predetti), dalla medesima depositate contestualmente all’originario suo ricorso ex art. 702 - bis cod. pro c . civ., da cui emergeva il loro preteso saldo a debito nei confronti dell’associazione; trovava conferma nel contratto preliminare di cessione di quote di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. stipulato, il 19 settembre 2012, tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui erano soci il Pinton, il Monte ed i Negretto), in particolare nel relativo articolo 7.2, ove erano specificate le modalità di definizione dei rapporti con quest’ultima ed i suoi soci, anche in relazione allo studio associato. 1.2.1. Viceversa, secondo gli odierni ricorrenti, quella disposizione esprimeva solo una regolarizzazione di natura esclusivamente fiscale, per effetto della quale l’importo da attribuire fiscalmente agli associati - alla data del 19 settembre 2012 -ammontava sempre ad € 407.994,00. 1.2.2. Nel corso del giudizio, dunque, si è discusso tra le parti, con riferimento al momento della stipula del contratto suddetto, della “destinazione” del predetto importo, non della sua effettiva entità. 1.3. È doveroso ricordare, poi, che la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 26769 del 2018). In altri termini, un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’appena menzionata disposizione codicistica si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché, in questo caso, vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020; Cass n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), nella specie neppure prospettato (e comunque da rapportarsi - in thesi - al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 dicembre 2021). 1.3.1. Nella specie, la censura, lungi dal riguardare l’erronearipartizione dell’onere della prova, mira, in realtà, ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, contestando la congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti. Si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio, dimenticando, però, che quest’ultima è di pertinenza esclusiva del giudice di merito. 2. Il secondo motivo del ricorso principale prospetta la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c.. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Muovendosi dalla premessa che, nella sentenza impugnata, gli elementi di prova posti a fondamento della domanda di condanna proposta dall’associazione sono costituiti, per l’un verso, dalle schede contabili prodotte da quest’ultima e, per l’altro, dall’art. 7.2 del preliminare di compravendita del 19 settembre 2012, si deduce che detto contratto non può produrre alcun effetto nei confronti degli odierni ricorrenti, in quanto soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali, e che le schede contabili non hanno alcun valore probatorio, perché di formazione unilaterale, come eccepitosi fin dal primo grado, né rispetto ad esse, potrebbe trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 2709-2710 cod. civ.. Pertanto, la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA], anziché essere accolta, avrebbe dovuto essere rigettata, per l’insussistenza degli elementi di prova posti a suo fondamento. Inoltre, l’inconsistenza probatoria dei documenti di cui si tratta si riflette anche sul risultato della consulenza tecnica contabile che sui medesimi si fonda, spettando, invero, al giudice, non certo al consulente tecnico, la valutazione del materiale probatorio. 2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 2.2. Innanzitutto, perché della (pretesa) violazione degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. non risultache si sia discusso in appello, nulla rinvenendosi, in proposito, nella sentenza oggi impugnata. Deve trovare applicazione, dunque, il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 5131 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere - q ui, invece, rimasto inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, invero, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 2.3. In secondo luogo, perché la censura sollecita un riesame di merito, atteso che l’apprezzamento delle scritture contabili è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (cfr. Cass. n. 3190 del 2016; Cass. n. 5547 del 2013). 3. Il terzo motivo del ricorso principale, recante «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.. Denuncia a sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» (nella loro memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., i ricorrenti precisano, però, che la corretta rubrica del motivo doveva essere «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1381 c.c.. Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»), censura l’affermazione della corte territoriale secondo cui, con il già richiamato art. 7.2 del menzionato contratto del 19 settembre 2012, «Attiva [il riferimento è ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Ndr] aveva assunto obblighi verso [OSCURATO:SOCIETA] a norma dell’art. 1381 c.c. riguardo agli appellati». Riportato il tenore letterale di tale articolo, si assume essere «del tutto evidente che, poiché il contratto è intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima, a tutto voler concedere, può aver promesso il fatto del terzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non certo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la stessa qualificazione in termini di promessa del fatto del terzo implica, per l’un verso, che non vi era alcuna obbligazione preesistente in capo agli associati ricorrenti e, per l’altro, che, nel caso in cui il terzo (nella fattispecie, gli associati) non ponga in essere il fatto oggetto di promessa, il promissario (nella fattispecie, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) può agire non già nei confronti del terzo (nella fattispecie, gli associati), ma nei soli confronti del promittente (nella fattispecie, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)». 3.1. Anche questa doglianza deve considerarsi inammissibile. 3.2. Invero, se valutata in relazione alla sua originaria formulazione rinvenibile nel ricorso («Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.. Denuncia a sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»), la suddetta conclusione trova giustificazione nella mancata specificazione circa il dove ed il quando la promessa del fatto del terzo sia stata dedotta nel giudizio di merito, nemmeno essendo state dedotte, peraltro, le ragioni del collegamento tra l’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (carenza totale di motivazione) e l’art. 1381 cod. civ.. 3.3. Se scrutinata, invece, considerando l’affermazione, contenuta nella memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. del Pinton, del Monte e dei Negretto, secondo cui la corretta rubrica del motivo doveva essere «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1381 c.c.. Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la conclusione è analoga posto che, oltre alla già rimarcata, mancata specificazione circa il dove ed il quando la promessa del fatto del terzo sia stata dedotta nel giudizio di merito, si dimentica che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr.tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10033 del 2023; Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. n. 28462 del 2021, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»). 4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso in esame recano, rispettivamente: IV) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.. Denunzia a sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si lamenta che alcuni passaggi motivazionali, specificamente individuati, della sentenza impugnata non consentono di individuarne le rispettive rationes decidendi, sicché si sarebbe al cospetto di un vero e propriodifetto assoluto di motivazione;V) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Fermo il difetto assoluto di motivazione in parte qua della decisione della corte lagunare, si contesta a quest’ultima di avere disatteso, in ogni caso i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, commi 1 e 2, e 1363 cod. civ., laddove ha ritenuto di poter evincere dal menzionato art. 7.2 del citato preliminare di compravendita una possibile posizione di debito degli odierni ricorrenti; VI) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», ascrivendosi alla corte distrettuale di aveva violato ulteriormentei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. allorquando ha ritenuto di poter evincere dall’art. 6.2 del preliminare di compravendita «la scadenza del rapporto stesso al 31 dicembre 2012» e, pertanto, che l’uscita di fatto degli associati ricorrenti dall’associazione [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta il 31 dicembre 2012; 4. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 4.1. Giova ricordare, quanto al vizio motivazionale di cui al predetto quarto motivo, che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 dicembre 2021), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n.9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023). 4.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare il vizio suddetto nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito manchino completamente o siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr.Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023;Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 4.1.2. Nella specie, la corte territoriale ha fornito una giustificazione certamente in linea con il minimo costituzionale imposto da Cass., SU, n. 8053 del 2014 quanto al proprio espresso convincimento circa il fatto che il complessivo credito di € 407.994,00 di [OSCURATO:PERSONA], di cui ancora si discute, derivava dal rapporto associativo intercorso tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, peraltro, rimasta incontestata); concerneva il prelievo di utili o le attribuzioni di ritenute eccedenti la misura loro spettante quali associati; era documentato da quattro schede contabili (una per ciascuno degli associati predetti), dalla medesima depositate contestualmente all’originario suo ricorso ex art. 702 - bis cod. pro c . civ., da cui emergeva il loro preteso saldo a debito nei confronti dell’associazione; trovava conferma, infine, nel contratto preliminare di cessione di quote di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. stipulato, il 19 settembre 2012, tra [OSCURATO:PERSONA].r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui erano soci il Pinton, il Monte ed i Negretto), in particolare nel relativo articolo 7.2, ove erano specificate le modalità di definizione dei rapporti con quest’ultima ed i suoi soci, anche in relazione allo studio associato. 4.1.3. Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto, senza che rilevi, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni, altresì dovendosi ricordare che, come ancora recentemente sancito da questa Suprema Corte (cfr. in motivazione, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass.n. 2415 del 2023): i ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti; ii) giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 4.2. Quanto, invece, alle descritte censure di cui al quinto e sesto motivo, esse sono inammissibili posto che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass.n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023, in motivazione). 4.2.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica delrispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016). 4.2.2. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 4.2.3. Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che i motivi in esame si risolvono in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito (pure quanto all’accertamento, chiaramente di carattere fattuale, riguardante la data dell’avvenuta uscita dei ricorrenti dall’Associazione, da questi ultimi collocata in un momento diverso da quello indicato dalla corte di appello), attraverso la proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali (di formulazione, peraltro, ambigua, come, appunto, que lla di cui al più volte citato art. 7.2. del contratto preliminare stipulato, il 19 settembre 2012, tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in senso favorevole agli istanti, diversa da quella, da essi contestata, preferita dalla corte territoriale, e mediante la riproduzione nel ricorso - onde sottoporle al riesame della Corte, parimenti inammissibile in questa sede -di contratti, scritti difensivi e stralci della c.t.u.. 5. Il settimo motivo del ricorso principale, poi, lamenta la «Violazione dell’art. 115 c.p.c.. Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Muovendosi dalla distinzione tra “errore di valutazione” ed “errore di percezione” della prova, il primo incensurabile in sede di legittimità diversamente dal secondo, si deduce che «il Giudice di appello imputa al c.t.u. di aver affermato, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. degli associati, che “non risulta prova…della regolarizzazione fiscale”. […]. Tuttavia, dall’esame della replica del c.t.u. alle osservazioni, non risulta in alcun punto che il consulente d’ufficio si sia espresso nel senso addebitatogli dal Giudice: […]. Orbene, poiché il palese errore del Giudice di appello investe pacificamente una circostanza che è oggetto di discussione tra le parti, quale indubbiamente è la regolarizzazione fiscale […], non si può che concludere per la censurabilità del vizio dedotto per violazione dell'art. 115 c.p.c.». 5.1. Anche questa doglianza si rivela inammissibile, poiché, in realtà, tende a censurare una valutazione probatoria della corte distrettuale fondata sulla consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, piuttosto che un vizio di percezione (cfr. Cass. n. 37382 del 2022), chiedendo inammissibilmente a questa Corte di estrapolare quest’ultimodal limitato - e non significativo - brano della consulenza stessa riprodotto nel ricorso. 6. La complessiva inammissibilità del ricorso principale rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. il ricorso incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recante un motivo, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione di norme di diritto (art. 112 e 99 c.p.c.)» e volto a censurare l’asserita erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la mancata proposizione di domanda di interessi, malgrado detta domanda risultasse formulata sia in primo grado che in appello. 6.1. Invero, posto che, nella specie, la sentenza di appello risulta essere stata notificata il 24 dicembre 2021, mentre il ricorso incidentale suddetto il 2 aprile 2022, ossia oltre i sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ, deve trovare applicazione il principio, condiviso da questo Collegio, per cui, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, cod. proc. civ., è inefficace ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che il primo sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale. Cfr. Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015). 7. Proprio in ragione di tutto ciò, le spese di questo giudizio di legittimità, comprensive di quelle riguardanti il subprocedimento exart. 373 cod. proc. civ. svoltosi innanzi alla Corte di appello di Venezia, possono essere interamente compensate tra le parti (cfr. in fattispecie analoga, Cass. n. 8370 del 2023). 7.1. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n.4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte dei ricorrenti principali, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inefficace, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità, comprensive di quelle riguardanti il subprocedimento exart. 373 cod. proc. civ. svoltosi innanzi alla Corte di appello di Venezia. Ai sensi d