CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 19715/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36107/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in PADOVA, VICOLO V. BELLINI N. 5, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per procura in calce al ricorso, -ricorrente- Contro O.M.V. [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.1748/2019depositata il 30 .4. 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La O.M.V. [OSCURATO:PERSONA] SRL (d'ora in poi OMV) il 30.5.2006 inviava alla [OSCURATO:SOCIETA] la seguente testuale comunicazione “In relazione alla collaborazione industriale intrapresa tra O.M.V. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si comunica con la presente che gli impegni di assistenza tecnica sulle macchine della [OSCURATO:SOCIETA] saranno, a far data dal 01 Maggio 2006, presi in carico dalla scrivente società”, posto che la Vetromec aveva in precedenza acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA] un centro di lavorazione ad alta velocità denominato Brave-FTMM60 al prezzo di €497.400,00 oltre IVA. A seguito di tale comunicazione, la [OSCURATO:SOCIETA] si era rivolta alla O.M.V. per l'effettuazione di prestazioni di fornitura, manutenzione ed assistenza sul suddetto macchinario, e la O.M.V. le aveva eseguite senza effettuare preventivi ed emettendo fatture solo a distanza di tempo per il complessivo importo di €55.188,49, importo che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato, sostenendo che si trattava di interventi eseguiti in garanzia per i guasti del suindicato macchinario in precedenza fornitole dalla [OSCURATO:SOCIETA], e che comunque gli interventi compiuti dalla O.M.V. non erano stati risolutivi delle problematiche denunciate dalla [OSCURATO:SOCIETA], tanto che la stessa O.M.V. aveva preventivato in € 96.000,00 il costo per la regolare messa in funzione dell'impianto. Avverso il decreto ingiuntivo n. 2769/2010 del 28.12.2010 del Tribunale di Venezia, che era stato emesso a suo carico per il pagamento dell'indicato importo oltre interessi in favore della O.M.V., proponeva opposizione la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la revoca sia in quanto si sarebbe trattato di interventi eseguiti in garanzia che la O.M.V. si sarebbe assunta con la comunicazione sopra riportata, sia in quanto gli interventi, susseguitisi nel tempo ed identici, non avevano risolto le problematiche di malfunzionamento del macchinario denunciate. Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, negando di avere assunto obbligazioni di garanzia, essendo subentrata solo nelle attività di assistenza tecnica sui macchinari prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], e sostenendo che quelle lamentate dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano problematiche di manutenzione e che non si trattava di guasti del macchinario, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva pagato parte delle prestazioni e che alcune fatture si riferivano a forniture e non ad attività di manutenzione. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1401/2015, accoglieva l'opposizione della [OSCURATO:SOCIETA], revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda della O.M.V. di pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite, ritenendo che le prestazioni da essa eseguite rientrassero tra gli impegni di assistenza tecnica assunti con la comunicazione del 30.5.2006, da ritenersi comprensivi anche degli obblighi di garanzia del macchinario fornito dalla [OSCURATO:SOCIETA] già gravanti su quest'ultima per i guasti e le difettosità di quel macchinario. Appellata la sentenza di primo grado dalla O.M.V., che chiedeva l'accoglimento della sua richiesta di pagamento delle prestazioni eseguite, in quanto era solo subentrata nelle attività di manutenzione ed assistenza al macchinario a suo tempo fornito dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA], e non nell'obbligo di eseguire gratuitamente interventi di assistenza tecnica in garanzia, la Corte d'Appello di Venezia, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n.1748/2019 del 10.12.2018/30.4.2019, accoglieva l'appello, ed in totale riforma della sentenza di primo grado, confermava il decreto ingiuntivo opposto, interpretando la comunicazione del 30.5.2006 della O.M.V. come riferita all'assunzione da parte della stessa dell'impegno di manutenzione per il macchinario a suo tempo fornito dalla produttrice [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA], e non all'assunzione di obbligazioni di garanzia, obbligazioni che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva provato, pur essendo gravata dal relativo onere, e pertanto condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali del doppio grado. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa Corte, notificato alla O.M.V. Il 27.11.2019, la [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi a due motivi, e resiste con controricorso la O.M.V.. Le parti non hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Col primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1324, 1362 commi 1° e 2°, 1366, 1367 e 1370 cod. civ... Si duole la ricorrente che la Corte d'Appello di Venezia abbia violato i canoni ermeneutici degli articoli 1362 comma 1° e 2°, 1366, 1367 e 1370 cod. civ., applicabili anche agli atti unilaterali secondo l'art. 1324 cod. civ, perché pur riconoscendo alla missiva del 30.5.2006 della O.M.V. un contenuto obbligatorio, ha ritenuto che con essa la O.M.V. non abbia comunicato di essere subentrata nell'obbligazione di garanzia gravante sulla [OSCURATO:SOCIETA], ma solo di avere assunto l'incarico di manutenzione del centro di lavorazione ad alta velocità denominato Brave-FTMM60, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva fornito alla [OSCURATO:SOCIETA]. Relativamente al canone dell'interpretazione letterale dell'art. 1362 comma 1° cod. civ., ritiene la ricorrente che nel linguaggio comune il termine “assistenza tecnica” ricomprenda tutti gli interventi di carattere tecnico volti a conservare e ripristinare la funzionalità di una cosa, e quindi sia le attività di manutenzione, che gli interventi di garanzia, che per prassi comune sono svolti da centri di assistenza tecnica normalmente diversi dai produttori del macchinario. Relativamente al comportamento complessivo delle parti, che in base all'art. 1362 comma 2° cod. civ. dev'essere valutato per ricostruire la comune intenzione delle parti, sostiene la ricorrente che la Corte d'Appello di Venezia abbia escluso che il ritardo nella richiesta di pagamento delle prestazioni da parte della O.M.V. rispetto alla loro esecuzione potesse di per sé ritenersi indicativo dell'assunzione da parte della O.M.V. di un'obbligazione di garanzia, ma abbia omesso di considerare che la comunicazione del 30.5.2006 era intervenuta quando era conclamata la difettosità del macchinario fornito dalla [OSCURATO:SOCIETA], che la [OSCURATO:SOCIETA] si era rivolta alla O.M.V. solo dopo aver ricevuto quella comunicazione, che non le era pervenuto alcun preventivo per gli interventi da eseguire, e che la richiesta di pagamento degli interventi effettuati della O.M.V. era intervenuta solo dopo la messa in liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA], mentre se avesse considerato tali elementi, la tardiva richiesta di pagamento avrebbe avvalorato la tesi che con la missiva del 30.5.2006 la O.M.V. aveva inteso assumere gli obblighi di garanzia già gravanti sulla [OSCURATO:SOCIETA], come peraltro emergente dalle riportate testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente al canone interpretativo della buona fede dell'art.1366 cod. civ., assume la ricorrente che l'interpretazione data dalla sentenza impugnata abbia leso l'affidamento riposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] sulla circostanza che la O.M.V., con la missiva del 30.5.2006, avesse assunto su di sé l'obbligazione di garanzia per i guasti del macchinario in precedenza fornitole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Relativamente al canone interpretativo dell'art. 1367 cod. civ. (interpretazione conservativa), lamentava la ricorrente che l'interpretazione seguita dall'impugnata sentenza privava la missiva del 30.5.2006 di qualsiasi effetto, in quanto al momento di quella comunicazione non sarebbe esistita alcuna altra obbligazione della [OSCURATO:SOCIETA] verso la [OSCURATO:SOCIETA], se non quella di garanzia per le denunciate difformità del macchinario fornitole. Relativamente al canone interpretativo dell'art. 1370 cod. civ. (interpretatio contra stipulatorem), sostiene la ricorrente che essendo stata unilateralmente predisposta la missiva del 30.5.2006 dalla O.M.V., nel dubbio la stessa doveva essere intesa nel senso più favorevole al destinatario, ossia alla [OSCURATO:SOCIETA], e non alla O.M.V., e quindi nel senso che con quella missiva quest'ultima avesse assunto verso la [OSCURATO:SOCIETA] l'obbligazione di garanzia incombente sulla [OSCURATO:SOCIETA], ed infine sostiene che la gratuità degli interventi manutentivi compiuti dalla O.M.V. era stata confermata da tutti i testi escussi. Va premesso che nell'interpretazione degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale in base all'art. 1324 cod. civ. sono applicabili se non diversamente disposto i canoni interpretativi contrattuali (Cass. 19.4.2024 n. 10612; Cass. n. 9006/2015; Cass.n. 8876/2006). Il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento difatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità delfatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi Cass. 29.5.2024 n.15061; Cass.n.13621/2024; Cass. n. 2607/2024; Cass. n. 30878/2023; Cass.n.13408/2023; Cass. n. 7978/2023; Cass. n. 9461/2021; Cass.n.7963/2018; Cass. n. 10891/2015; Cass. n. 24539/2009). In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi difatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversavalutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 29.5.2024 n. 15061; Cass. sez. un. n.2061/2021; Cass. n. 10891/2016 Cass. n. 2465/2015). La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione deicanoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. 29.5.2024 n. 15061; Cass. n. 13408/2023; Cass. n.7978/2023;Cass. sez. un. n. 2061/2021; Cass.n.28319/2017; Cass-n.25728/2013). Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che laddove le censure in esame contestano l'interpretazione fornita dalla corte distrettuale con riguardo al contenuto della missiva della O.M.V. alla [OSCURATO:SOCIETA] da questa ricevuta il 30.5.2006, pretendendo di sovrapporre apoditticamente una propria diversa interpretazione a quella pur plausibile seguita dall'impugnata sentenza, si risolvono in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di un'interpretazione di tale missiva in senso favorevole alla istante sulla base anche di testimonianze e di altri elementi di fatto, che la Corte d'Appello ha ritenuto privi di peso probatorio. Quanto all'asserita violazione dell'art. 1362 comma 1° cod. civ., poiché la missiva della O.M.V. parlava solo di “impegni di assistenza tecnica sulle macchine della [OSCURATO:SOCIETA]” “presi in carico dalla scrivente società a far data dall'1 maggio 2006”, e quindi senza alcun riferimento all'assunzione di pregressi impegni di garanzia per la fornitura del macchinario oggetto di causa da osservare eseguendo prestazioni a titolo gratuito e senza alcun riferimento a vizi, o malfunzionamenti di tale macchinario fornito alla [OSCURATO:SOCIETA] dalla [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello si é pienamente attenuta al canone dell'interpretazione letterale, ed é semmai la ricorrente che vorrebbe privilegiata un'interpretazione, che invece contrasterebbe col primo canone interpretativo che deve essere seguito nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, attribuendo il significato di impegno di garanzia al generico impegno di assistenza tecnica assunto. L'impugnata sentenza, per il principio in claris non fit interpretatio, non ha ritenuto necessario valutare il comportamento complessivo successivo delle parti per ricostruire il loro rapporto contrattuale, e la ricorrente vorrebbe ora che questa Corte applicasse il canone interpretativo del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ. tenendo conto di una serie di elementi di fatto, peraltro di incerta allegazione e dimostrazione, sostituendosi inammissibilmente al giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie. Totalmente carente é la doglianza relativa alla violazione del canone dell'interpretazione secondo buona fede, in quanto la ricorrente ha apoditticamente sostituito l'interpretazione da lei auspicata all'interpretazione secondo buona fede, che viceversa evidentemente non fa riferimento al convincimento di una delle parti, ma a regole oggettive di lealtà e correttezza (vedi Cass.n.12165/1992), e comunque l'impugnata sentenza non ha applicato questo criterio ermeneutico sussidiario, avendo risolto il dubbio sul significato della missiva in questione già sulla base del suo significato letterale. Quanto alla violazione dell'art. 1367 cod. civ., la tesi della ricorrente che la ricostruzione del significato della missiva in questione fatta dall'impugnata sentenza abbia finito per privarla di qualunque effetto, si basa sulla circostanza, meramente asserita, che la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse verso la [OSCURATO:SOCIETA] altre obbligazioni che quella di garanzia, non potendosi certo escludere che avesse assunto anche obblighi di manutenzione del macchinario fornito, visto che lo aveva costruito, e comunque anche in questo caso si tratta di un canone interpretativo residuale che l'impugnata sentenza non ha applicato. Da ultimo inconferente é il richiamo della ricorrente alla violazione del canone interpretativo dell'art. 1370 cod. civ., che privilegia sempre in via residuale l'interpretazione contraria al predisponente per le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto e per i moduli o formulari prediposti unilateralmente per la disciplina di una pluralità di contratti, mentre nella specie si tratta dell'interpretazione relativa ad uno specifico rapporto. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall'inesatto adempimento della O.M.V., che era stato eccepito dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la citazione in opposizione, con riproposizione nelle conclusioni di primo grado e nella costituzione in secondo grado, in quanto gli interventi di manutenzione compiuti dalla O.M.V. non sarebbero stati risolutivi dei difetti funzionali del macchinario oggetto di causa, eccezione sulla quale la Corte d'Appello non si é affatto pronunciata. Al di là dell'improprio riferimento al vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., parte ricorrente in sostanza si duole della mancata pronuncia della Corte d'Appello sull'eccezione di inadempimento, che aveva sollevato in primo grado e riproposto nel giudizio di secondo grado. Inteso in questi termini, il secondo motivo é fondato e merita accoglimento, in quanto su tale eccezione la Corte d'Appello di Venezia ha totalmente omesso di pronunciarsi sia in rito, che nel merito, in violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre avrebbe dovuto farlo perché l'eccezione in questione era stata sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] proprio per l'ipotesi in cui, come avvenuto, non fosse stata riconosciuta l'effettuazione degli interventi da parte della O.M.T. in garanzia. In relazione all'accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassaz