Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 07978/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A DECRETO INGIUNTIVO.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 10217+20675/2018 Dott.[OSCURATO:PERSONA] - rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti n n . 10217 /20 18 e 20675 /2 018 r.g. propost i, il primo , da: [OSCURATO:PERSONA], con sedein Ruvo di Puglia (BA), alla via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in persona del presidente [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Lima n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ruvo di Puglia (BA), alla via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in persona del presidente [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Lima n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso le sentenze, rispettivamentenn. 158/2018 e 806/2018,della [OSCURATO:PERSONA] depositat e, la prima, il 25/01/2018, e, la seconda, il giorno 09/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto per [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglia del 23 gennaio 2003, i diversi proprietari dei suoli siti in Comune diRuvo di Puglia (BA), ricadenti del Comparto 1 oggetto del piano di lottizzazione approvato dal locale consiglio comunale con deliberazione n. 72 del 2001, costituirono, ai sensi degli artt. 870 cod. civ. e 15 della L.R.

Puglia n. 6 del 1979, il consorzio edilizio “Macchia delle Querce” (d’ora in avanti, breviter, Consorzio) che, al fine di dare attuazione al Comparto, stipulò il 31 luglio 2003, la prescritta Convenzione di lottizzazione con il menzionato comune.

1.1. Tra i proprietari dei suoli facenti parte del Consorzio vi era la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, nell’esercizio della propria attività d’impresa, realizzò diverse ville padronali vendendole, tra gli altri, ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a Ruggiero del Vecchio, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], i quali le acquistarono con rogiti aventi clausole identiche quanto alla descrizione delle condizioni urbanistiche ed edilizie dei suoli su cui erano state edificate e degli obblighi che dalla stesse derivavano e trasferivano a ciascuno degli acquirenti.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel frattempo, si rese inadempiente al pagamento degli oneri consortili dovuti per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, maturando un debito di € 62.788,33 nei confronti del Consorzio, sicché, con avviso del 20 marzo 2009, inviato pure agli acquirenti suddetti, venne convocata l’assemblea consortile per il giorno 31 marzo 2009, all’esito della quale, assenti questi ultimi, con delibera adottata all’unanimità dei presenti, venne sancito che gli acquirenti degli immobili della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (giusta le previsioni dell’atto costitutivo del Consorzio e le corrispondenti clausole di subentro negli obblighi consortili presenti nei loro atti pubblici di vendita) sarebbero stati tenuti a pagare gli oneri de quibus.

Pertanto, il Consorzio, ripartitotra loro l’indicato debito di detta società, chiese ed ottenne dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, in danno della Pellegrini, il decreto ingiuntivo n. 181/2012, che le intimò di pagare, nei confronti dell’istante, la somma di € 7.013,47, oltre interessi e spese della procedura monitoria

2. Questi fatti generarono due differenti giudizi.

2.1. Con il primo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono le descritta delibera sostenendo la carenza informativa dell’avviso di convocazione assembleare e l’inesistenza della loro qualità di consorziati, mai avendo formulato domanda di adesione al Consorzio, con conseguente insussistenza, a loro carico, dell’obbligo di pagare gli oneri suddetti.2.2.

L’adito tribunale, con sentenza n. 2177 del 2014, resa nel contraddittorio con il Consorzio, accolse quella impugnazione ed annullò i punti dal n. 1 al n. 4 della delibera, disattendendo la tesi del convenuto secondo cui l’acquisto della qualità di consorziati, in capo agli impugnanti, era avvenuto automaticamente contestualmente all’acquisto dei rispettivi immobili. 2.3.Il gravame proposto dal Consorzio contro tale decisione fu respinto dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 25 gennaio 2018, n. 158, la quale, innanzitutto, disattese alcune eccezioni pregiudiziali, tra cui una di giudicato esterno, sollevate degli appellati e diede atto dell’intervenuta transazione tra il Consorzio appellante e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai quali dichiarò cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado).

2.3.1. Successivamente, riportò il tenore letterale dei commi 3 («[OSCURATO:PERSONA] potranno aderire anche gli altri proprietari dei suoli compresi nel detto comparto “1” e/o gli aventi titolo interessati impegnandosi all’osservanza e con l’adempimento di quanto stabilito nel presente e negli eventuali successivi atti di attuazione; l’istante, previa delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, dovràfare atto di adesione al Consorzio a mezzo di scrittura privata autenticata») e 4 («Le parti [anche per i loro aventi causa a qualsiasi titolo]espressamente e irrevocabilmente si obbligano reciprocamente ad inserire negli atti di disposizione totale o parziale dei diritti a ciascuno di essi spettanti una clausola di rispetto delle pattuizioni, degli oneri, degli obblighi e dei rapporti tutti nascenti dal presente atto e conseguenti») del punto III dell’atto costitutivo del Consorzio, all’esito della cui interpretazione: i ) respinse l’assunto dell’appellante secondo cui, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione solo la seconda di tali disposizioni.

Secondo la corte, invero, «la tesi dell’appellante, che si fonda su un’interpretazione tesa ad attribuire rilievo all’uso, nel comma 3, della locuzione “altri proprietari, non appare persuasiva perché l’estensione della previsione anche “agli aventi titolo interessati” è talmente lata da consentire di ricomprendervi qualsiasi avente causa, anche quelli, cioè, che derivano il loro titolo da un originario consorziato (quali sono gli appellati).

Già questo primo rilievo appare idoneo ad inficiare la fondatezza del gravame, in quanto, stante la pacifica mancanza del procedimento di adesione previsto dal comma 3 del punto III, agli appellati non può attribuirsi la qualifica di consorziati e, di conseguenza, essi non sarebbero tenuti al pagamento degli oneri di cui alla delibera impugnata»; ii) puntualizzò che, «anche se non si dovesse convenire sulla bontà dellatesi proposta, comunque la situazione non evolverebbe in meglio per l’appellante, perché l’assunzione dell’obbligo in capo agli appellati non si sarebbe verificata neppure ai sensi del comma 4 del punto III dell’atto costitutivo».

Per quel giudice, infatti, giusta quanto chiaramente desumibile dal riportato contenuto della parte di interesse degli atti di acquisto degli appellati, ciò che questi ultimi dichiararono ivi «di ben conoscere è “la situazione urbanistica sopra evidenziata nonché il contenuto tutto dei succitati piano di lottizzazione, atti amministrativi ed attuativi del Comparto, i cui patti, obblighi e prescrizioni, per quanto possa occorrere, dichiara di conoscere ed accettare per sé e i suoi aventi causa”,non certo l’atto costitutivo del Consorzio “Macchia delle Querce”, giacché, soprattutto in un contesto negoziale fortemente tecnicizzato (quale è quello di una stipula notarile), l’atto costitutivo di un consorzio non può essere assimilato ad un piano di lottizzazione, nonché agli atti amministrativi ed attuativi del comparto edilizio in cui sorge l’immobile oggetto della compravendita.

In altre parole, appare chiaro, dalla lettera del testo negoziale in esame, che la conoscenza che gli acquirenti si attribuiscono in sede di stipula investe esclusivamente la situazione urbanistica del comparto e tutti gli atti e i provvedimenti che ne derivano, tra quali sicuramente non può essere annoverato un testo negoziale quale è l’atto costitutivo di un consorzio di cui fa parte il loro alienante dante causa.

In definitiva, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie soltanto la disposizione di cui al comma 4 del punto III dell’atto costitutivo del consorzio impugnante, comunque non sarebbe possibile affermare l’esistenza dell’obbligo degli appellati di cui si discute in questo giudizio.

Appare pertanto meritevole di conferma la statuizione del primo giudice che ha dichiarato la nullità della delibera impugnata per non essere possibile attribuirsi agli appellati la qualifica di consorziati.

Né l’obbligo di pagamento degli oneri di cui si è resa morosa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. può essere affermata in virtù del 4° comma del punto III, giacché, come si è detto in precedenza, negli atti di compravendita non vi è una clausola assimilabile a quella prevista da detta disposizione e necessaria per il sorgere di tale obbligo».3.

L’altro giudizio riguardò, invece,l’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il descritto decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Consorzio.

Tale opposizione, basata sull’assunto di non avere la prima mai assunto la qualità di consorziata, fu respinta dall’adito tribunale, con sentenza del 7 novembre 2014, n. 1928.

3.1. Il gravamedella Pellegrini contro questa decisione fu accolto, tuttavia, dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 maggio 2018, n. 806, resa nel contraddittorio con il Consorzio e recante argomentazioni assolutamente analoghe a quelle già utilizzate dalla medesima corte nella sua precedente, già descritta, sentenza del 25 gennaio 2018, n. 158.

4. Per la cassazione di questedue sentenze della corte barese il Consorzio ha proposto differenti ricors i: i ) il primo (cui è stato attribuito il n. 10217 - 2018 n.r.g.), contro quellan. 158/2018, affida to a tre motivi , cui h anno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le parti hanno depositato anche memoria ex ar t . 380 - bis .1 cod. proc. civ.; ii ) il secondo ( n. 20675 - 2018 n.r.g.), contro quella n. 806/2018, recante due motivi , resistit i , con controricorso, la Pellegrini.

Anche in questo procedi mento, entrambe le parti hanno depositato pure memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva, pre liminarmente , il Collegio che, come già sancito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. p roc . c iv ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie(cfr. Cass. n. 27550 del 2018).

1.1. Alla stregua di tale insegnamento, dunque, si rivela certamente opportuna la riunione dei due procedimenti (in particolare di quello n. 20675- 2018 n.r.g. a quello, precedente, n. 10217-2018 n.r.g.) generati dai due ricorsi proposti dal Consorziocontro le già descritte sentenze della Corte di appello di Bari perché vertenti sulla medesima questione sostanzia.

2. Deve osservarsi, poi, con specifico riferimento al procedimento n. 10217- 2018 n.r.g., che: i) l’eccezione di giudic ato esterno rinvenibile in entrambi i controricorsi ivi depositati costituisce la riproposizione dell’analoga eccezione già sollevata dagli appellati, sulla quale la corte distrettuale si è così espressa: «Non va presa in considerazione l’eccezione di giudicato sollevata dagli appellati nel corsodi questo grado di giudizio, secondo la quale , sulla questione della loro appartenenza al Consorzio, sarebbe intervenuta, negandola, la sentenza del Tribunale di Trani n. 2181/2014, il cui appello è stato dichiarato inammissibile, exart. 348-bis c.p.c., con ordinanza della Corte di appello di Bari del 16 luglio 2015.

Orbene, a prescindere da tutte le questioni circa la ritualità della produzione dei provvedimenti su cui si fonda l’eccezione, nonché a prescindere dalla questione se il giudicatoinvocato estenda la sua influenza anche in questo processo, la corterileva che non c’è prova che detto giudicato si sia formato.

Invero, non è sufficiente l’attestazione, in calce alla sentenza di primo grado, giacché, ai fini dell’effetto invocato, era necessario che tale attestazione inerisse all’ordinanza di inammissibilità dell’appello della Corte di appello di Bari,posto che detto provvedimento, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è ricorribile per Cassazione, sicché, per poter invocare l’efficacia del giudicato raggiunta in quel giudizio, era necessario che, in calce all’ordinanza della Corte del 16 luglio 2015, ci fosse l’attestazione che non era stato propostoricorso per cassazione».

Non vi è chi non veda, allora, che, stante la chiara soccombenza degli appellati sul punto, non poteva essere sufficiente la mera riproposizione dell’eccezione in questa sede, necessitando, invece, la formulazione di una impugnazione incidentale condizionata (essendo rimesti gli appellati comunque vittoriosi nel merito).

Né, in contrario è determinante la pacifica rilevabilità di ufficio del giudicato esterno (anche in sede di legittimità), posto che, nella specie, ci si trova al cospetto di un giudicato esterno asseritamente formatosi nel corso del giudizio di merito e su cui, peraltro, la corte d’appello ha preso posizione (negandolo), sicché, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., per devolvere la relativa questione al giudice della impugnazione sarebbe stato necessario formulare un apposito motivo di censura (sebbene in via incidentale condizionata) sul punto, in assenza del quale la questione deve ritenersi definitivamente preclusa; ii) l’altro profilo di asserito giudicato(sollevato solo nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri),per mancata notifica dell’odierno ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è palesemente destituito di fondamento.

Posto, infatti, che questi ultimi hanno transatto la lite con il Consorzio, nemmeno avrebbe avuto qualsivogliautilità, l’integrazione del contraddittorio -unica esigenza che, al più, poteva ipotizzarsi -nei loro confronti.

2.1. Con riguardo, invece, al procedimento n. 20675-2018 n.r.g., sorte negativa merita l’ eccezione di inammissibilità del corrispondente ricorso formulata dalla Pellegrini in ragione dell’asserita « invalidità caducante dell’atto presupposto».

2.1.1. Essa fa riferimento al giudizio , tuttora pendente innanzi a questa Suprema Corte,ricorso n.r.g. 10217 del 2018, Consorzio “Macchia delle Querce” c/ [OSCURATO:PERSONA] ed altri, tra cui anche la Pellegrini, al quale il successivo ricorso n. 20675-2018 n.r.g. di quest’ultima è stato riunito all ’esito della medesima adunanza camerale di questo Collegio che li ha trattati entrambi.

Proprio l’essere quel primo procedimento ancora sub iudice rende evidentemente non ancora definitiva la pronuncia di annullamento della delibera consortile (posta alla base dell’ingiunzione ottenuta dal Consorzio contro la Pellegrini e da li opposta) ivi resa nei precedenti gradi di merito.

2.2. Vanno parimenti disattese le eccezioni di inammissibilità di ciascuno dei due ricorsiproposte da t utte le rispettive parti controricorrenti ai sensi dell'art.366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c. e per difetto di autosufficienza: neglistessi ricorsi, infatti, sono presenti l'esposizione sommaria dei fatti della causa, mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di giudizio e la loro decisione non suppone l'esame di documenti ulteriori rispetto a quelli il cui contenuto è già riportato nelle sentenz e impugnat e , sicché non hanno rilievo le prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. ( cfr . sostanzialmente, in tal senso Cass. n. 12417 del 2017 e Cass. n. 20721 del 2018).

3. Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso denunciano, complessivamente:I) sia nel procedimento n. 10217-2018 n.r.g. che in quello n. 20675-2018 n.r.g., con argomentazioni, peraltro,praticamente identiche anche per quanto riguarda il loro tenore letterale,«Nullità della sentenza per violazione dell’art.111 Cost. per motivazione perplessa e apparente, palesemente illogica e intrinsecamente contraddittoria - Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. ».

Si assume che la motivazione del rigetto della tesi del Consorzio circa la determinazione del preciso e corretto contenuto volitivo del proprio atto costitutivo si basa su di un evidente contraddizione.

La Corte di appello di Bari, infatti, se, da una parte,dichiara di voler prendere in considerazione il comma 4 del punto III dell’atto costitutivo, tanto da riportarlo nella sentenza, dall’altra parte ne ignora totalmente ilcontenuto regolativo.

Pertanto, l e motivazion i dell e sentenzeimpugnate si pongono in diretta violazione del disposto degli artt. 1362 e, specificamente, 1363 cod. civ., posto che si basa no esclusivamente sul disposto del comma 3 del punto dell’atto costitutivo senza alcuna considerazione del successivo comma 4 (nonché delle correlate disposizioni contenute negli atti pubblici di acquisto…), così da contravvenire ai principi ripetutamente affermati da codesta Suprema Corte in materia di necessaria interpretazione complessiva degli atti negoziali; II) nel solo procedimento n. 10217-2018 n.r.g., «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.», perché, malgrado la precisa richiesta della necessità di valutare la posizione degli acquirenti (della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) alla luce di quanto stabilito nella clausola di cui al comma 4, punto III, dell’atto costitutivo, la corte barese aveva deciso la causa sul punto ignorando puramente e semplicemente tale clausola; III) sia nel procedimento n. 10217-2018 n.r.g. che in quello n. 20675-2018 n.r.g., con argomentazioni ancora una volta praticamente identiche anche per quanto riguarda il loro tenore letterale,«Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente, palesemente illogica e intrinsecamente contraddittoria -Violazione dell’art. 870 cod. civ. e dell’art. 15 della L.R.

Puglia n. 6/1979», censurandosi lesentenze impugnat e nella parte in cui avevano escluso la configurabilità dell’obbligo di pagamen to degli oneri a carico degli acquirenti gli immobili dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.alla stregua del contenuto degli atti di compravendita di questi ultimi.4.

Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.

4.1. Giova premettere, quanto ai vizi motivazionali di cui ai motivi descritti subI) e sub III) , che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata due sentenz e resa , rispet tivamente, il 25 gennaio ed il 9 maggio 2018), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022).

4.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nelcaso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass.n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

4.2. È noto, poi, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass.n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).

4.3. Orbene, in entrambe le sentenze oggi impugnate la corte barese ha dato conto, affatto esaustivamente, delle ragioni del proprio convincimento così come si sono già ampiamente riportato ne i § § 2. 3.

1. e

3.1. dei “ Fatti di causa ” (da intendersi, per brevità, qui riprodottiinteramente), giungendo alla conclusione della inconfigurabilità della qualità di consorziati - per quanto oggi di specifico interesse - di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Ruggiero D el Vecchio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i come effetto automat ico dell’acquisto, da parte loro, dei rispettivi immobili dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: e ciò sia facendo applicazione del punto III, comma 3, dell’atto costitutivo del Consorzio, sia, ove non condivisa tale prima soluzione, applicando il comma 4, del medesimo punto III di quest’ultimo.

Ne consegue che: i) nessuna apparenza di motivazione, nei sensi di cui si è detto in precedenza può concretamente ipotizzarsi, ribadendosi, peraltro, che il corrispondente apprezzamento deve essere effettuato non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass.n. 23940 del 2017); ii) nemmeno sussiste l’asserito vizio di omessa pronuncia, exart. 112 cod. proc. civ., lamentato con il secondo motivo del ricorso cui è stato attribuito n.r.g. 10217-2018, avendo la corte distrettuale compiutamente esaminato, disattendendolo (cfr. amplius, pag. 7-8 della sentenza della Corte di appello di Bari n. 158/2018), anche l’assunto del Consorzio appellante secondo cui gli appellati (tutti aventi causa dalla consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) avrebbero assunto la qualità di consorziati alla luce di quanto stabilito nella clausola di cui al comma 4, punto III, dell’atto costitutivo del Consorzio.

4.4. Quanto, poi, alle asserite violazione di legge di cui ai motivi descritti sub I) esub III) , occorre subito ricordare che, come ancora recentemente ribadito, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022, Cass. n. 19146 del 2022, Cass. n.25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 35787 del 2022).

4.4.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).

4.4.2. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima, come si è già anticipato, non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr.Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

4.5. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che i motivi in esame si risolvono, in parte qua, nel sostenere una diversa lettura della clausola de i contratti di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Ruggiero D el Vecchio, [OSCURATO:PERSONA] i riguardante la condizione urbanistica del cespite rispettivamente comprato, oltre che degli specifici commi 3 e 4 del puntoIII dell’atto costitutivo del Consorzio.4.5.1.

In definitiva, la corte distrettuale ha offerto, nella specie, in entrambe le sentenze oggi impugnate, una ricostruzione del contenuto degli atti esaminati, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede.

4.6. Resta solo da aggiungere che, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: i) i consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni si coniugano con un forte profilo di realità, disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione (cfr. Cass. n. 18792 del 2021; Cass. n. 25394 del 2019; Cass. n. 9568 del 2017;Cass. n. 7427 del 2012); ii) la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà -e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 14440 del 2019, ove si rinviene il richiamo a Cass. n. 16071 del 2007, non massimata).

Infatti, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione -alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (cfr. Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440 del 2019; Cass. n. 1468 del 2021); iii) nelle fattispecie oggi in esame , tuttavia, la corte barese, in entrambe le sentenze qui impugnate, all’esito della eseguita interpretazione contrattuale, ha escluso che la fonte del preteso obbligo degli appellati fosse rinvenibile nei rispettivi atti di acquisto.

5. In definitiva, quindi: i ) il ricorso n. 10217 - 2018 n.r.g. del Consorzio “Macchia delle Querce” deve essere respinto, restando le spese di talegiudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza,con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione di fattone anticipo; ii) il ricorso n. 20675 - 2018 n.r.g. del medesimo Consorzio deve essere respinto, restando anche le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza.

5.1. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delConsorzio suddetto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascuno dei suoipredetti ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al ricorso recante il n. 10217-2018 n.r.g. quello avente il n. 20675-2018 n.r.g..

Rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna il Consorzio “Macchia delle Querce” al pagamento delle spese di entrambi i corrispondenti giudizi di legittimità, che si liquidano, rispettivamente: a) per ciascuna delle due parti controricorrentiin quello n. 10217-2018 n.r.g., in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione di fattone anticipo; b) per l’unica parte controricorrent e in quello n. 20675 - 2018 n.r.g. , in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A DECRETO INGIUNTIVO. Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 10217+20675/2018 Dott.[OSCURATO:PERSONA] - rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti n n . 10217 /20 18 e 20675 /2 018 r.g. propost i, il primo , da: [OSCURATO:PERSONA], con sedein Ruvo di Puglia (BA), alla via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in persona del presidente [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Lima n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ruvo di Puglia (BA), alla via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in persona del presidente [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Lima n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso le sentenze, rispettivamentenn. 158/2018 e 806/2018,della [OSCURATO:PERSONA] depositat e, la prima, il 25/01/2018, e, la seconda, il giorno 09/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto per [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglia del 23 gennaio 2003, i diversi proprietari dei suoli siti in Comune diRuvo di Puglia (BA), ricadenti del Comparto 1 oggetto del piano di lottizzazione approvato dal locale consiglio comunale con deliberazione n. 72 del 2001, costituirono, ai sensi degli artt. 870 cod. civ. e 15 della L.R. Puglia n. 6 del 1979, il consorzio edilizio “Macchia delle Querce” (d’ora in avanti, breviter, Consorzio) che, al fine di dare attuazione al Comparto, stipulò il 31 luglio 2003, la prescritta Convenzione di lottizzazione con il menzionato comune. 1.1. Tra i proprietari dei suoli facenti parte del Consorzio vi era la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, nell’esercizio della propria attività d’impresa, realizzò diverse ville padronali vendendole, tra gli altri, ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a Ruggiero del Vecchio, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], i quali le acquistarono con rogiti aventi clausole identiche quanto alla descrizione delle condizioni urbanistiche ed edilizie dei suoli su cui erano state edificate e degli obblighi che dalla stesse derivavano e trasferivano a ciascuno degli acquirenti. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel frattempo, si rese inadempiente al pagamento degli oneri consortili dovuti per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, maturando un debito di € 62.788,33 nei confronti del Consorzio, sicché, con avviso del 20 marzo 2009, inviato pure agli acquirenti suddetti, venne convocata l’assemblea consortile per il giorno 31 marzo 2009, all’esito della quale, assenti questi ultimi, con delibera adottata all’unanimità dei presenti, venne sancito che gli acquirenti degli immobili della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (giusta le previsioni dell’atto costitutivo del Consorzio e le corrispondenti clausole di subentro negli obblighi consortili presenti nei loro atti pubblici di vendita) sarebbero stati tenuti a pagare gli oneri de quibus. Pertanto, il Consorzio, ripartitotra loro l’indicato debito di detta società, chiese ed ottenne dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, in danno della Pellegrini, il decreto ingiuntivo n. 181/2012, che le intimò di pagare, nei confronti dell’istante, la somma di € 7.013,47, oltre interessi e spese della procedura monitoria 2. Questi fatti generarono due differenti giudizi. 2.1. Con il primo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono le descritta delibera sostenendo la carenza informativa dell’avviso di convocazione assembleare e l’inesistenza della loro qualità di consorziati, mai avendo formulato domanda di adesione al Consorzio, con conseguente insussistenza, a loro carico, dell’obbligo di pagare gli oneri suddetti.2.2. L’adito tribunale, con sentenza n. 2177 del 2014, resa nel contraddittorio con il Consorzio, accolse quella impugnazione ed annullò i punti dal n. 1 al n. 4 della delibera, disattendendo la tesi del convenuto secondo cui l’acquisto della qualità di consorziati, in capo agli impugnanti, era avvenuto automaticamente contestualmente all’acquisto dei rispettivi immobili. 2.3.Il gravame proposto dal Consorzio contro tale decisione fu respinto dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 25 gennaio 2018, n. 158, la quale, innanzitutto, disattese alcune eccezioni pregiudiziali, tra cui una di giudicato esterno, sollevate degli appellati e diede atto dell’intervenuta transazione tra il Consorzio appellante e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai quali dichiarò cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado). 2.3.1. Successivamente, riportò il tenore letterale dei commi 3 («[OSCURATO:PERSONA] potranno aderire anche gli altri proprietari dei suoli compresi nel detto comparto “1” e/o gli aventi titolo interessati impegnandosi all’osservanza e con l’adempimento di quanto stabilito nel presente e negli eventuali successivi atti di attuazione; l’istante, previa delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, dovràfare atto di adesione al Consorzio a mezzo di scrittura privata autenticata») e 4 («Le parti [anche per i loro aventi causa a qualsiasi titolo]espressamente e irrevocabilmente si obbligano reciprocamente ad inserire negli atti di disposizione totale o parziale dei diritti a ciascuno di essi spettanti una clausola di rispetto delle pattuizioni, degli oneri, degli obblighi e dei rapporti tutti nascenti dal presente atto e conseguenti») del punto III dell’atto costitutivo del Consorzio, all’esito della cui interpretazione: i ) respinse l’assunto dell’appellante secondo cui, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione solo la seconda di tali disposizioni. Secondo la corte, invero, «la tesi dell’appellante, che si fonda su un’interpretazione tesa ad attribuire rilievo all’uso, nel comma 3, della locuzione “altri proprietari, non appare persuasiva perché l’estensione della previsione anche “agli aventi titolo interessati” è talmente lata da consentire di ricomprendervi qualsiasi avente causa, anche quelli, cioè, che derivano il loro titolo da un originario consorziato (quali sono gli appellati). Già questo primo rilievo appare idoneo ad inficiare la fondatezza del gravame, in quanto, stante la pacifica mancanza del procedimento di adesione previsto dal comma 3 del punto III, agli appellati non può attribuirsi la qualifica di consorziati e, di conseguenza, essi non sarebbero tenuti al pagamento degli oneri di cui alla delibera impugnata»; ii) puntualizzò che, «anche se non si dovesse convenire sulla bontà dellatesi proposta, comunque la situazione non evolverebbe in meglio per l’appellante, perché l’assunzione dell’obbligo in capo agli appellati non si sarebbe verificata neppure ai sensi del comma 4 del punto III dell’atto costitutivo». Per quel giudice, infatti, giusta quanto chiaramente desumibile dal riportato contenuto della parte di interesse degli atti di acquisto degli appellati, ciò che questi ultimi dichiararono ivi «di ben conoscere è “la situazione urbanistica sopra evidenziata nonché il contenuto tutto dei succitati piano di lottizzazione, atti amministrativi ed attuativi del Comparto, i cui patti, obblighi e prescrizioni, per quanto possa occorrere, dichiara di conoscere ed accettare per sé e i suoi aventi causa”,non certo l’atto costitutivo del Consorzio “Macchia delle Querce”, giacché, soprattutto in un contesto negoziale fortemente tecnicizzato (quale è quello di una stipula notarile), l’atto costitutivo di un consorzio non può essere assimilato ad un piano di lottizzazione, nonché agli atti amministrativi ed attuativi del comparto edilizio in cui sorge l’immobile oggetto della compravendita. In altre parole, appare chiaro, dalla lettera del testo negoziale in esame, che la conoscenza che gli acquirenti si attribuiscono in sede di stipula investe esclusivamente la situazione urbanistica del comparto e tutti gli atti e i provvedimenti che ne derivano, tra quali sicuramente non può essere annoverato un testo negoziale quale è l’atto costitutivo di un consorzio di cui fa parte il loro alienante dante causa. In definitiva, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie soltanto la disposizione di cui al comma 4 del punto III dell’atto costitutivo del consorzio impugnante, comunque non sarebbe possibile affermare l’esistenza dell’obbligo degli appellati di cui si discute in questo giudizio. Appare pertanto meritevole di conferma la statuizione del primo giudice che ha dichiarato la nullità della delibera impugnata per non essere possibile attribuirsi agli appellati la qualifica di consorziati. Né l’obbligo di pagamento degli oneri di cui si è resa morosa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. può essere affermata in virtù del 4° comma del punto III, giacché, come si è detto in precedenza, negli atti di compravendita non vi è una clausola assimilabile a quella prevista da detta disposizione e necessaria per il sorgere di tale obbligo».3. L’altro giudizio riguardò, invece,l’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il descritto decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Consorzio. Tale opposizione, basata sull’assunto di non avere la prima mai assunto la qualità di consorziata, fu respinta dall’adito tribunale, con sentenza del 7 novembre 2014, n. 1928. 3.1. Il gravamedella Pellegrini contro questa decisione fu accolto, tuttavia, dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 maggio 2018, n. 806, resa nel contraddittorio con il Consorzio e recante argomentazioni assolutamente analoghe a quelle già utilizzate dalla medesima corte nella sua precedente, già descritta, sentenza del 25 gennaio 2018, n. 158. 4. Per la cassazione di questedue sentenze della corte barese il Consorzio ha proposto differenti ricors i: i ) il primo (cui è stato attribuito il n. 10217 - 2018 n.r.g.), contro quellan. 158/2018, affida to a tre motivi , cui h anno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le parti hanno depositato anche memoria ex ar t . 380 - bis .1 cod. proc. civ.; ii ) il secondo ( n. 20675 - 2018 n.r.g.), contro quella n. 806/2018, recante due motivi , resistit i , con controricorso, la Pellegrini. Anche in questo procedi mento, entrambe le parti hanno depositato pure memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, pre liminarmente , il Collegio che, come già sancito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. p roc . c iv ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie(cfr. Cass. n. 27550 del 2018). 1.1. Alla stregua di tale insegnamento, dunque, si rivela certamente opportuna la riunione dei due procedimenti (in particolare di quello n. 20675- 2018 n.r.g. a quello, precedente, n. 10217-2018 n.r.g.) generati dai due ricorsi proposti dal Consorziocontro le già descritte sentenze della Corte di appello di Bari perché vertenti sulla medesima questione sostanzia. 2. Deve osservarsi, poi, con specifico riferimento al procedimento n. 10217- 2018 n.r.g., che: i) l’eccezione di giudic ato esterno rinvenibile in entrambi i controricorsi ivi depositati costituisce la riproposizione dell’analoga eccezione già sollevata dagli appellati, sulla quale la corte distrettuale si è così espressa: «Non va presa in considerazione l’eccezione di giudicato sollevata dagli appellati nel corsodi questo grado di giudizio, secondo la quale , sulla questione della loro appartenenza al Consorzio, sarebbe intervenuta, negandola, la sentenza del Tribunale di Trani n. 2181/2014, il cui appello è stato dichiarato inammissibile, exart. 348-bis c.p.c., con ordinanza della Corte di appello di Bari del 16 luglio 2015. Orbene, a prescindere da tutte le questioni circa la ritualità della produzione dei provvedimenti su cui si fonda l’eccezione, nonché a prescindere dalla questione se il giudicatoinvocato estenda la sua influenza anche in questo processo, la corterileva che non c’è prova che detto giudicato si sia formato. Invero, non è sufficiente l’attestazione, in calce alla sentenza di primo grado, giacché, ai fini dell’effetto invocato, era necessario che tale attestazione inerisse all’ordinanza di inammissibilità dell’appello della Corte di appello di Bari,posto che detto provvedimento, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è ricorribile per Cassazione, sicché, per poter invocare l’efficacia del giudicato raggiunta in quel giudizio, era necessario che, in calce all’ordinanza della Corte del 16 luglio 2015, ci fosse l’attestazione che non era stato propostoricorso per cassazione». Non vi è chi non veda, allora, che, stante la chiara soccombenza degli appellati sul punto, non poteva essere sufficiente la mera riproposizione dell’eccezione in questa sede, necessitando, invece, la formulazione di una impugnazione incidentale condizionata (essendo rimesti gli appellati comunque vittoriosi nel merito). Né, in contrario è determinante la pacifica rilevabilità di ufficio del giudicato esterno (anche in sede di legittimità), posto che, nella specie, ci si trova al cospetto di un giudicato esterno asseritamente formatosi nel corso del giudizio di merito e su cui, peraltro, la corte d’appello ha preso posizione (negandolo), sicché, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., per devolvere la relativa questione al giudice della impugnazione sarebbe stato necessario formulare un apposito motivo di censura (sebbene in via incidentale condizionata) sul punto, in assenza del quale la questione deve ritenersi definitivamente preclusa; ii) l’altro profilo di asserito giudicato(sollevato solo nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri),per mancata notifica dell’odierno ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è palesemente destituito di fondamento. Posto, infatti, che questi ultimi hanno transatto la lite con il Consorzio, nemmeno avrebbe avuto qualsivogliautilità, l’integrazione del contraddittorio -unica esigenza che, al più, poteva ipotizzarsi -nei loro confronti. 2.1. Con riguardo, invece, al procedimento n. 20675-2018 n.r.g., sorte negativa merita l’ eccezione di inammissibilità del corrispondente ricorso formulata dalla Pellegrini in ragione dell’asserita « invalidità caducante dell’atto presupposto». 2.1.1. Essa fa riferimento al giudizio , tuttora pendente innanzi a questa Suprema Corte,ricorso n.r.g. 10217 del 2018, Consorzio “Macchia delle Querce” c/ [OSCURATO:PERSONA] ed altri, tra cui anche la Pellegrini, al quale il successivo ricorso n. 20675-2018 n.r.g. di quest’ultima è stato riunito all ’esito della medesima adunanza camerale di questo Collegio che li ha trattati entrambi. Proprio l’essere quel primo procedimento ancora sub iudice rende evidentemente non ancora definitiva la pronuncia di annullamento della delibera consortile (posta alla base dell’ingiunzione ottenuta dal Consorzio contro la Pellegrini e da li opposta) ivi resa nei precedenti gradi di merito. 2.2. Vanno parimenti disattese le eccezioni di inammissibilità di ciascuno dei due ricorsiproposte da t utte le rispettive parti controricorrenti ai sensi dell'art.366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c. e per difetto di autosufficienza: neglistessi ricorsi, infatti, sono presenti l'esposizione sommaria dei fatti della causa, mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di giudizio e la loro decisione non suppone l'esame di documenti ulteriori rispetto a quelli il cui contenuto è già riportato nelle sentenz e impugnat e , sicché non hanno rilievo le prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. ( cfr . sostanzialmente, in tal senso Cass. n. 12417 del 2017 e Cass. n. 20721 del 2018). 3. Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso denunciano, complessivamente:I) sia nel procedimento n. 10217-2018 n.r.g. che in quello n. 20675-2018 n.r.g., con argomentazioni, peraltro,praticamente identiche anche per quanto riguarda il loro tenore letterale,«Nullità della sentenza per violazione dell’art.111 Cost. per motivazione perplessa e apparente, palesemente illogica e intrinsecamente contraddittoria - Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. ». Si assume che la motivazione del rigetto della tesi del Consorzio circa la determinazione del preciso e corretto contenuto volitivo del proprio atto costitutivo si basa su di un evidente contraddizione. La Corte di appello di Bari, infatti, se, da una parte,dichiara di voler prendere in considerazione il comma 4 del punto III dell’atto costitutivo, tanto da riportarlo nella sentenza, dall’altra parte ne ignora totalmente ilcontenuto regolativo. Pertanto, l e motivazion i dell e sentenzeimpugnate si pongono in diretta violazione del disposto degli artt. 1362 e, specificamente, 1363 cod. civ., posto che si basa no esclusivamente sul disposto del comma 3 del punto dell’atto costitutivo senza alcuna considerazione del successivo comma 4 (nonché delle correlate disposizioni contenute negli atti pubblici di acquisto…), così da contravvenire ai principi ripetutamente affermati da codesta Suprema Corte in materia di necessaria interpretazione complessiva degli atti negoziali; II) nel solo procedimento n. 10217-2018 n.r.g., «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.», perché, malgrado la precisa richiesta della necessità di valutare la posizione degli acquirenti (della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) alla luce di quanto stabilito nella clausola di cui al comma 4, punto III, dell’atto costitutivo, la corte barese aveva deciso la causa sul punto ignorando puramente e semplicemente tale clausola; III) sia nel procedimento n. 10217-2018 n.r.g. che in quello n. 20675-2018 n.r.g., con argomentazioni ancora una volta praticamente identiche anche per quanto riguarda il loro tenore letterale,«Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente, palesemente illogica e intrinsecamente contraddittoria -Violazione dell’art. 870 cod. civ. e dell’art. 15 della L.R. Puglia n. 6/1979», censurandosi lesentenze impugnat e nella parte in cui avevano escluso la configurabilità dell’obbligo di pagamen to degli oneri a carico degli acquirenti gli immobili dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.alla stregua del contenuto degli atti di compravendita di questi ultimi.4. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento. 4.1. Giova premettere, quanto ai vizi motivazionali di cui ai motivi descritti subI) e sub III) , che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata due sentenz e resa , rispet tivamente, il 25 gennaio ed il 9 maggio 2018), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022). 4.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nelcaso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass.n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 4.2. È noto, poi, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass.n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 4.3. Orbene, in entrambe le sentenze oggi impugnate la corte barese ha dato conto, affatto esaustivamente, delle ragioni del proprio convincimento così come si sono già ampiamente riportato ne i § § 2. 3. 1. e 3.1. dei “ Fatti di causa ” (da intendersi, per brevità, qui riprodottiinteramente), giungendo alla conclusione della inconfigurabilità della qualità di consorziati - per quanto oggi di specifico interesse - di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Ruggiero D el Vecchio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i come effetto automat ico dell’acquisto, da parte loro, dei rispettivi immobili dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: e ciò sia facendo applicazione del punto III, comma 3, dell’atto costitutivo del Consorzio, sia, ove non condivisa tale prima soluzione, applicando il comma 4, del medesimo punto III di quest’ultimo. Ne consegue che: i) nessuna apparenza di motivazione, nei sensi di cui si è detto in precedenza può concretamente ipotizzarsi, ribadendosi, peraltro, che il corrispondente apprezzamento deve essere effettuato non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass.n. 23940 del 2017); ii) nemmeno sussiste l’asserito vizio di omessa pronuncia, exart. 112 cod. proc. civ., lamentato con il secondo motivo del ricorso cui è stato attribuito n.r.g. 10217-2018, avendo la corte distrettuale compiutamente esaminato, disattendendolo (cfr. amplius, pag. 7-8 della sentenza della Corte di appello di Bari n. 158/2018), anche l’assunto del Consorzio appellante secondo cui gli appellati (tutti aventi causa dalla consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) avrebbero assunto la qualità di consorziati alla luce di quanto stabilito nella clausola di cui al comma 4, punto III, dell’atto costitutivo del Consorzio. 4.4. Quanto, poi, alle asserite violazione di legge di cui ai motivi descritti sub I) esub III) , occorre subito ricordare che, come ancora recentemente ribadito, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022, Cass. n. 19146 del 2022, Cass. n.25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 35787 del 2022). 4.4.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017). 4.4.2. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima, come si è già anticipato, non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr.Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 4.5. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che i motivi in esame si risolvono, in parte qua, nel sostenere una diversa lettura della clausola de i contratti di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Ruggiero D el Vecchio, [OSCURATO:PERSONA] i riguardante la condizione urbanistica del cespite rispettivamente comprato, oltre che degli specifici commi 3 e 4 del puntoIII dell’atto costitutivo del Consorzio.4.5.1. In definitiva, la corte distrettuale ha offerto, nella specie, in entrambe le sentenze oggi impugnate, una ricostruzione del contenuto degli atti esaminati, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede. 4.6. Resta solo da aggiungere che, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: i) i consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni si coniugano con un forte profilo di realità, disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione (cfr. Cass. n. 18792 del 2021; Cass. n. 25394 del 2019; Cass. n. 9568 del 2017;Cass. n. 7427 del 2012); ii) la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà -e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 14440 del 2019, ove si rinviene il richiamo a Cass. n. 16071 del 2007, non massimata). Infatti, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione -alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (cfr. Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440 del 2019; Cass. n. 1468 del 2021); iii) nelle fattispecie oggi in esame , tuttavia, la corte barese, in entrambe le sentenze qui impugnate, all’esito della eseguita interpretazione contrattuale, ha escluso che la fonte del preteso obbligo degli appellati fosse rinvenibile nei rispettivi atti di acquisto. 5. In definitiva, quindi: i ) il ricorso n. 10217 - 2018 n.r.g. del Consorzio “Macchia delle Querce” deve essere respinto, restando le spese di talegiudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza,con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione di fattone anticipo; ii) il ricorso n. 20675 - 2018 n.r.g. del medesimo Consorzio deve essere respinto, restando anche le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza. 5.1. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delConsorzio suddetto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascuno dei suoipredetti ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al ricorso recante il n. 10217-2018 n.r.g. quello avente il n. 20675-2018 n.r.g.. Rigetta entrambi i ricorsi. Condanna il Consorzio “Macchia delle Querce” al pagamento delle spese di entrambi i corrispondenti giudizi di legittimità, che si liquidano, rispettivamente: a) per ciascuna delle due parti controricorrentiin quello n. 10217-2018 n.r.g., in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione di fattone anticipo; b) per l’unica parte controricorrent e in quello n. 20675 - 2018 n.r.g. , in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge