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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 25851/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17612/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.689/2018depositata il 20/03/2018 .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 25.2.2004 [OSCURATO:PERSONA] dichiarando di essere proprietario del terreno contiguo e di coltivarlo abitualmente come coltivatore diretto anche a mezzo della società [OSCURATO:PERSONA] società semplice, corrente in Campodipietra di Salgareda (TV) ed avente come attività la coltura della vite associata alla coltivazione mista di cereali e di semi oleosi, società della quale era socio insieme ai familiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi disponibile a versare il prezzo di riscatto, per sentire accertare il suo diritto di riscatto in qualità di proprietario coltivatore diretto confinante della superficie di terreno di ha 16.60.08 pianeggiante, disseminata di piccole costruzioni in muratura dette “riservette” adibite un tempo a deposito di munizioni e con due ampi fabbricati, superficie adibita dal Ministero della Difesa per oltre quarant'anni a polveriera, che nel 1999, a seguito di dismissione dal demanio statale e di passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, era stata fatta oggetto di vendita al pubblico mediante sollecitazione a rilanci con la procedura della L. n. 662/1996, ed era stata aggiudicata dalla Consap, concessionaria del Ministero, a [OSCURATO:PERSONA], al prezzo unitario di € 776.000,00, con conseguente sottoscrizione del contratto preliminare di vendita tra il Ministero della Difesa e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si costituiva nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], che contestava la domanda chiedendone il rigetto anzitutto perché il compendio, composto da numerosi fabbricati oltre che dal terreno, per almeno quarant'anni era stato adibito a polveriera/deposito di munizioni ed aveva quindi perso ogni vocazione agricola, in secondo luogo perché il compendio essendo stato un bene demaniale non era classificato nel piano regolatore comunale vigente come zona agricola essendo in tal senso qualificata solo la zona limitrofa, in terzo luogo perché essendo stato aggiudicato il compendio attraverso una procedura di asta pubblica non era soggetto a prelazione agraria, in quarto luogo perché [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato personalmente alla procedura d'asta ed il preteso esercizio del riscatto aveva connotati elusivi dell'asta stessa, e comunque contestava genericamente che [OSCURATO:PERSONA] possedesse tutti i requisiti prescritti per il valido esercizio del riscatto la cui prova era comunque a carico dell'attore.

Espletata la CTU dall'agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Treviso con la sentenza n. 1130/2008 rigettava la domanda di riscatto agrario per mancanza di una specifica destinazione agricola del compendio nella normativa urbanistica vigente e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

Impugnata tale sentenza davanti alla Corte d'Appello di Venezia da [OSCURATO:PERSONA], che riproponeva le proprie domande, si costituiva nel giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto del gravame per insussistenza dei requisiti di legge della prelazione agraria ed in particolare di quelli oggettivi, ed in subordine chiedeva la rinnovazione della CTU.

Veniva quindi espletata una nuova CTU dall'agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA], chiamato a verificare oltre alla contiguità dei fondi ed all'assenza di fossi, o strade, l'effettiva irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola del compendio oggetto di causa, ritenuta desumibile dall'antieconomicità, o meno dei lavori di bonifica necessari all'attualità per ridargli una destinazione agricola in relazione al valore di mercato che all'esito di tali lavori di bonifica sarebbe risultato attribuibile, e criticata la CTU dal Traverso e dal suo tecnico di parte, arch.

Rui.

La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1343/2013, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di riscatto agrario ritenendone sussistenti sulla base della CTU [OSCURATO:PERSONA] i presupposti oggettivi, ma tale sentenza, a seguito di ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], che faceva valere anche altri motivi inerenti al difetto dei presupposti del riscatto ed in particolare alla mancata considerazione della presenza di numerosi fabbricati adibiti a magazzino che avevano comportato l’irreversibile perdita della destinazione agricola del fondo, motivi ritenuti assorbiti, veniva annullata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4683/2016 con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, con accoglimento del primo motivo, inerente alla nullità della sentenza manoscritta impugnata per illeggibilità ed incomprensibilità della motivazione, ed assorbimento degli ulteriori motivi fatti valere dal Traverso.

Il giudizio veniva quindi riassunto in sede di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Venezia da [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del gravame, chiedendo addirittura la conferma della sentenza annullata, e dando per pacifici i fatti posti a base della stessa.

Si costituiva nel giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA], che reiterava le sue difese, sottolineando che tutte le argomentazioni poste a base della sentenza cassata della Corte d'Appello di Venezia non erano state valutate dalla Suprema Corte, che aveva ritenuto assorbente l'accoglimento del primo motivo, determinante la nullità della sentenza impugnata.

Con la sentenza n. 689/2018 del 28.12.2018/20.3.2019 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva la domanda di riscatto agrario proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il compendio oggetto di causa considerando il primo sostituito al secondo nell'acquisto dello stesso previo versamento del prezzo di € 776.000,00 da eseguire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del compendio a favore di [OSCURATO:PERSONA], con ordine di trascrizione all'Agenzia del Territorio, dichiarava compensate tra le parti le spese processuali per tutti i gradi di giudizio per la particolarità della fattispecie e poneva le spese di CTU a carico delle parti per metà ciascuna.

In tale sentenza si riteneva che in assenza di una specifica destinazione agricola nella normativa urbanistica, ma in mancanza di diverse indicazioni di destinazione, la vocazione agricola del compendio fosse desumibile dal fatto che secondo le CTU espletate esso era inserito in un più ampio contesto agricolo e prima ancora che l'area fosse destinata a fini militari era stata a sua volta sfruttata per fini agricoli e dal fatto che la parte edificata del compendio era pari solo al 35% dell'intera area, per cui il 65% poteva essere immediatamente coltivato, e si riteneva altresì che la mancanza di una trasformazione irreversibile dall'originaria destinazione agricola fosse desumibile dal fatto che le opere di demolizione delle “riservette” volte a riconvertire l'intera area e ad impiantarvi vigneti avrebbero avuto un costo inferiore rispetto al valore che al terreno sarebbe derivato dai miglioramenti sia come terreno agricolo seminativo, che come terreno destinato a vigneto, mentre per i restanti requisiti soggettivi ed oggettivi della prelazione agraria di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dai positivi rilievi dei consulenti tecnici, si riteneva che non fossero stati fatti oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che quindi non dovessero essere provati dall'attore, che secondo quanto riportato in sentenza si era qualificato nell'atto introduttivo del giudizio come personalmente proprietario e coltivatore diretto del terreno confinante.

Da ultimo la sentenza escludeva l'incompatibilità della prelazione agraria con il ricorso alla procedura dismissiva dei beni delpatrimonio disponibile dello Stato ex L. n. 662/1996, in quanto la prelazione agraria era un istituto di carattere generale finalizzato a consentire l'accorpamento dei fondi agricoli limitrofi per migliorare la redditività dei terreni favorendo la formazione di imprese diretto-coltivatrici più ampie, la partecipazione del retraente alla procedura di gara pubblica non aveva alterato lo scopo della stessa di individuare il miglior offerente, e la circostanza che i beni già facenti parte del patrimonio dello Stato dismessi con la procedura ex L. n. 662/1996 fossero assoggettati a specifiche ipotesi di prelazione a favore degli enti territoriali ove si trattasse di immobili di pregio storico-artistico non escludeva di per sé l'assoggettabilità anche alla prelazione agraria.

Avverso la sentenza n. 689/2018 del 28.12.2018/20.3.2019 della Corte d'Appello di Venezia, notificatagli il 4.4.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, chiedendone la cassazione anche senza rinvio, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio ed ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 14/19.7.2018.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 381 bis1 c.p.c..

La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 817 e degli articoli 8 e 31 della L. 26.5.1965 n. 590, dolendosi del fatto che il Giudice di rinvio ancorché nell'atto di citazione di primo grado e nei successivi scritti difensivi il riscattante avesse esplicitamente dichiarato con valenza confessoria, documentandolo, che il fondo contiguo e di sua proprietà, era condotto dalla società semplice denominata [OSCURATO:PERSONA] C. s.s., abbia errato nel ritenere esercitata la prelazione da [OSCURATO:PERSONA] quale conduttore del predetto terreno e quindi sussistente il diritto di riscatto in suo favore, ancorché ai fini del riconoscimento del diritto di riscatto sia necessario verificare una perfetta coincidenza tra la titolarità del diritto di proprietà del fondo confinante e la titolarità dell'impresa agricola ivi esercitata, mentre avrebbe dovuto dichiarare anche d'ufficio il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA].

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 817 e dell'art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 590 per avere la Corte d'Appello di Venezia accolto la domanda di riscatto in contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte che nega la possibilità del riscatto agrario nelle ipotesi in cui il terreno al momento della compravendita abbia irreversibilmente perduto la vocazione all'attività agricola (in tal senso si richiama Cass. n. 11193/2005), non avendo considerato la situazione di fatto del compendio esistente al momento dell'offerta in vendita fatta dal Ministero della Difesa a [OSCURATO:PERSONA] nel 2003 in funzione della finalità propria della prelazione agraria del confinante, che é quella di consentire allo stesso di estendere la sua attività di coltivatore diretto personalmente svolta al limitrofo terreno che abbia già in atto un utilizzo agricolo, fondando erroneamente il suo giudizio in merito alla mancata perdita irreversibile della vocazione agricola su interventi di bonifica effettuabili dopo l'offerta in vendita per ripristinare una destinazione agricola in atto mancante al momento della stessa.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo circa il metodo di valutazione della convenienza economica di un ripristino ad uso agricolo del compendio riscattato, dolendosi del fatto che la Corte d'Appello di Venezia abbia accolto la domanda di riscatto sull'errato presupposto che, per valutare se il compendio potesse tornare ad avere una destinazione agricola conforme alla zona, si dovesse operare una valutazione costi/benefici sulla base di stime eseguite secondo valori successivi alla compravendita ed al riscatto.

Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 817 e dell'art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 590 in quanto la Corte d'Appello di Venezia ha accolto il riscatto proposto del compendio comprendente numerosi fabbricati, in contrasto col consolidato orientamento della Suprema Corte che nega la possibilità del riscatto agrario per i fabbricati che abbiano perso il ruolo di pertinenza del terreno al momento della compravendita (Cass. n. 7183/2015).

Col quinto motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo circa la configurabilità di un'autonomia colturale delle superfici del compendio prive di edifici, avendo la Corte d'Appello di Venezia ritenuto esercitabile il riscatto sull'intero compendio nonostante la presenza su di esso preponderante di 48 edifici militari sparsi e nonostante la mancanza di una domanda di riscatto parziale limitata alle sole superfici dichiarate utilizzabili ad uso agricolo (si richiama in proposito Cass. n. 24018/2011).

Ritiene il collegio che il primo motivo di ricorso, attinente al difetto di quella condizione dell'azione che é rappresentata dalla legittimazione attiva all'esercizio della prelazione agraria, la cui mancanza é rilevabile anche d'ufficio, salvo i limiti del giudicato interno, che non va confusa con la questione di merito dell'effettiva titolarità dei requisiti soggettivi richiesti per il riscatto del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante in capo all'originario attore, [OSCURATO:PERSONA], sia infondato.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2951 del 16.2.2016, hanno ribadito la linea di demarcazione tra il concetto di legitimatio ad causam ed il concet to di effettiva titolarità del rapporto, puntualizzandone la diversa disciplina processuale.

Quanto allalegitimatio ad causam la Suprema Corte evoca il “diritto all’azione”, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 della Costituzione, e sottolinea che la giurisprudenza della Suprema Corte l’ha variamente qualificata come condizione dell’azione (o presupposto processuale) (Cass. n. 14177/2011) intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dall'effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass. sez. un. n. 1912/2012; Cass. n. 23568/2011).

La legittimazione ad agire serve ad individuare il soggetto che, con riferimento al diritto che assume leso, può pretendere per sé il provvedimento di tutela giurisdizionale domandato nei confronti di colui che è stato chiamato in giudizio.

Il difetto di legittimazione ad agire conduce ad una conclusione del processo con una pronunciain rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartenga all’attore e tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità (salvo l’effetto preclusivo del giudicato interno – Cass. sez. un.n.1912/2012 - ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass.n.20978/2013; Cass. n.25573/2009; Cass. n. 11837/2007).

La rilevabilità d’ufficio, purché desumibile dagli atti, viene affermata univocamente dalla giurisprudenza, vertendosi in materia di “ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” (Cass. sez. un. n. 1912/2012) e la negazione della legittimazione ad agire non integra un fatto per il quale operi il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 comma primo c.p.c., trattandosi di un'eccezione processuale in senso ampio, attinente al contraddittorio, la cui fondatezza va valutata anche d’ufficio dal giudice attraverso l’esame degli atti acquisiti al giudizio.

Sempre la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.2.2016 sottolinea che per il difetto di legittimazione attiva in senso proprio non si pongono problemi probatori “perché si ragiona sulla base della domanda”e della prospettazione in essa contenuta, per cui é sufficiente esaminare il contenuto dell'atto di citazione in cui l'attore afferma i fatti posti a base delle sue domande per valutare, se nell'ipotesi in cui essi siano confermati dalla successiva istruttoria, le domande avanzate possano in astratto essere accolte, o se invece già sulla base dei fatti allegati dall'attore le sue domande non possano neppure in astratto trovare accoglimento, ed evidenzia chela questione del difetto di legittimazione attiva non è soggetta a preclusioni “in quantouna causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio”.

Sulla base di questi principi consolidati occorre tener conto, essendo lamentato un vizio processuale che consente l'accesso agli atti del giudizio, che [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si è dichiarato proprietario del fondo confinante e coltivatore diretto dello stesso, anche se nel contempo ha detto di essere anche “socio e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], corrente in Campodipietra di Salgareda (TV) e che ha per attività la coltura della vite associata alla coltivazione mista di cereali e di semi oleosi, di cui sono soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, riferendosi quindi per la capacità lavorativa oltre che alla propria personale attività anche a quella di tale azienda familiare, che coltiva il fondo confinante.

Ne deriva che non è configurabile un difetto di legittimazione attiva in quanto [OSCURATO:PERSONA] si è comunque qualificato come dotato della qualifica personale di coltivatore diretto ex art. 31 della L. n. 590/1965, non attribuendola alla [OSCURATO:PERSONA], e riguardando invece il merito la questione, non oggetto di tempestiva contestazione, della sufficienza della capacità lavorativa occorrente per la coltivazione, oltre al fondo di proprietà, di quello aggiudicato in favore di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di prelazione.

Passando all’esame del secondo, terzo e quarto motivo, attinenti, non ad una rivalutazione non consentita delle risultanze istruttorie, ma alla conformità a legge dell’interpretazione fornita dall’impugnata sentenza circa la vocazione agricola del fondo per il quale è invocata la prelazione del confinante desunta da circostanze sopravvenute rispetto all’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto e l’esercitabilità della prelazione agraria per i fabbricati di tale fondo, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

La sentenza impugnata, dopo avere constatato che il fondo oggetto dell’invocata prelazione agraria ex art. 7 comma 2 della L. n. 817/1971 secondo la normativa urbanistica non aveva alcuna destinazione industriale, edilizia, o turistica di per sé ostativa alla prelazione secondo il disposto dell’art. 8 della L. n. 590/1965, essendo privo di destinazione urbanistica perché per oltre quarant’anni ricompreso nel demanio militare e pacificamente adibito a polveriera, ha ritenuto di poter riconoscere la vocazione agricola del fondo perché inserito secondo le CTU espletate in un più ampio contesto agricolo ed in passato sfruttato per fini agricoli ed occupato solo per circa il 35% da 45 riservette (depositi di munizioni), da demolire, e da due fabbricati da destinare in futuro ad annessi rustici del fondo, e per il 65% potenzialmente coltivabile, ritenendo non irreversibilmente perduta l’originaria destinazione agricola in quanto a seguito degli interventi di miglioramento da effettuare per trasformare il fondo in agricolo seminativo, o agricolo a vigneto, con la demolizione dei manufatti della destinazione militare, sarebbe stato possibile ottenere un valore economico superiore rispetto ai costi di tale demolizione.

Anche a voler ritenere come invece affermato da alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. 17.10.2016 n. 20910; Cass. 29.9.2015 n. 19236) e dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda, la non indispensabilità, ai fini della prelazione agraria, dell’esistenza della destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica, deve comunque ritenersi necessario, in assenza di tale espressa ed attuale destinazione urbanistica, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l’attitudine alla coltivazione facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto (vedi Cass. n. 11193/2005), essendo stato anche affermato dalla Suprema Corte che tale fondo deve avere una propria autonomia colturale e produttiva che non può risultare solo dalla prospettazione delle parti e dev’essere fondata su circostanze oggettive conducendo l’indagine relativa con riferimento alla situazione esistente al momento in cui i diritti di prelazione e di riscatto vengano esercitati (vedi Cass. 3.4.1990 n. 2767) e che non possono essere ricomprese nel diritto di prelazione agraria le porzioni di un fondo che non abbiano una destinazione agricola (vedi Cass. n. 6572/2003).

La funzione della prelazione agraria del confinante desumibile dall’art. 7 della L. n.817/1971 è infatti quelladi favorire l’accorpamento delle piccole proprietà fondiarie per migliorarne l’efficienza produttiva e lo sfruttamento colturale (vedi in tal senso Cass. 24.5.2002 n.7635), e ciò presuppone che i fondi da accorpare che non abbiano una destinazione urbanistica agricola indicativa di un loro futuro sviluppo economico, abbiano già al momento dell’esercizio della prelazione e del riscatto uno sfruttamento di tipo agricolo che possa essere reso più efficiente, e che evidentemente non può derivare dalla futura ed incerta eliminazione di manufatti presenti nella realtà che abbiano per lungo tempo determinato la perdita della destinazione agricola, come nel caso in esame di ultraquarantennale destinazione del fondo a polveriera, e da incerti calcoli sul valore di mercato che il fondo potrà acquisire in futuro una volta eliminati i numerosi depositi di munizioni sparsi sul fondo che hanno escluso, fino all’epoca dell’esercizio della prelazione, ogni minima attività di effettiva coltivazione.

L’impugnata sentenza non si è attenuta a questi principi, avendo dato incarico al CTU di accertare in base a valutazioni economiche di mercato basate su ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo, e non sulla situazione oggettiva esistente al momento dell’esercizio della prelazione e del riscatto, la destinazione agricola del fondo oggetto della prelazione, che ha poi riconosciuto non rapportandosi alla destinazione effettiva del fondo realmente esistente in quel momento.

Va aggiunto che la medesima sentenza, anziché tener conto che i depositi per munizioni ed i due fabbricati esistenti sul fondo già adibito a polveriera non potevano essere assoggettati a prelazione agraria perché pacificamente non strumentali all’attualità alla coltivazione del fondo (vedi in tal senso sull’inammissibilità della prelazione agraria per i fabbricati che non abbiano in atto una funzione strumentale alla coltivazione del fondo, o pertinenziale Cass. n. 7183/2015; Cass. 29.10.1985 n. 5317), ha ritenuto secondo la mera prospettazione delle parti che i depositi per munizioni potessero essere in futuro eliminati e che i due fabbricati potessero assumere, sempre in un futuro incerto, la funzione di annessi del fondo agricolo, una volta radicalmente modificata la destinazione dello stesso con la rimozione di tutte le strutture militari che per oltre quarant’anni sono state impiegate per il bene del demanio militare.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità, mentre il quinto motivo, inerente alla mancata richiesta di un riscatto parziale riferito solo al 65% del fondo non edificato, deve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17612/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.689/2018depositata il 20/03/2018 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 25.2.2004 [OSCURATO:PERSONA] dichiarando di essere proprietario del terreno contiguo e di coltivarlo abitualmente come coltivatore diretto anche a mezzo della società [OSCURATO:PERSONA] società semplice, corrente in Campodipietra di Salgareda (TV) ed avente come attività la coltura della vite associata alla coltivazione mista di cereali e di semi oleosi, società della quale era socio insieme ai familiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi disponibile a versare il prezzo di riscatto, per sentire accertare il suo diritto di riscatto in qualità di proprietario coltivatore diretto confinante della superficie di terreno di ha 16.60.08 pianeggiante, disseminata di piccole costruzioni in muratura dette “riservette” adibite un tempo a deposito di munizioni e con due ampi fabbricati, superficie adibita dal Ministero della Difesa per oltre quarant'anni a polveriera, che nel 1999, a seguito di dismissione dal demanio statale e di passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, era stata fatta oggetto di vendita al pubblico mediante sollecitazione a rilanci con la procedura della L. n. 662/1996, ed era stata aggiudicata dalla Consap, concessionaria del Ministero, a [OSCURATO:PERSONA], al prezzo unitario di € 776.000,00, con conseguente sottoscrizione del contratto preliminare di vendita tra il Ministero della Difesa e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si costituiva nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], che contestava la domanda chiedendone il rigetto anzitutto perché il compendio, composto da numerosi fabbricati oltre che dal terreno, per almeno quarant'anni era stato adibito a polveriera/deposito di munizioni ed aveva quindi perso ogni vocazione agricola, in secondo luogo perché il compendio essendo stato un bene demaniale non era classificato nel piano regolatore comunale vigente come zona agricola essendo in tal senso qualificata solo la zona limitrofa, in terzo luogo perché essendo stato aggiudicato il compendio attraverso una procedura di asta pubblica non era soggetto a prelazione agraria, in quarto luogo perché [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato personalmente alla procedura d'asta ed il preteso esercizio del riscatto aveva connotati elusivi dell'asta stessa, e comunque contestava genericamente che [OSCURATO:PERSONA] possedesse tutti i requisiti prescritti per il valido esercizio del riscatto la cui prova era comunque a carico dell'attore. Espletata la CTU dall'agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Treviso con la sentenza n. 1130/2008 rigettava la domanda di riscatto agrario per mancanza di una specifica destinazione agricola del compendio nella normativa urbanistica vigente e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Impugnata tale sentenza davanti alla Corte d'Appello di Venezia da [OSCURATO:PERSONA], che riproponeva le proprie domande, si costituiva nel giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto del gravame per insussistenza dei requisiti di legge della prelazione agraria ed in particolare di quelli oggettivi, ed in subordine chiedeva la rinnovazione della CTU. Veniva quindi espletata una nuova CTU dall'agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA], chiamato a verificare oltre alla contiguità dei fondi ed all'assenza di fossi, o strade, l'effettiva irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola del compendio oggetto di causa, ritenuta desumibile dall'antieconomicità, o meno dei lavori di bonifica necessari all'attualità per ridargli una destinazione agricola in relazione al valore di mercato che all'esito di tali lavori di bonifica sarebbe risultato attribuibile, e criticata la CTU dal Traverso e dal suo tecnico di parte, arch. Rui. La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1343/2013, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di riscatto agrario ritenendone sussistenti sulla base della CTU [OSCURATO:PERSONA] i presupposti oggettivi, ma tale sentenza, a seguito di ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], che faceva valere anche altri motivi inerenti al difetto dei presupposti del riscatto ed in particolare alla mancata considerazione della presenza di numerosi fabbricati adibiti a magazzino che avevano comportato l’irreversibile perdita della destinazione agricola del fondo, motivi ritenuti assorbiti, veniva annullata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4683/2016 con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, con accoglimento del primo motivo, inerente alla nullità della sentenza manoscritta impugnata per illeggibilità ed incomprensibilità della motivazione, ed assorbimento degli ulteriori motivi fatti valere dal Traverso. Il giudizio veniva quindi riassunto in sede di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Venezia da [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del gravame, chiedendo addirittura la conferma della sentenza annullata, e dando per pacifici i fatti posti a base della stessa. Si costituiva nel giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA], che reiterava le sue difese, sottolineando che tutte le argomentazioni poste a base della sentenza cassata della Corte d'Appello di Venezia non erano state valutate dalla Suprema Corte, che aveva ritenuto assorbente l'accoglimento del primo motivo, determinante la nullità della sentenza impugnata. Con la sentenza n. 689/2018 del 28.12.2018/20.3.2019 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva la domanda di riscatto agrario proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il compendio oggetto di causa considerando il primo sostituito al secondo nell'acquisto dello stesso previo versamento del prezzo di € 776.000,00 da eseguire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del compendio a favore di [OSCURATO:PERSONA], con ordine di trascrizione all'Agenzia del Territorio, dichiarava compensate tra le parti le spese processuali per tutti i gradi di giudizio per la particolarità della fattispecie e poneva le spese di CTU a carico delle parti per metà ciascuna. In tale sentenza si riteneva che in assenza di una specifica destinazione agricola nella normativa urbanistica, ma in mancanza di diverse indicazioni di destinazione, la vocazione agricola del compendio fosse desumibile dal fatto che secondo le CTU espletate esso era inserito in un più ampio contesto agricolo e prima ancora che l'area fosse destinata a fini militari era stata a sua volta sfruttata per fini agricoli e dal fatto che la parte edificata del compendio era pari solo al 35% dell'intera area, per cui il 65% poteva essere immediatamente coltivato, e si riteneva altresì che la mancanza di una trasformazione irreversibile dall'originaria destinazione agricola fosse desumibile dal fatto che le opere di demolizione delle “riservette” volte a riconvertire l'intera area e ad impiantarvi vigneti avrebbero avuto un costo inferiore rispetto al valore che al terreno sarebbe derivato dai miglioramenti sia come terreno agricolo seminativo, che come terreno destinato a vigneto, mentre per i restanti requisiti soggettivi ed oggettivi della prelazione agraria di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dai positivi rilievi dei consulenti tecnici, si riteneva che non fossero stati fatti oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che quindi non dovessero essere provati dall'attore, che secondo quanto riportato in sentenza si era qualificato nell'atto introduttivo del giudizio come personalmente proprietario e coltivatore diretto del terreno confinante. Da ultimo la sentenza escludeva l'incompatibilità della prelazione agraria con il ricorso alla procedura dismissiva dei beni delpatrimonio disponibile dello Stato ex L. n. 662/1996, in quanto la prelazione agraria era un istituto di carattere generale finalizzato a consentire l'accorpamento dei fondi agricoli limitrofi per migliorare la redditività dei terreni favorendo la formazione di imprese diretto-coltivatrici più ampie, la partecipazione del retraente alla procedura di gara pubblica non aveva alterato lo scopo della stessa di individuare il miglior offerente, e la circostanza che i beni già facenti parte del patrimonio dello Stato dismessi con la procedura ex L. n. 662/1996 fossero assoggettati a specifiche ipotesi di prelazione a favore degli enti territoriali ove si trattasse di immobili di pregio storico-artistico non escludeva di per sé l'assoggettabilità anche alla prelazione agraria. Avverso la sentenza n. 689/2018 del 28.12.2018/20.3.2019 della Corte d'Appello di Venezia, notificatagli il 4.4.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, chiedendone la cassazione anche senza rinvio, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio ed ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 14/19.7.2018. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 381 bis1 c.p.c.. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 817 e degli articoli 8 e 31 della L. 26.5.1965 n. 590, dolendosi del fatto che il Giudice di rinvio ancorché nell'atto di citazione di primo grado e nei successivi scritti difensivi il riscattante avesse esplicitamente dichiarato con valenza confessoria, documentandolo, che il fondo contiguo e di sua proprietà, era condotto dalla società semplice denominata [OSCURATO:PERSONA] C. s.s., abbia errato nel ritenere esercitata la prelazione da [OSCURATO:PERSONA] quale conduttore del predetto terreno e quindi sussistente il diritto di riscatto in suo favore, ancorché ai fini del riconoscimento del diritto di riscatto sia necessario verificare una perfetta coincidenza tra la titolarità del diritto di proprietà del fondo confinante e la titolarità dell'impresa agricola ivi esercitata, mentre avrebbe dovuto dichiarare anche d'ufficio il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 817 e dell'art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 590 per avere la Corte d'Appello di Venezia accolto la domanda di riscatto in contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte che nega la possibilità del riscatto agrario nelle ipotesi in cui il terreno al momento della compravendita abbia irreversibilmente perduto la vocazione all'attività agricola (in tal senso si richiama Cass. n. 11193/2005), non avendo considerato la situazione di fatto del compendio esistente al momento dell'offerta in vendita fatta dal Ministero della Difesa a [OSCURATO:PERSONA] nel 2003 in funzione della finalità propria della prelazione agraria del confinante, che é quella di consentire allo stesso di estendere la sua attività di coltivatore diretto personalmente svolta al limitrofo terreno che abbia già in atto un utilizzo agricolo, fondando erroneamente il suo giudizio in merito alla mancata perdita irreversibile della vocazione agricola su interventi di bonifica effettuabili dopo l'offerta in vendita per ripristinare una destinazione agricola in atto mancante al momento della stessa. Col terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo circa il metodo di valutazione della convenienza economica di un ripristino ad uso agricolo del compendio riscattato, dolendosi del fatto che la Corte d'Appello di Venezia abbia accolto la domanda di riscatto sull'errato presupposto che, per valutare se il compendio potesse tornare ad avere una destinazione agricola conforme alla zona, si dovesse operare una valutazione costi/benefici sulla base di stime eseguite secondo valori successivi alla compravendita ed al riscatto. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 817 e dell'art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 590 in quanto la Corte d'Appello di Venezia ha accolto il riscatto proposto del compendio comprendente numerosi fabbricati, in contrasto col consolidato orientamento della Suprema Corte che nega la possibilità del riscatto agrario per i fabbricati che abbiano perso il ruolo di pertinenza del terreno al momento della compravendita (Cass. n. 7183/2015). Col quinto motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo circa la configurabilità di un'autonomia colturale delle superfici del compendio prive di edifici, avendo la Corte d'Appello di Venezia ritenuto esercitabile il riscatto sull'intero compendio nonostante la presenza su di esso preponderante di 48 edifici militari sparsi e nonostante la mancanza di una domanda di riscatto parziale limitata alle sole superfici dichiarate utilizzabili ad uso agricolo (si richiama in proposito Cass. n. 24018/2011). Ritiene il collegio che il primo motivo di ricorso, attinente al difetto di quella condizione dell'azione che é rappresentata dalla legittimazione attiva all'esercizio della prelazione agraria, la cui mancanza é rilevabile anche d'ufficio, salvo i limiti del giudicato interno, che non va confusa con la questione di merito dell'effettiva titolarità dei requisiti soggettivi richiesti per il riscatto del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante in capo all'originario attore, [OSCURATO:PERSONA], sia infondato. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2951 del 16.2.2016, hanno ribadito la linea di demarcazione tra il concetto di legitimatio ad causam ed il concet to di effettiva titolarità del rapporto, puntualizzandone la diversa disciplina processuale. Quanto allalegitimatio ad causam la Suprema Corte evoca il “diritto all’azione”, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 della Costituzione, e sottolinea che la giurisprudenza della Suprema Corte l’ha variamente qualificata come condizione dell’azione (o presupposto processuale) (Cass. n. 14177/2011) intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dall'effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass. sez. un. n. 1912/2012; Cass. n. 23568/2011). La legittimazione ad agire serve ad individuare il soggetto che, con riferimento al diritto che assume leso, può pretendere per sé il provvedimento di tutela giurisdizionale domandato nei confronti di colui che è stato chiamato in giudizio. Il difetto di legittimazione ad agire conduce ad una conclusione del processo con una pronunciain rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartenga all’attore e tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità (salvo l’effetto preclusivo del giudicato interno – Cass. sez. un.n.1912/2012 - ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass.n.20978/2013; Cass. n.25573/2009; Cass. n. 11837/2007). La rilevabilità d’ufficio, purché desumibile dagli atti, viene affermata univocamente dalla giurisprudenza, vertendosi in materia di “ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” (Cass. sez. un. n. 1912/2012) e la negazione della legittimazione ad agire non integra un fatto per il quale operi il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 comma primo c.p.c., trattandosi di un'eccezione processuale in senso ampio, attinente al contraddittorio, la cui fondatezza va valutata anche d’ufficio dal giudice attraverso l’esame degli atti acquisiti al giudizio. Sempre la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.2.2016 sottolinea che per il difetto di legittimazione attiva in senso proprio non si pongono problemi probatori “perché si ragiona sulla base della domanda”e della prospettazione in essa contenuta, per cui é sufficiente esaminare il contenuto dell'atto di citazione in cui l'attore afferma i fatti posti a base delle sue domande per valutare, se nell'ipotesi in cui essi siano confermati dalla successiva istruttoria, le domande avanzate possano in astratto essere accolte, o se invece già sulla base dei fatti allegati dall'attore le sue domande non possano neppure in astratto trovare accoglimento, ed evidenzia chela questione del difetto di legittimazione attiva non è soggetta a preclusioni “in quantouna causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio”. Sulla base di questi principi consolidati occorre tener conto, essendo lamentato un vizio processuale che consente l'accesso agli atti del giudizio, che [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si è dichiarato proprietario del fondo confinante e coltivatore diretto dello stesso, anche se nel contempo ha detto di essere anche “socio e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], corrente in Campodipietra di Salgareda (TV) e che ha per attività la coltura della vite associata alla coltivazione mista di cereali e di semi oleosi, di cui sono soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, riferendosi quindi per la capacità lavorativa oltre che alla propria personale attività anche a quella di tale azienda familiare, che coltiva il fondo confinante. Ne deriva che non è configurabile un difetto di legittimazione attiva in quanto [OSCURATO:PERSONA] si è comunque qualificato come dotato della qualifica personale di coltivatore diretto ex art. 31 della L. n. 590/1965, non attribuendola alla [OSCURATO:PERSONA], e riguardando invece il merito la questione, non oggetto di tempestiva contestazione, della sufficienza della capacità lavorativa occorrente per la coltivazione, oltre al fondo di proprietà, di quello aggiudicato in favore di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di prelazione. Passando all’esame del secondo, terzo e quarto motivo, attinenti, non ad una rivalutazione non consentita delle risultanze istruttorie, ma alla conformità a legge dell’interpretazione fornita dall’impugnata sentenza circa la vocazione agricola del fondo per il quale è invocata la prelazione del confinante desunta da circostanze sopravvenute rispetto all’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto e l’esercitabilità della prelazione agraria per i fabbricati di tale fondo, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. La sentenza impugnata, dopo avere constatato che il fondo oggetto dell’invocata prelazione agraria ex art. 7 comma 2 della L. n. 817/1971 secondo la normativa urbanistica non aveva alcuna destinazione industriale, edilizia, o turistica di per sé ostativa alla prelazione secondo il disposto dell’art. 8 della L. n. 590/1965, essendo privo di destinazione urbanistica perché per oltre quarant’anni ricompreso nel demanio militare e pacificamente adibito a polveriera, ha ritenuto di poter riconoscere la vocazione agricola del fondo perché inserito secondo le CTU espletate in un più ampio contesto agricolo ed in passato sfruttato per fini agricoli ed occupato solo per circa il 35% da 45 riservette (depositi di munizioni), da demolire, e da due fabbricati da destinare in futuro ad annessi rustici del fondo, e per il 65% potenzialmente coltivabile, ritenendo non irreversibilmente perduta l’originaria destinazione agricola in quanto a seguito degli interventi di miglioramento da effettuare per trasformare il fondo in agricolo seminativo, o agricolo a vigneto, con la demolizione dei manufatti della destinazione militare, sarebbe stato possibile ottenere un valore economico superiore rispetto ai costi di tale demolizione. Anche a voler ritenere come invece affermato da alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. 17.10.2016 n. 20910; Cass. 29.9.2015 n. 19236) e dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda, la non indispensabilità, ai fini della prelazione agraria, dell’esistenza della destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica, deve comunque ritenersi necessario, in assenza di tale espressa ed attuale destinazione urbanistica, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l’attitudine alla coltivazione facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto (vedi Cass. n. 11193/2005), essendo stato anche affermato dalla Suprema Corte che tale fondo deve avere una propria autonomia colturale e produttiva che non può risultare solo dalla prospettazione delle parti e dev’essere fondata su circostanze oggettive conducendo l’indagine relativa con riferimento alla situazione esistente al momento in cui i diritti di prelazione e di riscatto vengano esercitati (vedi Cass. 3.4.1990 n. 2767) e che non possono essere ricomprese nel diritto di prelazione agraria le porzioni di un fondo che non abbiano una destinazione agricola (vedi Cass. n. 6572/2003). La funzione della prelazione agraria del confinante desumibile dall’art. 7 della L. n.817/1971 è infatti quelladi favorire l’accorpamento delle piccole proprietà fondiarie per migliorarne l’efficienza produttiva e lo sfruttamento colturale (vedi in tal senso Cass. 24.5.2002 n.7635), e ciò presuppone che i fondi da accorpare che non abbiano una destinazione urbanistica agricola indicativa di un loro futuro sviluppo economico, abbiano già al momento dell’esercizio della prelazione e del riscatto uno sfruttamento di tipo agricolo che possa essere reso più efficiente, e che evidentemente non può derivare dalla futura ed incerta eliminazione di manufatti presenti nella realtà che abbiano per lungo tempo determinato la perdita della destinazione agricola, come nel caso in esame di ultraquarantennale destinazione del fondo a polveriera, e da incerti calcoli sul valore di mercato che il fondo potrà acquisire in futuro una volta eliminati i numerosi depositi di munizioni sparsi sul fondo che hanno escluso, fino all’epoca dell’esercizio della prelazione, ogni minima attività di effettiva coltivazione. L’impugnata sentenza non si è attenuta a questi principi, avendo dato incarico al CTU di accertare in base a valutazioni economiche di mercato basate su ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo, e non sulla situazione oggettiva esistente al momento dell’esercizio della prelazione e del riscatto, la destinazione agricola del fondo oggetto della prelazione, che ha poi riconosciuto non rapportandosi alla destinazione effettiva del fondo realmente esistente in quel momento. Va aggiunto che la medesima sentenza, anziché tener conto che i depositi per munizioni ed i due fabbricati esistenti sul fondo già adibito a polveriera non potevano essere assoggettati a prelazione agraria perché pacificamente non strumentali all’attualità alla coltivazione del fondo (vedi in tal senso sull’inammissibilità della prelazione agraria per i fabbricati che non abbiano in atto una funzione strumentale alla coltivazione del fondo, o pertinenziale Cass. n. 7183/2015; Cass. 29.10.1985 n. 5317), ha ritenuto secondo la mera prospettazione delle parti che i depositi per munizioni potessero essere in futuro eliminati e che i due fabbricati potessero assumere, sempre in un futuro incerto, la funzione di annessi del fondo agricolo, una volta radicalmente modificata la destinazione dello stesso con la rimozione di tutte le strutture militari che per oltre quarant’anni sono state impiegate per il bene del demanio militare. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità, mentre il quinto motivo, inerente alla mancata richiesta di un riscatto parziale riferito solo al 65% del fondo non edificato, deve
Sentenza Cassazione n. 25851/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris