CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23582/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta procura in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].– intimata –avverso la sentenza n. 3426/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emessoin favore di quest’ultima per l’importo di € 48.800,00 oltre accessori,Numero registro generale 8041/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 23582/2026Data pubblicazione 20/07/2026quale corrispettivo relativo a lavori di demolizione eseguiti presso unostabile sito in Novara.L’opponente dedusse che il contratto di appalto non era statointegralmente eseguito, in quanto le operazioni di frantumazione etrattamento del materiale di risulta erano state interrotte a seguito disequestro disposto dall’autorità giudiziaria per violazioni della normativaambientale connesse alla presenza di una canna fumaria contenenteamianto, assumendo che tale evento fosse imputabile all’appaltatrice echiedendo, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, larisoluzione del contratto per inadempimento della società opposta e ilrisarcimento dei danni quantificati in € 185.754,92.Si costituì in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., contestando integralmentele avverse domande e chiedendo la conferma del decreto opposto,deducendo che l’interruzione dei lavori fosse dipesa dalla mancanza dellenecessarie autorizzazioni amministrative, facenti capo alla committente eche le opere oggetto del contratto dovessero ritenersi sostanzialmenteeseguite.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione, confermòintegralmente il decreto ingiuntivo e disattese le domande riconvenzionaliformulate dalla società opponente, ritenendo che il sequestro dell’areafosse dipeso dalla mancanza delle autorizzazioni amministrativenecessarie e che le operazioni di frantumazione non costituisseroautonoma obbligazione contrattuale.2. La Corte d’appello di Milano accolse parzialmente l’appelloproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannòl’appellante al pagamento della minor somma di euro 32.600,00, oltreaccessori, compensando parzialmente le spese di lite.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:Numero registro generale 8041/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 23582/2026Data pubblicazione 20/07/2026- il contratto di appalto doveva interpretarsi nel senso di ricomprendereanche le operazioni di frantumazione del materiale di risulta, avutoriguardo al tenore letterale delle clausole e al comportamentocomplessivamente tenuto dalle parti;- l’attività di frantumazione non era stata completata ed era risultataconnotata da profili di illiceità connessi al trattamento di rifiuti contenentiamianto, in assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali;- la responsabilità dell’interruzione dei lavori doveva essere imputata aentrambe le parti, che avevano concorso nella realizzazione dell’attivitàillecita;- nessun diritto risarcitorio poteva pertanto essere riconosciuto allacommittente, ma neppure l’appaltatrice poteva pretendere il pagamentointegrale del corrispettivo originariamente pattuito;- il compenso dovuto andava conseguentemente ridotto in via equitativanella misura di un terzo.3. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.Resta intimata la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione giudiziale.4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. I ricorrenti hanno chiestodecidersi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente è opportuno ricordare che non sussisteincompatibilità dell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. a far parte del collegio, anche con funzione di relatore, siccomechiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, allaquale è sufficiente in questa sede rinviare.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e/odel procedimento, in relazione agli artt. 101, co. 2, ultima parte, 24 e 111Numero registro generale 8041/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 23582/2026Data pubblicazione 20/07/2026Cost. per avere la sentenza impugnata dichiarato d’ufficio la parzialenullità del contratto, senza avere sentito previamente le parti sul punto.La doglianza è infondata e in parte inammissibile.In primo luogo, va riaffermato che le nullità negoziali sono rilevabilid’ufficio a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmenteallegati e provati dalle parti (cfr. da ultimo, Cass. nn. 6555/2026 e34049/2025) e qui l’illiceità della frantumazione era stata dedotta dallastessa parte opponente, oggi ricorrente.L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppuremista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione,priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisivae, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o asorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parteche se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto farevalere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse statotempestivamente attivato (Sez. 2, n. 11440, 30/04/2021, Rv. 661095 –01; conf. Cass. n. 21314/2023).Qui, a prescindere dalla constatazione che non consta qualisarebbero state, in concreto, le ragioni che sarebbero rimaste neglette,come si è già detto la ricorrente aveva avuto modo di dibattere sul punto,tanto da avere essa stessa prospettato l’illeceità del contratto.2 Col secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza, inrelazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., lamentandosi motivazionecarente e/o illogica, quando non contraddittoria .Trattasi di doglianza manifestamente destituita di giuridicofondamento, come è dato cogliere a piene mani dalla stessa titolazione delmotivo con il quale viene dedotto il vizio di carente, illogica econtraddittoria motivazione.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbaNumero registro generale 8041/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 23582/2026Data pubblicazione 20/07/2026giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sulfatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazioneNumero registro generale 8041/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 23582/2026Data pubblicazione 20/07/2026(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).Siffatte radicali anomalie, tali da doversi considerare non adempiutoil dovere del giudice di rendere apparato giustificativo della decisione nonsi rilevano nel caso in esame, avendo la Corte di merito spiegato inmaniera piana e comprensibile le ragioni della decisione, che, in realtà, laricorrente contesta nel merito.3 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 1419, cod. civ., per non avere la Corte di meritodichiarato la nullità dell’intero contratto.La doglianza è infondata.[OSCURATO:PERSONA] condivide e intende assegnare continuità all’indirizzo dilegittimità secondo il quale, agli effetti della disposizione contenutanell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso ilcontratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensionedella invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed ènecessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito,ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmentemotivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazioneall'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, infunzione dell'interesse in concreto perseguito (Sez. 2, n. 11188,26/04/2024, Rv. 671027 – 01).La norma di riferimento, infatti, nel disciplinare appositamente ilcaso della nullità parziale del contratto o di singole clausole ha intesosalvaguardare il privato autoregolamento d’interessi sancito con ilcontratto, da caducarsi nel solo caso in cui la clausola o la parte delcontratto affetti dal vizio risultino essenziali per la complessiva operazioneeconomico-giuridica messa in atto con lo strumento negoziale. Spetta,pertanto, alla parte allegare e dimostrare che il contratto, mutilato dellaparte o della clausola illecita, non sia più idoneo a perseguire lo scopoNumero registro generale 8041/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 23582/2026Data pubblicazione 20/07/2026negoziale principale o, perlomeno, prevalente perseguito dalle parti (nellaspecie: l’opera di demolizione). Onere rimasto del tutto insoddisfatto.Poiché la controparte non ha svolto difese in questa sede non vi èluogo a statuizione sulle spese.Al complessivo rigetto del ricorso, conforme alla proposta didefinizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende, della somma, stimatacongrua, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di€ 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2026Il PresidenteMauro Mocci