CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ramadori unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1883/2020 depositata il 07/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento emessidall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., relativi agli anni d’imposta 2010, 2011 e2012, ai fini IRES, IRAP e IVA, a seguito di verifica fiscale svolta dallaGuardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Savona e conclusa conil processo verbale di constatazione del 14 dicembre 2015. Dagli attiemerge che l’Ufficio contestò alla società una pluralità di componentinegativi, ritenuti indeducibili, riconducibili – a seconda delle annualità – acosti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, nonché a rimborsichilometrici, spese di viaggio e ristorazione, pedaggi autostradali eulteriori componenti negativi non accompagnati, secondol’Amministrazione, da idonea documentazione probatoria.La società contribuente propose distinti ricorsi dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Milano che, previa riunione, li respinse consentenza n. 3004/22/18, ritenendo legittimi gli avvisi sia quanto ai profilipreliminari (validità della notifica; raddoppio dei termini di decadenza exart. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973; validità della copia analogica dell’attodigitale; insussistenza dell’obbligo generalizzato del contraddittorio), siaquanto al merito delle riprese fiscali. La contribuente interpose quindiappello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia,reiterando le doglianze già svolte in primo grado. Con sentenza n.1883/24/2020, pronunciata il 19 novembre 2019 e depositata il 7settembre 2020, la CTR rigettò l’appello, confermando integralmente ladecisione di primo grado e condannando l’appellante alle spese. La societàRamognina [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo posta in liquidazione, ha quindiproposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso dettasentenza. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso,resistendo alla domanda e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o ilrigetto dell’impugnazione.Numero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura la violazione o falsaapplicazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 14 della legge n.890/1982, deducendosi l’inesistenza giuridica della notifica degli avvisi diaccertamento, che sarebbero stati spediti direttamente dall’Ufficio a mezzodel servizio postale senza l’intermediazione di un soggetto abilitato.Il primo motivo è infondato.È pacifico in causa che gli avvisi di accertamento siano stati trasmessidall’Ufficio mediante spedizione a mezzo del servizio postale, conraccomandata A/R. La censura della ricorrente – imperniata sulla pretesainesistenza giuridica della notifica per omessa intermediazione del messonotificatore e per mancanza della relata di notifica – non trova confermanell’orientamento consolidato di questa Corte.Questa Corte ha infatti chiarito che, in virtù dell’art. 14 della legge n. 890del 1982, l’Ufficio finanziario può procedere direttamente alla notificazionedegli atti impositivi mediante servizio postale, seguendo le regoleordinarie della raccomandata, senza necessità della relata di notifica, né dispecifiche annotazioni sull’avviso di ricevimento circa l’identità delconsegnatario. La consegna presso l’indirizzo del destinatario fapienamente operare la presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335c.c., con conseguente perfezionamento della notificazione (cfr. da ultimoCass. n. 6702/2025).È stato ribadito che la spedizione diretta costituisce modalità pienamentelegittima ed alternativa alle forme del codice di rito previste dall’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973 e che, ove venga utilizzato il canale postale, nontrova applicazione l’obbligo della relata, proprio perché la disciplina diriferimento è quella del servizio postale ordinario (Cass. nn. 5077/2019;26688/2022; 28618/2024; nonché la citata Cass. n. 6702/2025). Neconsegue che la prospettazione della ricorrente, che pretendel’indefettibilità dell’intermediazione del messo e della relata, finisce perNumero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026postulare un modello notificatorio diverso da quello effettivamenteadottato dall’ordinamento per gli atti tributari notificati a mezzo posta.Nel caso di specie, è accertato che gli atti impugnati risultavanoregolarmente spediti tramite raccomandata A/R e recapitati pressol’indirizzo della società contribuente. A fronte di tale accertamento di fatto— insindacabile in questa sede — nessuna violazione dell’art. 60 d.P.R.600/1973 o dell’art. 14 L. 890/1982 può predicarsi.Ne consegue il rigetto del motivo.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, contestandosi lalegittimità del raddoppio dei termini di decadenza per l’anno d’imposta2010, per mancata motivazione e dimostrazione, nell’avviso, deipresupposti del reato tributario e dell’effettiva tempestività della riaperturadel termine.Il secondo motivo è infondato.In via preliminare, non vengono in rilievo le modifiche introdotte dall’art.2, commi 1 e 2, del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che hanno subordinatol’operatività del raddoppio dei termini all’effettiva presentazione delladenuncia penale entro il termine ordinario, né quelle introdotte dall’art. 1,commi 130-132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che hannoeliminato la disciplina previgente. Tali interventi normativi sono infattineutralizzati dal relativo regime transitorio: l’art. 2 del d.lgs. n. 128 del2015 esclude la nuova disciplina per le violazioni risultanti da processiverbali notificati prima del 2 settembre 2015 e per gli atti impositivi giànotificati alla data di entrata in vigore del decreto; l’art. 3, comma 2, dellostesso decreto fa, inoltre, espressamente salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento già notificati. La successiva disciplina transitoria introdottadalla legge n. 208 del 2015 opera solo per le fattispecie non giàricomprese nel precedente regime di salvaguardia, come chiarito daiprecedenti che hanno affermato la persistente rilevanza della disciplinaNumero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026anteriore per gli atti già emessi (Cass. n. 26037 del 2016; Cass. n. 16728del 2016).Ne deriva che, ratione temporis, si applica la disciplina previgente,secondo cui il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fattiidonei a integrare l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.,indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dalmomento della sua trasmissione all’autorità giudiziaria, dall’iniziodell’azione penale e dal suo esito. È dunque irrilevante che l’azione penalenon sia stata instaurata o che sia intervenuta una decisione diproscioglimento, assoluzione o condanna, essendo sufficiente che i fattiintegrassero l’obbligo di segnalazione (Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n.11171 del 2016).Come chiarito dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 247 del 2011,l’unica condizione per l’operatività del raddoppio è la sussistenzadell’obbligo di denuncia, che il giudice tributario deve verificare “ora perallora” mediante una valutazione di tipo prognostico circa la ricorrenza deirelativi presupposti, senza estendere il controllo al merito della notitiacriminis o alla fondatezza dell’ipotesi di reato, né potendo scrutinareeventuali finalità “strumentali” dell’Ufficio.Nel caso di specie, la CTR ha puntualmente dato atto che la Guardia dirilevato elementi riconducibili a una fattispecie penalmente rilevante eaveva inoltrato la notizia di reato, come documentato dall’Amministrazionenel giudizio di primo grado. La sentenza d’appello, con motivazioneesplicita, ha infatti affermato: «la GdF, non l’Agenzia, … ha presentatonotizia di reato riscontrando gli estremi della fattispecie … ex art. 2, d.lgs.74/2000», aggiungendo che tale notizia era stata depositata in atti e giàvalorizzata dai giudici di prime cure. Tale accertamento fattuale, congruo elogicamente motivato, integra il presupposto necessario per l’operativitàdel raddoppio dei termini e non è sindacabile in questa sede.Numero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026È parimenti infondata la deduzione secondo cui la CTR avrebbe omesso diconsiderare la seconda parte dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973. La norma prevede che il raddoppio operi “relativamente al periodod’imposta in cui la violazione è stata commessa”, e nella fattispecie lacondotta ritenuta penalmente rilevante si colloca proprio nell’annod’imposta 2010, oggetto dell’accertamento.Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione della disciplinavigente ratione temporis, sicché il motivo deve essere rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, comemodificato dal d.l. 16/2012, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.109 d.P.R. 917/1986, con riferimento all’indeducibilità, per l’anno 2010,dei costi relativi alle operazioni asseritamente soggettivamente inesistentiintercorse con [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente deduce che la CTRavrebbe erroneamente escluso la deducibilità di tali costi, qualificando leoperazioni come soggettivamente inesistenti senza considerare ladocumentazione prodotta e senza valutare l’inerenza delle prestazionirispetto all’attività d’impresa. Secondo la contribuente, la prestazionesarebbe stata effettivamente svolta e l’eventuale interposizione delsoggetto fatturante non avrebbe potuto giustificare la ripresa a tassazione.Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., dell’art. 95, comma 3, e dell’art. 109 d.P.R. 917/1986, inordine alla ritenuta indeducibilità – per le annualità 2011 e 2012 – deicosti relativi ai rapporti con TIP – Think in [OSCURATO:PERSONA] e dei costiulteriori (rimborsi chilometrici, spese di ristorazione, pedaggi, stornonoleggio spazzatrice), assumendosi che la CTR non avrebbe esaminato ladocumentazione e le prove offerte.Il terzo motivo e il quarto motivo sono suscettibili di trattazioneunitaria per intima connessione; essi sono infondati e vanno respinti.Numero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026Le censure non colgono nel segno. La CTR ha ricostruito in modo puntualela vicenda e ha accertato, con motivazione congrua e logicamentecoerente, che i costi contestati non erano inerenti né sorretti da idoneadocumentazione probatoria. In particolare, per l’annualità 2010, i giudiciregionali hanno valorizzato la discrasia tra l’operazione descritta in fattura(procacciamento d’affari per un appalto estero) e le risultanzedocumentali, dalle quali emergeva che la partecipazione alla gara e lasottoscrizione del contratto risultavano riferibili ad altro soggetto (LavajetS.r.l.), con conseguente carenza del necessario nesso di riferibilità delcosto alla contribuente. In particolare, i giudici di merito hanno rilevato ladivergenza tra la situazione di fatto e quanto riportato nelle fatture,evidenziando che la prestazione dichiarata non risultava riferibile allasocietà contribuente, che non era parte della gara cui le attività siriferivano, e che l’interposizione del soggetto estero era priva digiustificazione economica e contrattuale. Quanto alle annualità 2011 e2012, la CTR ha inoltre evidenziato che gli elaborati prodotti a sostegnodelle prestazioni rese da TIP – Think in [OSCURATO:PERSONA] avevanocontenuto sostanzialmente descrittivo e non dimostravano, con elementiverificabili, l’effettivo svolgimento di attività riferibili allo specifico progettoe al territorio interessato, sicché la spesa è stata ritenuta priva di provasufficiente quanto a effettività e inerenza. Hanno altresì evidenziatol’assenza di un valido contratto, la mancata dimostrazione dell’effettività edell’inerenza delle prestazioni e la natura meramente descrittiva delladocumentazione prodotta, ritenuta insufficiente a fornire prova dellariconducibilità dei costi all’attività d’impresa.La motivazione della CTR si colloca nel solco dei principi affermati daquesta Corte in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass.2922/2022; Cass. 15369/2020; Cass. 5873/2019; Cass. 9851/2018),secondo cui è sufficiente che l’Amministrazione fornisca elementi oggettivie specifici – anche solo in relazione ad alcune fatture – idonei a dimostrareNumero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’alterità soggettiva del fornitore e la conoscibilità dell’interposizionesecondo l’ordinaria diligenza professionale. Una volta raggiunta tale soglia,spetta al contribuente provare l’effettività delle prestazioni e l’adozionedella massima diligenza per sottrarsi alla frode, non essendo a tal fineidonei la regolarità formale della contabilità, i pagamenti o la meracongruità economica delle operazioni. Tali criteri sono in piena coerenzaanche con la giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE, cause Kittel,Mahagében, Ferimet; nonché CGUE 1 dicembre 2022, C-512/21).Il compendio argomentativo della ricorrente si risolve, nella sostanza, inuna diversa ricostruzione dei fatti e in una richiesta di rivalutazione delmateriale istruttorio, attività che non è consentita in sede di legittimità. Leallegazioni difensive, incentrate sull’idoneità della documentazioneprodotta (contratti, relazioni, corrispondenza e pagamenti), nonindividuano un errore di diritto nella sussunzione operata dalla CTR, masollecitano una nuova ponderazione della portata dimostrativa di talielementi, inammissibile nel giudizio di cassazione. La contestazione dellaviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non individua alcuno specificotravisamento di prove decisive, ma si limita a sollecitare un nuovoapprezzamento delle risultanze documentali, mentre la dedotta violazionedell’art. 14, comma 4-bis, non si confronta con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova dell’effettività edell’inerenza dei costi.Parimenti corretta è la parte della decisione relativa all’inerenza,valutazione che costituisce apprezzamento di merito e che trovafondamento nel consolidato orientamento secondo cui il contribuente devedimostrare la destinazione del costo all’attività d’impresa, non essendosufficiente la sola contabilizzazione formale (Cass. 450/2018; Cass.22938/2018; Cass. 29404/2019; Cass. 30366/2019). L’antieconomicitàrappresenta un indice sintomatico della mancanza di inerenza e giustifica,Numero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026come avvenuto nel caso di specie, il giudizio negativo sulla riferibilità dellespese all’attività sociale (Cass. n. 11999/2025; Cass. n. 18904/2018).Correttamente, dunque, la CTR ha ritenuto che, nella fattispecie, nonsussistessero gli elementi necessari per riconoscere la deducibilità dei costiesposti, alla luce dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e dell’assenzadi elementi documentali idonei a dimostrare che le prestazioni fosserostate effettivamente rese e fossero inerenti all’attività della contribuente.Ne consegue che i motivi, esaminati congiuntamente, devono essererigettati.Con il quinto motivo di ricorso si allega la violazione dell’art. 12, comma5, d.lgs. 472/1997, per non avere la CTR rideterminato le sanzioni inapplicazione del principio della continuazione e per non avere valutatol’esimente di cui all’art. 8 d.lgs. 546/1992.Il quinto motivo è inammissibile.La ricorrente deduce la violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997,assumendo che la CTR avrebbe omesso di rideterminare le sanzioni inapplicazione del principio della continuazione. La censura è tuttavia nuova,poiché non risulta che tale questione fosse stata ritualmente devoluta algiudice di appello, né il ricorso ne fornisce la prova. In particolare, l’attointroduttivo in questa sede non assolve l’onere di specificazione e di“localizzazione” del motivo asseritamente proposto in appello, nonindicando in quale parte dell’atto di gravame sia stata dedotta lacontinuazione né riproducendone, quanto meno, il contenuto essenziale,così da consentire il controllo di rituale devoluzione della questione.La sentenza impugnata dà conto esclusivamente della valutazionedell’esimente ex art. 8 d.lgs. 546/1992, affermando che «non esistonoobiettive condizioni di incertezza», mentre non contiene alcun riferimentoalla continuazione, né come motivo di appello né come questioneesaminata. La CTR, dunque, non ne tratta.Numero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026D’altro canto, nel ricorso per cassazione risulta – in modo del tuttoassertivo – che «la Commissione […] ha in ogni caso anche gravementeerrato nel non ridurre le sanzioni e nel non riportarle a un’unica sanzionecumulativa e continuativa», senza tuttavia indicare dove tale censurasarebbe stata formulata nel giudizio di appello e senza trascrivere ilrelativo motivo.Si legge infatti nel ricorso: «…la Commissione di prime cure ha in ognicaso anche gravemente errato nel non riportarle a un’unica sanzionecumulativa e continuativa», ma tale rilievo è rivolto alla CTP e non èseguita da alcuna indicazione del corrispondente motivo di appello.Neppure è chiarito se e in che termini tale doglianza sia stata riproposta algiudice del gravame, sì da impedire di verificare la formazione del themadecidendum in secondo grado.Il ricorso è, pertanto, privo di specificità.Secondo i principi consolidati della Corte, quando una questione noncompare nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena diinammissibilità: allegare di averla dedotta nel merito, indicare in qualeil contenuto essenziale, chiarire come esso si ponga in contraddittorio conla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di dimostrare chefosse effettivamente oggetto di devoluzione.Ciò discende dal noto principio secondo cui: «Qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena d’inammissibilità, non soloallegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto. Imotivi del ricorso devono investire questioni già comprese nel temadecidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito» (Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 9Numero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 13 agosto2018, n. 20712).Inoltre: «L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto ove sia denunciato un error in procedendo,presuppone comunque l’ammissibilità del motivo: il ricorrente non èdispensato dall’onere di specificare, a pena di inammissibilità, i fattiprocessuali posti a fondamento dell’errore denunciato. Tale specificazionedeve essere contenuta nello stesso ricorso»(Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).E ancora: «Per impugnare validamente un capo della sentenza non bastamanifestare la volontà di contestarlo, ma occorre una parte argomentativache, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, miri adincrinarne il fondamento logico-giuridico» (Cass. 12280/2016; Cass.18704/2015; Cass., Sez. U., 23299/2011).Nel caso in esame, il ricorso non trascrive né localizza il motivo di appellorelativo alla continuazione e non riporta la motivazione della sentenza diprimo grado che sarebbe stata censurata. L’assenza di tali elementi rendeimpossibile alla Corte verificare: che la questione fosse stataeffettivamente introdotta in appello; che fosse pertinente rispetto allamotivazione della CTP; che fosse, quindi, parte del thema decidendum delgiudizio di secondo grado.Tale lacuna impedisce il controllo richiesto dall’art. 366 c.p.c. e comporta,in via dirimente, l’inammissibilità del motivo.Il quinto motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 10.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 27555/2020Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 10097/2026Data pubblicazione 18/04/2026Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak