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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27634/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11014/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso l ’A vvocatura G enerale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente, ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma n. 6400/2021 depositata il 18/10/2021.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’08 ottobre2024.

Rilevato che: SANZIONI AMMINISTRATIVE1. con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, [OSCURATO:PERSONA], notaio in Milano, ha proposto opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 401 463 , emesso il 31/05/2017 dal Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”), che gli infliggeva la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.602.000 per avere omesso di segnalare tempestivamente all’UIF della Banca d’Italia, in violazione dell’art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007 (attuale art. 35, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 2017) operazioni finanziarie sospette, eseguite nel periodo tra febbraio e marzo 2010, con atti rogati presso il suo studio riguardanti le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un ammontare di euro

160.200.000. Il Tribunale di Roma, nelcontraddittorio del MEF, con sentenza n. 13876/2018, in accoglimento dell’opposizione, ha annullato la sanzione e ha compensato, tra le parti, le spese di giudizio.

La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello del MEF; inoltre, in applicazione dello ius superveniens, ha ridotto la pena pecuniaria a euro 30.000, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi di merito.

2. il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello.

Il ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza.

Il MEF ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto controricorso incidentale, sulla base di un motivo.

Il PG ha depositato una memoria per l’udienza e ha chiesto che entrambi i ricorsi, principale e incidentale, siano rigettati.

Consideratoche: I.sono questi, in sintesi, i passi salienti della sentenza: (i) non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n.90/2017): in particolare, il regime sanzionatorio a carico della platea dei trasgressori, compresi i professionisti, è ragionevole e proporzionato e non si pone in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di adeguatezza della penapecuniaria; (ii) questa la sequenza dei fatti di causa: all’esito dell’ispezione della Guardia di Finanza svoltasi nel periodo 1° gennaio 2014/3 febbraio 2015, presso lo studio professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA], a quest’ultimo, in qualità di notaio rogante, è stata contestata l’omessa segnalazione di quattro operazioni sospette, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], successivamente sottoposte a procedimento penale dai PM di Genova e Milano per essere “scatole vuote” “utilizzate […] medianti aumenti di capitale ed emissione di strumenti finanziari per perseguire finalità illecite”.

In dettaglio, gli atti notarili contestati sono : (a) il verbale di assemblea della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (registrato il 02/03/2010) , nel quale veniva deliberato un aumento di capitale sociale da euro 30.000.000 a euro 60.000.000 da attuare con l’emissione di trenta milioni di azioni; (b) l’emissione, da parte d ella [OSCURATO:PERSONA] , in pari data e con la medesima delibera assembleare, di un prestito obbligazionario convertibile in azioni della stessa società, per un controvalore di euro 30.000.000, rimborsabile entro il 31/12/2037; (c) l’ atto di cessione di ramo di azienda, in data 22/02/2010 (registratol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), da GAM s.c. a [OSCURATO:PERSONA] verso cessione da quest’ultima alla venditrice di 420.000 (delle dette) obbligazioni convertibili; (d) il verbale di assemblea di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (registrato il 17/03/2010) recante la deliberazione dell’aumento di capitale sociale da euro 10.000 a euro 100.000.000; (iii) il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione ponendo l’accento sull’inesistenza di condotte di riciclaggio in mancanza del trasferimento di denaro o di altri beni e sull’inconferenza, ai fini della contestazione della violazione amministrativa, di fatti penalmente rilevanti, contestazione che il notaio rogante non poteva conoscere ex ante; (iv) come sostiene il MEF(nel primo motivo di appello), la nozione di riciclaggio ex art. 2 d.lgs. n. 231/2007 è più ampia di quanto ritiene il Tribunale e include anche le operazioni , nella specie contestate al notaio, consistenti nell’occultamento o nella dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti degli stessi (art. 2, comma 1, lett. b), sicché si considerano “sospette” anche le operazioni meramente cartolari o fittizie, come l’aumento di capitale correlato all’emissione di strumenti finanziari, oppure la cessione di quote, integranti una conversione o una dissimulazione di tali trasferimenti, preordinati, come veicoli di interposizione patrimoniale, alla fraudolenta commissione di reati fiscali o tributari.

Il contenuto dell’obbligo di adeguata verifica ex art. 41 d.lgs. n. 231/2007 a carico del notaio rogante è individuato dalla circolare del 24 febbraio 2006 dell’UIC che, tra l’altro - allegato c), n. 7 – indica come potenzialmente anomale le ipotesi in cui “le prestazioni professionali richieste” riguardino “operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente privi di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari”; (v) nella fattispecie, l’obbligo di segnalazione a carico del notaio, come sostiene il MEF in un motivo di appello, derivava da gli indici oggettivi e soggettivi di anomalia delle operazioni: sul piano oggettivo, veniva in risalto, in primo luogo, l’elevatissimo valore delle operazioni e l’assetto societario e personale delle compagini interessate (nel caso di [OSCURATO:PERSONA], vi era un unico azionista), in secondo luogo, l’aspetto patrimoniale che doveva fare dubitare il professionista della liceità delle operazionimedesime, poste in essere da società in profonda crisi finanziaria, come attestato dai bilanci, evidentemente non esaminati dal notaio, in violazione del dovere di diligenza professionale e di collabo razione attiva con l’autorità di vigilanza; (vi) l’obbligo di segnalazioneantiriciclaggio, sancito prima dall’art. 3 legge n. 197/1991 e , successivamente , dall’art. 41 d.lgs. n. 231/2007, si desume anche dal decalogo delle operazioni sospette redatto dalla Banca d’Italia che contiene una casistica esemplificativa delle operazioni (bancarie) anomale; (vii) sul piano sanzionatorio, esaminando anche l’eccezione riconvenzionale del notaio appellato, che ha chiesto che, in applicazione dello ius superveniens , la sanzione eventualmente da applicargli sia pari all’attuale minimo edittale di euro 3.000, effettivamente, come previsto dall’art. 69 del novellato d.lgs. n. 231/2007, vengono in gioco le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 58 d.lgs. n. 90/2017.

Vista la reiterazione delle condotte, desumibile dal numero di operazioni e atti, l’entità delle operazioni, il lasso di tempo di riferimento, e la rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto del carattere fittizio dei trasferimenti, la violazione contestata si deve considerare grave sia per intensità e grado dell’elemento soggettivo sia dal punto di vista dell’elemento oggettivo.

Detto che la violazione è grave, dovendosi fare applicazione della lex mitior, la nuova sanzione va rideterminata nella misura di euro 30.000, che è il minimo edittale per l’ipotesi grave, “in assenza di vantaggi personali” da parte del trasgressore;

1. così ricostruita la trama argomentativa della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione di norme costituzionali (3,24,25,76,97) perchè la CDA di Roma , disattendendo i rilievi mossi dall’appellante al la normativa antiriciclaggio, non ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, commi 1 e 2, 62, comma 4, 65 comma 9, 68, del d.lgs. n. 231/2007(attuale formulazione ) per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76, 97 Cost.;

1.1. il motivo è inammissibile;

1.2. la censura ivi contenuta è redatta secondo la tecnica dell’assemblaggio, consiste nel mero “copia e incolla” dell’identica doglianza che la parte privata aveva articolato nella comparsa di costituzione in appello (nelle pagg. 39 e seguenti) e, conclusivamente (cfr. pag. 17 del ricorso per cassazione), senza sottoporre a specifica critica il ragionamento sviluppato dalla CDA di Roma per disattendere l’eccezione di incostituzionalità della normativa antiriciclaggio, afferma laconicamente che, se la Corte d’appello avesse “tenuto nel debito conto” i rilievi dell’appellato, avrebbe senz’altro sollevato questione di legittimità costituzionale.

Il rilievo non è correttamente proposto perché non reca la specifica critica della norma di legge ordinaria della cui costituzionalità la parte dubita.

Non viene sollecitata la Corte di Cassazione, per il tramite di una articolata censura, a rimettere gli atti alla [OSCURATO:PERSONA].

Le Sezioni unite della Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020, Rv. 659459 - 01) insegnano che l a violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.Nel caso in esame si chiede solo la cassazione della sentenza impugnata.

La Corte, sempre a sezioni unite ( Sentenza n. 11167 del 06/04/2022, Rv. 664412 - 01) , ha successivamente chiarito che l a violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione ( evenienza, quest ’ultima , che non ricorre nella specie) , non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.

2. il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 2 d.lgs. n.231/2007.

Si assume che la CDA di Roma non avrebbe colto che nella fattispecie concreta non esistevano gli indici di anomalia, ricollegabili alla disciplina antiriciclaggio, delle operazioni sottese agli atti rogati dal notaio [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, non era tenuto all’obbligo di segnalazione di cui all’art. 41 d.lgs. n. 231/2007.

E questo perché – obietta il ricorrente – in mancanza d el passaggio di denaro o di un profitto illecito, suscettibili, anche astrattamente, di essere oggetto di riciclaggio, difetta, in radice , il requisito basilare dell’obbligo di segnalazione, e cioè il riciclaggio medesimo, effettivo o anche solo sospetto;

2.1. il secondo motivo è infondato;

2.2. il primo comma dell’art. 2 (“Finalità e principi”) d.lgs. n. 231/2007, dispone: «Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: […] b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attivitàcriminosa o da una partecipazione a tale attività».L’art. 41 (”Flusso di ritorno delle informazioni”), dello stesso decreto, nella versione ratione temporis vigente, dispone: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12 [che, al primo comma, lett. c), menziona i notai, n.d.r.], 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico […]».

2.3. Così delineata la cornice legislativa, rileva la Corte che la CDA di Roma, attenendosi al dato normativo, alla stregua di un apprezzamento discrezionale della fattispecie concreta, che sfugge al sindacato di legittimità demandato alla S.C., ha ravvisato nelle operazioni poste in essere dalla clientela del ricorrente, tramite gli atti notarili redatti da quest’ultimo (delibere di aumento di capitale, emissione di strumenti finanziari, cessione di ramo di azienda), (cfr. pag. 8 della sentenza) «visibili indici di anomalia, tali da fare affiorare il ragionevole sospetto di potenziale attività di riciclaggio che imponeva l’invio della segnalazione all’UIF da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA]».

Per il giudice d’appello, dunque, al momento della stipula degli atti si profilavano numerosi elementi oggettivi di anomalia delle operazioni societarie sottostanti che avrebbero dovuto mettere in allarme in notaio, quali: l’elevatissimo valore cartolare delle operazioni, la profonda crisi finanziaria dei soggetti coinvolti ([OSCURATO:PERSONA] aveva un passivo di oltre 64 milioni di euro, costi per oltre 4 milioni, e “utili” pari a 124.000 euro, mentre [OSCURATO:PERSONA] era inattiva), ragion per cui, argomenta la Corte territoriale, se il notaio avesse preso in considerazione questi dati avrebbe dovuto sospettare che stava rogando atti che coinvolgevano delle “scatole vuote”, finalizzati al perseguimento di obiettivi illeciti.

Donde, anche, sul piano soggettivo, la violazione dello standard minimo di diligenza richiesto al notaio, fermo il rilievo che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3, legge n. 689/1981, ai fini della responsabilità è sufficiente la colpa del professionista.

In effetti, dal ricorso e dal controricorso si evince con estrema chiarezza che il notaio [OSCURATO:PERSONA] si è sottratto agli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione all’UIF, previsti dalla normativa antiriciclaggio, si è prestato a rogare una serie di atti relativi ad operazioni societarie (aumenti di capitale, emissione di obbligazioni, cessione di azienda, etc.) apparentemente di valore cospicuo (basti pensare all’aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA] da trenta a cento milioni di euro), ma, in realtà, puramente cartolari, figurate e sicuramente fittizie (è infatti pacifico che, come sostenuto dal MEF, all’atto della sottoscrizione, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione non hanno versato alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte, come prescritto dal primo comma dell’art. 2439 c.c.), ciò che è confermato, in maniera incontrovertibile, dall’inconsistenza patrimoniale delle società, prossime al fallimento, e dalla caratura delle persone coinvolte, bene illustrata in controricorso (pagg. 3 e 4) e non contestata ex adverso, elementi, questi, che preludono ineluttabilmente alle classiche attività illecite (basti pensare all’emissione delle cd.

FOI) che si realizza n o mediante le “cartiere”.Coerenti con le considerazioni fin qui svolte sono del resto le [OSCURATO:PERSONA] in materia di adeguata verifica della clientela, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 4 aprile 2014 che, sebbene non ancora in vigore all’epoca dei fatti, agevolanoperò l’interprete nellala lettura del dato normativo.

Degno di nota è che, tra l’altro, il deliberato del CNN - Sezione II (“Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [art. 20 del decreto antiriciclaggio]”) - con riferimento agli obblighi di adeguata verifica posti dal decreto antiriciclaggio a carico dei notai, metta in evidenza che la normativa antiriciclaggio «prevede che il professionista deve essere in grado di dimostrare che nello svolgimento della sua attività adotta misure adeguate all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. […] In caso di anomalie emerse in sede di adeguata verifica, in via cautelare, è opportuno che il notaio conservi traccia scritta dell’iter logico che lo ha indotto a ritenere non sussistenti i presupposti per la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Tale cautela, in caso di controllo ispettivo, anche a distanza di tempo, potrebbe agevolare la dimostrazione della diligenza osservata dal notaio nell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica».

2.4. Priva di fondamento è, perciò , la notazione del ricorrente secondo cui l’obbligo di segnalazione non sorge se non si è in presenza di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Vero è, piuttosto, che le misure del decreto antiriciclaggio si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari (compresi i notai) delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L’obbligo di segnalazione a carico del notaio scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, non presuppone necessariamente che il notaio abbia acquisito e che comunque sia in possesso di indizi circa la provenienza delittuosa dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento.

Il tema è già stato affrontato dal la giurisprudenza sezionale (Cass. n. 1798/2024; in termini, Cass. n. 24396/2024) con riferimento all’analoga fattispecie degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette a carico dei funzionari degli istituti di credito, ed è stato risolto con l’articolazione del principio di diritto secondo cui «la segnalazione dell’operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi [dell’epoca, n.d.r.] esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera f), d.l. n. 143 del 1991, con un’archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 9312/2007)».

3. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 90/2017, applicabile nella specie, e infine degli artt. 67 e 68 d.lgs. n. 231/2007.

Più specificamente, un primo sub motivo– violazione dell’art. 112 c.p.c. – ascrive alla sentenza impugnata di avere ritenuto la violazione ancora più grave di quanto ravvisato dall’amministrazione che, infatti, aveva escluso che la violazione fosse “qualificata”, tanto è vero che aveva inflitto una pena pecuniaria pari al minimo edittale (e cioè, l’uno per cento dell’importo dell’operazione non segnalata).

Inoltre, si lamentano errores in iudicando: ne lla specie , ad avviso del ricorrente, non sussisteva alcuno dei parametri normativi, oggettivi e soggettivi, per attribuire alla violazione il carattere della gravità, con l’aggiunta che il novellato art. 68 aveva introdotta la facoltà del destinatario della sanzione di chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta. 3.1.Il primo sottomotivo è infondato.

3.2. Al contrario di quanto asserisce il ricorrente, la CDA di Roma non è incorsa in ultrapetizione là dove ha irrogato la sanzione minima prevista per la violazione “qualificata” di cui all’art. 58 comma 2 del novellato d.lgs. n. 231/2007 (giusta d.lgs. n. 90/2017), sebbene - è questa la tesi del ricorrente - l’amministrazione non avesse contestato una violazione (appunto) “qualificata”.

Assodatoche la PA, ritenendo grave la violazione, aveva irrogato la pena pecuniaria di euro 1.602.000, molto più elevata di quella di euro 30.000 applicata dalla CDA di Roma, si deve aggiungere che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 n. 4844 del 23/02/2021 Rv. 660460 –01), in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.

Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.4.

Il quarto motivo censura la viola zione dell’art. 91 c.p.c.: si sostiene che, se la CDA di Roma , che ha condannato la parte privata alle spese dei due gradi merito, non fosse incorsa nelle evidenziate violazioni, avrebbe dovuto respingere l’appello e condannare il MEF al pagamento delle spese.

Il motivo resta assorbito per la ragione appresso (punto 5.1.) indicata.

5. L’unico motivo di ricorso incidentale del MEF denuncia la violazione dell’art. 58 comma 2 del novellato d.lgs. n. 231/2007.

L’amministrazione deduce che la CDA di Roma, da un lato, ha ritenuto grave la condanna sanzionata, ma, dall’altro, ha applicato il minimo edittale, giustificata dalla “assenza di vantaggi personali” per il ricorrente, quale circostanza non prevista dall’art. 58, cit., e in contrasto con i criteri di quantificazione della sanzione stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo.

5.1. Il motivo, il cui esame è prioritario rispetto alle censure del ricorso principale non ancora esaminate , è fondato, il che comporta l’assorbimento (improprio) di tali residue censure (secondo sottomotivo del terzo motivoe quarto motivo di ricorso principale).

Come si è accennato in precedenza (punto 3 . 2 .) , spetta al giudice di merito determinare la pena pecuniaria entro il minimo e il massimo edittali sulla scorta dalla valutazione discrezionale dell’elemento oggetto e del profilo soggettivo dell’illecito.

Nella specie la CDA di Roma non ha correttamente applicato i parametri normativi a presidio della determinazione del quantum della sanzione.

E questo perché, per un verso, ha definito grave la condotta del notaio per la macroscopica anomalia delle operazioni e per l’elevato grado di colpevolezza; tuttavia, per altro verso, facendo leva su un aspetto eccentrico rispetto ai criteri di commisurazione della sanzione (oltre che avulso dalle risultanze processuali), ovverosia l’assenza di “vantaggi personali”, ha ritenuto congrua la sanzione di euro 30.000, coincidente con l’attualeminimo edittale.

Ladecisione non è conforme a diritto e, pertanto, è demandato al giudice del rinvio di determinare nuovamente la sanzione pecuniari a attenendosi ai parametri dell’art. 58 comma 2 d.lgs. n. 231/2007, che recita:«Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

La gravitàdella violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell ’ intensit à e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato » .

6. In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso principale, rigettati il secondo motivo e il terzo motivo nei termini sopra indicati, accolto il ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi di ricorso principale (secondo sottomotivo del terzo motivo e quarto motivo), la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale, rigetta il secondo motivo e il terzo motivo nei termini sopra indicati, accoglie il ricorso incident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11014/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso l ’A vvocatura G enerale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente, ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma n. 6400/2021 depositata il 18/10/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’08 ottobre2024. Rilevato che: SANZIONI AMMINISTRATIVE1. con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, [OSCURATO:PERSONA], notaio in Milano, ha proposto opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 401 463 , emesso il 31/05/2017 dal Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”), che gli infliggeva la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.602.000 per avere omesso di segnalare tempestivamente all’UIF della Banca d’Italia, in violazione dell’art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007 (attuale art. 35, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 2017) operazioni finanziarie sospette, eseguite nel periodo tra febbraio e marzo 2010, con atti rogati presso il suo studio riguardanti le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un ammontare di euro 160.200.000. Il Tribunale di Roma, nelcontraddittorio del MEF, con sentenza n. 13876/2018, in accoglimento dell’opposizione, ha annullato la sanzione e ha compensato, tra le parti, le spese di giudizio. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello del MEF; inoltre, in applicazione dello ius superveniens, ha ridotto la pena pecuniaria a euro 30.000, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi di merito. 2. il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. Il ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza. Il MEF ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto controricorso incidentale, sulla base di un motivo. Il PG ha depositato una memoria per l’udienza e ha chiesto che entrambi i ricorsi, principale e incidentale, siano rigettati. Consideratoche: I.sono questi, in sintesi, i passi salienti della sentenza: (i) non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n.90/2017): in particolare, il regime sanzionatorio a carico della platea dei trasgressori, compresi i professionisti, è ragionevole e proporzionato e non si pone in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di adeguatezza della penapecuniaria; (ii) questa la sequenza dei fatti di causa: all’esito dell’ispezione della Guardia di Finanza svoltasi nel periodo 1° gennaio 2014/3 febbraio 2015, presso lo studio professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA], a quest’ultimo, in qualità di notaio rogante, è stata contestata l’omessa segnalazione di quattro operazioni sospette, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], successivamente sottoposte a procedimento penale dai PM di Genova e Milano per essere “scatole vuote” “utilizzate […] medianti aumenti di capitale ed emissione di strumenti finanziari per perseguire finalità illecite”. In dettaglio, gli atti notarili contestati sono : (a) il verbale di assemblea della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (registrato il 02/03/2010) , nel quale veniva deliberato un aumento di capitale sociale da euro 30.000.000 a euro 60.000.000 da attuare con l’emissione di trenta milioni di azioni; (b) l’emissione, da parte d ella [OSCURATO:PERSONA] , in pari data e con la medesima delibera assembleare, di un prestito obbligazionario convertibile in azioni della stessa società, per un controvalore di euro 30.000.000, rimborsabile entro il 31/12/2037; (c) l’ atto di cessione di ramo di azienda, in data 22/02/2010 (registratol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), da GAM s.c. a [OSCURATO:PERSONA] verso cessione da quest’ultima alla venditrice di 420.000 (delle dette) obbligazioni convertibili; (d) il verbale di assemblea di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (registrato il 17/03/2010) recante la deliberazione dell’aumento di capitale sociale da euro 10.000 a euro 100.000.000; (iii) il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione ponendo l’accento sull’inesistenza di condotte di riciclaggio in mancanza del trasferimento di denaro o di altri beni e sull’inconferenza, ai fini della contestazione della violazione amministrativa, di fatti penalmente rilevanti, contestazione che il notaio rogante non poteva conoscere ex ante; (iv) come sostiene il MEF(nel primo motivo di appello), la nozione di riciclaggio ex art. 2 d.lgs. n. 231/2007 è più ampia di quanto ritiene il Tribunale e include anche le operazioni , nella specie contestate al notaio, consistenti nell’occultamento o nella dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti degli stessi (art. 2, comma 1, lett. b), sicché si considerano “sospette” anche le operazioni meramente cartolari o fittizie, come l’aumento di capitale correlato all’emissione di strumenti finanziari, oppure la cessione di quote, integranti una conversione o una dissimulazione di tali trasferimenti, preordinati, come veicoli di interposizione patrimoniale, alla fraudolenta commissione di reati fiscali o tributari. Il contenuto dell’obbligo di adeguata verifica ex art. 41 d.lgs. n. 231/2007 a carico del notaio rogante è individuato dalla circolare del 24 febbraio 2006 dell’UIC che, tra l’altro - allegato c), n. 7 – indica come potenzialmente anomale le ipotesi in cui “le prestazioni professionali richieste” riguardino “operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente privi di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari”; (v) nella fattispecie, l’obbligo di segnalazione a carico del notaio, come sostiene il MEF in un motivo di appello, derivava da gli indici oggettivi e soggettivi di anomalia delle operazioni: sul piano oggettivo, veniva in risalto, in primo luogo, l’elevatissimo valore delle operazioni e l’assetto societario e personale delle compagini interessate (nel caso di [OSCURATO:PERSONA], vi era un unico azionista), in secondo luogo, l’aspetto patrimoniale che doveva fare dubitare il professionista della liceità delle operazionimedesime, poste in essere da società in profonda crisi finanziaria, come attestato dai bilanci, evidentemente non esaminati dal notaio, in violazione del dovere di diligenza professionale e di collabo razione attiva con l’autorità di vigilanza; (vi) l’obbligo di segnalazioneantiriciclaggio, sancito prima dall’art. 3 legge n. 197/1991 e , successivamente , dall’art. 41 d.lgs. n. 231/2007, si desume anche dal decalogo delle operazioni sospette redatto dalla Banca d’Italia che contiene una casistica esemplificativa delle operazioni (bancarie) anomale; (vii) sul piano sanzionatorio, esaminando anche l’eccezione riconvenzionale del notaio appellato, che ha chiesto che, in applicazione dello ius superveniens , la sanzione eventualmente da applicargli sia pari all’attuale minimo edittale di euro 3.000, effettivamente, come previsto dall’art. 69 del novellato d.lgs. n. 231/2007, vengono in gioco le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 58 d.lgs. n. 90/2017. Vista la reiterazione delle condotte, desumibile dal numero di operazioni e atti, l’entità delle operazioni, il lasso di tempo di riferimento, e la rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto del carattere fittizio dei trasferimenti, la violazione contestata si deve considerare grave sia per intensità e grado dell’elemento soggettivo sia dal punto di vista dell’elemento oggettivo. Detto che la violazione è grave, dovendosi fare applicazione della lex mitior, la nuova sanzione va rideterminata nella misura di euro 30.000, che è il minimo edittale per l’ipotesi grave, “in assenza di vantaggi personali” da parte del trasgressore; 1. così ricostruita la trama argomentativa della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione di norme costituzionali (3,24,25,76,97) perchè la CDA di Roma , disattendendo i rilievi mossi dall’appellante al la normativa antiriciclaggio, non ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, commi 1 e 2, 62, comma 4, 65 comma 9, 68, del d.lgs. n. 231/2007(attuale formulazione ) per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76, 97 Cost.; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. la censura ivi contenuta è redatta secondo la tecnica dell’assemblaggio, consiste nel mero “copia e incolla” dell’identica doglianza che la parte privata aveva articolato nella comparsa di costituzione in appello (nelle pagg. 39 e seguenti) e, conclusivamente (cfr. pag. 17 del ricorso per cassazione), senza sottoporre a specifica critica il ragionamento sviluppato dalla CDA di Roma per disattendere l’eccezione di incostituzionalità della normativa antiriciclaggio, afferma laconicamente che, se la Corte d’appello avesse “tenuto nel debito conto” i rilievi dell’appellato, avrebbe senz’altro sollevato questione di legittimità costituzionale. Il rilievo non è correttamente proposto perché non reca la specifica critica della norma di legge ordinaria della cui costituzionalità la parte dubita. Non viene sollecitata la Corte di Cassazione, per il tramite di una articolata censura, a rimettere gli atti alla [OSCURATO:PERSONA]. Le Sezioni unite della Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020, Rv. 659459 - 01) insegnano che l a violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.Nel caso in esame si chiede solo la cassazione della sentenza impugnata. La Corte, sempre a sezioni unite ( Sentenza n. 11167 del 06/04/2022, Rv. 664412 - 01) , ha successivamente chiarito che l a violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione ( evenienza, quest ’ultima , che non ricorre nella specie) , non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale. 2. il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 2 d.lgs. n.231/2007. Si assume che la CDA di Roma non avrebbe colto che nella fattispecie concreta non esistevano gli indici di anomalia, ricollegabili alla disciplina antiriciclaggio, delle operazioni sottese agli atti rogati dal notaio [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, non era tenuto all’obbligo di segnalazione di cui all’art. 41 d.lgs. n. 231/2007. E questo perché – obietta il ricorrente – in mancanza d el passaggio di denaro o di un profitto illecito, suscettibili, anche astrattamente, di essere oggetto di riciclaggio, difetta, in radice , il requisito basilare dell’obbligo di segnalazione, e cioè il riciclaggio medesimo, effettivo o anche solo sospetto; 2.1. il secondo motivo è infondato; 2.2. il primo comma dell’art. 2 (“Finalità e principi”) d.lgs. n. 231/2007, dispone: «Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: […] b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attivitàcriminosa o da una partecipazione a tale attività».L’art. 41 (”Flusso di ritorno delle informazioni”), dello stesso decreto, nella versione ratione temporis vigente, dispone: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12 [che, al primo comma, lett. c), menziona i notai, n.d.r.], 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico […]». 2.3. Così delineata la cornice legislativa, rileva la Corte che la CDA di Roma, attenendosi al dato normativo, alla stregua di un apprezzamento discrezionale della fattispecie concreta, che sfugge al sindacato di legittimità demandato alla S.C., ha ravvisato nelle operazioni poste in essere dalla clientela del ricorrente, tramite gli atti notarili redatti da quest’ultimo (delibere di aumento di capitale, emissione di strumenti finanziari, cessione di ramo di azienda), (cfr. pag. 8 della sentenza) «visibili indici di anomalia, tali da fare affiorare il ragionevole sospetto di potenziale attività di riciclaggio che imponeva l’invio della segnalazione all’UIF da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA]». Per il giudice d’appello, dunque, al momento della stipula degli atti si profilavano numerosi elementi oggettivi di anomalia delle operazioni societarie sottostanti che avrebbero dovuto mettere in allarme in notaio, quali: l’elevatissimo valore cartolare delle operazioni, la profonda crisi finanziaria dei soggetti coinvolti ([OSCURATO:PERSONA] aveva un passivo di oltre 64 milioni di euro, costi per oltre 4 milioni, e “utili” pari a 124.000 euro, mentre [OSCURATO:PERSONA] era inattiva), ragion per cui, argomenta la Corte territoriale, se il notaio avesse preso in considerazione questi dati avrebbe dovuto sospettare che stava rogando atti che coinvolgevano delle “scatole vuote”, finalizzati al perseguimento di obiettivi illeciti. Donde, anche, sul piano soggettivo, la violazione dello standard minimo di diligenza richiesto al notaio, fermo il rilievo che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3, legge n. 689/1981, ai fini della responsabilità è sufficiente la colpa del professionista. In effetti, dal ricorso e dal controricorso si evince con estrema chiarezza che il notaio [OSCURATO:PERSONA] si è sottratto agli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione all’UIF, previsti dalla normativa antiriciclaggio, si è prestato a rogare una serie di atti relativi ad operazioni societarie (aumenti di capitale, emissione di obbligazioni, cessione di azienda, etc.) apparentemente di valore cospicuo (basti pensare all’aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA] da trenta a cento milioni di euro), ma, in realtà, puramente cartolari, figurate e sicuramente fittizie (è infatti pacifico che, come sostenuto dal MEF, all’atto della sottoscrizione, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione non hanno versato alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte, come prescritto dal primo comma dell’art. 2439 c.c.), ciò che è confermato, in maniera incontrovertibile, dall’inconsistenza patrimoniale delle società, prossime al fallimento, e dalla caratura delle persone coinvolte, bene illustrata in controricorso (pagg. 3 e 4) e non contestata ex adverso, elementi, questi, che preludono ineluttabilmente alle classiche attività illecite (basti pensare all’emissione delle cd. FOI) che si realizza n o mediante le “cartiere”.Coerenti con le considerazioni fin qui svolte sono del resto le [OSCURATO:PERSONA] in materia di adeguata verifica della clientela, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 4 aprile 2014 che, sebbene non ancora in vigore all’epoca dei fatti, agevolanoperò l’interprete nellala lettura del dato normativo. Degno di nota è che, tra l’altro, il deliberato del CNN - Sezione II (“Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [art. 20 del decreto antiriciclaggio]”) - con riferimento agli obblighi di adeguata verifica posti dal decreto antiriciclaggio a carico dei notai, metta in evidenza che la normativa antiriciclaggio «prevede che il professionista deve essere in grado di dimostrare che nello svolgimento della sua attività adotta misure adeguate all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. […] In caso di anomalie emerse in sede di adeguata verifica, in via cautelare, è opportuno che il notaio conservi traccia scritta dell’iter logico che lo ha indotto a ritenere non sussistenti i presupposti per la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Tale cautela, in caso di controllo ispettivo, anche a distanza di tempo, potrebbe agevolare la dimostrazione della diligenza osservata dal notaio nell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica». 2.4. Priva di fondamento è, perciò , la notazione del ricorrente secondo cui l’obbligo di segnalazione non sorge se non si è in presenza di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Vero è, piuttosto, che le misure del decreto antiriciclaggio si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari (compresi i notai) delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’obbligo di segnalazione a carico del notaio scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, non presuppone necessariamente che il notaio abbia acquisito e che comunque sia in possesso di indizi circa la provenienza delittuosa dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento. Il tema è già stato affrontato dal la giurisprudenza sezionale (Cass. n. 1798/2024; in termini, Cass. n. 24396/2024) con riferimento all’analoga fattispecie degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette a carico dei funzionari degli istituti di credito, ed è stato risolto con l’articolazione del principio di diritto secondo cui «la segnalazione dell’operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi [dell’epoca, n.d.r.] esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera f), d.l. n. 143 del 1991, con un’archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 9312/2007)». 3. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 90/2017, applicabile nella specie, e infine degli artt. 67 e 68 d.lgs. n. 231/2007. Più specificamente, un primo sub motivo– violazione dell’art. 112 c.p.c. – ascrive alla sentenza impugnata di avere ritenuto la violazione ancora più grave di quanto ravvisato dall’amministrazione che, infatti, aveva escluso che la violazione fosse “qualificata”, tanto è vero che aveva inflitto una pena pecuniaria pari al minimo edittale (e cioè, l’uno per cento dell’importo dell’operazione non segnalata). Inoltre, si lamentano errores in iudicando: ne lla specie , ad avviso del ricorrente, non sussisteva alcuno dei parametri normativi, oggettivi e soggettivi, per attribuire alla violazione il carattere della gravità, con l’aggiunta che il novellato art. 68 aveva introdotta la facoltà del destinatario della sanzione di chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta. 3.1.Il primo sottomotivo è infondato. 3.2. Al contrario di quanto asserisce il ricorrente, la CDA di Roma non è incorsa in ultrapetizione là dove ha irrogato la sanzione minima prevista per la violazione “qualificata” di cui all’art. 58 comma 2 del novellato d.lgs. n. 231/2007 (giusta d.lgs. n. 90/2017), sebbene - è questa la tesi del ricorrente - l’amministrazione non avesse contestato una violazione (appunto) “qualificata”. Assodatoche la PA, ritenendo grave la violazione, aveva irrogato la pena pecuniaria di euro 1.602.000, molto più elevata di quella di euro 30.000 applicata dalla CDA di Roma, si deve aggiungere che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 n. 4844 del 23/02/2021 Rv. 660460 –01), in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.4. Il quarto motivo censura la viola zione dell’art. 91 c.p.c.: si sostiene che, se la CDA di Roma , che ha condannato la parte privata alle spese dei due gradi merito, non fosse incorsa nelle evidenziate violazioni, avrebbe dovuto respingere l’appello e condannare il MEF al pagamento delle spese. Il motivo resta assorbito per la ragione appresso (punto 5.1.) indicata. 5. L’unico motivo di ricorso incidentale del MEF denuncia la violazione dell’art. 58 comma 2 del novellato d.lgs. n. 231/2007. L’amministrazione deduce che la CDA di Roma, da un lato, ha ritenuto grave la condanna sanzionata, ma, dall’altro, ha applicato il minimo edittale, giustificata dalla “assenza di vantaggi personali” per il ricorrente, quale circostanza non prevista dall’art. 58, cit., e in contrasto con i criteri di quantificazione della sanzione stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo. 5.1. Il motivo, il cui esame è prioritario rispetto alle censure del ricorso principale non ancora esaminate , è fondato, il che comporta l’assorbimento (improprio) di tali residue censure (secondo sottomotivo del terzo motivoe quarto motivo di ricorso principale). Come si è accennato in precedenza (punto 3 . 2 .) , spetta al giudice di merito determinare la pena pecuniaria entro il minimo e il massimo edittali sulla scorta dalla valutazione discrezionale dell’elemento oggetto e del profilo soggettivo dell’illecito. Nella specie la CDA di Roma non ha correttamente applicato i parametri normativi a presidio della determinazione del quantum della sanzione. E questo perché, per un verso, ha definito grave la condotta del notaio per la macroscopica anomalia delle operazioni e per l’elevato grado di colpevolezza; tuttavia, per altro verso, facendo leva su un aspetto eccentrico rispetto ai criteri di commisurazione della sanzione (oltre che avulso dalle risultanze processuali), ovverosia l’assenza di “vantaggi personali”, ha ritenuto congrua la sanzione di euro 30.000, coincidente con l’attualeminimo edittale. Ladecisione non è conforme a diritto e, pertanto, è demandato al giudice del rinvio di determinare nuovamente la sanzione pecuniari a attenendosi ai parametri dell’art. 58 comma 2 d.lgs. n. 231/2007, che recita:«Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravitàdella violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell ’ intensit à e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato » . 6. In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso principale, rigettati il secondo motivo e il terzo motivo nei termini sopra indicati, accolto il ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi di ricorso principale (secondo sottomotivo del terzo motivo e quarto motivo), la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale, rigetta il secondo motivo e il terzo motivo nei termini sopra indicati, accoglie il ricorso incident
Decreto Cassazione n. 27634/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris