CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04990/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20252- 20 22 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da s é stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, v ia Giulianello 26, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro pro tempore, -intimati - avverso la sentenza n. 577/2022del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022n. 20252 sez. S2 -ud. 13 -3 - 20 2 5 - 2 - rilevato che: -con sentenza resa in grado di appello n. 577/22, il Tribunale di Roma ha accolto l’impugnazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.21152/2020, diretta a censurare soltanto la statuizione di compensazione delle spese, pronunciata pur dopo l’accoglimento della sua opposizione a sanzione amministrativa; ha, in conseguenza, condannato la Prefettura al rimborso delle spese di primo grado, liquidandole in euro 134,00 per onorari, oltre agli accessori di legge; - a vverso questa sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno e la Prefettura non si sono tempestivamente e ritualmente costituiti con controricorso, ma hanno depositato una memoria ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale; considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 82, 86, 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma I, n. 3, 4, e 5 cod. proc. civ. ; l a sentenza impugnata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali di primo grado, sarebbe viziata da motivazione apparente e sarebbe anche in contrasto con la documentazione depositata din n anzi al Giudice di pace, in particolare la nota spese di euro 586,93, debitamente sottoscritta; -il motivo è infondato, perché il vizio di motivazione apparente ricorre nell’ipotesi in cui la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U,n. 8053 del Ric. 2022n. 20252 sez. S2 -ud. 13 -3 - 20 2 5 - 3 - 07/04/2014; in ultimo, Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023, con indicazione dei precedenti rilevanti); nella specie, invece, la sentenza contiene una motivazione che spiega, con chiarezza, che le spese di primo grado debbono essere liquidate in euro 134,00, per onorari, in base al minimo tariffario, escludendo la fase istruttoria, perché non svolta; -sul punto, per completezza, occorre altresì evidenziare che non è stata proposta una specifica censura attinente alla violazione dei minimi tariffari proprio per il mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, sicché è precluso a questa Corte, trattandosi di un’ipotesi di error in i udicando , modificare sul punto il provvedimento impugnato, in applicazione dei principi enunciati, tra le numerosissime, da Cass. n. 977/2025 (non massimata, ma con indicazione dei precedenti rilevanti); - il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod proc. civ.:il giudice d’appello avrebbe dovuto liquidare il compenso giudiziale in base ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, aggiornati dal d.m. 37 del 2018; -il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 4 e 6) cod proc. civ.: il ricorrente, infatti, ha lamentatounicamente che il Tribunale non avrebbe liquidato il compenso attenendosi ai parametri normativi, ma non ha proposto la censura ritualmente e, cioè, non ha indicato gli errori di in di viduazione dei parametri e delle fasi ; per principio consolidato, invero, la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate Ric. 2022n. 20252 sez. S2 -ud. 13 -3 - 20 2 5 - 4 - erroneamente(Cass. Sez. 6 - 2, n. 30716 del 21/12/2017; Sez. 1, n. 18584 del 30/06/2021); - il terzo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 cod proc. civ.; la sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente e non avrebbe pronunciato sull’eccezione preliminare con cui era stata chiesta, nel periodo di vigenza delle norme di sicurezza necessitate dall’emergenza pandemica, la trattazione della causa in presenza , con conseguente lesione deldiritto di difesa; - il motivo è evidentemente inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 cod proc. civ., atteso che il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] è risultato vittorioso in appello e, perciò, ha già esercitato con successo il proprio diritto di difesa; -per altro verso, quanto alla prospettata violazione dell’art. 24 Cost., ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità; in accordo con Cass. n. 27634/2024, è, infatti,indubitabile che il rilievo non sia stato correttamente proposto perché non reca la specifica critica della norma di legge ordinaria della cui costituzionalità la parte dubita, né viene sollecitata questa Corte, per il tramite di una articolata censura, a rimettere gli atti alla Corte costituzionale; sul punto, le Sezioni unite di questaCorte, con le due sentenze n. 25573 del 12/11/2020 e n. 11167 del 06/04/2022, hanno puntualizzato che la violazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma I, n. 3cod proc. civ. soltanto quando la norma che si assume violata sia di diretta applicazione e non quando, come nella specie, il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionalisi possa realizzare soltanto e necessariamente per il tramite dell’applicazione di una legge ordinaria; in tale seconda ipotesi, infatti, il contrasto può e deve essere portato ad emersione soltanto mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma Ric. 2022n. 20252 sez. S2 -ud. 13 -3 - 20 2 5 - 5 - ordinaria applicata per regolare la fattispecie; n el caso in esame , invece, è stata chiesta sol tanto la cassazione della sentenza impugnata; -i l ricorso è perciò respinto; non vi è luogo a statuizione sulle spese perché la Prefettura e il Ministero non hanno svolto difese; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovut