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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36920/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella del 26 settembre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 6) (art. 416, primo e secondo comma, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen.) e 7) (art. 452-quaterdecies, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen.) dell'imputazione provvisoria.

Segnatamente, al capo 6), è contestato a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe dell'associazione per delinquere, promossa, tra gli altri, dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], diretta alla commissione di delitti relativi al traffico illecito di rifiuti e alla realizzazione di truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale; con l'aggravante del fine di agevolazione del sodalizio di 'ndrangheta denominato locale di Mesoraca e delle contermini articolazioni 'ndranghetiste crotonesi, monopoliste del settore.

Al capo 7), poi, è contestata, quale reato-fine, l'organizzazione di attività di traffico illecito di rifiuti, per avere l'indagato - quale proprietario e gestore (assieme ai fratelli Andrea e Pasquale, quest'ultimo amministratore unico) della società a r.l. [OSCURATO:SOCIETA] - sistematicamente effettuato, per conto dell'impresa boschiva Serravalle (ramo «Pallino»), trasporti di materiale legnoso misto a scarti di segheria e di altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi, intensivi e pericolosi per l'ambiente, onde conferire alle centrali elettriche a biomassa ubicate in territorio calabrese detto materiale non conforme, per oltre cinquecento tonnellate, nel periodo dall'agosto all'ottobre 2018, dissimulandone la reale qualità e provenienza, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale conferito.

1.1. Il procedimento era scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro sulle attività illecite della consorteria di 'ndrangheta indicata come Locale di Mesoraca, attiva nel territorio crotonese, al cui vertice era collocato [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto dell'impresa boschiva [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di detta cosca era ritenuta acclarata da diverse sentenze, alcune delle quali divenute irrevocabili e altre dettagliatamente indicate nella richiesta cautelare (ivi inclusa l'operazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]", per i riferimenti alla figura del suddetto Ferrazzo), confermata dalle convergenti dichiarazioni (di accertata genuinità e di attendibilità intrinseca validata in sede giudiziaria) provenienti da numerosi collaboratori di giustizia, nominativamente indicati nel provvedimento e provenienti da contesti criminali eterogenei, infine sulla risultanze delle intercettazioni telefoniche.

In questo quadro, la consorteria di Mesoraca era risultata attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cippato alle centrali a biomassa e, in ordine a questa attività, il compendio indiziario acquisito era l'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative relative a vari procedimenti, fra i quali quello in corso, nonché di svariate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano disvelato gli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata nell'ambito suddetto.

Erano, in proposito, valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Oliverio, Adolfo e Liperoti, alla cui stregua si riteneva che vi fosse un accordo tra le consorterie criminali esistenti sul territorio volta a favorire la spartizione dei proventi illeciti del settore boschivo e che, in questo ambito, la ditta degli Spadafora fosse punto di riferimento delle cosche; così come era ritenuto acclarato uno stretto legame tra le imprese di Ferrazzo e quelle dei Serravalle, famiglia divisa in due rami, denominati "Montezemolo" e "Pallino".

La posizione dell'odierno ricorrente s'inserisce in tale quadro, in quanto socio, unitamente al fratello Andrea, della [OSCURATO:PERSONA], di cui il germano Pasquale è amministratore unico, che aveva compiuto sistematici conferimenti di materiale proveniente dalla segheria dei Serravalle (ramo "Pallino") falsificando le bolle di accompagnamento e la documentazione di trasporto al fine di attestare una diversa provenienza del materiale non conforme.

L'incrocio fra le fonti collaborative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni ha, secondo il Tribunale, corroborato la complessiva ipotesi di accusa di cui ai capi 6) e 7).

Quanto a quest'ultimo reato, il Tribunale ha valutato la natura dei materiali risultati conferiti nelle occasioni censite e ha confermato l'inquadramento dei medesimi quali rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.gs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), siccome si trattava di chips da espianto di frutteto, potature di legno vergine, vinacce, chips di legno vergine da segheria, sansa esausta, materiali provenienti da coltivazioni, cippato da residui di segheria, come da relazioni tecniche richiamate nella richiesta cautelare, corroborate dal compendio captativo e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

I rifiuti in questione erano incompatibili con il ciclo di produzione delle biomasse e il relativo conferimento era stato, quindi, abusivo, organizzato e realizzato in forma standardizzata, per ingenti quantità, con la violazione dei requisiti posti dalla disciplina regolatrice della materia, anche attraverso la frequente falsificazione dei documenti di trasporti, finalizzata a ostacolare l'accertamento della reale provenienza del prodotto.

In ordine al reato associativo sub 6), escluso il rapporto di specialità con l'altro delitto, i giudici del riesame hanno parimenti ritenuto confermata la gravità indiziaria, venendo individuate la struttura organizzata nel cartello di imprese Ferrazzo, Serravalle, Spadafora, Sacchetta, le sue basi operative, l'indeterminatezza del programma criminoso, che aveva visto la sua massima espressione nell'acquisto strategico della centrale di Cutro da parte della [OSCURATO:PERSONA] (facente capo al ramo "Montezemolo" dei Serravalle) e che aveva avuto la sua genesi nel ruolo attivo di Ferrazzo, legato ai Serravalle e in posizione tale da controllare gli Spadaf ora, e la stabilità del vincolo associativo.

1.2. Circa la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono stati valorizzati i contenuti di alcune conversazioni telefoniche che davano contezza della condotta concorsuale di falsificazione della documentazione che supportava i conferimenti illeciti e la partecipazione all'associazione è stata ritenuta dimostrata dalla continuativa collaborazione con la famiglia Ferrazzo e con gli Spadafora, nonché dalla stabile cointeressenza con la società [OSCURATO:SOCIETA] dagli imprenditori Sacchetta e dai collegamenti con la suddetta [OSCURATO:PERSONA].

Partecipazione che il Tribunale del riesame ha reputato, diversamente dalla difesa, non offuscata dalle frizioni nei rapporti tra asseriti sodali, in quanto - ha chiarito l'appartenenza all'associazione per delinquere non esige l'assenza di contrasti fra costoro .

L'ordinanza impugnata ha altresì confermato l'opzione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al 416-bis.1 c.p., posto che le attività di gestione nel settore del cippato sono state dirette a realizzare interessi superiori afferenti alla criminalità organizzata.

Circostanza quest'ultima di cui il ricorrente è stato ritenuto a conoscenza in virtù del legame tra i Sacchetta e i Serravalle, a loro volta legati ai Ferrazzo (come riferito anche dai collaboratori di giustizia), e come si desume anche dal colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle esigenze cautelari, si è evidenziato come la conferma del giudizio di gravità indiziaria del reato di cui all'art. 452 -quatordecies c.p. e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. consentisse di applicare, nel caso di specie, la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione dei reati in ragione delle modalità, circostanze e pervicacia nel compimento delle condotte criminose, che inducono ad escludere che vi sia stata occasionalità nell'attuazione delle stesse.

Il Tribunale ha, poi, escluso che il sequestro preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] potesse rappresentare un elemento di novità tale da escludere il ricorrere delle esigenze cautelari, dal momento che si tratta di una misura 4/\ reale, rispondente a logiche, esigenze e obiettivi differenti da quella personale che si contesta nell'ordinanza impugnata.

Per tale via si è ritenuto che l'inclinazione dei Sacchetta di avvalersi delle agevolazioni fornite da soggetti inseriti nell'ambito della criminalità organizzata permettesse di ritenere fondato il rischio di reiterazione dei delitti, per nulla scalfito dalla sopravvenuta sottrazione della gestione della menzionata società.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sqtto più profili.

2.1.1. Difetta la motivazione sui gravi indizi dell'esistenza di una compagine associativa, dedita al trasporto illecito di rifiuti e alla commissione di truffe e, in ogni caso, dell'appartenenza a detto sodalizio del ricorrente.

L'ordinanza muove dalla sussistenza di un cartello, tra le imprese Ferrazzo, Serravalle, Spadafora e Sacchetta, collegato alla Centrale a Biomassa di Cutro, acquisita nel 2015 da parte della "[OSCURATO:PERSONA]" (ramo Montezemolo), che avrebbe operato illeciti conferimenti di cippato nella centrale a biomassa di Cutro; cartello con il quale egli e la sua azienda non avrebbero, purtuttavia, intrattenuto alcun rapporto.

Le risultanze investigative rispecchierebbero, infatti, l'esistenza di rapporti, di natura puramente commerciale, tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e il solo [OSCURATO:PERSONA], titolare del ramo d'impresa «Pallino», in funzione di conferimenti effettuati presso le sole centrali a biomassa di Strongoli e [OSCURATO:PERSONA]; rispetto ad essi non emergerebbero difformità penalmente rilevanti, giacché gli accertamenti tecnici si sarebbero concentrati sul materiale legnoso depositato a Cutro.

A quest'ultimo riguardo, sarebbe stata offerta al Tribunale del riesame ampia produzione documentale, superficialmente valutata e ingiustamente considerata irrilevante.

Infine, a [OSCURATO:PERSONA] si contesta una condotta concorsuale che non trova alcun appiglio obiettivo, poiché l'unico elemento indiziario si rinviene a p. 20 dell'ordinanza impugnata, laddove - nel fare riferimento ai contatti con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), appartenente al cd.

"ramo Pallino" - si parla genericamente "dei Sacchetta".

2.1.2. L'ordinanza pone a fondamento della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. gli stessi elementi già oggetto di contestazione per il reato associativo.

Ciò che non è consentito, posto che tra i reati di associazione per delinquere (di cui all'art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oggi 452- quaterdecies cod. pen.), non sussiste rapporto di specialità.

Si tratta di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, atteso che il primo si connota per un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, mentre il secondo si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente (Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Romanello, Rv. 283172).

2.1.3. Del pari non convincente l'asserita configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1, fondata sull'elemento della mera conoscenza del ricorrente, per ragioni commerciali, con [OSCURATO:PERSONA], "ramo Pallino",

2.2. Con il secondo motivo la difesa censura la mancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione in punto di esigenze cautelari, Il Tribunale ha fatto ricorso a mere clausole di stile che richiamano «la pervicacia dimostrata nelle condotte illecite», senza l'indicazione di qualsivoglia elemento individualizzante relativo alla posizione dell'indagato.

Inoltre il concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose mal si concilierebbe con la risalenza dei crimini contestati e con l'avvenuta sottoposizione a sequestro preventivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche richiamando la propria requisitoria scritta, depositata in data 12 aprile, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Il Tribunale del riesame, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto che l'incrocio fra le fonti dichiarative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni fosse idoneo a corroborare, allo stato, la complessiva ipotesi di accusa di cui ai capi 6) e 7).

Il quadro indiziario, così come sunteggiato nella premessa del presente provvedimento, è stato apprezzato dai giudici del riesame come idoneo a resistere alle obiezioni sviluppate con le allegazioni difensive.

2. Tanto premesso, la disamina delle censure articolate nel primo motivo va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v., in argomento, Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; nonché Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n, 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Per quanto concerne più specificamente il rapporto fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, va ricordato che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza di riesame si riporti alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti; ciò, però, a condizione che le deduzioni difensive siano chiaramente inidonee a disarticolare il ragionamento giudiziale, essendo in caso contrario richiesta una risposta espressa alle censure formulate.

Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non è lecita la motivazione che richiami, o riproduca, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato pur in presenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da fendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765001).

In questa prospettiva,' la sostanziale riproposizione degli argomenti del primo giudice è ammessa solo ove tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi di quelle deduzioni e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento della loro infondatezza (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).

La mancata valutazione di argomentazioni difensive integra elemento che inficia la congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, ogni qualvolta tali argomentazioni non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di temi già conclusivamente affrontati, né abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578), ma abbiano sviluppato autonome e inedite censure, ossia introdotto temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).

3. Applicando al caso concreto i principi esposti, il Collegio rileva che fondatamente la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la determinante obliterazione, nella decisione di riesame, di svariati argomenti di merito, aventi seria incidenza nella valutazione delle condizioni legittimanti la misura cautelare in atto.

Dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive e la documentazione addotta a loro sostegno, tendenti a dimostrare la regolarità dell'attività svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], nonché la regolarità contabile del rapporto commerciale instaurato con i Serravalle (ramo «Pallino»), obiettando che esse non erano idonee a inficiare le risultanze investigative, non ponendosi in contrasto con gli esiti dell'attività di captazione e con le rilevate attività di falsificazione documentale, finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali.

È tuttavia incontestabile che le deduzioni difensive, suffragate da specifica documentazione, si erano contraddistinte per 'un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio, tale da non poter essere disattese con la generica ed assertiva risposta suindicata.

Non irrilevante, invero, sarebbe stato analizzare le obiezioni circa il carattere lecito o illecito, della cessione a terzi da parte dell'impresa boschiva Serravalle del legname tagliato, onde verificare gli effetti di tale verifica anche sull'imputazione delle falsificazioni inerenti alla documentazione accompagnatoria, pur nel quadro dei restanti elementi emersi.

Né superfluo sarebbe stato confrontarsi con la deduzione difensiva, sostenuta da ampia documentazione, secondo cui il materiale conferito da [OSCURATO:SOCIETA] alle centrali a biomassa, derivante dalla lavorazione di espianto di frutteto, fosse in realtà conforme all'oggetto del contratto di concessione, e delle relative autorizzazioni, e non potesse essere ricondotto alla nozione di rifiuto.

Sottolineava, peraltro, la difesa come i conferimenti contestati al ricorrente riguardassero esclusivamente siti diversi da Cutro, rispetto ai quali mancava un adeguato approfondimento tecnico sulla reale natura del materiale conferito.

Anche questa deduzione è rimasta priva di specifica confutazione.

Si trattava di questioni che - siccome prospettate in modo specifico per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., sia sulla configurabilità della partecipazione associativa - avrebbero richiesto un'analisi che toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto.

Infine, richiamando la vicenda che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] denunciare (anche per conto dei fratelli Andrea e Luigi) per il reato di estorsione [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi neppure adeguata la replica al rilievo difensivo circa la scarsa plausibilità logica di un legame associativo instaurato, rispetto a uno dei sodali, in epoca successiva a esistenti contrasti non di natura puramente criminale, ma formalizzati in sede formale e processuale.

4. Per le esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata - previo assorbimento dei temi ulteriori svolti nel primo motivo e dei subordinati profili in tema di esigenze cautelari, oggetto del secondo motivo - con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio che, libero negli esiti, dia contezza di un adeguato confronto argom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella del 26 settembre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 6) (art. 416, primo e secondo comma, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen.) e 7) (art. 452-quaterdecies, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen.) dell'imputazione provvisoria. Segnatamente, al capo 6), è contestato a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe dell'associazione per delinquere, promossa, tra gli altri, dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], diretta alla commissione di delitti relativi al traffico illecito di rifiuti e alla realizzazione di truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale; con l'aggravante del fine di agevolazione del sodalizio di 'ndrangheta denominato locale di Mesoraca e delle contermini articolazioni 'ndranghetiste crotonesi, monopoliste del settore. Al capo 7), poi, è contestata, quale reato-fine, l'organizzazione di attività di traffico illecito di rifiuti, per avere l'indagato - quale proprietario e gestore (assieme ai fratelli Andrea e Pasquale, quest'ultimo amministratore unico) della società a r.l. [OSCURATO:SOCIETA] - sistematicamente effettuato, per conto dell'impresa boschiva Serravalle (ramo «Pallino»), trasporti di materiale legnoso misto a scarti di segheria e di altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi, intensivi e pericolosi per l'ambiente, onde conferire alle centrali elettriche a biomassa ubicate in territorio calabrese detto materiale non conforme, per oltre cinquecento tonnellate, nel periodo dall'agosto all'ottobre 2018, dissimulandone la reale qualità e provenienza, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale conferito. 1.1. Il procedimento era scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro sulle attività illecite della consorteria di 'ndrangheta indicata come Locale di Mesoraca, attiva nel territorio crotonese, al cui vertice era collocato [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto dell'impresa boschiva [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di detta cosca era ritenuta acclarata da diverse sentenze, alcune delle quali divenute irrevocabili e altre dettagliatamente indicate nella richiesta cautelare (ivi inclusa l'operazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]", per i riferimenti alla figura del suddetto Ferrazzo), confermata dalle convergenti dichiarazioni (di accertata genuinità e di attendibilità intrinseca validata in sede giudiziaria) provenienti da numerosi collaboratori di giustizia, nominativamente indicati nel provvedimento e provenienti da contesti criminali eterogenei, infine sulla risultanze delle intercettazioni telefoniche. In questo quadro, la consorteria di Mesoraca era risultata attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cippato alle centrali a biomassa e, in ordine a questa attività, il compendio indiziario acquisito era l'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative relative a vari procedimenti, fra i quali quello in corso, nonché di svariate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano disvelato gli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata nell'ambito suddetto. Erano, in proposito, valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Oliverio, Adolfo e Liperoti, alla cui stregua si riteneva che vi fosse un accordo tra le consorterie criminali esistenti sul territorio volta a favorire la spartizione dei proventi illeciti del settore boschivo e che, in questo ambito, la ditta degli Spadafora fosse punto di riferimento delle cosche; così come era ritenuto acclarato uno stretto legame tra le imprese di Ferrazzo e quelle dei Serravalle, famiglia divisa in due rami, denominati "Montezemolo" e "Pallino". La posizione dell'odierno ricorrente s'inserisce in tale quadro, in quanto socio, unitamente al fratello Andrea, della [OSCURATO:PERSONA], di cui il germano Pasquale è amministratore unico, che aveva compiuto sistematici conferimenti di materiale proveniente dalla segheria dei Serravalle (ramo "Pallino") falsificando le bolle di accompagnamento e la documentazione di trasporto al fine di attestare una diversa provenienza del materiale non conforme. L'incrocio fra le fonti collaborative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni ha, secondo il Tribunale, corroborato la complessiva ipotesi di accusa di cui ai capi 6) e 7). Quanto a quest'ultimo reato, il Tribunale ha valutato la natura dei materiali risultati conferiti nelle occasioni censite e ha confermato l'inquadramento dei medesimi quali rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.gs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), siccome si trattava di chips da espianto di frutteto, potature di legno vergine, vinacce, chips di legno vergine da segheria, sansa esausta, materiali provenienti da coltivazioni, cippato da residui di segheria, come da relazioni tecniche richiamate nella richiesta cautelare, corroborate dal compendio captativo e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento. I rifiuti in questione erano incompatibili con il ciclo di produzione delle biomasse e il relativo conferimento era stato, quindi, abusivo, organizzato e realizzato in forma standardizzata, per ingenti quantità, con la violazione dei requisiti posti dalla disciplina regolatrice della materia, anche attraverso la frequente falsificazione dei documenti di trasporti, finalizzata a ostacolare l'accertamento della reale provenienza del prodotto. In ordine al reato associativo sub 6), escluso il rapporto di specialità con l'altro delitto, i giudici del riesame hanno parimenti ritenuto confermata la gravità indiziaria, venendo individuate la struttura organizzata nel cartello di imprese Ferrazzo, Serravalle, Spadafora, Sacchetta, le sue basi operative, l'indeterminatezza del programma criminoso, che aveva visto la sua massima espressione nell'acquisto strategico della centrale di Cutro da parte della [OSCURATO:PERSONA] (facente capo al ramo "Montezemolo" dei Serravalle) e che aveva avuto la sua genesi nel ruolo attivo di Ferrazzo, legato ai Serravalle e in posizione tale da controllare gli Spadaf ora, e la stabilità del vincolo associativo. 1.2. Circa la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono stati valorizzati i contenuti di alcune conversazioni telefoniche che davano contezza della condotta concorsuale di falsificazione della documentazione che supportava i conferimenti illeciti e la partecipazione all'associazione è stata ritenuta dimostrata dalla continuativa collaborazione con la famiglia Ferrazzo e con gli Spadafora, nonché dalla stabile cointeressenza con la società [OSCURATO:SOCIETA] dagli imprenditori Sacchetta e dai collegamenti con la suddetta [OSCURATO:PERSONA]. Partecipazione che il Tribunale del riesame ha reputato, diversamente dalla difesa, non offuscata dalle frizioni nei rapporti tra asseriti sodali, in quanto - ha chiarito l'appartenenza all'associazione per delinquere non esige l'assenza di contrasti fra costoro . L'ordinanza impugnata ha altresì confermato l'opzione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al 416-bis.1 c.p., posto che le attività di gestione nel settore del cippato sono state dirette a realizzare interessi superiori afferenti alla criminalità organizzata. Circostanza quest'ultima di cui il ricorrente è stato ritenuto a conoscenza in virtù del legame tra i Sacchetta e i Serravalle, a loro volta legati ai Ferrazzo (come riferito anche dai collaboratori di giustizia), e come si desume anche dal colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle esigenze cautelari, si è evidenziato come la conferma del giudizio di gravità indiziaria del reato di cui all'art. 452 -quatordecies c.p. e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. consentisse di applicare, nel caso di specie, la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione dei reati in ragione delle modalità, circostanze e pervicacia nel compimento delle condotte criminose, che inducono ad escludere che vi sia stata occasionalità nell'attuazione delle stesse. Il Tribunale ha, poi, escluso che il sequestro preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] potesse rappresentare un elemento di novità tale da escludere il ricorrere delle esigenze cautelari, dal momento che si tratta di una misura 4/\ reale, rispondente a logiche, esigenze e obiettivi differenti da quella personale che si contesta nell'ordinanza impugnata. Per tale via si è ritenuto che l'inclinazione dei Sacchetta di avvalersi delle agevolazioni fornite da soggetti inseriti nell'ambito della criminalità organizzata permettesse di ritenere fondato il rischio di reiterazione dei delitti, per nulla scalfito dalla sopravvenuta sottrazione della gestione della menzionata società. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sqtto più profili. 2.1.1. Difetta la motivazione sui gravi indizi dell'esistenza di una compagine associativa, dedita al trasporto illecito di rifiuti e alla commissione di truffe e, in ogni caso, dell'appartenenza a detto sodalizio del ricorrente. L'ordinanza muove dalla sussistenza di un cartello, tra le imprese Ferrazzo, Serravalle, Spadafora e Sacchetta, collegato alla Centrale a Biomassa di Cutro, acquisita nel 2015 da parte della "[OSCURATO:PERSONA]" (ramo Montezemolo), che avrebbe operato illeciti conferimenti di cippato nella centrale a biomassa di Cutro; cartello con il quale egli e la sua azienda non avrebbero, purtuttavia, intrattenuto alcun rapporto. Le risultanze investigative rispecchierebbero, infatti, l'esistenza di rapporti, di natura puramente commerciale, tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e il solo [OSCURATO:PERSONA], titolare del ramo d'impresa «Pallino», in funzione di conferimenti effettuati presso le sole centrali a biomassa di Strongoli e [OSCURATO:PERSONA]; rispetto ad essi non emergerebbero difformità penalmente rilevanti, giacché gli accertamenti tecnici si sarebbero concentrati sul materiale legnoso depositato a Cutro. A quest'ultimo riguardo, sarebbe stata offerta al Tribunale del riesame ampia produzione documentale, superficialmente valutata e ingiustamente considerata irrilevante. Infine, a [OSCURATO:PERSONA] si contesta una condotta concorsuale che non trova alcun appiglio obiettivo, poiché l'unico elemento indiziario si rinviene a p. 20 dell'ordinanza impugnata, laddove - nel fare riferimento ai contatti con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), appartenente al cd. "ramo Pallino" - si parla genericamente "dei Sacchetta". 2.1.2. L'ordinanza pone a fondamento della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. gli stessi elementi già oggetto di contestazione per il reato associativo. Ciò che non è consentito, posto che tra i reati di associazione per delinquere (di cui all'art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oggi 452- quaterdecies cod. pen.), non sussiste rapporto di specialità. Si tratta di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, atteso che il primo si connota per un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, mentre il secondo si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente (Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Romanello, Rv. 283172). 2.1.3. Del pari non convincente l'asserita configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1, fondata sull'elemento della mera conoscenza del ricorrente, per ragioni commerciali, con [OSCURATO:PERSONA], "ramo Pallino", 2.2. Con il secondo motivo la difesa censura la mancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione in punto di esigenze cautelari, Il Tribunale ha fatto ricorso a mere clausole di stile che richiamano «la pervicacia dimostrata nelle condotte illecite», senza l'indicazione di qualsivoglia elemento individualizzante relativo alla posizione dell'indagato. Inoltre il concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose mal si concilierebbe con la risalenza dei crimini contestati e con l'avvenuta sottoposizione a sequestro preventivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche richiamando la propria requisitoria scritta, depositata in data 12 aprile, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 2. Il Tribunale del riesame, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto che l'incrocio fra le fonti dichiarative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni fosse idoneo a corroborare, allo stato, la complessiva ipotesi di accusa di cui ai capi 6) e 7). Il quadro indiziario, così come sunteggiato nella premessa del presente provvedimento, è stato apprezzato dai giudici del riesame come idoneo a resistere alle obiezioni sviluppate con le allegazioni difensive. 2. Tanto premesso, la disamina delle censure articolate nel primo motivo va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v., in argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; nonché Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n, 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Per quanto concerne più specificamente il rapporto fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, va ricordato che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza di riesame si riporti alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti; ciò, però, a condizione che le deduzioni difensive siano chiaramente inidonee a disarticolare il ragionamento giudiziale, essendo in caso contrario richiesta una risposta espressa alle censure formulate. Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non è lecita la motivazione che richiami, o riproduca, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato pur in presenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da fendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765001). In questa prospettiva,' la sostanziale riproposizione degli argomenti del primo giudice è ammessa solo ove tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi di quelle deduzioni e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento della loro infondatezza (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). La mancata valutazione di argomentazioni difensive integra elemento che inficia la congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, ogni qualvolta tali argomentazioni non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di temi già conclusivamente affrontati, né abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578), ma abbiano sviluppato autonome e inedite censure, ossia introdotto temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). 3. Applicando al caso concreto i principi esposti, il Collegio rileva che fondatamente la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la determinante obliterazione, nella decisione di riesame, di svariati argomenti di merito, aventi seria incidenza nella valutazione delle condizioni legittimanti la misura cautelare in atto. Dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive e la documentazione addotta a loro sostegno, tendenti a dimostrare la regolarità dell'attività svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], nonché la regolarità contabile del rapporto commerciale instaurato con i Serravalle (ramo «Pallino»), obiettando che esse non erano idonee a inficiare le risultanze investigative, non ponendosi in contrasto con gli esiti dell'attività di captazione e con le rilevate attività di falsificazione documentale, finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali. È tuttavia incontestabile che le deduzioni difensive, suffragate da specifica documentazione, si erano contraddistinte per 'un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio, tale da non poter essere disattese con la generica ed assertiva risposta suindicata. Non irrilevante, invero, sarebbe stato analizzare le obiezioni circa il carattere lecito o illecito, della cessione a terzi da parte dell'impresa boschiva Serravalle del legname tagliato, onde verificare gli effetti di tale verifica anche sull'imputazione delle falsificazioni inerenti alla documentazione accompagnatoria, pur nel quadro dei restanti elementi emersi. Né superfluo sarebbe stato confrontarsi con la deduzione difensiva, sostenuta da ampia documentazione, secondo cui il materiale conferito da [OSCURATO:SOCIETA] alle centrali a biomassa, derivante dalla lavorazione di espianto di frutteto, fosse in realtà conforme all'oggetto del contratto di concessione, e delle relative autorizzazioni, e non potesse essere ricondotto alla nozione di rifiuto. Sottolineava, peraltro, la difesa come i conferimenti contestati al ricorrente riguardassero esclusivamente siti diversi da Cutro, rispetto ai quali mancava un adeguato approfondimento tecnico sulla reale natura del materiale conferito. Anche questa deduzione è rimasta priva di specifica confutazione. Si trattava di questioni che - siccome prospettate in modo specifico per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., sia sulla configurabilità della partecipazione associativa - avrebbero richiesto un'analisi che toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. Infine, richiamando la vicenda che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] denunciare (anche per conto dei fratelli Andrea e Luigi) per il reato di estorsione [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi neppure adeguata la replica al rilievo difensivo circa la scarsa plausibilità logica di un legame associativo instaurato, rispetto a uno dei sodali, in epoca successiva a esistenti contrasti non di natura puramente criminale, ma formalizzati in sede formale e processuale. 4. Per le esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata - previo assorbimento dei temi ulteriori svolti nel primo motivo e dei subordinati profili in tema di esigenze cautelari, oggetto del secondo motivo - con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio che, libero negli esiti, dia contezza di un adeguato confronto argom
Sentenza Cassazione n. 36920/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris