Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2008

Cassazione n. 22619/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 2917 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: maria- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , n.7; –ricorrente – contro Oggetto:morte avvocato domiciliatario– nullità notificaricorso per cas- saz.– principio di diritto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche di- sgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dei difensori in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, n. 116 , –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3774 / 14 / 1 6 , depositata il 24 . 6 . 20 1 6 e non noti- ficata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori .

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. av- versola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 4850 / 23 /201 4 di accoglimento de l ricors o introduttiv o propost o daCelsa [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecariaper II.DD. e IVA .

Ilcontribuente impugnava l'atto eccependo la sua illegittimità perché l’iscrizione era stata eseguit a su immobili facenti parte di un fondo patrimoniale stipulato con atto a Rogito del Notaio lannello in data 17/01/2008, n. 125173/22807, integrato con atto del 12/02/2008 n.125255/22853, annotati a margine dell'atto di matrimonio del ri- correntein data 5/05/2008.

Contestava, inoltre, il difetto di motiva- zionedell’atto , la irregolarità e l’ inesistenza della notifica dell'iscri- zione.

Il giudice di prime cure, riteneva che l'iscrizione di ipoteca sui beni delfondo patrimoniale non potesse avere luogo in quanto il debito tributarionon derivava da un contratto vero e proprio stipulato fra leparti e concludeva accogliendo il ricorso e compensando le spese digiudizio, traiettoria decisoria confermata in grado di appello.Avverso la sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione l’agentedella r iscossione , affidato a tre motiv i .

La contribuente ha depositatotardivamente in data 8.1.2024 atto di costituzione , con- troricorsoe un’ istanza di fissazione anticipata di udienza .

Consideratoche: 1.In via pregiudiziale alla disamina delle dog l ianze, dev’essere veri- ficatala regolarità della notificazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] constata chel’atto di costituzione e di controricorso d e l contribuente è datato 26.6.2017 e d è stato notificato in pari data , a fronte dell’avvenuta perfezionedella notifica del ricorso avvenuta in data 20.1.201

7. L a costituzionein giudizio dell’8.1.2024 non rispetta il disposto previsto dall’art.370cod. proc. civ. applicabile ratione temporis , che individua iltermine perentorio per l’adempimento in 20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso .

I l contri- buenteeccepisce nondimeno l’invalidità della notifica del ricorso per Cassazioneperché è sì intervenuta presso il difensore domiciliatario nelgiudizio di secondo grado , ma costui è deceduto in pendenza del termineper impugnare la sentenza di appello . 2.La circostanza è esatta, in quanto l a notifica del ricorso per cas- sazioneè avvenuta il 20.1.2007 presso il domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA]- nedettoAntonio nel giudizio di appello, il rag. [OSCURATO:PERSONA], de- cedutoin data 2.11.2016 , allorquando non era ancora decorso il ter- minesemestrale per impugnare la sentenza d’appello depositata il 24.6.2016e non notificata .

Laparticolarità del caso è data dal fatto che a l decesso del difensore domiciliatarionon ha fatto seguito la costituzione in sua vece di un nuovo difensore, dal momento che la costituzione del controricor- renteè avvenuta tardivamente e al dichiarato scopo di far valere il viziodi notifica presso il primo difensore, denunciata dalla nuova di- fesacome inesistente e non sanabile . 3.A suffragio di tale prospettazione , il controricorrente dichiara che l’attivitàdello studio del precedente difensore non è proseguita tra- miteun ulteriore professionista .

Inoltre, va esclusa l’esistenza di al- cun comportamento obiettivamente decettivo (Cass. Sez. 2 , n. 12478del 21/05/2013 ) , idoneo a creare una situazione di apparenza dipersistente titolarità dello ius postulandi che possa aver ingannato ilnotificante.

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover qualificare la notifica del ricorso per Cassazionenelle condizioni sopra sintetizzate invalida , ma non ine- sistente,sulla base delle considerazioni di sistema che seguono .

4.1. S econdo un primo e abbastanza risalente orientamento giuri- sprudenziale della Corte , i l decesso del difensore domiciliatario di una parte determina, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione didomicilio e , perciò , gli atti devono esser notifi- catial domicilio reale della medesima (Cass. Sez. 2 , n. 100320 del28/05/2004).

Tale interpretazione ritiene che la notifica dell’im- pugnazione ad altro avvocato dello studio del difensore deceduto è da considerarsi inesistente e non sanabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione , dal momento che la persona non sarebbe in alcun modo collegata al destinatario dellanotifica e lo studio luogo non sarebbe più riferibile all'intimatoin alcun modo.

Sulpiano processuale, s econdo questa impostazione, l a notificazione delricorso per Cassazione presso il suddetto difensore , proprio per- chéaffetta da inesistenza, è rilevabile anche a prescindere dalla de- nuntiatioo dalla stessa certificazione contenuta nella relata di noti- ficazione.Tuttavia, l'evento da cui scaturisce l’ inesistenza deve es- seredimostrato dalla parte interessata, eventualmente anche me- diante produzione documentale ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. ove il vizio venga dedotto in cassazione.

Quanto al contenuto della provada fornire, l a notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellatodall'albo sarebbe al contrario nulla e non inesistente - e, cometale, sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne ab- bia continuato l'attività nello studio al domicilio eletto ( cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 58 del 07/01/2010).4.2.Una più moderna impostazione interpretativa trae linfa dal l ’ ela- borazione dell e Sezioni Unite della Corte , in particolare dalla sen- tenza del 20 luglio 2016 n.14917 , secondo la quale la nullit à delle notificazionì disciplinata dall’art. 160 cod. proc. civ. tramite rinvio alregime generale della nullit à ex artt. 156 e 157 cod. proc. civ. .

In questa prospettiva, ̀ necessario delimitare la categoria dell’inesi- stenzadella notificazione del ricorso per cassazione ai soli casi in cui l’atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussi- stenzadella fattispecie.

I requisiti indispensabili per l’esistenza della notificazione consistono nell’attivit à di trasmissione dell’atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in sensolato.

In altri termini, s oltanto la notificazione priva di uno di tali elementi pu ̀ considerarsi inesistente e improduttiva di effetti senzapossibilità di sanatoria. 5.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere questo secondo orientamento , in quantola fattispecie legale minima della notificazione del ricorso per cassazione,non comprende il requisito dell’astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario.

Perciò, l a notificazione effettuatain luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorch ́ privodi astratto collegamento con il destinatario, ̀ affetta da nullit à enon da inesistenza.

Non vi sono delle peculiarità nel giudizio tributario, tali da ostare all’applicazionedi tale sopravvenuta interpretazione ermeneutica al decessodel difensore.

Infatti, se è vero che il difensore nel giudizio diappello, deceduto, non è un avvocato bensì un professionista di- verso, nello specifico un ragioniere, l’esercizio di tale professione prevede egualmente l’iscrizione al pertinente albo professionale.

Valedunque anche in questo caso la regola secondo la quale il de- cesso del professionista iscritto all’albo è un fatto notorio , esatta- mentecome nel caso dell’avvocato difensore iscritto all’albo .

6. Del resto , con specifico riferimento alla materia tributaria e , in particolare, c on riferimento alla cartella di pagamento, più volte è statoaffermato dalla Corte ( C ass.

Sez. 5 , n. 27561 del 30/10/2018;conformeSez. 6 - 5 , n. 6417 del 05/03/2019) che l a sua natura so- stanzialee non processuale dell’atto impugnato non osta all'applica- zionedi istituti appartenenti al diritto processuale civile , soprattutto quandovi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributa- ria.Sicché, il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del1973 , in tema di notifica della cartella di pagamento , all'art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973 , in materia di notificazione dell'avviso di accertamento,il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notifica- zioninel processo civile, comporta, in caso di nullità della notifica- zionedella cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sa- natoriaper raggiungimento dello scopo , di cui all'art. 156 cod. proc. civ..Non vi sono ragioni per non considerare il principio applicabile anche al caso dell’ avviso di iscrizione ipotecaria.

Secondo questa condivisaimpostazione, allorquando la contribuente abbia tempesti- vamenteimpugnato l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento a lei notificata, difendendosi anche per motivi di merito, sussiste il pienoraggiungimento dello scopo della notifica. 7.Sulla base della ricostruzione che precede , dev’essere formulato ilseguente principio di diritto: «Nelprocesso tributario la notifica del ricorso per Cassazione aldifensore domiciliatario in appello iscritto ad albo profes- sionale e deceduto in pendenzadel termine di impugnazione, anche se l’attività dello studio non è proseguita tramite un ulteriore professionista, è da considerarsi nulla ex art. 160 cod.proc. civ. e non inesistente in quanto l’atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie , consistenti nell’attivit à di trasmissione dell’attosvolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato , ma non anche nel requisito dell’astrattocollegamento del luogo della notificazione con il destinatario, ed è as trattamente sanabile per raggiungi- mentodello scopo a norma dell’ art. 156 cod. proc. civ. . » 8.In applicazione del principio, ne l caso di specie non si configura l’inesistenza,bensì la nullità della notifica .

Nondimeno , dal momento cheil contribuente si è costituito nel processo di cassazione tardiva- mentee al fine di eccepire l’invalidità della notifica , non si può con- siderare sanata la riscontrata nullità della notifica del ricorso per Cassazione.

Lanotificazione dev’essere pertanto rinnovata, con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 2917 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: maria- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , n.7; –ricorrente – contro Oggetto:morte avvocato domiciliatario– nullità notificaricorso per cas- saz.– principio di diritto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche di- sgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dei difensori in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, n. 116 , –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3774 / 14 / 1 6 , depositata il 24 . 6 . 20 1 6 e non noti- ficata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. av- versola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 4850 / 23 /201 4 di accoglimento de l ricors o introduttiv o propost o daCelsa [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecariaper II.DD. e IVA . Ilcontribuente impugnava l'atto eccependo la sua illegittimità perché l’iscrizione era stata eseguit a su immobili facenti parte di un fondo patrimoniale stipulato con atto a Rogito del Notaio lannello in data 17/01/2008, n. 125173/22807, integrato con atto del 12/02/2008 n.125255/22853, annotati a margine dell'atto di matrimonio del ri- correntein data 5/05/2008. Contestava, inoltre, il difetto di motiva- zionedell’atto , la irregolarità e l’ inesistenza della notifica dell'iscri- zione. Il giudice di prime cure, riteneva che l'iscrizione di ipoteca sui beni delfondo patrimoniale non potesse avere luogo in quanto il debito tributarionon derivava da un contratto vero e proprio stipulato fra leparti e concludeva accogliendo il ricorso e compensando le spese digiudizio, traiettoria decisoria confermata in grado di appello.Avverso la sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione l’agentedella r iscossione , affidato a tre motiv i . La contribuente ha depositatotardivamente in data 8.1.2024 atto di costituzione , con- troricorsoe un’ istanza di fissazione anticipata di udienza . Consideratoche: 1.In via pregiudiziale alla disamina delle dog l ianze, dev’essere veri- ficatala regolarità della notificazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] constata chel’atto di costituzione e di controricorso d e l contribuente è datato 26.6.2017 e d è stato notificato in pari data , a fronte dell’avvenuta perfezionedella notifica del ricorso avvenuta in data 20.1.201 7. L a costituzionein giudizio dell’8.1.2024 non rispetta il disposto previsto dall’art.370cod. proc. civ. applicabile ratione temporis , che individua iltermine perentorio per l’adempimento in 20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso . I l contri- buenteeccepisce nondimeno l’invalidità della notifica del ricorso per Cassazioneperché è sì intervenuta presso il difensore domiciliatario nelgiudizio di secondo grado , ma costui è deceduto in pendenza del termineper impugnare la sentenza di appello . 2.La circostanza è esatta, in quanto l a notifica del ricorso per cas- sazioneè avvenuta il 20.1.2007 presso il domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA]- nedettoAntonio nel giudizio di appello, il rag. [OSCURATO:PERSONA], de- cedutoin data 2.11.2016 , allorquando non era ancora decorso il ter- minesemestrale per impugnare la sentenza d’appello depositata il 24.6.2016e non notificata . Laparticolarità del caso è data dal fatto che a l decesso del difensore domiciliatarionon ha fatto seguito la costituzione in sua vece di un nuovo difensore, dal momento che la costituzione del controricor- renteè avvenuta tardivamente e al dichiarato scopo di far valere il viziodi notifica presso il primo difensore, denunciata dalla nuova di- fesacome inesistente e non sanabile . 3.A suffragio di tale prospettazione , il controricorrente dichiara che l’attivitàdello studio del precedente difensore non è proseguita tra- miteun ulteriore professionista . Inoltre, va esclusa l’esistenza di al- cun comportamento obiettivamente decettivo (Cass. Sez. 2 , n. 12478del 21/05/2013 ) , idoneo a creare una situazione di apparenza dipersistente titolarità dello ius postulandi che possa aver ingannato ilnotificante. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover qualificare la notifica del ricorso per Cassazionenelle condizioni sopra sintetizzate invalida , ma non ine- sistente,sulla base delle considerazioni di sistema che seguono . 4.1. S econdo un primo e abbastanza risalente orientamento giuri- sprudenziale della Corte , i l decesso del difensore domiciliatario di una parte determina, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione didomicilio e , perciò , gli atti devono esser notifi- catial domicilio reale della medesima (Cass. Sez. 2 , n. 100320 del28/05/2004). Tale interpretazione ritiene che la notifica dell’im- pugnazione ad altro avvocato dello studio del difensore deceduto è da considerarsi inesistente e non sanabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione , dal momento che la persona non sarebbe in alcun modo collegata al destinatario dellanotifica e lo studio luogo non sarebbe più riferibile all'intimatoin alcun modo. Sulpiano processuale, s econdo questa impostazione, l a notificazione delricorso per Cassazione presso il suddetto difensore , proprio per- chéaffetta da inesistenza, è rilevabile anche a prescindere dalla de- nuntiatioo dalla stessa certificazione contenuta nella relata di noti- ficazione.Tuttavia, l'evento da cui scaturisce l’ inesistenza deve es- seredimostrato dalla parte interessata, eventualmente anche me- diante produzione documentale ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. ove il vizio venga dedotto in cassazione. Quanto al contenuto della provada fornire, l a notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellatodall'albo sarebbe al contrario nulla e non inesistente - e, cometale, sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne ab- bia continuato l'attività nello studio al domicilio eletto ( cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 58 del 07/01/2010).4.2.Una più moderna impostazione interpretativa trae linfa dal l ’ ela- borazione dell e Sezioni Unite della Corte , in particolare dalla sen- tenza del 20 luglio 2016 n.14917 , secondo la quale la nullit à delle notificazionì disciplinata dall’art. 160 cod. proc. civ. tramite rinvio alregime generale della nullit à ex artt. 156 e 157 cod. proc. civ. . In questa prospettiva, ̀ necessario delimitare la categoria dell’inesi- stenzadella notificazione del ricorso per cassazione ai soli casi in cui l’atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussi- stenzadella fattispecie. I requisiti indispensabili per l’esistenza della notificazione consistono nell’attivit à di trasmissione dell’atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in sensolato. In altri termini, s oltanto la notificazione priva di uno di tali elementi pu ̀ considerarsi inesistente e improduttiva di effetti senzapossibilità di sanatoria. 5.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere questo secondo orientamento , in quantola fattispecie legale minima della notificazione del ricorso per cassazione,non comprende il requisito dell’astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario. Perciò, l a notificazione effettuatain luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorch ́ privodi astratto collegamento con il destinatario, ̀ affetta da nullit à enon da inesistenza. Non vi sono delle peculiarità nel giudizio tributario, tali da ostare all’applicazionedi tale sopravvenuta interpretazione ermeneutica al decessodel difensore. Infatti, se è vero che il difensore nel giudizio diappello, deceduto, non è un avvocato bensì un professionista di- verso, nello specifico un ragioniere, l’esercizio di tale professione prevede egualmente l’iscrizione al pertinente albo professionale. Valedunque anche in questo caso la regola secondo la quale il de- cesso del professionista iscritto all’albo è un fatto notorio , esatta- mentecome nel caso dell’avvocato difensore iscritto all’albo . 6. Del resto , con specifico riferimento alla materia tributaria e , in particolare, c on riferimento alla cartella di pagamento, più volte è statoaffermato dalla Corte ( C ass. Sez. 5 , n. 27561 del 30/10/2018;conformeSez. 6 - 5 , n. 6417 del 05/03/2019) che l a sua natura so- stanzialee non processuale dell’atto impugnato non osta all'applica- zionedi istituti appartenenti al diritto processuale civile , soprattutto quandovi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributa- ria.Sicché, il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del1973 , in tema di notifica della cartella di pagamento , all'art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973 , in materia di notificazione dell'avviso di accertamento,il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notifica- zioninel processo civile, comporta, in caso di nullità della notifica- zionedella cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sa- natoriaper raggiungimento dello scopo , di cui all'art. 156 cod. proc. civ..Non vi sono ragioni per non considerare il principio applicabile anche al caso dell’ avviso di iscrizione ipotecaria. Secondo questa condivisaimpostazione, allorquando la contribuente abbia tempesti- vamenteimpugnato l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento a lei notificata, difendendosi anche per motivi di merito, sussiste il pienoraggiungimento dello scopo della notifica. 7.Sulla base della ricostruzione che precede , dev’essere formulato ilseguente principio di diritto: «Nelprocesso tributario la notifica del ricorso per Cassazione aldifensore domiciliatario in appello iscritto ad albo profes- sionale e deceduto in pendenzadel termine di impugnazione, anche se l’attività dello studio non è proseguita tramite un ulteriore professionista, è da considerarsi nulla ex art. 160 cod.proc. civ. e non inesistente in quanto l’atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie , consistenti nell’attivit à di trasmissione dell’attosvolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato , ma non anche nel requisito dell’astrattocollegamento del luogo della notificazione con il destinatario, ed è as trattamente sanabile per raggiungi- mentodello scopo a norma dell’ art. 156 cod. proc. civ. . » 8.In applicazione del principio, ne l caso di specie non si configura l’inesistenza,bensì la nullità della notifica . Nondimeno , dal momento cheil contribuente si è costituito nel processo di cassazione tardiva- mentee al fine di eccepire l’invalidità della notifica , non si può con- siderare sanata la riscontrata nullità della notifica del ricorso per Cassazione. Lanotificazione dev’essere pertanto rinnovata, con
Sentenza Cassazione n. 22619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris