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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14531/2026

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re,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- resistente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio n. 3109/2025, depositata il 15 maggio2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026Rilevato che:1. – Con istanza del 5 luglio 2016 presentata all’Agenzia delleentrate - Ufficio di Trastevere di Roma il 12 luglio 20161 conriferimento « [OSCURATO:PERSONA] n. 13874 del 15 giugno 2012» e aventeper oggetto «Rimborso IVA anno 2002» la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha chiesto all’Ufficio «diprovvedere ad effettuare il rimborso richiesto, fatta eventualmentesalva la parte relativa all’accoglimento parziale dell’avviso diaccertamento TK3036305914» in virtù di alcune sentenze nondefinitive favorevoli al contribuente che precludono la misuracautelare della sospensione del rimborso, in quanto i provvedimentidelle Commissioni tributarie avevano cancellato i provvedimentiimpositivi.

Con il provvedimento 15 giugno 2012 n. 131874 a cui sifa riferimento nell’istanza l’Ufficio aveva sospeso il rimborsodell’IVA relativa all’anno d’imposta 2002 per l’importo di euro6.483.543,00 in ragione della notifica degli avvisi di accertamento.alla Commissione tributaria provinciale di Roma, nel quale hariproposto la domanda avanzata nell’istanza di rimborso, e haquindi chiesto alla Commissione tributaria provinciale «di voleraffermare che l'Agenzia delle entrate di Roma non ha titolo amantenere la sospensione del rimborso, posto che i Giudici di primecure ed anche quelli dell'Appello hanno annullato nel primo casototalmente, nel secondo parzialmente, gli avvisi di accertamento» equindi di «ordinare all'Agenzia delle entrate di Roma di provvederead effettuare il rimborso richiesto, fatta salva la parte residuaall'accoglimento parziale dell'avviso di accertamentoTK3036305914, per la quale potrà venir operata(provvisoriamente) la compensazione».Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026La Commissione tributaria provinciale di Roma, con lasentenza n. 7647/41/2018, ha rigettato il ricorso.Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Roma, con la sentenzan. 7065/19 accoglieva l'appello.Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione.La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24327/2023, haaccolto il ricorso.2. – La società ha tempestivamente riassunto il giudizio,insistendo nella propria titolarità del diritto al rimborso IVA in capoalla ricorrente.L’Ufficio, nelle controdeduzioni, ha sostenuto che, per effettodell’atto di cessione del credito IVA, la titolarità del diritto alrimborso risultava trasferita in capo alla società cessionaria.La Corte di giustizia tributaria del Lazio, con sentenza n.3109/2015, depositata il 15 maggio 2025, ha accolto l’originarioricorso in appello della società.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente ha depositato una memoria di parte.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.L'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria illustrativa.Considerato che:1. – Con memoria del 26 febbraio 2026, l'Agenzia delle entrateha fatto presente che, a seguito del messaggio di errore contenutoNumero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026nella ricevuta di consegna della precedente memoria con nota dideposito di documenti ex art. 380-bis.1 c.p.c. datata 13 febbraio2026, ha effettuato idonee verifiche concernenti il domiciliatariodella parte intimata.Dalle suddette verifiche si è appreso che il dottor GiulioMarchesini, presso il cui indirizzo PEC è stata eseguita la notificadel ricorso per cassazione, è deceduto in data 25 dicembre 2024.Ciò nonostante, l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL], alla data della notifica del ricorso percassazione, era presente in INI-PEC.Da informazioni assunte per le vie brevi è emerso che l’Ordinedei dottori commercialisti di Trieste ha provveduto allacancellazione dall’albo del dottor Marchesini il 20 gennaio 2025 eha comunicato l’aggiornamento a INI-PEC il 27 gennaio 2025, eche l’ulteriore ritardo nell’aggiornamento del registro INI-PEC èdipeso dal fatto che il dottor Marchesini era iscritto anche nelregistro dei revisori legali.Essendo andata a buon fine la notifica del ricorso all’indirizzoPEC indicato nel ricorso in riassunzione, si ritiene che la notifica sianulla e non inesistente.

In ogni caso si evidenzia la scusabilitàdell’errore e si richiede la rimessione in termini ai sensi dell’art.153, comma 2, c.p.c.La società contribuente, costituitasi al sol fine di eccepirel’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, conconseguente inammissibilità dello stesso, deduce che il ricorso percassazione non le è mai stato notificato e che ha appresodell’esistenza dell’odierno giudizio n.

R.G. 15043/2025 soltantosuccessivamente al 4 dicembre 2025, ovvero a seguito della letturadella memoria difensiva depositata dall’Agenzia delle entrate neldiverso giudizio R.G.A. 5996/2025 e del certificato di iscrizione adNumero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026essa allegato, allorquando i termini per la notifica e successivodeposito dell’eventuale controricorso erano ampiamente spirati.Al riguardo, si deduce altresì che, ottenuta l’autorizzazioneall’accesso temporaneo, il difensore ha potuto infine constatare chela notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, come darelativa relata, è stata effettuata telematicamente in data14.07.2025 a mezzo inoltro della relativa PEC all’indirizzo di postaelettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] indicato nel ricorso inriassunzione, indirizzo (quale domicilio digitale) che mai inprecedenza sarebbe stato indicato negli atti difensivi relativi alprocedimento R.G. n. 388/2024 e comunque in alcun modo piùriferibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione la quale, già indata 11 febbraio 2025, aveva sostituito il precedente difensoreDott. [OSCURATO:PERSONA], con il nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA].

Javier PerezArquero.Pertanto, veniva dedotta la radicale inesistenza della notificadel 14 luglio 2025 giacché non eseguita all’indirizzo di postacertificata del difensore domiciliatario [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Allorquando, invece, si ritenesse di ricondurre l’anzidetto viziodella notifica de qua alla categoria della nullità, anzichédell’inesistenza, nel caso di specie non potrebbe invocarsi l’istitutodella sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento delloscopo, giacché le circostanze attraverso le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha appreso dell’esistenzadell’odierno giudizio nulla hanno a che vedere con la notifica delrelativo ricorso introduttivo, essendo avvenuta detta conoscenza inmaniera del tutto casuale nell’ambito del giudizio di ottemperanzaR.G. 5996/2025, e soltanto nel mese di dicembre 2025.1.1. – Deve essere accolta la richiesta di rimessione in terminiper la rinotifica del ricorso.Numero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione vieneeseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto,sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso siriveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono semprenell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficaciaex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito dellacostituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine dieccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione dellanotificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppuresu ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez.

Un., n.14916/2016).L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione èinfatti configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arenderla riconoscibile come tale, che, per la fase di consegna,consistono nel raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positividella notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali lastessa debba comunque considerarsi eseguita; la notificazione inun luogo diverso dal domicilio eletto, ove l'atto risulti consegnato aldestinatario e non restituito al mittente, non è pertanto inesistente,ma nulla ed è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzionein giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepirela nullità (Cass. n. 7703/2018).Analogamente, la notifica del ricorso per cassazione a unsoggetto diverso dal procuratore costituito in appello nondetermina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabileex art. 291 c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenutacostituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso,secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma,Numero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. n.4216/2026; Cass. n. 24450/2017).Con specifico riguardo al processo tributario, questa S.C. haaffermato che la notifica del ricorso per cassazione al difensoredomiciliatario in appello, iscritto ad albo professionale e deceduto inpendenza del termine di impugnazione, non è inesistente, ma nullaex art. 160 c.p.c. e, quindi, sanabile per raggiungimento delloscopo, anche se l'attività dello studio non è proseguita tramite altroprofessionista, poiché l'atto non è privo dei requisiti minimi previstidalla legge per la sussistenza della fattispecie, che consistono solonell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, enella fase di consegna in senso lato, ma non anche nell'astrattocollegamento del luogo della notificazione con il destinatario (Cass.n. 22619/2024).Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza richiamatache confina l'inesistenza della notificazione del ricorso percassazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attivitàpriva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderlariconoscibile come tale, sussistono i presupposti per ritenere nulla enon inesistente la notifica del ricorso per cassazione.

La notifica delricorso è infatti andata a buon fine all’indirizzo PEC risultantedall'intestazione della sentenza impugnata, riferibile alla personadel difensore e, al tempo stesso, legale rappresentante, stantealtresì il ritardo nell’aggiornamento del registro INI-PEC.

Ciò aprescindere dalla sostituzione e nomina di un nuovo difensore daparte del liquidatore della società che, secondo quanto prospettatodalla società contribuente, sarebbe avvenuta all'udienza didiscussione del 13 febbraio 2025.

La notifica del ricorso percassazione a un soggetto diverso dal procuratore costituito inNumero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026appello non determina l'inesistenza, ma la nullità dellanotificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c. con la sua rinnovazione.Pertanto, va disposta la rinnovazione della notifica stante lasua nullità e la costituzione della parte intimata al sol fine didedurre l'invalidità della notifica.

P.Q.Mdispone la rinotifica del ricorso entro il termine di giorni 90 dallacomunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovoruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, l’11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- resistente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio n. 3109/2025, depositata il 15 maggio2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026Rilevato che:1. – Con istanza del 5 luglio 2016 presentata all’Agenzia delleentrate - Ufficio di Trastevere di Roma il 12 luglio 20161 conriferimento « [OSCURATO:PERSONA] n. 13874 del 15 giugno 2012» e aventeper oggetto «Rimborso IVA anno 2002» la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha chiesto all’Ufficio «diprovvedere ad effettuare il rimborso richiesto, fatta eventualmentesalva la parte relativa all’accoglimento parziale dell’avviso diaccertamento TK3036305914» in virtù di alcune sentenze nondefinitive favorevoli al contribuente che precludono la misuracautelare della sospensione del rimborso, in quanto i provvedimentidelle Commissioni tributarie avevano cancellato i provvedimentiimpositivi. Con il provvedimento 15 giugno 2012 n. 131874 a cui sifa riferimento nell’istanza l’Ufficio aveva sospeso il rimborsodell’IVA relativa all’anno d’imposta 2002 per l’importo di euro6.483.543,00 in ragione della notifica degli avvisi di accertamento.alla Commissione tributaria provinciale di Roma, nel quale hariproposto la domanda avanzata nell’istanza di rimborso, e haquindi chiesto alla Commissione tributaria provinciale «di voleraffermare che l'Agenzia delle entrate di Roma non ha titolo amantenere la sospensione del rimborso, posto che i Giudici di primecure ed anche quelli dell'Appello hanno annullato nel primo casototalmente, nel secondo parzialmente, gli avvisi di accertamento» equindi di «ordinare all'Agenzia delle entrate di Roma di provvederead effettuare il rimborso richiesto, fatta salva la parte residuaall'accoglimento parziale dell'avviso di accertamentoTK3036305914, per la quale potrà venir operata(provvisoriamente) la compensazione».Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026La Commissione tributaria provinciale di Roma, con lasentenza n. 7647/41/2018, ha rigettato il ricorso.Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Roma, con la sentenzan. 7065/19 accoglieva l'appello.Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione.La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24327/2023, haaccolto il ricorso.2. – La società ha tempestivamente riassunto il giudizio,insistendo nella propria titolarità del diritto al rimborso IVA in capoalla ricorrente.L’Ufficio, nelle controdeduzioni, ha sostenuto che, per effettodell’atto di cessione del credito IVA, la titolarità del diritto alrimborso risultava trasferita in capo alla società cessionaria.La Corte di giustizia tributaria del Lazio, con sentenza n.3109/2015, depositata il 15 maggio 2025, ha accolto l’originarioricorso in appello della società.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente ha depositato una memoria di parte.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.L'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria illustrativa.Considerato che:1. – Con memoria del 26 febbraio 2026, l'Agenzia delle entrateha fatto presente che, a seguito del messaggio di errore contenutoNumero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026nella ricevuta di consegna della precedente memoria con nota dideposito di documenti ex art. 380-bis.1 c.p.c. datata 13 febbraio2026, ha effettuato idonee verifiche concernenti il domiciliatariodella parte intimata.Dalle suddette verifiche si è appreso che il dottor GiulioMarchesini, presso il cui indirizzo PEC è stata eseguita la notificadel ricorso per cassazione, è deceduto in data 25 dicembre 2024.Ciò nonostante, l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL], alla data della notifica del ricorso percassazione, era presente in INI-PEC.Da informazioni assunte per le vie brevi è emerso che l’Ordinedei dottori commercialisti di Trieste ha provveduto allacancellazione dall’albo del dottor Marchesini il 20 gennaio 2025 eha comunicato l’aggiornamento a INI-PEC il 27 gennaio 2025, eche l’ulteriore ritardo nell’aggiornamento del registro INI-PEC èdipeso dal fatto che il dottor Marchesini era iscritto anche nelregistro dei revisori legali.Essendo andata a buon fine la notifica del ricorso all’indirizzoPEC indicato nel ricorso in riassunzione, si ritiene che la notifica sianulla e non inesistente. In ogni caso si evidenzia la scusabilitàdell’errore e si richiede la rimessione in termini ai sensi dell’art.153, comma 2, c.p.c.La società contribuente, costituitasi al sol fine di eccepirel’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, conconseguente inammissibilità dello stesso, deduce che il ricorso percassazione non le è mai stato notificato e che ha appresodell’esistenza dell’odierno giudizio n. R.G. 15043/2025 soltantosuccessivamente al 4 dicembre 2025, ovvero a seguito della letturadella memoria difensiva depositata dall’Agenzia delle entrate neldiverso giudizio R.G.A. 5996/2025 e del certificato di iscrizione adNumero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026essa allegato, allorquando i termini per la notifica e successivodeposito dell’eventuale controricorso erano ampiamente spirati.Al riguardo, si deduce altresì che, ottenuta l’autorizzazioneall’accesso temporaneo, il difensore ha potuto infine constatare chela notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, come darelativa relata, è stata effettuata telematicamente in data14.07.2025 a mezzo inoltro della relativa PEC all’indirizzo di postaelettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] indicato nel ricorso inriassunzione, indirizzo (quale domicilio digitale) che mai inprecedenza sarebbe stato indicato negli atti difensivi relativi alprocedimento R.G. n. 388/2024 e comunque in alcun modo piùriferibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione la quale, già indata 11 febbraio 2025, aveva sostituito il precedente difensoreDott. [OSCURATO:PERSONA], con il nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA]. Javier PerezArquero.Pertanto, veniva dedotta la radicale inesistenza della notificadel 14 luglio 2025 giacché non eseguita all’indirizzo di postacertificata del difensore domiciliatario [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Allorquando, invece, si ritenesse di ricondurre l’anzidetto viziodella notifica de qua alla categoria della nullità, anzichédell’inesistenza, nel caso di specie non potrebbe invocarsi l’istitutodella sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento delloscopo, giacché le circostanze attraverso le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha appreso dell’esistenzadell’odierno giudizio nulla hanno a che vedere con la notifica delrelativo ricorso introduttivo, essendo avvenuta detta conoscenza inmaniera del tutto casuale nell’ambito del giudizio di ottemperanzaR.G. 5996/2025, e soltanto nel mese di dicembre 2025.1.1. – Deve essere accolta la richiesta di rimessione in terminiper la rinotifica del ricorso.Numero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione vieneeseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto,sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso siriveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono semprenell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficaciaex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito dellacostituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine dieccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione dellanotificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppuresu ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n.14916/2016).L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione èinfatti configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arenderla riconoscibile come tale, che, per la fase di consegna,consistono nel raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positividella notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali lastessa debba comunque considerarsi eseguita; la notificazione inun luogo diverso dal domicilio eletto, ove l'atto risulti consegnato aldestinatario e non restituito al mittente, non è pertanto inesistente,ma nulla ed è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzionein giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepirela nullità (Cass. n. 7703/2018).Analogamente, la notifica del ricorso per cassazione a unsoggetto diverso dal procuratore costituito in appello nondetermina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabileex art. 291 c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenutacostituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso,secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma,Numero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. n.4216/2026; Cass. n. 24450/2017).Con specifico riguardo al processo tributario, questa S.C. haaffermato che la notifica del ricorso per cassazione al difensoredomiciliatario in appello, iscritto ad albo professionale e deceduto inpendenza del termine di impugnazione, non è inesistente, ma nullaex art. 160 c.p.c. e, quindi, sanabile per raggiungimento delloscopo, anche se l'attività dello studio non è proseguita tramite altroprofessionista, poiché l'atto non è privo dei requisiti minimi previstidalla legge per la sussistenza della fattispecie, che consistono solonell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, enella fase di consegna in senso lato, ma non anche nell'astrattocollegamento del luogo della notificazione con il destinatario (Cass.n. 22619/2024).Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza richiamatache confina l'inesistenza della notificazione del ricorso percassazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attivitàpriva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderlariconoscibile come tale, sussistono i presupposti per ritenere nulla enon inesistente la notifica del ricorso per cassazione. La notifica delricorso è infatti andata a buon fine all’indirizzo PEC risultantedall'intestazione della sentenza impugnata, riferibile alla personadel difensore e, al tempo stesso, legale rappresentante, stantealtresì il ritardo nell’aggiornamento del registro INI-PEC. Ciò aprescindere dalla sostituzione e nomina di un nuovo difensore daparte del liquidatore della società che, secondo quanto prospettatodalla società contribuente, sarebbe avvenuta all'udienza didiscussione del 13 febbraio 2025. La notifica del ricorso percassazione a un soggetto diverso dal procuratore costituito inNumero registro generale 15043/2025Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 14531/2026Data pubblicazione 16/05/2026appello non determina l'inesistenza, ma la nullità dellanotificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c. con la sua rinnovazione.Pertanto, va disposta la rinnovazione della notifica stante lasua nullità e la costituzione della parte intimata al sol fine didedurre l'invalidità della notifica. P.Q.Mdispone la rinotifica del ricorso entro il termine di giorni 90 dallacomunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovoruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, l’11 marzo 2026.Il Presidente
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