CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 1601/09/2024 della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA, pubblicata il30/05/2024, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 440/2025Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10315/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione del silenziodiniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso proposta dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., appartenente alGruppo multinazionale Kerry, delle ritenute versate e relative aroyalties corrisposte dalla contribuente, per le annualità dal 2012 al2015, alla consociata non residente di diritto irlandese, in misuraeccedente il valore normale di cui all’art. 110, comma 7, TUIR, aseguito della formalizzazione, ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1997, n.218, di quattro atti di adesione a quattro avvisi di accertamento emessia carico della stessa società per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015;in esecuzione di tali atti di adesione la stessa aveva provveduto alversamento delle ritenute sulle predette royalties per complessivi Euro1.935.628,00, in forza dell’assoggettamento alla ritenuta a titolo diimposta nella misura del 30%, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 25del d.P.R. n. 600/1973, secondo il quale i compensi di cui all'art. 23,comma 2, lett. c), del TUIR, corrisposti a non residenti, sono soggettiad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile delloro ammontare.La contribuente, stante la retrocessione, in forza di accordisottoscritti tra le consociate, delle royalties in questione, nel 2019, equindi successivamente alla definizione in adesione, da parte dellasocietà irlandese, deduceva l’illegittimità del diniego di rimborso inragione dell’insussistenza sopravvenuta del presupposto impositivo,risultando preclusa la possibilità per la società di esercitare il diritto dirivalsa in qualità di sostituto d’imposta, nonché la possibilità di portarein deduzione le somme restituite al soggetto erogatore assoggettate atassazione in anni precedenti, trattandosi di soggetto non residente.Essa era rimasta incisa dal peso economico del tributo pur non essendotitolare del reddito che l’imposizione tributaria dovrebbe colpire.Numero registro generale 440/2025Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10315/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’Ufficio si costituiva in giudizio, deducendo l’intangibilità di quantoaccertato in sede di adesione quale circostanza ostativa al rimborso.La CGT di primo grado rigettava il ricorso, sull’assunto dellacristallizzazione della posizione fiscale del contribuente a seguitodell’adesione, considerato anche che la restituzione delle royaltiesprecedentemente versate dalla ricorrente alla consociata irlandese eraavvenuta sulla base di clausole contrattuali sottoscritte dalle partiprivate, senza partecipazione dell’amministrazione finanziaria, perciòinopponibili.2. Avverso la sentenza interponeva appello la società, censurandola decisione per aver ritenuto legittimo il rifiuto opposto pur non avendonegato la sopraggiunta inesistenza dell’obbligazione tributaria diversamento delle ritenute.Resisteva l’Ufficio, ribadendo la legittimità del diniego opposto.La CGT di secondo grado rigettava l’appello della contribuente,affermando che questi non poteva impugnare l’accertamento a seguitodell’adesione, né proporre istanza di rimborso di quanto versato aperfezionamento dell’accordo, da ritenersi «intangibile», nontrattandosi di somme esorbitanti dal perimetro dell’adesione, ma disomme restituite in esecuzione di un accordo inopponibileall’Amministrazione finanziaria.3. Contro tale decisione la parte contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un motivo, cui l’Agenzia delle entrate resistecon controricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata e la ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione,a seguito della quale il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis c.p.c. perl’adunanza camerale del 23 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 440/2025Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10315/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente deduce la«Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione,23, comma 2, lett. c) del TUIR, 25 del D.P.R. n. 600/1973, 2, commi3, 4 e 7, del D.lgs. n. 218/1997, 2033 del c.c., in relazione agli artt.360, comma 1, n. 3), del c.p.c. e 62 del d.lgs. n. 546/1992», per averela CGT di secondo grado fatto malgoverno delle disposizioni epigrafateavendo negato il rimborso delle ritenute versate in sede di adesione suroyalties ritenute eccedenti il prezzo di libera concorrenza, puressendosi verificata la caducazione del presupposto impositivo inconseguenza della sopraggiunta retrocessione delle dette royalties adopera del percipiente estero; essa assume che l’intervenuta adesionenon può precludere il rimborso di somme indebitamente versatequalora, a fondamento della richiesta, vi siano elementi sopravvenutiestranei all’accertamento con adesione in quanto la preclusione delrimborso si riferisce solo a ciò che rientra nello stretto perimetrodell’accordo.2. Il ricorso è infondato.In tema di accertamento con adesione e istanza di rimborso, lagiurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare i seguentiprincipi.Avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni formad'impugnazione in ragione di quanto espressamente previsto dall’art.2, comma 3, per le imposte sui redditi e sull'Iva, e dall’art. 3, comma4, per le altre imposte indirette, del d.lgs. n. 218 del 1997.La Corte ha ritenuto che, in ragione di tale previsione, si devonoritenere improponibili anche le istanze di rimborso, le qualicostituirebbero una surrettizia forma d'impugnazionedell'accertamento; questo, invece, deve ritenersi intangibile inconformità alla ratio dell'istituto, connotata, a fronte dell'effettopremiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediataNumero registro generale 440/2025Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10315/2026Data pubblicazione 20/04/2026acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una voltaversate, non possono più essere messe in discussione attraversorichieste di rimborso (Cass. 22/12/2023, n. 35879; Cass. 17/11/2020,n. 26109; Cass. 25/05/2018, n. 13129).Si è anche precisato che, una volta che sia stato definitol'accertamento con adesione, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, confissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta cheeseguire l'accordo.Come detto, l’improponibilità dell'istanza di rimborso discende dallaratio dell'istituto. Lo scopo dell'accertamento con adesione è, infatti,connotato dall'interesse pubblico di acquisire immediatamente lesomme risultanti dall'accordo. Ove fosse possibile la proposizionedell'istanza di rimborso, si finirebbe col mettere in discussione lasussistenza o la misura dell'obbligazione fiscale interessatadall'intervenuta adesione, laddove, invece, le somme versate nonpossono essere più messe in discussione, con l'ulteriore effetto delladeflazione del contenzioso (Cass. 25/07/2022, n. 23224).Si è, pertanto, evidenziato che lo strumento della tutela giudiziariaè utilizzabile solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori infase di liquidazione del tributo da parte dell'amministrazionefinanziaria, avendo questa non correttamente determinato unamaggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbaledi constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludereun'autonoma impugnazione dell'atto di definizione significherebbeimpedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sedegiurisdizionale, con l'effetto che, pur in presenza di errori da partedell'Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela,una pretesa erariale non legittima (Cass. 18/07/2023, n. 20988).Ancora in tal senso la recente Cass. 14/10/2024, n. 26618 la quale,oltre a evidenziare che la sottoscrizione dell'atto di accertamento conNumero registro generale 440/2025Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10315/2026Data pubblicazione 20/04/2026adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude al contribuente la facoltàdi impugnare l'originario atto impositivo, poiché una tale impugnazioneimplicherebbe la revoca unilaterale dell'atto di adesione, che non èconsentita dall'ordinamento, ha precisato che l'atto predetto èdestinato a regolare definitivamente il rapporto d'imposta tral'amministrazione e il contribuente, salvo che quest'ultimo non versinei termini l'importo dovuto, ritornando così il rapporto ad essereregolato solo dall'atto impositivo originario.Invero entrambe le parti neanche controvertono sulla correttezzadi tali principi, sostanzialmente condivisi dalla stessa ricorrente, laquale fonda il proprio ricorso sulla considerazione che essi sonoapplicabili ai soli versamenti che rientrano nel perimetro dell’accordo,mentre nel caso di specie ciò non si verificherebbe per definizionepoiché il rimborso delle somme da parte della consociata, e quindi ilpresupposto dell’imposta, è venuto meno solo dopo la conclusionedell’accertamento con adesione. Il che sarebbe confermato da Cass.8/04/2022, n. 11537.La Corte di giustizia regionale ha dato conto della differenza tra lesituazioni, evidenziando che, nel caso esaminato da quest’ultimadecisione, si trattava del rimborso di somme esorbitanti dal perimetrodell’accertamento con adesione in quanto avevano costituito oggettodi verifica autonoma e specifica da parte dell’Amministrazione erariale,mentre nel caso in esame «a seguito della emissione di quattro Avvisidi accertamento, vi è stato un approfondito contraddittorio tra lasocietà odierna appellante e l’Ufficio su ogni aspetto di fatto afferenteall’avvenuta corresponsione di royalties non deducibili per complessivieuro 1.935.628,00, oltre interessi per euro 199.080,57.,contraddittorio che si è concluso con l’adesione della società agliaccertamenti. E non vi è alcuna circostanza inserita nell’accordo diadesione e non valutata dall’Ufficio in contraddittorio con la parte. CiòNumero registro generale 440/2025Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10315/2026Data pubblicazione 20/04/2026che viene in discussione è soltanto l’esecuzione di un accordoinopponibile all’Amministrazione finanziaria italiana, proprio in virtùdella definizione in adesione dei medesimi rapporti tributari, accordo,tra l’altro, neppure conosciuto e valutato dall’AmministrazioneLa doglianza, quindi, oltre ad impingere nel merito delle valutazionidella CGT di secondo grado, il che è inammissibile in questa sede,appare comunque manifestamente infondata.Invero, fermi i predetti principi, non pare affatto che nel caso inesame si verta su versamenti estranei al perimetro dell’accordo.Nella fattispecie oggetto di Cass. n. 11537/2022, la spettanza incapo alla società italiana del diritto al rimborso derivava in via direttaproprio da quanto definito in adesione e cioè il venir meno del titologiustificativo per il versamento della ritenuta. Al contrario, nel caso inesame, per come riportato in sentenza e dalle parti, a seguito diaccertamenti sulle royalties eccedenti il valore normale, l’oggettodell’adesione è proprio la debenza della ritenuta sulle stesse sulla basedel pacifico stato di fatto allora accertato, vale a dire l’avvenutacorresponsione di royalties non deducibili.In sintesi, quindi, deve concordarsi con la valutazione del giudicedi appello secondo cui oggetto dell’istanza di rimborso non sono sommeche fuoriescono dal perimetro dell’accertamento con adesione,trattandosi, al contrario, dei medesimi importi scientemente versati inesecuzione dell’accordo stesso.Né a diverse conclusioni appare condurre il tenore letterale delquarto comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 218/1992 – richiamato nel ricorsoonde avvalorare la propria tesi –, il quale, nel far salvo a favoreall’amministrazione finanziaria l’esercizio dell’ulteriore azioneaccertatrice nei termini di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57del d.P.R. n. 633/1972, lo àncora alla sopravvenuta conoscenza diNumero registro generale 440/2025Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10315/2026Data pubblicazione 20/04/2026nuovi elementi, il che confermerebbe che, anche a latere debitoris, inpresenza di nuovi elementi il contribuente non sarebbe vincolatoall’accordo.Anche a voler prescindere dall’evidente differenza tra le posizionidell’amministrazione che procede all’accertamento e del contribuenteaccertato, la sopravvenuta inesistenza ex tunc del presuppostoimpositivo, per stessa ammissione della ricorrente, è scaturita dacircostanze (segnatamente la restituzione, avvenuta nel gennaio 2019,da parte di KGSI dell’importo ritenuto indeducibile in sede di definizionedegli accertamenti) sì «sopravvenute alla formalizzazione degli atti diadesione» (pag. 8 del ricorso) ma in esecuzione di accordi infragruppopreesistenti all’adesione medesima (vigenti tra le parti, segnatamente,dal 2013) e dunque conosciute dalla contribuente all’atto disottoscrizione dell’accordo.3. Il ricorso va quindi respinto.Alla soccombenza della ricorrente segue la condanna al pagamentodelle spese di lite.Trattandosi di decisione conforme alla proposta, la parte ricorrenteva, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c. di una somma in favore della controricorrente, nonché,ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulterioresomma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, invirtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro15.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 7.500,00,ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;Numero registro generale 440/2025Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10315/2026Data pubblicazione 20/04/2026condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 2.000,00, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]